Precari,a Treviso il giudice concede l’indennità di carriera

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Precari,a Treviso il giudice concede l’indennità di carriera

Messaggiodi edscuola » 8 ottobre 2009, 7:53

da Tecnica della Scuola

Precari, a Treviso il giudice concede l’indennità di carriera
di A.G.

Dalla sentenza si evince che le supplenze lunghe, protratte anche per 20 anni, corrispondono ad un "abuso di contratto a tempo determinato". E quindi lo Stato deve pagare la differenza fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire. Un'interpretazione, e non è la prima, su cui pesa una chiara direttiva della Comunità Europea.
In contraddizione con gli intendimenti del ministero dell’Istruzione, che di recente (ignorando l’art. 60 del Ccnl secondo cui, all’art. 60, “il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative”) ha ribadito la non assimilabilità dei contratti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, un giudice del lavoro di Treviso ha emesso un’importante sentenza sul diritto dei docenti e del personale Ata precario da lungo tempo a vedersi corrisposta l’indennità di carriera.
La sentenza, che ha reputato pertinente la causa presentata al ministero dell’Istruzione dai legali della Uil Scuola territoriale, ha riguardato un primo raggruppamento di 30 docenti, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici precari storici su 300 complessivi: personale che svolge supplenze da un periodo variabile tra i 5 ed i 20 anni. Un periodo molto lungo che secondo il giudice trevigiano corrisponde chiaramente ad un "abuso di contratto a tempo determinato". E che di conseguenza "condanna il Ministero a risarcire in favore della parte ricorrente – si legge nella sentenza - il danno da individuarsi nella differenza fra quanto è effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente prestati fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato".
Ma non finisce qui: la Uil Scuola ha anche deciso di tutelare altri 200 precari (tutti collaboratori scolastici) ai quali la supplenza su posto vacante era stata per anni interrotta alla fine di giugno. Anche in questo caso, su cui esistono invece già precedenti, vi sono buone possibilità che il giudice dia loro ragione: perché quando le supplenze sono assegnate per carenza di titolari, come ultimo giorno di lavoro va considerato quello massimo (quindi il 31 agosto).
La sentenza di Treviso fa il paio con quella dello scorso giugno, emessa a Viterbo, quando il giudice del lavoro ha condannato il Miur a pagare da quattro a sei mensilità a 63 tra docenti e Ata precari, anche loro storici, che dopo essere stati assunti per l’anno scolastico 2006/2007 non furono riconfermati per i tagli agli organici. Anche in quell’occasione il giudice reputò non applicato il dl del 2001, che recepisce una direttiva della Comunità Europea, con cui si stabilisce l’eccezionalità del contratto lavorativo a tempo determinato. Ed alla direttiva dell’Ue stanno facendo riferimento sempre più precari: un’indicazione sovra-nazionale che rischia di creare non pochi problemi alle casse dello Stato.
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