da Tecnica della Scuola
Conferimento incarichi nei Pon: arrivano i chiarimenti del Miur
di L.L.
Per il conferimento degli incarichi nei Pon, i criteri di selezione degli esperti sono definiti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, e dipendono anche dalle scelte delle singole scuole in rapporto agli specifici obiettivi dei progetti autorizzati nell’ambito della sfera di autonomia accordata dalla vigente normativa, fatta salva, comunque, la conformità ai principi generali della libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di pubblicità.
Lo ha chiarito il Miur, con la Nota prot. n. 2449 del 15 marzo scorso, con la quale ha risposto a numerosi quesiti riguardanti la corretta procedura da seguire per conferire incarichi nei Pon, istituiti ed organizzati presso le Istituzioni scolastiche che hanno ottenuto l’autorizzazione all’attuazione di progetti finanziati con i fondi Strutturali Europei.
La nota, riferita nello specifico al Pon “Competenze per lo sviluppo”, precisa, inoltre, che l’operato delle singole istituzioni scolastiche sarà oggetto di verifiche periodiche, al fine di accertare eventuali irregolarità che dovranno essere sanate con il recupero delle risorse eventualmente già erogate. La non corretta gestione delle risorse può, dunque, essere sanzionata con la sospensione dei finanziamenti e la dichiarazione di inammissibilità della spesa.
Avverso i giudizi emessi dalla commissione esaminatrice è comunque possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tar territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini perentori – quindi inderogabili - rispettivamente di 60 o 120 giorni, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione del risultato (il termine per impugnare è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno). Si potrà, però, entrare nel merito esclusivamente dei vizi della procedura e non delle valutazioni che, come tutti i giudizi tecnici, sono insindacabili.
Non è, invece, ammesso il ricorso gerarchico, in quanto la deliberazione della commissione è un atto definitivo di un organo collegiale.