28 ottobre Idonei Prova preselettiva Concorso DS

Concluse le correzioni delle prove pre-selettive del Concorso per 2.386 posti di Dirigente scolastico. Dei 42.158 candidati previsti hanno partecipato alla prova solo 33.531. Di questi 9.113, poco più del 27%  risultano idonei ed accedono alle prove scritte.

Di seguito l’elenco degli idonei regione per regione:

REGIONE Partecipanti Idonei  Posti
n. %
ABRUZZO 999 315 32 68
BASILICATA 565 149 26 42
CALABRIA 1.854 451 24 108
CAMPANIA 5.539 1.484 27 224
EMILIA ROMAGNA 1.726 492 28 153
FRIULI – VENEZIA GIULIA 404 122 30 43+3
LAZIO 3.784 925 24 215
LIGURIA 616 225 35 72
LOMBARDIA 3.195 969 30 355
MARCHE 765 220 29 53
MOLISE 259 62 23 16
PIEMONTE 1.557 461 30 172
PUGLIA 3.258 895 27 236
SARDEGNA 969 261 27 87
SICILIA 3.946 971 25 237
TOSCANA 1.675 440 26 112
UMBRIA 526 148 28 35
VENETO 1.894 523 27 155
TOTALE 33.531 9.113 27 2.386


Nota 28 ottobre 2011, Prot. MPI-AOODGAI/12199

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione Generale Per Gli Affari Internazionali

Direttore Generale

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione per la Provincia di

TRENTO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua ladina

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma Valle d’Aosta

LORO SEDI

 

Oggetto: Concorso riservato agli studenti delle scuole di secondo grado A.S. 2011/12

 

In occasione della celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Direzione Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ambasciata di Svizzera in Italia, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico, danno inizio ad un secondo progetto didattico multimediale “Italia – Svizzera: la storia dal 1861 al 2011”.

L’ iniziativa gode dell’AltoPatronato del Presidente della Repubblica Italiana e della Presidente della Confederazione Svizzera e la sua progettazione si è avvalsa del prezioso contributo culturale dei docenti del Liceo Classico Albertelli di Roma.

Il progetto, che si svolgerà durante l’anno scolastico in corso, invita gli studenti (classi 3a, 4a e 5a ) delle scuole superiori italiane a partecipare ad un video – concorso. I filmati dovranno essere realizzati sviluppando gli argomenti trattati nelle schede didattiche pubblicate sul sito www.italiasvizzera150.it.

Questo progetto multimediale desidera raccontare ai ragazzi 150 anni di storia comune esistita fra i due Paesi. I brevi filmati dovranno essere frutto dell’originalità e della creatività degli studenti e risultare il prodotto di attività didattiche coordinate dal docente in classe.

Le opere dovranno quindi ispirarsi a una delle seguenti tematiche trattate sul sito:

 

L’italiano in Svizzera

Gli scrittori della Svizzera italiana

Il federalismo

Scambi in tempi difficili

Migrazioni

Le relazioni economiche

Le vie di trasporto

La frontiera comune

Le Alpi

L’Italia vista dalla Svizzera

 

I vincitori del concorso saranno nominati da una Giuria nazionale designata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali e dall’ Ambasciata di Svizzera in Italia. La Giuria nazionale nominerà un gruppo vincitore per ognuna delle cinque macro-aree tematiche. I vincitori nominati dalla Giuria nazionale avranno diritto come premio a un viaggio culturale in Svizzera, della durata di cinque giorni e che si realizzerà nel primo semestre 2012. In considerazione dell’ alto valore educativo del concorso si invitano le SS LL a voler diffondere nelle scuole la presente iniziativa e si prega voler comunicare entro il 10 novembre il nominativo del referente regionale, che provvederà a mantenere proficui rapporti di collaborazione con le scuole che parteciperanno al video-concorso, ad uno dei seguenti recapiti della Segreteria Tecnica del Direttore Generale: tel. 065849/2679, fax 0658493381, email: irene.deangeliscurtis@istruzione.it

 

Per ulteriori informazioni:

Consultare il sito web

http://www.italiasvizzera150.it/index.cfm

Contattare

SEGRETERIA NAZIONALE ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO

Ambasciata di Svizzera in Italia – Maria Chiara Donvito

Tel. 06 809 57 341 – mail: concorso@italiasvizzera150.it

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Marcello Limina

 

Ordinanza Consiglio di Stato 28 ottobre 2011, n. 4814

N. 04814/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08228/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 8228 del 2011, proposto da:

XXXXXo, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Russo, Gianluca Moriani, Sabrina Facciorusso, con domicilio eletto presso Gianluca Moriani in Roma, via G. Nicotera 29;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Istituto Scuola Primaria Paritaria “Casa Famiglia”, non costituitosi in giudizio;

per la riforma della ordinanza cautelare del T.A.R. dell’ EMILIA-ROMAGNA – Sezione Staccata di PARMA – SEZIONE I n. 00337/2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

 

Visto l’art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’ appellante l’ avvocato Moriani;

Rilevato che con il provvedimento impugnato in primo grado l’alunno iscritto alla seconda, sez. A, della scuola primaria paritaria ‘Casa famiglia’ di Parma non è stato valutato idoneo alla classe successiva;

Vista l’ordinanza appellata, con cui il TAR ha respinto la domanda cautelare, formulata dei genitori dell’alunno, in considerazione della ‘discrezionalità del corpo docente’;

Visto l’atto di appello, con cui sono state riproposte le censure formulate in primo grado, riguardanti la sussistenza di profili di eccesso di potere nel giudizio posto a base della valutazione di inidoneità;

Rilevato che l’appello cautelare, all’evidenza assistito dal requisito del periculum in mora, risulta fondato, in relazione alla circostanza che la valutazione complessiva dell’alunno alla fine del primo quadrimestre era pienamente sufficiente (l’unica insufficienza, peraltro lieve riguardava l’italiano, laddove l’alunno aveva riportato il punteggio di 5), e che anche gli elaborati dallo stesso redatti e contenuti nei quaderni esibiti erano stati costantemente valutati in senso positivo;

Rilevata la palese contraddittorietà dei medesimi punteggi riportati al termine del primo quadrimestre, rispetto alla contestuale valutazione complessiva di parziale raggiungimento degli obiettivi;

Rilevato che dalla documentazione acquisita emerge che la valutazione finale di inidoneità ha attribuito rilievo preminente al comportamento indisciplinato ed immaturo, già segnalato al termine del primo quadrimestre, ma che non ha impedito l’attribuzione dei punteggi pienamente sufficienti (tranne il cinque in italiano, come sopra evidenziato);

Rilevato che un giudizio di non idoneità alla promozione nella classe successiva non può basarsi su un rilievo preminente di un comportamento ritenuto indisciplinato e che – malgrado vi sia stato un abbassamento dei voti al termine del secondo quadrimestre – nessuna delle insufficienze riportate nella votazione finale risulta grave (avendo l’alunno riportato il punteggio di 5 in tutte le materie);

Considerato che, sulla base della documentazione acquisita, i giudizi numerici e quelli analitici, posti a base della valutazione di inidoneità, non hanno costruito un quadro valutativo coerente, già al termine del primo quadrimestre e anche al termine del secondo;

Rilevato inoltre che la medesima valutazione negativa non ha evidenziato come la permanenza nella classe di appartenenza per un anno ulteriore aiuterebbe il bambino a superare i suoi disagi, ovvero fornirebbe una opportunità di crescita, ciò che invece si sarebbe dovuto complessivamente considerare in sede amministrativa;

Rilevato che va accolta la domanda cautelare riproposta in questa sede e che, conseguentemente, appare doveroso sottoporre l’alunno ad una nuova valutazione e che va attribuita la relativa competenza organizzativa al Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma, che può da subito disporre, in attesa della nuova valutazione, che la frequentazione dell’alunno abbia luogo presso un’altra classe della seconda elementare ovvero presso un’altra scuola del distretto, previo consenso dei genitori;

Considerato che tale ulteriore valutazione, comunque da svolgersi a cura di un corpo docente diversamente composto rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo di non ammissione oggetto di impugnazione, avverrà all’esito della frequentazione da parte dell’alunno della classe seconda elementare, individuata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma, decorso il termine di dieci giorni o quello maggiore ritenuto da questi strettamente necessario, all’esito del quale il corpo docente dovrà esprimere, anche eventualmente avvalendosi delle ‘prove Invalsi’, il giudizio complessivo in ordine alla possibilità che l’alunno sia ammesso a frequentare, nell’anno in corso, la classe terza elementare;

Considerato che, ove la predetta valutazione dia esito positivo, a cura del medesimo Dirigente Scolastico l’alunno verrà avviato alla frequentazione della classe terza elementare dell’Istituto Scuola Primaria Paritaria “Casa famiglia’, ovvero di un’altra classe terza, individuata d’accordo con i genitori;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 8228/2011) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado disponendo gli incombenti di cui alla motivazione che precede.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia comunicata con urgenza ed anche via fax alle parti ed al Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)