Con Brunetta pensioni più basse

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Con Brunetta pensioni più basse

Messaggiodi edscuola » 22 luglio 2009, 6:16

da ItaliaOggi

Con Brunetta pensioni più basse

Il pensionamento forzoso dei docenti, dirigenti e del personale ausiliario, allo scoccare dei 40 anni di versamenti contributivi, anche se potrà essere disposto solo a partire dal 1° settembre 2010, produrrà una riduzione del massimo del trattamento pensionistico che ad oggi potevano incassare. È uno degli effetti dell'emendamento governativo, messo a punto dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, al dl anticrisi (si veda IO di sabato scorso) con cui si manda in soffitta il requisito dei 40 anni di servizio effettivo per il pensionamento dei dipendenti pubblici a favore dei 40 anni di anzianità contributiva. Una norma che produrrà l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, ma non solo. Ci saranno cambiamenti infatti anche sul fronte economico, in particolare nella scuola dove vigono regole per il pensionamento ad hoc rispetto al resto del pubblico impiego. Per la maggior parte dei docenti laureati, infatti, la maturazione di 40 anni di contribuzione non coincide con il godimento dell'ultima posizione stipendiale, una posizione che si matura invece solo dopo il compimento del 35° anno di servizio utile ai fini della progressione di carriera. Il rischio per questi docenti potrebbe essere quello di vedersi determinare la base pensionabile tenendo conto solo della retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio, retribuzione che sarebbe quella corrispondente alla penultima posizione stipendiale. Una prospettiva, questa, che si tradurrebbe in una riduzione della pensione stimabile sui 100 euro mensili. L'emendamento del governo reintroduce, seppure limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, il concetto di anzianità massima contributiva di 40 anni come previsto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nella disposizione di cui trattasi si legge, infatti, che l'amministrazione scolastica può, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi. La disposizione farebbe salve, inoltre, tutte le cessazioni dal servizio disposte in applicazione del più volte citato comma 11 dell'articolo 72 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 15/2009, nonché i preavvisi che l'amministrazione scolastica ha disposto prima dell'entrata in vigore di tale legge, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.A differenza di quanto avviene per gli altri pubblici dipendenti, la nuova disposizione non potrà, comunque, avere effetto immediato nei confronti del personale docente e Ata, ad eccezione di quello al quale l'amministrazione scolastica ha inviato il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 28 febbraio 2009. Solo nei confronti di questo personale, infatti, la risoluzione del rapporto avrà decorrenza dal 1° settembre 2009.Per il personale della scuola che dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione potrà fare valere una anzianità massima contributiva di 40 anni maturata per effetto sia dei periodi di sevizio effettivo che di quelli riscattati ovvero coperti da contribuzione figurativa e da supervalutazione, l'appuntamento con la cessazione dal servizio di autorità resta fissato per il 1:9. 2010 ma sempre a condizione che entro il 28 febbraio 2010 riceva il preavviso previsto dalla norma. Poiché anche la nuova norma non obbliga l'amministrazione scolastica ha notificare il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma ne ribadisce il «possono» notificarlo, dovranno, subito dopo la sua entrata in vigore, essere emanate le necessarie disposizioni ministeriali applicative anche al fine di evitare comportamenti difformi tra le amministrazioni.
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