Circolare Ministeriale 18 febbraio 2010, n. 17

MIURAOODGOS prot. n. 1171 /R.U.U

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’anno scolastico 2010-2011

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio VI

Come è noto, la circolare n. 3 del 15 gennaio 2010 ha previsto che le richieste di iscrizione alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2010-2011 debbano essere effettuate nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 26 marzo 2010.

Nel confermare le disposizioni generaliper le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, diramate con circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, si forniscono ulteriori indicazioni, funzionali agli adempimenti e alle procedure di iscrizione alle scuole secondarie di II grado.

Tempi e organizzazione dell’iscrizione

L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio, salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra scuola, secondo le disposizioni vigenti.

1. Adempimento dell’obbligo

1.1. Obbligo di istruzione

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2.

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. Con il loro conseguimento si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali

Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2010-2011, in attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, gli studenti, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.

1.3. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte di ogni studente e di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione. Una attenzione particolare va prestata ai territori più a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. In questo loro impegno gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di prevedere e programmare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

Per gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi triennali di cui al precedente punto 1.2, il dirigente della scuola secondaria di I grado assume agli atti la manifestazione formale della famiglia di impegno all’iscrizione suddetta. In base a tale impegno formalizzato, il dirigente procederà nel prosieguo – di concerto e con la collaborazione della famiglia interessata – all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo.

2. Procedure

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, andranno trasmesse – per il tramite del dirigente della scuola del primo ciclo di appartenenza – all’istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande vengono inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 26 marzo 2010.

In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1), e dalla programmazione regionale dell’offerta formativa.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico.

Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all’attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05.

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.

3. Contrasto dell’evasione scolastica

Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo assolvimento si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 4/2010, relativa alle iscrizioni nel primo ciclo.

In merito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto dell’art.1-quater del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, concernente l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di “dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica”.

4. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un’altra, successivamente all’iscrizione a domanda o d’ufficio e prima dell’inizio ovvero in corso d’anno scolastico, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata dall’interessato sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di prima iscrizione invia, dopo aver accertato la disponibilità di posto, il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione, e inoltra a quest’ultima anche tutti i documenti dell’alunno.

Si richiama l’attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

5. Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla base di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5. La famiglia interessata presenterà l’apposita certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.

Con riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che l’adempimento dell’obbligo di istruzione può avvenire solo al compimento del 18° anno di età (L. n. 104/92, art. 14, comma 1, lettera c), e Sentenza Corte Costituzionale n. 226/01).

Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ma l’attestato comprovante i crediti formativi documentati in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr. O.M. n. 90/01, art. 11, comma 12; art. 9, comma 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma 4).

6. Alunni con cittadinanza non italiana

Si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010.

7. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola della tipologia richiesta più vicina alla propria residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell’istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che saranno diramate in materia di valutazione.

8. Insegnamento della religione cattolica

Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello B allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nella opzione di diverse possibili attività:

attività didattiche e formative,

attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente,

libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente,

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante l’allegato modello C all’inizio delle lezioni eha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. La firma del genitore dell’alunno minorenne è richiesta solo nell’ipotesi in cui venga scelta l’opzione “non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica”.

9. Corsi per adulti

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25.10.2007, riguardanti:

il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello conclusivo della scuola primaria e/o al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

il recupero delle competenze per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07);

il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado;

la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.

Il termine del 31 maggio 2010 non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche, nonché ai progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo.

Resta inteso, comunque, che – attraverso l’adozione di formale e motivato provvedimento per ogni studente accolto – è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2010-2011.

10. Funzionalità

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati, anche a partire dalle iniziative in tal senso attivate da uffici quale ad esempio quello lombardo, a verificare d’intesa con l’Ente locale competente il possibile coordinamento delle anagrafi scolastiche con l’obiettivo di giungere progressivamente a una gestione più puntuale e tempestiva delle iscrizioni alla classe prima delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e ai CFP.

11. Iniziative per garantire le informazioni alle famiglie

Il sistema informativo metterà a disposizione sul sito www.istruzione.it una funzione che permetterà la ricerca delle scuole superiori secondo i nuovi ordinamenti approvati con i recenti regolamenti. La funzione consentirà di individuare le scuole e la loro collocazione sul territorio. Questo servizio, che sarà operativo dal 25 febbraio 2010, è ottenuto in modo “automatico” dall’applicazione delle tabelle di convergenza allegate ai regolamenti.

La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione ha messo a punto un fascicolo dettagliato e completo dei quadri orari dei diversi indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni previste, dei profili professionali e di tutte le informazioni utili a conoscere le caratteristiche della nuova scuola secondaria superiore. È stata inoltre predisposta una brochure più agile e sintetica, rivolta particolarmente alle famiglie, contenente le informazioni generali e la presentazione dei nuovi licei, istituti tecnici e professionali.

Entrambi gli strumenti che saranno inviati direttamente sia alle scuole secondarie di I e di II grado, sia agli Uffici Scolastici Regionali in un numero di copie adeguato, saranno anche resi scaricabili dal sito www.istruzione.it a partire dal 25 febbraio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Mario G. Dutto

Allegati

CCNI Amministrazione 18 febbraio 2010, n. 3/09

Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n.3/2009. Attuazione delle progressioni economiche all’interno delle aree – anno 2008 – Personale ex MPI

Nota 18 febbraio 2010, Prot. n. AOODPPR/Reg.Uff./631/USC

Oggetto: Anagrafe dell’edilizia scolastica

Dipartimento per la Programmazione

Come è noto, la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ha previsto, all’articolo 7, la realizzazione di un’anagrafe dell’edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.

La medesima disposizione legislativa ha individuato nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica uno strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore, da attuare ad opera dei vari Soggetti ed Enti competenti.

I dati dell’anagrafe, presenti attualmente nel sistema informativo del Ministero, necessitano di un aggiornamento, tale da consentire una conoscenza più puntuale, almeno per quanto concerne gli aspetti di maggior rilievo. L’aggiornamento continuo dei dati permetterà di rappresentare con maggiore efficacia e puntualità i problemi segnalati alle autorità locali competenti e programmare gli interventi e investimenti necessari.

Ciò premesso, a partire da martedì 23 febbraio p.v. viene attivata nel SIDI sotto la voce Rilevazioni un’apposita sezione dedicata alla rilevazione in argomento, per consentire l’inserimento dei dati conoscitivi, al momento ritenuti necessari, nella prospettiva della realizzazione di una banca dati continuamente aggiornabile on-line dalle singole istituzioni scolastiche.

Tenuto conto della limitata estensione delle informazioni da rilevare, l’area rimane attiva fino al 1 marzo p.v., data entro la quale devono essere improrogabilmente inseriti i dati richiesti.

L’ufficio preposto alla rilevazione è l’Ufficio di Statistica del Ministero, che può essere contattato ai seguenti recapiti telefonici. Per gli aspetti tecnici è possibile contattare il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.

Nella compilazione puntuale della scheda si raccomanda di consultare le apposite avvertenze per la compilazione immediatamente disponibili accedendo all’area dedicata alla rilevazione.

È indispensabile che l’inserimento dei dati avvenga nei tempi previsti per consentire le iniziative di programmazione degli investimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to Giovanni Biondi