da Tecnica della Scuola
Contributi illegittimi alle scuole private?
di R.P.
Secondo l'ufficio legislativo del PD la recente legge di stabilità conterrebbe una norma palesemente incostituzionale (lo stanziamento di 242 milioni alle paritarie). Ma forse la questione è un po' più complessa.
Ha già fatto il giro della rete la notizia dei 242milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità a favore delle scuole private.
La notizia, ripresa probabilmente da un articolo pubblicato da "Il fatto quotidiano", merita un approfondimento in quanto segnala che il comma 14 dell’articolo 5 della legge di stabilità prevede uno stanziamento di 242milioni di euro per il sistema paritario secondo quanto previsto dal comma 635, dell’articolo 1 della legge finanziaria 296/2006.
Peccato che tale comma sia stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 50 del 2008.
Il rilievo è stato messo in evidenza anche dal PD e da alcuni suoi esperti dell’ufficio legislativo, come per esempio Osvaldo Roman.
Approfondendo la questione si scopre però che le cose sono un po’ più complicate. Intanto la norma in questione non è il comma 14 dell’art. 5 ma il comma 16 dell’articolo 33 che così recita: “Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012”.
Il comma 635 dell’articolo 1 della legge 296/06 aveva incrementato di 100milioni di euro gli stanziamenti a favore delle scuole private e in effetti con sentenza n. 50 del 2008 la Consulta ne aveva dichiarato l’illegittimità, ma non perché i contributi alle scuole private siano incostituzionali; la motivazione era un’altra: l’erogazione di contributi al sistema paritario - aveva argomentato la Corte - non può essere decisa dallo Stato che invece, in base al principio della leale collaborazione, deve concordare la cosa con le Regioni. In concreto: lo Stato non può finalizzare i contributi ma deve concordarne le modalità di erogazione con le Regioni.
Tanto è vero che nella legge 203 del 2008 il Parlamento provvide ad inserire una regola (il comma 47 dell’articolo 2) che prevede che per i trasferimenti dei fondi statali relativi al sistema di istruzione debbano essere definiti criteri condivisi in sede di Conferenza unificata.
Che è appunto ciò che dice la legge di stabilità: lo Stato incrementa di 242milioni il fondo per il sistema paritario e la Conferenza unificata fissa i criteri di ripartizione.
Va anche precisato che nel 2008 la Consulta aveva anche precisato che, in ogni caso, i finanziamenti già previsti dall’articolo 1 comma 635 della legge 296 non potevano comunque essere bloccati e quindi avrebbero dovuto essere erogati in ogni caso.