Nota 16 marzo 2010, MIURAOODGOS prot. n. 2025

Oggetto: Riforma della scuola secondaria di II grado – Scuole paritarie

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio X

Come noto, i Regolamenti applicativi della riforma della scuola secondaria di II grado prevedono il graduale passaggio degli attuali corsi liceali, tecnici e professionali ai nuovi, a partire dalla classe prima, dall’a.s. 2010/11.

Fermo restando che le disposizioni contenute nei predetti regolamenti si applicano a tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione, si forniscono indicazioni specifiche per le scuole paritarie.

Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado paritarie, al pari delle istituzioni statali, a partire dall’anno scolastico 2010/11, confluiscono nel nuovo ordinamento e possono attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi previsti dal nuovo ordinamento. Le classi attualmente funzionanti proseguiranno invece il percorso scolastico secondo il previgente ordinamento, fino al graduale esaurimento dei corsi.

La confluenza nei nuovi indirizzi di studi avviene secondo i criteri indicati nelle tabelle delle “confluenze” allegate ai Regolamenti rinvenibili sul sito M.I.U.R. – sezione “riforma della scuola secondaria superiore” (regolamenti, settori, indirizzi, confluenze, quadri orari, profili…).

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento relativo ai licei, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni (attivate e funzionanti nel corrente a.s. 2009/2010) confluiscono nei nuovi, secondo quanto previsto dalla tabella “allegato I” dello stesso Regolamento. In rapporto poi alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le scuole, tenuto conto del corso di studio indicato nel decreto di riconoscimento della parità, possono presentare motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella “I” allegata al Regolamento stesso, purché compresa tra quelle indicate nella medesima.

Tutte le scuole secondarie di II grado paritarie dovranno inviare all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente una formale comunicazione relativa all’indirizzo o agli indirizzi in cui confluire entro il 31 marzo 2010, corredata da copia dei decreti di autorizzazione alla sperimentazione a suo tempo emanati.

Ad ogni buon fine si allega una proposta di modello di scheda (all.A) che le scuole potranno utilizzare, allegando una scheda per ciascun indirizzo di studi, qualora gli Uffici Scolastici Regionali non abbiano già provveduto a diramare disposizioni in proposito.

Una volta acquisite le comunicazioni da parte dei gestori e verificata la congruità delle richieste di confluenza, gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a riconoscere il passaggio ai nuovi ordinamenti.

Per tutte le scuole secondarie di II grado paritarie che, a seguito dell’entrata in vigore della riforma degli ordinamenti, assumono una denominazione diversa da quella attuale, gli Uffici Scolastici Regionali, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2010/2011, provvederanno ad emettere i provvedimenti di modifica dei decreti di riconoscimento della parità comprensivi dell’indicazione del settore, indirizzo, articolazione. I precedenti decreti di parità mantengono efficacia nei confronti delle classi successive alla prima, fino all’esaurimento dei corsi.

Le scuole secondarie di II grado paritarie che intendano attivare nuovi corsi relativi ad indirizzi diversi da quelli attualmente riconosciuti come paritari, ovvero ulteriori corsi non congruenti con gli attuali per effetto delle confluenze previste negli allegati ai Regolamenti, debbono presentare domanda di estensione della parità all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 marzo 2010, indicando il percorso di studi di nuovo ordinamento di cui si chiede l’ istituzione dall’anno scolastico 2010/11, a partire dalla classe prima in vista della progressiva istituzione dell’intero corso.

Tutti i precedenti decreti di autorizzazione a sperimentazioni di singola scuola cessano di efficacia con l’esaurirsi delle classi attuali.

Le scuole secondarie di II grado già funzionanti come non paritarie, o quelle che avvieranno l’attività dall’anno scolastico 2010/2011 e che presenteranno domanda di riconoscimento della parità scolastica entro il 31 marzo 2010, ai sensi del D.M. n.267 del 29.11.2007 e del D.M. n.83 del 10 ottobre 2008, potranno essere autorizzate al funzionamento della sola classe prima, a sviluppo graduale, di un percorso di studi previsto dai nuovi ordinamenti,

Sono fatte salve eventuali disposizioni già diramate in materia dagli Uffici Scolastici Regionali.

Il Direttore Generale

Mario G. Dutto

ALLEGATO A
SCUOLE PARITARIE – NUOVO ORDINAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
previsione passaggi nuovi indirizzi di studi dall’a.s. 2010/2011 per la classe prima
Provincia Cod mecc. Tipo scuola Denominazione Sede Comune
Indirizzo ed eventuale sperimentazione attivati nel corrente anno scolastico 2009/10 Settore, Indirizzo, Articolazione, Opzione,                                                                                  nel quale  confluire nell’a.s.2010/11
Indirizzo: __________________________________
Eventuale Sperimentazione: _____________________
I sottoscritti si impegnano ad attivare l’indirizzo del nuovo ordinamento sopra specificato dall’a.s.2010/2011 a partire dalla classe prima e con sviluppo graduale delle classi successive fino al completamento del corso di studi che sostituisce il graduale esaurimento del corso attualmente attivato.
data
IL RAPPRESENTANTE LEGALE                                                                            dell’ente gestore della scuola                                    (nominativo e firma) IL COORDINATORE DIDATTICO                                                                                                              (nominativo e firma)

Nota 16 marzo 2010, Prot. MPIA00DGRUREG.UFF.N. 5010

Oggetto: Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n.3/2009. Attuazione delle progressioni economiche all’interno delle aree – anno 2008 – Personale ex MPI

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali

Ufficio I

Il Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n.3/2009, sottoscritto il 18 febbraio 2010, ha definito (art.4 e tabelle allegate) – tra l’altro – criteri e modalità per l’attuazione delle procedure selettive per le progressioni economiche all’interno delle aree I, II e III .

Nella tabella allegata alla presente nota è indicata la ripartizione dei posti disponibili per le distinte progressioni da attuare (All.1).

Tutte le procedure sopra citate si attivano a domanda dell’interessato (All.2), corredata della relativa tabella di valutazione debitamente compilata (All. 2.1, 2.2, 2.3), che dovrà essere inoltrata, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 16 aprile 2010 pena l’esclusione dalla procedura.

E’ destinatario delle procedure di passaggio da F4 (ex B3S) a F5 dell’Area II e da F5 (ex C3S) a F6 dell’ Area III il personale che, anteriormente alla data del 1° gennaio 2000, era inquadrato rispettivamente nell’area funzionale B, posizione economica B3, e nell’area funzionale C, posizione economica C3 e che attualmente riveste le posizioni economiche di F4/AII (ex-B3S) e F5/AIII (ex- C3S).

E’ destinatario delle procedure di passaggio da F3 (ex-C2) a F4 dell’Area III il personale che anteriormente alla data del 1° ottobre 2001 era inquadrato nell’area funzionale C posizione economica C2 .

Il personale attualmente collocato nella fascia retributiva F5 dell’ Area III, per il quale è prevista la retribuzione spettante alle qualifiche ad esaurimento, non può partecipare alle procedure di passaggio da F5 a F6 dell’ Area III, atteso che il differenziale economico previsto per il passaggio da F5 a F6 determina uno stipendio tabellare inferiore a quello in godimento.

Le domande dovranno essere inviate al Direttore scolastico regionale competente o, per l’Amministrazione centrale, alla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio I.

L’Ufficio IV della scrivente Direzione Generale avrà cura di trasmettere la presente nota al personale comandato presso altre Amministrazioni.

Il Capo del Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca è pregato di informare del contenuto della presente il personale in servizio nel Dipartimento medesimo appartenente ai ruoli dell’ex Ministero della pubblica istruzione.

Gli Uffici scolastici regionali dovranno acquisire al protocollo le domande ed inviarle, con allegato l’elenco riportante il relativo protocollo di accettazione, all’Ufficio I della Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, entro il 3 maggio 2010.

Hanno titolo a partecipare alle procedure di passaggio nella fascia economica immediatamente successiva i candidati che:

erano in servizio alla data del 1.1.2008 nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;

sono in attività di servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le dichiarazioni rese nella domanda e nell’allegata tabella hanno valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste.

L’Amministrazione procederà a controlli a tappeto sulle autocertificazioni dei candidati utilmente collocati rispetto alle posizioni attribuibili.

Al fine di accelerare le operazioni di riscontro, i candidati potranno allegare alla domanda fotocopia dei titoli dichiarati, ad eccezione dello stato di servizio i cui dati verranno acquisiti d’Ufficio, o dare precise indicazioni onde poter reperire i titoli stessi oggetto di valutazione.

Al termine delle procedure di valutazione verrà formulata una graduatoria di merito per ciascuna delle progressioni economiche previste nella tabella (All.1).

A parità di punteggio verrà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nell’attuale posizione economica. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità di servizio comunque prestato. A parità assoluta, infine, verrà data la preferenza alla maggiore età anagrafica.

Eventuali contestazioni nella attribuzione dei punteggi dovranno essere segnalate dagli interessati entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito INTRANET e valutate dall’Amministrazione nei successivi dieci giorni.

L’eventuale contenzioso andrà proposto al giudice ordinario del lavoro.

Al termine delle operazioni, l’Ufficio I della Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali invierà gli elenchi dei candidati a cui dovrà essere attribuita la nuova fascia retributiva, all’Ufficio IV della medesima Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione al personale interessato della presente nota, che sarà pubblicata, con i relativi allegati, nel sito INTERNET (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete INTRANET di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Antonio Coccimiglio

CCNI Amministrazione 3/09

Contratto integrativo nazionale 16 marzo 2010

Contratto integrativo nazionale 16 marzo 2010 finalizzato a stabilire i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, così come previsto dal vigente CCNL (art. 9, comma 2, lettera d)