ANIEF: Comunicato 5 giugno 2009

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ANIEF: Comunicato 5 giugno 2009

Messaggiodi edscuola » 5 giugno 2009, 7:04

Riforme: On. Russo (Pd) contro Brunetta per salvare le elezioni RSU


Dopo le denunce dell’ANIEF, il lancio di Apcom, l’on. Russo (PD) porta in Parlamento il problema di democrazia sindacale sollevato dal congelamento delle elezioni delle RSU a partire dal mondo della Scuola, previste nel prossimo dicembre.

Chiediamo al Ministro Gelmini di accogliere le proposte presenti nell’interrogazione e di non far violare al Governo le più elementari regole democratiche circa la rappresentatività dei lavoratori.

5 giugno 2009

…………………………






La dichiarazione dell’On. Russo (PD)


Scuola: Russo (Pd), Governo rispetti scadenza naturale elezioni Rsu




"Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge Brunetta n 15/2009 così come approvato dal Consiglio dei Ministri e denunciato da alcuni sindacati viola le più elementari regole di democrazia nel prorogare le rappresentanze sindacali per il prossimo trienno". Lo afferma Tonino Russo, componente della Commissione Cultura alla Camera e vice segretario regionale del Pd siciliano che presenterà una interrogazione al Ministro Gelmini.


"Bloccare il rinnovo delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie - aggiunge - non soltanto va contro la legislazione vigente, che chiaramente vieta ogni proroga, ma priva i lavoratori della scelta dei propri rappresentanti facendo tornare alla memoria le corporazioni. Mi appello al Governo - conclude Russo - affinché venga rispettata la scadenza naturale del mandato prevista per il rinnovo delle Rsu".




Il testo dell’interrogazione


Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

Per sapere che, premesso che


visto che il comma 3 dell’art. 63 dello Schema di Decreto Legislativo attuativo della Legge n. 15 del 4 marzo 2009, senza fare alcun esplicito riferimento ad alcuna applicazione della norma prevista dalla fonte primaria, afferma che in “per consentire l’adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività sindacale a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i rinnovi contrattuali relativi al primo periodo successivo a quello in corso la medesima rappresentatività rimane determinata con riferimento alla media fra dato associativo e dato elettorale rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all’articolo 42, comma 4, del decreto n. 165 del 2001, sono prorogati per il successivo triennio gli organismi di Rappresentanza unitaria del personale“;


visto che il comma 5 dell’art. 72 dello stesso Schema di Decreto afferma che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle accademie, conservatori e istituti assimilati e ai ricercatori negli Enti di ricerca”;


considerato che l’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 165/2001, d’altronde, recita che con “appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'Aran e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità“.


dato che nell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, il Governo e alcune organizzazioni sindacali rappresentative convergono di realizzare un accordo sulle regole e procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente, in particolare stabilendo al punto 17 che “i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che devono essere adottate con accordo“, e al punto 18 che “le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l’insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possano proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale definita”, senza, tuttavia, individuare nelle “Disposizioni finali sull’Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico“, firmato dal Governo e da alcune organizzazioni sindacali rappresentative il 30 aprile nuovi criteri in merito alla rappresentatività, peraltro non previsti dalla legge, tanto che al punto 6 ribadiscono che “per un regolato sistema di relazioni sindacali le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare – nell’esercizio delle potestà e delle funzioni proprie di ciascuno dei soggetti firmatari – tutte le regole che liberamente sono definite in materia di contrattazione collettiva”;


poiché rimane vigente l’Accordo Collettivo quadro per la Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale firmato il 7 agosto 1998 e sue successive integrazione;


considerato che entro la fine del 2009 devono essere indette le procedure di elezione per il rinnovo delle RSU nel Comparto Scuola, il cui numero di lavoratori rappresenta un terzo del Comparto pubblico,


Se in vista dell’emanazione del Decreto Legislativo attuativo della Legge n. 15 del 4 marzo 2009 intenda garantire la regolare indizione delle elezioni dei rappresentanti sindacali unitari nei singoli comparti alla loro naturale scadenza, in particolare nel comparto Scuola, prima della fine del corrente anno solare nel rispetto della normativa vigente, in particolare dell’articolo 47 del Decreto legislativo n. 29/1993, dell’articolo 6 del Decreto legislativo n. 396/1997, degli articoli 40 e 42 del Decreto legislativo n. 165/2001, per non incorrere in palesi vizi di illegittimità per violazione di legge e per eccesso di delega, e per non attentare alle attuali regole di democrazia sindacale che determinano la rappresentatività dei lavoratori.
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