CISAL Scuola: Vittoria in giudizio

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CISAL Scuola: Vittoria in giudizio

Messaggiodi edscuola » 22 febbraio 2011, 17:26

Vittoria in giudizio per la Cisal Scuola di Catanzaro

La storia della sig.ra M.P., iscritta Cisal Scuola,stigmatizza quella di tanti precari della scuola italiana. M.P. era regolarmente inserita negli elenchi prioritari perla Provincia di Catanzaro, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 82/09 “Salvaprecari”. Questo le aveva permesso l’inserimento nella graduatoria provinciale prioritaria ex D.L. “Gelmini” per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Un percorso tortuoso per i non addetti ad i lavori, ma che aveva consentito alla docente di stipulare due contratti per un incarico a tempo determinato fino al giugno del 2010. Sei ore in un plesso scolastico e nove in un altro. Tabelle orarie e di marcia che segnalano la voglia di insegnare e di impegnarsi al di là dei sacrifici. Eppure ad M.P. viene impedito, nella seconda scuola, di firmare il registro dei docenti e di svolgere regolarmente il proprio lavoro sulla base di un preteso provvedimento di nomina di una nuova insegnante, che tuttavia risultava inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di riferimento.
Ed è a questo punto che entra in gioco la Cisal Scuola di Catanzaro col prof. Drago. Con il patrocinio dell’avv. Flavio Godino, i provvedimenti di revoca dell’incarico vengono impugnati dinanzi al Tribunale civile di Lamezia Terme, chiedendo la reintegrazione nel servizio della docente, la quale - rientrando nella categoria di docenti di cui all’art. 2 punto 1° del d.m. n°82/09 - ha diritto di precedenza “secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento di orario in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento […]nella provincia di appartenenza [….] fermo restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato”.
Ed anzi, la difesa della sig.ra M.P. evidenzia come al finedi “tutela delle posizioni occupazionali del personale […] finalizzate alla conservazione del posto di lavoro e alla graduale immissione in ruolo, il cosiddetto decreto salva precari (n°82/09) ha previsto la succitata regola di priorità e di precedenza assoluta dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie prioritarie a valere su chiunque sia iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto, graduatorie queste ultime che, così come recita testualmente il decreto, “rimangono comunque valide per la copertura delle ulteriori disponibilità”.
Alla luce di queste norme era evidente che la ricorrente aveva diritto ad ottenere l’immediato annullamento del provvedimento di revoca e la con conseguente rassegnazione della supplenza.
Ebbene il Tribunale di Lamezia ha dato ragione alla sig.ra M.P.
Certo coi tempi della giustizia italiana. Infatti, la sentenza di accoglimento è arrivata dopo il30 giugno 2010, nel dicembre dello stesso anno, quando la reintegrazione in servizio non era più possibile. Ma la vittoria è stata comunque chiara, giacché dalla documentazione processuale è emerso che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per “godere dei benefici del decreto salva precari e pertanto aveva diritto di ricoprire il posto di supplente”. Per tali ragioni veniva riconosciuto il diritto di ottenere le retribuzioni non percepite a titolo di danno patrimoniale e l’amministrazione era condannata alle spese di giudizio. “C’è da apprezzare vivamente il lavoro svolto dal prof. Michele Drago, per l’impegno e l’attenzione che dedica al sindacato. Siamo soddisfatti come Cisal Scuola Nazionale di questi risultati che dimostrano la vicinanza a tutte le problematiche che coinvolgono i nostri iscritti ed il mondo della scuola in generale” ha commentato il prof. Raffaele Di Lecce segretario generale della Cisal Scuola. “Sono anche queste certezze, questi strumenti e queste opportunità che servono alla scuola per affermarsi nel diritto di tutti, e nel rispetto dei diritti di tutti”, conclude Di Lecce
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