Scuola: scippo degli scatti di anzianità e sciopero generale del personale

Il Ministero dell’Economia e della Finanza prosegue nella pratica dello scippo delle retribuzioni dei lavoratori della scuola.
La CUB Scuola Università Ricerca decide di rispondere a questa manovra indecente con la mobilitazione della categoria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha voluto far mancare ai lavoratori della scuola il suo dono natalizio e, tanto per cambiare, ci informa con una nota del 27 dicembre che chi avesse avuto nel 2013 aumenti retributivi derivanti da scatti di anzianità dovrà restituire il maltolto, diciamo così, con rate di 150 euro lordi al mese.

Se non fossimo di fronte a comportamenti di una gravità inaudita ci sarebbe da ridere, la stessa amministrazione riconosce il diritto a degli aumenti e poi ne pretende la restituzione con una pratica ai limiti della schizofrenia.

Si applica ora ai colleghi di ruolo un procedimento analogo a quello applicato l’anno scorso ai colleghi precari che si sono visti negare il pagamento delle ferie estive con un colpo di mano del governo che ha violato serenamente ogni impegno ed ogni norma.

La CUB Scuola Università Ricerca ritiene che quanto sta avvenendo sia una riprova del fatto che la politica di cedimenti nei confronti della controparte dei sindacati concertativi giustificata con la promessa che qualche soluzione si sarebbe trovata si mostra pienamente per ciò che è e cioè per l’incapacità e la non volontà di opporsi al degrado delle nostre condizio0ni di vita e di lavoro.

La CUB SUR, convinta che la misura è colma, di conseguenza ha avviato le procedure per arrivare ad uno sciopero generale dei lavoratori della scuola entro il mese di gennaio. Ai comportamenti inaccettabili del governo risponderemo con l’azione e la mobilitazione.

Per la CUB Scuola Università Ricerca
Il Coordinatore Nazionale
Cosimo Scarinzi

Inamovibilità delle RSU

Il Tribunale di Cosenza condanna nuovamente il comportamento antisindacale dell’ATP di Cosenza sull’inamovibilità delle RSU del sindacato SAB.

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con ordinanza n. 4533/13, accoglie il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori presentato dal sindacato SAB rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità dell’Amministrazione convenuta, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento del 3/9/13, con il quale si è provveduto al trasferimento dell’assistente amministrativa sig.ra T.D.R., eletta RSU per la predetta O.S. c/o l’I.C. di Rende Centro, e ne ordina la cessazione, disponendo la rimozione degli effetti del disposto trasferimento.

Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere soddisfazione per tale decisione che risulta l’ennesima, a favore delle RSU elette nelle liste SAB e che hanno visto, fino ad oggi, sempre soccombere l’ATP di Cosenza in tutti i Tribunali della provincia e che si ostina, anche dietro spinte e suggerimenti di qualche O.S. ritenuta maggiormente rappresentativa, a perseverare su una materia, quale quella dell’inamovibilità delle RSU del SAB, senza il preventivo nulla osta della medesima O.S., richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70.

Nel merito, il Giudice ha osservato che, in termini generali, la tutela di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori ha ad oggetto la tutela delle associazioni sindacali contro tutte quelle condotte poste in essere dal datore di lavoro, tali da impedire o limitare l’esercizio delle libertà sindacali e che la norma non contiene una definizione analitica della condotta, sicché è demandato al giudice il compito di verificare l’idoneità oggettiva della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione in esame intende prevenire.

Nel caso di specie parte ricorrente lamenta che il trasferimento disposto dall’amministrazione convenuta c/o l’I.C. di Rende Commenda della T.D.R. sua iscritta ed eletta nel marzo 2012 quale RSU c/o l’I.C. di Rende Centro, violi l’art. 22 della legge n. 300/70 in quanto effettuato senza la richiesta del preventivo nulla osta all’O.S. SAB di appartenenza, configurandosi così quale allontanamento dall’unità produttiva interessata all’attività sindacale.

Tale condotta antisindacale non può dirsi esclusa dalla previsione dell’art. 18 del CCNQ del 18/8/98, così come modificato dall’art 5 del CCQI del 24/9/07 (firmato solo dalle OO.SS. ritenute maggiormente rappresentative e non dal SAB), secondo la quale, il trasferimento del personale scolastico in soprannumero, ancorché RSU, non necessita del preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza.

Ritenuto, invero, che la previsione normativa, nella misura in cui la stessa, come detto, mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale, non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con conseguente sua disapplicazione, anche perché, nel caso di specie, dagli atti del giudizio non risulta che il trasferimento in contestazione rientri nella previsione contrattuale citata.

Il Giudice accoglie quindi il ricorso con conseguente declaratoria di antisindacalità dell’Amministrazione convenuta, ne ordina la cessazione ritenuta illegittima e la rimozione degli effetti.

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB

In Italia i prof più vecchi del mondo. L’Ocse: record per l’età media dei docenti

da Repubblica.it

In Italia i prof più vecchi del mondo. L’Ocse: record per l’età media dei docenti

Nel nostro paese il 62% degli insegnanti ha più di 50 anni. Colpa anche del rialzo dei limiti d’anzianità per ottenere la pensione e della mancanza di un ricambio generazionale. Solo 27 docenti su mille hanno meno di 30 anni

Domande di pensionamento per gli insegnanti entro il prossimo 7 febbraio, ma potranno lasciare la cattedra in pochi. Intanto l’età media dei docenti italiani sale e siamo la nazione con la classe docente più vecchia al mondo. A denunciare la pericolosa deriva cui si sta dirigendo il nostro Paese è l’Anief , il giovane sindacato della scuola fondato da Marcello Pacifico, che parla di “blocco del turn over”. “Con il 2014  –  dichiara Pacifico  –  altro giro di vite sulle pensioni. Particolarmente penalizzate le donne, che nel comparto istruzione rappresentano oltre l’80 per cento del personale”.

“Nel 2014 per la pensione di vecchiaia  –  spiega il leader dell’Anief  –  serviranno 63 anni e 9 mesi di età; per quella anticipata servirà un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi, ma rispetto a pochi anni fa lascia il servizio meno della metà degli insegnanti e Ata: siamo quasi al blocco del turn over”. A guardare i dati, in effetti, le cose stanno proprio in questi termini. Nell’anno che volge al termine, per effetto della legge Fornero che ha innalzato i limiti d’età e di anzianità per lasciare il lavoro, sono riusciti a salutare la cattedra meno di 11mila insegnanti.

Meno della metà rispetto ai 28mila insegnanti che hanno raggiunto l’agognato traguardo nel 2011 e quasi un terzo dei 32mila del 2009. “Chiederemo  –  continua Pacifico  –  un’interpretazione autentica alla Consulta, perché la professione docente è tra le più alte a rischio burnout. Già oggi l’età media è oltre i 50 anni e presto si lascerà la cattedra non prima dei 67 anni”. Una situazione che nei prossimi anni rischia di scavare un solco ancora più profondo tra generazioni sempre più digitali e insegnanti sempre più vecchi.

Gli ultimi dati forniti dall’Ocse nel rapporto Education at a glance 2013 non lasciano spazio a molti dubbi. Le aule italiane ospitano gli insegnanti più canuti dei 32 paesi censiti dall’Ocse. Un vero e proprio record che, se non interverranno modifiche alla legge Fornero, sarà difficile strappare al Belpaese anche nei prossimi anni. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in Italia nel 2011 62 insegnanti su cento avevano già festeggiato i 50 anni, mentre i giovani docenti in cattedra erano una rarità: appena lo 0,27 per cento. In altre parole, 27 su mille.

Il paese più vicino al nostro è la Germania, con il 49,7 per cento di docenti over 50 e il 4,8 per cento under 30. Ma appena si volge lo sguardo oltre la Manica 32 insegnanti su cento over 50 e ben 20 con meno di 30 anni. Anche nella vicina Francia, dove i docenti matusa (gli over 50) rappresentano soltanto un terzo del totale, le cose sono molto diverse dall’Italia. Con la media Ocse che il 35 per cento con oltre mezzo secolo di vita. “Oltre a questi numeri, che non necessitano di  commenti per la loro limpidezza  –  commenta Pacifico  –  c’è da dire che in Italia i nostri governanti continuano a dimenticare che l’insegnamento è scientificamente collocato tra le categoria professionali più a rischio burnout”.

“Mentre nel nostro Paese  –  conclude il presidente dell’Anief  –  si continuano a tutelare altri dipendenti, come quelli di sicurezza, difesa e soccorso pubblico, che ancora possono lasciare a 57 anni, in certi casi a 53: in questi casi, infatti, la somma età-contributi si ferma non a quota 96, ma addirittura a 92 anni. Tanto è vero che nel primo semestre 2013 i dati ufficiali emessi dall’Inps hanno rivelato che i corpi di polizia hanno lasciato il servizio in media a 54,8 anni ed i militari a 57 anni. È davvero grave che a fronte di certe deroghe, su cui non spetta a noi entrare nel merito, per gli insegnanti la soglia della pensione è stata posticipata, quando entrerà a regime, a 67-68 anni”.

“Giallo” sugli scatti di anzianità, il Mef rivuole indietro gli aumenti del 2012

da Tecnica della Scuola

“Giallo” sugli scatti di anzianità, il Mef rivuole indietro gli aumenti del 2012
di Alessandro Giuliani
Con un’informativa del 27 dicembre, il ministero dell’Economia chiede il graduale recupero degli aumenti attraverso “rate di importo fisso lordo di € 150,00 fino a concorrenza del debito”. Insorgono i sindacati. Scrima (Cisl) si scaglia contro il Governo Letta: un atto di palese incoerenza rispetto alle tante affermazioni di voler sostenere e valorizzare il lavoro nella scuola. L’Anief ricorre alla Cedu. Intanto crolla il potere di acquisto dei redditi delle famiglie.
Quello sugli scatti di anzianità del personale scolastico sta diventando un vero “giallo”. Mentre i sindacati speravano di aver portato a caso il recupero delle tre annualità bloccate a seguito dell’applicazione dell’art. 9 della Legge 122/2010, dal ministero dell’Economia e delle Finanze è stata pubblicata un’informativa, la 157/2013 che fredda tutti gli entusiasmi: nella comunicazione, rivolta agli utenti NoiPA, il Mef indica la necessità di realizzare quanto previsto dal D.P.R. n. 122/2013, che ha sancito la nullità dell’accordo sulla copertura degli scatti automatici e sugli aumenti disposti dai contratti. Pertanto, continua l’informativa emessa dal dicastero di Via XX Settembre, “per il personale che prima dell’applicazione risultava con maturazione della progressione economica nel corso dell’anno 2013 sono stati accertati crediti erariali che verranno recuperati con rate di importo fisso lordo di € 150,00 fino a concorrenza del debito”. In pratica, sembrerebbe di capire che tutti coloro che hanno maturato lo scatto automatico in busta paga nel 2012 dovranno restituirlo.
Ad interpretare in tal modo, l’informativa è anche la Cisl. Il cui segretario generale, Francesco Scrima, non ha tardato ad emettere un duro comunicato contro l’operato del Governo Letta.
“Le istruzioni impartite dal Ministero dell’Economia per un graduale recupero degli scatti maturati nel 2012 – dice Scrima – costituiscono una decisione inaccettabile che va bloccata, una vera e propria provocazione che se attuata non potrà rimanere senza risposta”. Per il leader di comparto non vi sono dubbi: quello condotto da Governo è un atto di “palese incoerenza rispetto alle tante affermazioni di voler sostenere e valorizzare il lavoro nella scuola”.
E ancora: “non è ammissibile che si intervenga a recuperare quote di salario già erogate, e ancor di più – sottolinea il sindacalista – che lo si faccia mentre è in fase di avvio la trattativa proprio per il recupero di validità del 2012 ai fini delle progressioni di anzianità. Chiediamo al Governo di sospendere ogni procedura di recupero, impegnandoci ovviamente a sostenere le azioni di impugnativa ove queste si rendessero necessarie da parte degli interessati”. Come sempre, aggiunge Scrima, “sono i fatti, sono le scelte concrete a valere più degli impegni assunti con parole altisonanti: ne ha spese molte anche questo governo, quando ha dichiarato di voler ridare centralità a istruzione e formazione. Ma se la decisione di intervenire sugli stipendi fosse confermata, quelle parole verrebbero palesemente smentite, con una clamorosa caduta di credibilità per chi le ha pronunciate, oltre che – conclude – di autorevolezza e affidabilità per chi nel governo è investito di diretta responsabilità in materia di istruzione e formazione”.
Meno sorpreso, ma comunque sempre allarmato, per come si sta delineando la vicenda degli scatti è l’Anief. Il sindacato autonomo, che ha sempre dubitato della piena validità del patto di salvataggio degli scatti automatici, sostiene che qualora “venisse confermato il blocco stipendiale”, centinaia di migliaia di lavoratori “subirebbero una palese diversità di trattamento rispetto ai magistrati e agli avvocati dello Stato”. Il riferimento dell’Anief è sempre alla sentenza n. 223/12, attraverso cui la Corte Costituzionale ha annullato l’art. 9, c. 21 della L. 122/2010. Tornando quindi a concedere gli aumenti solo ai magistrati statali. L’organizzazione guidata da Marcello Pacifico, quindi, si batterà in tribunale per cercare di fa fruire dello stesso trattamento il personale della scuola: “il sindacato invita tutto il personale della scuola a costituirsi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. L’obiettivo è ribaltare nelle aule di giustizia quanto deciso dal Governo e avallato dal Parlamento. Non vi sono altre possibilità, ormai, per difendere il potere di acquisto degli stipendi e la professionalità di chi opera nella PA”.
In effetti, il potere di acquisto degli stipendi dei dipendenti statali sta toccando livelli sempre più bassi. Proprio in questi giorni l’Inps ha comunicato che “nel 2012, anno “tra i più critici” per l’economia e la società italiana, i redditi delle famiglie ne hanno risentito in “maniera rilevante”. Si sono infatti ridotti del 2% in termini monetari, ma in termini di potere d’acquisto la caduta è stata di ben 4,9 punti”.

Criticità degli ITS

da Tecnica della Scuola

Criticità degli ITS
di Aldo Domenico Ficara
Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica”, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria
Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali. Gli ITS istituiti sono 65: 29 nell’area delle nuove tecnologie per il made in Italy; 12 nell’area della mobilità sostenibile; 8 nell’area dell’efficienza energetica; 7 nell’area delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 6 nell’area delle tecnologie della informazione e della comunicazione; 3 nell’area delle nuove tecnologie della vita.  In un articolo del Sole 24 Ore si scrive: “Nei primi due anni di didattica, accanto a fattori di eccellenza, sono emerse anche alcune criticità, possibili freni alla diffusione su larga scala dei super-diplomi: scarso coordinamento istituzionale, eccessiva burocrazia e poche certezze sulle risorse a disposizione. Dietro a ogni ITS c’è una Fondazione, partecipata da scuole (130 istituti tecnici e professionali), imprese e associazioni (276), università e centri di ricerca (72), strutture accreditate per l’alta formazione (114). Per realizzare un corso per venti studenti – osservano da Confindustria – sono coinvolte decine di soggetti tra componenti del comitato di indirizzo e di quello scientifico. Per evitare questo squilibrio sarebbe utile che a una fondazione corrispondessero più Its”. Positiva invece la norma contenuta nel dl Carrozza, convertito in legge giovedì scorso, che elimina il divieto di costituire non più di un ITS in ogni regione per la stessa area tecnologica”. A tal proposito il sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi accenna al fatto che per gli ITS esiste l’ipotesi di assegnare i fondi in base ai loro risultati, con l’intento di destinare più fondi alla “valorizzazione delle eccellenze e alla dismissione dei carrozzoni”. Pertanto è possibile che in prossimo futuro gli ITS possano essere divisi in tre fasce (eccellenti, buoni, con criticità).

Scatti di anzianità di nuovo a rischio

da tuttoscuola.com

Scatti di anzianità di nuovo a rischio

Il segretario della Cisl scuola Francesco Scrima lancia l’allarme sulle notizie relative alle istruzioni che sarebbero state impartite dal Ministero dell’Economia per un graduale recupero degli scatti maturati nel 2012. Se effettivamente impartite, tali istruzioni “costituiscono una decisione inaccettabile che va bloccata, una vera e propria provocazione che se attuata non potrà rimanere senza risposta. Da parte del governo si tratterebbe di un atto di palese incoerenza rispetto alle tante affermazioni di voler sostenere e valorizzare il lavoro nella scuola. Non è ammissibile che si intervenga a recuperare quote di salario già erogate, e ancor di più che lo si faccia mentre è in fase di avvio la trattativa proprio per il recupero di validità del 2012 ai fini delle progressioni di anzianità. Chiediamo al Governo di sospendere ogni procedura di recupero, impegnandoci ovviamente a sostenere le azioni di impugnativa ove queste si rendessero necessarie da parte degli interessati“.

Aspramente polemica verso il governo e il ministro è la parte conclusiva della dichiarazione rilasciata dal sindacalista: “Come sempre sono i fatti, sono le scelte concrete a valere più degli impegni assunti con parole altisonanti: ne ha spese molte anche questo governo, quando ha dichiarato di voler ridare centralità a istruzione e formazione. Ma se la decisione di intervenire sugli stipendi fosse confermata, quelle parole verrebbero palesemente smentite, con una clamorosa caduta di credibilità per chi le ha pronunciate, oltre che di autorevolezza e affidabilità per chi nel governo è investito di diretta responsabilità in materia di istruzione e formazione“.

I DdL sull’autogoverno delle Istituzioni scolastiche statali

I DdL sull’autogoverno delle Istituzioni scolastiche statali

di Cinzia Olivieri

Analisi ed osservazioni sui Disegni di Legge “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti” e “Autonomia statutaria delle Istituzioni scolastiche statali”

DDL S933 e DDL S3542: osservazioni

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151

Disposizioni di carattere  finanziario  indifferibili  finalizzate  a
garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure
in tema di infrastrutture, trasporti ed  opere  pubbliche  nonche'  a
consentire interventi in favore di popolazioni colpite  da  calamita'
naturali. (13G00198)

(GU n.304 del 30-12-2013)

 Vigente al: 31-12-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  l'eterogeneita'  delle  disposizioni   introdotte
nell'iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013,  n.  126,
non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale,  di
portare a definizione il procedimento legislativo; 
  Ritenuto   che   sussistono   nuove   ed   aggravate   ragioni   di
indifferibilita', rispetto alla originaria  deliberazione  di  alcune
disposizioni; 
  Ritenuto  di  dover  adottare  misure  finanziarie  necessarie   ed
urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire  la
funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in  tema  di
infrastrutture, trasporti ed opere  pubbliche  nonche'  a  consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

          Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

  1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' rinviata al 1° luglio 2014. 
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 139, lettera d),  n.  3),  capoverso  2.  e'  soppresso
l'ultimo periodo; 
  b)  al  comma   434,   primo   periodo,   sopprimere   le   parole:
"dell'andamento della spesa primaria corrente e"; 
  c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando
la copertura" sono inserite  le  seguenti:  "a  carico  del  bilancio
regionale"; 
  d) al comma 573, le  parole:  "trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,"  sono
sostituite dalle seguenti: "novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del  termine  di
novanta giorni"; 
  e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del  24  gennaio
2014,", sono inserite le  seguenti:  "fermo  restando  l'accertamento
delle relative somme nel 2013,".
                               Art. 2 

            Disposizioni in materia di immobili pubblici 

  1. All' articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137,
le parole "31 dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "30
giugno 2014" e  le  parole  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti "180 giorni". 
  2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
sopprimere le seguenti  parole:  "comma  1  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al". 
  3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppresse  le  parole:  «,  il   cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni». 
  4. All'articolo 3, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122». 
  5. Nei  casi  delle  operazioni  immobiliari  di  cui  al  predetto
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive  modifiche
ed integrazioni, nonche' all'articolo 11-quinquies del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  puo'
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non  si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del  medesimo  articolo
6. 
  6. Al fine di  agevolare  le  operazioni  di  valorizzazione  degli
immobili dello Stato effettuate ai sensi  dell'articolo  11-quinquies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche  attraverso
il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione  connessi  a  tali
operazioni, e' autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio
di 20 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 3 

           Misure in materia di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i  provvedimenti  piu'
idonei in tema di  rimodulazione  dei  servizi,  di  applicazione  di
misure di efficientamento coerenti  con  costi  standard  individuati
sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che  consentano
il confronto con le migliori  pratiche  gestionali  e  di  fissazione
delle tariffe che tengano  conto  della  tariffa  media  applicata  a
livello nazionale per passeggero/Km, e di  fissazione  delle  tariffe
aziendali, nonche'  di  definizione  della  dotazione  di  personale,
compatibili  con  il  perseguimento  dell'obiettivo   dell'equilibrio
economico.»; 
    b) il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: 
      «6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita'  di  cui
ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce  una  struttura  di
supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, con oneri a
carico delle risorse individuate dal  comma  9  e  dall'articolo  11,
commi  da  13  a  16,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»; 
    c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al  comma
5, ed al fine di garantire la continuita' aziendale,  il  Commissario
puo' richiedere, con propri decreti,  anticipazioni  dell'erogazione,
anche integrale, delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al comma 9, nonche' di quelle previste  dall'articolo
1,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  e
successive  modificazioni,  finalizzate   alle   spese   strettamente
necessarie a garantire i livelli  essenziali  delle  prestazioni  del
servizio  di  trasporto  pubblico  locale  e  alla  prosecuzione  del
pagamento del debito pregresso». 
  2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014». 
  3. All'articolo 1  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
      «9-bis. Al fine  di  agevolare  la  rimozione  degli  squilibri
finanziari, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con  una  dotazione
di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione  Campania
anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di  rientro  di
cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
134.»; 
    b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del  Fondo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono definite le modalita' per la concessione e per la  restituzione
dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di  10
anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene  erogata
l'anticipazione stessa»; 
    c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla regione Campania»; 
    d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni  interessate»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»; 
    e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al  comma  9-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  14,  comma  22,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
  4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  lavori,  in  relazione  a
interventi  conclusi  o  in  corso  di  realizzazione,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' trasferire in via di anticipazione
alla stessa Societa' le risorse finanziarie  disponibili  per  l'anno
2013 sul pertinente capitolo di bilancio. 
  5. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi  programmi  di
investimento, fino alla conclusione della procedura  di  approvazione
del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare
entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo  Stato
e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, sulla base  di  quanto  stabilito  dal
contratto di programma 2007-2011. 
  6. Nelle  more  della  stipula  del  nuovo  contratto  di  servizio
pubblico per i servizi di trasporto  ferroviario  per  le  regioni  a
statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa' Trenitalia S.p.A., il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme
previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario
per  ferrovia  eserciti  nella   regione   Sicilia   e   ai   servizi
interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. 
  7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo  1,  comma  160,
della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,   cosi'   come   previsto
dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre
2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel  triennio  2011-2013
attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A.  dell'importo  di
23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i  servizi  dell'anno  2014  e
seguenti la regione Valle d'Aosta puo' stipulare apposita convenzione
con Trenitalia S.p.A. per  l'individuazione  del  perimetro  e  delle
modalita' di erogazione dei servizi ferroviari nella  regione,  sulla
base delle esigenze di mobilita' della popolazione locale. Gli  oneri
sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni  2014  e  successivi
sono esclusi dal patto di stabilita' interno nel limite di 23 milioni
di euro annui. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  7,  pari  a  23
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede  con  riduzione  per  il
medesimo anno: 
    a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  9. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5,
comma  4,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
annullate dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2013,  n.  280
nonche'  le  conseguenti  modifiche  all'Allegato  A   del   predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  207
del 2010. Nelle more dell'adozione delle  disposizioni  regolamentari
sostitutive, continuano a trovare  applicazione,  in  ogni  caso  non
oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti
                               Art. 4 

               Disposizioni concernenti Roma Capitale 

  1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella  massa  passiva  di
cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  le  eventuali
ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od  oneri  del
comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla  cui  individuazione
si   procede   con   determinazioni   dirigenziali,    assunte    con
l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa  del
Segretario  comunale.  Roma  Capitale  puo'  riacquisire  l'esclusiva
titolarita' di  crediti,  inseriti  nella  massa  attiva  di  cui  al
documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma  13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  verso  le  societa'  dalla
medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente  gli
stessi con partite a debito inserite nella massa passiva  di  cui  al
citato documento. Roma Capitale e' altresi' autorizzata ad  avvalersi
di appositi piani pluriennali per il rientro  dai  crediti  verso  le
proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il  Commissario  straordinario
e' altresi' autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del
loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma  per  l'anno  2009
per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e trasferite alla  gestione  commissariale  nelle  more
dell'utilizzo del contributo di cui  all'ultimo  periodo  del  citato
comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto,  quinto,
sesto e settimo  periodo  possono  essere  utilizzati  per  garantire
l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per  gli
anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di  stabilita'  interno  per  i  medesimi
anni». 
  2. Al fine di contribuire al superamento della crisi  in  atto  nel
ciclo di gestione  integrata  dei  rifiuti  nel  territorio  di  Roma
capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi  previsti  dal
Protocollo d'intesa del 4  agosto  2012,  «Patto  per  Roma»,  previa
validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del programma  di  lavoro  triennale  «Raccolta
differenziata», ivi previsto, opportunamente  rimodulato  sulla  base
delle risorse rese disponibili, sono  finalizzate  nel  limite  di  6
milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il  2014  e  7,5
milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente  utilizzo  delle
risorse iscritte in bilancio,  per  i  medesimi  esercizi,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112. 
  3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il  2013,
6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni.
                               Art. 5 

                Disposizioni in materia di Expo 2015 

  1. Per l'anno 2013 e' attribuito al comune di Milano un  contributo
di 25 milioni di euro a titolo di  concorso  al  finanziamento  delle
spese per la realizzazione di Expo 2015.  Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non  e'  considerato  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2013.  Al  relativo
onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede: 
    a)   quanto   9,4   milioni   di    euro    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  quanto  600.000  di  euro  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2,  comma
100, della medesima legge; 
    b)  quanto  ad  euro  15   milioni   mediante   riduzione   dello
stanziamento iscritto in bilancio per le finalita' di cui al comma  4
dell'articolo  15  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
                               Art. 6 

           Disposizioni finanziarie in materia di Province 

  1. Limitatamente all'anno 2013  sono  confermate  le  modalita'  di
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio  delle  province  gia'
adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  4  maggio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  2012.  Alla
ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno  2013  a  ciascuna
provincia si provvede con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni
previste dal comma 7 dell'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  sono  effettuate  secondo   gli   importi   indicati
nell'allegato 1 al presente decreto.  Per  il  2013  i  trasferimenti
erariali  non  oggetto  di  fiscalizzazione  da   corrispondere   dal
Ministero  dell'interno  direttamente  in   favore   delle   province
appartenenti alla regione Sicilia, ancorche' in via di  soppressione,
e alla regione Sardegna sono determinati in  base  alle  disposizioni
recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
                               Art. 7 

                   Misure per la Regione Sardegna 

  1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre  2013,  n.  283,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  20
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre  2013,
n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio  e  il  17  febbraio  2014,
senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui al comma  1,  i  soggetti  ricompresi
nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano
subito danni possono chiedere ai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del  credito  operanti  nei  territori  di  cui  al   comma   1,   un
finanziamento assistito dalla  garanzia  dello  Stato,  della  durata
massima di due anni. A tale fine, i  predetti  soggetti  finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti  con
apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA  e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato,  fino  ad  un  massimo  di  90  milioni  di  euro,  ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Nel  caso  di  titolari  di  reddito   d'impresa   il
finanziamento puo' essere richiesto limitatamente ai danni subiti  in
relazione  all'attivita'  d'impresa.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio  2014,
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle  stesse.  Le
garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono   elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  3. I soggetti di cui al comma  2,  per  accedere  al  finanziamento
presentano ai soggetti finanziatori di cui al  medesimo  comma  2  la
documentazione prevista dal comma 5. 
  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione. 
  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  volta  a
attestare i danni subiti ed  il  nesso  di  causalita'  con  l'evento
alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del  modello  di  cui  al
comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  nel
quale sono indicati i versamenti sospesi di  cui  al  comma  2  e  la
ricevuta  che  ne  attesta  la  corretta  trasmissione.  Ai  soggetti
finanziatori deve essere altresi'  trasmessa  copia  dei  modelli  di
pagamento relativi ai versamenti effettuati. 
  6. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa  di  cui
al comma 10, mediante un credito di  imposta  di  importo  pari,  per
ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi  e
alle spese dovuti. Il credito di imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio  2014  secondo
il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. 
  7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle  entrate  da
adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il  modello  indicato
al comma 5,  idoneo  altresi'  ad  esporre  distintamente  i  diversi
importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i  tempi
e  le   modalita'   della   relativa   presentazione.   Con   analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3. 
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle  compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione  del  credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1,  le  dotazioni
finanziarie della Missione di spesa «Politiche  economico-finanziarie
e di bilancio» - Programma  «Regolazioni  contabili,  restituzioni  e
rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni  di  euro  per  l'anno
2013. Le predette dotazioni sono incrementate  di  pari  importo  per
l'anno 2014. 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2  milioni  di  euro
per l'anno 2014 si provvede a valere  sulle  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  20
novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata  del
bilancio dello Stato nel  medesimo  anno.  Alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti dall'attuazione del presente comma,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189  e  successive
modificazioni. 
  11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono  concessi  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A  tal
fine, il Commissario delegato di cui  all'articolo  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 122  del  20  novembre  2013,  verifica
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi alluvionali del  novembre  2013,  tenendo  anche  conto  degli
eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la  tenuta  e
l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a  ciascun
soggetto che eserciti attivita' economica per  la  compensazione  dei
danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
                               Art. 8 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
                                         Allegato 1 (Art. 6, comma 1) 

          (Importo riduzioni alle province per l'anno 2013, 
     ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012) 

---------------------------------------------------------------------
    Provincia                |         Anno 2013
-----------------------------|---------------------------------------
AGRIGENTO                    |         6.257.843
-----------------------------|---------------------------------------
ALESSANDRIA                  |        10.999.751
-----------------------------|---------------------------------------
ANCONA                       |        10.526.537
-----------------------------|---------------------------------------
AREZZO                       |         8.660.927
-----------------------------|---------------------------------------
ASCOLI PICENO                |         4.888.967
-----------------------------|---------------------------------------
ASTI                         |         5.326.273
-----------------------------|---------------------------------------
AVELLINO                     |         7.897.147
-----------------------------|---------------------------------------
BARI                         |        29.879.513
-----------------------------|---------------------------------------
BARLETTA-ANDRIA-TRANI        |         7.184.495
-----------------------------|---------------------------------------
BELLUNO                      |         5.118.168
-----------------------------|---------------------------------------
BENEVENTO                    |         6.910.365
-----------------------------|---------------------------------------
BERGAMO                      |        15.062.938
-----------------------------|---------------------------------------
BIELLA                       |         4.725.745
-----------------------------|---------------------------------------
BOLOGNA                      |        19.854.861
-----------------------------|---------------------------------------
BRESCIA                      |        21.055.285
-----------------------------|---------------------------------------
BRINDISI                     |         9.884.579
-----------------------------|---------------------------------------
CAGLIARI                     |        16.483.867
-----------------------------|---------------------------------------
CALTANISSETTA                |         5.372.161
-----------------------------|---------------------------------------
CAMPOBASSO                   |         8.123.062
-----------------------------|---------------------------------------
CARBONIA-IGLESIAS            |         3.829.794
-----------------------------|---------------------------------------
CASERTA                      |        17.537.826
-----------------------------|---------------------------------------
CATANIA                      |        26.388.165
-----------------------------|---------------------------------------
CATANZARO                    |        13.891.264
-----------------------------|---------------------------------------
CHIETI                       |         7.693.933
-----------------------------|---------------------------------------
COMO                         |        11.084.745
-----------------------------|---------------------------------------
COSENZA                      |        14.783.718
-----------------------------|---------------------------------------
CREMONA                      |         7.079.055
-----------------------------|---------------------------------------
CROTONE                      |         5.553.664
-----------------------------|---------------------------------------
CUNEO                        |        14.074.446
-----------------------------|---------------------------------------
ENNA                         |         3.285.417
-----------------------------|---------------------------------------
FERMO                        |         2.936.001
-----------------------------|---------------------------------------
FERRARA                      |         5.904.760
-----------------------------|---------------------------------------
FIRENZE                      |        23.822.267
-----------------------------|---------------------------------------
FOGGIA                       |        12.214.388
-----------------------------|---------------------------------------
FORLI'-CESENA                |         7.399.047
-----------------------------|---------------------------------------
FROSINONE                    |        16.859.046
-----------------------------|---------------------------------------
GENOVA                       |        20.092.057
-----------------------------|---------------------------------------
GROSSETO                     |         6.214.955
-----------------------------|---------------------------------------
IMPERIA                      |         4.864.179
-----------------------------|---------------------------------------
ISERNIA                      |         3.661.396
-----------------------------|---------------------------------------
LA SPEZIA                    |         5.076.230
-----------------------------|---------------------------------------
L'AQUILA                     |         9.812.589
-----------------------------|---------------------------------------
LATINA                       |        13.237.186
-----------------------------|---------------------------------------
LECCE                        |        15.355.596
-----------------------------|---------------------------------------
LECCO                        |         7.895.787
-----------------------------|---------------------------------------
LIVORNO                      |         7.514.003
-----------------------------|---------------------------------------
LODI                         |         5.319.327
-----------------------------|---------------------------------------
LUCCA                        |        10.691.985
-----------------------------|---------------------------------------
MACERATA                     |         7.105.100
-----------------------------|---------------------------------------
MANTOVA                      |         9.168.914
-----------------------------|---------------------------------------
MASSA                        |         4.879.473
-----------------------------|---------------------------------------
MATERA                       |         4.120.868
-----------------------------|---------------------------------------
MEDIO CAMPIDANO              |         3.583.937
-----------------------------|---------------------------------------
MESSINA                      |        10.343.543
-----------------------------|---------------------------------------
MILANO                       |        53.407.982
-----------------------------|---------------------------------------
MODENA                       |        10.978.577
-----------------------------|---------------------------------------
MONZA E DELLA BRIANZA        |         8.727.200
-----------------------------|---------------------------------------
NAPOLI                       |        43.375.323
-----------------------------|---------------------------------------
NOVARA                       |         8.478.756
-----------------------------|---------------------------------------
NUORO                        |         5.198.250
-----------------------------|---------------------------------------
OGLIASTRA                    |         2.413.838
-----------------------------|---------------------------------------
OLBIA-TEMPIO                 |         5.163.704
-----------------------------|---------------------------------------
ORISTANO                     |         5.310.538
-----------------------------|---------------------------------------
PADOVA                       |        14.150.109
-----------------------------|---------------------------------------
PALERMO                      |        25.649.559
-----------------------------|---------------------------------------
PARMA                        |         8.912.070
-----------------------------|---------------------------------------
PAVIA                        |        13.339.290
-----------------------------|---------------------------------------
PERUGIA                      |        12.833.216
-----------------------------|---------------------------------------
PESARO E URBINO              |        10.697.368
-----------------------------|---------------------------------------
PESCARA                      |         5.897.950
-----------------------------|---------------------------------------
PIACENZA                     |         8.406.884
-----------------------------|---------------------------------------
PISA                         |        12.579.231
-----------------------------|---------------------------------------
PISTOIA                      |         4.703.399
-----------------------------|---------------------------------------
POTENZA                      |        15.889.605
-----------------------------|---------------------------------------
PRATO                        |         6.329.219
-----------------------------|---------------------------------------
RAGUSA                       |         6.022.279
-----------------------------|---------------------------------------
RAVENNA                      |         6.231.355
-----------------------------|---------------------------------------
REGGIO CALABRIA              |        12.718.918
-----------------------------|---------------------------------------
REGGIO EMILIA                |         9.846.509
-----------------------------|---------------------------------------
RIETI                        |         6.520.175
-----------------------------|---------------------------------------
RIMINI                       |         6.678.312
-----------------------------|---------------------------------------
ROMA                         |        78.683.727
-----------------------------|---------------------------------------
ROVIGO                       |         4.000.506
-----------------------------|---------------------------------------
SALERNO                      |        28.052.515
-----------------------------|---------------------------------------
SASSARI                      |         8.953.350
-----------------------------|---------------------------------------
SAVONA                       |         6.800.364
-----------------------------|---------------------------------------
SIENA                        |        10.475.543
-----------------------------|---------------------------------------
SIRACUSA                     |        10.367.036
-----------------------------|---------------------------------------
SONDRIO                      |         4.334.377
-----------------------------|---------------------------------------
TARANTO                      |        12.002.399
-----------------------------|---------------------------------------
TERAMO                       |         5.595.270
-----------------------------|---------------------------------------
TERNI                        |         4.710.177
-----------------------------|---------------------------------------
TORINO                       |        39.069.867
-----------------------------|---------------------------------------
TRAPANI                      |         7.990.048
-----------------------------|---------------------------------------
TREVISO                      |        15.121.941
-----------------------------|---------------------------------------
VARESE                       |        15.307.174
-----------------------------|---------------------------------------
VENEZIA                      |        15.810.929
-----------------------------|---------------------------------------
VERBANO-CUSIO-OSSOLA         |         6.737.778
-----------------------------|---------------------------------------
VERCELLI                     |         6.051.654
-----------------------------|---------------------------------------
VERONA                       |        13.493.075
-----------------------------|---------------------------------------
VIBO VALENTIA                |         5.097.607
-----------------------------|---------------------------------------
VICENZA                      |        14.886.095
-----------------------------|---------------------------------------
VITERBO                      |         8.511.807
---------------------------------------------------------------------

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 304

Gazzetta Ufficiale

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150


Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

 

 

Pag. 1

 

 

 


DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151


Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a
garantire la funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure
in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a
consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’
naturali. (13G00198)

 

 

Pag. 6

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 17 dicembre 2013


Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri
generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi
della legge 1° novembre 1973, n. 762. (13A10477)

 

 

Pag. 14

 

 

 


DECRETO 17 dicembre 2013


Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364
giorni, relativi all’emissione del 13 dicembre 2013. (13A10653)

 

 

Pag. 21

 

 

 


DECRETO 20 dicembre 2013


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 novembre 2013 e
scadenza 31 dicembre 2015, terza e quarta tranche. (13A10667)

 

 

Pag. 21

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 28 novembre 2013


Revoca del commissario liquidatore della «C.A.R Edil. – Cooperativa
appalti e restauri edili – societa’ cooperativa a responsabilita’
limitata», in Roma. (13A10457)

 

 

Pag. 22

 

 

 


DECRETO 28 novembre 2013


Revoca del commissario liquidatore della «La Piemontese 72 soc.
cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», in Quarto. (13A10458)

 

 

Pag. 23

 

 

 


DECRETO 29 novembre 2013


Revoca del commissario liquidatore della «Santa Maria», in Catanzaro.
(13A10459)

 

 

Pag. 24

 

 

 


DECRETO 4 dicembre 2013


Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo
scioglimento della «Phili.Sar. Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S », in
Vibo Valentia. (13A10455)

 

 

Pag. 24

 

 

 


DECRETO 4 dicembre 2013


Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo
scioglimento della «San Mauro – Soc. coop. edilizia a r.l.», in San
Mauro Cilento. (13A10456)

 

 

Pag. 25

 

 

 


DECRETO 6 dicembre 2013


Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo
scioglimento della «Cooperativa Alternativa Vallese – S.c.r.l.», in
Vallo della Lucania. (13A10443)

 

 

Pag. 25

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA DELLE ENTRATE

 


PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2013


Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari
competente per il territorio del comune di Figline e Incisa Valdarno.
(13A10683)

 

 

Pag. 26

 

 

 


PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2013


Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari
competente per il territorio del comune di Vallefoglia. (13A10684)

 

 

Pag. 27

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

 


DELIBERA 18 dicembre 2013


Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della
clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e
successive modifiche. (Delibera n. 18731). (13A10505)

 

 

Pag. 28

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

 


COMUNICATO


Elenco dei comuni per i quali e’ stata completata l’operazione di
aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del
contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2013 agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei
contributi agricoli. (13A10470)

 

 

Pag. 29

 

 

ENAV S.P.A.

 


COMUNICATO


Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli
interessi sui ritardati pagamenti, applicabili dal 1º gennaio 2014.
(13A10654)

 

 

Pag. 67

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12
dicembre 2013 (13A10677)

 

 

Pag. 68

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13
dicembre 2013 (13A10678)

 

 

Pag. 68

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16
dicembre 2013 (13A10679)

 

 

Pag. 69

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17
dicembre 2013 (13A10680)

 

 

Pag. 69

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 


COMUNICATO


Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell’area demaniale
sita in Augusta localita’ «Serpaolo». (13A10478)

 

 

Pag. 70

 

 

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’
professionali. (13A10661)

 

(Suppl. Straordinario n. 16)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione della territorialita’ del livello delle locazioni
immobiliari. (13A10665)

 

(Suppl. Straordinario n. 16)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’ economiche
nel comparto del commercio. (13A10662)

 

(Suppl. Straordinario n. 17)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’ economiche
nel comparto delle manifatture. (13A10663)

 

(Suppl. Straordinario n. 18)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’ economiche
nel comparto dei servizi. (13A10664)

 

(Suppl. Straordinario n. 19)

Rassegna Stampa 30 dicembre 2013

in primo piano

 
   
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013  
IN TRENTINO ALTO ADIGE DOVE LA VITA E’ MIGLIORE (S.Di palma/D.Lui) [solo_testo] pag. 20/21  
la Stampa  del  30-12-2013  
IO, UN ITALIANO TRA I SOCCORRITORI (G.Esposito) [solo_testo] pag. 1  
il Sole 24 Ore  del  30-12-2013  
PRONTI ALLE SCADENZE DEL 2014 (R.Cadeo) [solo_testo] pag. 2/5  
   

ministero

 
   
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013  
SCUOLA, TRENTO SUL PODIO [solo_testo] pag. 21  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
NUOVA GIUNTA IN BASILICATA MA SENZA ASSESSORI LUCANI [solo_testo] pag. 3  
la Stampa  del  30-12-2013  
GIOVANI E ADULTI NON SONO MAI STATI TANTO LONTANI (D.Marini) [solo_testo] pag. 18/19  
la Stampa  del  30-12-2013  
“DA MIO PADRE IMPARO PIU’ DI CIO’ CHE GLI INSEGNO” (R.sal.) [solo_testo] pag. 19  
la Stampa  del  30-12-2013  
“LAVORO CON MIO FIGLIO GLI REGALO ESPERIENZA” (R.Salemi) [solo_testo] pag. 19  
L’Unita’  del  30-12-2013  
STORIE DI GIOVANI CHE SI ADATTANO (B.Ugolini) [solo_testo] pag. 16  
L’Unita’  del  30-12-2013  
ITALIA, UN POPOLO DI NAVIGATORI MA NON SU INTERNET (C.Buttaroni) [solo_testo] pag. 14  
L’Unita’  del  30-12-2013  
GLI EROI DEL 2013 SIAMO NOI (F.Bolelli) [solo_testo] pag. 15  
L’Unita’  del  30-12-2013  
ALESSANDRA SIRAGUSA, LA DONNA CHE APRI’ PALERMO ALLA SCUOLA (M.Spicola) [solo_testo] pag. 4/5  
la Stampa  del  30-12-2013  
LE “LEZIONI DI MAFIA” DI GRASSO DIVENTANO PERMANENTI (F.La licata) [solo_testo] pag. 24  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
WANG E ALESSIO INSIEME LE BANDIERE DEL DIALOGO APPESE ALLE FINESTRE DI PRATO (D.Di vico) [solo_testo] pag. 25  
il Gazzettino  del  30-12-2013      
FRA ALUNNI E STUDENTI CRESCE IL CYBERBULLISMO (F.Cibin) [solo_testo] pag. XI      
il Mattino  del  30-12-2013      
MARMO: “NON ABBIATE PAURA DI DENUNCIARE I VOSTRI VICINI” (T.Iacomino) [solo_testo] pag. 34      
la Repubblica – ed. Firenze  del  30-12-2013      
SCUOLE, STRADE, SPORT: ARRIVANO 15 MILIONI (M.Vanni) [solo_testo] pag. 3      
Gazzetta di Modena Nuova  del  29-12-2013    
GUCCINI, UN MAESTRO IN CLASSE [solo_testo] pag. 29    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013        
CORSI & MASTER (F.Grossi) [solo_testo] pag. 70        
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  30-12-2013  
FRATI CHIEDE, LA REGIONE PAGA (C.Picozza) [solo_testo] pag. 1  
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013  
TORINO SCOMMETTE SUL MANAGEMENT (F.Grossi) [solo_testo] pag. 70  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  30-12-2013  
ATENEO, SUL BILANCIO LA ZAVORRA-PALAZZI (L.Barile) [solo_testo] pag. IV  
Corriere della Sera – ed. Milano  del  30-12-2013  
BRERA A PALAZZO CUSANI? SOGNO CON TROPPI VINCOLI (G.Rossi) [solo_testo] pag. 6  
Il Fatto Quotidiano  del  30-12-2013  
GUERNICA, DIRE LA VERITA’ CON UN QUADRO (T.Montanari) [solo_testo] pag. 19  
il Giornale  del  30-12-2013  
“DE MONARCHIA”, LO SCETTRO DEL PREMIER DANTE ALIGHIERI (M.Veneziani) [solo_testo] pag. 22  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
VIVISEZIONE VIETATA E ANESTESIA LE REGOLE DELLE SPERIMENTAZIONI (E.teb.) [solo_testo] pag. 21  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
LA VITA DI CATERINA: “AVANTI DI RESPIRO IN RESPIRO” (E.Tebano) [solo_testo] pag. 21  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
SCIENZA E CAVIE UNA QUERELLE INIZIATA NELL’800 (G.Cosmacini) [solo_testo] pag. 21  
il Giornale  del  30-12-2013  
AMO GLI ANIMALI, MA NON LE BESTIE CHE INSULTANO CATERINA (V.Feltri) [solo_testo] pag. 1  
il Messaggero  del  30-12-2013  
“GRATA A CHI MI DIFENDE DALL’ATTACCO ANIMALISTA” (C.Massi) [solo_testo] pag. 10  
L’Unita’  del  30-12-2013
NON CI SONO MODELLI ALTERNATIVI ALLA RICERCA SU ANIMALI (S.Vicario) [solo_testo] pag. 9
L’Unita’  del  30-12-2013
STAMINA, FUORI LA VERITA’ (M.Farina coscioni) [solo_testo] pag. 1
il Mattino  del  30-12-2013
Int. a C.Freed: “STAMINALI, TESI MOLTO CONTROVERSE DECIDEREMO IN BASE ALL’EVIDENZA” (F.Pompetti) [solo_testo] pag. 8
la Stampa  del  30-12-2013  
“PRONTI AD ANDARCENE CON GLI ELICOTTERI” (A.Jha) [solo_testo] pag. 11  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  29-12-2013  
BIOLOGO DI PUTIGNANO SFIDA L’ANTARTIDE (P.Nardelli) [solo_testo] pag. 15  
il Messaggero  del  30-12-2013    
GROENLANDIA ENORME FALDA LIQUIDA NEL SOTTOSUOLO (R.p.) [solo_testo] pag. 17    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
START UP NEGLI USA [solo_testo] pag. 72    
L’Unita’  del  30-12-2013    
L’INNOVAZIONE? LA FINANZIA LO STATO (P.Greco) [solo_testo] pag. 19    
il Messaggero  del  30-12-2013    
LE CITTA’ LIBERE DEL MARE (D.Ameri) [solo_testo] pag. 17    
Il Fatto Quotidiano  del  30-12-2013    
DOVE CAPODANNO PUO’ SPACCARE IL FEMTOSECONDO (T.Mackinson) [solo_testo] pag. 15    
     

pubblica  amministrazione  e  societa’

   
     
il Messaggero  del  30-12-2013    
GOVERNO, SI CAMBIA A GENNAIO (A.Gentili) [solo_testo] pag. 1    
L’Unita’  del  30-12-2013    
GERMANIA, ATTACCHI A DRAGHI PERCHE’ MERKEL CAPISCA (P.Soldini) [solo_testo] pag. 12    
L’Unita’  del  30-12-2013    
DAL 2014 DONNE IN PENSIONE 18 MESI DOPO (L.Venturelli) [solo_testo] pag. 6    
Corriere della Sera  del  30-12-2013    
TROPPE LEGGI POCHE REGOLE (M.Ainis) [solo_testo] pag. 1    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
P.A., SBLOCCO DEBITI A TERMINE (M.Barbero) [solo_testo] pag. 6    
la Repubblica  del  30-12-2013    
UNA SOCIETA’ SENZA STATO (I.Diamanti) [solo_testo] pag. 1    
il Sole 24 Ore  del  30-12-2013    
UN NUCLEO SU CINQUE A RISCHIO “DEFAULT” (F.Barbieri) [solo_testo] pag. 15    
il Sole 24 Ore  del  30-12-2013    
UN MESE DI SPESA IN MENO (M.Biscella) [solo_testo] pag. 15    
L’Unita’  del  30-12-2013    
Int. a C.Trigilia: “CANTIERI E SGRAVI FISCALI COSI’ IL SUD PUO’ RIPARTIRE” (A.Bonzi) [solo_testo] pag. 7    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
TRENTO E BOLZANO SENZA RIVALI (M.Longoni) [solo_testo] pag. 1    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
QUALITA’ DELLA VITA IN RIPRESA (A.Polli) [solo_testo] pag. 24    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
I TECNICI: RIFIUTI CRUCIALI PER L’AMBIENTE [solo_testo] pag. 23    
L’Unita’  del  30-12-2013    
LA SINISTRA E LA QUALITA’ DELLA VITA (S.Bartolini) [solo_testo] pag. 15    
Corriere della Sera  del  30-12-2013    
MARCO CAVALLO TORNA A CORRERE (C.Magris) [solo_testo] pag. 54/55    
Corriere della Sera  del  30-12-2013    
“PERMESSO”, “GRAZIE”, “SCUSA” LE PAROLE SEMPLICI DI PAPA FRANCESCO (G.Vecchi) [solo_testo] pag. 56    
     
     
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

(GU n.304 del 30-12-2013)

 Vigente al: 31-12-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
  funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 
  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto  scuola,  possono
essere prorogate di un anno, in deroga al  limite  temporale  di  cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,   e   successive   modificazioni,   ai   fini   della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del  personale
comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "  31  dicembre  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014." 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  6. Il termine del 31  dicembre  2013,  di  cui  all'ultimo  periodo
dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
si intende rispettato se entro la medesima  data  sono  trasmessi  al
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  I
decreti sono comunque adottati entro  il  28  febbraio  2014,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli  assetti  organizzativi
definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati
effetti di riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla  disciplina
legislativa vigente concernente le  strutture  di  primo  livello  di
ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni  generali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per  i
Ministeri che  abbiano  provveduto  alla  suddetta  trasmissione,  il
termine  per  la  prosecuzione  degli  incarichi   scaduti   di   cui
all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014. 
  7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri",
sono inserite le seguenti: ", con i quali possono  essere  modificati
anche  i  regolamenti  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,". 
  8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e  le
parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014". 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014". 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016»; 
    b) all'articolo 52, comma 5, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016». 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13. E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al  CONI,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo  onere  per  l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al  31  dicembre  2014.  Nelle  more
possono essere prorogati solo gli incarichi gia' attribuiti ai  sensi
del secondo  periodo  del  medesimo  comma  24  dell'articolo  8  del
decreto-legge n. 16 del 2012.
                               Art. 2 

       Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali 

  1. Fino al  31  luglio  2014,  continuano  a  produrre  effetti  le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3998 del 20 gennaio  2012,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  14  giugno  2012,  relative   alle
operazioni di rimozione del relitto della nave  Costa  Concordia  dal
territorio   dell'isola   del   Giglio,   nonche'   i   provvedimenti
presupposti,  conseguenti  e  connessi  alle  medesime.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse gia' previste per la copertura finanziaria  delle  richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  2. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) al comma 3 le parole: "2012  e  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2012, 2013 e 2014". 
  3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
"Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo",  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
prorogato di sei mesi  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  40,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31  dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore  periodo  di  quattro  mesi,  non
rinnovabile. 
  4.  Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole  "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) all'articolo 19-bis, comma 1, le  parole  "31  dicembre  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  5. Per la conclusione  delle  attivita'  di  rendicontazione  delle
contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate  al  soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la  Ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo,  in  considerazione  dell'elevato  numero  dei
soggetti coinvolti, nonche' di mandati di  pagamento  effettuati,  il
termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014. 
  6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito  dal  sisma  del  6
aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino  al  31  marzo
2014 e nei limiti  delle  risorse  complessivamente  individuate  nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle
Forze  armate  per  la  prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.  3754.  Il  Ministero  della
difesa e' altresi' autorizzato a impiegare  il  predetto  contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  2014,  nei
limiti delle risorse complessivamente individuate  nel  comma  7,  ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de  L'Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  7-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento  economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo  23,  comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6,  si  provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e  comunque  nei  limiti
delle risorse effettivamente  disponibili  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito  per  quota  capitale  al  1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non  corrisposta  alla  scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima  originariamente
prevista, assicurando la  compatibilita'  con  la  normativa  europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto  conto  anche
degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei  contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di  ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da  parte  di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione  bancaria  italiana.  Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione  strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla  connessa  rimodulazione  dei   piani   di   ammortamento   dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede  nel  rispetto
dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213.  Restano  ferme,
senza ulteriori formalita', le garanzie  dello  Stato.  La  rata  per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013  e'  corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma.
                               Art. 3 

     Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno 

  1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130, al  secondo  periodo,  le  parole:  "  31  dicembre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2014". 
  4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".
                               Art. 4 

     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo 15 del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il comma 3-quinquies e' sostituito  dal  seguente:  "3-quinquies.  Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza  e  la  salvaguardia  della
vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014, del regolamento recante la  disciplina  dei  corsi  di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da  adottare  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione
e  concessione  brevetti  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.". 
  2. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole  :  "31
dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2014". 
  5. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo non superiore a sei mesi,  previa  verifica  da  parte  degli
organi  di  controllo  della  idoneita'  al  funzionamento  e   della
sicurezza degli impianti. 
  8. E' prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.  158,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.  Agli  oneri
del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2015,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 5 

Proroga di termini in materia  di  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 

  1. All'articolo  4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  3  novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, le parole  "1°  gennaio  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2015". 
  2. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive  modificazioni,  le  parole  "28  febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e  le  parole:
"1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 6 

 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
le parole: "1° gennaio 2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  2. All'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 18, le parole:  "1°  gennaio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:  "Per  le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria  di  cui  al  comma
8-quater  sono  stati   sospesi   da   provvedimenti   dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28  febbraio  2014  e'  prorogato  al  30
giugno 2014.". 
  4.  Il  termine  di  conservazione   ai   fini   della   perenzione
amministrativa  delle  somme  iscritte  nel  conto  dei  residui  del
capitolo 7236 "Fondo ordinario per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
ricerca" dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  relative  al  progetto  bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma  nazionale  della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di  un
anno in relazione a ciascun esercizio di  provenienza  delle  stesse.
Dette somme sono mantenute in  bilancio  e  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014  e  per  euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei  medesimi
anni, al Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. 
  5. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma  4  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  per  euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750  per  l'anno  2015  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 7 

               Proroga di termini in materia di salute 

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 8 

     Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti:  "entro  nove  mesi";  b)  al  comma  2-ter,   le   parole:
"novantesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "duecento
settantesimo giorno". 
  2.  L'intervento  di  cui  al  comma  16   dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima  misura  per  l'anno  2014.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                               Art. 9 

        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni,  le  parole:  "Fino  al  31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
2014". 
  2. All'articolo 3, comma 2-bis,  lettera  a),  terzo  periodo,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro  il  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2014". 
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono  sostituite
dalle seguenti "30 giugno 2014". 
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "1° luglio 2014". 
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  4,
comma 3,  lettera  b),  e  all'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2014. 
  8. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a partire dal 2015». 
  9. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme  gia'  impegnate  sul
capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'esercizio  finanziario  2013,  possono  essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
Fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «nel  corrente  esercizio  finanziario   e   in   quello
successivo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «negli   esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014». 
  12. Nelle more del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma  11,  della  citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per  gli  esercizi
finanziari 2013 e 2014. 
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle  strutture
organizzative disposta a  seguito  dell'attuazione  dell'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  al  fine  di
assicurare la continuita'  nella  gestione  le  amministrazioni  sono
autorizzate a gestire le  risorse  assegnate  secondo  la  precedente
struttura del bilancio dello Stato. 
  14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo  restando  al  momento  della  presentazione  dell'istanza   il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  20
giugno 2012, n.  145,  l'ammissione  all'esame  per  l'iscrizione  al
Registro dei revisori ed  i  relativi  esoneri  restano  disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
88, e dalle relative disposizioni attuative. 
  15. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  programma  Carta
acquisti di cui all'articolo  81,  comma  32,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'avvio della  sperimentazione  del  programma
Carta acquisti di cui all'articolo 60 del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nelle more  dell'espletamento  della  procedura  di  gara  per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle
carte  acquisti  e  dei  relativi  rapporti  amministrativi  di   cui
all'articolo 81, comma 35,  punto  b)  del  citato  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133,  il  contratto  per  la  gestione  del  predetto
servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e'  prorogato
fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.  Al  fine
di prorogare il programma Carta acquisti  al  31  dicembre  2013,  il
fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno  2013,  di  35  milioni  di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del  comma  235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
                               Art. 10 

              Proroga di termini in materia ambientale 

  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2014. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30  giugno
2014".
                               Art. 11 

       Proroga termini in materia di beni culturali e turismo 

  1.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   15,   comma   7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento  alle   disposizioni   di   prevenzione   incendi,   e'
ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le   strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
20 maggio 1994, n. 116, che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano   straordinario   biennale   di   adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.
                               Art. 12 

           Proroga termini nel settore delle comunicazioni 

  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
                               Art. 13 

            Termini in materia di servizi pubblici locali 

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la
continuita' del servizio, laddove l'ente  di  governo  dell'ambito  o
bacino  territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'  avviato  le
procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o  dai
gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2014. 
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo
dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del
Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al
completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre
2014. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui
all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
                               Art. 14 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri