ANDIS Viterbo: Spending Review - Relazioni sindacali

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ANDIS Viterbo: Spending Review - Relazioni sindacali

Messaggiodi edscuola » 19 ottobre 2012, 18:55

spending review
NOVITA’ NELLE RELAZIONI SINDACALI

L’ESAME CONGIUNTO


Cara/o collega
in questa nota sono riepilogati i materiali esaminati nell’incontro di studio organizzato dall’A.N.DI.S. di Viterbo mercoledì 17 ottobre 2012, dedicato all’approfondimento delle novità introdotte dall’art. 2, comma 17 della legge 135/2012 (“spending review”), nelle relazioni sindacali.
La nota è suddivisa in due parti:
a) una scheda tecnica, di prevalente contenuto giuridico (e politico);
b) una proposta di “soluzione”, fra le varie possibili.



A) SCHEDA TECNICO-GIURIDICA


I POTERI DEL DIRIGENTE DOPO BRUNETTA

DAL D.L.vo 165/2001 COME MODIFICATO DAL D.L.vo 150/2009

ART. 5. POTERE DI ORGANIZZAZIONE
2. .........LE DETERMINAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LE MISURE INERENTI ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SONO ASSUNTE IN VIA ESCLUSIVA DAGLI ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE CON LA CAPACITÀ E I POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO, FATTA SALVA LA SOLA INFORMAZIONE AI SINDACATI, OVE PREVISTA NEI CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9.....

NOTARE LE DIVERSE ESPRESSIONI IMPIEGATE DAL LEGISLATORE:
“DETERMINAZIONI” E “MISURE”


COSA INVECE PREVEDE OGGI LA L. 135/2012 (“SPENDING REVIEW”) ART. 2 C. 17:

NELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL D.L.vo N. 165/2001, LE PAROLE
«FATTA SALVA LA SOLA INFORMAZIONE AI SINDACATI, OVE PREVISTA NEI CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9» SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI:
« FATTI SALVI LA SOLA INFORMAZIONE AI SINDACATI PER LE DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI OVVERO, LIMITATAMENTE ALLE MISURE RIGUARDANTI I RAPPORTI DI LAVORO, L'ESAME CONGIUNTO, OVE PREVISTI NEI CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9».


CONSEGUENTEMENTE LA VERSIONE DEFINITIVA DELL'ART. 5 RISULTA:

ART. 5. POTERE DÌ ORGANIZZAZIONE
2. .......LE DETERMINAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LE MISURE INERENTI ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SONO ASSUNTE IN VIA ESCLUSIVA DAGLI ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE CON LA CAPACITÀ E I POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO, FATTI SALVI LA SOLA INFORMAZIONE AI SINDACATI PER LE DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI OVVERO, LIMITATAMENTE ALLE MISURE RIGUARDANTI I RAPPORTI DI LAVORO, L' ESAME CONGIUNTO, OVE PREVISTI NEI CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9».....


(notare la contraddizione logico-linguistica fra “in via esclusiva” e “fatti salvi”)

QUESTIONI APERTE:

1) QUALI SONO LE “MISURE RIGUARDANTI I RAPPORTIDI LAVORO” ?

2) IN COSA CONSISTE LO “ESAME CONGIUNTO” ?

3) DA QUANDO DECORRE QUESTA NOVITA’?



1) LE “MISURE RIGUARDANTI I RAPPORTI DI LAVORO”

LA LEGGE DISTINGUE FRA:
- DETERMINAZIONI
- MISURE

“DETERMINAZIONE”: CORRISPONDE A DECISIONE, DELIBERAZIONE ETC

MISURA: TERMINE CHE HA A CHE VEDERE CON ASPETTI QUANTITATIVI O DI SCALA O DI ORDINE O STANDARD, CANONI, CRITERI O RIFERIMENTI


SE TALE ACCEZIONE E’ CORRETTA IN TALE AMBITO DOVREBBERO RIENTRARE SCELTE E OPZIONI DEL D.S., RIGUARDANTI, FRA L'ALTRO:
- aspetti retributivi a livello di istituto: attività aggiuntive, ore eccedenti, straordinario,
distribuzioni di incarichi etc;
- quote orarie nelle attività lavorative d’istituto: insegnamento, partecipazione a OO.CC. etc;
(esempio: ore di compresenza);
- applicazione di disposizioni particolari previste dai contratti o altre norme (es.:
graduatorie);
- fruizione di ferie, periodi di formazione etc
- altre fattispecie concernenti variabili di stato o esprimibili in termini quantitativi o semi-
quantitativi.

2) IN COSA CONSISTE LO “ESAME CONGIUNTO” ?

L’ESAME CONGIUNTO, COSTITUISCE UN MODESTO PASSETTINO DI RITORNO VERSO
LA COSIDDETTA “CONCERTAZIONE”, QUELLA PRATICA (ANNI ’90) CHE, IN LUOGO DELLO SCONTRO DI INTERESSI (“CORPORATIVISMI”) METTE IN SCENA IL COORDINAMENTO E IL RISPETTO DELLA DIGNITA’ DI TUTTI GLI ATTORI CHE OPERANO PER LA CRESCITA SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DI UNA COMUNITA’ (COME NELLE ESECUZIONI MUSICALI).
MASSIMI RAPPRESENTANTI IN ITALIA: R. PRODI E C.A. CIAMPI; PRATICA CHE E’ STATA AZZERATA DAI GOVERNI SUCCESSIVI E DALLE NORME BRUNETTA.

L’ESAME CONGIUNTO PUO’ ESSERE CONSIDERATO UN “TAVOLO DI APPROFONDIMENTO” SULLE MATERIE SOPRA INDICATE.



3) DA QUANDO DECORRE QUESTA NOVITA’?

LA LEGGE 135 SPECIFICA: “...ove previsti nei contratti...”

NELL’ART. 6 DEL CCNL E’ PREVISTA L’INFORMAZIONE AI SINDACATI MA NON L’ESAME CONGIUNTO NE' ALTRA FORMA DI CONCERTAZIONE EXTRA RISPETTO A QUANTO GIA' DEVOLUTO AL CONTRATTO D'ISTITUTO,

QUINDI LA DECORRENZA SEMBREREBBE RINVIATA AD UN PROSSIMO CCNL
MA I CONTRATTI SONO ATTUALMENTE BLOCCATI DALLE NORME FINANZIARIE


TUTTAVIA NELL’ATTUALE CCNL E’ ANCHE PREVISTO:

ART.5 - PARTECIPAZIONE
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
........
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere.......che sia attivato un tavolo di concertazione....


L’ART. 5 SI RIFERISCE ALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE E REGIONALE;

IL METODO DEL "TAVOLO DI CONCERTAZIONE" PUO’ ESSERE GENERALIZZATO ED ESTESO ANCHE A LIVELLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ?

PUO’ ESSERE INVOCATO IL PRINCIPIO ANALOGICO ?


CI TROVIAMO DI FRONTE AD UN SEMI-VUOTO NORMATIVO
CHE APRE LA STRADA A SVARIATI COMPORTAMENTI ?


QUI CI ASTENIAMO DAL DARE INDICAZIONI PRECISE O DOTTRINE DI COMPORTAMENTO, NE’ PROGRESSISTE NE’ CONSERVAZIONISTE


VOGLIAMO SOLO CONTRIBUIRE A UN’ INFORMAZIONE QUANTO PIU’ COMPLETA POSSIBILE (“DIRIGERE INFORMATI”).
IN MODO CHE CIASCUN DS POSSA EFFETTUARE SCELTE MAGGIORMENTE CONSAPEVOLI


QUELLO CHE POSSIAMO SUGGERIRE E’ DI EVITARE IMPUNTATURE DI STATUS E INGAGGIARE INUTILI BATTAGLIE E SPARGIMENTO DI SANGUE A DIFESA DEL “BIDONE”


B) UNA PROPOSTA DI “SOLUZIONE”

PER CHI PENSA CHE LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO, MALGRADO CERTI ATTEGGIAMENTI POPULISTICI E DEMAGOGICI, COSTITUISCA IN OGNI CASO UN UTILE MOMENTO DI CONFRONTO E DI REGOLAZIONE INTERNA, POTRA’ LIBERAMENTE UTILIZZARE IL TESTO CHE SEGUE.


Art. ...... – MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1- Sono oggetto della contrattazione integrativa:
a) le materie indicate all'art. 6 comma 2 del CCNL ;
b) le misure dei compensi di cui agli articoli 9 comma 4, 33 comma 2, 34 comma 1, 51 comma 4 e 88 commi 1 e 2 del CCNL;
c) ogni altra materia devoluta dai contratti collettivi nazionali o decentrati.
2- Dalle materie sopra indicate sono esclusi gli atti di gestione di pertinenza del dirigente scolastico di cui alla CM n° 7 del 13/5/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica:
- organizzazione degli uffici;
- sfera della organizzazione e della microorganizzazione;
- organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse
umane.
3- Le forme di partecipazione sindacale riguardanti le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono disciplinate nel successivo art. ......

Art. ..... – PARTECIPAZIONE SINDACALE ALLE MISURE INERENTI ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
1 – Le materie comprendenti:
a) aspetti retributivi a livello di istituto quali: attività aggiuntive, ore eccedenti,
straordinario, distribuzioni di incarichi etc;
b) quote orarie delle attività lavorative di istituto;
c) applicazione di disposizioni particolari previste dai contratti o altre norme o regolamenti
che determinano punteggi, graduatorie, ordini di precedenza o priorità, particolari
condizioni di status etc;
d) fruizione di periodi di ferie, di formazione etc
e) altre fattispecie concernenti l’applicazione di indicatori, criteri etc aventi effetti sul
rapporto di lavoro del personale dipendente dell’istituto;
possono essere oggetto di concertazione come specificato nei commi seguenti.
2- Nei casi in cui si evidenzino necessità di approfondimento o revisione o divergenze in ordine alle materie di cui al precedente comma 1, le parti possono dar luogo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.L.vo 165/2001 come modificato dall’art. 2, comma 17 della L. 135/2012, e in analogia con quanto previsto all’art. 5, comma 2 del vigente CCNL, alla procedura dell’ esame congiunto.
3- L’esame congiunto consiste in un tavolo di concertazione, anche articolato su più incontri, nel cui ambito ha luogo l’approfondimento delle materie di cui al comma 1.
4- L’esame congiunto potrà concludersi con:
a) un accordo comprendente l’assunzione di misure dirigenziali concertate;
b) mancato accordo.
In caso di accordo, a seconda della natura della materia esaminata, le misure concertate potranno comprendere una o più delle seguenti opzioni:
- integrazioni al presente contratto, quando la fattispecie esaminata riguardi la generalità
del personale o ampi settori di questo;
- provvedimenti o disposizioni dirigenziali specifici, quando la fattispecie riguardi aspetti
limitati del rapporto di lavoro o piccoli gruppi o singoli dipendenti;
- integrazioni o modifiche della prassi gestionale o esecutiva, per aspetti procedurali
aventi effetti sul rapporto di lavoro;
- chiarimenti in ordine a scelte gestionali.
5- All’esame congiunto partecipano i medesimi soggetti che hanno titolo a sottoscrivere il contratto integrativo d’istituto.
6- L’esame congiunto ha luogo su richiesta scritta da parte di uno o più dei seguenti soggetti:
a) la maggioranza della RSU d’istituto;
b) rappresentanti di almeno due OO.SS. territoriali.
7- Nella richiesta di cui al precedente punto 5 è indicato sinteticamente l’argomento per il quale si richiede l’esame congiunto e la relativa motivazione.
8- La convocazione che dà inizio alla procedura dell’esame congiunto è effettuata per iscritto dal dirigente scolastico; la prima seduta ha luogo, di norma, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui ai precedenti punti 6 e 7.
9- Sino alla conclusione dell’esame congiunto le parti non intraprendono iniziative unilaterali nelle materie oggetto d’esame.
10- Decorsi inutilmente dieci giorni dalla prima seduta senza che sia intervenuto l’accordo di cui al precedente punto 4, lettera “a”, le parti riassumono piena libertà d’iniziativa.
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