Decreto Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 6

Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2009-2010 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio Sesto –

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare, l’articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448;

VISTO l’articolo 1, comma 2 del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l’art.5, comma 2, e l’art.13;

VISTO l’art. 252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell’Istituto e da uno o due membri esterni;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale, in pari data, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2009-2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;

VISTO l’art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il Decreto Legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2009,n.167;

RAVVISATA l’esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal 1° comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, per l’anno scolastico 2009-2010.

DECRETA

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l’anno scolastico 2009-2010, come segue.

TITOLO I

SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1

Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame.

2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell’istituzione scolastica sede di esami.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica.

Art. 2

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il D.M. che individua, per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2009/2010, la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. II diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell’attestato di superamento del corso integrativo di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall’art. 1, primo comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell’aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d’esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4

Documento del Consiglio di classe

Per l’elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5

Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell’ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 – tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse – i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell’ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 6

Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell’inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

* esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

* riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

* esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell’inizio delle prove scritte.

Art. 7

Prove d’esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell’istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

3. Per l’anno scolastico 2009-2010, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l’anno scolastico 2009-2010, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d’arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell’articolo 1, capoverso art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall’art. 252 – comma 8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, citato nelle premesse.

6. Per l’effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

7. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l’indirizzo musicale sede di esame.

8. L’esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all’art. 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

9. Per l’anno scolastico 2009/2010, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonché la terza prova scritta e il colloquio.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

Circolare Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 4, MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 -2011

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Le iscrizioni, come si è avuto modo di far presente anche negli anni scorsi, sono un momento importante dell’attività del sistema scolastico, che va al di là delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente amministrativo e rappresenta, infatti, l’occasione per avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuole, famiglie, istituzioni e realtà del territorio.

I tempi di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado sono quelli fissati, a parziale modifica di quanto contenuto nella nota n. 10873 del 26 ottobre 2009, dalla Circolare n. 3 in data 15 gennaio 2010: in essa si fa riserva di fornire puntuali istruzioni e indicazioni in ordine alle operazioni e alle procedure per le iscrizioni, attraverso due distinte circolari, riguardanti rispettivamente le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e quelle del secondo ciclo.

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ed ha come principali destinatari le famiglie1, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali e gli Enti Locali.

Per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo il quadro normativo di riferimento è delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 20092 e dall’Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che costituiscono il risultato del riordino di questo importante segmento del sistema scolastico.

Il Regolamento, nel rivedere l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, contiene misure di razionalizzazione e di qualificazione “al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.

L’Atto di indirizzo fissa a sua volta le priorità e individua i criteri generali per armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione è fissato al 27 febbraio 2010.

1. Offerta formativa

Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine3 che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010.

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento:

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5).

Per l’anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni.

Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.

E’ fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare particolare attenzione all’accoglienza ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa recante le articolazioni dell’orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario4. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Si richiama all’attenzione, per quel che concerne l’accesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda.

Scuola secondaria di primo grado

Per l’anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, all’istituzione scolastica prescelta.

Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.

E’ bene precisare che l’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrà tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato.

2. Procedure e modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione

Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si è già detto, entro il 27 febbraio 2010.

La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.

Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi di accoglierle.

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

E’ d’obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Accoglimento della domanda

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dell’obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. L’esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per l’accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si verificano.

Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.

Trasferimenti di iscrizione

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste.

In tali casi, il dirigente dell’istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerà sollecitamente l’individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederà, a seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d’intesa con la famiglia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dell’USR, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

In caso di trasferimento, prima dell’inizio ed in corso d’anno scolastico, da una scuola ad un’altra, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l’attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

3. Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Corsi per adulti

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti:

il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;

la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l’adozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2010-2011.

4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

attività didattiche e formative

attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo modello E allegato, al momento dell’iscrizione e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.

5. Obbligo di istruzione

Nell’attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione che riguarda la fascia di età d’età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dieci anni di scolarità sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nel diritto – dovere all’istruzione e alla formazione che si estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma.

Da questo punto di vista il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilità condivisa tra soggetti diversi (a), modalità di assolvimento dell’obbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica dell’assolvimento (c).

a) Responsabilità condivise

L’obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilità di più soggetti:

i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo scuola;

gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica;

le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione;

l’Amministrazione cui è rimesso il compito di creare i presupposti per la realizzazione dell’obbligo di istruzione.

b) Modalità di assolvimento

L’iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo può essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia del diritto all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

c) Verifica dell’assolvimento

Il rischio di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo è oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi dell’evasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto all’istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), nonché a nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

Al fine di far fronte a tali fenomeni, l’Amministrazione assicurerà accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestività negli interventi, in coerenza con quanto, tra l’altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007).

In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione ai territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. Ai fini suaccennati gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti costituiscono una base importante per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al primo ciclo.

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

6. La rilevanza delle procedure di iscrizione

La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione al prossimo anno scolastico costituisce presupposto necessario per una efficace programmazione delle attività educative e formative, per l’attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonché, in via più generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.

L’accuratezza delle registrazioni in sede di iscrizione è la base di partenza per la funzionalità dell’anagrafe scolastica. Questa costituisce la condizione per poter seguire il percorso di ogni singolo studente e per verificare l’efficacia dell’azione della scuola in termini di valore aggiunto. In sede di iscrizione, inoltre, possono essere impostati e risolti problemi particolari e possono essere messe a fuoco criticità legate a ritardi scolastici e a rischi di dispersione. Soprattutto il regolare svolgimento delle procedure di iscrizione è la base per la corretta previsione ed elaborazione delle consistenze di organico e per la conseguente adozione dei diversi modelli organizzativi.

Le iscrizioni rappresentano anche un impegnativo appuntamento per gli Enti locali nelle cui competenze rientra la predisposizione delle strutture edilizie e funzionali per il servizio scolastico. La programmazione dell’offerta formativa, la definizione della rete scolastica e l’articolazione sul territorio del servizio scolastico sono preliminari all’avvio delle iscrizioni.

Da queste considerazioni deriva la necessità di un impegno diretto e accurato degli Uffici Scolastici Regionali e delle loro articolazioni territoriali e dei Dirigenti scolastici nel seguire ed accompagnare le diverse operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni, sviluppando quelle strategie che sono necessarie per dare qualità ed efficacia all’azione della singola scuola, per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio del servizio scolastico e, soprattutto, per garantire ad ogni alunno le migliori condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio che gli è costituzionalmente riconosciuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Note e Allegati

Decreto Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 5

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2009/2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio Sesto –

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo1997,n.59”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, capoverso <<Art. 3, comma 3>> e capoverso <<Art.4, comma 1>> della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 1, capoverso <<Art. 4, comma 1>> della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari;

TENUTO CONTO, altresì, che per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al presente decreto, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore;

DECRETA

Per l’anno scolastico 2009/2010 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni sono indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

Allegati

Circolare Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 3, MIURA00DGOS prot. n. 239/R

Oggetto: Termini per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2010/11

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Di seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 10873, del 26 ottobre 2009, concernente l’oggetto e in attesa che i Regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo d’istruzione completino il loro iter, si precisa, per opportuna informazione delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e degli studenti, quanto segue:

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all’anno scolastico 2010/11, alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, è fissato al 27 febbraio 2010, come tra l’altro, già previsto dalla citata nota n. 10873;

Il termine di inizio e quello di scadenza per l’effettuazione delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo è fissato rispettivamente al 26 febbraio e al 26 marzo 2010.

Nell’ambito dei tempi sopra indicati le scuole, l’Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, gli enti locali potranno, ciascuno per la parte di competenza, attivare le iniziative di informazione e di orientamento delle famiglie e degli studenti nella individuazione dei percorsi scolastici, soprattutto a conclusione del primo ciclo d’istruzione.

Con successive, distinte circolari verranno fornite puntuali istruzioni e indicazioni sugli adempimenti e le procedure di effettuazione delle iscrizioni rispettivamente alle scuole dell’infanzia, del primo ciclo e a quelle del secondo ciclo.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto