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Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita’ di personale educativo, numero 520.807 unita’ di personale docente, numero 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita’ di personale ATA, numero 280 unita’ di dirigenti scolastici. (23A05100)

(GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al comma 978 dell’art. 1, prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 unita’ per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ne’ assegnati in via esclusiva posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Visto l’art. 47, comma 8, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica il sopra richiamato comma 978 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, in materia di mobilita’ regionali e interregionali e per il conferimento di incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025» e, in particolare, l’art. 20, relativamente, tra l’altro, a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente ad interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto l’art. 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l’art. 59, relativamente alle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall’art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;

Visto l’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che modifica, tra l’altro, il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 5 che, al comma 20, apporta modificazioni all’art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all’accesso ai ruoli del personale docente, e, al comma 20-ter, prevede il reintegro nel ruolo dirigenziale sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilita’ interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, del personale destinatario di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ivi indicati;

Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo; Visto l’art. 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica l’art. 1-bis del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle procedure concorsuali volte al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui si prevede che, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera possa chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

Visti i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5 del citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l’altro, la validita’ della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, e una procedura riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso pendente;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 7 giugno 2023, prot. n. 82648, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, viene richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di n. 52 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 479 unita’ e di n. 58 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, tenuto conto di n. 6 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 giugno 2023, prot. n. 26461, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 52 unita’ di personale educativo per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 50.807 unita’ (di cui n. 32.784 su posti comuni e n. 18.023 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 81.023 (di cui n. 53.885 su posti comuni e n. 27.138 su posti di sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024, pari a n. 20.631, detratto l’esubero di n. 409 unita’ e gli accantonamenti a vario titolo; Preso atto che nella predetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86471 viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’ dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2023, prot. n. 28981, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 50.807 unita’ di personale docente per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, con la quale si richiede, per l’anno scolastico 2023/2024, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 419 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, a fronte di un numero complessivo di n. 7.313 posti vacanti totali, di cui n. 3.597 nella scuola dell’infanzia e primaria e n. 3.716 nella scuola secondaria di I e II grado; Preso atto che nella predetta nota del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 non sono state ancora avviate e che, pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera’ con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2023, prot. n. 30087, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, viene comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 419 unita’ di personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.918 unita’ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), di cui n. 938 D.S.G.A., n. 2.163 assistenti amministrativi, n. 717 assistenti tecnici, n. 7.071 collaboratori scolastici, n. 13 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 4 cuochi e n. 4 infermieri;

Considerato che nella stessa nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, tenuto conto di n. 4 esuberi e delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 9.060 unita’ di personale A.T.A., comprensive delle n. 569 cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute nell’anno scolastico 2022/2023, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche’ a decorrere dal 1° settembre 2021, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia espletati ai sensi dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 198 del 2022;

Preso atto che con la suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene, altresi’, richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2023/2024 l’immissione in ruolo su un numero di posti pari a n. 1.280, di cui n. 67 D.S.G.A., n. 246 assistenti amministrativi, n. 68 assistenti tecnici, n. 891 collaboratori scolastici, n. 3 addetti alle aziende agrarie, n. 2 guardarobieri, un cuoco e due infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2022, le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’Inps, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2023/2024 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 luglio 2023, prot. n. 30670, che trasmette la nota del 17 luglio 2023, prot. n. 200357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2023/2024, nel limite di n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, a fronte di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 334 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione di n. 267 dirigenti scolastici, di cui n. 210 da destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 57 per trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Considerato che con la suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene comunicato che al 1° settembre 2023 i posti vacanti e disponibili, il cui calcolo e’ stato effettuato in base ai parametri di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ammontano a n. 346, benche’ l’effettiva disponibilita’ sia di n. 344 posti in quanto per i due posti con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano la graduatoria risulta esaurita;

Preso atto che nella suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene reso noto che nel contingente di immissioni in ruolo sono presenti n. 44 unita’ dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011 della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dal comma 92 dell’articolo unico della citata legge n. 107 del 2015; Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 luglio 2023, prot. n. 31507, di trasmissione della nota del 19 luglio 2023, prot. n. 202428, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2023/2024, all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 280 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 57 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015 e di n. 13 unita’ per reintegrazioni in ruolo di soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ex art. 5, comma 20-ter, del citato decreto-legge n. 44 del 2023;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 52 unita’ di personale educativo; n. 50.807 unita’ di personale docente; n. 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica; n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.; n. 280 unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 52 unita’ di personale educativo;
n. 50.807 unita’ di personale docente;
n. 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.;
n. 280 unita’ di dirigenti scolastici.

Art. 2 I

l Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 7 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2409


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato 25 settembre 2023

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023, concernente l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita’ di personale educativo, numero 520.807 unita’ di personale docente, numero 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita’ di personale ATA, numero 280 unita’ di dirigenti scolastici. (23A05341)

(GU Serie Generale n.224 del 25-09-2023)

Nel provvedimento in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 216 del 15 settembre 2023, sono presenti dei refusi. Le parole «autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024,» sono invece «anno scolastico 2023/2024» inoltre il numero 520.807 unita’ di personale docente e’ 50.807 unita’ di personale docente.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (23G00093)

(GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092)

(GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022

 Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (22A06528)

(GU Serie Generale n.263 del 10-11-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 2, comma 4-bis;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare; Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
sen. Alberto Barachini;
sen. Alessio Butti;
dott.ssa Giuseppina Castiello;
sen. Giovanbattista Fazzolari;
sen. Alessandro Morelli;
on. Matilde Siracusano;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:
on. Edmondo Cirielli;
dott. Giorgio Silli;
dott.ssa Maria Tripodi;

per l’Interno:
on. Wanda Ferro;
on. Nicola Molteni;
on. Emanuele Prisco;

per la Giustizia:
sen. Francesco Paolo Sisto;
on. Andrea Delmastro Delle Vedove;
sen. Andrea Ostellari;

per la Difesa:
dott. Matteo Perego Di Cremnago;
sen. Isabella Rauti;

per l’Economia e le finanze:
on. Maurizio Leo;
on. Lucia Albano;
on. Federico Freni;
sig.ra Sandra Savino;

per lo Sviluppo economico:
dott. Valentino Valentini;
avv. Fausta Bergamotto;
on. Massimo Bitonci;

per le Politiche agricole alimentari e forestali:
sig. Luigi D’Eramo;
sen. Patrizio Giacomo La Pietra;

per la Transizione ecologica:
on. Vannia Gava;
dott. Claudio Barbaro;

per le Infrastrutture e la mobilita’ sostenibili:
on. Galeazzo Bignami;
on. Edoardo Rixi;
on. Tullio Ferrante;

per il Lavoro e le politiche sociali:
on. Maria Teresa Bellucci;
sen. Claudio Durigon;

per l’Istruzione:
on. Paola Frassinetti;

per l’Universita’ e la ricerca:
on. Augusta Montaruli;

per la Cultura:
sen. Lucia Borgonzoni;
on. Gianmarco Mazzi;
prof. Vittorio Sgarbi;

per la Salute:
on. Marcello Gemmato.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 31 ottobre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell’interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze
Urso, Ministro dello sviluppo economico
Lollobrigida, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Pichetto Fratin, Ministro della transizione ecologica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Valditara, Ministro dell’istruzione
Bernini, Ministro dell’universita’ e della ricerca
Sangiuliano, Ministro della cultura
Schillaci, Ministro della salute

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2785

Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022
Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del dott. Alfredo MANTOVANO. (22A06176)

Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022
Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. Antonio TAJANI e al Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili sen. Matteo SALVINI. (22A06177)

(GU Serie Generale n.250 del 25-10-2022)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. (22A06172)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato. (22A06173)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 
Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. (22A06174)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
Nomina dei Ministri. (22A06175)

(GU Serie Generale n.250 del 25-10-2022)

Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (22G00202)

(GU Serie Generale n.290 del 13-12-2022)

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 422 unita’ di insegnanti di religione cattolica, n. 60 unita’ di personale educativo, n. 10.116 unita’ di personale A.T.A., n. 94.130 unita’ di personale docente e n. 361 unita’ di dirigenti scolastici. (22A05524)

(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, relativamente a disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l’art. 59, relativamente alle Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’art. 5-ter che ha previsto la proroga dell’applicazione della procedura prevista dal comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’art. 44, relativo al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, l’art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, e l’art. 47 relativamente sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi, sia alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di titoli e di almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45438, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte di un numero complessivo di n. 6.949 posti disponibili rispetto alla dotazione organica;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13956, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45445, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 430 unita’, di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto conto di n. 7 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13955, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 60 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 7 giugno 2022, n. 47255, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10.122 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui n. 641 D.S.G.A., n. 2.078 assistenti amministrativi, n. 630 assistenti tecnici, n. 6.745 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 11 cuochi e n. 3 infermieri;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato tenendo conto delle cessazioni dal servizio, con decorrenza 1° settembre 2022 pari, al netto di n. 3 esuberi (n. 1 assistente tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 294 D.S.G.A., n. 1.892 assistenti amministrativi, n. 582 assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 1 infermiere, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2021/2022 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Preso atto che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene altresi’ richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n. 186 assistenti amministrativi, n. 48 assistenti tecnici, n. 596 collaboratori scolastici, n. 2 cuochi e n. 2 infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2021/2022;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14178, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2022/2023 nel limite di n. 10.116 unita’ di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 13 giugno 2022, n. 49788, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 94.130 unita’, di cui n. 63.781 su posti comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 416 unita’, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13954, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 94.130 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 5 luglio 2022, n. 57855, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 pari a n. 319 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari a n. 406 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 589 dirigenti scolastici, di cui n. 317 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 228 unita’ da destinare ai vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 44 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14183, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 317 dirigenti scolastici e all’autorizzazione al trattenimento in servizio di n. 44 dirigenti scolastici, per complessive n. 361 unita’ a valere su posti vacanti e disponibili;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici.

Art. 2
Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2267

Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97

Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (22G00107)

(GU Serie Generale n.169 del 21-07-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 13 ottobre 2022.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96

Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96 

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. (22G00106)

(GU Serie Generale n.169 del 21-07-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonche’ alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati. (22A04231)

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonche’ alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica. (22A04232)

(GU Serie Generale n.169 del 21-07-2022)

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021 

Autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unita’ di personale A.T.A., n. 450 unita’ di dirigenti scolastici n. 108 unita’ di personale educativo e n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica. (21A05654)

(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;

Visti i commi 964 e 967 della citata legge n. 178 del 2020, relativi rispettivamente alla possibilita’ per il Ministero dell’istruzione ad assumere fino a un massimo di 45 unita’, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria, e l’incremento di 1.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il corrispondente incremento di 1.000 unita’ delle facolta’ assunzionali del personale assistente tecnico;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’ citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 giugno 2021, n. 26864, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12.206 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 10.690 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 477 D.S.G.A., n. 2.280 assistenti amministrativi, n. 824 assistenti tecnici, n. 7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n. 13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri;

Considerato che alle cessazioni dal servizio sopra richiamate si aggiungono il contingente di n. 45 unita’ di collaboratore scolastico previsto dall’ art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020, risultato in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013, l’incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n. 1.000 unita’ disposto ai sensi dell’art. 1, comma 967 della legge n. 178 del 2020, n. 471 unita’ di D.S.G.A. che residuano dal contingente autorizzato nel precedente anno scolastico e che non e’ stato possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di merito del concorso di cui all’art. 1, comma 605 della citata legge n. 205 del 2017;

Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2021, n. 15440, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 4 agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita’ di personale ATA;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28981, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 pari a n. 398 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 534 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 450 dirigenti scolastici, di cui n. 17 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 379 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 54 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2021, n. 14414, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 22 luglio 2021, n. 214562, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 450 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28978, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 108 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 350 unita’, di n. 113 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 e tenuto conto di n. 5 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2021, n. 14576, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 108 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 14 luglio 2021, n. 30084, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte di un numero complessivo di posti disponibili rispetto alla dotazione organica pari a n. 6.935 unita’;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2021, n. 14275, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.; n. 450 unita’ di dirigenti scolastici; n. 108 unita’ di personale educativo; n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.;
n. 450 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 108 unita’ di personale educativo;
n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica.

Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 17 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285

Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 112.473 unita’ di personale docente. (21A05596)

(GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020 

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’istruzione on. dott.ssa Anna ASCANI, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (20A04824)

(GU n.223 del 8-9-2020 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi’ come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 2020, recante nomina a Ministro dell’istruzione dell’on. dott.ssa Lucia Azzolina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 2020, recante nomina dell’on. dott.ssa Anna Ascani e del dott. Giuseppe De Cristofaro a Sottosegretari di Stato per l’istruzione;

Visto l’art. 2, comma 4-bis. del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 2020;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 7 agosto 2020, ai fini dell’attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l’unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Anna Ascani, conferitagli dal Ministro dell’istruzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’istruzione, on. dott.ssa Anna ASCANI, e’ attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 25 agosto 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Azzolina, Ministro dell’istruzione

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri, reg.ne n. 2054

Allegato

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l’art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 4, che individua le funzioni di competenza dell’organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l’art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell’organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l’art. 1, commi 1, 5 e l l;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l’art. 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, concernente «Regolamento recante l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente «Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

Visto l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2020, n. 81, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle -finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 1 del 15 gennaio 2020, con il quale l’onorevole dott.ssa Lucia Azzolina e’ stata nominata Ministro dell’istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, con il quale l’onorevole dott.ssa Anna Ascani e’ stata nominata Sottosegretario di Stato per l’istruzione;

Ritenuto di attribuire il titolo di Vice Ministro al suddetto Sottosegretario di Stato per l’istruzione onorevole dott.ssa Anna Ascani e di delegare allo stesso la trattazione di alcune materie di competenza del Ministro dell’istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri che approva l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato per l’istruzione onorevole dott.ssa Anna Ascani;

Decreta:

Art. 1.

1. All’onorevole dott.ssa Anna Ascani, gia’ Sottosegretario di Stato per l’istruzione, in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, e’ attributo il titolo di Vice Ministro del Ministero dell’istruzione, con conferimento di deleghe, da svolgere sulla base delle indicazioni del Ministro, relative ad aree e progetti di competenza di piu’ direzioni generali secondo quanto precisato dall’art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita’ di delega, nonche’ quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se’ avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all’attuazione del presente decreto provvede l’ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Al Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani, e’ conferita la delega a trattare le seguenti materie:
a) indirizzi e attivita’ di monitoraggio nazionale in materia di edilizia scolastica;
b) indirizzi in materia di politiche sportive nel sistema nazionale di istruzione e formazione;
c) scuole non statali paritarie e non paritarie;
d) educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, compresa la scuola dell’infanzia;
e) sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti a livello nazionale e internazionale;
f) percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
g) indirizzi in materia di innovazione e competenze digitali (PNSD); h) dirigenti scolastici: stato giuridico, reclutamento, formazione e valutazione;
i) riconoscimento dei titoli di studio in ambito comunitario ed extracomunitario.

2. Il Ministro, in caso di impedimento, puo’ delegare il Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani a intervenire presso le Camere, sulla base delle sue indicazioni, per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo parlamentare a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, nonche’ a partecipare alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

3. Il Ministro puo’ designare il Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e puo’ delegare la stessa, in caso di impedimento, a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo.

4. Il Ministro, in caso di impedimento, puo’ delegare, di volta in volta, al Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani i rapporti con le istituzioni europee e internazionali e la partecipazione alle missioni internazionali, nelle materie di competenza del Ministero, nonche’ la presidenza di commissioni e comitati operanti nell’ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 3.

1. Fermo restando che gli atti e provvedimenti da adottare in tutti gli ambiti di competenza del Ministero sono riservati in via esclusiva alla firma del Ministro, non sono compresi nella delega a trattare di cui all’art. 2:
a) atti e provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; programmi, atti, provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; atti inerenti alle modificazioni dell’ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonche’ degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;
b) decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonche’ nomine e designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa’, collegi, commissioni e comitati;
c) atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
d) valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita’ sulla base degli elementi forniti dall’organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall’organo di direzione politica;
e) determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita’ tra le direzioni generali del Ministero;
f) assegnazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
g) rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche’ risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
h) adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
i) conferimenti di incarichi individuali a esperti e nomina di arbitri.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ e al competente Ufficio di controllo di regolarita’ contabile e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

Il Ministro: Azzolina