21 gennaio Modifiche a Legge 240/10 e DLvo 150/09 in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 21 gennaio, approva i seguenti provvedimenti:

su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini:

– uno schema di regolamento per il rinnovo delle modalità di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari (prima e seconda fascia), in attuazione dalla recente legge di riforma dell’università e per favorire la trasparenza dei concorsi e la valorizzazione del merito nelle università. L’abilitazione durerà quattro anni ed il mancato conseguimento precluderà la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia o per la fascia superiore. Sarà il Ministro, con un proprio decreto, a definire i criteri di valutazione, che saranno verificati ogni cinque anni dal Consiglio universitario nazionale e dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario. Lo schema di regolamento, sul quale saranno sentiti anche il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, sarà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari per i pareri prescritti; (…)

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta:

– uno schema di decreto legislativo che offre una corretta e definitiva interpretazione delle regole sulla partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, al fine di sanare discrasie organizzative che possano insorgere. Lo schema verrà trasmesso alla Conferenza unificata ed alle Commissioni parlamentari.

Di seguito il comunicato stampa relativo allo schema di regolamento per il rinnovo delle modalità di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari:

Università: regolamento per il conseguimento dell’abilitazione scientifica

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2010, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini, il regolamento che provvede ad attuare la legge di riforma dell’università del 30 dicembre 2010, limitatamente all’abilitazione scientifica nazionale e precisa che lo stesso riguarda le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, necessaria per accedere alla prima e seconda fascia dei professori universitari.

In particolare, il regolamento disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, devono essere indette nel mese di ottobre, per ciascun settore concorsuale e in maniera distinta per la prima e per la seconda fascia dei professori, con decreto del Direttore Generale competente.

Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche, devono essere presentate al Ministero per via telematica, con procedura valicata da un apposito Comitato.

La durata dell’abilitazione e di quattro anni: il suo mancato conseguimento preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione nel biennio successivo per la medesima fascia o per la fascia superiore (art. 3).

La disciplina che definisce i criteri di valutazione, che saranno adottati dalle commissioni nazionali, è rimessa ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro, che potrà prevedere un numero massimo (comunque non inferiore a dodici) di pubblicazioni scientifiche da presentare per conseguire l’abilitazione.

L’adeguatezza e la congruità di tali criteri sarà sottoposta a verifica quinquennale, sulla base dei pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) (art. 4).

È poi previsto che le procedure di abilitazione si svolgano presso università individuate per sorteggio da una lista (formata dal Ministero e aggiornata ogni due anni) di università ritenute idonee, che provvederanno ad assicurare le strutture ed il supporto per l’espletamento delle procedure; per ciascuna procedura l’università nomina un responsabile dei procedimenti che ne assicura il regolare svolgimento.

Gli oneri, di cui si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono a carico dell’università (art. 5).

Quanto alla formazione delle commissioni, di durata biennale, il regolamento disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione degli aspiranti “commissari nazionali”, che in ogni caso sono tenuti al rispetto dei criteri e dei parametri di qualificazione richiesti per i candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori e si dispone che sia possibile, per motivate esigenze relative alla formazione della commissione, procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso la medesima università (art. 6).

Nelle operazioni di sorteggio è assicurata, fra l’altro, la presenza in ciascuna commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari (art. 7).

Ciascuna commissione, dopo aver eletti tra i propri componenti il presidente e il segretario, accede per via telematica, utilizzando appositi codici forniti dal Ministero, alla lista delle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati; attribuisce poi l’abilitazione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, con motivato giudizio, fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività svolte di ricerca e sviluppo (art. 8).

Infine, sono previste alcune disposizioni transitorie per la prima applicazione del testo normativo (art. 9).

Schema Decreto Legislativo (CdM, 21 gennaio 2011)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e , in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del………;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ……………;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del………;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche e interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: “articolo 30, comma 4.” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 31, comma 4.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. – Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all’articolo 33, modificativo dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 34, modificativo dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 54, comma 1, modificativo dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa. ”.

2. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

3. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi e, in particolare, quelle contenute negli articoli 56, 58, 59, comma 1, 66, comma 3 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011

Decreto Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011

(in GU 9 maggio 2011, n. 106)

 

Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva. (11A06036)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l’articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare, l’articolo 1, comma 5, dove si prevede che il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva e’ adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva 2010-2011, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, d’intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche per la famiglia;

Vista, altresi’, l’informativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia al Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l’infanzia espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

E’ approvato il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva 2010-2011, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addi’ 21 gennaio 2011

 

NAPOLITANO

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Registro n. 8, foglio n. 361

Nota 21 gennaio 2011, Prot. n. MIUROODGOS 425

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione

Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

Oggetto: Olimpiadi della Scienza. “Premio Green Scuola” VI edizione – A.S. 2010/2011

Nell’ambito delle iniziative promosse in attuazione del Protocollo d’Intesa tra il MIUR e INCA (http://archivio.pubblica.istruzione.it/protocolli_miur/allegati/cin08.pdf) anche per il corrente anno scolastico 2010/11, il Consorzio Interuniversitario Nazionale “La chimica per l’ambiente”, la rivista “Green. La scienza al servizio dell’uomo e dell’ambiente”, con la partecipazione della Società Chimica Italiana (SCI) e in collaborazione con questa Direzione Generale, indicono le Olimpiadi della Scienza – Premio Green Scuola VI edizione, intitolato “Quando la chimica diventa amica dell’ambiente – Presente e futuro dei prodotti chimici puliti”.

Il concorso, destinato alle scuole secondarie di secondo grado, si propone di valorizzare le eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione relativi alle discipline scientifiche ed è accreditato dal MIUR per il programma “Io Merito” per la valorizzazione delle eccellenze

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/valorizzazione_eccellenze.shtml ).

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al giorno 31 maggio 2011.

Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione sono reperibili sul regolamento che si trasmette in allegato, ovvero direttamente presso il sito internet dedicato all’iniziativa: http://www.incaweb.org/green/pgsVIed/

Si pregano le SS.LL. di dare diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche interessate del territorio di competenza, tenendo comunque conto che la stessa verrà inserita nei siti web Ministeriali.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente

Antonio Lo Bello

Bando