CAPO I
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle
societa’ partecipate
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare
e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilita',
nonche' di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia dell'attivita' svolta dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ottimizzare le
attivita' volte ad assicurare la trasparenza dell'azione
amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni nonche' una razionalizzazione delle attivita' di
misurazione e valutazione della performance del personale attraverso
una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni ;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
introdurre disposizioni che, in linea con le raccomandazioni della
Commissione europea, consentano di rendere piu' efficace l'utilizzo,
quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il
coordinamento e il controllo sull'uso degli stessi e rafforzando
l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno
della politica di coesione, gia' spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di
semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, nonche' di prevedere interventi
finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui all'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell'interno, dello sviluppo economico,
delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole
alimentari e forestali e della salute;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di
servizio e
consulenze nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del
2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese
sostenute per l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento
permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di
comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1,
spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi.
Si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio
e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a
cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita'
amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre
modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di
servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono
comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di protezione
civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le
universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi
equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio
e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore
all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 cosi' come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano
le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare ed e', altresi', punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita'
amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre
visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e
dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto
dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui
al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonche'
principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni,
di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione
della spesa anche in materia di personale)
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, il primo periodo, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':";
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2013";
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono
sostituite dalla seguenti: "entro tre anni";
5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2013";
b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente "7. Le
cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle
disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over."
2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi
dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i
predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del
medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono
essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal
presente articolo.
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a
pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente
l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai
singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire
all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della
pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per
il diritto a pensione.
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo
del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il
termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi
dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'
differito al 31 dicembre 2013.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli
incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le
modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via
transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad
esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di
tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi
conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un
numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'
superiore.
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a
soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della
Presidenza"
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi
costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi
di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque
utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento
della funzione pubblica.".
12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il
rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa
delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad assumere 3
unita' dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
Art. 3
(Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e
nelle societa' partecipate)
1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici
giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di
soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni
organiche ridotte, e' consentito, sino al 31 dicembre 2014, il
passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per
ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante
presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica
corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto
di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso
Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito
si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo
del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalla
medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali,
anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di
quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, possono,
sulla base di un accordo tra di esse e senza necessita' del consenso
del lavoratore, realizzare processi di mobilita' di personale, anche
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei
commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti presso la societa' ed alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato ,in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo'
comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le
pubbliche amministrazioni.
3. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 2 adottano,
in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei
servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di
risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali,
atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure
di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa',
l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui
al comma 2.
4. Le societa' di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al
comma 3, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di
personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti,
inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali
operanti presso la societa' ed alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui
viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili
professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono
comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le
posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente
decreto.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al
comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza
nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre
societa' controllate dal medesimo ente con le modalita' previste dal
comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione e'
consentita anche in societa' controllate da enti diversi comprese
nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime
societa', ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti
controllanti e le societa' del comma 2 possono concludere accordi
collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2,
di forme di trasferimenti in mobilita' dei dipendenti in esubero
presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche al di fuori
del territorio regionale ove hanno sede le societa' interessate da
eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilita' le societa' di cui al
comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di
una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento
economico del personale interessato dalla mobilita', nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine
corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
Art. 4
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni
a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile
nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e
le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente
decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater.".
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione
del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2015.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti
di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio
telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le
medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali
e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei
principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle
predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche
amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre
il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche
possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti
a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti
territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica
richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da assumere a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui
al precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle
professionalita' mediche e del ruolo sanitario, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo
personale educativo e scolastico".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila puo'
prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno
e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle
procedure concorsuali e' concessa in sede di approvazione, con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico.
CAPO II
MISURE PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 5
(Disposizioni in materia di trasparenza,
anticorruzione e valutazione della performance)
1. Al fine di concentrare l'attivita' della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite
all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia
di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli
7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' integrato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici,
management, misurazione della performance e valutazione del
personale.
3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165
del 2001, con regolamento, organizza la propria attivita'
distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo
da quello relativo alla contrattazione.
4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le
funzioni della predetta Commissione in materia di qualita' dei
servizi pubblici.
5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 e' sostituito dal seguente: "3. La Commissione e' organo
collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra
esperti di elevata professionalita' anche estranei
all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza
in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti
sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunita' di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei
due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica
amministrazione.".
6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, gia'
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi
componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6
(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e
sulle concessionarie autostradali)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresi'
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli
equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle
previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili attraverso
le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro
soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle
previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonche' il
controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le
procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza
dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al
comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e con le
modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.".
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il nono periodo e' inserito il seguente: "Al fine di
assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma
non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per
lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo
onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".
4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante per la concorrenza
ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri
derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante per la
concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante per la concorrenza ed il
mercato, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura
all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita
convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo
svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della
struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti;".
Art. 7
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio,
di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza,
di lavoro carcerario, nonche' di interpretazione autentica)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica
amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di
studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che
richiedono il possesso di specifici requisiti;";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti
vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di
giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n.
407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi
dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo
10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalita' e la razionalizzazione
della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1,
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a
condizioni di reciprocita', uno o piu' convenzioni anche con il
Ministero della difesa per l'espletamento delle attivita' delle
commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo 1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e
le per le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui al
comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di
presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute
nei predetti decreti, nonche' nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La
competenza territoriale delle commissioni, nonche' l'organizzazione
delle stesse e le modalita' per l'avvio delle attivita', sono
definite con decreto del capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle
convenzioni di cui al comma 1.";
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,".
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base
delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari
alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato
esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso
in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di
soprannumerarieta'.
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva
competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di
imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni
lavoratore assunto.".
9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di
spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a
decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di
servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di
promovibilita' e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al
limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art. 5, primo
comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
Art. 8
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e'
incrementata di 1.000 unita'.
2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in
aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita'
mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui
all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro
5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di
euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si
provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso
civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da
effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e'
prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate
a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per
l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le
regioni e le province autonome utilizzando la propria componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province
autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si
applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
Art. 9
(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero)
1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti:
"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non
trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di
mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere
conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti
vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del
medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate
unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive
antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6
luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il
raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Insegnamento di
materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento
scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale";
b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" sono inserite le seguenti:
"o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da
almeno un anno";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639,
gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento
scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di
concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono essere
affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale
italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana
adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da
almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le
procedure di assunzione di detto personale.";
d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1 e 1 bis".
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica.
CAPO III
Misure per il potenziamento delle politiche di coesione
Art. 10
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui
all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, comma 5,
della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito
denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative
alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai
seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di
programmi e delle relative autorita' di gestione, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di destinazione territoriale delle risorse della politica di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria
miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi
all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione Europea,
nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo
regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle politiche di
coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le
istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione
delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro
realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di
sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011,
al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la
politica di coesione.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di
indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al
Fondo per lo sviluppo e la coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli
interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche
attivita' di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle
amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con
obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia
attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle
amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche
strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla
stesura e gestione di bandi pubblici;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di
programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere
sperimentale;
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo
statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i
principi e le modalita' di adozione dei regolamenti e degli altri
atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, prevedendo altresi' forme di rappresentanza delle
amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi.
L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unita' di
personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato
direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di
compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita'
strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse
disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato, e' nominato il direttore generale scelto tra personalita'
di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la
pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni
rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare
entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente
decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative
strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo
ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia e'
riconosciuto il trattamento economico complessivo gia' in godimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da
cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui
al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e
gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a
qualunque titolo. Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento
dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le
istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono
stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unita'
nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del
presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro
1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una
struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della
definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture
del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono
mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva
operativita' dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai
commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa
vigente, previa indisponibilita' della medesima quota utilizzabile a
valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello
sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000
annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro
per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di
coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le
modalita' di gestione delle risorse e la rendicontazione
dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle
delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
assicura la continuita' della gestione amministrativa, nonche' la
tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla
fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per
quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi
strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel
numero massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente
anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente,
per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente
all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalita' di
attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del
personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la
ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il
personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni
per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato ad
attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei
Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi
cofinanziati dai Fondi europei.
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000
annui, si provvede, per il periodo di validita' dei programmi
2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse
finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei
programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei
2014-2020 a titolarita' delle Amministrazioni presso cui il predetto
personale viene assegnato, nonche' a carico delle risorse finanziarie
del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020,
per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilita' del Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della
funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle
Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del
bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente
articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli
programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria,
alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita' di cui al comma 11
sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli
stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il
Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del
presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione
europea a fronte delle spese rendicontate.
14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede
mediante la programmazione di indisponibilita' di posti a valere
sulle facolta' assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11,
previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
CAPO IV
Misure in materia ambientale.
Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia)
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da
quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono
individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario
estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui
all'articolo 188-bis.".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale
di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del
d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita' e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto
dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di
cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n.
152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre
2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di
riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina
comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle
associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze
delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni
sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni
sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi
di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni
con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle
merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la
delega della gestione operativa alle associazioni di utenti,
debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed
organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e
ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli
apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici
per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei
costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy,
a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti
pubblici o societa' interamente a capitale pubblico, opportunamente
elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate
la sicurezza e l'integrita' dei dati di tracciabilita'. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresi', rideterminati i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi"
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al
comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data puo' essere
differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se cio' si
renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni
introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per
oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e finalita'
vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e
che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di
costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda
l'operativita' del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione
di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i
dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a e
due tra professori universitari di comprovata competenza ed
esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri
si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle
modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui
al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service
management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono
modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti
dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attivita' di
audit dei costi, eseguita da una societa' specializzata terza, e
della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del SISTRI dei
contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013
e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia' versato dal Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema.
Il pagamento e' subordinato alla prestazione di fideiussione che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita' di
cui al comma 8.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai
soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo
arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del
2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "(nuovo
produttore)".
13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18
febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo
articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro
medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del
SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri
oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di
monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei
confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
Art. 12
(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico
nazionale)
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per
assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessita' di
provvedere e di evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la
costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto
produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia,
che hanno ottenuto parere di compatibilita' ambientale e valutazione
d'impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento
dei rifiuti prodotti dall'attivita' dell'ILVA di Taranto e dagli
interventi necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione
ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub
commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca
ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di
Statte, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti con
parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che
dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui
ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato
nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilita' per il commissario, il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1,
comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui
all'articolo 1, comma 1 del decreto- legge n. 61 del 2013, in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o
sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo
sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con
le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia,
prevedendo anche misure di compensazione ambientale per il Comuni
interessati.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a
carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza
pubblica.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Cancellieri, Ministro della giustizia
Carrozza, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bray, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale
Bonino, Ministro degli affari esteri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Alfano, Ministro dell'interno
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante:
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." (Decreto-legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del 31
agosto 2013). (13A07339)
(GU n.206 del 3-9-2013)
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, devono intendersi apportate le seguenti
correzioni:
- alla pag. 23, quinto rigo, all'art. 11, comma 8, dove e'
scritto: "dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della
Consip s.p.a. e due tra professori universitari...", leggasi:
"dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e
due tra professori universitari...".
- alla pag. 24, all'art. 12, comma 2, penultimo rigo, dove e'
scritto: "Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte sono
definite...", leggasi: "Con la medesima procedura, sentito il comune
di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite...".
- Inoltre, sempre a pag. 24, all'art. 12, comma 6, penultimo
rigo, dove e' scritto: "sentite la regione Puglia e l'ARPA della
regione Puglia, prevedendo anche misure di...", leggasi: "sentite la
regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonche' per quanto
concerne le misure di...".
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante:
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.". (Decreto-legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del 31
agosto 2013). (13A07364)
(GU n.207 del 4-9-2013)
Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale:
alla pagina 13, articolo 6, comma 1, capoverso 4-ter, lettera
a), anziche': «...autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da
quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree...» leggasi :
«...autorizzazioni, che accedono alle aree...».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo all'errata-corrige concernente il decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, recante: "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.". (Errata-corrige pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 206 del 3 settembre 2013). (13A07369)
(GU n.207 del 4-9-2013)
Nell'errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, l'ultimo capoverso deve intendersi
sostituito dal seguente:
«- Inoltre, sempre a pag. 24, all'art. 12, comma 6, penultimo
rigo, dove e' scritto: "sentite la regione Puglia e l'ARPA della
regione Puglia, prevedendo anche misure di compensazione ambientale
per il Comuni interessati.", leggasi: "sentite la regione Puglia e
l'ARPA della regione Puglia, nonche', per quanto concerne le misure
di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro
dell'economia e delle finanze.".».