COBAS Scuola: Diffida su scioperi INVALSI

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COBAS Scuola: Diffida su scioperi INVALSI

Messaggiodi edscuola » 4 maggio 2012, 18:20

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
alle RSU
e p.c. a tutto il personale docente e Ata
prot. n. 58/f del 2 maggio 2012

Oggetto: sciopero del 9, 10 e 16 maggio 2012 – invito rispetto normativa e atto stragiudiziale di diffida

La scrivente Organizzazione Sindacale rispetto allo sciopero della scuola contro le prove INVALSI, indetto il giorno 9/05 per la scuola per l'infanzia e primaria, il 10/05 per la scuola secondaria di primo grado ed il 16/05 per la scuola secondaria di secondo grado
PREMESSO CHE
l'art. 2 comma 3 del vigente Accordo Nazionale di attuazione della L. 146/1990 per il Comparto Scuola siglato il 3/3/1999 (http://www.commissionegaranziasciopero. ... a_2011.pdf e G.U. serie generale n. 109 del 9/6/1999) prevede che i dirigenti scolastici, in occasione di ogni sciopero, “inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti” e che “almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi”

CONSIDERATO CHE
la Scrivente O.S. è venuta a conoscenza che in occasione delle indizioni di sciopero:
1. alcuni Dirigenti scolastici impongono obbligatoriamente a tutto il personale di comunicare l’adesione allo sciopero, modificando perfino l’orario di servizio, come era previsto dal CCNL 1995 ma non più dalle norme vigenti;
2. altri Dirigenti scolastici neppure invitano il personale a rendere la prevista “comunicazione volontaria” e, conseguentemente, non danno informazione alle famiglie sulla possibile riduzione o sospensione del servizio;
3. altri Dirigenti sostituiscono illegittimamente il personale docente e Ata scioperante, anche spostandoli di plesso e/o di classe e attribuendogli perfino mansioni non previste.
Ciò comporta conseguenze negative sia sotto il profilo della qualità del servizio, con la disinformazione alle famiglie sullo svolgimento o meno delle attività didattiche nelle date in questione, sia sotto il profilo sindacale, con l’evidente lesione del diritto stesso di sciopero qualora si configuri addirittura la sostituzione del personale in sciopero.

In particolare, va ribadito che il personale in sciopero non può essere sostituito né per la “mera vigilanza” (che per i docenti è parte integrante dell’attività di insegnamento), né a maggior ragione per qualunque altra attività.
Inoltre, la somministrazione delle prove Invalsi non è attività riconducibile ai servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero e, quindi, sostituire il personale scioperante per la somministrazione e/o vigilanza degli studenti si configura come attività antisindacale, impugnabile davanti al Giudice del lavoro sia dal singolo lavoratore scioperante, sia autonomamente dall’OS che ha indetto lo sciopero.
Infine, convocare tutte le classi in un locale apposito per la somministrazione, modificare l’orario delle lezioni e/o di servizio e/o altre pratiche usate nei precedenti anni scolastici si configurano come “riorganizzazione del servizio”, una facoltà che era prevista dall’art. 3 comma 2 delle “Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali”, parte integrante del CCNL 5/9/95, ma che non è più prevista dall’Accordo per l'Attuazione della legge 146/90, già allegato al CCNL 1998-2001 e tuttora vigente. Infatti, l’Accordo non fa più alcun riferimento alla “possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio”: si tratta dunque di “abrogazione per rinnovazione di materia”, per cui non è più possibile modificare l’orario del personale non scioperante o lo stesso normale orario delle lezioni e le attività programmate.

Per quanto su esposto, questa Organizzazione Sindacale
MENTRE INVITA
i Dirigenti scolastici al rispetto della normativa vigente

DIFFIDA
i Dirigenti scolastici ad adempiere a quanto previsto dalla L. 146/1990 e succ. mod. e dall'Accordo 3/3/1999, tra l'altro su: invito al personale; comunicazione alle famiglie e all'Ufficio scolastico; divieto di sostituzione dei docenti in sciopero per l’effettuazione delle prove Invalsi e/o dei collaboratori scolastici nella loro mansione di vigilanza.

Riservandosi ogni altro eventuale atto di natura giudiziale a tutela dei diritti degli studenti, delle famiglie, dei lavoratori e delle legittime prerogative di questa Organizzazione Sindacale, si porgono distinti saluti,

Per i Cobas Scuola
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