“Giusto fra i Giusti”

“Giusto fra i Giusti”
NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

di Vincenzo Andraous

Qualche tempo fa, quando ancora era in vita, ho accompagnato Padre Pier Sandro Vanzan, grande amico della Comunità Casa del Giovane, giornalista e scrittore della Civiltà Cattolica, e relatore del Convegno in memoria di Giovanni Palatucci, nell’aula magna della Questura di Pavia.
Ha iniziato il suo intervento definendo Palatucci eroe umile, servo di Dio come la sua fede, un grande poliziotto non per stazza fisica, ma per quell’amore autorevole che ha saputo incarnare e profondere, uno di quei personaggi che sanno smuovere le coscienze, esempio di grande impatto umano, che non è possibile fare a meno di ammirare e sperare di emulare anche solo di rimbalzo.
Un funzionario dello Stato che non si è celato dietro le leggi, le sanzioni, quelle leggi antisemite che in tanti fecero rispettare, ma che egli invece sfidò, le mise di lato clamorosamente, rischiando in prima persona, aiutando gli indifesi, quegli ebrei ridotti a cose, non più parte di alcuna umanità, neppure quella più derelitta e sconfitta.
“Ci tengono dietro le scrivanie, invece di mandarci in mezzo alla gente “: denunciare pubblicamente questa disfunzione bastò per esser punito e spedito al confino a Fiume, ma non riuscirono a placcarlo, fece tutto ciò che solo i miracoli possono fare.
Morì a Dachau di umiliazioni, di stenti, di tifo, ma non sono le medaglie che ha ricevuto in seguito a farne il famoso Questore buono, bensì l’esser stato testimone attivo della speranza, proprio come sta in quel motto che contraddistingue chi serve in Polizia, vicini alla gente, tra la gente, con la gente.
Palatucci bandiera di dignità, di fiducia, nonostante le contraddizioni delle leggi, Palatucci dilacerato da quelle leggi che andavano violate, disattese, perché profondamente sbagliate, proteso a salvare quanti più cittadini in disgrazia, di ebrei e futuri deportati, uomini nati liberi e privati ingiustamente della propria libertà.
Cinquemila uomini trasse in salvo, esseri umani destinati al macero, facendoli fuggire su navi greche, dirottandoli con documenti falsi, nascondendoli dallo zio Vescovo, dove l’accoglienza si fece salvezza.
Quale spirito scavava al fondo della sua anima, muoveva i passi della sua missione, forse occorre chiederlo a quanti ha salvato per comprenderne il furore di Giustizia, ben sapendo che solo colui che è lassù sopra di noi, è nella posizione di salvare chicchessia, ma forse Palatucci ha avuto dal suo “Capo”, l’autorizzazione a farsi uscita di emergenza.
Non andavano da lui, era lui che andava a cercare quegli uomini, quelle donne, quei bambini, in procinto di varcare i cancelli della morte nei campi di stermino, quando non erano neppure più numeri da apporre alla fossa.
In ebraico il titolo di giusto tra le nazioni di Israele, significa santo, sono 417 i giusti degli ebrei, ognuno per lo meno con una azione eroica al suo attivo: Palatucci fu eroe tutti i giorni, nei gesti quotidiani ripetuti, nel rispetto della sua fede, oltre la legge degli uomini, un esempio da portare a mano nelle scuole, nella vita di ciascuno.
La Shoà, un dramma che si sta studiando ancora per il bisogno di riappacifare, riconciliare, metabolizzare per non negare l’inaccettabile, bisogna ricordarlo e bisogna guardare a “Palatucci giusto fra i giusti, perché davvero pochi lo furono veramente, molti furono complici”.

Progetto di Continuità sulla Lingua Italiana

Progetto di Continuità sulla Lingua Italiana

Istituti Comprensivi di Ala – Cembra – Rovereto Nord (TN)

Progettazione e sperimentazione di Unità di Lavoro ad opera dei docenti di V primaria e I secondaria di 1° per sviluppare competenze negli ambiti:
Comprendere e analizzare testi narrativi
Parafrasare e riassumere testi informativi

Nota 27 gennaio 2012, MIURAOODGOS/465

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Direttore

Nota 27 gennaio 2012, MIURAOODGOS/465

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
Loro Sedi
E, p.c.
Al Gabinetto del Ministro
All’Ufficio legislativo
Al Dipartimento per l’istruzione
Alla Direzione generale per lo studente, integrazione, partecipazione e comunicazione
SEDE

Oggetto: Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.

Premessa
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che fa registrare il progressivo aumento degli iscritti anche nella scuola secondaria di secondo grado.
In particolare, è frequente il caso di studenti provenienti da altri Paesi che chiedono l’iscrizione a classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l’ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l’art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita: “[…] I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”
Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone: “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.”
In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.

Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione
Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.
Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o,dove già istituiti,presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.
La prassi descritta si basa sull’errata interpretazione dell’art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”, nonché dell’art. 1, comma 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che “i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.
Infatti, l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 è norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo.
L’art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009 intende, invece, riferire il diritto all’istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico.
Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.
Pertanto, come precisato anche dall’Ufficio Legislativo nel parere n. 3767 del 30/09/2009, la disposizione in questione opera su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l’ingresso dell’alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento.

Conclusione
In ultima analisi né l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l’art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.
Per questi studenti, si deve ritenere,infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.
Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale.
Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.
Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.
Restano ovviamente ferme, come precisato nell’annuale ordinanza sugli esami di Stato, le disposizioni dell’art.2, comma 7, della legge 10/12/97, n 425, come modificate dall’art.1, comma 1, della legge 11/01/2007 n 1, nonché dell’art.3, comma 8, del D.P.R.23/07/1998, n 323, relative all’ ammissione come candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, rispettivamente, degli studenti non appartenenti a Paesi dell’Unione europea e dei candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo

Sentenza Consiglio di Stato 27 gennaio 2012, n. 380

N. 00380/2012REG.PROV.COLL.

N. 00831/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2007, proposto da
Ministero della pubblica istruzione (in seguito: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

XXXXX, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 4160/2006, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO A MINORATI PSICOFISICI

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e udito per l’amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) con l’appello riferisce che il signor XXXXX impugnò innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 per la parte in cui non gli era stato riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per invalidità civile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ricorso n. 7650/2005).

In punto di fatto, il Ministero appellante riferisce che tale mancata inclusione era dovuta al fatto che l’istante (il quale non versava in stato di disoccupazione al momento dell’approvazione della graduatoria) era privo di tale requisito anche al momento di presentazione della domanda.

Con la pronuncia oggetto del’odierno gravame, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e annullava in parte la graduatoria osservando:

– che la novella normativa di cui alla l. 13 marzo 1999, n. 68, modificando in parte qua il previgente sistema di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, comportava che l’applicazione della quota di riserva in favore delle c.d. ‘categorie protette’ non postulasse più in via necessaria lo stato di disoccupazione né al momento dell’inoltro della domanda di partecipazione, né al momento dell’assunzione;

– che non era condivisibile l’orientamento secondo cui la novella normativa del 1999 (in particolare, l’art. 16) solo consentiva l’assunzione in via riservata del disabile non disoccupato, purché in possesso del requisito in questione all’atto della partecipazione al concorso

La sentenza veniva gravata in appello dal M.I.U.R. il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico motivo di doglianza.

All’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto da XXXXX, iscritto nella graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 205/2006 e 2006/2007 e, per l’effetto, è stata annullata la relativa graduatoria finale per la parte in cui non era stata riconosciuta al ricorrente in primo grado la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Il Ministero appellante ritiene che la sentenza vada riformata, dovendo trovare conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’articolo 16 della l. n. 68 del 1999 consente, sì, l’assunzione del disabile non più disoccupato, ma non esclude la necessità che il requisito in questione debba sussistere al momento della partecipazione al concorso.

2.1. L’appello è fondato.

Infatti, risulta nel caso di specie corretto l’operato degli uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all’art. 16 della l. n. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. ‘quota di riserva’ in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale qualità quanto meno al momento di presentazione della domanda.

La nuova disposizione, introdotta con il comma 2 dell’art. 16 l. n. 68 del 1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione (…)”) ha innovato al sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva pacificamente che l’aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.

All’indomani della novella del 1999 si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce un esempio) secondo cui l’intervento riformatore avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell’approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l’assunzione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di aderire piuttosto all’ormai consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999 non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale che consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all’atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 maggio 2008, n. 2490; 29 aprile 2008, n. 1910).

Questa interpretazione è l’unica che pare legittimata dalla lettera dell’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso (in tal senso Cons. Stato, VI, 27 luglio 2007, n. 4181).

Del resto, l’assunto della qui appellata sentenza sembra poggiare su una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell’art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell’assunzione) sul richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).

Ma così si pone una contraddizione interna alla legge del 1999, che di fatto realizza un’interpretazione abrogatrice dell’inciso contenuto nel comma 2 dell’art. 7 l. n. 68 del 1999, perché ne nega ogni reale portata al riguardo. Perciò è assunto non condivisibile, mentre va invece condivisa la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che pone in sistema la successione delle due richiamate previsioni normative.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, anche in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone la reiezione del primo ricorso.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Circolare USR Piemonte 27 gennaio 2012, n. 41

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Circolare Regionale 27 gennaio 2012, n. 41, Prot. 818 / u

Al Dipartimento per l’Istruzione
Sede
Al Gabinetto Del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca
e al Capo di Gabinetto
Sede
Alla Direzione Generale per gli affari internazionali
Sede
Alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
Sede
Alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
Sede
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per La Provincia di
Trento
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di
Trento
All’Intendente Scolastico per La Scuola in Lingua Tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per La Scuola delle Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle D’Aosta
Aosta
All’Assessore all’Istruzione e Cultura Della Regione Autonoma della Valle D’Aosta
Aosta
All’Assessore ai Beni Culturali e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia
Palermo
Ai Presidenti delle Giunte Provinciali delle Province Autonome di
Bolzano e Trento
Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV
piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado
statali e paritarie del Piemonte
Loro Sedi
Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte
Loro Sedi
e p.c. Alle OO.SS. del Piemonte
Loro Sedi

Oggetto: “Certamen Augusteum Taurinense” – Bando A.S. 2011/2012 – Prosecuzione-Integrazione