ANIEF Calabria: Posti di sostegno in deroga

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF Calabria: Posti di sostegno in deroga

Messaggiodi edscuola » 14 settembre 2011, 19:26

Al Ministro dell’Istruzione
Al Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria
Ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali della regione Calabria
LORO SEDI

Oggetto: Posti di sostegno in deroga – regione Calabria

La scrivente organizzazione sindacale denuncia l’illegittima mancata attivazione di posti di sostegno in deroga, nelle Scuole Secondarie di secondo grado della regione Calabria, con particolare riferimento agli alunni maggiorenni, nonostante idonea documentazione attestante la gravità della disabilità, ex art. 3 c. 3 L. 104/92.
E’ evidente che gli Uffici Scolastici ritengono a torto di essere titolari di un potere discrezionale che invece non è ad essi attribuito da alcuna norma vigente.

Il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente garantito per tutti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 34 Cost.

Il comma 2 dell’art. 12 L.104/92 nell’affermare che “E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, non esclude dal diritto gli alunni maggiorenni; né tale esclusione è operata da altra disposizione di legge. L’unico divieto normativo riguarda l’alunno con più di diciotto anni, che non ha titolo ad iscriversi alla scuola superiore di secondo grado e al quale, precisiamo, non facciamo riferimento nella trattazione che segue.

Nel corso degli anni la normativa si è indirizzata, anche attraverso i correttivi operati dalla Corte Costituzionale, verso la piena tutela degli alunni disabili, in primis di quelli con certificazione di gravità, senza alcun limite di età. Più volte Uffici Scolastici e Dirigenti sono stati condannati dagli organi di Giustizia Amministrativa, al ripristino delle ore di sostegno, anche nei confronti di alunni di maggiore età.

La sentenza n.80/2010 della Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittima la disposizione di cui alla L.244/2007, nella parte in cui veniva previsto un tetto massimo di posti di sostegno comprensivo delle deroghe, ha precisato che esiste un “nucleo indefettibile di garanzie” quale limite invalicabile all’intervento normativo del legislatore.

Non occorrerebbe precisarlo, ma lo stato dei fatti ce lo impone: è chiaro che il “nucleo indefettibile di garanzie” a maggior ragione non può essere violato dall’intervento discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, in presenza di idonea certificazione, compie esclusivamente un atto dovuto, come prescrive l’art. 2, c. 4 del DPCM 23 febbraio 206 n.185 che recita testualmente:“ L’autorizzazione all’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all’articolo 2, comma 2 del presente decreto.”

Troviamo invece il riferimento agli alunni maggiorenni nell’invito, di cui alle “Linee guide per l’integrazione degli alunni disabili” del 2009, a “valutare attentamente se il principio tutelato costituzionalmente del diritto allo studio e interpretato dalla Legge 59/97 come diritto al successo formativo per tutti gli alunni, possa realizzarsi, fermo restando le deroghe previste dalla normativa vigente, attraverso la permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino all'età adulta (21 anni) o attraverso rallentamenti eccessivi in determinati gradi scolastici”.

E’ evidente che tale invito è unicamente rivolto agli organi deputati a compiere la valutazione di cui sopra.

E’ il gruppo di lavoro di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, ovvero il gruppo composto “dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno” che ha la responsabilità di decidere il percorso “di educazione ed istruzione” della “persona handicappata”, “fermo restando le deroghe previste dalla normativa vigente”
Né l’invito poteva essere rivolto ad altri. Il legislatore, correttamente, prevede che il percorso di “educazione ed istruzione” venga deciso SOLO da chi conosce bene, sotto tutti i punti di vista, la “persona handicappata”.

Non è organo deputato a compiere valutazioni discrezionali l’Ufficio Scolastico Regionale, né lo è l’Ufficio Scolastico Provinciale.

A tali organi amministrativi vengono trasmesse le richieste di posti di sostegno dagli istituti scolastici in base alle effettive esigenze dell’alunno secondo la diagnosi funzionale ed il piano educativo individualizzato per lui predisposto dall’apposito gruppo di lavoro sulla base degli accordi fra scuola, ASL, ed enti locali, come stabilito dall’art 1 comma 605 lett. “b” della L.296/06, disposizione normativa richiamata anche dalla circ. 21/2011 sull’organico di diritto.

Ci teniamo a sottolineare che se la normativa vietasse agli alunni con disabilità, esclusivamente per motivi di età, di concludere il percorso di educazione ed istruzione all’interno degli istituti di istruzione di scuola superiore di secondo grado, il Ministero, di certo, non avrebbe formulato l’invito di cui sopra!

La persona handicappata ha diritto a concludere il percorso formativo “nelle scuole di ogni ordine e grado” dove “sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati” come prescrive il c. 3 dell’art. 13 L.104/92

Anche nella cit. circ. sulla formazione degli organici di diritto, che recepisce le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n.80/2010, viene ribadito che “alla complessiva dotazione di sostegno, vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno”.

La stessa C.M. n.63/2011 - Adeguamento degli organici di diritto agli organici di fatto- prescrive che, “per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti (all’organico di diritto, n.d.r.) gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010”, dove la dizione “possono essere aggiunti” non contempla potere discrezionale da parte della P.A., ma esclusivamente la previsione dell’eventualità che non ci siano richieste di posti in deroga.

Nella medesima circolare si afferma che “si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale”.
Pur se illegittimamente quindi viene attribuito agli Uffici Scolastici un potere discrezionale nell’ambito dell’attribuzione del sostegno ad alunni con disabilità non gravi, nella circolare viene però chiaramente precisato che non è possibile disattendere la sentenza della Corte Costituzionale: nello stretto necessario è obbligatoriamente compresa l’attivazione di posti di sostegno in deroga per tutti gli alunni gravi.

Tale excursus normativo, e le sue conclusioni, trovano conferma nella Nota Prot. 4561 del 5 luglio del MIUR, avente ad oggetto: “Frequenza disabili ultradiciottenni con disabilità nelle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado. Quesito” in cui viene testualmente affermato: “In buona sostanza, il disabile ultradiciottenne, iscritto e frequentante nei corsi diurni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha il diritto di continuare per l’intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l’ausilio del docente di sostegno”

In virtù di quanto fin qui esposto la scrivente O.S., riservandosi fin da ora di segnalare le scuole che necessitano di posti in deroga, su indicazione delle famiglie o dei docenti sollecitati da esse, alla mail sostegno@anief.net, affinché possano essere attivate tutte le forme di tutela legale,




INVITA

• gli Ambiti territoriali della regione Calabria a richiedere immediatamente all’Ufficio Scolastico Regionale l’attivazione dei posti in deroga già legittimamente richiesti dai gruppi di lavoro di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994;
• l’Ufficio Scolastico della Regione Calabria ad attivare immediatamente posti di sostegno in deroga per tutti gli alunni con certificazione di gravità ex art 3 c.3 - L.104/92.

Si confida nella corretta ed immediata applicazione della normativa vigente

Cosenza, lì 14 settembre 2011
Con osservanza
Il Coordinatore regionale per il sostegno ANIEF
Milena Fortunato
edscuola
Site Admin
 
Messaggi: 19822
Iscritto il: 3 ottobre 2007, 11:30

Torna a Educazione&Scuola© - Rassegna Sindacale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

cron