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8 agosto Riforma Costituzione in Senato

L’8 agosto l’Aula del Senato, con 183 voti favorevoli e 4 astenuti, approva in prima lettura il ddl costituzionale n. 1429 e connessi di revisione della Parte II della Costituzione; il provvedimento passa all’esame della Camera.

Senato, si alla riforma costituzionale

L’assemblea del Senato ha approvato oggi il disegno di legge costituzionale di revisione della Parte II della Costituzione. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei deputati.

Questi i punti principali:

Fine del Senato elettivo
La riforma disegna un Senato composto da 95 membri rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 di nomina presidenziale. Saranno i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano a scegliere i senatori, con metodo proporzionale, fra i propri componenti. Inoltre ciascuna Regione eleggerà un senatore tra i sindaci dei rispettivi territori. La ripartizione dei seggi tra le varie Regioni avverrà “in proporzione alla loro popolazione” ma nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. La durata del mandato dei senatori, che godranno dell’immunità come i colleghi deputati, coincide con quella nei propri organi territoriali.

Fine del bicameralismo perfetto
La funzione legislativa che finora era esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Costituzione) sarà prerogativa della sola Camera dei deputati, salvo alcune materie su cui dovrà intervenire anche il Senato. Sulla legge di bilancio, la Camera potrà avere l’ultima parola decidendo, a maggioranza semplice, di non conformarsi ai rilievi posti dal Senato che, tra l’altro, sarà anche escluso dal potere di concedere amnistia e indulto.

Referendum
Vengono introdotti i referendum propositivi e d’indirizzo. Mentre per il referenzun abrogativo le firme necessarie per chiederlo restano 500mila, con il quorum per la validità della consultazione posto al 50% più uno degli elettori. In caso si arrivi a 800mila firme, invece, il quorum si abbassa: sarà sufficiente che vada a votare la metà più uno dei votanti delle ultime elezioni politiche. Per presentare una legge di iniziativa popolare bisognerà raccogliere 150mila firme.

Province abolite anche nella Costituzione
Le Province scompaiono anche dalla Costituzione. La riforma prevede anche il commissariamento di Regioni ed enti locali in caso di grave dissesto finanziario. Lo Stato, inoltre, potrà esercitare una “clausola di supremazia” verso le Regioni a tutela dell’unità della Repubblica e dell’interesse nazionale.

Soppressione Cnel e riduzione stipendi e rimborsi regionali
Altre norme chiave sono: la soppressione del Cnel, la previsione di un tetto agli stipendi di Presidente e consiglieri regionali – mai superiore a quello dei sindaci dei capoluogo di Regione – e la norma che abolisce i “rimborsi e trasferimenti monetari” pubblici ai gruppi politici regionali.

Il 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29 30 e 31 luglio, 1, 4, 5, 6 e 7 agosto l’Aula del Senato esamina il disegno di legge costituzionale (1429) recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”

(Senato, 21.7.14) Intervento ministro Boschi

Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, è stato un privilegio per me partecipare alla discussione generale in questi giorni. Lo dico a titolo personale, perché è sicuramente un percorso difficile, ma affascinante quello che stiamo vivendo insieme, e lo dico a nome del Governo.

Del resto, fin dall’inizio questo Governo ha legato in modo indissolubile il proprio cammino al percorso delle riforme e delle riforme costituzionali in particolare. Per questo, il Governo si è fatto promotore di un disegno di legge costituzionale che – poi – è stato adottato in Commissione come testo base.

In questi giorni non sono mancate le contestazioni, le polemiche e, in alcuni casi, anche le provocazioni. Però è il bello del dibattito e della democrazia. Lo dico non come una frase di circostanza, come una liturgia al dibattito parlamentare impone; lo dico perché ne sono convinta e ne è convinto questo Governo, che ha sempre rivendicato l’ascolto delle ragioni di tutti, il dialogo ed il confronto. Lo ha fatto con i cittadini; lo ha fatto con le parti sociali, con i Gruppi parlamentari e con i singoli opinionisti. Lo abbiamo fatto per la riforma della pubblica amministrazione, del terzo settore; lo stiamo facendo per la delicata riforma della giustizia e non potevamo non farlo – a questo punto posso dirlo senza tema di smentita – che l’abbiamo fatto anche per le riforme costituzionali, che rappresentano la madre di tutte le battaglie istituzionali, politiche e civili che stiamo affrontando in questi giorni.

Sottoponiamo a quest’Aula un testo che è il frutto del lavoro di questi mesi; un testo che è stato anche migliorato nel corso di questi mesi grazie al contributo che è arrivato dai cittadini, dai professori, dalle parti sociali e – soprattutto – dal lavoro proficuo che abbiamo svolto per oltre tre mesi in Commissione, per il quale va il ringraziamento mio personale e del Governo alla presidente Anna Finocchiaro per la mano esperta ed efficace con cui ha condotto i lavori in Commissione. Il mio ringraziamento va ai senatori ed alle senatrici tutti, di tutti i partiti politici, a cominciare dal correlatore Calderoli, dal quale mi separano distanze siderali quasi in ogni scelta politica, ma di cui ho apprezzato la competenza e anche la grande forza di volontà, perché ha continuato a lavorare con noi nonostante condizioni di salute non ottimali negli ultimi giorni.

E – permettetemi di farlo, per il lavoro che abbiamo svolto insieme fino ad oggi – un ringraziamento va, oltre ai miei collaboratori del Ministero, anche a ai funzionari della 1ª Commissione, non soltanto per la loro indubbia competenza, ma anche per la disponibilità estrema che hanno dimostrato in questi mesi di lavoro.

Noi oggi sottoponiamo al voto dell’Aula un testo che è il risultato di questo lavoro e non la rappresentazione macchiettistica che alcuni interventi ne hanno voluto fare. E noi vorremmo che venisse affrontata la discussione nel merito di questo disegno di legge costituzionale, non una discussione sulla simpatia o l’antipatia di chi lo ha proposto, perché sappiamo che, se discutiamo nel merito di queste proposte, noi non abbiamo paura delle idee altrui.

Pratolini, che è un cantore della mia terra, diceva che non ha paura delle idee chi ne ha. Per cui noi non abbiamo paura del confronto, se resta nel merito, e sappiamo che questo testo uscito dalla Commissione è ampiamente condiviso e il fatto che, a differenza del 2001 e del 2005, a sostenerlo sia una maggioranza che va oltre la maggioranza che sostiene il Governo è un valore aggiunto. Per cui vanno apprezzati la serietà e l’impegno non scontato con cui non soltanto tutti i partiti che sostengono il Governo, ma anche Forza Italia ha appoggiato questo percorso di riforme fin dall’inizio.

Noi sappiamo che presentiamo un testo che, depurato dallo scontro ideologico, è condiviso nel suo impianto generale, perché, se guardiamo anche al dibattito di questi giorni, il punto centrale che ci ha impegnato è stato quello della elettività o non elettività dei 74 consiglieri regionali e dei 21 sindaci a senatori. Un dibattito importante, che non voglio svilire, che ha avuto risposte diverse e variegate in Europa e che divide anche parte della scienza e della dottrina, ma che è un singolo aspetto in un impianto di riforma profonda e radicale che invece è ampiamente condiviso per il resto.

Noi abbiamo cercato, con questa riforma, di porre rimedio a delle storture che comunque la nostra Costituzione ha mostrato nel corso degli anni: un procedimento legislativo lento e farraginoso, che poi ha portato anche al ricorso eccessivo, soprattutto da parte degli ultimi Governi, alla decretazione d’urgenza; un rapporto di fiducia di entrambe le Camere con il Governo che è un’anomalia anche a livello europeo; la necessità di rivedere il riparto di competenze tra Stato e Regioni, dopo tredici anni dalla riforma che abbiamo approvato. Questa riforma costituzionale tiene insieme due elementi importanti: il superamento del bicameralismo perfetto e la riforma del Titolo V. Sono due elementi che si tengono insieme e non è un caso se è stato proposto un solo disegno di legge costituzionale.

Noi riteniamo che si possa superare anche la conflittualità che c’è stata tra Stato e Regioni e che ha portato ad un notevole contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, rivedendo quelle che sono le materie forse troppo frettolosamente attribuite alle Regioni (la materia concorrente). Ma, per farlo, occorre che le Regioni e le autonomie locali partecipino alla fase decisionale fin dall’inizio. Non possiamo pensare di risolvere il problema soltanto a valle per via giudiziaria; il problema va anticipato con una Camera di compensazione politica e questo sarà il nuovo Senato. Per questo abbiamo pensato ad un Senato che non è eletto direttamente dai cittadini, ma che rappresenta le Regioni e i Comuni, perché lì le autonomie territoriali possano avere la loro voce e possano decidere insieme allo Stato centrale. Quindi un nuovo modo, innovativo, di intendere il rapporto tra Stato centrale e poteri periferici.

Un nuovo Senato che svolgerà un ruolo importante di raccordo, di cinghia, di chiusura tra Stato ed enti subnazionali, ma che svolgerà anche un importante ruolo di raccordo con l’Unione europea, non soltanto nella fase ascendente, ma anche nella valutazione dell’attuazione delle politiche europee nel nostro Paese. Ed è un Senato che, libero e sciolto dal rapporto di fiducia con il Governo, sarà anche in grado di svolgere un ruolo nuovo e fondamentale di valutazione dell’attuazione delle leggi statali e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche e delle pubbliche amministrazioni.

Con questa riforma abbiamo anche messo mano ai poteri normativi del Governo, cercando di disciplinare in modo più puntuale anche la decretazione d’urgenza, recependo in Costituzione non soltanto vincoli che oggi già ci sono nella legislazione ordinaria o le sentenze e la giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. Recepirle in Costituzione significa dare maggiore valore cogente e maggiore efficacia a questi limiti. Abbiamo previsto anche una corsia preferenziale per i disegni di legge del Governo, con la possibilità di porli in votazione a data certa, ma sempre nell’alveo dell’Assemblea parlamentare, mai al di fuori di essa.

Sicuramente il lavoro in Commissione ha contribuito a rendere equilibrato il testo anche da un punto di vista delle garanzie, attraverso il rafforzamento dei quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica, del numero di scrutini per l’elezione del Presidente della Repubblica e introducendo un’innovazione importante anche per quanto riguarda i referendum abrogativi, perché prevedere un quorum per la validità dei referendum che non sia ancorato al numero degli elettori, ma ai partecipanti alle ultime elezioni politiche significa capovolgere completamente anche il meccanismo di partecipazione politica ai referendum; rappresenta un impegno ed uno sforzo in più anche per i partiti politici nelle loro battaglie referendarie o per i movimenti che vorranno presentare dei referendum.

Un testo che porta anche al completamento della riforma, che è già iniziata con la legge Delrio, per l’articolazione della Repubblica, per riorganizzare la presenza dello Stato sul territorio, con l’abolizione delle Province anche in Costituzione, con poi l’abolizione del CNEL dopo anni che ne discutiamo.

Noi sappiamo bene, è stato ricordato anche in quest’Aula, che anche i lavori della Costituente hanno portato a degli scontri politici, a dei dibattiti accesi, si è arrivati a delle mediazioni che magari non sono state la soluzione perfetta, ma che hanno rappresentato il miglior compromesso possibile nell’interesse del Paese e nell’interesse dei cittadini, intrecciando anche l’esperienza dei componenti più maturi di quella Costituente con lo sguardo rivolto al futuro dei componenti più giovani che sono stati chiamati a farne parte.

Credo che anche oggi noi siamo chiamati a trovare un accordo alto nell’interesse del Paese e dei cittadini, anche perché queste riforme costituzionali sono la premessa, la base per le altre riforme che stiamo affrontando: da quella della pubblica amministrazione alla riforma fiscale che il Parlamento ha attribuito al ministro Padoan, alla riforma della giustizia.

Abbiamo bisogno di uno Stato più semplice, di uno Stato più coraggioso, di un’Italia più forte. Questa riforma sta cercando di dare risposte a tutti questi interrogativi.

Si è molto discusso anche dell’urgenza di questa riforma, un’urgenza innegabile, un’urgenza che deriva sicuramente dalla necessità anche di dimostrare in Europa che le riforme strutturali non sono soltanto iniziate, ma che stanno andando avanti, perché sono l’unica condizione di flessibilità che possiamo avere in Europa, ma è un’urgenza che nasce soprattutto dall’esigenza di rispondere agli interrogativi dei nostri cittadini, di mantenere gli impegni che noi abbiamo assunto; è un’urgenza che deriva dalla necessità di rispondere ad un desiderio, ad un urlo di cambiamento che i cittadini ci hanno rivolto anche con le elezioni europee, in cui per la prima volta dal 1958 ad oggi un partito ha raggiunto un risultato così ampio, proprio perché nel nostro Paese c’è voglia di cambiamento. Ci potrà allora essere un tentativo di rallentare questo cambiamento, ci potrà forse essere dell’ostruzionismo che ci porterà a lavorare una settimana di più e forse a sacrificare un po’ di ferie, ma noi manterremo l’impegno di cambiare il Paese, perché lo abbiamo promesso ai nostri cittadini. Quest’urgenza deriva innanzitutto da noi.

Vi rubo un minuto per una considerazione che non è del Governo ma più personale, di un deputato che è alla prima legislatura. Noi eravamo insieme in seduta comune, un anno fa, quando il Presidente della Repubblica venne rieletto con una maggioranza molto ampia. Quel 22 aprile il Presidente della Repubblica, in modo molto severo, richiamò tutti i politici alle loro responsabilità, anche alla loro incapacità di portare a termine quel processo di riforme costituzionali che tutti noi avevamo promesso agli italiani e ai cittadini. Allora, oltre ovviamente all’ammirazione e alla stima nei confronti del Capo dello Stato, che anche con sacrificio personale e per senso di servizio nei confronti della Repubblica e delle istituzioni, ha accettato quel nuovo mandato, io mi chiedevo anche se saremmo riusciti poi ad essere conseguenti a quella condivisione ampia che avevamo in Parlamento quel giorno sulla necessità e sull’urgenza delle riforme, se saremmo usciti, tutti insieme, da quelle sabbie mobili.

Da lì è iniziato un percorso che ha portato poi alla Commissione dei 35 esperti e ringrazio anche il mio predecessore, Gaetano Quagliariello, per il lavoro paziente che ha saputo fare con la Commissione, che si è inserita nel solco già tracciato dagli esperti che erano stati nominati qualche tempo prima dal Presidente della Repubblica.

Il lavoro degli esperti ci ha consegnato dei punti di ampia condivisione. Tutto, lo sappiamo, è migliorabile, sempre; ma sappiamo anche che sull’impianto fondamentale che questa riforma presenta – dal superamento del bicameralismo perfetto ad un rapporto di fiducia con il Governo di una sola Camera, alla necessità di rivedere le competenze dello Stato, attribuendogli nuovamente la competenza, ad esempio, in materia di energia, di grandi opere infrastrutturali, di reti di trasporto – c’è un consenso ampio anche nel mondo accademico.

Su altre soluzioni la scelta è rimasta aperta, anche nel lavoro dei saggi, e spetta a noi politici la decisione di cosa sia meglio oggi per il nostro Paese: questa è la responsabilità alla quale siamo chiamati.

La riforma che abbiamo presentato non è però un’approssimazione casuale: poggia su delle spalle robuste e solide; poggia su quell’approfondimento e su quella discussione tra costituzionalisti che negli ultimi 30 anni ci sono stati nel mondo politico e scientifico e che sono rimasti in un cassetto.

Ho sentito alcuni – in quest’Aula e fuori di qui – parlare di «svolta autoritaria» per questa riforma. Questa è un’allucinazione e come tutte le allucinazioni non può essere smentita con la forza della ragione, perché resta tale. Non c’è niente di autoritario nel superamento del bicameralismo perfetto, così come non c’è niente di autoritario nella riforma del Titolo V, né nell’abolizione del CNEL.

Un grande statista, che è stato anche un grande Presidente di questa Assemblea – oltre che un riferimento per tante donne e uomini della mia terra, compreso mio padre – Amintore Fanfani, ha detto una piccola grande verità e cioè che le bugie in politica non servono. Si può essere d’accordo o meno con questa riforma costituzionale; la si può votare o no; si può condividere o meno l’attività del Governo, ma parlare di svolta illiberale nel Paese per la presentazione di questa riforma è una bugia e le bugie in politica non servono.

Questo Governo ha presentato riforme strutturali al Paese e presenterà il 1° settembre il programma dei mille giorni, l’impegno, il mandato per i prossimi tre anni di legislatura. Alla scadenza elettorale naturale i partiti si organizzeranno per le votazioni, com’è sempre successo. Noi oggi, però, siamo chiamati a dare una nuova speranza al Paese.

Siamo chiamati a rendere le istituzioni vive, attuali, in sintonia con il Paese, se non vogliamo che diventino un simbolo del passato, anziché indicatori luminosi del futuro. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati.

Sono 30 anni che prendiamo a schiaffi l’opportunità di cambiare noi per cambiare il Paese. Sono 30 anni che sprechiamo l’occasione di scommettere sul futuro. Sono 30 anni – come direbbe il poeta – che aspettiamo domani per avere poi nostalgia. Pensiamo che sia oggi il tempo delle scelte, il tempo di decidere. Nelle vostre mani, onorevoli senatori, sta non soltanto questa fondamentale riforma della Costituzione, ma forse l’ultima chance di credibilità per la politica tutta e sono sicura che nessuno di noi vorrà sprecarla.

Il 10 luglio la Commissione Affari costituzionali licenzia il testo per l’Aula.

Il 17 e 24 giugno, l’1, 2 e 8 luglio la 7a Commissione del Senato esamina il disegno di legge costituzionale (1429) recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (8.7.14)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le norme di interesse, quali gli articoli 2, 25, 26 e 27 che incidono tanto sulla composizione del Senato quanto sul Titolo V della Costituzione;

tenuto conto che, nella sede di merito, i relatori hanno presentato delle proposte emendative che impattano sui predetti articoli, tra cui in primo luogo gli emendamenti 2.1000 e 2.0.1000 che prevedono la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque senatori (in luogo dei 21 originari) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

preso atto inoltre dell’emendamento 25.1000 dei relatori, con cui viene ripristinato il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, prima sostituito invece dalla delega di funzioni legislative;

osservato che, rispetto al testo costituzionale vigente, il predetto emendamento 25.1000 conferma la possibilità per le Regioni di richiedere forme di autonomia nelle materie di legislazione esclusiva statale che attengono, secondo il testo dell’emendamento 26.1000, anche alle “disposizioni generali e comuni” sull’istruzione, all’ordinamento scolastico, all’istruzione universitaria e alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, nonché alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alle disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e all’ordinamento sportivo;

valutato dunque che detto emendamento 26.1000 conferma la soppressione della potestà legislativa concorrente, già abolita dal testo del Governo, e modifica l’elencazione delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, inserendo all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, le “disposizioni generali e comuni” sull’istruzione, e ripristinando all’articolo 117, secondo comma, lettera s), la distinzione tra “tutela” e “valorizzazione” dei beni culturali, la prima affidata attualmente allo Stato, la seconda alle Regioni;

considerato altresì che si introduce il concetto di “disposizioni generali e comuni” relative tra l’altro alle attività culturali, mentre si assegna totalmente l’ordinamento sportivo alla potestà statale, non più nella forma “attenuata” delle “norme generali sull’ordinamento sportivo”;

rilevato poi che il medesimo emendamento 26.1000 ridisegna anche la potestà legislativa regionale assegnando alle Regioni, “salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”, la competenza legislativa “in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo”;

ritenuto positivo che le proposte dei relatori attenuino la spinta centralistica contenuta nell’originario disegno di legge n. 1429;

reputato opportuno che col nuovo Titolo V sia confermato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni atteso che, al di là delle norme scritte, ciò che conta è il mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi livelli di governo;

condiviso pertanto il nuovo quadro della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni così come delineato dagli emendamenti dei relatori, in quanto viene confermato l’impianto esistente sul tema dell’autonomia differenziata e viene definito un adeguato equilibrio dei ruoli, senza diminuire l’importanza del sistema regionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1.      con riferimento alla nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica, alla luce del nuovo assetto dei poteri, si reputa che esse debbano essere ispirate da criteri di stampo esclusivamente meritocratico negli ambiti previsti dal nuovo articolo 57 della Costituzione;

2.      si rileva come le innovazioni introdotte necessitino di ulteriori specificazioni, onde scongiurare margini di ambiguità. Si invita perciò la 1a Commissione a dare molta importanza, nella stesura finale del testo, alla necessità di evitare sovrapposizioni ed indeterminatezze di ruolo e a definire tutte le attribuzioni di competenze così da non alimentare nuovi conflitti istituzionali davanti alla Corte;

3.      si raccomanda conseguentemente di valutare con attenzione i subemendamenti alle proposte emendative dei relatori proposti a questo fine dai membri della 7a Commissione, in particolare sui temi relativi all’attribuzione di competenze su istruzione, beni culturali, sport e ricerca.

Ai sensi dell’articolo 39,comma 4, del Regolamento si chiede inoltre la pubblicazione del presente parere in allegato alle relazione che la Commissione presenterà all’Assemblea.

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(7a Senato, 17.6.14) Il relatore MARTINI (PD) segnala che il disegno di legge n. 1429, assunto quale base dell’esame nella Commissione affari costituzionali, reca norme di competenza della 7ª Commissione per ciò che attiene alla modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, laddove viene definito il riparto di competenze fra Stato e Regioni. In proposito fa presente che tuttavia è in corso un approfondimento nella sede di merito che porterà presumibilmente ad una modifica di tali disposizioni. Propone perciò fin d’ora di rinviare l’espressione del parere alla luce dell’andamento dei lavori nella 1a Commissione, onde conoscere meglio l’assetto che si va delineando proprio in merito al Titolo V.

Passa comunque ad illustrare il contenuto delle disposizioni  di competenza, che si suddividono a suo giudizio in due gruppi: da un lato vengono infatti modificate le norme vigenti della Costituzione relative al regionalismo differenziato, di cui all’articolo 116, comma terzo della Costituzione, e, dall’altro, si incide sulla distribuzione della potestà legislativa perciò che attiene all’istruzione, ai beni culturali e allo sport.

Con riferimento al primo aspetto sottolinea che l’articolo 25 del disegno di legge in titolo sopprime proprio il comma terzo dell’articolo 116 della Costituzione, in base al quale nelle materie di legislazione concorrente – che includono anche istruzione, ricerca scientifica e valorizzazione dei beni culturali – e nelle materie esclusive statali inerenti l’istruzione e la tutela dei beni culturali può essere attribuita maggiore autonomia alle Regioni. Ritiene però che l’eliminazione della possibilità di un regionalismo differenziato non sia totale in quanto il successivo articolo 26, comma 3, del testo in esame – nell’abrogare la competenza concorrente – stabilisce al contempo che con legge dello Stato l’esercizio della funzione legislativa, in materie o “funzioni” di competenza esclusiva statale, possa essere delegato a una o più Regioni anche su loro richiesta.

Sul piano del riparto di competenze osserva anzitutto l’introduzione del concetto di “funzione” accanto a quello di “materia”, che recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui in molti settori esiste una sorta di “materia-funzione”, ad esempio laddove sussiste un compito di natura trasversale che lo Stato deve comunque perseguire. Dopo essersi soffermato sulla distinzione tra il concetto di norme generali e quello di principi fondamentali, ripercorre brevemente le pronunce della Corte costituzionale sulla definizione di norme generali sull’istruzione, attualmente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rilevando come sul tema sia in atto una profonda discussione tra le Regioni. Precisa altresì che, nel testo costituzionale vigente, alla potestà legislativa concorrente spetta “l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con l’esclusione dell’istruzione e formazione professionale”, demandata alla competenza esclusiva regionale. Sul punto, prosegue il relatore, l’articolo 26, comma 3, del disegno di legge n. 1429 conferma l’attribuzione dell’istruzione e formazione professionale alla competenza esclusiva regionale della quale fa parte anche “l’organizzazione in ambito regionale dei servizi scolastici”, salva l’autonomia delle scuole. In proposito osserva che nella sede di merito sono stati presentati diversi emendamenti volti, alternativamente, ad ampliare la potestà esclusiva statale ovvero quella esclusiva regionale.

Rammenta altresì che la “ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi” fanno attualmente parte delle materie di competenza concorrente, soppresse dalla proposta in esame. Nel testo proposto, pare dunque che lo Stato si riappropri della materia della ricerca, nonostante l’espressione “programmazione strategica”, utilizzata per definire gli ambiti di potestà legislativa esclusiva statale, lasci intendere solo la fissazione di indirizzi da parte statale senza escludere interventi operativi da parte delle Regioni, sulla scia di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recente giurisprudenza.

Quanto ai beni culturali e allo sport, segnala che l’eliminazione della competenza legislativa concorrente ha come effetto principale il venir meno della distinzione, attualmente esistente, tra la “tutela dei beni culturali”, attribuita esclusivamente allo Stato e la “valorizzazione dei beni culturali”, condivisa tra Stato e Regioni. Rammenta peraltro che nell’attuale potestà legislativa concorrente rientrano anche la promozione e l’organizzazione di attività culturali nonché l’ordinamento sportivo.

Riferisce invece che l’articolo 26, comma 2, del disegno di legge n. 1429 assegna allo Stato la “materia-funzione” dei beni culturali, nonché le “norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo”. Anche in questo caso, segnala che è in corso un dialogo con le Regioni per ridisegnare la potestà legislativa esclusiva loro spettante, trattandosi peraltro di materia ancora in via di definizione.

Con riferimento all’ordinamento sportivo, ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto a tale materia la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive riconoscendo la facoltà dello Stato di determinare i principi di carattere generale della materia, che attualmente rientra nella competenza concorrente. Poiché nel testo proposto si assegna alla potestà esclusiva statale la definizione delle “norme generali sull’ordinamento sportivo”, il relatore ipotizza che tale definizione ricalchi in maniera sostanziale, seppur non formale, l’attuale assetto di competenze, nel senso che lo Stato sarà in ogni caso chiamato a definire la cornice di riferimento. Secondo questa impostazione, potrebbe pertanto mantenere una sua valenza l’attuale qualificazione, operata dalla giurisprudenza costituzionale, dei principi generali dell’ordinamento sportivo. In conclusione, ribadisce la proposta di rinviare l’espressione del parere al fine di comprendere gli indirizzi che la 1a Commissione elaborerà proprio sugli aspetti sopra descritti.

7 agosto DL Semplificazione e trasparenza amministrativa alla Camera

Il 7 agosto l’Aula della Camera, dopo aver votato la questione di fiducia con 346 voti favorevoli e 177 contrari e aver svolto la trattazione degli ordini del giorno, approva in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B) nel testo già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il decreto diventa “legge”

Equità, compensi pubblici, anticorruzione, semplificazioni ed efficienza con mobilità. Con si’ definitivo della Camera dei deputati il decreto “Madia” sulla Pubblica amministrazione è diventato legge. I voti a favore sono stati 303, 163 i contrari, 9 gli astenuti.

Nella giornata del 5 agosto il Senato con 160 voti favorevoli e 106 contrari aveva approvato la fiducia sul maxi-emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge (AS 1582) di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. Il ddl, che recepiva le modificazioni già approvate dalla Camera dei Deputati (AC 2486 approvato il 31 luglio 2014) e quelle proposte dalla commissione Affari Costituzionali del Senato, è tornato ieri alla Camera in seconda lettura (AC 2486B) per l’approvazione difinitiva.

L’obiettivo del Governo, ha detto il ministro Madia intervenuta al Senato nel dibattito sul ddl, è quello di “uscire dalla rappresentazione decadente che oggi travolge la nostra amministrazione pubblica e che travolge anche il tanto di buono che c’è oggi nelle professionalità della pubblica amministrazione”. Uscire dalla cultura del certificato per reimpostare il rapporto cittadino-macchina pubblica.

Di seguito alcune delle modifiche apportate rispetto al testo varato dal Consiglio dei Ministri.

Disciplina in materia di risoluzione unilaterale del contratto

Estesa anche ai dirigenti la norma, riformulata dalla Camera, che prevede il pensionamento anticipato d’ufficio per i dipendenti delle P.A., incluse le autorità indipendenti, che abbiano raggiunto il massimo dei contributi pensionistici (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e i 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico). Resta escluso dall’àmbito di applicazione dell’istituto il personale di magistratura e i professori universitari, metre è innalzato a 65 il limite minimo di età per i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Mobilità obbligatoria e volontaria

I dipendenti delle PA, possono essere trasferiti in sedi della stessa Amministrazione, o di un’altra Amministrazione, collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui prestano servizio. Sono esclusi da tale obbligo i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e i soggetto tutelati dalla legge 104/1992.

Consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza

Esteso anche agli Enti e alle Società partecipate il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza a titolo oneroso, a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione. Gli incarichi a titolo gratuito sono invece consentiti con una durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

Turn over nella Pubblica Amministrazione

Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene autorizzata l’assunzione di 1030 unità.

Divieto di richiedere al cittadino informazioni e dati

Inserito il divieto alle PA di richiedere al cittadino informazioni e dati
già presenti entro l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il 6 agosto l’Aula della Camera esamina, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sulla pubblica amministrazione

Il 5 agosto l’Aula del Senato, con 160 sì e 106 no, approva il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sulla pubblica amministrazione, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia; il provvedimento torna all’esame della Camera.

Il 4 agosto la 1a Commissione del Senato approva i seguenti emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari:

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1000
Il Governo
Al comma 5, capoverso «11», sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: « Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.»

1.1001
Il Governo
Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
Conseguentemente al comma 6 sopprimere le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-ter».

Art. 1-bis

1-bis.1000
Il Governo
Sopprimere l’articolo.

Art. 25

25.1000
Il Governo
Sopprimere i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5 quinquies.

Il 4 agosto la 7a Commissione del Senato esamina il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

(7a Senato, 4.8.14) La relatrice PUGLISI (PD) sottolinea l’importanza del provvedimento, che reca tanto norme di settore quanto disposizioni trasversali, volte al ringiovanimento del personale della pubblica amministrazione e allo snellimento delle procedure burocratiche. Nel precisare che attualmente è in corso l’esame presso la Commissione di merito, preannuncia che una delle norme più rilevanti introdotte dalla Camera dei deputati, l’articolo 1-bis, relativo alla cosiddetta “quota 96”, è stato poc’anzi soppresso. Al riguardo fa notare che tale disposizione deriva da un emendamento approvato in prima lettura senza la “bollinatura” da parte della Ragioneria generale dello Stato e dunque risulta priva di idonea copertura finanziaria. Riferisce altresì che è stata soppressa anche la disposizione, contenuta nell’articolo 1, sulla possibilità di risolvere il contratto di lavoro dei professori universitari al termine dell’anno accademico nel quale compiono 68 anni di età.

Si sofferma indi sulle altre disposizioni di interesse, menzionando in particolare l’articolo 14, sull’abilitazione scientifica nazionale necessaria per l’accesso al ruolo di professore universitario, nonché sulla chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011. In proposito segnala che i commi 1 e 2 differiscono dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione della tornata 2013, avviata con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013. Nel corso dell’esame alla Camera, prosegue la relatrice, sono stati modificati i commi 3 e 4 e introdotti i commi da 3-bis a 3-quinquies, prevedendo anzitutto l’indizione della terza procedura di abilitazione, relativa al 2014, entro il 28 febbraio 2015 (mentre il testo originale del decreto stabiliva la sospensione della tornata 2014), previa revisione del regolamento di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta “riforma Gelmini” dell’università) in base alle modifiche contestualmente introdotte nella medesima legge n. 240. A tale ultimo riferimento, puntualizza che il comma 3-bis modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240, stabilendo: la riduzione da 30 a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire, a regime, a ciascun settore concorsuale (lettera a); l’aumento da 4 a 6 anni della durata dell’abilitazione (lettera b), n. 1), riferendo l’aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013 (comma 3-ter, secondo periodo); il coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale (CUN) e dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella definizione di criteri e parametri per l’attribuzione dell’abilitazione(lettera b), n. 2.1) e fissando la prima verifica dell’adeguatezza degli stessi criteri dopo il primo biennio (lettera b), n. 2.3); la riduzione da 12 a 10 del numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare (lettera b), n. 2.2); la presentazione delle domande di partecipazionesenza scadenze prefissate (c.d. modello “a sportello”), in luogo dell’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione con frequenza annuale (lettera b), n. 2.4); l’eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all’estero, nonché la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione (lettera b), n. 2.5 e n. 2.6); fin dove possibile, la garanzia della rappresentanza proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno 10 (invece di 30) professori ordinari; l’obbligatorietà del parere pro veritatenel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione (lettera b), n. 2.7); la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa (lettera b), n. 2.8); la possibilità per i candidati all’abilitazione di presentare istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice (lettera b), n. 2.9).

Evidenzia altresì che, secondo il comma 3-ter, i candidati che non hanno conseguito l’abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare la domanda dal 1° marzo 2015 tenuto conto che la durata dell’abilitazione conseguita nelle tornate 2012 e 2013 diventa di sei anni. Precisa poi che il comma 3-quater riguarda le procedure per la chiamata diretta di professori da parte delle università, mentre il comma 3-quinquies stabilisce che, nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, “è considerata prioritaria” la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all’esito dell’abilitazione scientifica nazionale. Dà conto inoltre della posticipazione al 30 giugno 2015 (rispetto al 31 marzo 2015, previsto dal testo originario del decreto) del termine (precedentemente fissato al 31 ottobre 2014) per procedere alle chiamate di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

Si sofferma successivamente sull’articolo 15, concernente alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie. Al riguardo, rileva che il comma 1 differisce dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei summenzionati corsi, attualmente pari a 5 o a 6 anni, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e sulla riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi medesimi. Sottolinea poi che il comma 1-bis ridefinisce i profili transitori per l’applicazione della nuova durata, prevedendo che quest’ultima si applichi a decorrere dall’anno accademico 2014-2015 e che gli specializzandi già in corso debbano optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l’ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l’ordinamento previgente.

Descrive altresì i contenuti dell’articolo 23-quinquies, in virtù del quale sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il cui mandato non è stato più rinnovato dopo la scadenza, tanto più che sarebbe dovuto diventare operativo il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). In proposito, segnala che la medesima norma, al comma 2, prevede che le elezioni del nuovo organo siano bandite entro il 31 dicembre 2014. Riepiloga indi le competenze del CSPI, tra cui l’espressione di pareri e proposte sugli indirizzi in materia di politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema di istruzione, sugli standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale, sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio, sull’organizzazione generale dell’istruzione. Evidenzia altresì che il Consiglio è composto da 36 componenti, di cui 15 eletti dal personale delle scuole, 15 nominati dal Ministro tra esponenti di particolari settori tenendo conto anche dei candidati designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, tre rappresentativi delle minoranze linguistiche e tre nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole degli enti locali.

Preannuncia infine l’intenzione di esprimere un parere favorevole a condizione che il Governo reperisca al più presto le risorse per sanare la situazione pensionistica dei docenti scolastici in base ai requisiti previgenti rispetto alla “riforma Fornero”, in quanto è stato di fatto leso un diritto a loro danno. Comunica altresì di voler inserire due osservazioni riguardanti, la prima, l’esigenza di sbloccare il turn over nelle università e negli enti di ricerca e la seconda la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti scolastici che avevano richiesto il collocamento a riposo nelle Regioni in cui siano esaurite le graduatorie, fino al loro rinnovo.

Il 4 agosto l’Aula del Senato approva il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali sul decreto-legge n. 90 in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente

L’1 agosto la 1a Commissione del Senato approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali per il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

Il 31 luglio l’Aula della Camera approva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato

Il 30 luglio l’Aula della Camera, con 346 voti favorevoli, 176 contrari e 10 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari nel testo approvato dalla 5a Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Il 29 luglio la 5a Commissione della Camera approva il seguente parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2486-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, e gli emendamenti ad esso riferiti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge;
il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all’articolo 1, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l’estensione – prevista dall’articolo 1, comma 5 – dell’istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari, deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS;
il comma 2 dell’articolo 1-ter, recante il rifinanziamento dell’accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, deve essere riformulato in termini conformi all’originaria formulazione della proposta emendativa con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri;
le disposizioni di cui all’articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
l’estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all’articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il comma 3-bis dell’articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università;
appare necessario precisare all’articolo 3, comma 3-ter che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell’ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente;
le disposizioni di cui all’articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del turn over, devono essere riformulate, limitatamente ai commi 6-bis e 9, lettera b), al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;
all’articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un’amministrazione all’altra, appare necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola Scuola nazionale dell’amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche;
gli oneri derivanti dall’articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;
le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l’ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tra l’altro la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all’indebitamento netto;
le disposizioni di cui all’articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a consentire che le risorse non utilizzate per l’acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all’indebitamento netto;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 14, in materia di procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziare e non solo di quelle umane e strumentali, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell’amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 21-bis, in materia di riorganizzazione del Ministero dell’interno, devono essere riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale;
gli articoli 23-bis e 23-ter, introdotti dalla Commissione di merito, in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 23-quater, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge;
le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3-bis, introdotte dalla Commissione di merito, relative al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano;
le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 5-quinquies, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa formulata nei termini di un limite massimo pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2014, utilizzando per la relativa copertura il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all’articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012;
le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l’obbligo di copertura assicurativa, devono essere riformulate prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria;
le disposizioni di cui all’articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
l’articolo 37, come modificato dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un’espressa clausola di neutralità finanziaria;
le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio, devono essere riformulate al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 50-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l’attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, devono essere riformulate in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l’utilizzo;
le disposizioni di cui all’articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all’orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti “dalla presente legge” con quelle che dispongono l’attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall’attuazione del solo Capo II;
ritenuto che:
la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 6-quater, consentirà comunque di provvedere agli oneri previsti dal comma 6-ter per effetto della disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età;
le disposizioni introdotte dall’articolo 1-bis, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, sono idonee ad assicurare l’effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno esclusivamente coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l’interesse ad avvalersi dell’accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell’ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall’INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell’età anagrafica e dell’età contributiva vantate dai richiedenti stessi alla data del 31 dicembre 2012;
l’effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato articolo 1-bis è assicurata non solo dall’incremento degli obiettivi della spending review, ma anche dal corrispondente incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, che non potranno essere utilizzati fino a quando i predetti obiettivi non saranno effettivamente realizzati;
il comma 3 del predetto articolo 1-bis debba essere riformulato in modo da chiarire che il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
appare necessario prevedere una apposita copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall’articolo 1-bis, comma 4, determinati, in via prudenziale, in 600.000 euro annui a decorrere dal 2014;
l’articolo 12 comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, deve essere riformulato specificando che il Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL delle coperture assicurative possa essere utilizzato, per una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anche dalle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano la propria attività nei territori montani;
rilevata la necessità di riformulare la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009;
rilevato che le disposizioni di cui all’articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione:
sia approvato l’emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei seguenti termini: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell’anno accademico nel quale l’interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all’assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all’attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
all’articolo 1-bis sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

Conseguentemente al medesimo articolo:
al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1, 2 e 3;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
all’articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.;
all’articolo 3 comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.;
all’articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;
all’articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.;
all’articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56. con le seguenti: alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.;
all’articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con le seguenti: aggiuntivi;
all’articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale fino alla fine del comma, con le seguenti: All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
all’articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;
all’articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: , nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L’inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell’ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare.;
all’articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente: 1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.;
all’articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;
all’articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l’ultimo periodo;
all’articolo 16, comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, con le seguenti: o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.;
all’articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti:, finanziarie;
all’articolo 21-bis, comma 1, modificare le parole: lettera a) con le seguenti lettere a) e b);
all’articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”;
all’articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;
all’articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.;
all’articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
all’articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
all’articolo 50, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell’ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.;
all’articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter, con il seguente: 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l’ammontare delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.;
all’articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo;

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.».

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Università, Giannini: su pensionamento prof trovata soluzione soddisfacente

(MIUR, 29 luglio 2014) “La soluzione a cui si è arrivati sull’età di pensionamento dei docenti universitari nell’ambito del decreto PA è soddisfacente:  viene incontro alle specificità del settore, tutela la continuità della didattica e apre all’assunzione di nuove leve e alla stabilizzazione dei ricercatori”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, sui lavori in aula alla Camera dei deputati.
“Il decreto – spiega Giannini – interviene nel momento in cui gli atenei sono alle prese con la formulazione della loro offerta formativa. Abbiamo fatto presente che prevedere il pensionamento a partire dai 65 anni dei docenti avrebbe creato difficoltà alla didattica vista l’età media elevata del corpo docenti accademico. L’innalzamento a 68 anni tutela la continuità dei corsi di studio e, dunque, l’interesse degli studenti universitari. Abbiamo inoltre previsto – chiude il Ministro – che le risorse che si liberano al momento del pensionamento dei professori siano vincolate all’assunzione di nuovi docenti e di giovani ricercatori in vista della stabilizzazione”.

L’Aula della Camera esamina il 28 e 29 luglio il disegno di legge (C. 2486) di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (vd. Riforma della Pubblica Amministrazione).

Il 25 luglio la Commissione Affari costituzionali della Camera licenzia il testo del disegno di legge (C. 2486) di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, dando mandato al relatore per riferirne in aula.

Tra gli emendamenti approvati:

  • sblocco dei 4 mila pensionamenti nella scuola di ‘quota 96’ (61 anni di età e 35 di contributi o 60 anni di età e 36 di contributi);
  • pensionamenti d’ufficio nelle pubbliche amministrazioni non prima dei 62 anni.

Scuola, Giannini: bene approvazione emendamento su Quota 96

(MIUR, 26 luglio 2014) “L’approvazione alla Camera dei deputati di un emendamento al decreto PA che sblocca la vicenda degli insegnanti della cosiddetta Quota 96 è un’ottima notizia. Ora siamo ad un passo dalla fine di quello che per centinaia di insegnanti italiani era diventato un incubo. La proficua collaborazione fra Governo e maggioranza parlamentare ha giocato in questa partita un ruolo fondamentale”. È quanto dichiara il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. “Lo sblocco di questi pensionamenti – spiega Giannini – apre poi a nuove possibili assunzioni per altrettanti precari che da tempo attendono una soluzione per la loro stabilizzazione”.

 

7 agosto DL Competitività al Senato

Il 7 agosto l’Aula del Senato approva in via definitiva con 155 voti favorevoli, 27 contrari e nessun astenuto, il ddl di conversione in legge (n. 1541-B) del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Il 6 agosto l’Aula della Camera approva il ddl di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Il testo torna in seconda lettura al Senato.

Il 5 agosto l’Aula della Camera con 352 voti favorevoli, 193 contrari e 7 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del provvedimento nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Il 25 luglio l’Aula del Senato ha approvato, con 159 voti favorevoli, un contrario e nessun astenuto, il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1541 di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, in materia di competitività, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo passa ora all’esame della Camera.

L’1 e 8 luglio la 7a Commissione Senato esamina il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (8.7.14)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che l’articolo 9, inserito nel Capo II del provvedimento dedicato fra l’altro all’efficacia dell’azione pubblica di tutela ambientale, investe le competenze della Commissione in quanto reca interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari;

valutato positivamente che:

–          il comma 1 prevede l’utilizzo, nel limite di 350 milioni di euro, del cosiddetto “Fondo Kyoto”, a carico del quale possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, universitari e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per migliorare l’efficienza energetica di tali strutture, con il supporto della Cassa depositi e prestiti quale gestore del Fondo stesso;

–          detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l’assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo;

–          a valere sul predetto “Fondo Kyoto”, ai sensi del successivo comma 4, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari;

–          i commi da 5 a 8 dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione, al fine di conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo;

osservato che spesso il ricorso a fondi immobiliari chiusi è stato utilizzato dagli enti locali per derogare al patto di stabilità e che in proposito, in occasione dell’esame del decreto-legge n. 66 del 2014 (Atto Senato n. 1465), la Commissione ha sollecitato l’inserimento delle province tra i destinatari delle misure che escludevano le spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilità, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie;

tenuto conto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, di concerto con i Dicasteri dello sviluppo economico e dell’istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari;

preso atto che il comma 10 del medesimo articolo 9 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull’edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

–          si reputa opportuno che i finanziamenti a tasso agevolato di cui all’articolo 9, comma 1, siano esclusi dal patto di stabilità;

–          si fa notare che il comma 4 dell’articolo 9, inerente i finanziamenti a fondi immobiliari chiusi, a differenza del comma 1 del medesimo articolo, non menziona l’edilizia relativa all’AFAM quale finalità del finanziamento stesso e se ne raccomanda pertanto l’inserimento;

–          in relazione a quanto già riscontrato in occasione di altri provvedimenti, anche d’urgenza, si rileva criticamente come sovente la fase attuativa sconti enormi ritardi; si invitano perciò le Commissioni di merito a sollecitare l’Esecutivo a rispettare i tempi per l’adozione dei decreti previsti con particolare riguardo all’articolo 9.

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Il relatore CONTE (NCD) osserva preliminarmente che le numerose norme del decreto-legge n. 91 sono rivolte in gran parte all’agricoltura, all’ambiente e alle imprese. Tra esse, si colloca l’articolo 9, inserito nel Capo II dedicato fra l’altro all’efficacia dell’azione pubblica di tutela ambientale, che investe le competenze della 7a Commissione in quanto reca interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari.

Al riguardo, riferisce che il comma 1 prevede l’utilizzo, nel limite di 350 milioni di euro, del cosiddetto “Fondo Kyoto”, a carico del quale possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, universitari e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per migliorare l’efficienza energetica di tali strutture, con il supporto della Cassa depositi e prestiti quale gestore del Fondo stesso. Fa presente poi che detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l’assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo.

Sempre a valere sul predetto “Fondo Kyoto”, ai sensi del successivo comma 4, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari. Nel rilevare in proposito che detto comma, a differenza del comma 1, non menziona l’edilizia relativa all’AFAM, rammenta che l’istituzione di tali fondi è stata spesso utilizzata dagli enti locali per derogare al patto di stabilità.

I commi da 5 a 8, prosegue il relatore, dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione. Gli interventi sugli edifici scolastici e universitari devono infatti essere tali da conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo. Qualora non si raggiunga tale livello di miglioramento nel consumo energetico, viene revocato il finanziamento, la cui durata non può superare i venti anni per gli interventi e dieci anni per l’analisi e il monitoraggio e il cui singolo importo è fissato dal comma 7. Si stabilisce inoltre che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, di concerto con i Dicasteri dello sviluppo economico e dell’istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari. Richiamandosi a quanto registrato in occasione dei decreti “valore cultura” e “scuola”, il relatore rileva tuttavia criticamente come sovente la fase attuativa sconti enormi ritardi; sollecita pertanto anche in questo caso l’Esecutivo a rispettare i tempi per l’adozione dei decreti previsti. Evidenzia infine che il comma 10 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull’edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni.