Università, pubblicate le graduatorie con il bonus maturità

Università, pubblicate le graduatorie con il bonus maturità

Sul sito www.accessoprogrammato.miur.it sono disponibili da questa mattina le graduatorie relative all’accesso ai corsi a numero programmato di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Architettura e Medicina Veterinaria, definite considerando anche il cosiddetto bonus maturità. Le graduatorie pubblicate oggi non sostituiscono quelle già pubblicate il 30 settembre che restano in vigore e sono ancora in corso di scorrimento.
I candidati in sovrannumero che non risultano ancora immatricolati al corso a cui si riferisce la graduatoria pubblicata oggi, potranno decidere di iscriversi già nell’anno accademico in corso, il 2013-14, immatricolandosi entro e non oltre il 31 gennaio 2014 secondo le modalità previste dall’ateneo in cui risultano collocati in sovrannumero. Per coloro che decideranno di non immatricolarsi entro il 31 gennaio 2014, sarà possibile iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014-15, sempre secondo le modalità previste dagli atenei.
Dai dati della graduatoria con bonus risulta che sono in tutto 2.811 i candidati che, considerando il bonus, potranno beneficiare dell’ammissione in sovrannumero (2.365 a Medicina e Chirurgia, 302 a Odontoiatria, 39 a Veterinaria, 105 ad Architettura) rispetto ai posti programmati sulla singola sede. In particolare, sono 1.935 i candidati che potranno iscriversi in sovrannumero già nell’anno accademico 2013-14 perché ancora non immatricolati nel corso prescelto (1.593 a Medicina, 288 a Odontoiatria, 31 a Veterinaria, 23 ad Architettura). Mentre 876 candidati potranno chiedere il trasferimento nell’anno accademico 2014-15 (772 a Medicina, 14 a Odontoiatria, 8 a Veterinaria, 82 ad Architettura). Questi ultimi sono coloro che vengono ammessi in sovrannumero, ma risultano già immatricolati, seppur in una sede che non rappresentava la loro prima scelta. Chi è in posizione utile in tutte e due le graduatorie e si immatricola sulla base di quella pubblicata il 18 dicembre decade da quella pubblicata il 30 settembre. A partire dal 19 dicembre 2013 le Università fissano la data per l’avvio delle immatricolazioni degli ammessi in sovrannumero che dovranno concludersi entro il prossimo 31 gennaio 2014.

Rassegna Stampa 18 dicembre 2013

in  primo  piano

 
Avvenire  del  18-12-2013
TERREMOTO, DAL DRAMMA ALLA NUOVA “DIDATTICA DELL’EMERGENZA” (P.Ferrario) [solo_testo] pag. 12
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
UNIVERSITA’, PER IL MERITO DOTE INTEGRATA DI 40 MILIONI (Eu.b.) [solo_testo] pag. 7
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
FOCUS – LO STRUMENTO E’ DETERMINANTE PER TASSE E BORSA DI STUDIO [solo_testo] pag. 13
la Repubblica  del  18-12-2013
LE UNIVERSITA’ ONLINE NON PASSANO L’ESAME (C.Zunino) [solo_testo] pag. 21
 

ministro

 
il Giorno – ed. Milano  del  18-12-2013
LA GRANDE KERMESSE PIACE A OLTRE META’ DEGLI ITALIANI MA NE SANNO ANCORA POCO (L.Zorloni) [solo_testo] pag. 2
OrizzonteScuola.it  del  17-12-2013
ANP. RINNOVATO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA MICROSOFT [solo_testo] pag.
 

ministero

 
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
DISCUTIBILE LA SCELTA DEL MIUR DI TAGLIARE L’ISTRUZIONE TECNICA (F.Storchi) [solo_testo] pag. 41
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
PRONTE LE REGOLE PER GLI STAGE IN AZIENDA (C.Tucci) [solo_testo] pag. 42
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
COMPETITIVI NELL’INSEGNAMENTO CHE CONIUGA TEORIA E PRATICA (Gi.m.) [solo_testo] pag. 17
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
Int. a A.Missoni: I TANTI STUDENTI STRANIERI TESTIMONIANO IL NOSTRO APPEAL (P.Bottelli) [solo_testo] pag. 16
Corriere della Sera  del  18-12-2013
I CALCOLI DELLE PENSIONI E LE AVVERTENZE PER I GIOVANI (E.Marro) [solo_testo] pag. 10
L’Unita’  del  18-12-2013
QUALCHE IDEA PER DARE DIRITTI SENZA TOGLIERLI A CHI LI HA (C.Damiano) [solo_testo] pag. 6
OrizzonteScuola.it  del  17-12-2013
INCONTRO AL MIUR SULL ‘UTILIZZO DI UNA PARTE DEI FONDI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE EX LEGGE 440/19 [solo_testo] pag.
OrizzonteScuola.it  del  17-12-2013
MOBILITA’ 2014/15: FIRMATA IPOTESI CONTRATTO. VIA LIBERA A TRASFERIMENTI ANCHE PER ASSUNTI DAL 1° SE [solo_testo] pag.
Avvenire  del  18-12-2013
MATERNE PARITARIE SCHIACCIATE DALLA TARES (E.Lenzi) [solo_testo] pag. 12
il Manifesto  del  18-12-2013
NATALE AMARO PER I PRECARI [solo_testo] pag. 4
il Manifesto  del  18-12-2013
MARONI TAGLIA E IN TROPPI STANNO IN SILENZIO (L.Muhlbauer) [solo_testo] pag. 4
L’Unita’  del  18-12-2013
Int. a R.Speranza: ESODATI E DIRITTO ALLO STUDIO LA MANOVRA E’ PIU’ SOCIALE (B.di g.) [solo_testo] pag. 8
L’Unita’  del  18-12-2013
CARO RENZI SCHIERIAMOCI DALLA PARTE DEI BAMBINI (V.Spadafora) [solo_testo] pag. 16
TST Tutto Scienze e Tecnologie(La Stampa)  del  18-12-2013
“SE I PADRI SONO ASSENTI I FIGLI DIVENTANO AGGRESSIVI” (S.Regina) [solo_testo] pag. 25
Il Tempo – Ed. Abruzzo/Molise  del  18-12-2013
“IL VOLTO DELLA GIUSTIZIA” RACCONTA MEGLIO IL TERREMOTO [solo_testo] pag. 11
Libero Quotidiano  del  18-12-2013
TRA I CAMPIONI PIU’ RAGAZZI (516) CHE RAGAZZE (102) [solo_testo] pag. 18
Roma  del  18-12-2013
I MIGLIORI STUDENTI PREMIATI A CITTA’ DELLA SCIENZA [solo_testo] pag. 15
Secolo d’Italia  del  18-12-2013
LE CIFRE CHE FANNO RIFLETTERE: AI CAMPI-SCUOLA PARTECIPA SOLO IL 16% DEGLI ALUNNI DISABILI (G.Sigona) [solo_testo] pag. 6
Il Resto del Carlino – Ed. Modena  del  18-12-2013
ALL’ISTITUTO DA VINCI LA CHIMICA DEL FUTURO [solo_testo] pag. 15
la Stampa  del  18-12-2013
IL MITO DEI NATIVI DIGITALI (A.D’avenia) [solo_testo] pag. 1
la Nuova di Venezia e Mestre  del  18-12-2013
SCUOLA MULTIETNICA: OLTRE 91.800 STUDENTI SONO FIGLI DI STRANIERI [solo_testo] pag. 14
Avvenire  del  18-12-2013
SEMPRE PIU’ STUDENTI VOGLIONO IMPARARE IL CINESE [solo_testo] pag. 12
la Repubblica  del  18-12-2013
Int. a S.Chiaramonte: LEZIONI PRIVATE DA 1000 STERLINE ALL’ORA A LONDRA E’ BOOM DEI “TUTOR” PER MILIARDARI (E.Franceschini/S.Intravaia) [solo_testo] pag. 48
Corriere della Sera  del  18-12-2013
TORNA IL PREMIO AGLI ATENEI VIRTUOSI UN SEGNALE DI SPERANZA PER I GIOVANI (P.Conti) [solo_testo] pag. 41
La Notizia (Giornale.it)  del  18-12-2013
ALTRO CHE FONDI ALL’UNIVERSITA’ IL GOVERNO LETTA ALLA FINE TAGLIA (C.Gazzanni) [solo_testo] pag. 7
Secolo d’Italia  del  18-12-2013
UNIVERSITA’, ALTRO DATO NEGATIVO: IN CALO L’EFFICACIA DEL TITOLO DI STUDIO [solo_testo] pag. 5
Avvenire  del  18-12-2013
RICERCA. ACCORDO TRA CATTOLICA E UNIVERSITA’ USA (V.sal.) [solo_testo] pag. 14
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  18-12-2013
LA GUIDA DI REPUBBLICA DIBATTITO ALLA SAPIENXA (L.Serloni) [solo_testo] pag. 19
la Stampa  del  18-12-2013
BASTA UGUAGLIANZA E’ IL TEMPO DELLE DIVERSITA’ (M.Molinari) [solo_testo] pag. 32/33
TST Tutto Scienze e Tecnologie(La Stampa)  del  18-12-2013
“POCHE E DISCRIMINATE: LA GRANDE BATTAGLIA DI NOI DONNE DI SCIENZA” (N.Ferrigo) [solo_testo] pag. 21
il Messaggero  del  18-12-2013
FONDAZIONE ROMA: OLTRE 10 MILIONI PER LA RICERCA [solo_testo] pag. 25
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  18-12-2013
REGIONE, 60 MILIONI DI EURO PER L’UNIVERSITA’ E LA RICERCA [solo_testo] pag. 14
il Messaggero  del  18-12-2013
MALATI DI GIOCO UN DESTINO SCRITTO NEL DNA (M.Lombardi) [solo_testo] pag. 24
Italia Oggi  del  18-12-2013
I LABORATORI DI ANALISI SALVAVITA [solo_testo] pag. 31
TST Tutto Scienze e Tecnologie(La Stampa)  del  18-12-2013
E’ L’ORA DELLE SCOPERTE FAI DA TE (G.Beccaria) [solo_testo] pag. 21
la Stampa  del  18-12-2013
Int. a B.Smith: “ABBIAMO FATTO UNA TAC AL MONDO SOTTORRANEO POSSIBILI ALTRE SORPRESE” (M.mo.) [solo_testo] pag. 13
TST Tutto Scienze e Tecnologie(La Stampa)  del  18-12-2013
“LEGGERI E BIZZARRI: ECCO I CERVELLI GENIALI DEI CORVI” (N.Panciera) [solo_testo] pag. 23
 

pubblica  amministrazione  e  societa’

 
il Messaggero  del  18-12-2013
Int. a O.Rehn: II EDIZIONE REHN:ORA L’ITALIA HA L’OCCASIONE PER FARE LE RIFORME STRUTTURALI (D.car.) [solo_testo] pag. 5
Corriere della Sera  del  18-12-2013
“GOVERNABILITA’ E STABILITA’, LE CHIEDE IL PAESE” (M.Breda) [solo_testo] pag. 5
Corriere della Sera  del  18-12-2013
IL DEBITO PUBBLICO, NEL PIANO 2014 SCADENZE PIU’ LUNGHE EFFETTO “STRESS TEST” (S.Tamburello) [solo_testo] pag. 13
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
ANCE: PIU’ FLESSIBILITA’ DAL PATTO, 5 MILIARDI SOLO A SCUOLE E SUOLO (G.Santilli) [solo_testo] pag. 7
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
STRETTA SUL PERSONALE DI REGIONI ED ENTI (G.Trovati) [solo_testo] pag. 5
Italia Oggi  del  18-12-2013
LEGITTIMO IL BLOCCO DI PROGRESSIONI ECONOMICHE E DI CARRIERA (L.Olivieri) [solo_testo] pag. 29
Italia Oggi  del  18-12-2013
STATALI, INABILITA’ CON LIMITI [solo_testo] pag. 30
la Stampa  del  18-12-2013
UN BUONO PER CERCARE UN IMPIEGO VIA AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (A.Barbera) [solo_testo] pag. 2
il Sole 24 Ore  del  18-12-2013
RENZI A LETTA: “NO ALLA WEB TAX” DE BENEDETTI: “SBAGLI” (C.Fotina) [solo_testo] pag. 14
la Repubblica  del  18-12-2013
LA TASSA SU GOOGLE DIVIDE LA SINISTRA RENZI FRENA: “NON E’ UNA GRANDE IDEA” (V.Conte) [solo_testo] pag. 4
Corriere della Sera  del  18-12-2013
LA CULTURA “VALE” OLTRE 80 MILIARDI (A.m.d.) [solo_testo] pag. 37
la Repubblica  del  18-12-2013
“VENITE A FARE COLAZIONE DAL PAPA” E I TRE CLOCHARD ENTRARONO IN VATICANO (M.Ansaldo) [solo_testo] pag. 21
 
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 296

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 296 del 18-12-2013

Sommario

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 29 novembre 2013


Accertamento del tasso d’interesse semestrale dei certificati di
credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole
con decorrenza 1° dicembre 2013 e scadenza 1° giugno 2014. (13A10349)

 

 

Pag. 1

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 


DECRETO 21 ottobre 2013


Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.
(13A10144)

 

 

Pag. 1

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Modenassistenza
societa’ cooperativa», in Modena e nomina del commissario
liquidatore. (13A10145)

 

 

Pag. 2

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Modenassistenza 1 societa’
cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario
liquidatore. (13A10146)

 

 

Pag. 3

 

 

 


DECRETO 27 novembre 2013


Revoca del decreto 25 giugno 2013 nella parte relativa allo
scioglimento della «Edilizia Branca societa’ cooperativa a
responsabilita’ limitata», in Gubbio. (13A10181)

 

 

Pag. 4

 

 

 


DECRETO 27 novembre 2013


Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo
scioglimento della «Fortunata societa’ cooperativa», in
Civitavecchia. (13A10182)

 

 

Pag. 4

 

 

 


DECRETO 4 dicembre 2013


Determinazione, per l’anno 2014, del contributo dovuto dalle imprese
di assicurazione alla Consap S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della strada. (13A10166)

 

 

Pag. 5

 

 

 


DECRETO 4 dicembre 2013


Determinazione, per l’anno 2014, del contributo dovuto dalle imprese
di assicurazione alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A. – Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le
vittime della caccia». (13A10170)

 

 

Pag. 6

 

 

 


DECRETO 9 dicembre 2013


Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita
all’Organismo «Consorzio Pascal S.r.l.», in Milano, ad operare in
qualita’ di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi
della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione.
(13A10179)

 

 

Pag. 6

 

 

 


DECRETO 10 dicembre 2013


Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita
all’organismo «E.T.C. S.r.l.», in Milano, ad operare in qualita’ di
organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della
direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione.
(13A10180)

 

 

Pag. 8

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


DETERMINA 2 dicembre 2013


Riclassificazione, ai fini del regime di fornitura, di medicinali
anticolinesterasici. (Determina n. 1104/2013). (13A10317)

 

 

Pag. 10

 

 

 


DETERMINA 2 dicembre 2013


Definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di
medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso
inferiore o uguale a 20 kg. (Determina n. 1133). (13A10319)

 

 

Pag. 10

 

 

 


DETERMINA 12 dicembre 2013


Attivita’ di rimborso alle regioni, per il ripiano dell’eccedenza del
tetto di spesa nel periodo maggio 2009-aprile 2011, per il medicinale
GONAL-F. (Determina n. 1159/2013). (13A10320)

 

 

Pag. 12

 

 

 


DETERMINA 12 dicembre 2013


Attivita’ di rimborso alle regioni, per il ripiano dell’eccedenza del
tetto di spesa, nel periodo agosto 2011-luglio 2012, per i medicinali
BIVIS e GIANT. (Determina n. 1154/2013). (13A10321)

 

 

Pag. 14

 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 


DELIBERA 8 agosto 2013


Accordo di programma quadro per l’implementazione infrastrutturale
del Porto di Piombino – autorizzazione utilizzo contributi. (Delibera
n. 63/2013). (13A10177)

 

 

Pag. 16

 

 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI

 


DECRETO 28 novembre 2013


Individuazione delle fondazioni, assocazioni, comitati ed enti, per
il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle
popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici nel giorno
18 novembre 2013. (13A10175)

 

 

Pag. 18

 

 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NUORO

 


DECRETO 2 dicembre 2013


Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per
il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle
popolazioni colpite dall’alluvione del 18 novembre 2013. (13A10318)

 

 

Pag. 19

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA

 


COMUNICATO


Approvazione delle nuove perimetrazioni del Piano di assetto
idrogeologico (13A10178)

 

 

Pag. 20

 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

 


COMUNICATO


Nomina del conservatore del registro delle imprese (13A10176)

 

 

Pag. 20

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 


COMUNICATO


Comunicato relativo al calendario delle festivita’ della Sacra
Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato dell’Europa meridionale.
(13A10086)

 

 

Pag. 20

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione della Parrocchia dei Santi Domenico e Francesco, in
Spoleto. (13A10118)

 

 

Pag. 20

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione della Parrocchia di S. Pietro, in Spoleto. (13A10119)

 

 

Pag. 20

 

 

 


COMUNICATO


Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Maria e S.
Margherita de’ Ricci a Firenze, in Firenze (13A10120)

 

 

Pag. 20

 

 

 


COMUNICATO


Riconoscimento della personalita’ giuridica della Parrocchia del
«Beato Giovanni Paolo II», in Villaricca (13A10121)

 

 

Pag. 20

 

 

 


COMUNICATO


Riconoscimento della personalita’ giuridica del Santuario diocesano
«Madonna delle Grazie al Sasso», in Pontassieve. (13A10122)

 

 

Pag. 20

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Rycarfa» 50 mg/ml Soluzione
iniettabile per cani e gatti e «Rycarfa» 20 mg, 50 mg e 100 mg
Compresse per cani. (13A10069)

 

 

Pag. 20

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Chemifarma» polvere
per uso orale per polli da carne, tacchini e galline ovaiole.
(13A10070)

 

 

Pag. 21

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% DOX-AL». (13A10071)

 

 

Pag. 21

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Chemifarma» 200 mg/g
polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e
galline ovaiole. (13A10087)

 

 

Pag. 21

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Eritromicina Tiocianato 15%»
Vetoquinol Italia polvere per uso orale. (13A10088)

 

 

Pag. 21

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Trei» polvere
solubile per uso orale. (13A10089)

 

 

Pag. 22

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Trei» polvere
solubile per uso orale. (13A10090)

 

 

Pag. 22

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Eritromicina Tiocianato 20%
Vetoquinol Italia», polvere per uso orale. (13A10104)

 

 

Pag. 22

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Microamox 300 g/kg», premiscela per
alimenti medicamentosi per suini. (13A10105)

 

 

Pag. 22

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Receptal 4,0 μg/ml», soluzione
iniettabile per bovine, cavalle, coniglie e scrofette. (13A10106)

 

 

Pag. 23

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Amoxid 800 mg/g», polvere orale per
uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli, suini, polli da
carne e tacchini. (13A10107)

 

 

Pag. 23

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Dectomax 10 mg/ml», soluzione
iniettabile per bovini, ovini e suini. (13A10108)

 

 

Pag. 23

Decreto Direttore Generale 18 dicembre 2013, n. 518

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio

Decreto Direttore Generale 18 dicembre 2013, n. 518

“Ioconto” Programma di formazione amministrativo contabile per dirigenti scolastici e dirigenti dei servizi generali e amministrativi (Dsga)

Legge regionale Calabria 18 dicembre 2013, n. 53

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53

Disciplina del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale.

(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 6 del 27 dicembre 2013)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 20 febbraio 2014, n. 5)

CAPO I
Principi generali

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

Con la presente legge la Regione Calabria disciplina il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell’articolo 117 e del principio di leale collaborazione, nonché dell’ordinamento nazionale in materia d’istruzione e di formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì dettate nell’ambito dei principi dell’ordinamento regionale sulla formazione.

La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all’istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell’ordinamento vigente in materia.

CAPO II
Sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale

Art. 2
(Sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale)

È istituito il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale quale insieme di percorsi funzionali all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale.

Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 3
(Finalità del sistema)

Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale è diretto ad elevare le competenze generali delle persone, ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché a fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio al fine di un inserimento efficace nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale.

Le finalità del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, e dell’offerta formativa, sono di assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

Attraverso l’integrazione tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende fornire agli studenti un’offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche per l’istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

Art. 4
(Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema)

In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale prevede:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale di livello EQF che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di IV livello europeo che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso del diploma conseguito a conclusione del quarto anno di cui alla lettera b), realizzato di intesa con le università, con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L’offerta formativa di cui al comma 1 è articolata per favorire la realizzazione di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

L’offerta formativa di cui al comma 2 è rivolta anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.

I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

Le competenze da acquisire da parte degli studenti nell’ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.

Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale e dei percorsi del sistema scolastico statale, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte.

Art. 5
(Soggetti del sistema)

Possono fare parte del sistema dell’istruzione e formazione professionale le agenzie formative accreditate e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base alla delibera n. 529/2010 della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985 n. 18 (Ordinamento della formazione professionale in Calabria), i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale. A tal fine la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e alla disciplina regionale delineata nelle delibere della Giunta regionale n. 872 del 29 dicembre 2010 e n. 67 del 28 febbraio 2011.

La Giunta regionale approva e aggiorna l’elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l’adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica e controlla la conformità.

Le istituzioni formative di cui al comma 1 ammesse a far parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale sono dotate, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dalle agenzie formative accreditate e dagli istituti professionali di cui al comma 1.

Art. 6
(Percorsi triennali a qualifica)

Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.

Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all’articolo 5, nella loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente.

La Regione, previo confronto con gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all’altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

Art. 7
(Percorsi quadriennali a diploma)

In applicazione della disciplina nazionale, all’interno del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all’articolo 6 possono essere
completati con un quarto anno per l’acquisizione di un diploma professionale di IV livello europeo che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale, previa frequenza di apposito corso annuale realizzato di intesa con le università, con il MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori.

CAPO III
Funzioni e compiti

Art. 8
(Programmazione del sistema regionale dell’istruzione e
formazione professionale)

La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano annuale regionale dell’istruzione e formazione professionale ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la programmazione territoriale dell’istruzione e formazione professionale, in modo unitario sull’intero territorio regionale.

Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l’armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali delle istituzioni formative e per l’individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

La programmazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione.

Art. 9
(Standard formativi e criteri di certificazione)

La certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale.

Il sistema di certificazione è finalizzato a:
a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
b) favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite.

La certificazione avviene attraverso il rilascio di:
a) certificato delle competenze di base in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di II livello europeo;
b) attestato di qualifica di operatore professionale in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di III livello europeo;
c) diploma di tecnico professionale in esito al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di IV livello europeo.

Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l’offerta formativa rispetti le specifiche norme per l’accesso e per l’esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.

La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi dell’Unione europea.

Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell’ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell’ambito del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.

Art. 10
(Clausola valutativa)

Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all’articolo 4, comma 5, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all’offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all’inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell’istruzione e sistema dell’istruzione e formazione professionale.

La Giunta presenta alla commissione consiliare competente entro il trentuno ottobre di ogni anno una relazione sull’attuazione della legge.

Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 11
(Azione di supporto al sistema)

La Regione, sentiti gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative e la direzione scolastica regionale, svolge un’azione di supporto al sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all’attuazione d’interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell’istruzione e il sistema dell’istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.

Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale.

Le modalità e i criteri per l’attuazione dell’azione regionale per l’integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all’articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.

La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti e degli orientatori ed adeguata strumentazione didattica.

Art. 12
(Valutazione del sistema regionale dell’istruzione e
formazione professionale)

La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.

Alla valutazione del sistema, attuata nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:
a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un’adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;
b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.
c) I risultati della valutazione sono resi disponibili al fine di consentire alla Regione un’efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

Art. 13
(Attribuzione delle risorse)

La Regione, in coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all’ambito dei percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del
diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, provvede all’attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota unitaria per studente.

Il criterio della quota pro-studente può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell’utenza e alla tipologia e qualità dell’offerta formativa.

La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative.

La Regione riserva una parte dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) ai partecipanti ai percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale.

CAPO IV
Sistema informativo e trattamento dei dati personali

Art. 14
(Sistema informativo)

Al fine di consentire l’effettivo esercizio dei diritti e delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell’ambito del sistema informativo regionale, settori specifici e interconnessi dedicati all’istruzione e formazione professionale, all’istruzione, compresa l’istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.

I settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione dell’offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;
d) assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all’offerta formativa;
f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
g) analisi dell’inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

È istituita l’anagrafe regionale degli studenti, coordinata ed integrata con l’anagrafe nazionale secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed alimentata dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria(1).

Al fine di consentire l’effettivo esercizio dei diritti e di realizzare le azioni di cui all’articolo 3 della presente legge, nonché di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell’infanzia all’inserimento lavorativo, la Giunta regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell’ambito del settore istruzione, inoltre, i dati sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto.

La Giunta regionale può comunicare all’ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;
b) i dati personali relativi al percorso formativo per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d’inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d’azione;
c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d’inizio, data di fine, numero modulo;
d) i dati personali anagrafici dei residenti in Calabria in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.

La Giunta regionale può comunicare alle istituzioni formative, di cui al comma 4 dell’articolo 5, i seguenti dati trattati nell’ambito del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale:
a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;
b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.

In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l’osservanza della disciplina in materia d’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 15
(Norma transitoria)

Fino all’adozione del piano regionale dell’istruzione e formazione professionale trovano applicazione le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 28 febbraio 2011, nonché le circolari del Ministero del lavoro sulla gestione e sulla rendicontazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo.

Art. 16
(Norma finanziaria)

Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge per l’anno 2013 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione Calabria.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 13, comma 4, si provvede, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dall’effettiva disponibilità di risorse autonome, iscritte nella UPB 4.2.02.01 «Interventi relativi al diritto allo studio per l’istruzione pre-scolastica, dell’obbligo e secondaria superiore» (capitolo 3313101) e secondo le indicazioni stabilite nel piano annuale di cui all’articolo 8.

Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge stimati in euro 3.600.000,00 si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti degli importi assegnati per tali finalità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Europeo.

La Regione si riserva di finanziare le attività previste nella presente legge, nell’ambito della nuova programmazione 2014-2020, previa approvazione, da parte degli enti cofinanziatori, del Programma regionale redatto ai sensi dei regolamenti comunitari che disciplinano il Fondo sociale europeo, trattandosi di azioni coerenti con l’obiettivo tematico «Investimento nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente».

Art. 17
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1 della L.R. 20 febbraio 2014, n. 5 che precedentemente così recitava: «3. È istituita l’anagrafe regionale degli studenti coordinata ed integrata con l’anagrafe nazionale, alimentata dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria.».

18 dicembre DdL Semplificazione al Senato

Il 15 ottobre, il 10, 17 e 18 dicembre la 7a Commissione del Senato esamina il Disegno di Legge relativo a “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

 

condivide l’obiettivo generale di semplificare e sburocratizzare l’amministrazione, con indubbi vantaggi per cittadini e imprese;

 

rileva preliminarmente che alcune norme sono già state inserite in provvedimenti d’urgenza, attualmente in vigore, per cui occorre sopprimerle o comunque modificarle nel testo in esame;

 

con riferimento all’articolo 2:

–          manifesta perplessità sulla scelta dello strumento della delega su comparti assai ampi come la scuola, l’università e la ricerca, atteso che all’obiettivo di rendere agevole la lettura e l’applicazione delle norme potrebbe affiancarsi il rischio di eccessivi margini di discrezionalità del Governo, tanto più che si incide su importanti aspetti strutturali e organizzativi; pertanto sarebbe opportuno indicare quanto meno gli estremi della previgente fonte normativa oggetto del riassetto, in modo che sia ricostruibile il percorso normativo, adeguandola alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

–          ritiene che la delega ivi prevista oltre che eccessivamente generica è anche troppo ampia sul piano temporale, trattandosi anzitutto di una ricognizione delle norme vigenti, per cui occorre ridimensionare il termine di 24 mesi;

–          reputa che occorrerebbe comunque distinguere fra i comparti della scuola, dell’università e della ricerca, atteso che per la scuola è vigente un Testo unico che risale al 1994, per l’università il Testo unico vigente risale addirittura al 1933 e per la ricerca si tratterebbe di redigerne uno completamente ex novo;

–          segnala criticamente l’assenza di qualsiasi riferimento anche al comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la cui disciplina necessiterebbe parimenti di una semplificazione;

 

​             circa l’articolo 5, esprime analoghe perplessità sulla scelta di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soprattutto in quanto:

–          si prevede un termine eccessivamente ampio, pari a 24 mesi, per l’adozione dei decreti delegati;

–          non vengono individuati gli specifici settori oggetto di modifica;

 

valuta positivamente l’articolo 8, sull’utilizzo all’estero dei titoli rilasciati in Italia, secondo cui le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell’interessato, anche in lingua inglese;

 

prende altresì atto dell’articolo 14, comma 1, che novella il Codice dei beni culturali nella parte in cui disciplina l’uscita temporanea di beni, e comma 2 che riguarda l’adeguamento alle nuove tecnologie degli adempimenti nel settore cinematografico;

 

relativamente all’articolo 33:

–          rileva l’innovazione che il comma 1 apporta alla procedura di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario ai professori ordinari collocati a riposo o che si siano dimessi purché abbiano prestato, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri, secondo la quale non si prevede più un decreto ministeriale previa deliberazione della facoltà di riferimento, ma una pronuncia del rettore su deliberazione favorevole dei professori ordinari del dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell’attività accademica;

–          registra una sovrapposizione tra il comma 2 e l’articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del fare”);

–          valuta positivamente il comma 3, che novella il decreto legislativo n. 204 del 1998, solo nella parte in cui inserisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti sull’atto di approvazione del PNR da parte del CIPE, mentre non condivide l’eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);

–          circa il comma 4, che modifica in più parti il decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca, stabilendo anzitutto che dal 2013 la determinazione della quota del FOE è calcolata al netto del contributo finalizzato all’Agenzia spaziale italiana (ASI), in quanto destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca, manifesta alcune perplessità in quanto la quota premiale diminuisce in valore assoluto e l’ASI, a differenza di tutti gli altri enti, è messa al riparo dalla competizione di qualità su tale quota premiale;

–          sempre in ordine al comma 4, condivide che sia il Ministero e non più il Ministro ad esercitare il controllo di legittimità e di merito sugli statuti degli enti;

–          circa il medesimo comma 4, prende atto dell’eliminazione della previsione per cui il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come mandato presidenziale. Quanto alla disposizione per cui, in fase di prima applicazione, i componenti del consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell’ultimo componente nominato, giudica necessario un quadro dettagliato della situazione degli attuali consigli di amministrazione per capire gli effetti della norma. In merito alle innovazioni sui consigli scientifici, attualmente nominati dal consiglio di amministrazione e formati da non più di sette componenti, condivide che tra questi sette componenti sia incluso il presidente dell’ente in funzione di presidente del consiglio stesso, mentre circa i due membri individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui alla legge n. 240 del 2010, paventa il rischio di un allentamento del legame tra l’ente e il suo consiglio scientifico;

–          non concorda con il comma 5, che elimina il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica;

–          prende atto del comma 6, che modifica la natura dell’atto con cui sono dettati i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), prevedendo un decreto del Ministro in luogo di un regolamento;

–          in ordine al comma 7, che innova alcuni aspetti relativi alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI, specificando anzitutto che essa è interna all’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ritiene necessario chiarire come la nuova disciplina della Scuola si rapporti alla normativa vigente, con particolare riferimento al regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati (decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45);

–          circa il comma 8, che novella l’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 in relazione alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato alle scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni), segnala che esso si sovrappone alle modifiche già apportate dal recente decreto-legge n. 104 del 2013;

 

giudica favorevolmente l’articolo 36 sul tema delle donazioni dei privati, che diventano detraibili e deducibili, anche se sull’argomento è intervenuto l’articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto “valore cultura”;

 

riscontra una parziale coincidenza tra:

–          l’articolo 37 e l’articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto “valore cultura”, in merito agli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

–          l’articolo 38 e l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

manifesta infine rammarico per il mancato inserimento di disposizioni di semplificazione:

– in favore del settore sportivo, dato che permangono forti criticità con riferimento ad esempio alle associazioni sportive dilettantistiche;

– in favore delle attività di spettacolo, con particolare riferimento all’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. I predetti settori presentano infatti numerosi aspetti critici che sarebbe utile risolvere in questa sede.

 

Sulla base di queste premesse, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

1.      in merito alla delega in materia di istruzione, università e ricerca, di cui all’articolo 2, prendendo atto della disponibilità del Governo a ridurne la portata e a limitarla ad una operazione di semplificazione che non produca nuova normativa:

 

1.1   si reputa indispensabile limitare a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;

1.2   si reputa necessario distinguere i comparti della scuola da un lato e dell’università e della ricerca dall’altro, prevedendo in entrambi i casi Testi unici meramente compilativi e non innovativi, tenendo conto – per quanto riguarda la scuola – del vigente Testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994;

1.3  si segnala che, accanto alla codificazione di livello primario, potrebbe essere utile una raccolta anche delle norme regolamentari vigenti in ciascun settore, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina di rango legislativo;

 

2.      in merito alla delega relativa al Codice dei beni culturali, di cui all’articolo 5:

 

2.1   anche in questo caso, si reputa indispensabile circoscrivere temporalmente l’ambito di delega, riducendo da 24 a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;

2.2   si giudica essenziale una individuazione puntuale delle materie del Codice oggetto di modifica mediante legislazione delegata. Pertanto si indicano come ambiti tematici oggetto di delega:

2.2.1        la definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell’umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;

2.2.2        il coordinamento delle disposizioni del Codice con la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

2.2.3        il coordinamento e la corretta sistematizzazione delle modifiche normative apportate al Codice successivamente all’approvazione dei decreti legislativi correttivi nn. 62 e 63 del 2008, anche mediante l’abrogazione delle norme incompatibili con il complessivo sistema di tutela;

2.2.4        il coordinamento degli istituti e degli strumenti giuridici di tutela con quelli generali di semplificazione amministrativa, in modo da assicurare che la semplificazione non determini in nessun caso una diminuzione dei livelli di tutela e sia sempre assicurata una valutazione preventiva della compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio culturale;

 

3.      circa il comma 3 dell’articolo 33, si sollecita il ripristino del parere delle Commissioni parlamentari sull’esame del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);

 

4.      relativamente al comma 5 dell’articolo 33, si rimarca la necessità di ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica, in quanto anche in questo caso non si può escludere il Parlamento dalla valutazione di scelte che attengono alla distribuzione di fondi pubblici;

 

nonché con le seguenti osservazioni:

 

a.       in merito all’articolo 8, si suggerisce di includere esplicitamente anche le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica tra i soggetti chiamati a rilasciare la certificazione dei titoli in lingua inglese, tanto più che molte di queste istituzioni hanno un grande numero di studenti stranieri per l’attrattiva che l’Italia esercita in questi campi di studio;

 

b.      si invita ad approfondire le conseguenze dell’articolo 14, comma 1, onde non pregiudicare la tutela dei beni culturali oggetto di accordi con istituzioni museali straniere per la loro uscita temporanea dal territorio italiano;

 

c.       si suggerisce di sopprimere il comma 2 dell’articolo 33, in quanto tale previsione è stata già disposta dall’articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del fare”);

 

d.      circa il comma 8 dell’articolo 33, si invita a valutarne la soppressione, poiché sembra preferibile la formulazione già prevista dal decreto-legge n. 104 del 2013, in merito alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato per le scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni);

 

e.       con riguardo all’articolo 36, si segnala l’esigenza di un coordinamento con quanto disposto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di acquisizione delle donazioni fino a diecimila euro in un’ottica di semplificazione burocratica, di garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante e di piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego;

 

f.       quanto all’articolo 37, si segnala che la ricostituzione degli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soppressi dalla cosiddetta spending review, è stata già disposta dall’articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, la cui formulazione è peraltro preferibile. Tuttavia, poiché permangono delle antinomie nella formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 13 con riferimento ai rimborsi spese per i componenti di detti organi, si invita a valutare la possibilità di un coordinamento;

 

g.      si suggerisce di sopprimere l’articolo 38 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, poichè la disciplina è già contenuta nell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013;

 

h.      si propone infine di cogliere l’occasione per disporre l’acquisizione di precise professionalità ai fini dell’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonchè per includere questi ultimi fra le imprese turistiche.

Nota 18 dicembre 2013, Prot. AOODGPER n. 13650

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

OGGETTO: Retribuzioni personale della Scuola.

Con la presente nota si forniscono indicazioni su alcune particolari situazioni contrattuali derivanti da disposizioni del vigente C.C.N.L., ai fini di una loro gestione omogenea e per evitare comportamenti difformi da parte delle scuole.
1) Art. 40, comma 3 (personale docente ed educativo) e art. 60, comma 2 (personale ATA)
Per effetto di tali disposizioni il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile.
Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.
2) Decorrenza dei contratti di supplenza
La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l’effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica (vedi al riguardo la nota ministeriale n. 7494 del 19.7.2013) e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale (prevista dall’art. 7, comma 4, del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo) – che comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo – implichi che il successivo periodo contrattuale si trovi ad iniziare con giorno festivo o libero dalle lezioni.
3) Art. 13, commi 3 e 4 e art. 19, comma 1 del C.C.N.L.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli sopracitati e ai fini esclusivi della quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato si chiarisce che anche al predetto personale, dopo 3 anni di servizio comunque prestato nei posti e profili del personale scolastico, spettano 32 giorni lavorativi di ferie. Ai fini della validità dell’anno si fa riferimento alle norme sulla ricostruzione di carriera.
4) Art. 40, comma 1 (personale docente ed educativo) e art. 60, comma 1 (personale ATA)
Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni. L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.
In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. A tal fine è in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione uno specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che cumulativamente danno luogo al diritto alla contrattualizzazione del periodo in questione.

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to. Gildo De Angelis