ANIEF: TFR incostituzionale la trattenuta del 2,5%

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: TFR incostituzionale la trattenuta del 2,5%

Messaggiodi edscuola » 12 ottobre 2012, 8:30

TFR: è incostituzionale la trattenuta del 2,5% sugli stipendi dei dipendenti pubblici

La Consulta, con la sentenza n. 233 dell’11 ottobre 2012, ha annullato l’art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro. Aveva ragione l’Anief che sola tra i sindacati aveva messo a disposizione un modello di diffida per i ricorrenti e aveva iniziato le procedure di ricorso al giudice del lavoro. Secondo una prima stima dell’ANIEF, lo Stato dovrà adesso versare circa 8 miliardi di euro!

L’articolo 2120 del Codice civile, infatti, prevede che dal 1° gennaio 2011 la trattenuta del TFR del 6,91% sia interamente a carico dell’amministrazione. Pertanto, lo Stato deve restituire le somme illegittimamente trattenute in questi ultimi due anni. Si ricorda che il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5.
Inoltre, il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l’art. 9, c. 22 della suddetta legge, ovvero il blocco degli automatismi di incremento stipendiale per i magistrati per gli anni 2010-2013, anni in cui è stato previsto anche il blocco degli aumenti di stipendio dei dipendenti pubblici senza alcuna possibilità di recupero.
Anche su questo punto, Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità, aveva prontamente denunciato l’incostituzionalità del blocco degli incrementi stipendiali perché non eccezionali, non transeunti, arbitrari e inadeguati allo scopo prefisso, come ha rimarcato la Consulta nella sentenza richiamata. A tal proposito, sono state avviate già da tempo le procedure per ottenere sempre dal giudice del lavoro il recupero degli aumenti di stipendio previsti dal legislatore. Ciò avviene proprio nel momento in cui da indiscrezioni sul testo del decreto legge “stabilità” si conferma il blocco degli stipendi e della vacanza contrattuale per gli statali per tutto il 2014.
Ancora una volta il ricorso alla magistratura rimane l’unica strada percorribile dal cittadino per tutelare il diritto al lavoro e una giusta retribuzione, come la Costituzione sancisce. Chi è interessato al modello di diffida per recuperare il 2,5% indebitamente trattenuto sul TFR e/o per ricorrere al giudice del lavoro per farsi riconoscere gli scatti di stipendio maturati nel quadriennio 2010-2014 può chiedere informazioni inviando una mail a tfr@anief.net o r.stipendio@anief.net, oppure contattando lo 091.6598362.
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TFR: da recuperare fino a 1.000 euro

Messaggiodi edscuola » 14 ottobre 2012, 11:27

TFR: da recuperare fino a 1.000 euro per ogni dipendente della scuola

Dopo la sentenza della Consulta, tutto il personale docente e ata della scuola, precario o di ruolo, può recuperare fino a 1.000 euro per le indebite trattenute operate in busta paga dal 1° gennaio 2011. Scarica il modello di diffida gratuito e richiedi le istruzioni per ricorrere a tfr@anief.net.
La sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012 ha confermato quanto da mesi l’Anief affermava: la trattenuta per il TFR è interamente a carico del datore di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Da quasi due anni, quindi, ai lavoratori della scuola lo Stato ha illegittimamente trattenuto il 2,5% dello stipendio in busta paga. È giunto il momento di dire basta e di chiedere ai giudici la restituzione delle somme indebitamente poste a carico dei dipendenti, nonché di imporre allo Stato di provvedere a versare in toto e direttamente l’accantonamento per il TFR sia per i 21 mesi precedenti che per il futuro.
Pertanto, ANIEF mette gratuitamente a disposizione il modello di diffida, da compilare ed inviare all’Amministrazione, aggiornato dopo il fondamentale pronunciamento del Giudice delle leggi.
L’invio della diffida – ricordiamo - è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell’Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. Per richiedere le istruzioni operative, invia una mail a tfr@anief.net.
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Modello diffida

Messaggiodi edscuola » 14 ottobre 2012, 11:28

Raccomandata A/R

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di ___________
Via__________________, Comune _____________ , cap _______(__)

Al Direttore scolastico regionale – Miur di _____________________
Via__________________, Comune _____________ , cap _______(__)

Al Dirigente dell’Istituzione scolastica di _____________________
Via__________________, Comune _____________ , cap _______(__)

Oggetto: cessazione immediata trattenuta del 2,50 % sull’80 della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento TFR, a seguito dell’approvazione dell’art. 12, c. 10 Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012, con recupero trattenute indebitamente versate dal 1 gennaio 2011; richiesta di versamento quota intera del 6,91% a carico dell’amministrazione – datore di lavoro, dal 1 gennaio 2011.

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

Il/La sottoscritto/a __________________________, dipendente ________________________________ presso l’Istituzione scolastica ______________________________________, comune ___________________________ (__) con inquadramento nel profilo di ______________________________________________________________________

VISTA la legge 30 luglio 2010 n. 122, che all’art. 12, comma 10, ha previsto che, “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”;

CONSIDERATO che il /la sottoscritto/a continua a subire, dal 1° gennaio 2011, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro – amministrazione, come per i lavoratori privati dove la “rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo” (sentenza n. 53/2012 TAR Calabria);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012, che ha annullato l’art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati, per i quali ultimi la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro;

CONSIDERATO, inoltre, che sia la nota Miur prot. n. MIUROODGRUREGUFF 5371 del 23 marzo 2012 che la nota MEF 23 febbraio 2012, alla quale la prima fa riferimento, sono ormai superate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 sopra richiamata;

DIFFIDA
- la Ragioneria territoriale dello Stato di ___________________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Via __________________________________, (città) ________________________, dal continuare a prelevare indebitamente la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione del/della sottoscritto/a, ovvero del 2% sulla retribuzione annuale, e dal non rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01.01.2011;

- il Dirigente scolastico di________________________________ e il Direttore scolastico regionale di ______________, per le rispettive prerogative, dal non autorizzare a corrispondere dal 1° gennaio 2011 l’intera quota del 6,91% a carico del datore di lavoro per ogni mese di servizio svolto, per il finanziamento del TFR spettante;
CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE
trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, perdurando tali comportamenti, il/la sottoscritto/a si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi. La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di ogni ulteriore azione.

Luogo e data

_________________, ____/____/________ Firma

___________________
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Ritenuta su TFR e mancati scatti stipendiali

Messaggiodi edscuola » 15 ottobre 2012, 23:55

Ritenuta su TFR e mancati scatti stipendiali: ancora una volta l’Anief spiana la strada ai lavoratori della scuola. Pronte le diffide per recuperare fino a 1.500 euro, attraverso la cancellazione della trattenuta che la Consulta nei giorni scorsi ha reputato illegittima.
Ma i rimborsi possono arrivare a 7mila euro, abbinandovi il ricorso contro il blocco degli aumenti automatici: non è possibile annullare o risolvere con un’una tantum l’unica possibilità che ha il personale della scuola di adeguare al costo della vita quello è che è già lo stipendio più basso tra i Paesi avanzati.

Buone notizie per i docenti italiani. Che arrivano, ancora una volta, grazie alle sentenze espresse nelle aule di giustizia. Dove i giudici sono costretti, sulla base dei rilievi mossi dall’Anief, a modificare le incaute decisioni prese dal Governo e dall’Amministrazione scolastica.

L’ultima vittoria di chi crede nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori è contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012, attraverso cui è stato confermato quanto l’Anief affermava da tempo: le trattenute operate in busta paga dal 1° gennaio 2011 per il TFR sono interamente a carico del datore di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Mentre da quasi due anni ai lavoratori della scuola lo Stato sottrae illegittimamente il 2,5% dello stipendio in busta paga.

In queste ore la stampa specializzata ha calcolato l’importo del rimborso che arriverà grazie alla sentenza della Consulta, prevedendo che il nuovo regime previdenziale si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2013: i rimborsi vanno dal minimo di 669 euro per il collaboratore scolastico ad inizio carriera ai 1.529 euro per i docenti di scuola secondaria di II grado alle soglie della pensione.

Per assicurarsi questi importi e il conseguente aumento dello stipendio - tra i 25 euro per il collaboratore scolastico neo assunto e i 55 euro per il docente della secondaria superiore a fine carriera – , derivante dalla ritenuta finalmente cancellata e messa a carica dello Stato, Anief mette gratuitamente a disposizione il modello di diffida da compilare e inviare all’Amministrazione, appositamente aggiornato dopo il fondamentale pronunciamento della Corte Costituzionale.

L’invio della diffida - ricordiamo - è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell’Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. Per richiedere le istruzioni operative basta inviare una mail a tfr@anief.net.

Tuttavia, Anief consiglia il personale scolastico a ricorrere, contestualmente, anche contro il mancato aumento degli scatti stipendiali. A spianare la strada verso la restituzione di queste quote indebitamente sottratte, anche ai fini previdenziali, è la sentenza “pilota” n. 53/2012 emessa dal Tar della Calabria, che ha risarcito la categoria dei magistrati a cui l’amministrazione aveva analogamente sottratto sia una quota stipendiale al fine di accantonarla per il TFR, sia una quota per i mancati aumenti automatici in busta paga.

A tal proposito, è indicativo che alcune Direzioni Provinciali del Tesoro abbiano in questi giorni rifiutato di effettuare la ricostruzione di carriera del personale assunto il 1° settembre 2010: poiché si tratta dell’anno che CISL, UIL, GILDA e SNALS reputano aver di sanato, attraverso l’accordo con il Mef sul recupero del 30% dei soldi risparmiati sugli stipendi dei precari e sulla qualità della didattica, per quale motivo viene negata la ricostruzione di carriera a dei dipendenti assunti proprio durante quell’anno? La risposta è semplice: quella concessa ai sindacati rappresentativi è soltanto un’una tantum, che non è conteggiabile ai fini dell'anzianità retributiva e dei gradoni stipendiali, come del resto specificato nel decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio scorso. E per lo stesso motivo non è possibile richiedere un atto di indirizzo all'ARAN per la firma di un contratto che non può essere firmato per legge fino al 2014.

“È sempre più evidente – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità – che l’unico modo per opporsi alla legge sul blocco degli scatti stipendiali è quella di impugnarla per palese incostituzionalità: il diritto a un contratto e ad un aumento di stipendio è infatti tutelato dalla Costituzione e non è scambiabile. Seguendo la strada avviata dai giudici del Tar della Calabria, il nostro sindacato si batterà sino in fondo per far restituire delle quote che oltre a fare giustizia permetteranno ai dipendenti della scuola di recuperare diverse migliaia di euro”.
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TFR

Messaggiodi edscuola » 24 ottobre 2012, 9:14

TFR: Anief avvia le procedure per recuperare gratuitamente le somme con decreto ingiuntivo

Per chi ha inviato la diffida, per recuperare fino a 1.500 euro nel biennio 2011-2012. Per il personale di ruolo, sul modello di quanto ottenuto dai magistrati con la sentenza della Consulta, è possibile rinunciare alla strada del decreto ingiuntivo e presentare un unico ricorso al giudice del lavoro con cui chiedere anche lo sblocco degli scatti di anzianità per il 2010-2013. Sia se precario o di ruolo, scrivi a tfr@anief.net.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale, infatti, l’amministrazione non può più giustificare la trattenuta del 2,5% operata sull’80% dello stipendio per la costituzione del TFR. Ciò vale sia per i precari, che ottengono il TFR entro sei mesi dall’ultimo rapporto di lavoro, sia per i colleghi di ruolo che annualmente dal CUD vedono detratte le somme per la costituzione dello stesso fondo, che da gennaio 2011 – ricordiamolo – è interamente a carico del datore di lavoro. Per queste ragioni è possibile, dopo aver fatto trascorrere i termini della diffida (30 giorni), richiedere un decreto ingiuntivo a patto di quantificare in maniera esatta la cifra dovuta.
Il personale di ruolo, in particolare quello neo-immesso in ruolo, sull’esempio di quanto fatto dai magistrati che hanno ottenuto la sentenza della Consulta, potrà inoltre presentare anche un ricorso unico al giudice del lavoro con cui chiedere anche lo sblocco dell’aumento di stipendio e la remissione in Corte costituzionale della norma basata sugli stessi principi censurati per la magistratura. In questo caso, oltre a ottenere la restituzione delle somme e il blocco della trattenuta del 2,5% sul TFR, si potrebbe ottenere anche lo sblocco degli scatti di anzianità e la valutabilità ai fini della progressione di carriera degli anni di servizio maturati tra il 2010-2013.
Pertanto, ANIEF ha predisposto un percorso differenziato per il personale precario e quello di ruolo:
- Il personale docente e Ata precario, infatti, potrà reclamare il recupero immediato delle spettanze per il TFR indebitamente trattenute dal 1° gennaio 2011 attraverso decreto ingiuntivo, in grado di garantire tempi più rapidi di risoluzione della controversia.
- Il personale docente e Ata di ruolo, invece, potrà: A) attivare il solo ricorso TFR, procedendo anche in questo caso attraverso decreto ingiuntivo per ottenere il rimborso di quanto spettante, oppure B) attivare il ricorso TFR congiuntamente a quello per lo sblocco degli scatti di anzianità per ottenere dal giudice del lavoro una sentenza che permetta di recuperare cumulativamente scatti e quota TFR.
Insomma, non è più tempo di indugiare: bisogna immediatamente reclamare quanto è nel diritto di tutti i dipendenti della scuola. Per farlo è necessario inviare immediatamente il modello di diffida TFR che Anief mette gratuitamente a disposizione. In caso di risposta negativa da parte dell’Amministrazione (o comunque di mancata risposta entro 30 giorni), sarà possibile richiedere le istruzioni operative inviando una mail a tfr@anief.net.
Il personale di ruolo che intende recuperare anche gli scatti stipendiali di anzianità, oltre alle istruzioni per il TFR (tfr@anief.net) dovrà richiedere anche le istruzioni operative per il secondo ricorso da abbinare a r.stipendio@anief.net.
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Cdm approva il decreto che cancella il balzello del 2,5%

Messaggiodi edscuola » 27 ottobre 2012, 8:32

Dipendenti pubblici - Il Cdm approva il decreto che cancella finalmente il balzello del 2,5% sottratto ai lavoratori per il Tfr, però trova anche un escamotage per non pagare le quote indebitamente sottratte negli ultimi due anni.
Anief-Confedir: così lo Stato tenta di risparmiare 3,8 miliardi di euro, ma il sindacato non si ferma di certo qui: i 3 milioni e mezzo di dipendenti devono vedersi restituire il maltolto.

Anief e Confedir esprimono soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri di approvare un decreto legge che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012, ha ripristinato la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale dipendente pubblico. Con questo decreto si cancella così l’assegnazione ai lavoratori del “balzello” del 2,5% sull'80% della retribuzione da accantonare per i trattamenti di fine servizio. L’Inpdap si dovrà rassegnare: la relativa trattenuta deve essere posta interamente a carico del datore di lavoro. E restituire ai dipendenti pubblici quasi 4 miliardi di euro indebitamente sottratti in questi ultimi due anni.

Tuttavia, da indiscrezioni si apprende anche che la norma introdotta con decreto legge non prevede la restituzione delle trattenute del 2,5% illegittimamente sottratte dal 1° gennaio 2011 dagli stipendi di quasi tre milioni e mezzo di dipendenti della pubblica amministrazione, di cui un milione operanti nella scuola come docenti e Ata. Facendo così risparmiare allo Stato i 4 miliardi da restituire. Ma in tal caso, se ciò fosse confermato, ogni dipendente dovrà al più presto presentare richiesta individuale per il recupero delle somme indebitamente trattenute dallo Stato.

“Qualora questa ingiusta e incostituzionale eccezione fosse confermata nel testo di legge – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità – il nostro sindacato non si fermerà di certo qui: dopo aver infatti spinto il Governo a varare il decreto, conseguente ai tanti ricorsi da noi presentati in tribunale, Anief e Confedir confermano l’intenzione di continuare a tutelare dipendenti e i dirigenti pubblici a cui è stata ingiustamente sottratta la quota nell’ultimo biennio. Rinunciarvi significherebbe piegarsi a chi continua a calpestare il rispetto per i lavoratori e per i loro diritti acquisiti”.

I rimborsi da riscuotere non sono da poco: vanno da un minimo di 669 euro per il collaboratore scolastico ad inizio carriera ai 1.529 euro per i docenti di scuola secondaria di II grado alle soglie della pensione. E ancora di più per i dirigenti statali. Per assicurarsi il recupero di tali importi e il conseguente aumento dello stipendio – tra i 25 euro per il collaboratore scolastico neo assunto e i 55 euro per il docente della secondaria superiore a fine carriera – derivante dalla ritenuta finalmente cancellata e messa interamente a carico dello datore di lavoro (lo Stato), l’Anief mette gratuitamente a disposizione il modello di diffida da compilare e inviare all’Amministrazione.

L’invio della diffida - ricordiamo - è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell’Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. Per richiedere le istruzioni operative basta inviare una mail a tfr@anief.net.
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