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30 – 31 ottobre Riordino Province in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 30-31 ottobre 2012, approva un Decreto-Legge per il riordino delle province e l’istituzione delle città metropolitane

RIORDINO DELLE PROVINCE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che completa il percorso avviato nel mese di luglio, finalizzato al riordino delle province e all’istituzione delle città metropolitane.

La riforma si ispira ai modelli di governo europei. In tutti i principali Paesi Ue, infatti, ci sono tre livelli di governo. Il provvedimento consente inoltre una razionalizzazione delle competenze, in particolare nelle materie precipuamente “provinciali” come la gestione delle strade o delle scuole. Con il decreto approvato le province sono state ampiamente ridotte.

Dal 1° gennaio prossimo le giunte delle province italiane saranno soppresse e il Presidente potrà delegare l’esercizio di funzioni a non più di 3 Consiglieri provinciali.

Il numero delle province delle Regioni a statuto ordinario si ridurrà da n.86 a n.51 (ivi comprese le città metropolitane)

Il riordino delle province è stata l’occasione che ha spinto numerosi Comuni a chiedere lo spostamento in un’altra provincia, confinante con quella di appartenenza, per ragioni di maggiore affinità territoriale e socio-economica.

Dal 1° gennaio 2014 diventeranno operative le città metropolitane, che sostituiscono le province nei maggiori poli urbani del Paese realizzando, finalmente, il disegno riformatore voluto fin dal 1990, successivamente fatto proprio dal testo costituzionale e, tuttavia, finora incompiuto.

Per assicurare l’effettività del riordino posto in essere, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, il Governo ha delineato una procedura con tempi cadenzati ed adempimenti preparatori, garantiti dall’eventuale intervento sostitutivo di commissari ad acta.

Resta fermo il divieto di cumulo di emolumenti per le cariche presso gli organi comunali e provinciali. Resta altresì ferma l’abolizione degli Assessorati. Infine gli organi politici devono avere sede esclusivamente nelle città capoluogo

Il riordino delle Province è il primo tassello di una riforma più ampia che prevede la riorganizzazione degli uffici territoriali di governo (prefetture, questure, motorizzazione civile etc etc) in base al nuovo assetto. Dunque anche gli altri uffici su base provinciale saranno di fatto dimezzati. Al termine di questo processo sarà possibile calcolare gli effettivi risparmi che comporterà l’intera riforma.

Il Consiglio approva inoltre un Decreto Legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.

L’approvazione, oggi, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per gli Affari Europei e della Giustizia del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, attua la delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).

Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013 in considerazione della importanza della normativa nonché dell’opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese.

L’Italia è il primo grande Paese europeo a dare attuazione alla direttiva. Il decreto legislativo è il frutto di una intensa attività di coordinamento del Ministro per gli Affari Europei con il Ministro co-proponente della Giustizia.

L’Italia si dota, così, in anticipo sui tempi europei di una più rigorosa disciplina per contrastare i ritardi di pagamento, in particolare per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni. Sono così assicurati termini certi di pagamento: di norma trenta giorni, che non possono comunque superare i sessanta, consentiti solo in casi eccezionali.

Il decreto prevede, altresì, una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.

Per quanto riguarda i rapporti tra imprese, il decreto legislativo dispone un regime rigoroso stabilendo che il termine di pagamento legale sia di trenta giorni e che termini superiori a sessanta giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

La disciplina del decreto legislativo si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013. Le Pubbliche Amministrazioni e le imprese avranno così il tempo per adeguarsi alle nuove norme e per adottare procedure operative e contabili più funzionali a prassi di pagamento rapido.

 

26 ottobre TFS in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 26 ottobre, ha approvato “un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.
Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente.

 

18 ottobre Licei Sportivi nelle 7e Commissioni

La 7a Commissione della Camera, il 18 ottobre, esprime parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:

1) venga istituito presso il Ministero dell’istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro, per un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 sull’autonomia scolastica, le professionalità già formate e l’impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;
2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
3) all’articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa», le seguenti: «la valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale»;
4) all’articolo 4, comma 1, lettera b), si aggiunga il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi.»;
5) all’articolo 4, comma 1, lettera c), si espliciti che anche le province, i comuni e le città metropolitane siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui alla presente disposizione;
6) si tenga conto, nel regolamento che disciplinerà le classi di concorso, che gli insegnamenti di «scienze motorie sportive», «discipline sportive» e «diritto ed economia dello sport» saranno assegnati alle classi di concorso già esistenti;
7) all’articolo 1, comma 3, si sostituisca la parola «adeguate» con la seguente: «adeguati»;
8) si provveda a monitorare il crescente ricorso al sostegno, attualmente spesso finalizzato ad ottenere un maggior numero di insegnanti, prevedendo eventuali correttivi;
9) si sostituisca in tutto il regolamento il termine «disabili» con l’espressione «alunni disabili e con bisogni educativi speciali»;
10) si consideri prioritario il sostegno al singolo alunno disabile, valutando di svolgere una riflessione sulla legge n. 517 del 1977, anche alla luce dei trentacinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore;
11) si aumenti la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con il considerare un impegno più vasto rispetto all’azione avviata dall’atto in esame, al fine di incrementare l’attività e la cultura sportiva nelle scuole.

Il 16 ottobre la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica  in titolo,
tenuto conto che:
–                   il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento, il quale colma perciò il vuoto normativo finora registrato;
-le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all’ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un’articolazione (come già accade per l’opzione Scienze applicate);
-rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell’insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l’introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest’ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio;
-affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si prevede la soppressione dell’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, nonché del Latino, e si riduce di un’ora a settimana l’insegnamento di Filosofia;
preso atto che la diminuzione di ore relative all’insegnamento del latino e della storia dell’arte non determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso, i quali saranno facilmente riassorbiti negli altri licei;
valutato favorevolmente che le nuove discipline introdotte saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno;
considerato che i destinatari di tale innovazione saranno tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico;
ritenuto essenziale che l’avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l’organico di diritto dell’anno di riferimento;
considerato che l’accesso a tali nuove sezioni è aperto agli studenti disabili al pari di ogni altro ordine e grado di scuola;
condivisa l’importanza di diffondere in età scolare i valori positivi dello sport, il cui esercizio può contribuire in maniera determinante ad una migliore qualità della vita fino a tarda età, con ricadute positive anche in termini economici sul Servizio sanitario nazionale;
osservato comunque che, per corrispondere alla domanda di incrementare l’attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile, nonché per combattere patologie che hanno effetti sempre più negativi sulla salute come l’obesità, è necessario aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all’azione avviata dall’atto in titolo, che pure costituisce un arricchimento dell’offerta formativa,
condivisi i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
a)      in considerazione della estrema specificità della materia, che rischia di snaturare il percorso formativo liceale, si ritiene necessario sopprimere dal piano di studi l’insegnamento di “Diritto ed economia dello sport”. Quanto alle tre ore settimanali così recuperate, si suggerisce di restituire a “Filosofia” quella che le era stata sottratta, onde rafforzare l’apprendimento logico-argomentativo dei ragazzi, e di utilizzare le altre due per potenziare la materia caratterizzante “Discipline sportive”, oppure per reintrodurre “Disegno e storia dell’arte”.
La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:
1.                  circa la collocazione di dette sezioni all’interno del liceo scientifico, onde evitare una eventuale discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei,  si suggerisce un attento monitoraggio, in itinere  e finale;
2.                  in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione ad un totale di circa 100, da distribuire in ciascuna Regione secondo il numero delle sue attuali province. Sulla questione si invita peraltro l’Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa, garantita la qualità della didattica e tenuto conto dei risultati dell’attività di monitoraggio, sia rimessa alla programmazione regionale l’istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Si ravvisa infatti un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell’esiguo numero di sezioni attivabili, tale da creare false aspettative tra le famiglie e da non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport;
3.                  tenuto conto della possibilità che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara, si reputa necessario assicurare tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull’autonomia scolastica. Si invita inoltre l’Esecutivo a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica;
4.                  in ordine alle misure operative, si ritiene opportuno specificare che anche le convenzioni stipulate dai gestori delle scuole paritarie con il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) siano sottoposte al rispetto delle linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP per le scuole statali;
5.                  relativamente alle verifiche periodiche dell’efficacia del nuovo indirizzo si suggerisce di inserire una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, nonché il monitoraggio dell’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Si invita altresì a chiarire quale sarà l’organo ministeriale deputato a svolgere quest’attività di valutazione;
6.                  si invita a valutare la possibilità che anche le province e i comuni siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva, nonché  fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a).

Nelle 7e Commissioni di Senato e Camera, il 9 e 10 ottobre, prosegue l’esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

Il 3 ottobre la 7a Commissione della Camera esamina lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

(7a Camera, 3.10.12) Manuela DI CENTA (PdL), relatore, ricorda, innanzitutto, l’iter che ha portato all’emanazione del provvedimento in esame, frutto di un lavoro di elaborazione normativa che ha tenuto in considerazione anche le esperienze già esistenti in materia. Osserva, quindi, che lo schema di regolamento in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l’8 settembre 2011, disciplina l’organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, disponendone l’incardinamento nel liceo scientifico. Esso si compone di sette articoli e un allegato, che ne forma parte integrante e definisce il piano degli studi, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi di apprendimento, i risultati di apprendimento. In base all’articolo 7, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale. Lo schema attua, pertanto, parte della previsione recata dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, con il quale si è proceduto alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento, in particolare esplicitando, come ante accennato, che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Dunque, la sezione in questione si affianca all’opzione «scienze applicate», già attivabile nei licei scientifici ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Inoltre, l’articolo 1 dispone che le istituzioni scolastiche che richiedono l’attivazione della sezione devono disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati. Segnala che all’articolo 1, comma 3, è opportuno sostituire la parola «adeguate» con «adeguati», in modo da riferirla anche agli impianti.
Osserva che l’articolo 2 esplicita le finalità della sezione ad indirizzo sportivo: essa è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive (scelte – in base a quanto indicato nella relazione illustrativa – dalla scuola, che a tal fine deve tener conto delle richieste degli studenti e delle esigenze del territorio), all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto. Il percorso guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni fra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza di linguaggi, tecniche e metodologie relative. Con riferimento all’accesso al percorso, l’articolo 2 dispone che le istituzioni scolastiche assicurano, anche attraverso le attività di orientamento, pari opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizioni di criticità formativa e di disabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che non sono previste prove selettive di accesso, poiché la sezione non è finalizzata alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico – i quali, ovviamente, possono comunque frequentarla – ma si rivolge agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva, inclusi i disabili. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) ha evidenziato nel suo parere che il Comitato Orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore (COSSS) ha proposto, con riferimento all’inserimento degli studenti in condizione di disabilità, la cancellazione del riferimento ai limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritenendo tale previsione in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, in materia di diritto fondamentale dei disabili all’istruzione. Con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso, l’articolo 2 fa riferimento a quello di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, integrato con i risultati di apprendimento specificamente previsti per la sezione ad indirizzo sportivo e riportati – come già accennato –, insieme con il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento, nell’allegato A dello schema. Da quanto si evince dall’Allegato A, rispetto al piano degli studi del Liceo scientifico, il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo non prevede l’insegnamento di Lingua e cultura latina – come per l’opzione Scienze applicate – e l’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, e vede ridursi (negli anni dal terzo al quinto) l’insegnamento di Filosofia di 33 ore annue, corrispondenti ad 1 ora media settimanale. Il monte orario annuale della sezione, tuttavia, è identico a quello del liceo scientifico, in quanto risultano potenziati di 33 ore annue gli insegnamenti di Scienze motorie e sportive, negli anni dal primo al quinto, e di Scienze naturali nel primo biennio e sono introdotti gli insegnamenti di Discipline sportive (99 ore annue, corrispondenti a 3 ore medie settimanali, nel primo biennio; 66 ore annue, pari a 2 ore medie settimanali, negli anni dal terzo al quinto) e di Diritto ed economia dello sport (99 ore annue, corrispondenti a 3 settimanali, negli anni dal terzo al quinto). L’articolo 3 reca vari contenuti. Innanzitutto, dispone che la sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, anche al fine di adeguare il percorso formativo agli specifici bisogni degli studenti, inclusi i disabili (comma 1). Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che l’esigenza di dare rilievo alla flessibilità didattica e organizzativa deriva dal fatto che la sezione ad indirizzo sportivo sarà frequentata anche da studenti impegnati in attività agonistiche che comportano assenze concentrate in uno o più periodi dell’anno scolastico. Con riferimento alla quota dei piani di studio rimessa all’istituzione scolastica, l’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, prevede che la stessa non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio e nel quinto anno, e al 30 per cento nel secondo biennio, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso. L’orario annuale degli insegnamenti obbligatori, come già accennato, è quello previsto, in generale, per il liceo scientifico: 27 ore medie settimanali nel primo biennio (per un totale annuo di 891 ore) e 30 ore medie settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno (per un totale annuo di 990 ore) (comma 2). Riprendendo quanto previsto, in linea generale, dall’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, si dispone, inoltre (commi 3 e 4), che, al superamento dell’esame di Stato conclusivo del percorso, è rilasciato il diploma di liceo scientifico con l’indicazione di «sezione ad indirizzo sportivo». Il diploma – che è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente – consente l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. Segnala che all’articolo 3, comma 4, poiché vengono richiamati i capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, le parole «ai percorsi di istruzione tecnica superiore» devono essere precedute dalle parole «agli istituti tecnici superiori e». Al comma 5, invita ad approfondire l’utilizzo del verbo «evitare». I commi 5 e 6 riguardano il numero di sezioni ad indirizzo sportivo attivabili. In prima applicazione, nel rispetto della programmazione regionale di cui all’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in ogni regione non possono essere costituite sezioni in numero superiore a quello delle relative province. Resta in ogni caso fermo il conseguimento, a regime, dei risparmi previsti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, evitando che l’attivazione delle sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso. La relazione tecnica prevede che, in prima applicazione, saranno istituite circa 100 sezioni, mentre la relazione illustrativa evidenzia che, poiché le esperienze finora realizzate dalle scuole nel campo dell’indirizzo sportivo non sono state regolate da provvedimenti autorizzatori, non si prevede la confluenza di percorsi sperimentali nella sezione ad indirizzo sportivo. L’AIR specifica che le scuole interessate presentano la richiesta di attivazione del percorso alla regione e all’Ufficio scolastico regionale (USR) competenti. Se la regione, in base all’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, inserisce il percorso nel piano regionale della rete scolastica, l’USR decreta l’istituzione del percorso, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sotto il profilo delle strutture e della formazione degli organici. Il CNPI ha osservato che, al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, la previsione dovrebbe essere modificata prevedendo che le sezioni ad indirizzo sportivo sono assegnate in ogni regione in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia. Con riferimento alla situazione a regime, si dispone che eventuali sezioni aggiuntive possono essere istituite qualora l’organico annualmente assegnato lo consenta e sempre che in tal modo non si determinino esuberi di personale. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che la «sostituzione» delle ore settimanali di «latino» con le ore di «discipline sportive», e delle ore di «disegno e storia dell’arte» con le ore di «diritto ed economia dello sport» non creerà esuberi degli insegnanti di latino e di disegno e storia dell’arte, che potranno trovare collocazione nell’ambito degli altri licei, nei quali le iscrizioni aumentano di circa il 3 per cento ogni anno. Al contempo, l’introduzione di «diritto ed economia dello sport» consente di alleviare la situazione di esubero della classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche. Ricorda che sull’argomento il parere del CNPI ha richiamato la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del MIUR, prot. 7820 del 21 novembre 2011, emanata in risposta ad un quesito formulato dal medesimo Consiglio, nella quale si precisa che gli insegnamenti «diritto ed economia dello sport» e «discipline sportive» saranno tutti rimessi a docenti e riferiti a classi di concorso già istituite (che confluiranno nelle nuove) o da istituire, escludendo, dunque, l’affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni. Conseguentemente, il CNPI ha proposto – oltre all’affidamento dell’insegnamento di «diritto ed economia dello sport» alla classe 19/A, già previsto dalla relazione tecnica –, l’affidamento dell’insegnamento di «discipline sportive» alla classe di concorso 29/A – Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione II grado.
Ricorda, quindi, che l’articolo 4 prevede la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad ordinamento sportivo. Segnala che all’articolo 4, comma 1, lettera a), occorre indicare per esteso la denominazione dei due Comitati (con la sigla fra parentesi) la prima volta che essi si citano; nelle successive citazioni, è sufficiente utilizzare la sola sigla. In particolare, si prevede la stipula di convenzioni con i comitati regionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate e i soggetti associati ai due Comitati o da essi riconosciuti (quali, ad esempio, federazioni e società sportive): nel caso delle scuole statali, le convenzioni sono stipulate dai competenti USR, sulla base di linee programmatiche concordate tra MIUR, CONI e CIP, nel caso delle scuole paritarie sono stipulate dai gestori. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 17 aprile 2012, ha suggerito di prevedere che anche le scuole paritarie facciano riferimento, nella stipula delle convenzioni, alle linee programmatiche definite a livello nazionale. Inoltre, tutte le istituzioni scolastiche interessate, statali e paritarie, singole o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private e con altri soggetti operanti sul territorio che intendono collaborare per la realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva. Al riguardo, la premessa del parere della Conferenza unificata, reso il 27 ottobre 2011, evidenzia che l’UPI, anche a nome dell’ANCI, aveva chiesto l’inserimento delle province tra i soggetti con i quali gli USR possono stipulare convenzioni e l’inserimento delle province e dei comuni fra i soggetti con i quali le scuole possono stipulare direttamente convenzioni. Evidenzia, inoltre, che con nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 (non allegata allo schema trasmesso alle Camere) il MIUR ha trasmesso una nuova formulazione dell’articolo 4, che recepisce tali richieste. Conclusivamente, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto come riformulato. Al riguardo, evidenzia che il testo trasmesso alle Camere non contiene, all’articolo 4, comma 1, lettera a), alcun riferimento alle province (mentre, nella lettera c), l’utilizzo dell’espressione «istituzioni» può includere sia le province che i comuni). L’articolo 5 riprende i contenuti dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, salvaguardando l’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedendo che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con insegnamento in lingua slovena, fatti salvi gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole e fermo restando il limite massimo di ore annuali – identico a quello stabilito per il liceo scientifico dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 – fissato in 1188 ore. L’articolo 6 dispone che il MIUR verifica periodicamente l’efficacia dell’attività delle sezioni ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito in legge n. 10 del 2011. Sull’argomento, il Consiglio di Stato ha suggerito di specificare l’organo ministeriale che procederà alla verifica periodica, la quale dovrebbe riguardare anche l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Il CNPI, invece, ha suggerito che le verifiche vengano effettuate al termine di ogni biennio e a fine quinquennio. Segnala che all’articolo 6, comma 1, il riferimento all’articolo 2, co. 4-septiesdecies, del decreto-legge 225/2010 non sembra pertinente, in quanto riguarda la proroga del commissario di un organo che è ormai soppresso e che, dunque, non sarà parte del nuovo sistema nazionale di valutazione. L’articolo 7 contiene, oltre alla decorrenza dell’applicazione delle nuove disposizioni la clausola di neutralità finanziaria e ribadisce che restano fermi gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Segnala che all’articolo 7, comma 1, le parole «alla data della sua pubblicazione» dovrebbero essere precedute dalle seguenti: «a quello in corso». Ricorda, poi, che l’articolo 64 citato ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici: ridefinizione degli ordinamenti scolastici; revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); dimensionamento della rete scolastica. Ai sensi dell’articolo 64 citato, il piano ha costituito il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione. Dalle misure previste devono derivare risparmi lordi non inferiori, dal 2012, a 3.188 milioni di euro. Dispone, inoltre, che il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Al riguardo, osserva che trattasi di previsione non necessaria, poiché corrisponde alla regola generale. La fonte normativa primaria che ha autorizzato la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, attraverso regolamenti di delegificazione, è l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008. Nel caso specifico il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 – con il quale, in attuazione di tale previsione, si è proceduto alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei – ha rinviato a successivo decreto del Presidente della Repubblica la riorganizzazione, fra gli altri, dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo. Rileva che appare, pertanto, necessario citare esplicitamente l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 sia nel titolo che nella premessa dello schema di regolamento, in quanto esso costituisce la disposizione legislativa di autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare.
Invita, quindi, i colleghi della Commissione a prendere parte attiva al dibattito sul provvedimento in esame, eventualmente proponendo rilievi e modifiche che potranno migliorarne il testo.

Il 19 e 25 settembre la 7a Commissione del Senato esamina lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

(7a Senato, 19.9.12) Riferisce alla Commissione il relatore BARELLI (PdL), il quale rammenta anzitutto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento restando tuttavia in quell’ambito. Le esperienze finora attuate – avvalendosi delle opportunità assicurate dall’autonomia scolastica – in percorsi non liceali non possono quindi avere seguito né confluire nei nuovi percorsi disciplinati dal provvedimento in esame. L’atto in esame colma dunque un vuoto normativo, censurato anche dal Consiglio di Stato, corrispondendo nel contempo alla forte domanda di rafforzare il ruolo dello sport nella scuola che proviene dalla società civile.
La relazione introduttiva, prosegue il relatore, precisa che le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all’ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un’articolazione (come già accade per l’opzione Scienze applicate).
Rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell’insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l’introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest’ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio. Affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si prevede peraltro la soppressione dell’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, nonché del Latino, e si riduce di un’ora a settimana l’insegnamento di Filosofia.
In questo modo, è escluso qualunque aggravio di spesa a carico della finanza pubblica. Né la diminuzione di ore relative all’insegnamento del latino e della storia dell’arte determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso. La relazione tecnica assicura infatti che gli insegnanti coinvolti (appena 17 per latino e non quantificati per storia dell’arte) saranno facilmente riassorbiti negli altri licei, in cui si verifica un costante aumento delle iscrizioni (tale da aver comportato ad esempio un incremento di ben 53 posti per latino nell’anno scolastico 2011-2012). Analogamente, l’introduzione di Diritto ed economia dello sport consentirà di alleviare la situazione di esubero che invece caratterizza attualmente la classe di concorso 19/A, penalizzata dal riordino dei licei. E’ peraltro attribuito al direttore scolastico regionale il compito di vigilare affinché l’attivazione delle nuove sezioni non determini alcun esubero.
Sulla collocazione di dette sezioni all’interno del liceo scientifico è intervenuto espressamente il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che – fermo restando il rispetto per la scelta operata dal DPR n. 89 del 2010 – ha comunque ritenuto deboli le motivazioni addotte. Nello specifico, il CNPI ha ravvisato delle competenze più orientate sul piano professionale che su quello dell’apprendimento delle culture umanistica e scientifica, al punto da sottolineare una discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei. Ha suggerito perciò un attento monitoraggio, in itinere  e finale.
Rispetto alle nuove discipline introdotte, a fronte di un quesito del CNPI circa la loro riconducibilità a classi di concorso esistenti o da istituire, il Ministero ha chiarito che esse saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno.
In base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione a quello delle province di ciascuna Regione (articolo 3, comma 5), per un totale di circa 100. Sulla questione il CNPI ha eccepito il rischio di disuguaglianze, suggerendo al Dicastero una formulazione diversa, secondo la quale le sezioni avrebbero dovuto essere assegnate in modo “da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia”. Sul punto però il Governo non ha finora manifestato disponibilità ad apportare modifiche. In proposito il relatore invita peraltro l’Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa e garantita la qualità della didattica, sia rimessa all’autonomia scolastica l’istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100.
Quanto ai destinatari di tale innovazione, il provvedimento stabilisce che siano tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico. A questo riguardo, il CNPI ha sottolineato l’importanza che il diritto all’istruzione dei disabili sia garantito come diritto fondamentale, senza limiti al numero dei posti dei docenti di sostegno. Ha chiesto perciò che fosse espunta la clausola “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”. Anche a questo riguardo, tuttavia, il Governo non ha finora dimostrato disponibilità ad apportare correzioni. Non è peraltro escluso, ovviamente, che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara. Sono perciò raccomandate tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull’autonomia scolastica. Il relatore invita peraltro a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica.
Proseguendo nell’illustrazione dell’articolato, egli rileva poi che, in ordine alle misure operative (articolo 4), lo schema di regolamento dispone che, per le scuole statali, siano stipulate convenzioni tra gli Uffici scolastici regionali e il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP), sulla base di linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP. Le convenzioni che saranno stipulate dai gestori delle scuole paritarie non sono invece soggette al rispetto delle linee programmatiche. Il Consiglio di Stato ha perciò invitato a esplicitare tale indicazione anche per i gestori di queste scuole.
Relativamente alle verifiche periodiche dell’efficacia del nuovo indirizzo (articolo 6) il CNPI – ritenendo troppo generica la dizione – ha proposto una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, mentre il Consiglio di Stato ha suggerito di monitorare anche l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Sempre il Consiglio di Stato ha invitato a chiarire quale sarà l’organo ministeriale deputato a svolgere quest’attività di valutazione.
Sullo schema di regolamento si è espressa infine anche la Conferenza unificata, chiedendo che le province e i comuni fossero aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva. Essa ha altresì chiesto che le province fossero inserite fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a). Il Ministero sembrerebbe aver fornito assicurazioni in questo senso, ma sarebbe utile che confermasse i suoi intendimenti anche in questa sede, atteso che non è disponibile un testo che recepisca tutte le correzioni che il Governo è intenzionato ad apportare.
Circa l’entrata in vigore del provvedimento, esso sarà applicato a partire dall’anno scolastico successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, come rilevato anche dal CNPI, il relatore si augura che l’avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l’organico di diritto dell’anno di riferimento.

Il senatore RUSCONI (PD) chiede chiarimenti circa il rispetto del contingente numerico previsto dal provvedimento con riferimento alle scuole paritarie.

Il sottosegretario Elena UGOLINI precisa anzitutto che le scuole paritarie devono chiedere l’autorizzazione all’Ufficio scolastico regionale per l’avvio della loro attività in quanto devono dimostrare il rispetto di determinati requisiti previsti dalla legge. Esse tuttavia non rientrano nella programmazione regionale. L’istituzione di sezioni ad indirizzo sportivo presso le scuole paritari e non rientra pertanto nel numero massimo fissato dal regolamento, che è quindi da intendersi riferito alle sole scuole statali.
Puntualizza altresì che il numero delle sezioni ad indirizzo sportivo può essere distribuito all’interno di ogni regione secondo criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze del territorio, specialmente alla luce della prevista soppressione di alcune province.
Tiene infine a sottolineare che l’iniziativa in esame andrà valutata, considerato che il percorso di uscita prevede l’acquisizione della maturità scientifica. Rammenta inoltre che anche l’opzione Scienze applicate, che si avvia al terzo anno di sperimentazione, non prevede lo studio del latino e sarà sottoposta parimenti ad un monitoraggio.

16 ottobre Semplificazione in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 16 ottobre, approva un Disegno di Legge relativo a “Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese”

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

SEMPLIFICAZIONI PER CITTADINI E IMPRESE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese proposte dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Le semplificazioni intervengono sul lavoro e la previdenza, sulle infrastrutture, i beni culturali e l’edilizia, sulla privacy, sull’ambiente e sull’agricoltura. Il “nuovo” provvedimento in materia di semplificazione rappresenta un proseguimento dell’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia” – cfr. comunicato stampa n. 12 del 27 gennaio 2012) e darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitari per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese.
Il primo intervento è “più sicurezza e meno carte”. Vengono semplificati d’intesa con il Ministero del Lavoro esclusivamente adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, senza toccare gli aspetti sostanziali della disciplina, la cui effettività viene anzi rafforzata. Nelle disposizioni vi è un largo utilizzo, sull’esempio delle migliori esperienze internazionali, di modelli standard, di modelli e procedure semplificate (da adottare sentite Regioni e parti sociali) nonché l’allungamento dei termini di apertura delle dogane per facilitare il disbrigo delle pratiche per l’import/export.
Si rende più facile da parte delle imprese il corretto adempimento degli obblighi sostanziali Nello stesso tempo si agevola il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
L’adozione di modelli e procedure semplificati consentirà di incidere in modo consistente su costi per i cittadini stimati in 3,7 miliardi i cui risparmi potranno essere quantificati in sede attuativa. Riducendo gli adempimenti formali si liberano risorse per la tutela effettiva della sicurezza.
Un importante intervento riguarda la tutela del paesaggio e l’edilizia. In particolare sul permesso di costruire si prevede la certezza dei tempi di conclusione del procedimento. La norma elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990. Inoltre per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l’obbligo dell’amministrazione competente, una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni per l’espressione del parere da parte del soprintendente, di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
In materia di tutela ambientale si prevede un complesso di norme predisposte dal Ministero dell’Ambiente per semplificare una serie di procedimenti nel pieno rispetto degli standard comunitari al fine di assicurarne l’accelerazione, fermi restando i livelli di tutela.
Infine, alcuni utili interventi per rendere la vita più semplice per i cittadini. Procedure più semplici: cambio di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti nello stesso contesto. Si evitano ai cittadini inutili peregrinazioni tra gli uffici e si previene l’evasione tributaria. Rilascio, su richiesta del diretto interessato, da parte degli Atenei, delle certificazioni dei titoli di studio anche in lingua inglese.

 

10 ottobre LEA e Tutela persone non autosufficienti

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA E TUTELA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio si è svolto l’incontro sul tema “Livelli essenziali di assistenza sanitaria e tutela delle persone non autosufficienti”. Sono intervenuti Renato Balduzzi, Maria Cecilia Guerra, Mimmo Lucà, Giuseppe Palumbo, Maria Grazia Breda. Ha partecipato il Presidente della Camera, Gianfranco Fini. L’evento si è svolto in collaborazione con il Comitato per la promozione della petizione popolare nazionale sui Lea.

9 ottobre Legge stabilità e Riforma Titolo V in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 9 ottobre, approva due disegni di legge relativi alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e la riforma del Titolo V della Costituzione.

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

Il Consiglio ha inoltre deciso di istituire nella legge di stabilità un Commissario anticorruzione che presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario sarà nominato, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell’interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri e parere favorevole di 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti. La Commissione potrà avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine per gli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi, e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.

LEGGE DI STABILITÀ

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

La Legge di stabilità per il 2013-2015 rappresenta lo strumento con cui sono disposte le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica. I tempi e i contenuti della procedura sono coerenti con quanto previsto nell’ambito del cosiddetto Semestre Europeo, recentemente introdotto nell’ambito dell’Unione europea al fine di rafforzare le regole che presiedono ai meccanismi di governance e di coordinamento delle politiche macroeconomiche e fiscali.

Quest’anno la Legge di stabilità per il 2013-2015 consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013.

Con la Legge di stabilità sono previste inoltre le norme che assicurano il coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di Governo, al fine di rispettare i requisiti economici e finanziari così come disposto dal Trattato di Maastricht, che anche l’Italia ha sottoscritto nel 1992 (parametri di Maastricht).

Con particolare riferimento al bilancio dello Stato, la legge di stabilità dispone le misure di modifica della legislazione vigente, su cui si fonda la previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio. In base alle leggi in vigore, infatti, la legge di approvazione del bilancio non può introdurre nuovi tributi e nuove spese. La legge di bilancio, prevista dall’articolo 81 della Costituzione, in particolare, è il mezzo con cui il Parlamento autorizza il Governo a sostenere le spese indicate nella stessa legge di bilancio e ad acquisire le entrate previste per il successivo esercizio finanziario.

Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono presentati al Parlamento entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Gli obiettivi sono 5: anzitutto, evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA a partire da luglio 2013. La legislazione vigente prevede l’aumento dell’IVA a partire dal primo luglio 2013. Con la legge di stabilità l’aumento viene dimezzato. Gli altri obiettivi sono i nuovi incentivi per l’aumento della produttività; le garanzie per gli esodati; la copertura del quadro esigenziale dei Ministeri per il 2013; il pagamento degli arretrati delle PA. Per realizzarli sono previsti tre strumenti. Il primo strumento è la revisione della spesa pubblica (spending review); il secondo comprende degli interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa; il terzo, infine, riguarda l’imposta sulle transazioni finanziarie.

La legge di stabilità prevede anche la rimodulazione di alcune tax expenditures per i redditi superiori ai 15mila euro:

– si introduce una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità a 3000 euro.

– si prevede anche l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità.

Al fine di introdurre un importante elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso, la legge di stabilità introduce inoltre una riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro).

Nell’ambito della legge di stabilità il Consiglio ha approvato il secondo capitolo delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica (spending review). Le nuove misure confermano l’azione avviata dal Governo il 5 luglio: razionalizzare la spesa pubblica, migliorare l’efficienza delle amministrazioni e mantenere inalterata la qualità dei servizi per i cittadini (cfr. comunicato stampa n. 38 del 5/6 luglio 2012).

La prima fase della spending ha garantito un risparmio di circa 4,4 miliardi per il 2012, 10,3 miliardi per il 2013 e 11,2 miliardi per il 2014. La spesa censita alla quale fanno riferimento questi risparmi è pari a circa 60 miliardi di acquisto di beni e servizi. Le nuove misure di razionalizzazione della spesa pubblica si basano su un censimento di spesa “aggredibile” pari a circa 50 miliardi: 11 miliardi per l’acquisto di farmaci, 7 miliardi per i dispositivi medici e 32 miliardi di acquisti per gli investimenti. L’importo censito nelle due fasi della spending è di 110 miliardi, circa il 65% della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi.

A regime, il risparmio derivante dalla spending review è di 3,5 miliardi .

L’analisi del Commissario straordinario per la spending review Enrico Bondi si è avvalsa delle segnalazioni degli oltre 135mila cittadini e associazioni che hanno partecipato alla consultazione pubblica di maggio segnalando sprechi e inefficienze. Le voci di spesa su cui interviene il provvedimento allo scopo di ridurne gli eccessi sono: la reingegnerizzazione della rete di illuminazione pubblica, segnalata da oltre 8000 cittadini e predisposta con il contributo dell’associazione Cielobuio; gli acquisti di beni e servizi non sanitari, segnalati da oltre il 27% dei cittadini che hanno partecipato alla consultazione; il trasporto pubblico locale, oggetto di oltre 2000 segnalazioni; le università; le consulenze per l’informatica (oltre 5000 cittadini hanno scritto suggerendo soluzioni per l’ICT nelle pubbliche amministrazioni); gli affitti e la gestione degli immobili dello Stato (segnalate dal 2% dei cittadini).

Un capitolo importante del provvedimento riguarda i controlli dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio dei Ministri il 4 ottobre ha aperto ai controlli in tempo reale dei bilanci della PA (cfr. comunicato stampa n. 48 del 4 ottobre 2012). In particolare verrà rafforzata la capacità di controllo sui bilanci degli enti locali, che farà leva sulla Corte dei Conti, sui servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato e sulla Guardia di Finanza.

Inoltre si sta promuovendo una manutenzione del sistema SIOPE per renderlo uno strumento di controllo di gestione anche sotto l’aspetto economico e tentare di impostare la rilevazione dei consumi, elemento questo sistematicamente assente nei controlli fino ad oggi effettuati.

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V. Il testo interviene a undici anni di distanza dalla precedente revisione attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L’intervento si è reso necessario viste le criticità emerse nel corso di questi anni; tuttavia, dato il breve spazio di legislatura ancora a disposizione, l’obiettivo è quello di apportare modifiche quantitativamente limitate, ma significative dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le regioni.

L’intervento riformatore si incentra anzitutto sul principio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell’ordinamento, prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale. E’ la cosiddetta clausola di supremazia presente in gran parte degli ordinamento federali.

Si tende, inoltre, ad impostare il rapporto fra leggi statali e leggi regionali secondo una logica di complementarietà e di non conflittualità; per questo sono previste alcune innovazioni particolarmente incisive. Si inseriscono nel campo della legislazione esclusiva dello Stato alcune materie che erano precedentemente considerazione della legislazione concorrente: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell’istruzione, il commercio con l’estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia.

Inoltre nella competenza statale rientrano anche materie sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che sono state oggetto, in questi anni, di contenzioso costituzionale. Si tratta di materie suscettibili di un’autonoma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato: la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la disciplina generale degli enti locali. La materia del turismo è stata altresì trasferita dalla competenza esclusiva delle regioni alla competenza concorrente dello Stato e potrà quindi introdurre una sua disciplina.

Si attribuisce alla legge statale un ruolo più duttile ed ampio nell’area della legislazione concorrente, prevedendo che spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i problematici “principi fondamentali”, bensì di porre la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica. Si dispongono, poi, confini meno rigidi fra potestà regolamentare del Governo e potestà regolamentare delle regioni, prevedendo in modo semplice che lo Stato e le regioni possano emanare regolamenti per l’attuazione delle proprie leggi.

 

4 ottobre Approvato Regolamento CPIA

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 4 ottobre, approva definitivamente il Regolamento per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti

Di seguito un estratto del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri:

DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

(…) Il Consiglio ha poi approvato in via definitiva, su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il provvedimento per la ridefinizione dell’organizzazione didattica dei Centri d’istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali. All’approvazione preliminare, data dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009, sono seguiti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
Il provvedimento offre anzitutto una risposta importante, attesa da anni, per superare il preoccupante “deficit formativo” della popolazione, che ancora permane in Italia, dove oltre 28 milioni di cittadini adulti sono in possesso, al massimo, di un titolo di studio conclusivo del primo ciclo e oltre l’80% della popolazione adulta non raggiunge il livello 3, ovvero “il livello necessario per garantire il pieno inserimento nella società della conoscenza”. La ridefinizione dell’organizzazione didattica è inoltre giustificata da alcuni importanti cambiamenti demografici. Il primo riguarda la radicale trasformazione della popolazione italiana: l’attuale indice di vecchiaia è già il più alto in Europa. Secondo l’ISTAT la popolazione italiana nel 2050 sarà composta per il 34,4 % da over 65enni (oggi al 19%, mentre all’inizio degli anni ’80 era al 13,1%). Aumenta anche la presenza degli stranieri. Secondo l’ultimo rapporto della Caritas gli stranieri regolari in Italia rappresentano il 7,5% e nei prossimi dieci anni si prevede che raggiungeranno il 10% fino ad arrivare, nel 2050, al 20%. Infine, un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla mobilità sociale che nel nostro Paese è tra le più basse in Europa: più della metà di quanti hanno un genitore con, al massimo, la licenza media tende a riprodurre questa situazione e solo il 5% di questi raggiunge la laurea.
Il sistema didattico attualmente in vigore non è adeguato ad affrontare questi cambiamenti. Gli adulti hanno incontrato, sino ad oggi, molte difficoltà a innalzare i loro livelli di istruzione e formazione, perché l’attuale organizzazione didattica dei corsi per adulti è rigida e ripropone, in larga misura, gli stessi modelli seguiti per i ragazzi con meno di 18 anni, senza alcun riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite sul lavoro e nella vita quotidiana dalle persone (come avviene, da tempo, in molti Paesi dell’Ue). Con le nuove norme contenute nel regolamento potrà emergere progressivamente e messo in valore il grande capitale umano, rappresentato dai “saperi sommersi”, di cui sono dotati gli Italiani e coloro che vivono e lavorano nel nostro Paese.
Questi gli strumenti previsti:
1. l’organizzazione per classi è superata dall’organizzazione in due livelli: il primo per il conseguimento della “licenza media” e delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; il secondo, per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di istruzione professionale e di liceo artistico;
2. il riconoscimento dei crediti, comunque acquisiti dalle persone, anche nel tempo libero, con la definizione del “Patto formativo individuale”. Ciascun adulto potrà sapere a quale livello si inserisce e quale percorso didattico dovrà seguire. Rispetto ai percorsi per i ragazzi, l’orario è ridotto del 30%. E’ previsto anche l’insegnamento a distanza per il 20% del percorso. Non si dovrà ricominciare dunque nelle materie per le quali l’adulto ha ottenuto riconoscimento di quello che sa;
3. ai Centri d’istruzione per gli adulti possono iscriversi anche i giovani di sedici anni che non hanno assolto all’obbligo di istruzione e gli adulti stranieri per seguire percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, con il rilascio della relativa certificazione necessaria per l’ingresso nel mondo del lavoro;
4. gli organi collegiali dei Centri territoriali saranno diversi da quelli delle scuole ordinarie. Ad esempio, il consiglio di classe sarà sostituito dal consiglio di livello.
I Centri d’istruzione per gli adulti opereranno su base provinciale e organizzeranno i servizi formativi in modo che siano prossimi ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, soprattutto attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio. Ciò consentirà anche alle persone che si trovano in luoghi disagiati di poter accedere ai servizi di istruzione.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, le Regioni potranno compiere, entro il prossimo dicembre, gli atti di esclusiva competenza per programmare l’istituzione dei centri con i nuovi modelli organizzativi e didattici, che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2013/2014.

 

4 ottobre Crescita 2.0 in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 4 ottobre 2012, ha approvato un Decreto Legge contenente “Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenzia digitale e startup”

Per quanto riguarda l’Istruzione Digitale il DL prevede:

  • Dall’anno accademico 2013/2014 introduzione del fascicolo elettronico dello studente per una gestione più efficiente dell’intera carriera universitaria e favorendo la mobilità tra diversi atenei
  • Adozione progressiva di testi scolastici in versione digitale dall’anno scolastico 2013/2014
  • Creazione dei centri scolastici digitali utilizzando le nuove tecnologie per il collegamento degli studenti in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comunità montane). Tali centri saranno istituiti con apposite convenzioni dal MIUR

Dl Crescita 2.0

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Sono questi i capisaldi del secondo “Decreto Crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell’Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.

Le norme del secondo Decreto Crescita puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Con l’applicazione dell’Agenda Digitale, aumentano fortemente i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria, attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico, all’obbligo per la PA di comunicare attraverso la posta elettronica certificata e di pubblicare online i dati in formato aperto e riutilizzabile da tutti. Significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza arriveranno dalla digitalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni giudiziarie, che assicureranno il mantenimento del principio di prossimità del servizio giustizia nei confronti di cittadini e imprese. Viene inoltre integrato il piano finanziario necessario all’azzeramento del divario digitale per quanto riguarda la banda larga (150 milioni stanziati per il centro nord, che vanno ad aggiungersi alle risorse già disponibili per il Mezzogiorno per banda larga e ultralarga, per un totale di 750 milioni di euro) e si introducono significative semplificazioni per la posa della fibra ottica necessaria alla banda ultralarga.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup): le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup – dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura – ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell’Unione Europea che individuano nelle startup una leva di crescita e di creazione di occupazione per l’Italia. La dotazione complessiva subito disponibile è di circa 200 milioni di euro. Una volta a regime, la norma impegnerà 110 milioni di euro ogni anno.

Ulteriori importanti misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l’introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%), sull’attrazione degli investimenti diretti esteri (con la costituzione dello sportello unico Desk Italia a cui potranno rivolgersi gli imprenditori stranieri), col rafforzamento del sistema dei Confidi per migliorare l’accesso al credito delle Pmi e con significative liberalizzazioni nel settore assicurativo (introduzione di un “contratto base” comune a tutte le compagnie).

1) Agenda Digitale Italiana

Vengono recepiti nel nostro ordinamento i princìpi dell’Agenda Digitale Europea. L’Italia si dota in questo modo di uno strumento normativo che costituirà una efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica dell’intero Paese.

Ogni anno, il Governo presenterà al Parlamento una relazione aggiornata sull’attuazione dell’agenda digitale italiana.

1.1 Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini

• Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1).

Addio vecchia carta di identità e tessera sanitaria. Al loro posto, i cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Il documento, che sostituirà progressivamente quelli attualmente circolanti, costituirà il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.

• Anagrafe unificata, censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (artt. 2, 3).

Per accelerare il processo di informatizzazione della PA e la messa a sistema delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini, viene istituita l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), un centro unico di gestione dati che subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE). Grazie a queste nuove procedure digitali, l’ISTAT inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, realizzando anche l’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.

• Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4,5).

Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche.

Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.

1.2 Amministrazione digitale

• Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9).

I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d’uso aperta e saranno dunque utilizzabili – in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali – senza alcun tipo di restrizione.

• Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8).

Le amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili, così da ridurre i costi connessi all’emissione dei titoli di viaggio.

Sul fronte della mobilità sostenibile, viene dato un forte impulso ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per consentire la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, sulla prenotazione di aree di parcheggio sicure, sui servizi di emergenza su strada.

• Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6).

Tutte le procedure per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore trasparenza e tempistiche più celeri. Viene inoltre fortemente incentivato il riuso dei programmi informatici da parte delle amministrazioni, consentendo significativi risparmi di spesa.

• Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6,7)

Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L’inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente.

Allo stesso modo, nel settore pubblico, tutte le certificazioni di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via telematica.

• Pubblicizzazione dei dati della PA (art. 9).

Con l’approvazione dell’art.9 del decreto si introduce un elemento di innovazione strutturale nella gestione del patrimonio informativo pubblico che diventa accessibile e utilizzabile dai cittadini e dalle imprese per promuovere la crescita economica, la partecipazione e la trasparenza amministrativa. Da oggi le amministrazioni italiane rendono disponibili i propri dati in formato digitale, si impegnano a condividere le informazioni che gestiscono e possono, grazie alle tecnologie digitali, coinvolgere, i cittadini, la società civile e il sistema produttivo in un gestione più efficace ed efficiente della cosa pubblica.

1.3 Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale

• Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10).

Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell’intera carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.

• Libri e centri scolastici digitali (art. 11).

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea.

Dall’anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) sarà possibile istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.

1.4 Misure per la Sanità digitale

• Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).

Al via il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti.

In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significativi risparmi e semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale.

Si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio nazionale.

1.5 Forte impulso per la banda larga e ultralarga

• Azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14).

Viene confermato l’obbiettivo di azzerare il divario digitale, portando la connessione a almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d’impresa. Alle risorse rese già disponibili per il Mezzogiorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli interventi nelle aree del centro-nord.

Vengono fortemente semplificate alcune procedure e adempimenti autorizzatori per favorire la diffusione della banda ultralarga, anche tramite wireless, e delle nuove tecnologie di connessione. Per quanto riguarda gli scavi per la posa della fibra ottica, è prevista l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli operatori di tlc avranno assicurato l’accesso alle parti comuni degli edifici per le operazioni di posa della fibra.

1.6 Moneta e fatturazione elettronica

• Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni (art. 15).

E’ introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall’importo della singola transazione. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

• Utilizzo della moneta elettronica (art. 15).

I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1 gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Con decreti ministeriali (ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze) verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall’attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere eventualmente effettuati anche tramite tecnologie mobili.

1.7 Giustizia digitale

• Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16).

Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese.

In particolare, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

La stessa procedura è prevista per le notificazioni a persona diversa dall’imputato, nell’ambito dei processi penali.

• Modifiche alla legge fallimentare (art. 17).

Attraverso l’uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica. Tra questi: a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori.

Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposizione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).

Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.

• Sinergia con l’VIII PQ Horizon 2020 (art. 19)

L’art. 19 promuove la definizione di grandi progetti di ricerca e innovazione su temi strategici e in linea con il programma europeo Horizon2020, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra sistema produttivo, di ricerca ed esigenze sociali.

Lo scopo e’ di spostare in avanti la frontiera dell’innovazione attraverso appalti innovativi e precommerciali per servizi di ricerca in modo da sviluppare soluzioni industriali innovative non ancora presenti sul mercato e che rispondono alle esigenze espresse da pubbliche amministrazioni.

• Comunità intelligenti (art. 20)

L’art 20 disegna l’architettura tecnica, di governo e di processo per la gestione delle comunita’ intelligenti e dei servizi e dati da queste prodotte. Le comunita’ intelligenti sono partecipative, promuovono l’emersione di esigenze reali dal basso, l’innovazione sociale e prevedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale e efficienza delle risorse – attraverso il riuso e la circolazione delle migliori pratiche. Un sistema di valutazione e monitoraggio garantisce che le comunita’ rispettino gli impegni presi attraverso uno statuto periodicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l’impatto del progresso tecnologico sul territorio.

2) Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (startup).

Le misure introducono per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). Tali norme sono coerenti con gli obiettivi previsti dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo definite a livello europeo. Si intende in tal modo contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualificata, soprattutto giovanile. La Per le startup vengono messi subito a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti. Nelle prossime settimane, con un apposito decreto ministeriale, saranno stanziate ulteriori risorse per nuove imprese presenti nel Mezzogiorno. La norma, a regime, impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare le imprese startup.

• Startup innovativa e incubatore certificato: cosa sono e a cosa servono (art.25).

Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup).

In particolare, queste le caratteristiche della startup innovativa:

o la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;

o la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi;

o deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

o il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

o non deve distribuire o aver distribuito utili;

o deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

o non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese startup innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. I requisiti che gli incubatori devono possedere sono legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività.

Viene infine istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese con l’iscrizione obbligatoria per le startup innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

• Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26).

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

o Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. Durante i primi anni di attività, ci possono essere frequenti episodi in cui le perdite intaccano il capitale per oltre un terzo a causa dei costi di avvio e degli investimenti iniziali, una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione può essere molto utile.

o Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.

o Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

o Facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).

Vengono anche ridotti gli oneri per l’avvio della startup innovativa e dell’incubatore certificato, attraverso l’esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

• Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato (art. 27).

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.

• Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28).

Le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa. Nello specifico, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo “fittiziamente” autonomo.

• Incentivi all’investimento in startup innovative (art. 29).

Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

• Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art. 30).

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza viene affidata alla Consob, che è delegata ad emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare gli investitori diversi da quelli professionali. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell’offerta debba essere sottoscritta da investitori professionali o da altri investitori specializzati nel venture capital, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della startup cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

• Sostegno all’internazionalizzazione (art. 30).

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.

La disposizione individua puntualmente tali servizi: l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

• Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa e attività di controllo (art. 31).

L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata dal decreto in materia di startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.

• Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure (art. 32).

Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero dello Sviluppo Economico, promuoverà una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle materie disciplinate dal decreto.

L’ISTAT provvederà alla raccolta e all’aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell’impatto – in particolare sui temi della crescita, dell’occupazione e dell’innovazione – delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

Il ministro dello Sviluppo economico dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di startup innovative, mettendo in rilievo soprattutto l’impatto di tali norme sulla crescita e l’occupazione.

La prima relazione successiva all’entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentata entro il primo marzo 2014.

3) Ulteriori misure per la crescita.

3.1. Credito di imposta al 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33).

Viene introdotto un credito di imposta come contributo pubblico alla realizzazione di opere strategiche e di importo superiore a 500 milioni di euro, che potranno in questo modo raggiungere l’equilibrio finanziario altrimenti non conseguibile.

Il credito potrà arrivare fino al limite massimo del 50% a valere sull’Ires e sull’Irap in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. La disposizione è valida fino al 31 dicembre 2015.

In questo modo sarà possibile favorire la realizzazione di un considerevole numero di grandi infrastrutture, senza incidere sulle entrate erariali e per di più stimolando un indotto positivo anche per le entrate pubbliche.

3.2 Sportello Unico per l’Attrazione di Investimenti Esteri (art. 35).

Viene costituito un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace per i soggetti imprenditoriali a cui potranno far riferimento i soggetti imprenditoriali che abbiano intenzione di realizzare investimenti di tipo produttivo e industriale sul territorio italiano.

Lo sportello farà capo al ministero dello Sviluppo economico e coordinerà tutti gli altri soggetti che operano nel settore, avvalendosi anche del supporto di personale proveniente dall’ICE e dall’Agenzia INVITALIA, senza generare così ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La promozione del made in Italy sui mercati internazionali sarà rafforzata grazie al fatto che Simest potrà partecipare al capitale di apposite società commerciali aventi sede anche in Italia.

3.3 Misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36).

La norma proposta – che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato – è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese, divenuto fondamentale nel corso della crisi.

Viene riconosciuto ai confidi la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Sono introdotte misure per rendere più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell’accesso al mercato dei capitali da parte di società non quotate, regime introdotto dal primo decreto crescita.

3.4 Proroga per progetto “carbone pulito” e per “superinterrompibilità” elettrica (art.34)

Proroga di un anno (dal 31-12-2012 al 31-12-2013) per la realizzazione del progetto cosiddetto “carbone pulito” (Carbosulcis). E proroga di tre anni (fino al 31-12-2015) del servizio per la cosiddetta “superinterrompibilità” elettrica per la Sicilia e la Sardegna.

4) Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

4.1. Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21).

La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi. Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.

4.2 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22).

Vengono abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto.

Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”, ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

Verrà inoltre definito, attraverso un decreto del ministro delle Sviluppo Economico, uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.

La norma prevede anche l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.

Al fine di favorire la concorrenza nel settore si consente agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario.

4.3 Misure per l’iscrizione al registro delle Imprese ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso (art. 23).

La disposizione si propone di aggiornare una normativa piuttosto datata (le Società di Mutuo Soccorso sono ancora disciplinate da una legge del 1886) e lacunosa in molte sue parti, per consentire a tali particolari società di svolgere con maggiore efficacia i propri compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale, garantendo procedure pubblicitarie più certe oltre che il definitivo avvio di un sistema di vigilanza efficace.

In attesa di una riforma organica della disciplina, viene risolta un’importante questione interpretativa prescrivendo in termini univoci e chiari la necessità di previa iscrizione delle Società di mutuo soccorso al registro delle imprese. Oltre a semplificare questa iscrizione viene inoltre resa automatica l’ iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una sezione che si istituirà espressamente dedicata alle SMS.

Una delle novità della proposta è poi quella relativa alla cosiddetta “mutualità mediata”, in virtù della quale si rende possibile anche ad una Società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio ad un’altra analoga società a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri, persone fisiche di tali enti giuridici, siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. In tal modo si consentirà alle S.M.S. di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario.