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Sentenza Corte Costituzionale 22 novembre 2023, n. 223

Corte Costituzionale

Sentenza 223/2023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente BARBERA – Redattore ANTONINI Udienza Pubblica del 21/11/2023 Decisione del 22/11/2023 Deposito del 22/12/2023 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 1, c. 557°, 558°, 560° e 561° della legge 29/12/2022, n. 197.
Massime:
Atti decisi: ric. 4, 6 e 7/2023

Con la sentenza n. 223 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia contro varie disposizioni della legge n. 197 del 2022, relative alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua distribuzione tra le regioni.


RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO: È PREVALENTE
LA COMPETENZA STATALE

(Roma, 22 dicembre 2023) Le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano «con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico», «si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale», quali, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.
È quanto si legge nella sentenza n. 223 del 2023 (rel. il giudice Luca Antonini) depositata oggi con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia avverso varie disposizioni della legge n. 197 del 2022, relative alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua distribuzione tra le regioni.
La Corte ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all’art. 1, comma 558, terzo periodo, della suddetta legge, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’acquisizione del parere delle regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione.
Nelle motivazioni la sentenza ha chiarito che «nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l’effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale». Ciò in quanto, «senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico» dei dirigenti scolastici e dei DSGA. In tale prospettiva, «la nuova normativa non determina, almeno nel primo anno di applicazione, nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti, che anzi aumenta di qualche unità; precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde».
La sentenza, tra l’altro, ha precisato che la normativa statale si pone «come dichiarato obiettivo quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR» ed è diretta, in sintesi, a rendere «più efficiente ed efficace il sistema: essa, adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell’eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l’istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all’interno del sistema dell’istruzione, dedicandoli a finalità meritorie».
Ha però anche sottolineato che la piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica «che la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale, più volte specificato da questa Corte, di una responsabilità diffusa in vista della “doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività” (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 33 del 2019), evitando l’arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi».

Sentenza TAR Lazio Sez. III bis 14 novembre 2023, n. 17055

RICORSO MISURE COMPENSATIVE ABILITATI ESTERO : IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO COLLETTIVO ED ANNULLA TUTTI I DECRETI  CONDANNANDO IL MINISTERO ISTRUZIONE A RIDETERMINARE LE MISURE COMPENSATIVE A 300 ORE

Di particolare rilevanza la sentenza n°17055 di ieri 14 novembre 2023 con la quale il TAR Lazio Sez. III BIS, ha annullato tutti i 182 decreti del Ministero Istruzione e Merito, emessi nei confronti degli abilitati all’estero in Romania e che prevedevano misure compensative per 600 ore in due anni, previste dalla Direttiva n°36/2005. La pronuncia riveste altresì particolare importanza anche con riferimento all’orientamento in tema di ricorsi collettivi avverso più decreti ad oggetto le misure compensative, atteso che il Collegio del TAR Lazio Sez. III BIS, ha accolto la tesi dell’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto del Lavoro Unimercatorum, annullando i decreti con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi, cosi come peraltro avvenuto con il decreto di rettifica e rideterminazione della durata del tirocinio in un anno scolastico e trecento ore del 2.12.2021 depositato in giudizi analoghi al presente”.

Ed infatti, dopo aver eccepito il Collegio nell’udienze precedenti la inammissibilità del ricorso collettivo ad oggetto i decreti con misure compensative, il Tar Lazio ha accolto il ricorso con la seguente motivazione 2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa.

Come noto, nella determinazione delle misure compensative l’Amministrazione, ferma l’esigenza di una completa e puntuale motivazione, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, potendo e dovendo tuttavia esaminare il percorso motivazionale dalla stessa seguito, al fine di verificare la logicità e la coerenza, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha individuato una prova attitudinale, la cui previsione e disciplina appare logica, coerente e finalizzata a consentire alla richiedente di provare le proprie capacità e conoscenze. L’estrema gravosità della prova appare descritta da parte ricorrente in via di mera allegazione, ma non sono individuati parametri normativi o altri riferimenti concreti idonei a dimostrare l’asserita sua illegittimità, tanto più che il percorso abilitativo dalla stessa portato a termine dovrebbe garantirle una preparazione tale da poter agevolmente superare detta prova.

Per quanto concerne il tirocinio di adattamento è stata invece prevista una durata di ben due anni scolastici, per non meno di seicento ore da svolgere presso una scuola secondaria di primo grado.

Orbene, il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia.

Tuttavia, nel caso di specie, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 7268/2021, “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi, cosi come peraltro avvenuto con il decreto di rettifica e rideterminazione della durata del tirocinio in un anno scolastico e trecento ore del 2.12.2021 depositato in giudizi analoghi al presente.”

Sentenza Tribunale di Larino – Sezione Lavoro 26 settembre 2023, n. 142

TRIBUNALE DI LARINO  SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 142/2023 DEL 26.09.2023

Illegittima la reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi anche per i docenti di religione.

Il Tribunale del Lavoro di Larino, in linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, pronunciandosi su un ricorso proposto da un docente di religione precario  al settimo rinnovo  di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale, ha affermato con la sentenza n.142/2023 come attese le peculiarità riguardanti l’insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, deve ritenersi consentito il reclutamento di personale docente con contratti a tempo determinato, ma ne è comunque vietato l’abuso, non potendosi ricorrere alla stipulazione dei suddetti contratti per la copertura di stabili carenze di organico.

Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Cassazione che con la pronuncia n.22256/2022, la quale ha altresì rilevato che la ragione per cui si deve concludere per l’abusività della reiterazione di contratti a tempo determinato deve ravvisarsi nel fatto che il legislatore non ha rispettato l’obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l’assunzione in ruolo di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 186 del 2003, che, sebbene non riservati ai precari – se non nei limiti della riserva del 50% – sono funzionali all’evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l’ultimo concorso indetto addirittura al 2004!

Purtroppo il Tribunale di Larino  ha rigettato la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha tuttavia  accolto quella risarcitoria per la quale può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5 della L. n. 183 del 2010. In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dal ricorrente ha ritenuto equo  condannare il Ministero al risarcimento dei danni in suo favore nella misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

A nome dei tantissimi docenti precari di religione che attendono da quasi 30 anni una nuova procedura concorsuale in questo Paese, prendiamo atto con piacere di tale ennesima decisione favorevole, ma auspichiamo  un ulteriore passo in avanti della giurisprudenza, in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia Europea,  che con coraggio possa statuire anche sull’automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante il carattere eccezionale della loro situazione.

  In tal modo si restituirebbe dignità alla figura dell’insegnante di religione e si consentirebbe anche il rispetto dei loro diritti costituzionalmente garantiti, anche con particolare riferimento a coloro che non possono godere a pieno dei benefici della L.nr.104/1992 stante la loro invalidità e le limitazioni conseguenti allo status di docente precario.

                                                                                                      Avv. Massimo Vernola


 TRIBUNALE DI LARINO  SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 142/2023 DEL 26.09.2023

“Carta docenti” per i precari: sentenza riconosce i 500 euro per tutti gli anni di supplenza anche in via retroattiva!

Come è noto il D.P.C.M. del 23.09.2015 ha introdotto la “Carta Docenti per una somma di Euro 500,00 annui stabilendo che   può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.

Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato (ben sette anni!), pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica ed ha chiesto al Tribunale del Lavoro  il riconoscimento del suo diritto a goderne anche in via retroattiva.

Il Giudice si è pronunciato favorevolmente affermando come tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell’istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia Europea a sua volta con una recente  ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l’indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all’indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” Tra l’altro, deve notarsi che, da ultimo, come il Legislatore con l’art. 15 D.L. n. 69 del 2023 ha finalmente espressamente esteso, a partire dal 2023, l’applicabilità dell’istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.

 In base a quanto esposto, il tribunale ha dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente ai sette anni scolastici (dal 2016) per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascuno di essi.

                                                                         Avv. Massimo Vernola


Sentenza Corte Costituzionale 130/2023

Udienza Pubblica del 09/05/2023
Decisione del 19/06/2023
Deposito del 23/06/2023
Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 3, c. 2°, del decreto-legge 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997, n. 140, e dell’art. 12, c. 7°, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122.
Atti decisi: ord. 124/2022

Pagamento del trattamento di fine servizio senza il differimento e la rateizzazione

Sentenza TAR LAzio 10 marzo 2023, n. 4091

Supplenze, Tar Lazio accoglie ricorso Gilda-Unams per accesso algoritmo 

Il ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà rendere noto e fornire per intero il software e l’algoritmo che hanno gestito le procedure informatizzate di nomina dalle Gps, “eventualmente mediante accesso anche da remoto al server”. A stabilirlo è una sentenza con cui il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un docente che, sostenuto dalla Gilda-Unams con il patrocinio degli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, aveva denunciato malfunzionamenti dell’algoritmo.  

Lo scorso settembre la Gilda-Unams aveva già presentato richiesta di accesso agli atti ottenendo, però, dal ministero una documentazione incompleta e non utile per verificare gli errori segnalati. Da qui, dunque, una seconda richiesta di accesso agli atti.

“Per il secondo anno consecutivo – commenta Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda-Unams – abbiamo assistito a eclatanti errori nell’assegnazione delle supplenze. Adesso, grazie al provvedimento emesso dal Tar del Lazio, il ministero dovrà rilasciare tutta la documentazione richiesta, che sottoporremo a una perizia tecnica per verificare la funzionalità del software e dell’algoritmo e tutelare i docenti che potrebbero essere stati scavalcati nelle convocazioni”.

“Che l’algoritmo abbia assegnato sedi in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla normativa e in violazione del principio meritocratico – aggiunge l’avvocato Bonetti – è attestato dalle sentenze pubblicate ogni giorno dai giudici del lavoro su tutto il territorio nazionale. Una problematica di tale portata, tuttavia, deve essere risolta alla radice e non può essere lasciata alla discrezionalità di un giudice solo quando l’insegnante leso decida di agire in giudizio. I nostri tecnici hanno già iniziato ad analizzare i dati in nostro possesso e ora – conclude Bonetti – potranno verificare materialmente l’origine di tali errori”.

Sentenza Corte Costituzionale 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Stato civile – In genere – Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori – Assunzione del cognome paterno, salva la facolta’, se di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno, anziche’ assunzione del cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Violazione, anche sul piano convenzionale, del diritto all’identita’ del figlio e del principio di uguaglianza tra genitori – Illegittimita’ costituzionale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Stato civile – In genere – Cognome del figlio nato nel matrimonio – Assunzione del cognome del marito, anziche’ assunzione del cognome di entrambi i coniugi, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimita’ costituzionale consequenziale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Adozione e affidamento – In genere – Adozione del maggiore d’eta’ – Effetti – Assunzione e trasmissione, da parte dell’adottato, del cognome del marito, anziche’ prevedere che l’adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell’ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all’adottato il cognome di uno di loro soltanto – Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimita’ costituzionale consequenziale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Adozione e affidamento – In genere – Effetti – Assunzione e trasmissione, da parte dell’adottato, del cognome del marito, nella parte in cui prevede che l’adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, riferito al cognome del marito, anziche’ prevedere che l’adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimita’ costituzionale consequenziale in parte qua – Necessita’ impellente che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi – Rinvio al legislatore perche’ valuti l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle – Efficacia della pronuncia alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. – Codice civile, artt. 237, 262 e 299; regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, art. 72, primo comma; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, artt. 33 e 34. – Costituzione, artt. 2, 3, 11, 29, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, artt. 8 e 14; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 21. (T-220131)

(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.22 del 1-6-2022)

Sentenza TAR Lazio 19 luglio 2021, n. 9795

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

N. 09795/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02858/2021 REG.RIC.

Annullamento Decreto del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 182 del 29.12.2020

Sentenza Consiglio di Stato 12 gennaio 2021, n. 395

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00395/2021REG.PROV.COLL. N. 05742/2019 REG.RIC. N. 05764/2019 REG.RIC. N. 05865/2019 REG.RIC. N. 06625/2019 REG.RIC. N. 06640/2019 REG.RIC. N. 06665/2019 REG.RIC. N. 08567/2019 REG.RIC. N. 01411/2020 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2019, proposto da XXXX, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, 172;

(OMISSIS)

nei confronti

Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Cineca – Consorzio Interuniversitario, Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, Francesco Di Girolamo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma (sezione Terza), n. 8655/2019, concernente: corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017)

Ordinanza Tribunale di Lamezia Terme 13 agosto 2020

Tribunale di Lamezia Terme – Sez. Lavoro: diritto di precedenza ex l.  104/92 in sede di mobilità interprovinciale in favore del docente che assiste il genitore disabile grave – Sussiste  13 agosto 2020

Con ordinanza cautelare ante causam del 13 agosto 2020  anche il Tribunale di Lamezia Terme – Sez. Lavoro si pronunciarsi positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri del foro di Cosenza – da una insegnante referente unica di genitore con disabilità grave, riconoscendole il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale (così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie).

Perciò, in totale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente (e rifacendosi alla copiosa giurisprudenza di merito allegata al ricorso), il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme ha così statuito: accoglie il ricorso e, per l’effetto, previa disapplicazione dell’art. 13, punto IV e dell’art. 14 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/2022, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenziali, nella parte in cui escludono il diritto di precedenza del figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità nell’ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale, dichiara il diritto della ricorrente a fruire della precedenza, ex art. 33, commi 5 e 7 della L. n. 104/1992, per l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, condannando il MIUR a trasferirla presso una delle istituzioni scolastiche site nei comuni viciniori a ……, luogo di residenza del familiare assistito, ovvero nella provincia di Cosenza secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità interprovinciale presentata per l’a.s.2020/2021;

Acri (CS), 13 agosto 2020

Avv. Sergio Algieri