L’ Rpd e’ dovuta anche ai supplenti temporanei
Milano, 27 marzo 2012
Lo ha stabilito la Corte d’ appello di Milano che ha dato ragione a quanto sostenuto dallo Studio legale Borello-Roda’ e ha respinto un ricorso dell’ Avvocatura dello Stato, che si opponeva alla concessione di questa voce stipendiale (Retribuzione Professionale Docente) a chi stipula contratti con le scuole, determinando così una disparità di trattamento.
In primo grado il ricorrente, un collega con contratto per una supplenza breve, iscritto alla nostra associazione, sempre patrocinato dallo Studio legale Borello-Roda’, aveva ottenuto il pagamento di differenze stipendiali per euro 3.121,36, importo che e’ stato confermato in appello.
Si tratta della prima sentenza di secondo grado in Italia, che pone fine a una ingiustizia palese.
La Gilda degli insegnanti di Milano si dimostra ancora una volta vicina alle giovani generazioni dei docenti e tutela con forza quei colleghi che sostituiscono i titolari assenti, garantendo la continuità della didattica, e che costituiscono la speranza della nostra professione.
Angelo Scebba
(Coordinatore Gilda Milano)