29 febbraio – Commissari esterni Esami di Stato

La Circolare Ministeriale 4 febbraio 2008, n. 20 fissa al 22 febbraio il termine per la presentazione delle schede degli aspiranti commissari esterni e presidenti ai Dirigenti Scolastici (Modello ES-1) ed ai Rettori (Modello ES-2).

27 febbraio – Senato approva definitivamente Mille proroghe

Il 27 febbraio il Senato converte in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, nel testo approvato dalla Camera il 20 febbraio che prevede nuove disposizioni relative agli idonei nei concorsi a dirigente scolastico (art. 24-quinquies), l’esenzione delle scuole dal pagamento della TARSU (art. 33-bis) ed una riassegnazione di risorse (art. 48).

22 febbraio Tetto di spesa libri per le Superiori

Il 22 febbraio il ministro della PI firma il DM 28/08 con cui vengono fissati per l’a.s. 2008/2009 i tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore. Il mancato rispetto dei tetti di spesa sarà tempestivamente contestato alle scuole inadempienti.

15 febbraio – Crisi di Governo

Il 14 ed il 15 febbraio il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge che rende possibile lo svolgimento in un’unica tornata elettorale delle prossime elezioni politiche e amministrative del turno annuale ordinario 2008 e introduce misure volte a migliorare la funzionalita’ del procedimento elettorale.
Il 6 febbraio il Capo dello Stato firma col Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di scioglimento delle Camere; di seguito il Consiglio dei ministri fissa al 13 e 14 aprile la data delle elezioni ed al 29 aprile la prima riunione delle nuove Camere.
Il 5 febbraio il Presidente della Repubblica riceve i Presidenti delle due Camere in vista dello scioglimento delle stesse.
Il 4 febbraio il Presidente del Senato, terminate le consultazioni iniziate il 31 gennaio, rimette il mandato al Presidente della Repubblica.
Il 30 gennaio il Presidente della Repubblica da’ al Presidente del Senato l’incarico ‘di verificare le possibilita’ di consenso su un preciso progetto di riforma della legge elettorale e di sostegno a un governo funzionale all’approvazione di quel progetto e all’assunzione delle decisioni piu’ urgenti in alcuni campi.’
Si concludono il 29 gennaio le consultazioni del Presidente della Repubblica con le forze politiche, iniziate il 25 gennaio.
Il 24 gennaio il Senato nega la fiducia al Governo ed il presidente del Consiglio rassegna le sue dimissioni al Capo dello Stato.
Il 22 gennaio il Presidente del Consiglio rende alla Camera comunicazioni sulla situazione politica generale e pone la questione di fiducia che viene confermata dall’Aula il 23 gennaio.

14 febbraio – Riorganizzazione e nomine MPI

Il 14 febbraio il CdM, a seguito della razionalizzazione dei Ministeri operata secondo quanto disposto dalla legge 296/06 (articolo 1, comma 404) e dal DPR 260/07, nomina, come Capi di Dipartimento del MPI, il professore Emanuele BARBIERI (programmazione) e il dottore Giuseppe COSENTINO (istruzione).
Il 13 febbraio vengono nominati direttori generali: il Dr. Luciano CHIAPPETTA (Direzione Generale personale scuola), il Dr. Antonio COCCIMIGLIO (Direzione Generale Uffici diretta collaborazione con il Ministro) ed il Dr. Roberto UBOLDI (Direzione Generale dello studente).

5 febbraio – Concorso Dirigente Tecnico

Il 5 febbraio viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10, 4a Serie Speciale, il bando di concorso indetto dal MPI per 145 posti di dirigente tecnico (45 per la scuola dell’infanzia e primaria e 100 per la scuola secondaria di primo e secondo grado). La domanda deve essere presentata per via telematica, entro trenta giorni (6 marzo 2008), dai dirigenti scolastici ed i docenti interessati che abbiano un’anzianita’ di servizio di almeno nove anni.
L’esame, preceduto da prove preselettive, consta di tre prove scritte ed una prova orale.

5 febbraio – Trasferimenti 2008-2009

L’Ordinanza Ministeriale 4 gennaio 2008, n. 2, sulla mobilita’ del personale della scuola per l’anno scolastico 2008/2009, fissa al 5 febbraio 2008 il termine per la presentazione delle domande di trasferimento. I termini per la pubblicazione dei movimenti sono i seguenti:

  • personale docente scuola dell’infanzia: 24 aprile
  • personale docente scuola primaria: 9 aprile
  • personale docente scuola secondaria di I grado: 16 giugno
  • personale docente scuola secondaria di II grado: 19 maggio
  • personale educativo: 12 maggio
  • personale Amministrativo Tecnico Ausiliario: 19 giugno

Ordinanza Corte Cassazione 5 febbraio 2008, n. 2656

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Ordinanza 5 febbraio 2008, n. 2656

Rilevato in fatto
Con atto di citazione notificato il 22 aprile 2002 A. M., esercente la potestà genitoriale sul figlio minore W., alunno della quinta classe della scuola elementare di K., afferente all’ Istituto Comprensivo Scolastico di lingua tedesca di Laives, conveniva in giudizio dinanzi
al Tribunale di Bolzano detto Istituto, la direttrice ***, l’ insegnante **** e l’intendente scolastico di Bolzano *****, chiedendo che si dichiarasse che i medesimi non avevano il diritto di svolgere lezioni di educazione sessuale in classe senza il consenso dei genitori di detto alunno e che quindi si vietasse lo svolgimento di tali lezioni durante l’ orario dell’obbligo, con condanna al risarcimento del danno nel caso di avvenuta effettuazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti e la Provincia autonoma di Bolzano, intervenuta spontaneamente, i quali deducevano tra  l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività tipicamente discrezionale dell’Amministrazione scolastica relativa alla organizzazione del servizio.
Il M. proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Resisteva con controricorso illustrato da successiva memoria la Provincia autonoma di Bolzano. Le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.
Il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto in diritto
Va in primo luogo rilevata l’ infondatezza dell’eccezione proposta dalla Provincia di Bolzano di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura.
Ed invero detta procura risulta ritualmente apposta in calce all’ originale del ricorso depositato dal ricorrente, notificato alle parti del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bolzano. Peraltro la prova della sua anteriorità rispetto alla notificazione è agevolmente desumibile dalla dichiarazione dell’ ufficiale giudiziario attestante la provenienza della richiesta di notifica dalla parte e dal suo difensore avvocato ****** di Bolzano.
Per quanto attiene alla questione di giurisdizione, va osservato che, come risulta dalla esposizione in fatto che precede, il M. ha chiesto in via principale una statuizione di carattere inibitorio, consistente nel divieto di impartire lezioni di educazione sessuale al figlio durante l’orario dell’obbligo, a tutela del proprio diritto, cui attribuisce il carattere della esclusività, alla educazione della prole, ed in via subordinata, per l’ ipotesi di avvenuta effettuazione di dette lezioni, la condanna al risarcimento del danno.
La domanda così proposta investe in via diretta ed immediata il potere dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trova esplicazione la decisione della direttrice dell’istituto e dei docenti di inserire l’educazione sessuale nel programma di insegnamento delle scienze naturali, e quindi attiene ad una scelta riconducibile, pur nella complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti, alla potestà organizzatoria della istituzione scolastica, esercitata con disposizioni riconducibili alla pubblica amministrazione autorità.
Trova pertanto applicazione ai fini della giurisdizione 1′ art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall’ art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale ( e con le puntualizzazioni contenute nella successiva sentenza n. 191 del 2006), che nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo. Nell’alternativa tra 1’esercizio di un potere inesistente da parte della pubblica amministrazione quale fonte di lesione di un diritto del privato ed oggetto della giurisdizione ordinaria e l’erroneo esercizio del potere quale oggetto di giurisdizione amministrativa ove fonte di pregiudizio, la situazione dedotta in controversia si colloca nella seconda sfera, non potendo contestarsi il potere dell’ amministrazione scolastica di interferire con la sfera giuridica dell’ attore, in relazione alla funzione essenziale della scuola non solo di istruire, ma anche di formare ed educare i fanciulli, in una prospettiva non antagonista, ma complementare a quella della famiglia.
A fronte dei provvedimenti adottati dall’istituto il ricorrente invoca principi costituzionali correlati a diritti fondamentali del cittadino, ed in particolare al diritto – dovere dei genitori, sancito dagli artt. 29 e 30 Cost, di provvedere all’educazione dei figli, così assumendo che una regola giuridica di ordine costituzionale imponga di escludere la sussistenza di un potere dell’amministrazione in grado di incidere sul bene protetto, secondo una prospettiva volta a configurare il fatto in sé dell’educazione sessuale come espressione di immoralità ed ateismo, ossia di valori antitetici a quelli coltivati nell’ambito familiare, e prima ancora ad attribuire al nucleo familiare una funzione esclusiva e totalizzante nel processo di crescita, educazione e maturazione dei figli.
Tale tesi difensiva non solo muove dall’erroneo presupposto che esista nell’ordinamento un principio o una norma che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti, ma soprattutto non considera che il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il principio di libertà dell’insegnamento dettato dall’ art. 33 Cost. e con quello di obbligatorietà dell’istruzione inferiore affermato dall’art. 34 Cost. Il quadro costituzionale di riferimento pone con chiarezza, in relazione al processo formativo degli alunni della scuola pubblica, una esigenza di bilanciamento e coordinamento tra i diritti e doveri della famiglia e quelli della scuola, i quali peraltro trovano esplicazione nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che F art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa inserisce al primo comma nel processo di realizzazione dell’ autonomia e della riorganizzazione dell’ intero sistema formativo e che al nono comma identifica nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità dì opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale.
E’ pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’approccio alla materia sessuale, ma anche nell’insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, F educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori.
Peraltro la verifica in concreto della legittimità delle determinazioni operate dalla istituzione scolastica nell’articolazione dei programmi e nella assunzione di metodi didattici, nel quadro dei principi costituzionali richiamati ed in attuazione del principio generale di autonomia affermato dalla legge statale, nonché, in relazione alla fattispecie in esame, nel rispetto dei limiti della libertà di insegnamento riaffermata dall’art. 18 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12 e delle direttive specificamente attinenti alla materia sessuale contenute nella successiva legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, di approvazione dei programmi didattici per la scuola primaria della Provincia di Bolzano, inerendo alla materia della organizzazione del servizio pubblico, appartiene – come già osservato-alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale giurisdizione si estende alla consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto del primo comma dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia ed alla peculiarità degli interessi coinvolti, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione e di quello pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 15 gennaio 2008.