Il piano dell’inclusività è parte integrante del Pof

Il piano dell’inclusività è parte integrante del Pof

Bisogni Educativi Speciali, prosegue il confronto con il Miur

L’ incontro svolto presso la direzione dello studente ha preso in esame le possibili misure di accompagnamento all’attuazione della direttiva. Il Miur si è detto disponibile anche alla semplificazione  delle procedure fissate dalla circolare 8/2013.  Sara ad esempio chiarito che i piani didattici personalizzati non dovranno essere predisposti per ciascun singolo alunno , ma per tipologie  differenziate, ad esempio per gruppi della stessa lingua straniera, per disturbi di apprendimento ecc. che il Piano annuale dell’inclusività è parte integrante del POF e non un documento a sé. ecc.  A breve sarà  disponibile un portale dedicato diviso in quattro sezioni con contributi, interventi e materiali di supporto per le scuole e gli insegnanti, con i fondi della legge 170 inoltre saranno avviati ulteriori master di formazione per i docenti in accordo con l’università per un totale di 4000 posti, in modo da garantire un docente formato per ogni scuola. Per la UIL  è necessario procedere verso l’assegnazione di un organico funzionale di rete per il sostegno, quale risposta omogenea ad interventi che rischiano di frammentare sempre di più l’inclusione. Serve inoltre puntare sulla esperienza già maturata nelle scuole sostenendo il potenziamento dei centri territoriali di servizio ed i centri per l’inclusione, le scuole vanno valorizzate anche per le attività laboratoriali previste dai master universitari. Le proposte di revisione della circolare possono essere trasmesse entro il mese di agosto, in modo da giungere a settembre ad una sua integrazione.
A margine dell’incontro è stato presentato alle organizzazioni sindacali il protocollo di intesa tra MIUR e ministero della giustizia sulle scuole carcerarie. All’incontro hanno partecipato Noemi Ranieri e Pasquale Proietti.

Indicazioni primo ciclo

Indicazioni primo ciclo, esiti informativa al Miur

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono entrate in vigore dal 1° settembre 2012 ma solo per quelle parti coerenti con quanto già deliberato nel POF, mentre dal prossimo anno scolastico 2013/2014 saranno pienamente attuative comportando una rielaborazione del curricolo delle istituzioni scolastiche che tenga conto del profilo dello studente, dei traguardi di sviluppo delle competenze, ora prescrittivi, e degli obiettivi di apprendimento.

L’Amministrazione, nell’incontro svoltosi oggi 25 luglio con le OO.SS., ha presentato una bozza di circolare da emanare in tempi brevi che prevede misure di accompagnamento e primi adempimenti e scadenze, fornendo cosi un adeguato supporto all’impegno pluriennale delle scuole, che dovrà prevedere:

  • una fase di informazione, formazione, riflessione e confronto tra i nuovi contenuti e le pratiche didattiche, ?
  • una fase di formazione e di ricerca rivolta a gruppi limitati di docenti in grado poi di svolgere funzioni di animazione, promozione, ricerca didattica in forma di laboratorio con sperimentazioni didattiche sul campo ben delimitate; ?
  • una fase di documentazione degli esiti così come la condivisione delle innovazioni più significative.

A livello centrale è attivo un comitato scientifico nazionale, istituito con D.M.19 marzo 2013, che assicura il proprio apporto alle diverse iniziative e garantisce il raccordo tra istanze provenienti da fonti diverse: scuole, mondo della ricerca, INVALSI. Elabora, inoltre, documenti di lavoro per accompagnare la ricerca, la formazione, il monitoraggio.
A livello regionale sono stati costituiti appositi staff con il compito di agevolare la partecipazione di tutte le componenti della scuola.
A livello territoriale, infine, operano reti di scuole impegnate nei programmi di formazione e ricerca.

Per il 2013-2014 le iniziative informative sono affidate alla responsabilità delle singole istituzioni scolastiche, mentre le iniziative di formazione e ricerca, che in questa prima fase potranno riguardare solo un contenuto numero di istituzioni e quindi di docenti, saranno finalizzate alla riflessione e all’approfondimento sperimentale degli elementi innovativi contenuti nelle Indicazioni.

Le istituzioni scolastiche potranno partecipare a tali iniziative avanzando una propria candidatura all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di istruzioni che saranno fornite dagli uffici regionali stessi. Ciascuna delle reti selezionate usufruirà di un contributo di circa 4000 euro; l’impegno dei docenti che aderiscono alle iniziative sarà incoraggiato con agevolazioni nell’orario di servizio e con eventuali incentivi economici dal fondo di istituto. Per il prossimo anno scolastico è previsto uno stanziamento di 1 milione e 600 mila euro.

La Cisl Scuola nel corso dell’incontro ha sottolineato l’urgenza e la necessità di provvedere all’emanazione di modalità di accompagnamento, trattandosi di operazioni innovative molto complesse che coinvolgono tutta la comunità educante e trovano fondamento soprattutto nella formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici e nei percorsi di sperimentazione di competenza propria delle Istituzioni scolastiche previsti nel Regolamento dell’Autonomia scolastica (DPR.275/1999). Ha inoltre evidenziato l’opportunità che in modo progressivo e graduale la fase di formazione e ricerca sia estesa a tutto il personale coinvolto, garantendo cosi le risorse economiche necessarie. Ha richiesto, ancora, che i requisiti e i criteri per l’accesso alle iniziative di formazione-ricerca siano gestiti dagli uffici regionali ma coordinati e monitorati dal Dipartimento per l’Istruzione o comunque dal Comitato Scientifico Nazionale. Ha infine raccomandato che siano date ulteriori indicazioni per quanto riguarda la certificazione delle competenze al termine del V° anno della primaria e del III° anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Ci riserviamo una più compiuta valutazione di ordine politico nel momento in cui verrà licenziato il testo definitivo della circolare.

Onorare il mandato ricevuto

On. ministro Carrozza, onori il mandato ricevuto

di Enrico Maranzana

 

La separazione dei poteri è un principio fondante lo Stato di diritto:  il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario ne sono l’articolazione.

 

Il potere esecutivo garantisce il rispetto della legge dello Stato e dirige la pubblica amministrazione: vigila sulla rigorosa applicazione delle regole vigenti e sul fluire del servizio nell’alveo istituzionale.

 

Un adempimento capace di sintonizzare il nostro sistema educativo di istruzione e di formazione alla società contemporanea; un adempimento di semplice e immediata realizzazione, un adempimento inexpensive; un adempimento omesso.

 

Per onorare il mandato ricevuto il ministro può desumere i dati necessari dai Piani dell’Offerta Formativa delle scuole.

Tre i possibili punti d’osservazione.

 

1 – Il sistema organizzativo

Il decreto legislativo 297/94 prevede una pluralità di organismi aventi specifiche responsabilità.

I POF rispondono alle seguenti istanze?

1 – Il consiglio di istituto ha “elaborato e adottato gli indirizzi generali” e li ha espressi sottoforma di competenze generali?

2 – Le competenze generali che il Consiglio ha identificato sono armoniche con quelle espresse nei nuovi regolamenti di riordino del 2010?

3 – Il Consiglio di istituto ha deliberato i “criteri generali della programmazione educativa”?

4 – Il Collegio dei docenti ha “programmato l’azione educativa” per tracciare itinerari atti alla promozione delle competenze generali che il Consiglio di istituto ha elencato?

5 – Sono indicate le modalità che il Collegio dei docenti segue per “valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica”?

6 – Sono precisate le modalità operative del Consiglio di classe che “coordina” gli insegnamenti e assicura la loro convergenza sinergica verso la promozione dei traguardi indicati dal collegio?

7 –  Sono predisposte le condizioni affinché la didattica delle singole discipline sia orientata al conseguimento sia delle competenze generali sia delle competenze specifiche?

 

2 – L’autonomia delle istituzioni scolastiche

Il DPR 275/99 pone la progettazione a fondamento della vita delle scuola.

I Pof

1 – contengono l’esatta e circostanziata descrizione del risultato da conseguire?

2 –  forniscono le risultanze delle analisi condotte per identificare il campo del problema?

3 –    descrivono compiutamente le ipotesi risolutive formulate?

4 –    prefigurano procedimenti per la rilevazione degli esiti?

5 –   prevedono la comparazione dei risultati ottenuti con gli esiti attesi e la capitalizzazione degli eventuali scostamenti?

 

 

3 – Orientamento del sistema scuola

La legge 53/2003  finalizza il servizio scolastico alla promozione dell’apprendimento per “sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche”.

La struttura dei Pof si caratterizza per aver indicato:

1    –   le capacità e le competenze generali come nuclei portanti?

2 – le conoscenze e le abilità come “strumento e occasione” d’apprendimento?

3    –   le competenze specifiche come classi sottordinate a quelle generali?

4    –    la valutazione come una fase del feed-back?

DL FARE: “MODIFICHEREMO NORMA SU DIRITTO ALLO STUDIO”

DL FARE/SCUOLA, PUGLISI (PD): “MODIFICHEREMO NORMA SU DIRITTO ALLO STUDIO”

Dichiarazione della senatrice del Pd Francesca Puglisi, capogruppo in Commissione Istruzione a Palazzo Madama

“Modificheremo al Senato il Dl Fare per la norma che riguarda il diritto allo studio, in accordo con il Governo e con la Conferenza delle Regioni.” Lo afferma la senatrice Francesca Puglisi, capogruppo Pd in Commissione Istruzione a Palazzo Madama.  “E’ necessario continuare ad affermare, come vuole la nostra Costituzione, che anche gli studenti privi di mezzi capaci e meritevoli hanno il diritto di raggiungere i più alti gradi di istruzione. Intanto, – aggiunge la parlamentare democratica – credo sia giusto valorizzare l’intervento del Governo che prevede 30 mila borse di studio aggiuntive da circa 5.000 euro nel 2014 per gli studenti meritevoli, per favorire la mobilità nelle Università lontane da casa; lo sblocco del turn over nelle Università e negli Enti di Ricerca e 150 milioni in più per il 2014 per la messa in sicurezza delle scuole, da ripartire tra le Regioni.”

DECRETO DEL FARE / Le misure per l’edilizia scolastica

Di Menna: provvedimento positivo

DECRETO DEL FARE / Le misure per l’edilizia scolastica

Ma attenzione, per garantire il risultato serve l’Anagrafe dell’edilizia scolastica e l’intervento di surroga dello Stato in caso di inadempienza degli Enti.

 

Le misure riguardanti l’edilizia scolastica contenute nel decreto approvato alla Camera mettono a punto una serie di interventi concreti. L’insieme delle risorse stanziate – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna – naturalmente non risponde all’insieme delle necessità ma è comunque un provvedimento positivo.
Ci sono due aspetti che vanno messi in evidenza – aggiunge Di Menna – perché se non si risolvono, l’intero impianto degli interventi rischia di essere vanificato.

Anagrafe dell’edilizia scolastica:
se c’è va resa pubblica. Se non c’è va realizzata.

Continua infatti a mancare  un elemento essenziale di valutazione del rischio e delle conseguenti emergenze da affrontare prioritariamente: l’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Prevista dalla ormai lontana legge quadro sulla materia n. 23 del 1996, finanziata allora con 20 miliardi delle vecchie lire per l’avvio e con 200 milioni annui per il funzionamento a decorrere dal 1996, e che sino ad  oggi, nonostante le molte sollecitazioni e  gli annunci dei ministri che si sono succeduti a viale Trastevere negli anni, non risulta essere stata realizzata o, quantomeno, messa a disposizione per la sua valutazione: eppure si tratta di uno strumento fondamentale sia per la progettazione della tipologia degli interventi che per determinarne le priorità.
Come Uil Scuola abbiamo richiesto con insistenza, anno dopo anno, la messa a regime di questo fondamentale strumento per l’analisi della realtà esistente e per la programmazione dei necessari interventi. Stiamo ancora aspettando, e non vorremmo che la secretazione di quanto sin’ora fatto serva a nascondere imperdonabili negligenze a livello locale dell’amministrazione del MIUR o, peggio ancora, a favorire una distribuzione delle risorse non correlata alla stato dell’effettivo disagio edilizio, ma ad altre logiche che, con questo, non hanno nulla a che fare.

Le risorse alle Regioni
ma in caso di inadempienza chi ci rimette sono gli alunni
Va previsto anche un intervento di surroga dello Stato
Il decreto prevede che le risorse per gli interventi di risanamento nelle scuole vengano assegnate alle Regioni. Il testo prevede una serie di adempimenti e scadenze stringenti. In caso di inadempimento delle Regioni le risorse ‘decadono’.
La riflessione da fare – spiega Di Menna – è che le risorse sono riferite strumentalmente alle Regioni ma sono destinate alle scuole.
La mancata presentazione delle richieste da parte delle Regioni si ripercuote sugli alunni. Per questo – aggiunge – va previsto un intervento di surroga dello Stato in caso di enti inadempienti. Non basta dire questi soldi non ve li diamo. Occorre prevedere la figura di un commissario ad acta che, in caso di inottemperanza degli enti, porti a buon fine gli interventi finanziati e cantierabili.
Le misure riguardanti l’edilizia scolastica nel decreto del ‘fare’
La scheda Uil Scuola

Nel decreto  legge del  ‘fare’ – DL n. 69/2013 – le Commissioni affari Costituzionali e Bilancio hanno apportato alcuni emendamenti e sul testo risultato da questi,  il Governo ha posto la questione di fiducia. Per la scuola gli interventi riguardano l’edilizia scolastica:

  1. l’INAIL, ai sensi della legge 35/2012, finanzia un programma triennale 2014-2016, con 100 milioni di euro per ogni annualità, concordato tra Presidenza del Consiglio, MIUR e ministero delle Infrastrutture, sentite la Conferenza Unificata Stato-Regioni.
  2. Un ulteriore finanziamento di 3,5 milioni di euro per ciascun anno dello stesso triennio è destinato all’individuazione, da parte del Centro di geomorfologia integrata, di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per le scuole.
  3. Per l’anno 2014 si destinano ulteriori 150 milioni di euro per il fondo unico per l’edilizia scolasticapresso il MIUR, con particolare riferimento alle scuole con presenza di amianto, assegnandoli alle Regioni entro il 30 ottobre 2013, secondo una tabella allegata al provvedimento;
    Le regioni debbono presentare le richieste entro il 15 ottobre 2013, sulla base di progetti immediatamente cantierabili che gli Enti Locali debbono presentare alle Regioni entro il 15 settembre 2013.
    In caso di mancata presentazione delle richieste da parte delle singole Regioni, i finanziamenti alle stesse decadono e sono suddivisi proporzionalmente tra le altre Regioni adempienti.L’assegnazione del finanziamento autorizza a bandire immediatamente le gare d’appalto o l’affidamento dei lavori. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti e la loro destinazione ad altri progetti ammissibili.
    Il MIUR provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Concorso dirigenti scolastici in Campania. Il TAR respinge tutti i ricorsi

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI: UN RISULTATO IMPORTANTISSIMO

E’ stata pubblicata in data odierna gran parte delle sentenze concernenti la discussione sul merito dei ricorsi presentati per l’annullamento della procedura concorsuale per l’assunzione di 224 D.S. in Campania.
Tutte le decisioni della sezione ottava del TAR Campania hanno dato piena ragione all’Amministrazione ed hanno pertanto riconosciuto i diritti degli ammessi al colloquio.
Pur se la nostra analisi è necessariamente frettolosa, le sentenze appaiono motivate in maniera ampia e circostanziata e ciò fa ben sperare anche in vista di un eventuale (e, ovviamente, non auspicabile) appello al Consiglio di Stato.
Ci riserviamo, dunque, di sviluppare più ampie ed approfondite considerazioni dopo aver letto con maggiore attenzione le sentenze.
E’ doveroso, però, ribadire che:
‐ L’ANP Campania ha fin dal primo momento sostenuto con fermezza e convinzione le ragioni degli ammessi, senza tentennamenti o ambiguità, anche quando l’esito interlocutorio dell’appello cautelare in Consiglio di Stato ha fatto vacillare la fiducia di molti concorrenti;
‐ L’ANP Campania ha investito risorse umane e finanziarie fin dall’inizio per supportare i soci che hanno seguito il corso di preparazione e che si sono trovati nella pesante situazione di non avere più certezze nel futuro della procedura concorsuale;
‐ L’ANP Campania, da novembre a maggio, ha organizzato decine di incontri di formazione, del tutto gratuiti per i soci, coinvolgendo formatori di grande livello e creando una comunità di apprendimento che è rimasta convinta e compatta fino alla fine.
E’ altresì doveroso ringraziare l’Avv. Pasquale Colucci, il legale che ha partecipato al dibattimento del 3 luglio su mandato di molti soci e che, nonostante i tempi ristretti e la complessità del caso, ha profuso il suo qualificato impegno professionale per
contribuire a sostenere le ragioni degli ammessi.
Non ci piace eccedere in trionfalismi, ne’ avventurarci (come purtroppo hanno fatto e fanno in molti) in previsioni avventurose e campate in aria.
Ci sentiamo però di dover sostenere che:
‐ Anche se le sentenze non sono state pubblicate tutte (ne mancano, se non abbiamo sbagliato i conti, ancora 12), le motivazioni delle stesse sono così articolate ed approfondite da far ritenere che anche le altre sentenze non potranno che confermare quanto già sostenuto in quelle giù pubblicate (incrociamo come sempre le dita);
‐ Vi sono ora le condizioni, a partire presumibilmente dal mese di settembre, per riunire le Commissioni, ricalendarizzare tutte le operazioni e riprendere da dove le stesse si erano interrotte.
A presto per gli ulteriori aggiornamenti, riguardanti anche la ripresa del corso di preparazione.

Il Presidente dell’ANP Campania
Prof. Ettore Acerra

Concorso dirigenti scolastici in Campania. Il TAR respinge tutti i ricorsi.

Tutte le sentenze della sezione ottava del TAR Campania pubblicate ieri ed oggi hanno dato piena ragione all’Amministrazione ed hanno pertanto riconosciuto i diritti degli ammessi al colloquio e respinto i ricorsi degli esclusi. Rimangono da pubblicare alcune altre sentenze: probabilmente entro domani, venerdì 26 luglio 2013, compariranno sil sito del TAR Campania.
Qui di seguito si possono consultare le sentenze finora pubblicate:

INDENNITÀ DI REGGENZA

INDENNITÀ DI REGGENZA

Vicari dirigenti scolastici – Illegittima Nota dell’Usr Piemonte: cerca di intimorire i propri ds minacciandoli di recare un danno all’erario qualora dovessero farsi sostituire in toto dai proprio vicari.

 

Anief-Confedir: se le cose stanno così, lasciando le scuole senza responsabile per medi e lunghi periodi, è l’Usr Piemonte a commettere reato per induzione all’interruzione di pubblico servizio!

 

Piuttosto che stare attenti a un presunto danno erariale, cagionato da quei dirigenti scolastici che anche per medi e lunghi periodi di assenza nominano un vicario con compiti generali di sostituzione, l’Usr del Piemonte farebbe bene a non invitare gli stessi dirigenti scolastici a non commettere reati penalmente rilevanti, come l’interruzione di servizio pubblico: è questa la risposta dell’Anief alla Nota n. 7074, attraverso cui l’Ufficio scolastico piemontese, a seguito di una ricostruzione normativa parziale, comunica che “ai collaboratori non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, né certificata alcuna quantificazione di somme a tale titolo, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto”. E conclude asserendo che “l’eventuale nomina del vicario con compiti generali di sostituzione del dirigente scolastico potrebbe comportare rivendicazioni economiche dalle quali potrebbero scaturire conseguenze sul piano della responsabilità erariale del dirigente scolastico”.

 

Secondo l’Anief è illegittima la pretesa dell’Usr del Piemonte: il docente vicario o reggente, infatti, dal momento in cui prende in carico un istituto scolastico per un periodo superiore a 15 giorni, per motivazioni svariate, che possono andare dalla sostituzione del ds perché questi è in malattia o è stato nominato presidente di commissione agli esami di maturità, assume a tutti gli effetti una funzione dirigenziale. E non più da docente.

 

Quindi dire che la sostituzione è limitata solo ad una parte delle funzioni, non in toto, come asserisce l’Usr piemontese, significa commettere reato. Perché, in tal caso, significa incorrere nelle sanzioni previste dallo Stato per coloro che abbandonano il proprio posto di lavoro senza costituire le condizioni perché il servizio sia assicurato.

 

Peraltro, si tratta di una posizione che non sostiene solo l’Anief, ma che negli ultimi mesi condividono diversi Tribunali del lavoro. Come quello di Frosinone, che solo pochi giorni fa ha condannato il Ministero dell’Istruzione perché si era opposto ad un decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale laziale, a seguito di istanza presentata da un docente: i giudici del lavoro hanno reputato infondati e privi di pregio giuridico i motivi di opposizione sostenuti dall’Avvocatura dello Stato. Secondo il Tribunale ciociaro rimane, invece, pienamente in vigore quanto introdotto dall’art. 69 del Ccnl 1994/1997, confermato in tutti i successivi Ccnl: il sostituto del Ds deve percepire un adeguato compenso per l’assolvimento di compiti e responsabilità superiori a quelle per cui è stato assunto.

 

Vogliamo sperare che l’Usr del Piemonte abbia confuso quanto stabilito dal legislatore: il riferimento all’art. 14, comma 22, del DL n. 95, la cosiddetta spending review, convertito nella Legge 135/2012, non ha alcun collegamento con le funzioni vicarie del dirigente. Quella norma, citata dallo stesso Usr, si riferisce solo ai collaboratori (questi sì che vanno remunerati per le loro attività extra esclusivamente dal Fondo d’istituto). Ma si tratta di docenti che hanno altri compiti, non certo quelli di sostituire il dirigente assente.

 

Al sindacato e ai tribunali interpellati – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – risulta evidente che qualsiasi ufficio pubblico non può rimanere operativo in tutte le sue funzioni senza la presenza del dirigente facente funzione. Nel caso della scuola diventa lampante questa situazione, in primis quando questa è stata accorpata ad un’altra e il ds è uno solo. Oppure quando il dirigente è costretto a ricorrere alla malattia per lunghi periodi. Per questi motivi – conclude Pacifico – cercare di intimorire i ds piemontesi citando improbabili danni erariali non può avere alcun effetto. E se in qualche caso vi riuscirà, il sindacato è pronto ad intervenire“.

 

Tutti i docenti che negli ultimi tre anni hanno svolto attività di vicario del ds e che ancora non si sono avvalsi della possibilità di presentare ricorso, avviando un’azione legale al giudice del lavoro per recuperare le somme spettanti, possono chiedere assistenza all’Anief inviando una mail a reggenza@anief.net. Riceveranno le istruzioni operative per procedere alla richiesta di un loro diritto non riconosciuto: l’obiettivo è recuperare fino a 10mila euro l’anno.

Carrozza, basta compiti delle vacanze

da LaStampa.it

Carrozza, basta compiti delle vacanze

 Meglio stimolare i ragazzi alla lettura
roma

Basta con i compiti delle vacanze, meglio buoni libri da leggere.

Ad affermarlo è il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, che, in un’intervista  a un quotidiano nazionale spiega: «Non serve a niente imporre tonnellate di versioni di latino o decine di problemi da risolvere. Vengono smaltiti meccanicamente, senza concentrazione».

Piuttosto, aggiunge, «sarebbe bello che a ogni ragazzo fosse fornita una lista di libri perché selezioni le sue letture delle vacanze»  anche perché «un bravo insegnante è quello che stimola la curiosità e incoraggia la scelta».

Quanto al rinvio degli e-book nelle scuole, Carrozza spiega: «Il presupposto è portare internet in tutte le scuole, non si può andare avanti con pochi esempi pilota. Anche qui, poi, bisognerà formare gli insegnanti. La priorità, comunque e per il momento, è investire in edilizia scolastica».

Serve infine «un atto di coraggio», sottolinea, «perché soldi non ce ne sono e quelli che ci sono dovrebbero andare all’istruzione. I nostri giovani possono salvare questo Paese. Ma se li mandiamo tutti via, siamo finiti».

Concorso docenti, in arrivo una norma salva tutto e tutti. Ma solo per la Lombardia

da Tecnica della Scuola

Concorso docenti, in arrivo una norma salva tutto e tutti. Ma solo per la Lombardia
di Alessandro Giuliani
Rispondendo ad un question time alla Camera, il Ministro ha detto che occorre un intervento normativo che contemperi il doveroso rispetto del giudicato: verrà inserito in un prossimo provvedimento urgente del Governo. Carrozza ha poi disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti, per verificare eventuali responsabilità per danno erariale. E promesso che vuole ridurre certe procedure inutilmente complesse. Infine, ha sostenuto che per le altre regioni gli effetti del contenzioso sarebbero ridotti. Ma per politici e sindacati la “partita” non riguarda solo la Lombardia: in troppe regioni l’avvio del nuovo a.s. sarà difficoltoso.
La querelle giudiziaria sul concorso per dirigenti scolastici si potrebbe risolvere con l’introduzione di una imminente norma salva tutto e tutti. Ma solo per la selezione della Lombardia, che è anche l’unica regione per la quale si è espresso (con la richiesta di rifacimento delle prove scritte) il Consiglio di Stato. A sostenerlo è stato, il 24 luglio, durante un question time alla Camera, il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza. Che ha sottolineato, per la prima volta sull’argomento, l’esigenza di adottare un intervento normativo “che contemperi il doveroso rispetto del giudicato con l’esigenza di dotare il più ampio numero di scuole della loro figura di vertice”. Carrozza ha anche annunciato pubblicamente che la norma verrà inserita in un prossimo provvedimento urgente del Governo.

Per poi spiegare il motivo di questa decisione: nella maggior parte delle Regioni non sarebbero stati avviati contenziosi e il concorso per dirigenti scolastici si è già concluso regolarmente con l’immissione in servizio dei vincitori. Quindi gli effetti del contenzioso descritto sarebbero meno importanti.
In cinque regioni – ha spiegato il Ministro – ci sono state effettivamente pronunce giurisdizionali di accoglimento contro gli atti della procedura (in Campania una pronuncia cautelare; in Abruzzo sentenza di primo grado; in Molise è pendente il giudizio di appello; per la Toscana il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero, ha sospeso la sentenza di primo grado. Tuttavia, ha tenuto a precisare Carrozza, “in alcune di queste regioni il numero dei posti a concorso o di quelli disponibili in organico è molto limitato, sicché – ha assicurato – gli effetti del contenzioso descritto sono ridotti”.
Indubbiamente, la situazione più grave è quella della Lombardia, dove un errore nella scelta delle buste contenenti il cartoncino con le generalità dei candidati ha determinato l’annullamento di alcune fasi della procedura, che dovranno essere rinnovate. Di conseguenza, il concorso non si concluderà in tempo per dotare dei nuovi dirigenti molte scuole attualmente scoperte: non ci sono i tempi tecnici per poter fare tutto daccapo in un solo mese (tanto manca all’inizio della scuola). Carrozza lo sa bene. E per questo ha fatto sapere di avere “disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti, perché valuti le eventuali responsabilità per danno erariale”. In ogni caso, ha concluso il Ministro, mi impegnerò in prima persona per l’avvia di un serio processo di “semplificazione delle procedure inutilmente complesse”. Insomma, il tipo di intervento che adotterà Carrozza per il concorso della Lombardia non è ancora chiaro. Di sicuro, però, la volontà a trovare una soluzione ed in breve tempo (che non lasci centinaia di scuole senza dirigente) è evidente.
L’interrogazione urgente formulata al Ministro aveva come prima firmataria la capogruppo Pd in commissione Cultura Maria Coscia. Che aveva posto il problema non limitandolo alla Lombardia: in diverse regioni sono aperti contenziosi legali e serve – ha spiegato Coscia – che il Governo “provveda ad adottare le misure necessarie per superare questo stallo che può compromettere la funzionalità di molte scuole nonché il regolare avvio del prossimo anno scolastico”.
Quella dei dirigenti è ormai diventata una “partita” di carattere politico. Proprio in Lombardia, il gruppo consiliare della Lista Maroni ha presentato una mozione, nella quale si esorta la Giunta regionale lombarda a stimolare “il Miur a procedere con decretazione d’urgenza per l’assegnazione provvisoria dei ruoli di presidenza di docente incaricato, tutelando nell’attesa degli esiti degli scritti il posto già occupato dai ‘docenti incaricati’ presso la scuola di provenienza”. Per i consiglieri leghisti, Marco Tizzoni e Antonio Saggese, l’obiettivo è che “le scuole lombarde abbiano, come è giusto, docenti incaricati ad esse dedicati, col fine di salvaguardarne il ruolo istituzionale, garantendo una costante e puntuale formazione delle future generazioni”.
A livello di sindacati, qualche giorno fa è tornato sulla questione l’Anief. Che ha chiesto all’amministrazione di “aspettare l’esito di tutti gli appelli. Ma anche provvedere da subito all’assunzione degli idonei e rinnovare la procedura concorsuale per tutti i ricorrenti, sottoposti ad una prova preselettiva viziata da irregolarità e quiz errati”. Il sindacato guidato da Marcello Pacifico ritiene anche che i concorsi per dirigenti, banditi nell’estate di due anni fa, oggi a rischio annullamento non si limitano a quelli della Lombardia: tanto che, sommando anche le altre regioni, sono migliaia i ricorrenti, in tutte le regioni, che attendono ancora di sapere l’esito definitivo da parte della giustizia sulle discusse prove preliminari.
Dai calcoli dell’Anief risulta che dal 1° settembre saranno senza “ds oltre 1.100 istituti, a cui bisogna aggiungere le quasi 600 reggenze per le scuole sottodimensionate e alcune centinaia di disponibilità che annualmente si vengono sistematicamente a verificare. È evidente che se una scuola su quattro in Italia è priva della sua guida naturale, il capo d’istituto, divenuto praticamente indispensabile con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, il Miur – ha concluso il sindacalista siciliano – non può più permettersi alcuna battuta a vuoto”.

Firmata l’ipotesi di contratto in materia di formazione e aggiornamento

da Tecnica della Scuola

Firmata l’ipotesi di contratto in materia di formazione e aggiornamento
di R.P.
Soddisfatti i sindacati per essere riusciti a far rientrare la materia fra quelle oggetto di contrattazione. Ma le risorse sono poche, anzi pochissime (poco più di 2 milioni e mezzo di euro)
E’ stata firmata nel pomeriggio del 24 luglio la pre-intesa del contratto nazionale integrativo in materia di formazione e aggiornamento del personale della scuola. I sindacati hanno già espresso soddisfazione per il risultato in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva più volte fatto sapere che, a suo parere, a seguito dell’entrata in vigore del “decreto Brunetta” la materia in questione non sarebbe più oggetto di contrattazione ma rientrerebbe nella sfera dell’autonomia decisionale e organizzativa della Pubblica Amministrazione. Il contratto si apre anzi proprio con una dichiarazione di principio generale che ribadisce la posizione che i sindacati sostengono da tre anni a questa parte; l’articolo 65 del decreto Brunetta stabilisce che le disposizioni in materia di contrattazione nazionale si applicano alla tornata contrattuale successiva a quella in corso e siccome attualmente è ancora in vigore il contratto nazionale 2006/2009 che annovera la formazione e l’aggiornamento fra le materie oggetto di contrattazione.
Ovviamente la Funzione Pubblica non condivide affatto questa interpretazione e quindi non è da escludere che l’ipotesi di contratto siglata in queste ore non superi i controlli previsti dalle norme. Ma, a parte questo aspetto che attiene più al dibattito politico-sindacale che alla sostanza della questione, va rilevato che il contratto riserva alle iniziative di formazione e aggiornamento risorse modestissime (poco più di 2milioni e mezzo di euro) che serviranno a mala pena a sostenere le scuole del primo ciclo nella applicazione delle Nuove indicazioni e ad organizzare poche altre attività. Va osservato anche che l’ipotesi contrattuale continua a definire l’aggiornamento come un diritto del dipendente e non anche come un suo dovere. Ambiguità che continuerà ad alimentare contenzioso e conflittualità non solo nei rapporti fra amministrazione e sindacati ma anche nelle singole istituzioni scolastiche.

Provvedimenti disciplinari, le statistiche indicano un tasso molto basso

da Tecnica della Scuola

Provvedimenti disciplinari, le statistiche indicano un tasso molto basso
di Lucio Ficara
Oggi a viale Trastevere si sono incontrati i rappresentanti dell’amministrazione del Miur e dei sindacati della scuola, per fare il punto della situazione su diverse questioni. Si è parlato anche di sanzioni disciplinari e della sospensione dal servizio per 10 giorni dei docenti da parte dei dirigenti scolastici
La Gilda insegnanti ha fatto presente il fatto che La sospensione fino a 10 giorni nei confronti dei docenti potrebbe non
essere di competenza dei dirigenti scolastici e la riabilitazione potrebbe non essere più necessaria per far cessare gli effetti delle sanzioni. Durante l’incontro è stato consegnato ai sindacati, da parte dei delegati rappresentanti del Miur un’interessantissima statistica sui procedimenti disciplinari, attivati e conclusi, nella scuola italiana.  Dalla lettura di questa statistica emerge chiaramente un bassissimo tasso di incidenza del numero delle infrazioni, che riguarderebbero solamente 5 dipendenti su 1000. Dalla statistica emerge anche che un procedimento su 3 si conclude comunque con l’archiviazione.  La proposta della Gilda insegnanti in questo consesso merita la nostra attenzione, in quanto si caratterizza per garantismo e terzietà. Di cosa si tratta nello specifico? Si tratta dell’auspicabile costituzione di un organo di garanzia della professione docente e della libertà di insegnamento che abbia la legittimità di occuparsi, al posto dei dirigenti scolastici e dei dirigenti degli uffici territoriali per i provvedimenti disciplinari nel delicato esercizio del potere disciplinare nei confronti dei docenti. Anche se le statistiche parlano di un basso tasso di incidenza sui provvedimenti disciplinari sarebbe importante arginare l’imbarazzante conflitto gerarchico e favorire invece un giudizio terzo che non vada a confliggere nei normali rapporti tra datore di lavoro e dipendente.  Per la Gilda insegnanti è infatti aberrante l’attuale sistema sanzionatorio che si caratterizza in un aspro contenzioso gerarchico verticale tra docenti e dirigenti,. La causa di tutto questo è dovuto alla massima concentrazione di poteri, consegnati nelle mani del dirigente scolastico, Si tratta di un potere che nemmeno i pubblici ministeri hanno all’interno di un processo.  La Gilda-Unams, sempre durante questo incontro, ha fatto rilevare che le sanzioni dei docenti sono ancora regolate da norme di legge che, avendo natura di norme speciali, prevalgono sul decreto Brunetta.  Pertanto, è necessario che l’amministrazione, in linea con la più recente giurisprudenza, provveda ad un’attenta rilettura della circolare 88, così da adeguare il proprio orientamento a quello della giurisprudenza, evidenziando che, in ogni caso, le sanzioni sospensive, nei confronti degli insegnanti, non rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici. La delegazione del Miur ha preso atto su quanto argomentato, anche con atti di sentenze di vari tribunali, e si riserva di approfondire tecnicamente la questione delle sospensioni dal servizio per 10 giorni da parte dei dirigenti scolastici.

“Quota 96”: è (quasi) fatta!

da Tecnica della Scuola

“Quota 96”: è (quasi) fatta!
di Pasquale Almirante
Apprendiamo da un post su Fb dell’on. Manuela Ghizzoni che la commissione Cultura ha approvato all’unanimità la Pdl 249 relativa al personale di “Quota 96”. Domani l’ultima approvazione in Commissione bilancio.
E non dovrebbero esserci più problemi di sorta per la risoluzione definitiva di una palese ingiustizia perpetrata ai danni del personale della scuola di “Quota 96”, che ha maturato il servizio, secondo la norma speciale prevista dalla legge, al 1° settembre e non al 31 dicembre per andare in pensione. Anche la Commissione cultura alla Camera infatti ha approvato all’unanimità oggi, col sostegno dunque di tutti i gruppi parlamentari, il testo unificato della Proposta di legge 249.  “Una giornata storica” è il commento di alcuni lavoratori del comparto scuola che già dall’anno scorso attendevano il meritato riposo dopo avere raggiunto i limiti di legge per la quiescenza. Domani, 25 luglio, è previsto l’ultimo passaggio in Commissione bilancio dove l’approvazione non dovrebbe (usiamo il condizionale ma sarebbe assurdo e raccapricciante un ripensamento, viste le precedenti unanime votazioni) subire alcun intoppo, compresa la copertura finanziaria che, trattandosi di circa 6000 persone, non potrà innescare nessuna giustificazione contraria, sia che si adotti la proposta dell’accise sugli alcolici e sia quell’altra sulla Robin Tax. La cifra infatti per fare prevalere il diritto dei “Quota 96” è così poco rilevante che fa apparire ormai risolta l’annosa vicenda.

Decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato

da Tecnica della Scuola

Decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato
di L.L.
Cosa succede se il 1° settembre è una domenica?
Ogni anno scolastico, come sappiamo, si apre ufficialmente il 1° di settembre, data che, per il prossimo a.s. 2013/2014, coincide con la domenica.

In questi casi da quando si fanno partire i contratti a tempo determinato del personale dalla scuola stipulati entro il 31 agosto 2013?
Il Miur, riprendendo una vecchia nota del 2002, con nota prot. n. 7494 del 19 luglio 2013, indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici scolastici Regionali, chiarisce che la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre – data di inizio dell’anno scolastico e che la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.

I collaboratori del Ds. non possono sostituire in toto il dirigente

da Tecnica della Scuola

I collaboratori del Ds. non possono sostituire in toto il dirigente
di R.P.
Lo chiarisce l’USR del Piemonte con una nota che farà discutere. Intanto i sindacati si preparano a protestare. Il problema è legato alle difficoltà connesse con il pagamento dei compensi per l’indennità di funzione superiore
Sulla questione del pagamento dell’indennità di funzione superiore ai docenti “vicari” l’USR del Piemonte dirama una circolare che rischia però di innescare un caso nazionale. La nota (la n. 7074 titolata “Rivendicazioni dei collaboratori dei dirigenti scolastici”) prende spunto dalle segnalazioni di numerosi collaboratori pervenute nelle ultime settimane all’Ufficio regionale con le quali si chiede all’Amministrazione scolastica di intervenire in tempi rapidi per risolvere l’annoso problema del compenso di indennità superiore previsto per i docenti che sostituiscono il dirigente scolastico per periodi più o meno lunghi in relazione ad assenze per ferie o per malattia. La direzione regionale fornisce una propria soluzione alla questione e – in sostanza – sostiene che ai collaboratori del dirigente non possono essere affidati compiti di sostituzione totale, proprio per evitare che i docenti stessi rivendichino il pagamento del compenso. In tal modo l’unico compenso spettante resta quello previsto dalla contrattazione integrativa di istituto. L’USR del Piemonte si spinge anche più in là e ricorda ai dirigenti scolastici che nell’affidare compiti di sostituzione totale potrebbero incorrere in una qualche forma di responsabilità erariale. A questo punto, però, se l’interpretazione piemontese è fondata, bisogna attendersi atti conseguenti e quindi anche per le assenze di pochi giorni la direzione regionale dovrà nominare un dirigente reggente dal momento che la funzione dirigenziale all’interno di una scuola non può essere interrotta (basti pensare alla necessità di garantire sia la prosecuzione degli affari ordinari – nomine di supplenti, svolgimento di scrutini ed esami, ecc.. – sia per l’eventuale assunzione di provvedimenti straordinari finalizzati a garantire la sicurezza del servizio). I sindacati del comparto ma anche quelli dell’area V sono già sul piede di guerra ed è probabile che nelle prossime arrivi già qualche secca presa di posizione.

Le pensioni e la specificità della scuola

da Tecnica della Scuola

Le pensioni e la specificità della scuola
Il prof Giuseppe Grasso, tra i fondatori del gruppo “Quota 96”, interviene con questa articolo sulla delicata questione dei pensionamenti nella scuola, che sono gestiti da una norma speciale, visto che l’unica finestra di uscita è quella del 1° settembre e non quella del 31 dicembre. Può dunque una norma generale, la riforma Fornero sulle pensioni, prevalere su una norma speciale?
Si è parlato molto negli ultimi due anni, in relazione alle ben note vicende previdenziali dei lavoratori della scuola appartenenti alla Quota 96, di una presunta disparità fra i nati nell’anno 1952. Nelle lotte portate avanti dal Comitato Civico «Quota 96», apripista indiscutibile lungo tale china, ha assunto risonanza politico-giuridica la rivendicazione della peculiarità del Comparto Scuola, che ha tempistiche sue e ordinamenti propri regolati da leggi speciali che differiscono dalle leggi generali della Pubblica Amministrazione. Il governo Monti, disattento e smemorato, ha dimenticato che l’anno scolastico non coincide con l’anno solare e che si colloca a cavallo tra due anni solari. Il problema della continuità didattica, infatti, impedisce di considerare a chi vi lavora la conclusione di ogni periodo (tanto più l’uscita dal servizio) con l’anno solare. Come potrebbe mai un insegnante abbandonare la sua classe il 31 dicembre? Eppure, quella che dovrebbe essere una verità elementare, è stata negata ripetutamente, con buona pace di ogni diritto acquisito. La legge 449/1997, all’articolo 59, comma 9, recita così: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno». Si tratta di una precisazione normativa non irrilevante di cui ha tenuto conto il giudice del lavoro di Siena, nel suo provvedimento del 17 agosto 2012, quando ha ribadito a chiare lettere questa peculiarità statuita da leggi dello stato tuttora in vigore – fra cui l’art. 1 del D.P.R. 351/1998 – e quando ha chiesto di eccepire la incostituzionalità della legge che discrimina questa categoria. I requisiti per il pensionamento nella scuola, in buona sostanza, si possono maturare entro il 31 dicembre dell’anno solare (ecco perché si parla di «prevista maturazione del requisito»); ma il pensionamento effettivo, come sempre è accaduto in questo particolare settore, decorre dal 1 settembre, cioè dalla «data di inizio dell’anno scolastico e accademico». Il che vuol dire, per la scuola, dal 1 settembre, e per l’Afam – l’Alta formazione artistica e musicale, che comprende le accademie e i conservatori – dal 1 novembre. Tutti i patronati fanno i loro calcoli con questi dati ben precisi. Basta andare a leggere le circolari del Miur degli ultimi anni per averne chiara e precisa conferma. Stupisce, pertanto, che qualche dubbioso e inesperto educatore abbia potuto rimettere in discussione, dopo un anno e mezzo di puntualizzazioni sul piano giuridico, un principio elementare sancito specificamente e per il quale il Comitato Quota 96 si sta battendo energicamente – tanto più che la deputata democratica Manuela Ghizzoni lo ha esplicitamente richiamato nelle sue proposte di legge, ultima in data la C249, chiarendo che non esiste alcuna disparità fra i nati nel 1952 secondo il principio normativo regolato dalla summenzionata legge 449/97. Leggi ordinarie e leggi speciali: l’intervento del giudice Imposimato I giuristi insegnano che una norma generale non può prevalere su una norma speciale – in base al principio «Lex specialis derogat generali» – e che una legge generale, destinata a una generalità indifferenziata di casi, viene sempre derogata da una legge speciale che tiene conto di situazioni particolari, meritevoli di una disciplina ad hoc. Se così non facesse, la legge generale sarebbe viziata da irragionevolezza e illogicità e quindi incostituzionale. È singolare che il Comparto Scuola, che è sempre stato oggetto di una disciplina speciale in materia previdenziale, venga fatto rientrare nella disciplina generale dalla ‘Riforma Fornero’ senza che nulla sia stato modificato rispetto al passato. Inoltre una legge non può incidere su un diritto quesito, cioè già maturato anche se non ancora esercitato. Se una legge, come quella che regola il pensionamento del settore scolastico, ha attribuito a un soggetto un diritto soggettivo, un diritto che è entrato a far parte del suo patrimonio giuridico, una legge successiva non glielo può togliere perché si tratterebbe di una situazione sostanzialmente equiparabile ad un esproprio. Se ne ricava pertanto, stando ai principi generali del diritto e alla giurisprudenza della Magistratura amministrativa, che se ci sono principi generali che disciplinano la materia della pubblica amministrazione e norme speciali che riguardano la Scuola, prevalgono le norme speciali rispetto a quelle generali, di cui le seconde sono complementari. Su questo punto controverso è intervenuto più volte il prof. Ferdinando Imposimato, magistrato di vaglia e Presidente onorario della Corte di Cassazione, il quale ha ribadito che la data unica, e apparentemente equanime, del 31 dicembre 2011, stabilita dalla ‘Riforma Fornero’, non ha tenuto conto di questa specificità, lavorativa e pensionistica, del Comparto Scuola, specificità che è basata, per garantire il buon funzionamento dei processi educativi e didattici, non sull’anno solare ma sull’anno scolastico. I pensionamenti del Comparto Scuola sono infatti regolati ancora, non essendo stato abolito, dall’art. 1 del D.P.R. 351/1998, che vincola la cessazione dal servizio «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». Questo vincolo, penalizzante per i suddetti lavoratori, ha come contrappeso una seconda norma, anch’essa tuttora vigente, l’articolo 59 della Legge 449/1997 già citata. Eppure, proprio in virtù di queste due norme, il personale scolastico che poteva vantare requisiti maturabili al 31 dicembre 2011 era già in pensione o avrebbe comunque potuto ottenerla indipendentemente dalla ‘norma di salvaguardia’ della ‘Riforma Fornero’. Quella ‘norma di salvaguardia’, per avere effetto sui lavoratori della scuola, avrebbe dovuto preservare – in applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 351/1998 e dell’art. 59 della Legge 449/1997 – il personale che maturava i diritti nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, e comunque entro il 31 dicembre 2012. Trascurando di applicare, come sarebbe stato giusto e costituzionalmente legittimo, le norme speciali vigenti per il Comparto Scuola, la ‘Riforma Fornero’ ha finito per produrre una «grave ingiustizia» e costretto il Miur a un «dettato», come lo ha definito Imposimato, «schizofrenico». La data del 31 agosto, nella scuola e nell’Afam, vale 31 dicembre La data del 31 agosto, citata spesso da politici, sindacalisti e patronati, attesta un termine ad quem, il termine al quale bisogna riferirsi per far capire che finisce l’anno scolastico dato che il 1 settembre ne inizia uno nuovo. Ma la legge 449/1997, come già specificato, per il solo Comparto Scuola contempla la data del 31 dicembre per la «prevista maturazione del requisito». Ed è sempre stato così. È possibile che chi non lavora nella scuola (e nell’Afam) possa trovare farraginoso questo doppio termine temporale. Tuttavia non è così difficile da introiettare. Nella scuola si va in pensione il 1 settembre di ogni anno scolastico (nell’Afam il 1 novembre) ma è data possibilità ai nati in uno stesso anno, come ad esempio ai lavoratori del 1952, siano essi dirigenti, docenti o Ata, di poter «maturare» il requisito a pensione ENTRO l’anno solare, ovvero ENTRO il 31 dicembre, per evitare che quelli nati DOPO il 31 agosto rimangano fuori rispetto ai nati negli otto mesi precedenti. Il legislatore ha inteso così salvaguardare tutta la fascia degli aventi diritto nati nello stesso anno. Nel pubblico impiego, invece, non è così e si va in pensione il giorno dopo la maturazione del requisito. Pertanto, quando nei proclami o negli articoli di giornale si legge la fatidica data del 31 agosto, non bisogna pensare, «sic et simpliciter», che la maturazione di chi è prossimo alla pensione ma è nato DOPO quella data sia tagliato fuori. Questo non è solo un pregiudizio diffuso ma un superficiale travisamento della legislazione scolastica. Perché 31 agosto, per i pensionamenti scolastici, vale 31 dicembre. Sulla base di questo diritto la ‘Riforma Fornero’ ha commesso un errore tecnico clamoroso, errore che è alla base di vari ricorsi avviati da quasi tremila professionisti della conoscenza e oggi all’esame della Camera per una sua eventuale correzione volta ad applicare correttamente quella legge alla scuola e all’Afam. Giuseppe Grasso