SAB: Comunicato 10 novembre 2008

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SAB: Comunicato 10 novembre 2008

Messaggiodi edscuola » 11 novembre 2008, 8:20

Prot. 8/11 sg
Lì, 10/11/2008

Oggetto: Sempre accessibili gli atti di prove concorsuali. Il TAR di LECCE conferma il diritto e condanna l’USP di Brindisi, che ne aveva vietato l’accesso, anche al pagamento di euro 750,00 più IVA e CAP. Soddisfatto il sindacato SAB che ha patrocinato il contenzioso.

Il TAR per la Puglia, sez. di Lecce, con sentenza del 30 ottobre, riconosce il diritto di accesso ad atti di procedura concorsuale gestita dall’USP ( ex Provveditorato Studi ) di Brindisi sul quale ha fatto formare il silenzio rigetto e condanna il medesimo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 750,00, oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

Il sindacato SAB, nella persona del segretario generale Francesco Sola che ha patrocinato tutto il contenzioso coadiuvato dal segretario provinciale di Brindisi Mimmo Cisternino non può che esprimere soddisfazione per tale decisione di conferma di un sacrosanto diritto riconosciuto dalla Legge e negato fino ad ora dall’USP di Brindisi che, investito personalmente dai delegati sindacali citati, ha inteso far instaurare un contenzioso che vede soccombere l’Amministrazione, anche in materia di spese legali, invece di far esercitare subito il diritto richiesto; tanto c’è sempre pantalone che paga.

L’USP di Brindisi, per delega ricevuta, formulava, per l’a.s. 2008/09, le graduatorie permanenti del personale ATA (non docente) di cui al D.D. n. 5/2008 meglio conosciute come graduatorie dei 24 mesi di servizio.

In tale procedura escludeva il sig. C.C., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Carlo Verusio del Foro di Brindisi il quale esercitava, ai sensi della legge n. 241/90 così come modificata ed integrata dalla legge n. 15/05, il diritto di accesso motivato agli atti degli altri concorrenti inseriti nella graduatoria al fine di procedere ad instaurare contenzioso di merito e verificare la legittimità dell’operato dell’USP nella valutazione comparativa dei titoli e/o servizi posti a base della graduatoria.

Sulla richiesta, l’USP di Brindisi, faceva instaurare il silenzio-rigetto per cui è stato necessario ricorrere al TAR di Lecce per avere diritto all’accesso agli atti negati che, con la sentenza citata, ritenendo condivisibile in diritto le argomentazioni contenute nel ricorso dell’avv. Verusio, lo accoglie e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio rigetto opposto dall’Amministrazione scolastica e ordina alla medesima di esibire tutti i documenti richiesti con facoltà di estrarne copia.

Nella sentenza si legge che nel procedimento giurisdizionale di accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90, non si configurano soggetti controinteressati allorché (come nel caso di specie) l’accesso riguardi documentazione inerente a procedimento concorsuale o paraconcorsuale nel quale, per il contenuto e per la natura degli atti, non si profila l’esigenza della riservatezza a tutela di terzi partecipanti allo stesso procedimento e che la posizione di controinteresse deve essere rigorosamente intesa al fine di bilanciare le esigenze di difesa del soggetto contemplato in un documento di cui è stata chiesta l’esibizione, con quelle di trasparenza e buona amministrazione cui è preordinato l’art. 25 della legge n. 241/90.

Inoltre, si deve ritenere escluso il limite della riservatezza in base alla considerazione che i documenti per i quali si chiede l’accesso (pubblicazioni, titoli, curricula, ecc.. acquisiti in sede d’esame dalla Commissione) sono, per loro natura, pubblici in quanto relativi ad una attività di valutazione di tipo comparativo nell’ambito di una procedura “lato senso” concorsuale.

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
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