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Commissari interni Maturità 2024: designati dai consigli di classe entro il 5 aprile

da OrizzonteScuola

Di redazione

Pubblicata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di maturità 2024. Anche quest’anno la commissione è mista, composta da un presidente e esterno, tre membri interni e tre esterni. I commissari interni sono designati dai consigli di classe.

La designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe deve essere effettuata entro il 5 aprile 2024.

Il dirigente scolastico, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.

La compilazione dei modelli ES-C da parte delle scuole va effettuata dal 29 marzo al 12 aprile 2024.

Criteri designazione commissari interni

I criteri erano stati già indicati dall’OM 55/2024

Li riportiamo:

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n.766. Non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline;

c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;

d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;

f) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione/classe.

La nota del 26 marzo richiama inoltre l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

E necessario evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2024, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

CALENDARIO

NOTA

Allegato01_Modello_ES0_ESAME 2024

Allegato02_Modello_ESC_ESAME 2024

Allegato03_Modello_ESE_ESAME 2024

Allegato04_Modello_ES1_ESAME 2024

Allegato05_CalendarioAdempimentiAmministrativi 2024

Allegato06_PrioritàNominaPresidenti 2024

Allegato07_PrioritàNominaCommissari 2024

Allegato08_ElencoClassiConcorso 2024

Allegato09_RiepilogoAdempimenti 2024

Allegato10_ElencoIndirizziStudioLingueStraniereSecondaProva 2024

Allegato11_ElencoIndirizziStudioLinguaStranieraAltraMateria 2024

Maturità 2024, domande per presidenti e commissari: tutte le scadenze

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Il Ministero ha emanata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede d’esame sono costituite le commissioni, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe.

I candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

Scadenze da rispettare

La nota indica anche tutte le scadenze che devono essere rispettate per l’inoltro delle istanze, riepilogate all’interno di uno degli allegati alla nota stessa.

LA NOTA

GLI ALLEGATI

Lotta ai diplomifici, si fa sul serio. Ma non mancano alcune sorprese che potrebbero limitare l’efficacia dell’azione di contrasto

da Tuttoscuola

Dopo il lavoro giornalistico di Tuttoscuola che in questi mesi ha acceso i riflettori sui “diplomifici”, il CdM approva il ddl Semplificazione con misure che hanno lo scopo di contrastare il fenomeno: controllo degli esami di idoneità, limitazione del numero delle classi collaterali e obbligo di adozione del protocollo informatico con tanto di pagella e registro elettronico. All’ultimo sono però sparite dal testo due misure importanti: il riferimento agli studenti lavoratori e la definizione di un numero minimo di alunni per classe

Con il disegno di legge di Semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo, che fa seguito alle ispezioni lanciate nei mesi scorsi dal Ministero dell’istruzione e del merito nelle tre Regioni (Campania, Lazio e Sicilia) dove risiedono gli istituti più sospetti, per la prima volta si dichiara guerra a un mondo opaco, parallelo al sistema d’istruzione, di cui ne inquina i risultati. Un business antico e redditizio, stimabile in almeno 50 milioni di euro all’anno, altamente diseducativo. Con tassi di crescita negli ultimi anni da start up dell’alta tecnologia: l’anno scorso il tasso di incremento degli iscritti dalla quarta alla quinta nelle scuole paritarie è stato del +166% (da 19.078 iscritti in quarta a 50.728 l’anno successivo in quinta).

Sono almeno 10 mila i diplomati della Maturità 2023 che hanno acquisito un titolo (che ha valore legale) con modalità dubbie, alimentando uno strano “turismo da diploma” da tutta Italia verso le “fabbriche dei diplomi facili”, concentrate per il 90 per cento in Campania, e in particolar modo nella grande cintura che circonda il comune di Napoli, in un territorio che per ampiezza rappresenta lo 0,4% del totale nazionale, in cui sono concentrati la metà dei sospetti diplomifici di tutta Italia.

I dossier di Tuttoscuola, pubblicati la scorsa estate con dati e analisi esclusive, hanno da un lato fatto emergere il “boom” negli ultimi anni di questo torbido business, delineandone la mappa e le modalità di azione; dall’altro hanno spazzato via ingiusti pregiudizi e generalizzazioni che hanno coinvolto l’intero mondo della scuola paritaria, rendendo giustizia alla quasi totalità di istituti che non sono minimamente toccati da questo fenomeno.

Le misure annunciate dal Governo – in buona parte anticipate nel “decalogo” di proposte avanzato mesi fa da Tuttoscuola – rappresentano il primo “master plan”, organizzato e strutturale, che il Ministero dell’istruzione abbia mai messo in campo. Va dato merito al ministro Valditara di aver “preso il toro per le corna”, rompendo quel velo di distrazione e di strisciante tolleranza sotto il quale potrebbero essersi nascoste anche alcune connivenze, come numerose indagini giudiziarie hanno dimostrato negli anni. Ma ad esse non avevano mai fatto seguito azioni concrete da parte delle decine di Governi che si sono succeduti.

Ci sono però anche alcune sorprese negative nel disegno di legge di Semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministrinel testo finale, infatti, sono saltate alcune misure che erano state annunciate a dicembre in un comunicato ufficiale del MIM e che erano presenti nelle bozze del provvedimento circolate fino a pochi giorni fa.

Il ddl non contiene più il riferimento agli studenti lavoratori – che sono il “cavallo di Troia” con il quale gli istituti sospetti hanno regolarmente vinto i ricorsi contro gli stop dell’Amministrazione scolastica – né la disposizione sul numero minimo di alunni per classe che consente alle scuole di attivare classi anche con un solo alunno. Tuttoscuola ha approfondito la situazione.

Nel testo del disegno di legge sui diplomifici varato dal Consiglio dei Ministri, non vi è più traccia di studenti lavoratori di cui, invece, si parlava nella precedente bozza, in questi termini: “L’Ufficio scolastico regionale può autorizzare una scuola paritaria all’attivazione di una sola classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola, se gli studenti che si iscrivono, ivi inclusi quelli che si dichiarano studenti lavoratori, non possono essere inseriti nelle classi terminali già esistenti per insufficienza di spazio delle aule”. Nel testo approvato dal CdM è saltato ogni riferimento agli “studenti lavoratori”. Come mai?

Il problema degli studenti lavoratori era emerso in occasione di contenziosi, quando – come svelato nel dossier di Tuttoscuola “Il gran bazar dei diplomifici” – decine di sentenze del TAR Lazio e del TAR Campania avevano salvato migliaia di studenti di istituti paritari opachi, facendoli passare tutti come studenti lavoratori, un riuscito escamotage che era diventato una costante giurisprudenziale consolidata per altre sentenze.

In sostanza, l’asserita mancanza in loco di corsi serali – le strutture scolastiche statali di secondaria di II grado deputate all’istruzione di adulti – giustificherebbe l’iscrizione di sedicenti studenti lavoratori in scuole ospitanti disponibili, come, appunto, potrebbero essere taluni istituti paritari.

Ma una ricerca condotta da Tuttoscuola sui corsi serali statali funzionanti in Italia ne ha accertato invece l’esistenza in ben 1.194 scuole, presenti nella totalità delle province italiane, di cui ben 149 in Campania. Nessun alibi, quindi, per studenti lavoratori in istituti paritari.

Vista ora la cancellazione dal ddl, l’escamotage degli studenti lavoratori continuerà a funzionare?

La seconda sorpresa riguarda il limite del numero minimo di alunni per costituire nuove classi.

Nel comunicato ministeriale del 6 dicembre scorso si prevedeva, infatti, “l’individuazione del numero minimo di studenti per la costituzione delle classi dei vari anni di corso”.

E nella precedente bozza del ddl si leggeva: All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge sulla parità), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) numero di alunni o studenti non inferiore a otto per ciascuna classe, ad esclusione della scuola dell’infanzia

Ma nel testo finale varato dal CdM l’argomento del numero di alunni per classe è completamente scomparso. Un imprevisto dietro-front.

Tuttoscuola ha approfondito le situazioni delle classi intermedie degli istituti paritari della secondaria di II grado sul Portale dati del Miur, e ha riscontrato che dal 2015-16 al 2022-23 si sono formate complessivamente 18.891 classi (pari al 39% di tutte le classi intermedie) funzionanti con meno di otto alunni! .

Addirittura, 600 classi, durante quel periodo, hanno funzionato (si fa per dire) con un solo alunno. Che senso ha una classe con un solo alunno (o anche con due o tre)? Ebbene, potranno continuare a esistere, a meno che il Parlamento non ripristini il numero minimo.

Peraltro l’iter ordinario di approvazione di un ddl non sarà breve: secondo le stime degli uffici statistici del Senato, difficilmente potrà diventare legge prima della fine del 2024 (e saranno necessari anche i decreti di attuazione). Gli effetti si vedranno probabilmente solo dall’anno scolastico 2025-26.

In ogni caso “il dado è tratto”, ora bisogna andare fino in fondo, con il sostegno di tutte le istituzioni, del mondo della scuola paritaria “sana”, della scuola statale, dei sindacati e associazioni, dei media e dell’opinione pubblica generale. Solo così si potrà sconfiggere realmente la malapianta dei diplomifici.

Pioltello. Non è facendo ‘più’ scuola che possiamo migliorare i livelli di apprendimento, ma realizzando una scuola ‘migliore’

da Tuttoscuola

La risposta che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla lettera della vicepreside Maria Rendani, che a lui si era rivolta invitandolo a visitare la scuola, mette un sigillo autorevole e definitivo ad una vicenda che è sì di modesto rilievo, ma che ha tenuto banco per giorni sulle cronache nazionali: “Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla“, sottolinea il capo dello Stato, “desidero dirle che l’ho molto apprezzata, così come – al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo – apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell’adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo”.

Chiusa la vicenda mediatica, non si può non osservare che, se la comunità scolastica tutta dell’I.C. Iqbal Masih di Pioltello ne esce a testa alta, sia sotto il profilo pedagogico che quello organizzativo- gestionale, la posta in gioco si è giocata tutta attorno all’autonomia scolastica come principio ispiratore didattico-pedagogico e organizzativo-gestionale delle istituzioni scolastiche italiane.

Senza volere ripercorrere tutti i passaggi effettivi e non mediatici della vicenda, è risultato in tutta evidenza che la comunità scolastica nella sua interezza, dal dirigente agli Organi Collegiali,  si è mossa entro il perimetro di un’autonomia scolastica agita e non dichiarata, responsabile e non velleitaria, rispettando i passaggi normativi (l’esito dell’ispezione ministeriale non ha rilevato sostanziali irregolarità) e perciò, con qualche piccolo aggiustamento formale nelle delibere, la sospensione delle attività didattiche per il 10 aprile in coincidenza della fine del Ramadan è stata confermata. E’ toccato ieri al Consiglio di istituto (che ha deliberato all’unanimità, indicazione non secondaria e dal forte valore simbolico, per chi conosce le dinamiche di quest’organo collegiale) chiedere perciò “che venga rispettata una scelta nata spontaneamente al nostro interno, sulla base di motivazioni che riteniamo coerenti con il diritto all’educazione e all’istruzione, con la Costituzione Italiana e che origina dalla considerazione operata dal Collegio Docenti“. (La Repubblica, 26/03/2024 https://milano.repubblica.it/cronaca/2024/03/26/news/ramadan_pioltello_scuola_chiusa_messaggio_docenti-422375991/ ).

Va riletto con attenzione questo lungo comunicato del Consiglio di Istituto, specie laddove rivendica la correttezza non solo formale delle scelte in una dimensione pienamente educativa e di vero e concreto adeguamento dell’offerta formativa alla realtà e alle condizioni di tutta la comunità educante, con un richiamo alla norme cardine dell’autonomi scolastica che – forse – sarebbe stato meglio che chi ha innescato e cavalcato la polemica, avesse ben presente sin da principio: “Chiediamo ora, come rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale Ata che si possa tornare a vivere con tranquillità la scuola. Le motivazioni che hanno portato alla delibera di tali giornate di sospensione delle lezioni sono esclusivamente di carattere didattico ed educativo, in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. 275/99 e dal D.lgs. 297/94. Auspichiamo rispetto per il ruolo del Consiglio di istituto ed una maggiore partecipazione attiva da parte di quei genitori che dicono di aver appreso solo di recente le date di sospensione delle lezioni.”

E’ toccato quindi alla comunità educante dell’IC di Pioltello, prendere le difese sostanziali  e non formali dell’autonomia scolastica nell’anno in cui compie 25 anni di vita e ricordare alla politica – che ha innescato una polemica strumentale (ancora oggi FdI annuncia nuove interrogazioni parlamentari) – di avere agito entro il perimetro delle Costituzione e delle leggi. La comunità scolastica ha fatto quello che deve fare ogni scuola autonoma: ha salvaguardato la qualità dell’offerta formativa adattandolo ad un quadro educativo complesso nell’interesse dei propri studenti. Adattare il calendario alla realtà effettuale della comunità, non significa trovare l’escamotage per ricavare qualche giorno di vacanza in più (!), ma anzi compensare con giornate di attività didattiche quelle giornate che per situazioni particolari, riconducibili a ragioni diverse, andrebbero perse per un elevato numero di prevedibili assenze.

Si è trattato quindi, di una rimodulazione virtuosa del calendario scolastico, nel pieno esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica della scuola. La distorsione politica che è stata operata sulla chiusura del 10 aprile, non tiene conto del fatto che un’istituzione scolastica è un organismo complesso che mette in campo ogni giorno gli strumenti più adeguati alla formazione e all’educazione dei cittadini. Le semplificazioni di parte non solo non sono inutili, ma contraddicono la libertà formativa delle scuole che, quando come in questo caso, si coniuga con la responsabilità delle scelte, risulta ineccepibile. Sarebbe utile a chi innescato la polemica che, oltre i riferimenti normativi all’esercizio dell’autonomia scolastica,  riprendesse in mano il quadro pedagogico introduttivo alle Indicazioni nazionali del I ciclo del 2012, soprattutto in quelle parti dove (oltre 10 anni fa), si descriveva il nuovo paesaggio educativo caratterizzato, fra l’altro da un multilinguismo e un multiculturalismo diffusi, segni distintivi, attraverso il confronto di popoli e culture, del nuovo umanesimo del XXI secolo.

Un’ultima puntuale osservazione è stata fatta dal Consiglio d’Istituto a proposito della lettura dei risultati delle prove Invalsi anche in risposta ad un’osservazione del Ministro (https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2024/03/20/valditara-scuola-pioltello-ha-risultati-formativi-sotto-media_d21074b1-a402-4908-b460-4a5a85e144e2.html), risultati “ancora migliorabili ma che in questi anni collocano i nostri alunni, in una prova con punteggio in scala 200, ben oltre 20 punti sopra le scuole di pari contesto ESCS in matematica e inglese, in linea con le altre scuole in italiano”.

Anche in questo caso la lettura del dato e il confronto con le 200 scuole di ESCS simile (non con la situazione delle scuole lombarde) è ineccepibile, come ineccepibile è il richiamo alla funzione di stimolo al miglioramento che è propria dei risultati delle prove. Non è facendo “più” scuola che possiamo migliorare i livelli di apprendimenti dei nostri studenti, ma realizzando una scuola “migliore” che, adeguando l’offerta formativa alla complessità del presente, persegua il miglioramento dei livelli di apprendimento delle alunne e degli alunni delle nostre istituzioni scolastiche.

Da oggi le lavoratrici madri della scuola possono presentare domanda online per l’esonero contributivo fino a 3mila euro

da Tuttoscuola

La legge di bilancio 2024 ha introdotto a favore delle lavoratrici madri una misura (c.d. “bonus mamme”) che consente un esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui (art.1 commi da 180 a 182 della L. n. 213/2013).

Al fine di agevolare l’applicazione di questa importante novità nel mondo della scuola il Ministero dell’Istruzione e del Merito mette a disposizione del personale una funzione digitale dedicata mediante la quale le lavoratrici madri potranno presentare le istanze in maniera semplificata da oggi, 27 marzo, sino all’8 aprile 2024.

Questa azione, fortemente voluta dal Ministro Valditara, si inserisce nell’ambito delle iniziative di semplificazione dei processi amministrativi in carico alle segreterie scolastiche e agli uffici del Ministero: “Questa misura rappresenta una importante semplificazione che favorisce le donne madri lavoratrici, nell’ottica di una sempre presente attenzione nei confronti del personale della scuola, delle donne e delle famiglie”, ha dichiarato il Ministro.

Con un’apposita circolare, diramata nella giornata odierna a tutte le Istituzioni scolastiche, vengono fornite specifiche indicazioni tecniche.

Riconoscimento sordocecità

Ddl Semplificazioni, Ministro: “Riconoscimento sordocecità a prescindere dall’età di insorgenza”

27 marzo 2024

“Nel ddl semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri è prevista una modifica della legge 107/2010 in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. Con la modifica ampliamo la portata della legge per garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza. Armonizziamo così i contenuti della legge agli indirizzi della dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo e ai principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”. Lo dichiara il Ministro per le Disabilità 

Alessandra Locatelli.

Allarme dell’Oms: un adolescente su sei in Ue è vittima di cyberbullismo

da Il Sole 24 Ore

I dati nel rapporto “Health Behaviour in School-aged Children”’ (Hbsc) realizzato dall’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità

I ragazzi europei sono sempre più spesso coinvolti in fenomeni di cyberbullismo. Come vittime o come persecutori. Uno su 6 tra gli 11 e i 15 anni riporta di aver subito episodi di bullismo online, come la ricezione di messaggi aggressivi o la condivisione di contenuti – per esempio foto – senza il loro permesso. Sono invece il 12% quelli che, invece, si sono resi responsabili di questi atti. I dati arrivano dal rapporto “Health Behaviour in School-aged Children” (Hbsc) realizzato dall’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità che fotografa un aumento del fenomeno cyberbullismo negli ultimi anni. È stabile, invece, la quota di ragazzi vittime di bullismo tradizionale: l’11%. Sono invece circa il 6% gli adolescenti che dichiarano di aver compiuto atti di bullismo, con una maggiore prevalenza del fenomeno nei maschi (8%) rispetto alle femmine (5%). Circa il 10% degli adolescenti è stato, invece, coinvolto in scontri fisici.

Il grido d’allarme dell’Oms

«Questo rapporto è un campanello d’allarme per tutti noi. Con i giovani che trascorrono fino a sei ore online ogni giorno, anche piccoli cambiamenti nei tassi di bullismo e violenza possono avere profonde implicazioni per la salute e il benessere di migliaia di persone», ha affermato in una nota il direttore dell’ufficio europeo dell’Oms Hans Henri P. Kluge. «Dall’autolesionismo al suicidio, abbiamo visto come il cyberbullismo in tutte le sue forme possa devastare la vita dei giovani e delle loro famiglie», ha poi aggiunto.

Il fenomeno varia in base all’età

La rilevazione, che ha preso in considerazione anche l’America del Nord e l’Asia Centrale, mostra che in Italia il fenomeno è, in generale, meno diffuso della media.
La percentuale di ragazzi vittime di bullismo varia molto in base all’età: a 11 anni ha subito almeno 2-3 episodi di bullismo negli ultimi 2 mesi l’8% delle ragazze e il 10% dei ragazzi; a 13 anni la percentuale scende rispettivamente all’8% e al 6%; a 15 anni al 3% e al 4%. Percentuali, queste ultime, che sono le più basse in Europa.

Lo spettro del cyberbullismo

È inferiore alla media Ue anche la diffusione dei fenomeni di cyberbullismo: in tal caso, però, si osserva una crescita importante soprattutto tra i ragazzi più giovani. A 11 anni è vittima di episodi di cyberbullismo il 21% delle ragazze e 14% dei ragazzi; a 13 le percentuali scendono rispettivamente al 16% e al 10%; e a 15 anni al 9% e al 7%.
Specularmente, a 11 anni si è reso responsabile di atti di cyberbullismo il 13% delle ragazze e il 17% dei ragazzi; a 13 anni, il 14% delle ragazze e l’11% ragazzi; a 15 anni rispettivamente il 6% e il 9%.

Le misure di contrasto

«Il mondo digitale, pur offrendo incredibili opportunità di apprendimento e connessione, amplifica anche le sfide, come il cyberbullismo. Ciò richiede strategie globali per proteggere il benessere mentale ed emotivo dei nostri giovani», ha detto la coordinatrice dello studio Hbsc Joanna Inchley. «È fondamentale che governi, scuole e famiglie collaborino per affrontare i rischi online, garantendo agli adolescenti ambienti sicuri e favorevoli per crescere».

Rilevazione Permessi legge 104, proroga adempimento al 30 aprile. Tutte le novità

da OrizzonteScuola

Di redazione

La scadenza per la comunicazione delle rilevazioni sui permessi legge 104/92 è prorogata al 30 aprile: lo comunica PerlaPA con avviso del 13 marzo. Nell’avviso si ricorda che i Responsabili e gli Inseritori già registrati sul vecchio sistema devono per forza registrarsi nuovamente poiché le vecchie utenze non sono state migrate.

Da novembre è infatti operativa la nuova applicazione L104 2.0.

PerlaPA informa inoltre che in seguito all’assessment periodico sui rischi per la sicurezza e le relative contromisure, è stata introdotta una nuova modalità di candidatura a Responsabile.

Tale modalità prevede le seguenti modalità:

  • L’utente, prima di procedere inserisce la propria email istituzionale.
  • Il candidato riceve alla suddetta email un codice OTP (One Time Password) per confermare che sia attiva.
  • Il sistema invia due email:
    -Una alla PEC principale della PA, così come indicata su IPA, contenente un link di autenticazione, valido 5 giorni, che la Segreteria della PA dovrà girare all’utente che si è candidato come Responsabile, previa verifica della sua titolarità.
    -Una all’email istituzionale del candidato che lo informa dell’invio della prima email alla PA, riportando per comodità l’indirizzo in modo che il candidato possa eventualmente sollecitare che gli sia inviato il link di autenticazione.
  • Una volta ricevuto il link di autenticazione, il candidato dovrà effettuare un click su di esso e il sistema invierà alla sua email istituzionale un ulteriore OTP di conferma che dovrà essere inserito dal candidato nella apposita maschera di input sulla pagina a cui verrà reindirizzato cliccando il link.
  • Se tutte le operazioni precedenti sono state eseguite correttamente, la fase di abilitazione potrà dirsi conclusa e il candidato potrà scaricare l’atto di nomina da firmare digitalmente.
  • Una volta che il candidato avrà ricaricato l’atto di nomina correttamente firmato, egli sarà immediatamente investito del ruolo di Responsabile per tutta la PA per cui aveva effettuato la candidatura.

Nuova tipologia di permesso per la fruizione dei permessi articolo 33, comma 6, della Legge n. 104/92

Possono essere inseriti contemporaneamente i permessi di quei dipendenti che, in base al comma 6, dell’articolo 33, fruiscono alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, ossia quei dipendenti che, a fronte di una disabilità in condizioni di gravità fruiscono per se stessi alternativamente sia di due ore di permesso giornaliere senza limiti all’interno del mese, sia di tre giornate intere.

Maturità 2024, pubblicata l’ordinanza: nessun accenno alle linee guida sull’orientamento o all’attività dei docenti tutor

da La Tecnica della Scuola

Di Aluisi Tosolini

E’ stata pubblicata in questi giorni l’ordinanza ministeriale (n. 55 del 22 marzoche disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Non vi sono presenti grandi novità, del resto l’esame così come configurato si è tenuto solo nel 2019 e nel 2023 a causa della emergenza pandemica del Covid.

Tuttavia qualche piccola “buona nuova” era legittimo aspettarla, non fosse altro che per dare senso e continuità a quando richiesto dalle Linee Guida sull’orientamento del 2 dicembre 2022.

L’ordinanza dimentica le linee guida sull’orientamento

Invece, il tema dell’orientamento nell’ordinanza non è citato: non viene citato il DM 328, non si parla di E-portfolio o di capolavoro e men che meno di moduli di orientamento.

Anche dei docenti tutor e della loro azione nemmeno l’ombra: non sono citati neppure all’articolo 10 dedicato al documento del 15 maggio, ovvero il documento compilato dal consiglio di classe per presentare il percorso educativo e didattico realizzato dalla classe.

Eppure, almeno a nostro avviso, chiedere di dedicare un paragrafo al percorso sull’orientamento avrebbe avuto senso e non sarebbe stato complesso trovare spazio per inserire la richiesta nell’ordinanza.  Il comma 2 dell’art. 10 scrive infatti: “al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto”. La domanda sorge allora spontanea: Perché non inserire i percorsi e i moduli dell’Orientamento? O l’attività dei tutor?

Lo stesso accade all’art. 22, dedicato al colloquio dove si ribadisce che:

  1. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
  2. il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
    • di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
    • di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
    • di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Insomma: sono presenti PCTO, educazione Civica, curriculum dello studente, però in nessun punto dell’ordinanza viene citato esplicitamente l’orientamento (che è cosa ben diversa dal PCTO, così come è diverso l’E-portfolio del curriculum).

Eppure la guida online del ministero….

C’è da restare più che stupiti, allora, andando a leggere la Guida agli Esami di Stato che il sito internet del Ministero dedica a quelli che chiama ancora (ma perché??) “Esami di maturità 2024“.

La guida si trova al seguente link https://www.istruzione.it/esami-di-stato/tutto-sulla-maturita-2024.html e a leggerla sembra di stare su un altro pianeta rispetto alla ordinanza ministeriale che tratta dello stesso oggetto.

La pagina dedica infatti un intero paragrafo, intitolato Il valore orientativo del colloquio, alla centralità dell’orientamento nell’esame di stato.

Lo riporto per intero:

“In coerenza con quanto definito nelle Linee guida per l’orientamento – emanate in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – il colloquio dell’Esame di Stato assume un valore orientativo: data la sua dimensione pluridisciplinare, mette il candidato in condizione di approfondire le discipline a lui più congeniali. Per tale motivo, la commissione d’esame tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente: da qui emergono, infatti, le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.
Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), lo studente può evidenziare il significato di tale esperienza in chiave orientativa e, quindi, può collegarla con le proprie scelte future (sia che comportino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro)”.

E poco più sotto, nel paragrafo dedicato al Curriculum dello studente, sempre il sito del Ministero scrive:

“[…] quest’anno, a sottolineare il valore orientativo del Curriculum dello studente, le informazioni in esso presenti sono desunte dall’E-Portfolio orientativo personale delle competenze introdotto dalle Linee guida per l’orientamento, cui si accede tramite la piattaforma Unica. Nel Curriculum dello studente, infatti, confluisce quanto presente nelle sezioni “Percorso di studi” e “Sviluppo delle competenze” dell’E-Portfolio. Nella prima sezione i candidati possono visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi, che figureranno nella prima parte del Curriculum. Tramite la sezione “Sviluppo delle competenze” i candidati possono inserire sia informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività extra scolastiche, che vanno a confluire rispettivamente nella seconda e nella terza parte del Curriculum. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello svolgimento del colloquio”.

Quindi, sembra di leggere due testi appartenenti a due mondi diversi.

Delle due l’una: o chi compila le pagine del sito del Ministero non parla con con chi scrive le ordinanze e viceversa (cosa molto probabile), oppure chi ha scritto l‘ordinanza non ha compreso la centralità del tema ordinamento.

Oppure, più prosaicamente, chi ha scritto l’ordinanza si è reso conto che forse non era il caso di chiedere di inserire cose in realtà al momento pressoché inesistenti o quasi (si pensi ad esempio al tema E-portfolio) perché non realizzate nel corso dell’anno scolastico 2023/24.

Orientamento: un anno perso?

Poche settimane fa, nel corso di una approfondita inchiesta sulla attuazione di quanto richiesto dalle linee guida, avevamo identificato significativi ritardi ma avevamo anche pensato che, forse, il Ministero avrebbe potuto recuperare.

Nel caso dell’Esame di Stato, del resto, il recupero sarebbe stato anche piuttosto facile: bastava citare nella ordinanza almeno l’esistenza del tema orientamento e, al limite, inserire quanto la guida MIM sull’esame di stato pubblicata sul sito dà per fatto.

E invece nulla. Come non si trattasse dello stesso dicastero.

Legittimo chiedersi, come fa qualche dirigente e non solo, se la spesa per i tutor sia giustificata oppure se si tratta di un’ennesima moda ormai già passata.

Peccato davvero, perché il tema orientamento resta comunque uno dei temi cruciali sia nella lotta alla dispersione scolastica che nella formazione complessiva del cittadino in una società sempre più complessa e in continuo cambiamento.

Premio nazionale insegnanti, candidature entro il 30 marzo per l’Atlante – Italian Teacher Award

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Si svolge anche quest’anno l’Atlante – Italian Teacher Award, un’iniziativa benefica che ha lo scopo di valorizzare e celebrare il ruolo dei docenti italiani, assegnando un premio all’insegnante che ha sviluppato il progetto extra curriculare più convincente.

Organizzato da United Network in partnership con La Repubblica e Repubblica Scuola, il premio, giunto alla quarta edizione, ha anche l’obiettivo di far emergere, su una grande piattaforma digitale aperta a tutto il pubblico, i progetti e le iniziative sviluppati dai docenti della scuola italiana, nonché portare alla luce il grande lavoro che gli insegnanti svolgono quotidianamente all’interno delle aule.

Possono partecipare tutti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie italiane, presentando un progetto che hanno realizzato nelle loro classi e indicando destinatari e risultati ottenuti.

La candidatura può anche essere presentata da un genitore, da un collega o dagli studenti.

L’iscrizione dei docenti al premio è gratuita e avviene tramite registrazione al sito www.italianteacheraward.it entro il 30 marzo 2024.

Il vincitore parteciperà a un viaggio di formazione di una settimana che si svolgerà a New York a marzo 2025, che prevede, tra l’altro, la visita ad alcune scuole americane attive nell’innovazione didattica.

Biblioteche scolastiche, fondo per la promozione della lettura: domande dal 3 aprile al 3 maggio 2024

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo è stato pubblicato il comunicato riguardante l’assegnazione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.

Il comunicato annuncia che sul sito della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante «Disciplina per l’assegnazione delle risorse per l’anno 2024» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio, in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Fondo-promozione-lettura/index.html

L’accesso all’applicativo sarà consentito a partire dalle ore 12:00 (mezzogiorno) del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 3 maggio 2024.

IL DECRETO

Concorso docenti 2024, alla secondaria ammesso all’orale l’86% dei candidati. Record nelle Marche: passano lo scritto oltre 9 su 10

da Tuttoscuola

Per ogni posto disponibile ci sono quasi 7 candidati ammessi all’orale del concorso docenti 2024 della secondaria di I e II grado. A contendersi i 29.314 posti in palio (11.357 per il I grado e 17.957 per il II grado) saranno quindi 197.894 aspiranti. Lo riporta Cisl Scuola diffondendo i numeri definitivi degli ammessi alla prova orale del concorso docenti 2024 per la scuola secondaria.

Anche per la secondaria vi sono significative oscillazioni fra le diverse regioni: il rapporto più “vantaggioso” (con minor numero di candidati per ogni posto) si registra nelle aree del Nord Italia, col primato della Liguria, che avrà mediamente poco più di 3 candidati per ogni cattedra disponibile; la situazione si inverte nelle regioni del Sud, col picco della Sicilia che vede in corsa più di 17 aspiranti per ogni posto. Fa eccezione la Sardegna, dove il rapporto aspiranti/posti si ferma a 4,17.

Per quanto riguarda gli ammessi all’orale del concorso docenti 2024, si conferma quanto già era emerso nelle prime giornate d’esame, ovvero una percentuale elevatissima di ammessi, pari all’86,03% sui presenti alla prova, in tutto 230.018.

Rispetto alle domande di partecipazione, che superavano le trecentomila (per l’esattezza303.534) è dunque molto elevato il numero di coloro che hanno scelto di non presentarsi all’esame (circa un quarto dei candidati previsti).

Rispetto ai dati provvisori, pubblicati nei giorni scorsi, le Marche strappano al Friuli il record di ammessi alla prova orale concorso docenti 2024, che supera il 92%. Seguono a ruota Friuli, Emilia Romagna e Liguria, dove passa lo scritto circa l’89% dei candidati. Ad essere andati “peggio” alla prova scritta del concorso docenti 2024 i candidati della Basilicata: “solo” quasi il 78% è stato ammesso alla prova orale.

AI Act: cosa prevede per l’istruzione

da Tuttoscuola

Di Francesco Agrusti*

Bruxelles si è mossa in maniera davvero tempestiva: dopo aver rilasciato il testo definitivo, il 13 marzo 2024, con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato il cosiddetto AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI). Anche se manca ancora l’approvazione del Consiglio europeo (un semplice adempimento formale), una volta giunti alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, passeranno sei mesi per la diretta applicabilità delle prime disposizioni, un anno per le seconde e due anni affinché l’intero regolamento sia direttamente applicabile dei diversi paesi dell’Unione. C’è tempo, anche se non moltissimo, per adeguarsi.

L’obiettivo principale del regolamento è rendere centrale lo sviluppo dei modelli di AI generativa e dei loro prodotti finali rispettando la democrazia, la dignità delle persone e tutelando i loro diritti fondamentali oltre che proteggere la sostenibilità ambientale di queste tecnologie ad alto rischio, seppur sempre garantendo uno sviluppo florido a tali tecnologie a finalità generale (“general purpose”). Dopo aver vinto le ritrosie di Paesi come Francia e Germania, l’Europa ha deciso pertanto che l’AI Act non regolerà esclusivamente le soluzioni finali ma i modelli generativi, la tecnologia in grado di realizzare tali prodotti. Il regolamento prevede sanzioni dall’1 al 7% del fatturato globale di quelle aziende che non si adegueranno.

Trovare una posizione di equilibrio, nel disciplinare fenomeni liquidi, in continua evoluzione, così come è l’AI non è stata una impresa facile e si dovrà verificare poi come garantire l’applicazione e il funzionamento di tale regolamento. Al momento solo la Spagna si è dotata di una agenzia ad hoc per l’AI, in quanto la lettura delle 272 pagine del testo (disponibile qui: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5662-2024-INIT/en/pdf) non è alla portata di tutti, men che meno la sua applicazione da parte delle PMI che formano la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano.

Tra le pratiche vietate si trovano: l’uso dell’AI per manipolare i comportamenti degli individui (ad esempio per convincerli a votare certi candidati politici); lo scraping su internet (una sorta di pesca a strascico) di dati relativi ai volti; qualsiasi sistema di social scoring; o infine la polizia predittiva.

Per il mondo dell’istruzione, nell’art. 5 Prohibited Artificial Intelligence Practices, il testo include il divieto di riconoscimento delle emozioni nelle istituzioni educative, sebbene vi siano delle eccezioni per motivi di sicurezza o medici. Nel terzo allegato sono inoltre riportati un nutrito elenco di esempi, che saranno aggiornati man mano, dell’uso dell’AI, nello specifico per l’istruzione e la formazione professionale sono ritenuti ad altro rischio tutti quei sistemi utilizzati per: determinare l’accesso o l’ammissione a corsi di qualsivoglia grado d’istruzione; valutare i risultati dell’apprendimento, anche quando questi sono utilizzati per individualizzare il percorso stesso; predeterminare a quale livello d’istruzione potrà accedere un determinato individuo o infine per il monitoraggio e l’individuazione di comportamenti vietati dei candidati durante le prove di valutazione.

L’Unione Europea punta a posizionarsi come pioniere nella storia delle regolamentazioni relative ai fenomeni tecnologici, che in un mercato globale potrebbe ad isolare l’Europa nell’innovazione oppure, rimanendo ottimisti, l’idea di rinunciare a una mole di più o meno 400 milioni di persone connesse potrà portare tante aziende ad adeguarsi a regole, che almeno finora, sembrano ampiamente di buon senso.

*Docente dell’Università Roma Tre