Graduatorie ad esaurimento, anche il Consiglio di Stato ...

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Graduatorie ad esaurimento, anche il Consiglio di Stato ...

Messaggiodi edscuola » 15 luglio 2011, 16:40

da Tecnica della Scuola

Graduatorie ad esaurimento, anche il Consiglio di Stato si spoglia della giurisdizione
di Dino Caudullo

Dopo numerose pronunce di vari Tribunali amministrativi regionali e, soprattutto, delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto non sussistere la giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie in materia di graduatorie del personale docente ed Ata, anche il Consiglio di Stato ha mutato orientamento.
L’Adunanza plenaria del consiglio di Stato infatti, con sentenza n.11 del 12 luglio scorso ha evidenziato che, “in merito alle controversie inerenti la giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, stante la situazione giuridica protetta, la natura dell'attività esercitata dall'Amministrazione e l'assenza di una vera e propria procedura concorsuale. In tal senso, infatti, si evidenzia che si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego, sì da non potersi configurare una procedura concorsuale diretta all'assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Altresì, nell'accertamento della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono presi in considerazione atti che sono ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, quindi, di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.
Qualora sorga una controversia in ordine all'inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, e che è preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, deve escludersi qualsiasi attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali. L'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, dunque, preclude di configurare una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, attribuite alla cognizione del Giudice Amministrativo.”.
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