28 febbraio Cessazione servizio DS

Come richiamato dalla CM 100/11, la cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

28 febbraio Prima Prova scritta Concorso Dirigenti tecnici

In ragione di quanto comunicato dal MIUR con Avviso 4 febbraio 2011, la prima prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico si svolge il 28 febbraio 2011, alle ore 8,30, nelle seguenti sedi:

  • per i candidati la cui iniziale del cognome va dalla lettera A alla lettera G presso l’I.I.S. di Viale di Villa Pamphili – Via Fonteiana 111 – 00152 Roma;
  • per i candidati la cui iniziale del cognome va dalla lettera H alla lettera Z presso il Liceo Scientifico “G.B. Morgagni” – Via Fonteiana 125 – 00152 Roma.

26 febbraio Convertito in Legge il DL Milleproroghe

Il 26 febbraio il Senato approva definitivamente, in seconda lettura, con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il disegno di legge, già approvato dalla Camera il 25 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Nella stessa giornata il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese

Di seguito il comunicato del Quirinale:

“Di grande rilevanza istituzionale l’impegno di governo e gruppi parlamentari per la sostanziale inemendabilità dei decreti legge”

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi promulgato la legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese. Si è preso atto che Governo e Parlamento hanno provveduto ad espungere dal testo molte delle aggiunte sulle quali erano stati formulati rilievi da parte del Capo dello Stato. Restano comunque disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo.

Il Presidente Napolitano ha altresì preso atto dell’impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi d’ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale che vale – insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente previsti – a ricondurre la decretazione d’urgenza nell’ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell’equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari.

Di seguito i passaggi che interessano la Scuola:

Art. 2, comma 4-novies:

Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,/ 2008/2009 e 2009/2010.

Art. 2, comma 4-septiesdecies:

Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

Art. 2, comma 4-octiesdecies:

Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 4-noviesdecies:

Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2, comma 54:

All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”

Legge 26 febbraio 2011, n. 10

Legge 26 febbraio 2011, n. 10
(in SO 53 alla GU 26 febbraio 2011, n. 47 del 26-2-2011)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 26 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2518):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 29 dicembre 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 7 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’, il 12 e 18 gennaio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 19, 26, 27 gennaio; 1, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2011.
Esaminato in aula l’1, 3, 10, 14 e 15 febbraio 2011 ed approvato il 16 febbraio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4086):
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 16 febbraio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 17 e 18 febbraio 2011.
Esaminato in aula il 22, 23 e 24 febbraio 2011 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2518-B):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 25 febbraio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente il 25 febbraio 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2011.

Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2010.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ qui di seguito pubblicato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

All’articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2-ter. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011“.

2-quater. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010“;

b) le parole: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011“;

c) le parole: “a far data dal 1º gennaio 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “a far data dal 1º gennaio 2011“;

d) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011“.

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall’articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla “FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102“, di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

2-septies. L’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato».

All’articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2011, una parte dell’intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117“.

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l’autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell’articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell’esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell’autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all’Accordo concernente i “requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica“, sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l’inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l’Agenzia italiana del farmaco assicura l’immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l’esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l’Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

1-septies. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-sexies si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all’attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell’imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

“5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso“.

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell’economia e delle finanze“;

b) all’articolo 5, comma 5-bis:

1) al penultimo periodo, le parole: “e all’ISTAT“ sono sostituite dalle seguenti: “, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti“;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali“.

2-sexies. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;“.

2-septies. All’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci“.

2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all’individuazione della quota, per l’anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all’individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi centottanta giorni dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2-duodecies. Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all’assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l’anno 2011 a favore dell’associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quaterdecies. È differita al 1º gennaio 2012 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI“.

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all’attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l’anno 2011, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

3-quater. All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti“;

b) al comma 3-ter, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti“.

3-quinquies. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

“4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77“.

3-sexies. Il comune dell’Aquila, in deroga all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila è differito al 1º novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d’interesse nazionale di “Bussi sul Tirino“, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-novies. Agli enti locali della provincia dell’Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

3-decies. A decorrere dall’anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1º luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All’onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011, con le modalità e nell’ambito delle risorse indicate all’articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L’eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l’anno finanziario 2011. All’onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all’adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

4-septies. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

4-octies. Sono prorogati per l’anno 2011 gli interventi di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede nell’ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-novies. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

4-decies. Previa autorizzazione dell’Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

4-undecies. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: “6,“ è soppressa;

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse“.

4-duodecies. Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalità di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-terdecies. All’articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773“.

4-quaterdecies. È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all’articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1º agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexiesdecies. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: “31 dicembre 2010“ sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225“.

4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:

a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

5-ter. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “entro tre mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi“;

b) al comma 2, le parole: “entro sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi“.

5-quater. All’articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “per le stazioni sperimentali“ sono inserite le seguenti: “, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali“.

5-quinquies. All’allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottava voce è inserita la seguente:

“Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell’esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia“.

5-sexies. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo“.

5-septies. Le società di capitali di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

5-octies. Il termine di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-novies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato “Programma nazionale“, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l’andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall’attuazione dei commi da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-terdecies. La durata dell’organo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.

6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l’anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l’anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all’articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l’anno 2011, 4,9 milioni di euro per l’anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-quater. All’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: “si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015“.

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura previsto dall’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura“, costituito presso il Ministero dell’interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l’alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l’articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

6-septies. Ferma restando l’aliquota massima di 17 posti fissata dall’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, all’articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “con almeno quattro anni di servizio nella qualifica“ sono sostituite dalle seguenti: “con almeno due anni di servizio nella qualifica“;

b) al secondo periodo, le parole: “Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita“ sono sostituite dalle seguenti: “Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita“.

6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

6-novies. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l’aliquota di prefetti stabilita dall’articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

6-decies. Al fine di completare l’azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell’ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

6-terdecies. L’incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell’incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.

6-quaterdecies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all’articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 a valere sul fondo di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.

6-quinquiesdecies. All’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “al Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione centrale per i servizi antidroga“ e dopo le parole: “in qualità di esperti“ sono inserite le seguenti: “per la sicurezza“;

b) al comma 2, le parole: “riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga“;

c) al comma 3, le parole: “il Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “la Direzione centrale per i servizi antidroga“;

d) al comma 4, le parole: “del Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione centrale per i servizi antidroga“»;

al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare di cui al»; al secondo periodo, le parole: «, ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» sono soppresse; all’ultimo periodo, le parole: «Commissario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 29 dicembre 2010»;

al comma 9:

alla lettera a), le parole: «Il Commissario straordinario,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo»;

alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all’articolo 253 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al», le parole: «all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 14 del presente articolo», le parole: «all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive», dopo le parole: «annuo per il Commissario straordinario.», sono inserite le seguenti: «I subcommissari percepiscono un’indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento», le parole: «di Governo» sono soppresse e la parola: «risultano» è sostituita dalla seguente: «risultino»;

alla lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «all’articolo 206 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al»;

dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l’importo pari alla metà dell’indennità di rispettiva spettanza“.

9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

9-quater. Al comma 2 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente“. Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato»;

al comma 10:

l’alinea è sostituito dal seguente: «All’articolo 307, comma 10, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:»;

alla lettera d), nel primo capoverso, le parole: «dei citati fondi» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote riassegnate dei citati fondi», le parole: «per confluire,» sono sostituite dalle seguenti: «per confluire», le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel terzo capoverso, le parole: «in un range» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura compresa»;

al comma 11, nell’alinea, dopo le parole: «All’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al», alla lettera a), l’ultimo periodo è soppresso, alla lettera b), al primo periodo, le parole: «Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» sono soppresse e le parole: «Ministero delle difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l’anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l’esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge.

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede, per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12-sexies. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: “al 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2011“. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2012 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

12-septies. All’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: “Il Servizio sanitario nazionale“ sono premesse le seguenti: “A decorrere dal 31 maggio 2010“. Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l’importo previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l’importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità.

12-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l’anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: “sono collocati fuori ruolo“ sono inserite le seguenti: “, se ne fanno richiesta,“. La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

12-undecies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni 2004-2010“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2004-2011“ e le parole: “2.000 unità“ sono sostituite dalle seguenti: “1.800 unità“. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall’articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d’imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall’articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

12-terdecies. All’articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011“»;

al comma 13, alla lettera a), le parole: «Tale accordo,» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accordo» e, alla lettera b), la parola: «alinea» è sostituita dalle seguenti: «lettera a)»;

dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall’uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All’onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l’anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un’incidenza del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell’ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l’anno 2011, le risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-sexies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell’anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l’anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell’intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell’idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull’intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l’anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

16-decies. Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»;

al comma 17, le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 67, convertito»;

dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

«17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l’estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell’ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all’originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell’ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

17-sexies. All’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: “mese di aprile“ sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre“.

17-septies. La prosecuzione delle attività di cui all’articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l’anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All’onere derivante dall’attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17-octies. Ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all’esercizio dell’attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

17-novies. La deliberazione dell’assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell’ambito dell’esercizio dell’attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2447-quinquies del codice civile.

17-decies. È deliberata dall’assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.

17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l’articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. L’assemblea di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

17-duodecies. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.

17-terdecies. All’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: “può essere estesa all’esercizio successivo“ sono sostituite dalle seguenti: “può essere reiterata“ e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

“15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l’esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefìci che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-ter. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell’ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-bis. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefìci che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta“.

17-quaterdecies. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere di alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;

dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

«20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

21. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell’ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate ‘Fondo unico giustizia’, Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio“.

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 67 del 1º settembre 2009, nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

23. Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

24. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all’anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.

26. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. I princìpi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d’esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB e l’ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i princìpi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE“.

27. All’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “19 luglio 2002,“ sono inserite le seguenti: “anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,“.

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i princìpi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

29. Le norme di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

30. All’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,“ sono soppresse.

31. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato“.

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

33. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

“g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L’esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro“;

b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

“130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale ‘Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali’ ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma“;

c) al comma 135, dopo le parole: “alla spesa di personale,“ sono inserite le seguenti: “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,“;

d) dopo il comma 138 è inserito il seguente:

“138-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali“;

e) il comma 140 è sostituito dal seguente:

“140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica“;

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio“ è sostituita dalla seguente: “triplo“;

g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:

“148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine riducono l’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell’ultimo triennio;

b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione“.

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L’attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

35. All’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “strutture private“ sono inserite le seguenti: “ospedaliere e ambulatoriali“ e dopo le parole: “decreto legislativo n. 502 del 1992;“ sono inserite le seguenti: “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;“.

36. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: “fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326“ sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa“.

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

38. L’importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 in applicazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.

39. Il comma 108 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

“108. All’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ‘il 15 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013’“.

40. All’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché alle associazioni di cui all’articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“.

41. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Per gli anni 2008, 2009 e 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2008 al 2012“.

42. All’articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “della Regione“ sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.

43. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:

“117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: ‘Entro il 31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Entro il 31 dicembre 2013’ e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ‘Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime’“.

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell’interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l’anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma “carta acquisti“, di cui al comma 32 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

49. All’articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti“.

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l’efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell’Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell’Allegato 1 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: “entro trentasei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantotto mesi“.

52. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all’entrata in servizio dei vincitori dell’anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità. All’onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

53. All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “2009, 2010 e 2011“ sono inserite le seguenti: “, 2012, 2013 e 2014“;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1“.

54. All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011“.

55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d’esercizio, e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

57. Il credito d’imposta di cui al comma 55 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

59. Nel comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: “non superiore ad un nono“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore ad un decimo“. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d’imposta.

60. All’onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62. Nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:

“5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni“.

63. Dopo l’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

“Art. 26-quinquies. – (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista“.

64. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: “Per i soggetti non residenti“ sono inserite le seguenti: “nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio“;

b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: “Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito“ sono inserite le seguenti: “o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,“.

65. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: “dai commi 3 e 3-bis dell’articolo 26“ sono inserite le seguenti: “e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies“.

66. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973“ sono sostituite dalle seguenti: “le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973“.

67. Nel comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: “dall’articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,“ sono inserite le seguenti: “e quella del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies“.

68. La lettera a) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

“a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile“.

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1º luglio 2011.

70. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71. Con effetto dal 1º luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l’importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

75. Sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1º luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all’intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell’imposta.

79. Sono abrogati con effetto dal 1º luglio 2011:

a) l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonché il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-bis dell’articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole: “da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all’imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché“ del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

80. L’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 10-ter. – (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). – 1. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani“.

81. Nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: “dal comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2 e 5“.

82. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “dal comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2 e 5“.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1º luglio 2011.

84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario».

All’articolo 3:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a euro 20 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all’anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Alla tabella 1:

nel titolo, le parole: «previsto dall’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 1»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» le parole: «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2008»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 31, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166» è sostituita dalla seguente: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è sostituita dalla seguente: «articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» è sostituita dalla seguente: «articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «TERMINE» le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

le seguenti voci sono soppresse:

«1º gennaio 2011 – articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«31 dicembre 2010 – articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«31 dicembre 2010 – Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010»;

«31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

«31 dicembre 2010 – articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«30 aprile 2011 – articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«un anno – articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

25 febbraio Fiducia al Milleproroghe alla Camera

Il 25 febbraio l’Aula della Camera, con 309 favorevoli, e 287 contrari, approva l’emendamento Dis. 1.1, proposto dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato il 16 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione la questione di fiducia. Il testo passa ora al Senato per la definitiva approvazione.

Il 22 febbraio il Presidente della Repubblica invia ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera di cui viene data lettura in Aula, alla Camera:

“Onorevoli Presidenti,

ho attentamente esaminato i contenuti delle modifiche e delle aggiunte apportate, nel corso dell’esame al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Devo innanzi tutto osservare che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato dal Governo al Senato il 29 dicembre 2010 (A.S. 2518), ed assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio il 7 gennaio 2011. L’esame in sede referente, iniziato il successivo 19 gennaio, si è concluso l’11 febbraio, con l’approvazione di 104 emendamenti. Nello stesso giorno è iniziato l’esame in Assemblea, che si è concluso mercoledì 16 febbraio con l’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che riproduce il testo delle Commissioni con l’aggiunta di numerose altre disposizioni. L’esame in prima lettura ha dunque consumato 50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge nonostante che l’esame nell’Assemblea del Senato si sia concentrato in pochi giorni.

A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato e dal Governo con il successivo maxiemendamento, al testo originario del decreto-legge, costituito da 4 articoli (di cui il terzo relativo alla copertura finanziaria e il quarto all’entrata in vigore) e 25 commi, sono stati aggiunti altri 5 articoli e 196 commi. Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all’oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione.

E ciò è avvenuto nonostante l’intendimento manifestato dal Governo al Capo dello Stato in sede di illustrazione preventiva del provvedimento d’urgenza, poi confermato con l’approvazione del testo da me successivamente emanato, di limitare a soli tre mesi le proroghe non onerose di termini in scadenza entro il 31 dicembre 2010, rendendo facoltativa la ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 di quei termini e degli altri indicati in apposita tabella attraverso l’eventuale adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; nonché di prevedere pochi e mirati interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

E’ appena il caso di ricordare che questo modo di procedere, come ho avuto modo in diverse occasioni di far presente fin dall’inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, si pone in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni. Si aggiunga che il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia realizza una ulteriore pesante compressione del ruolo del Parlamento.

Tali considerazioni sono state da me ribadite ancora di recente con la lettera in data 22 maggio 2010 inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 in materia di incentivi, recante le norme anti-evasione di contrasto alle c.d. frodi-carosello.

Sono consapevole che una eventuale decisione di avvalermi della facoltà di richiedere una nuova deliberazione alle Camere del disegno di legge in esame ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, per il momento in cui interviene a seguito della pressoché integrale consumazione da parte del Parlamento dei termini tassativamente previsti dall’art. 77 della Costituzione, potrebbe comportare la decadenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge da me emanato nonché di quelle successivamente introdotte in sede di conversione: ed è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti-legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 che ha ritenuto di norma costituzionalmente illegittima la reiterazione dei decreti-legge (entrambi da parte del Presidente Ciampi, che in data 29 marzo 2002 e 3 marzo 2006 chiese una nuova deliberazione alle Camere sulle leggi di conversione dei decreti-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e 10 gennaio 2006 n. 2).

Devo osservare peraltro che l’ordinamento prevede la possibilità di ovviare a tali inconvenienti, attraverso sia la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo originario del decreto, sia la riproposizione in uno o più provvedimenti legislativi, anche di urgenza, di quelle disposizioni introdotte in sede di conversione che si ritengano conformi ai princìpi costituzionali. Inoltre allorché, come in questo caso, la decadenza del decreto-legge sia riconducibile al rinvio del disegno di legge di conversione in legge ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, anziché alla mancata conversione da parte delle Camere nei termini stabiliti dall’articolo 77, ritengo possibile anche una almeno parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge.

Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall’altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.

Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l’opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d’ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l’ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato”.

Circolare Ministeriale 25 febbraio 2011, n. 18

Prot. n. 1308

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di

T R E N T O

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta

AOSTA

e, p.c.

All’Assessore alla P.I. Regione Siciliana

PALERMO

All’Assessore alla P.I. Regione autonoma Valle d’Aosta

AOSTA

Al Presidente della Giunta Provinciale di

BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

TRENTO

All’Associazione Italiana Editori A.I.E.

Corso di Porta Romana, 108

20122 MILANO

All’ANARPE

Via XXIV Maggio, 10

50129 FIRENZE

All’ALI – Via Nizza, 22

00198 ROMA

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012.

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012 resta disciplinata dalle istruzioni impartite con le circolari ministeriali 10 febbraio 2009, n. 16 e 4 marzo 2010, n. 23.

Ad ogni buon conto, si richiamano i “vincoli” da rispettare per l’adozione dei libri di testo:

1. la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado); tale vincolo che non trova applicazione per le adozioni in corso nell’anno scolastico 2008/2009 e che nei successivi anni non hanno subito cambiamenti;

2. la restrizione della scelta di libri di testo a stampa per i quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. L’impegno quinquennale per l’Editore riguarda i testi editi dopo l’entrata in vigore della legge n. 169/2008, a decorrere dall’anno di pubblicazione (copyright);

3. la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista, tenendo presente che a partire dall’anno scolastico 2012/2013 non potranno essere più utilizzati testi esclusivamente a stampa;

4. Il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado;

5. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”. Tali esigenze riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet”, come previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.

Considerato che nel corrente anno scolastico ha trovato avvio la riforma della scuola secondaria di II grado, i collegi dei docenti, limitatamente alle adozioni per la prima classe della scuola secondaria di II grado, potranno valutare l’opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove adozioni, considerato che i testi in uso potrebbero non rispondere adeguatamente alle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei” e alle “Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali”, rese pubbliche successivamente alle adozioni medesime.

Inoltre, a seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento.

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella prima decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

I dirigenti scolastici assicureranno la pubblicità delle adozioni secondo quanto previsto dal punto 3.5 della circolare ministeriale del 10 febbraio 2009, n°16 e attueranno le modalità organizzative previste dal successivo punto 4 della stessa circolare.

Inoltre i dirigenti scolastici cureranno gli atti di indirizzo ai collegi dei docenti, esercitando personalmente la necessaria vigilanza affinchè le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge sopra richiamati.

Restano confermati i prezzi di copertina dei testi per la scuola primaria, fissati con decreto ministeriale 28 luglio 2010, n. 63, mentre si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in ordine ai tetti di spesa per l’intera dotazione libraria per la scuola secondaria di I e di II grado.

Le adozioni effettuate devono essere comunicate a questo Ministero secondo modalità definite dalla competente Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

Circolare Ministeriale 25 febbraio 2011, n. 17

MIURAOODGOS prot. n. 1299(GG/2) /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio VII –

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione

Sede

Al Capo del Dipartimento per la programmazione

Sede

Ai Direttori Generali degli Uffici dell’Amministrazione centrale

Sede

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche

di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie

Loro Sedi

Ai Presidenti delle Giunte Regionali

Loro Sedi

e, p. c.:

Al Capo di Gabinetto

Sede

Al Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per la Promozione

e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV –

Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 ROMA

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di gare/competizioni/olimpiadi/certami nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie superiori, da parte dell’Amministrazione scolastica e da parte di Enti/Associazioni esterni accreditati

Con la presente nota si forniscono indicazioni in merito alla presentazione di proposte di gare/competizioni/olimpiadi/certami da parte delle istituzioni scolastiche o uffici dell’Amministrazione scolastica e da parte di Enti/Associazioni esterni accreditati, al fine del riconoscimento nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie superiori, statali e paritarie.

Si ricorda che il decreto ministeriale del 28 luglio 2008 ha definito i tempi e le condizioni per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle gare/competizioni/olimpiadi/certami aventi carattere nazionale e/o internazionale.

(visibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/valorizzazione_eccellenze.shtml)

Potranno confluire nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze quelle competizioni che abbiano nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007 n. 262.

I soggetti organizzatori sono invitati a far pervenire una breve relazione dalla quale risulti che nelle ultime 2 edizioni della competizione vi sia stata la partecipazione di studenti iscritti a istituti scolastici dislocati in almeno 10 differenti territori regionali.

I soggetti interni (uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica, istituzioni scolastiche, statali e paritarie), e i soggetti esterni all’Amministrazione scolastica (enti pubblici e privati, enti locali, ecc), già accreditati, dovranno presentare entro il 31 marzo 2011 la proposta di gara/competizione/olimpiade/certamen che intenderanno realizzare nell’anno scolastico 2011/2012.

Il riconoscimento delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze dovrà essere richiesto utilizzando il modulo allegato (Modulo 2 – Proposta di gara 2011/2012).

La proposta di gara, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà essere inviata con raccomandata A.R. o presentata al seguente indirizzo: “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio VII – Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma”.

Si ritiene necessario che tale proposta, unitamente al Bando e/o al Regolamento della competizione, sia inoltrata dai soggetti organizzatori della competizione anche per posta elettronica a : valorizzazione.eccellenze@istruzione.it

Tale gara/competizione/olimpiade/certamen, nazionale e/o internazionale, potrà essere riconosciuta con successivo decreto del Ministro e far parte del Programma annuale di promozione per le eccellenze, per l’anno scolastico 2011/2012.

Al fine di consentire l’assegnazione delle risorse alle scuole frequentate dagli studenti meritevoli entro tempi brevi, è necessario concludere le varie fasi della gara/competizione/olimpiade/certamen entro la fine dell’anno scolastico, salvo eventualmente la fase internazionale delle olimpiadi ufficiali.

Ciascuna gara/competizione/olimpiade/certamen dovrà rispettare i criteri e le modalità di svolgimento di seguito indicati:

prevedere esclusivamente la partecipazione degli studenti iscritti, nel territorio nazionale o nelle scuole italiane all’estero, a corsi di istruzione secondaria superiore;

prevedere discipline o ambiti disciplinari presenti negli ordinamenti dell’istruzione secondaria superiore;

garantire la pubblicità dell’iniziativa attraverso un apposito sito internet, curato e aggiornato dal soggetto promotore, con le principali informazioni relative alla competizione.

Possono essere presentate competizioni organizzate per gruppi di studenti, qualora lo svolgimento per gruppi sia motivato da aspetti peculiari propri della competizione proposta (necessità tecniche, organizzazione collaborativa del lavoro previsto, ripartizione dei ruoli, ecc.). In tal caso è necessario prevedere la partecipazione degli studenti sulla base di criteri di merito. La composizione dei gruppi dovrà essere limitata, indicativamente, ad un massimo di 10 studenti evitando che i gruppi siano coincidenti con classi intere.

Ciascuna gara/competizione/olimpiade/certamen dovrà avere un’unica graduatoria finale di merito, con posizioni chiaramente distinguibili, salvo eventuali casi di ex-aequo. Eventuali sezioni di una medesima competizione con graduatorie distinte comportano la presentazione di proposte separate per ogni singola sezione.

Per la compilazione della graduatoria finale i soggetti proponenti adotteranno adeguate modalità organizzative e criteri di valutazione trasparenti al fine di garantire l’attendibilità dei risultati e, nel caso di competizioni che non siano svolte in presenza di una Commissione di valutazione, garantire l’effettiva paternità degli elaborati presentati dagli studenti.

E’ elemento qualificante della proposta di competizione l’avvenuta attivazione, da parte del soggetto promotore, di percorsi di promozione dell’eccellenza rivolti agli studenti e/o ai docenti interessati attraverso stage, corsi di preparazione o di approfondimento, soggiorni di studio presso università, istituti di ricerca, centri studi.

Il Programma annuale per la promozione delle eccellenze fisserà, tra l’altro, i criteri utili a stabilire il numero di studenti da premiare per le diverse competizioni, in modo che essi siano indicativi del dimensionamento e della significatività del coinvolgimento degli studenti e delle scuole nel territorio nazionale e della rilevanza ai fini della selezione per la eventuale partecipazione a competizioni internazionali ufficiali.

Gli studenti vincitori delle competizioni riconosciute nel Programma annuale per la promozione delle eccellenze riceveranno, sulla base delle disponibilità finanziarie stanziate annualmente nel bilancio del Ministero e dei criteri determinati dallo stesso Programma annuale, uno degli incentivi previsti dall’art. 4 del citato d.lgs. 262 del 2007.

La certificazione dei risultati di eccellenza che saranno conseguiti dagli studenti dovrà essere rilasciata dai soggetti che propongono e realizzano le iniziative che saranno incluse nel Programma annuale, come previsto dall’art. 6 del citato d.lgs. 262 del 2007.

I nominativi dei predetti studenti, previa acquisizione del loro consenso da parte dei dirigenti scolastici e dei soggetti organizzatori delle competizioni, saranno inclusi nell’apposito Albo Nazionale delle Eccellenze pubblicato sul sito dell’INDIRE di Firenze, ora Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, (http://www.indire.it/eccellenze/).

Per le operazioni di rilevazione informatizzata degli esiti delle competizioni riconosciute nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, attraverso il portale SIDI del Ministero, saranno richieste ai soggetti organizzatori della gara le seguenti informazioni:

numero di studenti partecipanti per ciascun istituto scolastico e territorio regionale;

nominativo, anno di corso, codice fiscale degli studenti vincitori della competizione;

codice meccanografico dell’istituto scolastico frequentato dagli studenti vincitori.

Le informazioni fornite ai fini della rilevazione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, saranno soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio da parte dell’Amministrazione scolastica.

Il DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

——————————

Modulo 2

PROPOSTA DI GARA

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio VII –

Viale Trastevere 76/A

00153 Roma

Ai fini del riconoscimento nel programma annuale di promozione delle eccellenze, il/la sottoscritto/a  _______________________________ presenta la seguente proposta di gara/competizione/olimpiade/certamen, nazionale e/o internazionale, ________________________________________   _________________________________________________________________

che intende realizzare nell’anno scolastico  2011/2012.

A tal proposito, dichiara che sono rispettati i criteri previsti dall’art. 3 – punto 4 – del decreto legislativo del 29 dicembre 2007 n. 262, allega una breve relazione, il relativo bando e/o regolamento della competizione e compila la seguente scheda:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Qualifica (indicare le voci interessate)

–      Dirigente scolastico

–      Direttore Generale

–      altro (specificare)

Istituzione/Fondazione/Ente o altro soggetto proponente

(compilare)

–      istituzione scolastica……..

–      ufficio dell’Amministrazione scolastica…..

–      ente pubblico o privato…..

–      associazione…..

–      fondazione……

–      cooperativa……

–      altro (specificare)

Sede Ufficiale del Soggetto proponente

Indirizzo:

(via, civico,  città, CAP )

Recapiti Telefonici
Fax
e-mail
Sito web
Altri soggetti che collaborano alla competizione
Denominazione della competizione (scrivere la denominazione per esteso)
Descrizione e tipologia della competizione (descrivere la competizione)

(indicare le voci interessate)

–      individuale

–      per squadre formate da …. alunni  (specificare il numero)

Indirizzi di studio cui si rivolge la competizione (indicare le voci interessate)

–      istituzioni scolastiche di 2°

–      licei

–      istituti professionali

–      istituti tecnici

–      altro (specificare)

–     

Anni di corso dei partecipanti

(indicare le voci interessate)

–      1°

–      2°

–      3°

–      4°

–      5°

Requisiti di ammissione dei partecipanti (indicare le voci interessate)

–      nessun requisito (partecipazione libera)

–      adeguato rendimento scolastico  (specificare)

–      altro  (specificare)

Numero di fasi in cui si articola la competizione, nazionale e/o internazionale

(indicare le voci interessate)

–      livello della singola istituzione scolastica

–      livello provinciale

–      livello regionale

–      livello nazionale

–      livello internazionale

–      altro  (specificare)

Tipologia della prova (indicare le voci interessate)

–      questionari

–      svolgimento di problemi o quesiti

–      composizioni a tema

–      traduzioni

–      costruzione di manufatti

–      lavori di progettazione

–      esibizioni o esecuzioni dal vivo

–      prove tecniche o sperimentali

–      altro  (specificare)

Informazioni sulla prova conclusiva

(compilare)

–      periodo di svolgimento

–      sede di svolgimento (specificare)

–      criteri e metodologie di valutazione  (descrivere)

–      numero di premiati (specificare)

–      numero di ammessi all’eventuale fase internazionale (specificare)

Indicare l’autorità scientifica di riferimento a garanzia dei risultati della competizione

(compilare)

–      Università …….

–      Accademia ……

–      Istituzione Scolastica……

–      Istituto di ricerca……

–      Organizzazione scientifica o professionale…..

–      Ente …….

–      Fondazione………..

–      altro  (specificare)

Indicare la composizione della Commissione di valutazione a garanzia dei risultati della competizione

(indicare le voci interessate)

–      docenti universitari

–      docenti o dirigenti di Istituzioni Scolastiche

–      esperti disciplinari

–      rappresentanti  delle associazioni professionali

–      rappresentati delle Istituzioni

–      rappresentanti degli Enti pubblici

–      altro  (specificare)

Specificare il sito internet dove vengono pubblicate le modalità di partecipazione e i risultati della competizione

(indicare sito internet )

Percorsi di promozione dell’eccellenza (indicare le voci interessate)

–      stage

–      corsi di preparazione o approfondimento

–      soggiorno di studio presso (da specificare)

Numero di edizioni già svolte della competizione (compilare)
Totale delle scuole che hanno partecipato nelle precedenti edizioni (compilare)

a.s.: numero di scuole: numero di regioni: ;

a.s.: numero di scuole: numero di regioni: .

Note

Il sottoscritto è stato informato che la competizione proposta sarà soggetta a verifica conoscitiva e monitoraggio da parte dell’Amministrazione scolastica e si impegna a fornire le informazioni richieste ai fini della rilevazione informatizzata degli esiti delle competizioni attraverso il portale SIDI del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il sottoscritto rende le predette dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità ed è consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo DPR.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può utilizzare i dati contenuti nella presente scheda per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni.

Data _____________________

Rappresentante Legale _________________________________

(Firma originale e leggibile)

(Timbro e carta intestata)

Allegati:

Breve relazione sulla partecipazione degli studenti nelle ultime due edizioni

Bando e/o regolamento della Competizione

Nota 25 febbraio 2011, Prot. n.0001940

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio 3°

Ai Direttori Generali Regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali

Loro Sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Bolzano

Al Dirigente Generale per la Provincia di Trento

Trento

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine

Bolzano

Oggetto: 4° Concorso nazionale “Donne per le Donne. Centocinquanta anni di contributi delle donne alla costruzione della Nazione, dello Stato, della Democrazia” –  Segnalazione dei vincitori

Si fa seguito alla circolare n. 0006938 del 02/11/2010 con la quale è stato bandito il Concorso in oggetto. Al riguardo si comunica che la Commissione appositamente nominata si è riunita per esaminare gli elaborati dei partecipanti a detto Concorso.

A conclusione dei lavori di selezione la Commissione ha individuato i vincitori che risultano essere i seguenti:

Scuola Primaria

Istituto: I.C. “C. Ridolfi” di Lonigo (VI)

Titolo: “Donne diversamente uguali per l’Italia Unita”

Aurore/i: classi V Sez. A-B

Istituto: Scuola Primaria Statale “Don Facibeni” Montecatini Terme (PT)

Aurore/i: classi V Sez. A-B

Titolo: “Sorelle d’Italia” – storia di Antonella de Pace la garibaldina

Istituto: Scuola Primaria Statale “G. Rodari” – Direzione Didattica del IV Circolo di Verbania Torchiedo (VB)

Autore/i: classi I-II-IV-V

Titolo: “Carte della memoria”

Scuola Secondaria di I grado

Istituto: I.C. di Chieda in Valmalenco (SO)

Autore/i: classe III Sez. B

Titolo: “Imagine”

Istituto: I.C. “Pietrocola-Mazzini” di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)

Autore/i: Classi delle Sez. A-B-D-E

Titolo: “Una Donna per la Libertà”

Istituto: I.C. di Camerino (AN)

Autore/i: Selmani Matteo Karim – classe III Sez. C

Titolo: “Eroine invisibili”

Scuola Secondaria di II grado

Istituto: Liceo Artistico M. M. Lazzaro di Catania

Autore/i: classi III MS e V MS

Istituto: Liceo Artistico “De Nittis” di Bari

Autore/i: Giuseppe Dell’Olio e Roberto Perra – classe IV Sez. C

Titolo: “Antonietta De Pace. La signora con la camicia rossa”

Istituto: I.I.S.S. “G. Pittarelli” di Campobasso

Autore/i: classe I Sez. A

Titolo: “Sorelle d’Italia”

La Commissione, in considerazione dell’esigenza di promuovere una ancora più ampia partecipazione degli studenti e delle studentesse alle iniziative concorsuali, anche nell’ipotesi di contribuire a valorizzarne i percorsi didattico educativi, ha ritenuto opportuno premiare alcune opere di particolare valenza storica o artistica e di elevato livello espressivo, con una menzione speciale.

MENZIONI SPECIALI

Scuola Primaria

Istituto: Scuola primaria “P. Penzo” di Chioggia

Autore/i: classe II Sez. T-P

Titolo: “Che gran donne le nostre bisnonne”

Istituto: I.C. “Verjus”- Scuola primaria “G. Rodari” di Oleggio

Autore/i: classe V Sez. A

Titolo: “Ascolta la storia”

Scuola Secondaria di I grado

Istituto: S.M.S. “A. Giorni A.N. Fracco” di Ferentino

Autore/i: classe 3 Sez. C

Titolo: “La vita e l’opera di Teresa Mattei”

Istituto: Scuola Secondaria di I grado “F. Storelli” di Gualdo Tadino

Autore/i: classi delle Sez. A-B-E-F

Titolo: Daria Rubboli “Maestra del terzo fuoco” nell’arte ceramica risorgimentale

Scuola Secondaria di II grado

Istituto: ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia

Autore/i: alunni delle classi IB e VB.

Titolo: “L’ora del tè”

Istituto: Liceo Artistico di Treviso

Autore/i: alunni di diverse classi

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Massimo Zennaro

Proposta di Legge AC 4121

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 4121

 

d’iniziativa dei deputati

LARATTA, CESARE MARINI

 

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti

 

Presentata il 25 febbraio 2011

 

Capo I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Art. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

 

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei loro organi di governo secondo i criteri di cui all’articolo 2.

4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente, per il personale docente e per il personale non docente.

 

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

 

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

 

a) il preside;

 

b) il collegio dei docenti;

 

c) la direzione;

 

d) il consiglio d’istituto.

 

2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti criteri:

 

a) attribuzione al preside della rappresentanza legale e della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’istituzione scolastica secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d’istituto e secondo le linee programmatiche definite dal collegio dei docenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di meritocrazia. Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui all’articolo 4, iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 5 da parte del consiglio d’istituto; qualora risulti eletto un docente appartenente a un’altra istituzione scolastica, l’elezione si configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del preside eletto con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni per mandato e per non più di due mandati ed esonero dall’insegnamento per la durata del mandato. Nomina di un vice preside tra i docenti della fascia superiore da parte del preside al quale, a sua richiesta, può essere concesso l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento;

 

b) attribuzione al collegio dei docenti di compiti di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; della competenza a istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all’attuazione del piano formativo, all’organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie

nonché a istituire organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente superiore; della competenza ad adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, alle modalità di elezione del presidente del collegio dei docenti tra i docenti superiori dell’istituzione scolastica, all’elezione dei docenti nel comitato di valutazione di cui al comma 6 dell’articolo 4, alla definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 4 e all’assegnazione dei docenti alle classi;

 

c) attribuzione al consiglio d’istituto di compiti di indirizzo generale dell’attività dell’istituzione scolastica; di approvazione del piano formativo e del programma annuale delle attività predisposti dal collegio dei docenti; di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di approvazione del regolamento dell’istituzione scolastica che definisce i criteri per l’organizzazione e per il funzionamento dell’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d’istituto e della direzione dell’istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d’istituto, le modalità di elezione del preside dell’istituzione scolastica con voto ponderato dei suoi componenti tra i docenti superiori iscritti all’albo regionale, la nomina dei docenti esperti, di cui all’articolo 4, e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui alla lettera h) del presente comma; di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

 

d) durata in carica del consiglio d’istituto per un massimo di tre anni scolastici e suo rinnovo entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto dell’istituzione scolastica e il regolamento della medesima istituzione, di cui alla lettera c), sono approvati dal consiglio di circolo o d’istituto in carica.

Decorsi tre mesi dall’approvazione dello statuto e del regolamento, il consiglio di circolo o d’istituto decade e si procede a nuova elezione;

 

e) composizione del consiglio d’istituto nel numero massimo di undici componenti, ivi compreso il preside, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, del personale ausiliario tecnico ed amministrativo, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti, nonché una rappresentanza dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Al consiglio d’istituto partecipa, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio d’istituto;

 

f) scioglimento del consiglio d’istituto nel caso di persistenti e gravi irregolarità o d’impossibilità di funzionamento o di continuata inattività. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina;

 

g) attribuzione alla direzione di una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell’istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d’istituto e al collegio dei docenti; di competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d’istituto e del collegio; composizione della direzione nel numero di cinque componenti, costituiti dai docenti, dal preside, che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio

d’istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Alle riunioni della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi;

 

h) istituzione di un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da tre docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano formativo e del programma annuale delle attività;

 

i) attuazione dei princìpi di semplificazione, di efficacia e di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, del principio di accessibilità delle informazioni relative all’istituzione scolastica.

 

Capo II

STATO GIURIDICO E ARTICOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

 

Art. 3.

(Finalità).

 

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione docente, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e di retribuzione per merito.

2. La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L’assolvimento di tali compiti e i relativi risultati educativi

costituiscono l’oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

3. Sono assicurate ai docenti la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale, quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l’efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare è assicurata a ogni docente la libertà di scelta dei contenuti di insegnamento e delle metodologie didattiche, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano formativo elaborato dal collegio dei docenti.

4. Ai docenti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare, anche in Paesi esteri ad attività di ricerca o di formazione.

5. Ai docenti trasferiti d’ufficio in un altro comune, per riduzione dell’organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è corrisposta all’effettiva assunzione in servizio nella nuova sede un’indennità corrispondente all’importo di una mensilità della retribuzione in godimento.

6. Ai docenti che svolgono attività di servizio in sedi situate in comuni diversi spetta il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto riferita alla distanza tra le sedi.

 

Art. 4.

(Articolazione della professione docente).

 

1. La professione docente è articolata nelle tre distinte fasce funzionali non gerarchiche di docente associato, di docente esperto e di docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. All’interno di ciascuna fascia professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale e secondo parametri nazionali recepiti nei regolamenti di amministrazione

e contabilità dell’istituzione scolastica.

3. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all’attuazione del piano formativo.

4. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo d’istituto.

5. I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione ove sono iscritti all’albo di cui all’articolo 5.

6. L’attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione istituito all’interno dell’istituzione scolastica. La valutazione attiene per i docenti associati all’efficacia dell’azione didattica e formativa e per i docenti esperti ai risultati delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3. Le valutazioni periodiche costituiscono un credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente.

7. Il comitato di valutazione di cui al comma 6 è composto da due docenti superiori eletti dal collegio dei docenti, da due docenti esperti eletti dal consiglio d’istituto e da un docente superiore, designato dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7, che svolge funzione di presidente. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

8. L’accesso alla fascia di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello regionale.

9. L’accesso alla fascia di docente superiore avviene, a domanda, mediante concorsi espletati a livello nazionale.

10. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuna delle fasce di docente esperto e di docente superiore.

11. In attuazione dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il Consiglio superiore della docenza, provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l’avanzamento di fascia previsto ai commi 8 e 9, i criteri e le procedure di valutazione, i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni adottate ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 5.

(Albi regionali).

 

1. Sono istituiti presso gli uffici scolastici regionali albi regionali della docenza alla cui tenuta provvedono le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7.

2. Gli albi regionali della docenza, distinti per ordine di scuola, si articolano in:

 

a) albo dei docenti abilitati, al quale sono iscritti coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento;

 

b) albo dei docenti associati, al quale sono iscritti i docenti a tempo indeterminato

in servizio presso un’istituzione scolastica statale;

 

c) albo dei docenti esperti, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente esperto a seguito della procedura di selezione di cui al comma 8 dell’articolo 4;

 

d) albo dei docenti superiori, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente superiore a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 9 dell’articolo 4.

 

Art. 6.

(Associazionismo professionale).

 

1. La Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, quali libera espressione della professionalità docente. Esse possono svolgere la loro attività anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative che ne favoriscono la presenza e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.

2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e sono valorizzate nelle loro funzioni propositive.

 

Art. 7.

(Consiglio superiore della docenza).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione è istituito il Consiglio superiore della docenza, organismo tecnico rappresentativo della funzione docente, articolato in sezioni regionali.

2. Il Consiglio superiore della docenza e le sezioni regionali sono composti, rispettivamente, da quindici e da nove componenti,

equamente ripartiti tra le tre fasce della docenza di cui all’articolo 4, e durano in carica cinque anni. I componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali per la durata del mandato sono collocati in aspettativa e conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.

3. I componenti del Consiglio superiore della docenza sono eletti sulla base di liste presentate dalle associazioni del personale docente per ciascuna fascia della docenza. Sono eleggibili i docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado. Gli eletti sono nominati in proporzione alle tre fasce della docenza con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Ai candidati alle elezioni è riconosciuto il diritto a convocare assemblee durante l’orario di servizio e a un periodo di aspettativa retribuita non superiore a quindici giorni per lo svolgimento della campagna elettorale.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di presentazione delle liste, le procedure per l’elezione, e le situazioni di incompatibilità, di decadenza e di surroga dei componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali.

6. Il Consiglio superiore della docenza ha autonomia organizzativa e finanziaria.

 

Art. 8.

(Funzioni del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali).

 

1. Il Consiglio superiore della docenza esercita le seguenti funzioni:

 

a) raccolta e conservazione dei dati contenuti negli albi regionali di cui all’articolo 5;

 

b) redazione e aggiornamento del codice deontologico della professione docente;

 

c) definizione e aggiornamento degli standard professionali dei docenti;

 

d) esercizio delle potestà disciplinari di secondo grado sugli iscritti agli albi regionali.

 

2. Il Consiglio superiore della docenza formula, inoltre, proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché sulle procedure per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, per il reclutamento dei docenti e per la formazione iniziale.

3. Le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza provvedono alla tenuta degli albi regionali, alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite al medesimo Consiglio per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza e alla designazione di un componente dei comitati di valutazione di cui al comma 7 dell’articolo 4.

4. Nell’ambito delle sezioni regionali sono istituite distinte commissioni disciplinari di primo grado per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’istruzione e la formazione professionale.

 

Art. 9.

(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l’area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta

esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché all’accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica.

 

Art. 10.

(Norme finanziarie, transitorie e finali).

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono collocati nella fascia dei docenti superiori ai sensi della presente legge. Agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o in ruoli dirigenziali corrispondenti della pubblica amministrazione. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica rendono noto un piano dei posti vacanti e disponibili.

3. Fino all’avvio delle procedure di selezione e di quelle concorsuali cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 4, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti aventi dieci anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e le funzioni spettanti ai docenti superiori sono svolte dai docenti aventi quindici anni di

servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

 

Art. 11.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2011, n. 16

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2011, n. 16

Prot. n. AOODGPER 1569

MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2011/2012

OM 16/11 – Moduli

* Scuola dell’infanzia

MODULO A1 domanda di trasferimento

MODULO A3 domanda di passaggio di ruolo

* Scuola Primaria

MODULO B1 domanda di trasferimento

MODULO B4 domanda di passaggio di ruolo

* Scuola Secondaria di I Grado

MODULO C1 domanda di trasferimento

MODULO C2 domanda di passaggio di cattedra

MODULO C3 domanda di passaggio di ruolo

* Scuola Secondaria di II Grado e Artistica

MODULO D1 domanda di trasferimento

MODULO D2 domanda di passaggio di cattedra

MODULO D3 domanda di passaggio di ruolo

* Personale educativo

ALLEGATO A domanda di trasferimento

ALLEGATO B domanda di passaggio di ruolo

* Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

MODULO MN domanda di trasferimento

MODULO PN domanda di passaggio di profilo

Istruzioni modulo MN (allegato B1)

Istruzioni modulo PN (allegato C1)

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER 1570

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV e V

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO

e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C. ROMA

All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma

della Valle d’Aosta AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma

della Valle d’Aosta AOSTA

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO

Al Capo Dipartimento per l’istruzione SEDE

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali SEDE

Ai Direttori Generali SEDE

Al Gabinetto del Ministro SEDE

Oggetto: Trasmissione dell’O.M. n. 16 del 24.2.2011 prot. n. AOODGPER 1569 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 22 febbraio 2011 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2011/2012

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

– contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 22 febbraio 2011 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2011/2012.

– Ordinanza ministeriale n. 16 del 24.2.2011 prot. n. AOODGPER 1569, in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A..

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest’ultimo provvedimento.

Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’ art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.

Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare agli uffici interessati che i medesimi possono essere consultati ed acquisiti sul sito Internet e Intranet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Si ritiene utile richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo su alcune situazioni innovative rispetto all’anno scolastico precedente:

– l’obbligo per il personale interessato di presentare via web le domande oltre che per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I grado, anche per e nell’ambito della scuola secondaria di II grado, secondo la procedura POLIS descritta nella nota n. 11121 del 21.12.2010;

– la modifica delle procedure di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della L. 183/2010 (art. 12 CCNI).

– la possibilità per il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune prima delle operazioni di mobilità per contrazione di posto di lingua inglese, a presentare, se interessato, domanda per il rientro su posto di lingua inglese nel corso dei movimenti, entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità (art. 21 CCNI).

– la priorità del movimento interprovinciale rispetto al riassorbimento per i docenti di scuola secondaria di II grado che abbiano indicato nella domanda condizionata preferenze interprovinciali, prima delle preferenze provinciali (art. 24 CCNI).

– la diversa valutazione, ai fini del trasferimento d’ufficio o a domanda del personale docente, del periodo di durata del dottorato di ricerca o della borsa di studio, a seconda del ruolo in cui il servizio è prestato attualmente (premessa alle note comuni CCNI).

– il puntuale chiarimento riguardante il riconoscimento, ai fini della mobilità, del servizio prestato nelle scuole paritarie primarie e di quello prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali (premessa alle note comuni CCNI).

– l’interruzione della continuità di servizio nella scuola e nella sede (comune), ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari, in caso di trasferimento da posto di sostegno a posto comune o viceversa (nota 5 bis CCNI).

– l’assegnazione della sede definitiva di titolarità al personale A.T.A. che, per effetto del CCNI 3 dicembre 2009, ha conseguito la mobilità professionale in profilo professionale superiore.

Si invitano le SS.LL. ad effettuare, anche tramite le competenti strutture territoriali, la dovuta informativa alle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con particolare riguardo alla nuova procedura POLIS concernente l’acquisizione delle domande on line per il personale docente della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Si sottolinea infine che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 21 marzo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

LUCIANO CHIAPPETTA

* Scuola dell’infanzia

MODULO A1 domanda di trasferimento

MODULO A3 domanda di passaggio di ruolo

* Scuola Primaria

MODULO B1 domanda di trasferimento

MODULO B4 domanda di passaggio di ruolo

* Scuola Secondaria di I Grado

MODULO C1 domanda di trasferimento

MODULO C2 domanda di passaggio di cattedra

MODULO C3 domanda di passaggio di ruolo

* Scuola Secondaria di II Grado e Artistica

MODULO D1 domanda di trasferimento

MODULO D2 domanda di passaggio di cattedra

MODULO D3 domanda di passaggio di ruolo

* Personale educativo

ALLEGATO A domanda di trasferimento

ALLEGATO B domanda di passaggio di ruolo

* Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

MODULO MN domanda di trasferimento

MODULO PN domanda di passaggio di profilo

Istruzioni modulo MN (allegato B1)

Istruzioni modulo PN (allegato C1)

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER 1603

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

– Uff. III

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER 1603

Ai Direttori Generali Regionali

Loro Sedi

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – Istruzioni e indicazioni operative

Avviso 24 febbraio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio IV

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca fornisce una casella di posta nel dominio istruzione.it al personale docente in servizio, e incoraggia l’uso della posta elettronica per scambiare informazioni, migliorare le comunicazioni, e per rendere più efficaci ed efficienti i processi di lavoro a supporto della missione istituzionale dell’Amministrazione.

Il servizio è gratuito per i docenti ma ha un costo per l’Amministrazione: pertanto, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie utilizzate per la gestione del servizio di posta elettronica, si comunica che il 28 febbraio 2011 si procederà alla disattivazione delle caselle di posta elettronica istituzionale dei docenti che risulteranno, alla stessa data, non utilizzate dal 1 aprile 2010.

Si precisa che NON verranno disattivate le caselle di posta su cui è impostato l’inoltro automatico verso un’altra casella, e quelle associate ad utenti registrati sull’applicazione Istanze On Line

Lettera 24 febbraio 2011, Prot. n. 640

Lettera 24 febbraio 2011, Prot. n. 640

Oggetto: D.M. 4/2011 di adozione delle Linee Guida, di cui all’allegato A dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Decreto Ministeriale 18 gennaio 2011, n. 4

Nota 24 febbraio 2011, Prot. n.2322

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio VII

Oggetto: Programma “Sciences and Arts Fellowships China (SAF/CHINA)” – Graduatorie per l’assegnazione di 25 Borse di Studio e di Tirocinio Postlaurea a.a. 2010-2011

Si rendono note le graduatorie finali del Programma “Sciences and Arts Fellowships China” a.a. 2010-2011, distinte tra settore universitario e settore Afam, elaborate dalla Commissione esaminatrice del citato Programma.

Come previsto all’articolo 1 dell’Avviso, si identificano come assegnatari di borsa SAF/CHINA, i primi venti candidati della graduatoria relativa al settore universitario (V. allegato) e i primi cinque candidati della graduatoria relativa al settore Afam (V. Allegato).

I rimanenti candidati idonei, ma non assegnatari, potranno subentrare in ordine di graduatoria in caso di ritiro dei candidati assegnatari.

Per IL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente

f.to Annamaria Leuzzi

Allegati