Regolamento di riorganizzazione dei CPIA: una prima risposta all’apprendimento permanente
Il Regolamento di riorganizzazione dei Centri Provinciali d’Istruzione per gli Adulti (CPIA), compresi i corsi serali, completato il suo iter istituzionale dopo una lunga fase procedurale durata quasi sei anni, è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri il 4.10.2012 ed è ufficialmente in vigore da ieri, 25 febbraio, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 47. Il Regolamento è rubricato come dPR n. 263 del 29.10.2012.
La legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 632, per la prima volta nella storia della scuola italiana, interviene sull’educazione degli adulti, istituendo i CPIA; nel contempo ne cambia la mission formativa ridenominandola “Istruzione degli adulti”. Non è un cambiamento solo nominale, ma di vera sostanza in quanto lo Stato sceglie di assumersi la responsabilità di fornire un’istruzione (rilascio titoli) di propria esclusiva competenza, lasciando agli enti locali la possibilità di intervenire per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Apprezzabile l’intento del legislatore che con questa norma, mentre finalmente attribuiva dignità legislativa al settore, rendeva poco efficace la sua applicazione in quanto nasceva con un vincolo ben preciso, per un nuovo CPIA che si istituisce, una autonomia scolastica muore. Adesso con l’approvazione del Regolamento viene data attuazione a questa norma definendo identità, organizzazione didattica, assetti organizzativi e modalità attuative di questi nuovi Centri.
Finalmente l’istruzione degli adulti, sostenuta da un provvedimento normativo, entra a pieno titolo nel sistema di istruzione del nostro Paese, rappresentando una prima significativa risposta al deficit formativo presente in modo diffuso nella popolazione adulta, ciò in prospettiva della costruzione di un organico sistema di apprendimento permanente, i cui elementi essenziali sono stati delineati nella riforma del mercato del lavoro.
L’attuale organizzazione didattica dei corsi per adulti, soprattutto i corsi serali finalizzati al conseguimento del diploma di maturità tecnica e/o professionale, è rigida e ripropone, integralmente, gli stessi ordinamenti previsti per i ragazzi, senza alcun riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nei contesti di vita e di lavoro come avviene in gran parte dei Paesi europei.
Con i nuovi percorsi articolati in periodi didattici si potrà realizzare, non solamente un carico orario più sostenibile, ma anche un evidente accorciamento, da cinque a tre anni, del’itinerario che conduce al conseguimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado.
Il provvedimento conferma che i CPIA saranno riferimento per l’obbligo d’istruzione, potendo rilasciare il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, la certificazione delle competenze connesse all’obbligo di istruzione e il riconoscimento formale dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; il rilascio dei diplomi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale, invece, resta in capo alle istituzioni scolastiche sede dei corsi serali.
Questi gli strumenti previsti dal nuovo regolamento:
- l’organizzazione per classi è superata dall’organizzazione in due livelli: il primo per il conseguimento della “licenza media” e delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; il secondo, per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di istruzione professionale e di liceo artistico;
- il riconoscimento dei crediti, comunque acquisiti dalle persone, anche nel tempo libero, con la definizione del “Patto formativo individuale”. Ciascun adulto potrà sapere a quale livello si inserisce e quale percorso didattico dovrà seguire. Rispetto ai percorsi per i ragazzi, l’orario è ridotto del 30%. E’ previsto anche l’insegnamento a distanza per il 20% del percorso. Non si dovrà ricominciare daccapo nelle materie per le quali l’adulto ha ottenuto riconoscimento di quello che sa, eliminando così la frustrazione, oggi causa di molti abbandoni da parte di coloro che iniziano questi percorsi;
- ai centri territoriali potranno iscriversi anche i giovani di sedici anni che non hanno assolto all’obbligo di istruzione e gli adulti stranieri per seguire percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, con il rilascio della relativa certificazione necessaria per l’ingresso nel mondo del lavoro;
- gli organi collegiali dei centri territoriali saranno diversi da quelli delle scuole ordinarie. Ad esempio, il consiglio di classe sarà sostituito dal consiglio di livello.
Si apre adesso una fase di innovazione sperimentale prevista dallo stesso decreto attraverso “progetti assistiti a livello nazionale”, che necessita di un confronto serio e produttivo con le rappresentanze di categoria e confederale per affrontare tutte le specifiche questioni che riguardano, da un lato l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto e dall’altro la tutela della professionalità di tutti gli operatori (dirigenti, docenti e a.t.a.) impegnati nel settore.
Le “Linee Guida” che l’Amministrazione è chiamata ad adottare rappresentano, infatti, lo strumento chiave che potrà consentire di definire, in maniera condivisa, i dettagli organizzativi relativi alle modalità attuative.
Un primo problema da affrontare riguarderà la distribuzione dei nuovi CPIA nel territorio nazionale e locale. Bisogna prestare molta attenzione ai parametri numerici ed ai criteri di qualità che ispireranno le decisioni, tenendo presente la dimensione provinciale e i 55 CPIA già istituiti con codice meccanografico salvaguardati dallo stesso provvedimento.
Dovranno essere formalizzate le modalità di organizzazione, su base provinciale, dei servizi formativi in modo da garantire, attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio, una presenza diffusa nel territorio stesso atta a favorire l’accesso a tutti.
Altra questione è connessa all’offerta formativa erogata dai CPIA; definiti con chiarezza i percorsi didattici finalizzati al conseguimento dei titoli, occorre individuare gli elementi funzionali a garantire l’alfabetizzazione funzionale e la delicata questione della certificazione attraverso i test della conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno.
Se da un lato è stato riconosciuto, da più parti, il ruolo fondamentale dei Centri Territoriali Permanenti nel rapporto con i cittadini migranti e con la loro formazione, dall’altro gli stessi CTP sono stati coinvolti in attività e investiti di compiti istituzionali che non solo hanno significativamente aumentato il carico di lavoro, ma hanno anche accresciuto il livello di complessità dei loro interventi.
I meccanismi di attestazione/certificazione previsti dalla normativa rendono centrale il ruolo del Centro Territoriale, che si trova però in situazioni di forte sottodimensionamento dell’organico docente, in particolare per la ridotta presenza di docenti alfabetizzatori. Ai nuovi Centri dovranno essere assicurate tutte le risorse necessarie per dare continuità a questa specifica attività.
Si rende indispensabile una specifica e dettagliata definizione del parametro “10 docenti per 160 studenti”, che garantisca una presenza equilibrata di docenti alfabetizzatori e di docenti delle discipline connesse all’acquisizione delle competenze di base relative all’obbligo di istruzione.
Dovranno essere assicurate, inoltre, proprio per poter rispondere all’articolazione diffusa nel territorio, dotazioni organiche di personale a.t.a. adeguate al bisogno. Appaiono del tutto generici, infatti, i parametri indicati dal decreto. Positiva, invece, l’opportunità di assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico sulla base di disponibilità rientrante nei tetti organici previsti o ricorrendo all’istituto contrattuale delle collaborazioni plurime.
Le “Linee Guida”, inoltre, dovranno sia definire in modo analitico e puntuale i criteri per il riconoscimento dei crediti, valorizzando le competenze acquisite nei contesti formali, non formali e informali, sia individuare le modalità per fruire efficacemente delle flessibilità funzionali alla personalizzazione dei percorsi, alla fruizione a distanza del 20% del monte ore, all’attività di accoglienza per non più del 10% del monte ore medesimo.
Il cantiere è aperto!
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Scheda di lettura
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione per gli Adulti, Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012 (GU n. 47 del 25 febbraio 2013) |
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Definizioni |
Il Regolamento definisce i nuovi assetti dei Centri Provinciali d’Istruzione per gli Adulti (CPIA) ivi compresi i serali, che saranno attivati a partire dall’a.s. 2013/14 e non oltre il 2014/15, nei quali saranno ricondotti i CTP, i corsi serali e i serali negli istituti di prevenzione e pena. |
Identità |
Si costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, ovviamente, nel rispetto della programmazione regionale. Tali istituzioni hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche con proprio organico, propri Organi Collegiali opportunamente adattati, e operano in stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni realizzando un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. I Centri realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo, di certificazione delle competenze connesse all’obbligo di istruzione e di riconoscimento formale dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana non inferiore al livello A2. Si prevede, inoltre, l’opportunità di ampliare l’offerta formativa in virtù del dPR 275/99. |
Utenza |
Adulti in età lavorativa anche stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ragazzi che hanno compiuto 16 anni privi del titolo del primo ciclo e/o che non hanno assolto l’obbligo. Possibilità di inserire, in presenza di particolari e motivate esigenze, anche i quindicenni. |
Assetto didattico |
Offerta formativa L’offerta formativa è strutturata per livelli di apprendimento;
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Assetto organizzativo |
L’assetto organizzativo descritto ed in particolare le unità di apprendimento, la possibilità di apprendimento a distanza, i gruppi di livello e il “Patto Formativo Individuale” dovranno favorire le sviluppo e l’efficacia dell’offerta formativa, secondo criteri e modalità stabilite da apposite linee guida. Viene definita la possibilità di accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona ai fini dell’’accesso ai vari periodi didattici. Gli elementi innovativi previsti presuppongono una fase di sperimentazione, come transizione da vecchia a nuova organizzazione. Si ribadisce con forza l’importanza strategica della certificazione delle competenze-chiave in esito a ciascun periodo didattico ed in particolare quella relativa alla valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali i cui criteri di riconoscimento saranno definite con le linee guida prima citate. |
Valutazione e certificazione |
La valutazione è definita a partire dal patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze acquisite in esito agli apprendimenti e le competenze comunque acquisite nei contesti informali e non formali. Riteniamo che la valutazione non potrà tener conto soltanto degli esiti degli apprendimenti, ma più ampiamente e in senso complessivo delle condizioni di status dell’adulto che rientra in formazione con un portato di esperienze comunque acquisite. I titoli di studio conclusivi sono conseguiti a superamento degli esami di Stato e corrispondo al primo e al secondo ciclo d’istruzione. L’esame di Stato prevede:
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Organi collegiali |
Viene dedicato un apposito articolo agli organi collegiali, definendone ruoli, competenze e specificità. L’adattamento più evidente si riferisce alla rappresentanza degli studenti che, in quanto adulti, sostituiscono in toto la componente genitori. |
Gestione amministrativo contabile |
Al pari delle altre istituzioni scolastiche, si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale 44/01. |
Dotazioni organiche |
In ossequio a quanto disposto dall’art. 64 del decreto-legge 112/08 si prevede un organico funzionale (quanto?) definito sulla base della serie storica degli scrutinati, con un rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. Non viene stabilito alcun riferimento agli ordini di scuola e alle classi di concorso. Appaiono del tutto generici i parametri relativi alle dotazioni organiche del personale A T A che pure dovrebbero tenere in debito conto l’articolazione diffusa nel territorio. E’ prevista l’opportunità di assegnare ai centri unità di personale del profilo di assistente tecnico sulla base di disponibilità rientrante nei tetti organici previsti o ricorrendo anche all’istituto contrattuale delle collaborazioni plurime. |
Monitoraggio e valutazione di sistema |
Positiva la previsione di un’azione costante di monitoraggio e valutazione, operata attraverso l’INDIRE e l’INVALSI, oggetto di apposito rapporto triennale da rendere al Parlamento. |
Disciplina transitoria |
Viene sottolineato l’avvio graduale a partire dall’anno scolastico in corso con progetti assistiti a livello nazionale. Dal prossimo anno scolastico 2013/14, le nuove disposizioni saranno applicate alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale e dei licei artistici. Si ribadisce, a litania, che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’istituzione dei centri potrà avvenire esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche come previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 112/08. Sono fatti salvi i centri già istituiti (55) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’a.s. 2009/10 e che detengono già il codice meccanografico. Nell’ambito di tali regole, le Regioni nel predisporre il piano di dimensionamento della rete scolastica per i futuri anni scolastici, dovranno prevedere l’istituzione dei nuovi Centri d’Istruzione per gli Adulti. Il passaggio al nuovo ordinamento, infine, è definito da linee guida, adottate dal MIUR di concerto con il MEF, a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei centri, con particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi. |