A “misura” di ogni bambino/a

A “misura” di ogni bambino/a

Dico in prima battuta che la scrivente, come molti altri insegnanti, non teme la valutazione del proprio operato né di quello degli alunni e delle alunne. Lo affermo per sgombrare il campo dall’assunto che vorrebbe la scuola come autoreferenziale e timorosa di mostrare difficoltà e risultati.

Con coscienza pedagogica si vuole viceversa precisare che la contrarietà alle prove Invalsi dipende unicamente dalla lucida constatazione magistrale che prove standardizzate non rispondono alle esigenze valutative dell’ordine della scuola elementare, del modo di insegnare e apprendere di maestri/e,  alunni/e. Anzi, le si considera assolutamente avverse a un pedagogia della relazione, della conversazione, dell’autocorrezione e dell’apprendimento che si fa ragionando in itinere sull’errore e sulle strade che hanno portato a risultati errati.

Sono anni che gran parte della scuola elementare ha adottato la via della valutazione formativa, quella dei tempi lunghi e distesi, il tutto senza forzare l’applicazione di programmazioni rigide, spesso imboccando la via più consona a bambini e  bambine, quella della postprogrammazione. Ciò è avvenuto per sostenere un apprendimento che porti ognuno/a, nel rispetto delle diversità e degli stili di apprendimento, ad aumentare l’autostima, a potenziare le individuali inclinazioni, nella consapevolezza che il sapere è la risultante di molteplici saperi e di esperienze disciplinari differenziate. L’obiettivo di una valutazione formativa, rispettosa delle diverse tipologie di intelligenza, è proprio stato quello della lotta alla dispersione che stava avvenendo, anche in tenera età, a causa di uno spostamento, verificatosi negli anni ottanta, in direzione di uno spinto cognitivismo.

Coniugare cognitivismo con buone relazioni e buon clima delle classi è stato il diktat delle fatiche didattiche e metodologiche di maestre/i fino all’avvento dei voti e dei test degli anni 2000.

Indubbiamente la buona scuola elementare ha assunto negli anni più il ruolo di osservatrice degli apprendimenti, delle difficoltà e dei successi. Ha valorizzato una pedagogia dell’errore come risorsa per accompagnare alunni/e a superare consapevolmente ostacoli, per decondizionare da pregiudizi, per affrontare disparità culturali di provenienza. La scuola elementare ha assorbito al suo interno tutte le contraddizioni della società, delle molteplici “educazioni” familiari d’origine e ha organizzato da se stessa modi e pratiche per dare basi critiche e culturali al più grande numero di bambine e bambini possibile.

Diverse sperimentazioni della scuola elementare hanno dato vita ad esperienze prive di griglie e schemi valutativi in nome della convinzione che la scuola sia luogo  di attenzione accogliente di intelligenze in via di fioritura.

Tali sperimentazioni ritengono che il lavoro quotidiano dia conto di per sé di eventuali lacune e risultati più o meno positivi e ritiengono che il bambino sia talmente in situazione di mutamento continuo e, a volte repentino, da non consentire valutazioni di sistema, sedicenti rigorose e oggettive.

Perché questa mania di etichettare, di mettere nero su bianco ogni respiro, puntando il dito sulle difficoltà, sulle mancanze, sulle lacune?

Non ci sono forse i lavori quotidiani a rendere già conto dei risultati raggiunti da ognuno/a in base alle proprie risorse e ai percorsi intrapresi?

Si è sicuri che prove strutturate in tempi e modalità decise da altri che non siano gli/le insegnanti possano portare alla conoscenza effettiva dei livelli delle scuole?

La scuola dovrebbe invece avere ancor più il coraggio di ribaltare il problema della valutazione, muovendosi in direzione di un’osservazione coinvolta nei processi di apprendimento, iniziando a riflettere su come sia importante per ogni persona in crescita trovare autostima in un apprendimento anche cooperativo fra pari, in un continuo aiuto reciproco per la risoluzione dei problemi.

Le prove strutturate Invalsi nella scuola primaria come possono dar conto di alcunché quando proprio gli/le insegnanti di classe attenti alle sfumature e ai cambi repentini di atteggiamento dei loro studenti ogni giorno hanno più di una sorpresa sui cosiddetti livelli di apprendimento?

Molti di noi pensano che la scuola né formi né istruisca proprio quando è fatta della triade “programmi, programma, test”; tale triade ci sembra “utile” soltanto al fine di far rientrare risultati parziali ed estemporanei in schemi prestabiliti.

Riteniamo che insegnare, come maestri/e, sia rendersi conto di un problema attraverso l’osservazione diretta in situazione di apprendimento, sia rimboccarsi le maniche, applicare strategie per risolvere il problema insieme con gli studenti, portandoli a costruire autonomamente un percorso vincente per quel segmento di apprendimento o di approccio relazionale con gli altri che non ha dato frutti soddisfacenti per la persona- studente e per il gruppo in cui vive.

Potrebbe sembrare “non scientifico”, ma si ritiene che non esista scientificità che tenga di fronte ai bambini e alle bambine in apprendimento, che oltretutto sono sempre condizionati da vissuti soggettivi.

Leggendo le prove standard somministrate negli anni da vari organismi, leggendo i documenti di accompagnamento, non si evince con chiarezza a quale scuola si rivolgano, a quali bambini/e, a quali percorsi didattici o metodologici.

Anzi, prove e documenti ci “ parlano ” del ” groviglio tecnico di strutture e sovrastrutture ” che probabilmente c’é sotto tutte le “operazioni di valutazione di sistema”.

Il nostro lavoro é “caldo“, si fonda sul modo indicativo, tempo presente; quello degli esperti, ma anche di insegnanti che partecipano alla stesura delle prove standard, ci pare, appunto, standard; ubbidisce ai criteri di quegli stessi esperti o insegnanti, al bambino e agli apprendimenti che essi hanno in testa;  é “studiato” a tavolino e si anima del modo condizionale delle presupposizioni su ciò che lo studente “medio” dovrebbe sapere e dovrebbe essere in grado di…uno studente “modello” di una scuola “modello”.

Il nostro studente invece é lì coi suoi “problemi” presenti, con le sue richieste inespresse che noi dobbiamo interpretare minuto dopo minuto, anche se i suoi modi “non ci piacciono” e conducono il nostro lavoro didattico verso direzioni che noi non avevamo “pensato” e ci fanno riflettere sul significato, sulle modalità e sul senso del “valutare” oggi.

Anche la partecipazione a corsi di aggiornamento, a scambi di esperienze concrete, per noi insegnanti, é spesso spinta dalle difficoltà che sorgono, sempre diverse, così come sono diversi i ragazzi e le ragazze che affrontiamo; invece il sapere di chi “parla” di scuola e costruisce su basi “scientifiche” prove di “valutazione per” diviene subito vecchio e inapplicabile alla realtà pulsante delle classi soggetta alle modificazioni della “storia” sociale che “vive” e cambia repentinamente..

Ci si domanda inoltre a che cosa e a chi realmente porteranno benefici le prove Invalsi.

La scuola in realtà  avrebbe urgente necessità di persone e materiali necessari per poter migliorare la vivibilità del clima scolastico e per poter sostenere il cuore della formazione, l’ingiustamente dato per “scontato” rapporto insegnamento/apprendimento.

Le forze in campo, esperti e insegnanti delle commissioni Invalsi, dovrebbero mettersi al servizio della scuola reale, per conoscerne le esperienze e rispettarne la problematicità quotidiana, nel suo sforzo immane di far fronte alle sfide dell’apprendimento/insegnamento nella società che muta, con la carenza “storica” di mezzi, strumenti, risorse, tempo scuola svuotato dall’attacco delle politiche scolastiche al tempo pieno, ai moduli, al sostegno, alle risorse in generale.

La scuola ha bisogno di quiete.

Claudia Fanti

 

La malformazione genetica dell’INVALSI

La malformazione genetica dell’INVALSI

di Enrico Maranzana

Le resistenze frapposte alla laboriosità dell’INVALSI derivano dal fatto che l’organo di valutazione è un corpo estraneo al mondo della scuola, concepito per rispondere a una sollecitazione europea che richiedeva di controllare dall’esterno i risultati conseguiti.

La sua costituzione è viziata da una grave carenza: l’assenza di una visione sistemica.

Ben diversa sarebbe stata la situazione se la legge costitutiva fosse stata elaborata come risposta alle esigenze delle scuole e, in particolare, alla valorizzazione e al sostegno dell’autonomia che “si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione”.

Nota 23 maggio 2012, Prot. n. AOODGPER 3934

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale del personale scolastico

Ufficio IV

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Funzioni di mobilità nella scuola secondaria di I grado. A.s. 2012/13.

 

Considerata la complessità delle operazioni propedeutiche alla mobilità del personale della scuola relative alla previsione delle classi e degli organici e delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici scolastici regionali anche per le vie brevi, circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie entro i tempi stabiliti, si comunica che le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado, fissati nell’O.M. 5 marzo 2012, n. 20 – art. 2 comma 2, sono articolate come segue:

personale docente

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………….. 4 giugno

2 – pubblicazione dei movimenti ……………………………………… 26 giugno

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

 

Messaggio INPS 23 maggio 2012, n. 8855

Direzione Centrale Previdenza

INPS

Alle Direzioni Provinciali e Territoriali
Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali
Ai Direttori Regionali
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Uffici Scolastici Provinciali (ex Centri Servizi Amministrativi)
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendenza Scolastica per le Scuole in Lingua Tedesca BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine BOLZANO

OGGETTO: Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2012 – trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.

Sentenza TAR Calabria 23 maggio 2012, n. 438

N. 00438/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2012, proposto da:

****** e ******** N.Q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore *********, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Tropiano, con domicilio eletto presso Lucio Strangio Avv. in Reggio Calabria, via F.G. Melacrino’, 47;

contro

Comune di Marina di Gioiosa Ionica, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso Luigi Tuccio Avv. in Reggio Calabria, via Palamolla,31;

per l’accertamento

a) dell’illegittimità del silenzio della P.A in ordine all’obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla nomina dell’“educatore professionale” da assegnare a minore portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 per dieci (10) ore settimanali e, per l’effetto, dichiarare illegittimo il silenzio avverso la diffida o comunque illegittimo silenzio inadempimento formatosi per decorso il termine di legge ex art. 2, comma 4-bis legge 241/90 (così come modificato dalla legge 15/2005);

b) dell’obbligo per la P.A. di provvedere e con nomina, in difetto, di un Commissario ad acta;

e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, alla cui quantificazione i ricorrenti si rimettono all’equo apprezzamento del Giudice.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio parte ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo per il Comune intimato di provvedere alla nomina di un educatore professionale per l’assistenza del minore in condizione di disabilità certificata dalla competente autorità sanitaria e per un totale di dieci ore settimanali.

Il Comune, ritualmente costituito, si oppone all’accoglimento della domanda, affermando di aver provveduto all’esecuzione di quanto necessario all’organizzazione del servizio, che risulta affidato ad organismo sociale appositamente selezionato con procedura di evidenza pubblica e dunque in regime di appalto.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti limiti.

Tra le parti non è dubbio che la competenza a provvedere circa l’istituzione ed il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili sia dell’Ente locale, che è sancito dall’art.139, lett. “c” del dlgs 112/98 (e, quanto alla Calabria, con LR nr. 34 del 12.08.2002, art. 138, comma 4, lett. “d”).

Del resto, lo stesso Comune resistente non contesta la propria legittimazione passiva, avendo provveduto ad organizzare il servizio mediante una specifica convenzione stipulata con organismo terzo (vedasi oltre). Infine, nella nota dell’AS n. 9 di Locri, U.O. di Neuropsichiatria infantile, con la quale si attesta la condizione del minore dei ricorrenti (prot. nr. 304 del 29.03.2011), la nomina del personale educativo è espressamente affidata all’Ente locale, richiamandosi le “vigenti disposizioni (DPR 616/77; l. 142/90; l. 104/92)”, nel testo puntualmente riprodotto e fatto proprio dalla difesa dei ricorrenti nell’atto introduttivo.

Per mera completezza di giudizio, dunque, il Collegio richiama recente giurisprudenza, secondo la quale “le funzioni amministrative relative alla materia ” assistenza scolastica ” competono al Comune in conformità a quanto previsto già dall’art. 42, d.P.R. n. 616 del 1977: esse “concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”. Mentre all’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica – che deve, pertanto, essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante – diversamente l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo – rientrante nella sfera di attribuzioni statali – ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei diversamente abili, e quindi sono strumentali e sussidiari rispetto al suddetto bisogno. Il diritto allo studio è garantito, a favore di tali soggetti, mediante l’affiancamento agli insegnanti “ordinari”, di insegnanti “specializzati” preposti all’attività didattica. Il Comune è, in aggiunta, tenuto ad organizzare e consentire ai propri cittadini che lo necessitano di usufruire dell’ulteriore attività dell’assistente, che garantisce un supporto materiale individualizzato diretto a rimuovere qualsiasi ostacolo che gli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono incontrare nell’accesso al servizio scolastico” (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 04 febbraio 2010, n. 581).

Quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo a provvedere, non v’è dubbio che l’attuale affidamento ad ente terzo rispetto al Comune del servizio di assistenza, avente ad oggetto “l’attivazione di specifici interventi per garantire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ed in situazione di svantaggio frequentanti l’Istituto Comprensivo di Marina di Gioisa Jonica e di accompagnatore scuolabus”, non è sufficiente a ritenere assolto tale obbligo.

L’obbligo per la PA di assicurare un sostegno scolastico al minore in situazione di disabilità ha ad oggetto una prestazione tipica, che si concretizza nell’individuazione e reclutamento di un professionista a ciò abilitato, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza, da inserire nell’ambito scolastico e, più precisamente, nella formazione che viene impartita in aula, per il tempo stabilito dall’autorità sanitaria in relazione alle condizioni del minore (nel caso di specie, tale impegno è quantificato in dieci ore settimanali nella già richiamata attestazione dell’A.S. di Locri prot. 304/2011).

Nessun valore ha dunque, sotto questo profilo, l’avvenuto affidamento ad un organismo terzo di un servizio di assistenza genericamente modulato su diverse tipologie di prestazioni (la convenzione, depositata in giudizio prevede, all’art. 2, l’attività di assistenza scolastica verso 6 alunni con azioni di carattere educativo in raccordo con l’attività didattica svolta, senza riferimenti né alle tipologie di professionalità da impiegarsi, né alle ore di impegno), perché non è stata offerta alcuna dimostrazione dell’avvenuta presa in carico del minore da parte di uno specifico assistente per la durata delle ore previste.

Si deve precisare che l’Ente locale ben può avvalersi di strumenti negoziali tipici dell’ordinamento dei servizi alla persona (l. 328/2000) per organizzare il servizio (anzi, questo tipo di interventi, laddove inserisce l’assistenza scolastica in un contesto più ampio di servizio al minore che non si limiti solamente a specifici interessi compartimentati, ma ne abbracci tutta la tipologia dei diversi bisogni, è certamente auspicabile e corrisponde ad un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche), ma nell’esercizio di tale autonomia è tenuto ad assicurare il risultato “oggettivo” della presenza di un educatore professionale per le ore considerate, condizione quest’ultima che nell’odierna fattispecie all’esame del Collegio non risulta in alcun modo assolta, né peraltro è contemplata dalla convenzione che – in quanto generica sotto quest’aspetto – non offre alcuna garanzia al riguardo.

In linea di principio, inoltre, l’assistenza va assicurata in ogni caso, senza che abbiano rilievo le eventuali condizioni di difficoltà economica dell’Ente (circostanza che non è dedotta nel presente giudizio), perché quest’ultima situazione può giustificare un impedimento solamente laddove conseguente alla dimostrata impossibilità assoluta di accedere a risorse anche esterne al finanziamento corrente della spesa comunale.

Il termine a provvedere scade ordinariamente in corrispondenza dell’inizio delle lezioni (dal momento che è esigibile secondo buona fede la tempestiva comunicazione da parte della Scuola dell’avvenuta iscrizione di un minore disabile, con conseguente possibilità-dovere in capo al Comune di provvedere per tempo), oppure entro il trentesimo giorno dalla richiesta della famiglia (corredata dall’apposita certificazione medico-legale), ove quest’ultima sia sopravvenuta rispetto al primo.

Ne deriva l’attuale sussistenza dell’obbligo da parte dell’Ente a provvedere al servizio, nelle modalità che riterrà opportune (selezione di un professionista in possesso delle necessarie caratteristiche e specializzazioni, oppure affidamento dello specifico servizio all’organismo già individuato o altro di simile, secondo le procedure di legge necessarie).

La sussistenza dell’obbligo va accertata anche se l’anno scolastico è di imminente chiusura, dal momento che il minore, iscritto alla II classe della scuola primaria per l’a.s. 2011/2012, dovrà comunque continuare il percorso formativo per la classe a seguire.

Parte ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile come danno esistenziale scaturente da lesioni ai valori della persona umana (nella specie individuabili nel danno all’apprendimento, che in un minore disabile è ancor più grave se si considera che la formazione scolastica deve tendere a colmare maggiori difficoltà e nel danno da disservizio derivante dalla mancanza di quella solidarietà pubblica attuativa nel concreto degli obblighi di intervento di cui all’art. 2 della Costituzione che il servizio è teso a garantire e manifestare).

Ai sensi dell’art. 117 comma 2 del c.p.a. la domanda di risarcimento va trattata con il rito ordinario, previa definizione del giudizio sul silenzio nell’apposito rito camerale. A tali fini, pertanto, le parti sono rinviate alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 per la trattazione della domanda di risarcimento.

Alla luce di quanto sin qui premesso, la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è fondata e come tale va accolta, con obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza in epigrafe entro il termine del 30 luglio 2012 e con l’espressa avvertenza che, in difetto, provvederà il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nella persona della dott.ssa Beatrice Modafferi, Funzionario del Settore delle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, con funzione di Responsabile del Settore Programmazione (con facoltà di delega a personale in servizio presso il medesimo Settore delle Politiche Sociali in possesso di idonea qualifica ed esperienza che dovrà essere esercitata con atto formale entro il termine del 15 luglio 2012 con atto formale da comunicarsi alle parti ed al TAR).

Il predetto Commissario, in difetto di puntuale adempimento da parte dell’Ente, si insedierà il 1 agosto 2012 e provvederà a quanto necessario entro e non oltre il termine dell’inizio dell’anno scolastico 2012/2013, affinchè il minore interessato sia assistito dall’inizio delle lezioni, con oneri a carico dell’Amministrazione resistente.

Ai fini dell’espletamento del mandato, è fatto obbligo al Comune resistente:

a) di comunicare ogni atto o provvedimento che sarà adottato al funzionario designato quale Commissario ad acta, il quale, ove insediatosi, ne farà salvi gli effetti se ritenuti utili ai fini della ottimale e tempestiva esecuzione della sentenza;

b) di assicurare che gli uffici dell’Ente prestino ogni collaborazione in maniera tempestiva ed efficace al Commissario, ove insediatosi.

Il magistrato estensore della presente sentenza è delegato ad adottare i necessari provvedimenti per la risoluzione di eventuali incidenti di esecuzione proposti dalle parti o per il differimento dei termini per ragioni di necessità.

Il compenso ed i rimborsi spese del Commissario ad acta saranno, in caso di suo insediamento, a carico dell’Ente, e saranno liquidati a presentazione di parcella dopo l’avvenuto espletamento dell’incarico, ai sensi del DPR 115/2002, con decreto collegiale motivato.

E’ parte dell’incarico del Commissario ad acta l’obbligo di relazionare alla Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro circa i fatti di causa, allo scopo di accertare eventuali responsabilità di amministratori o funzionari sotto il profilo amministrativo ed erariale.

La circostanza che il Comune abbia comunque offerto una sua organizzazione del servizio, sebbene insufficiente nel merito, costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese di lite nella presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda ex art. 31 e 117 del c.p.a. e per l’effetto condanna l’Ente a provvedere sull’istanza dei ricorrenti meglio descritta in epigrafe nei termini e nei modi di cui in parte motiva.

Rinvia le parti alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 per la trattazione della domanda risarcitoria.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti ed al Commissario ad acta designato presso il proprio ufficio (Comune di Reggio Calabria, Settore delle Politiche Sociali, via Magna Grecia nr. 13-15, PEC servizi_sociali@pec.reggiocal.it) utilizzando la PEC per la parte ricorrente e per il Commissario ad acta ed il FAX per il Comune;

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Nota 23 maggio 2012, AOODGSSSI prot. n. 2456/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
Ufficio VII

Ai Dirigenti/Coordinatori delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
e p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Oggetto: Chiusura Anno Scolastico 2011/2012: attività di rilevazione conclusive

Nota 23 maggio 2012, MIURAOODGOS Prot. n. 3151 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

 

 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

 

Al Sovrintendente Scolastico per La Provincia di Bolzano

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

 

All’Intendente Scolastico per La Scuola in Lingua Tedesca Bolzano

 

All’Intendente Scolastico per La Scuola delle Località Ladine

Bolzano

 

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle D’aosta

Aosta

 

p.c.

 

Al Gabinetto Del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca

Sede

 

p.c.

 

Al Dipartimento per l’Istruzione

Sede

 

p.c.

 

All’Assessore all’Istruzione e Cultura Della Regione Autonoma della Valle D’Aosta

Aosta

 

p. c.

 

All’Assessore ai Beni Culturali e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia

Palermo

 

p.c.

 

Ai Presidenti delle Giunte Provinciali delle Province Autonome di Bolzano e Trento

 

Oggetto: Olimpiadi nazionali di Lingue e civiltà classiche, Venezia 24-27 maggio 2012

 

Le prime Olimpiadi Nazionali di Lingue e civiltà classiche, promosse dalla Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, si disputeranno a Venezia dal 24 al 27 maggio. I ragazzi che si misureranno nelle tre sezioni di gara, previste dal bando, traduzione dal greco con commento, traduzione dal latino con commento e sezione civiltà, sono poco più di centosessanta e provengono da tutte le regioni d’Italia. Sessantotto studenti hanno scelto la sezione di gara di latino, sessanta quella di greco e quarantatre la sezione di civiltà classica.

Si tratta dei vincitori dei tanti certamina, più di cento, che si sono svolti quest’anno su tutto il territorio nazionale. L’adesione molto ampia a questa manifestazione non fa che confermare le aspettative, già espresse in molte occasioni, dalle Istituzioni scolastiche e dai soggetti promotori dei certamina, che hanno contribuito, in questi anni, a coltivare e a valorizzare il talento e le passioni dei molti giovani per il mondo classico.

Gli studenti saranno accolti a Venezia nel pomeriggio del 24 maggio. Il giorno dopo svolgeranno le prove presso il Convitto Foscarini. Sabato 26 maggio saranno accompagnati per una visita guidata alla laguna di Venezia, toccando anche località meno frequentate dal turismo tradizionale, l’isola di San Francesco del Deserto e l’isola del Torcello. I docenti del Comitato Tecnico Operativo, coordinati dai docenti del Comitato dei Garanti per la Promozione della Cultura classica, saranno impegnati per selezionare i vincitori.

L’evento si concluderà con la premiazione che si terrà il 27 maggio presso il Teatro Goldoni alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali. I ragazzi riceveranno anche un “saluto” particolare dal professore e cantante Roberto Vecchioni.

Ai vincitori, oltre ai premi previsti dal bando, medaglie e assegno, l’ AIE (Associazione Italiana editori) regalerà un viaggio a Siracusa e la visione dello spettacolo al Teatro Greco .

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

Programma