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22 gennaio Erasmus e Trasparenza in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 22 gennaio, esamina la possibilità del voto all’estero per gli studenti Erasmus ed approva due decreti legislativi su pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della PA.

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

Il Consiglio ha valutato approfonditamente, grazie alle relazioni dei Ministri dell’interno e degli affari esteri, la possibilità di consentire agli studenti Erasmus la partecipazione al voto dall’estero per le prossime elezioni politiche, come auspicato in precedenza.

La discussione ha posto in evidenza delle difficoltà insuperabili: anzitutto di tempo e di praticabilità e, soprattutto, di costituzionalità nel selezionare unicamente gli studenti Erasmus – escludendo tutti gli altri soggetti che si trovano all’estero per ragioni di studio, ma senza una borsa Erasmus – come nuova categoria di elettori temporanei. La discrezionalità di scelta che eserciterebbe il Consiglio con questa decisione contrasta con i principi di partecipazione democratica, eguaglianza ed effettività del diritto di voto previsti dalla Costituzione.

Il Consiglio ha auspicato che la prossima riforma elettorale tenga in debita considerazione le esigenze dei giovani temporaneamente all’estero per ragioni di studio e di lavoro.

(…)A. PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PA

Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due decreti legislativi che attuano la legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

Il primo provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli. Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

1. viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.

3. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.

4. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

5. si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati sull’assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.

6. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

7. si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

8. si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

9. si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

10. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

11. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.

11 gennaio Licei sportivi e LEP in CdM

Nella seduta dell’11 gennaio 2013, il Consiglio dei Ministri approva:

DECRETO LEGISLATIVO: Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92 del 2012 (LAVORO – ISTRUZIONE);

DECRETO PRESIDENZIALE: Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del DPR n. 89 del 2010 (ISTRUZIONE)

Di seguito il comunicato stampa:

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, dopo aver acquisito l’intesa in sede di Conferenza unificata lo scorso 20 dicembre, un provvedimento sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro per la crescita (Cfr. comunicato stampa n. 56 del 30 novembre 2012).

Il provvedimento completa un “pacchetto di innovazioni” per innalzare i livelli di istruzione e formazione delle persone adulte, in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

Il nostro Paese dimostra così di rispondere alle sollecitazioni rivolte dalla Ue ai Paesi membri affinché, in un periodo di crisi economica globale, si dotino degli strumenti legislativi che consentano al maggior numero di persone, in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani NEET (né al lavoro né in formazione), di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti: sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero.

Un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze comunque acquisite, promuove la mobilità geografica e professionale, favorisce l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accresce la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni e l’ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze costituisce, pertanto, una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell’Unione europea.

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DELLA SEZIONE A INDIRIZZO SPORTIVO DEL SISTEMA DEI LICEI

Il regolamento approvato oggi prevede la riorganizzazione dei percorsi delle sezioni a indirizzo sportivo dei licei. L’obiettivo principale del provvedimento è quello di portare a sistema esperienze didattiche già condotte in molte scuole, avvalendosi dell’autonomia, e di implementare allo stesso tempo il ventaglio dell’offerta formativa, rafforzando il ruolo dello sport nella scuola. Per la prima volta nel nostro ordinamento viene inserito un nuovo indirizzo di studi nell’ambito del liceo scientifico.

Rispetto alle discipline dell’ordinario liceo scientifico sono introdotte due nuove materie: “diritto ed economia dello sport” e “discipline sportive” che vanno a sostituire “disegno e storia dell’arte” e “lingua e cultura latina”. Inoltre è previsto il potenziamento di “scienze motorie e sportive”. L’iscrizione è aperta a tutti, anche ai disabili, e non sono previste prove selettive d’ingresso. In effetti, la sezione non è finalizzata solo alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico e sono magari impegnati in competizioni di rilievo nazionale o internazionale, ma si rivolge anche agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva.

In prima applicazione le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione dell’offerta formativa, potranno autorizzare un numero di sezioni non superiore a quello delle rispettive province. Le scuole individuate dalle Regioni apriranno le iscrizioni già a partire dal prossimo anno scolastico.