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26 febbraio Convertito in Legge il DL Milleproroghe

Il 26 febbraio il Senato approva definitivamente, in seconda lettura, con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il disegno di legge, già approvato dalla Camera il 25 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Nella stessa giornata il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese

Di seguito il comunicato del Quirinale:

“Di grande rilevanza istituzionale l’impegno di governo e gruppi parlamentari per la sostanziale inemendabilità dei decreti legge”

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi promulgato la legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese. Si è preso atto che Governo e Parlamento hanno provveduto ad espungere dal testo molte delle aggiunte sulle quali erano stati formulati rilievi da parte del Capo dello Stato. Restano comunque disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo.

Il Presidente Napolitano ha altresì preso atto dell’impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi d’ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale che vale – insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente previsti – a ricondurre la decretazione d’urgenza nell’ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell’equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari.

Di seguito i passaggi che interessano la Scuola:

Art. 2, comma 4-novies:

Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,/ 2008/2009 e 2009/2010.

Art. 2, comma 4-septiesdecies:

Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

Art. 2, comma 4-octiesdecies:

Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 4-noviesdecies:

Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2, comma 54:

All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”

25 febbraio Fiducia al Milleproroghe alla Camera

Il 25 febbraio l’Aula della Camera, con 309 favorevoli, e 287 contrari, approva l’emendamento Dis. 1.1, proposto dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato il 16 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione la questione di fiducia. Il testo passa ora al Senato per la definitiva approvazione.

Il 22 febbraio il Presidente della Repubblica invia ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera di cui viene data lettura in Aula, alla Camera:

“Onorevoli Presidenti,

ho attentamente esaminato i contenuti delle modifiche e delle aggiunte apportate, nel corso dell’esame al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Devo innanzi tutto osservare che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato dal Governo al Senato il 29 dicembre 2010 (A.S. 2518), ed assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio il 7 gennaio 2011. L’esame in sede referente, iniziato il successivo 19 gennaio, si è concluso l’11 febbraio, con l’approvazione di 104 emendamenti. Nello stesso giorno è iniziato l’esame in Assemblea, che si è concluso mercoledì 16 febbraio con l’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che riproduce il testo delle Commissioni con l’aggiunta di numerose altre disposizioni. L’esame in prima lettura ha dunque consumato 50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge nonostante che l’esame nell’Assemblea del Senato si sia concentrato in pochi giorni.

A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato e dal Governo con il successivo maxiemendamento, al testo originario del decreto-legge, costituito da 4 articoli (di cui il terzo relativo alla copertura finanziaria e il quarto all’entrata in vigore) e 25 commi, sono stati aggiunti altri 5 articoli e 196 commi. Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all’oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione.

E ciò è avvenuto nonostante l’intendimento manifestato dal Governo al Capo dello Stato in sede di illustrazione preventiva del provvedimento d’urgenza, poi confermato con l’approvazione del testo da me successivamente emanato, di limitare a soli tre mesi le proroghe non onerose di termini in scadenza entro il 31 dicembre 2010, rendendo facoltativa la ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 di quei termini e degli altri indicati in apposita tabella attraverso l’eventuale adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; nonché di prevedere pochi e mirati interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

E’ appena il caso di ricordare che questo modo di procedere, come ho avuto modo in diverse occasioni di far presente fin dall’inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, si pone in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni. Si aggiunga che il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia realizza una ulteriore pesante compressione del ruolo del Parlamento.

Tali considerazioni sono state da me ribadite ancora di recente con la lettera in data 22 maggio 2010 inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 in materia di incentivi, recante le norme anti-evasione di contrasto alle c.d. frodi-carosello.

Sono consapevole che una eventuale decisione di avvalermi della facoltà di richiedere una nuova deliberazione alle Camere del disegno di legge in esame ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, per il momento in cui interviene a seguito della pressoché integrale consumazione da parte del Parlamento dei termini tassativamente previsti dall’art. 77 della Costituzione, potrebbe comportare la decadenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge da me emanato nonché di quelle successivamente introdotte in sede di conversione: ed è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti-legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 che ha ritenuto di norma costituzionalmente illegittima la reiterazione dei decreti-legge (entrambi da parte del Presidente Ciampi, che in data 29 marzo 2002 e 3 marzo 2006 chiese una nuova deliberazione alle Camere sulle leggi di conversione dei decreti-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e 10 gennaio 2006 n. 2).

Devo osservare peraltro che l’ordinamento prevede la possibilità di ovviare a tali inconvenienti, attraverso sia la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo originario del decreto, sia la riproposizione in uno o più provvedimenti legislativi, anche di urgenza, di quelle disposizioni introdotte in sede di conversione che si ritengano conformi ai princìpi costituzionali. Inoltre allorché, come in questo caso, la decadenza del decreto-legge sia riconducibile al rinvio del disegno di legge di conversione in legge ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, anziché alla mancata conversione da parte delle Camere nei termini stabiliti dall’articolo 77, ritengo possibile anche una almeno parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge.

Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall’altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.

Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l’opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d’ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l’ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato”.

18 febbraio CdM approva DL per Festa 17 marzo 2011

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nel corso della seduta del 18 febbraio 2011, un decreto-legge, “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”, “(…) che assicura la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo 2011, già dichiarato festa nazionale, confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge. Per il solo anno in corso ed al fine di evitare inopportuni aggravi a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre (che solo per quest’anno non esplica i predetti effetti) così da compensarne gli oneri. Il Governo invita i cittadini, le scuole, le istituzioni, i luoghi di lavoro a promuovere iniziative per celebrare degnamente il significato storico, etico e politico della ricorrenza.

18 febbraio DdL Conferenza della Repubblica

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 18 febbraio, approva un disegno di legge delega che modifica il modello organizzativo e il funzionamento delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città ed Autonomie locali e Unificata, introducendo un’unica Conferenza della Repubblica suddivisa in due Sezioni, una per le Regioni ed una per le Autonomie locali.

La Conferenza della Repubblica: nuova sede di confronto tra Stato ed autonomie regionali e locali

Presentazione

Con il disegno di legge, approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, si avvia il percorso volto ad istituire la Conferenza della Repubblica, un nuovo modello organizzativo che assorbe al suo interno e le sostituisce le attuali conferenze: Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata.

Il provvedimento individua nella Conferenza della Repubblica, la nuova sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.

“Un provvedimento che ha una grande valenza politica” l’ha definito il ministro Fitto nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

A partire dai prossimi giorni si apre una fase di confronto – ha aggiunto il ministro – con le regioni e le autonomie locali per arrivare presto ad un nuovo modello più appropriato all’assetto costituzionale vigente, che consenta una accelerazione nel funzionamento e nell’azione del sistema delle autonomie, uno dei nodi che la legge delega vuole affrontare e risolvere.

Come è noto, quasi tutti i provvedimenti del governo, anche alla luce delle nuove competenze costituzionali, passano al vaglio e al confronto con il sistema delle regioni e delle autonomie locali – ha spiegato il ministro Fitto. Con l’istituzione della Conferenza della Repubblica vengono definiti tempi e procedure più celeri nell’esame dei provvedimenti, oggetto di confronto tra Stato, Regioni ed Autonomie locali.

Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti.

Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :

– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;

– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,

– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;

– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

Cosa prevede la riforma

La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

Tra i principi e i criteri direttivi della delega, in particolare, si prevede che i decreti legislativi:

– istituiscano la “Conferenza della Repubblica”, quale sede plenaria, composta da due Sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l’altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente “Sezione Stato e regioni” e “Sezione Stato e autonomie locali”;

– disciplinino le funzioni, i compiti e la composizione sia della sede plenaria che delle Sezioni, prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;

– confermino le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona e collocandole nell’ambito delle predette Sezioni.

Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti. Tale criterio risponde all’esigenza di stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando, in particolare, la richiesta da parte di Regioni e autonomie locali di sedute straordinarie.

La delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si prevede che il legislatore delegato possa disciplinare, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le intese, anche prevedendo espressamente l’adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.

E’ prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni.

Uno specifico criterio di delega si riferisce alla necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all’interno delle amministrazioni.

Nella delega viene prevista anche l’istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l’organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni .

Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :

– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;

– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,

– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;

– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

Il contesto della riforma

Il nuovo organismo prenderà il posto delle attuali tre conferenze:

1. la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e disciplinata, successivamente, con l’articolo 12 della legge 400 del 1988,

2. la Conferenza Stato, città e autonomie locali istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.

3. la Conferenza Unificata (le due precedenti riunite insieme) per l’esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali

Quest’ultima, è stata istituita nel 1997. Con il decreto legislativo n. 281 in attuazione della delega prevista dall’articolo 9 della legge n . 59/1997 il Governo ha riordinato ed ampliato le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato città ed autonomi e locali.

Il “sistema delle Conferenze ” costituisce attualmente la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

Dopo l’entrata in vigore del “nuovo” Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.

L’attuale assetto del sistema delle conferenze, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento organizzativo e funzionale.

Il disegno di legge delega tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi la Repubblica e intende far fronte alle esigenze di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal “nuovo” Titolo V della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.

Il disegno di legge delega si propone di razionalizzare l’organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata “Conferenza della Repubblica”, che sostituisce le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall’articolo 114 della Costituzione.

16 febbraio Fiducia sul Maxiemendamento al Milleproroghe in Senato

Il 16 febbraio il Senato, con 158 voti favorevoli, 136 contrari e quattro astensioni approva il maxiemendamento 1.900, interamente sostitutivo del Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (cosiddetto “milleproroghe, ddl 2518), sul quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva posto, a nome del Governo, la questione di fiducia. Il testo passa ora alla Camera per la definitiva approvazione.

Di seguito i passaggi che interessano la Scuola:

Art. 2, comma 4-novies:

«Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.».

Art. 2, comma 4-undecies:

Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,/ 2008/2009 e 2009/2010.

Art. 2, comma 4-noviesdecies:

Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

Art. 2, comma 4-vicies:

Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 4-vicies semel:

Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2–quater, comma 10:

All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”

9 febbraio DdL costituzionale in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduda del 9 febbraio, ha definitivamente approvato un disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione

Di seguito estratto del comunicato stampa:

Con una relazione del Presidente Berlusconi, che ha illustrato gli obiettivi di liberalizzazione e di sviluppo dell’economia nazionale, il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, che ha avuto la doverosa fase di ponderazione ed approfondimento nell’ambito del Gruppo di lavoro appositamente costituito.

Il disegno di legge costituzionale che oggi il Governo propone al Parlamento, su proposta dello stesso Presidente e dei Ministri Bossi, Tremonti, Calderoli, Romani, Brunetta, Alfano e Fitto, parte da una rivisitazione in senso liberista degli articoli 41 e 118, comma quarto, della Costituzione, nonché dell’articolo 97, dedicato alla pubblica amministrazione. Lo spirito che informa la proposta di riforma è improntato, per quanto riguarda gli articoli 41 e 118, alla rimozione degli ostacoli che si frappongano fra l’imprenditore e la realizzazione dell’intrapresa, esaltando la responsabilità personale, nonchè il ruolo dei livelli territoriali di governo nel concorso e nell’impulso alla realizzazione dell’iniziativa economica. La revisione dell’articolo 97 invece, perseguendo l’obiettivo di incrementare qualità e trasparenza della pubblica amministrazione, correla in maniera inscindibile le funzioni pubbliche al bene comune della collettività.

7 febbraio Prosegue iter procedurale approvazione Riforma CPIA

Il 7 febbraio lo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali” viene inoltrato al Dipartimento per l’istruzione e al Gabinetto del Ministro, con le proposte di integrazione apportate a seguito dei pareri espressi dal CNPI, dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza Unificata, e dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera. Seguirà l’inoltro del provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione