Durc: aggiornamento servizio sportello unico previdenziale

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Durc: aggiornamento servizio sportello unico previdenziale

Messaggiodi edscuola » 29 marzo 2011, 17:50

da Tecnica della Scuola

Durc: aggiornamento servizio sportello unico previdenziale
di L.L.

Con il Dpr del 5 ottobre 2010, n. 207 è stato emanato il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, contenente anche alcune disposizioni riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il Regolamento entrerà in vigore l’8 giugno 2011.
Con la circolare n. 59 del 28/03/2011 l’Inps illustra le principali novità e, inoltre, informa che l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, dedicato alla richiesta e al rilascio del Durc, è stato oggetto di un ampio intervento con l’implementazione di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica e il contenuto dei certificati, nonché l’emissione di un nuovo Durc in sostituzione di un precedente certificato.

La nuova versione 4.0, che sostituisce l’attuale applicativo 3.5, è disponibile dal 28 marzo 2011.
Al primo accesso, il sistema proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all’utente di verificare i dati personali, di cambiare la password e, successivamente, procedere al nuovo accesso.
Con riferimento alle tipologie di richiesta di Durc, tra le altre funzioni, è stata aggiunta la seguente:
- “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto”: i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul Durc
E, inoltre, sono state apportate modifiche alle attuali tipologie di richiesta, come, ad esempio:
- la richiesta di Durc per appalti pubblici di forniture e servizi segue ora le stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici; quindi anche questa tipologia richiede l’inserimento delle informazioni relative alla stazione appaltante e all’appalto (importo, luogo di esecuzione della prestazione, ecc.) e consente la gestione del subappalto; i dati da inserire sono riportati nei quadri A e B del modello.
- la richiesta per “verifica autodichiarazione alla data del…”, riservata alle sole stazioni appaltanti ed alle pubbliche amministrazioni procedenti, è ora una autonoma tipologia e deve essere utilizzata, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38 del Codice per gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture), anche in tutti gli altri casi in cui debba essere verificata la veridicità di una dichiarazione sostitutiva acquisita da una pubblica amministrazione; i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.
I Durc emessi nella versione 4.0 contengono, inoltre, in aggiunta a quelli attuali, i seguenti dati:
- per gli appalti pubblici, la descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata;
- per tutti i Durc, l’indicazione su tutti i Durc emessi, del periodo di validità del certificato (90 o 30 giorni a seconda dei casi) e dei limiti di utilizzo (es. per “altri usi consentiti dalla legge” e “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni”, la dicitura in calce al certificato è “Durc valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetto a Dia o a permesso di costruire”).
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