NUOVO ANNO SCOLASTICO, DI MEGLIO: BUON LAVORO A TUTTI I DOCENTI

NUOVO ANNO SCOLASTICO, DI MEGLIO: BUON LAVORO A TUTTI I DOCENTI

“Auguri di buon lavoro a tutti i docenti per i quali oggi ha preso il via un nuovo anno scolastico che, nonostante le numerose difficoltà in vista, li vedrà impegnati come sempre in prima linea”. E’ quanto dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, che coglie l’occasione per sfatare ancora una volta un luogo comune duro a morire: “Tra scrutini, esami di Stato, corsi per il recupero dei debiti scolastici e altre attività extra didattiche, è assurdo continuare ad affermare che gli insegnanti italiani lavorano poco. Svilire la professione docente nuoce non soltanto a chi sale in cattedra ogni giorno, ma a tutto il sistema scolastico. Occorre invece valorizzarla e perciò – conclude il coordinatore nazionale – attendiamo di conoscere nel dettaglio le linee guida che Renzi presenterà tra due giorni”.

Primi adempimenti docenti neoimmessi in ruolo

PRIMI ADEMPIMENTI, PERIODO DI PROVA E CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO
Primi adempimenti docenti neoimmessi in ruolo
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto.
Un allegato al contratto richiede una serie di dichiarazioni che, al pari della mancata presentazione della certificazione di idoneità all’impiego, se non presentate in maniera veritiera, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00. Per questa ragione è necessario presentare, all’atto della stipula del contratto, una dichiarazione di certificazione prestando attenzione a riportare dati veritieri ( il relativo modello può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio).
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego. è stato abolito dall’art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio.
La domanda di ricostruzione della carriera può essere invece presentata solo dopo la conferma in ruolo.
Periodo di prova e anno di formazione
I docenti neoimmessi in ruolo d concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall’art. 437 del T.U. Nel Ccnl 2003 si specifica che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, è comunque, indicata la durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato.
I docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in ruolo in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione.
I docenti che ottengono il passaggio di cattedra che comporti anche il trasferimento di ruolo, attraverso le procedure di mobilità, devono sostenere solo il periodo di prova senza corso di formazione.
I docenti che ottengono solo il passaggio di cattedra che “non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto” (Consiglio di Stato – Sez. II, parere n. 583/1978 e CM 88/80) non sono soggetti né all’anno di prova né all’anno di formazione.
Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, e quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato “in prova”.
L’ anno di prova ed il corso di formazione possono essere svolti anche nella provincia in cui è stata ottenuta l’assegnazione provvisoria, previo rilascio del nulla osta da parte dell’USP della provincia di titolarità.
Periodo di prova
La prova ha la durata dell’anno scolastico, con almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nella cattedra di nomina, anche per un orario inferiore a quello di cattedra, e “in tutti i casi di utilizzazione previsti dall’OM 93/91, in quanto tali utilizzazioni sono del tutto assimilate, ai fini che interessano, agli altri compiti istituzionali” (CM 267/91 punti 3 e 4). A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:
a) le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell’art. 14 della Legge n. 270/82;
b) l’utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c) la messa a disposizione per supplenze;
d) le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e) l’utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f) l’utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g) l’utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
I periodi computabili per il compimento dei 180 gg :
1.
giorni di lezione
2.
le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
3.
i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre) all’inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
4.
gli esami di stato;
5.
interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
6.
i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Csa (art. 438 comma 3 T.U.) e dall’istituto;
7.
il primo mese di congedo di Maternità;
8.
i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono computabili : i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia,le aspettative, eccetto quelle parlamentari;i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.
Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.
Corso di formazione
Durante il periodo di prova il personale docente , a cui il Collegio docenti affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che “ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni … Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio (vedi Organi collegiali, ndr) una relazione sulle esperienze e attività svolte” (art. 440 T.U.).
Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell’anno scolastico.
Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto (13 ore).
I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione che andrà presentato al comitato di valutazione per il servizio, presso il quale il docente dovrà sostenere la discussione finale vertente su una relazione sulle esperienze e le attività svolte da lui preparata.
E’ compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente.
Il comitato, sulla base della relazione del docente e di altri elementi forniti dal capo d’istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:
1.
la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;
2.
la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;
3.
l’eventuale restituzione al ruolo di provenienza;
4.
la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI); b) perché non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio, il rinvio può avvenire per più volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni (maternità, servizio militare o civile, giudice popolare e cariche elettive) è prevista la retrodatazione della nomina con effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo di Maternità (vedi).
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia però compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto (circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).
Ricostruzione di carriera
Consigliamo di presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova. Infatti la ricostruzione di carriera consente maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità
Ai neoimmessi in ruolo è stata attribuita una sede provvisoria. Quando a Marzo 2015 uscirà l’ordinanza sulle operazioni di mobilità, (sui trasferimenti per intendersi meglio), i neoimmessi in ruolo dovranno presentare domanda per ottenere la sede definitiva di titolarità, altrimenti la sede viene loro conferita d’ufficio.

Primi adempimenti personale ATA neoimmesso in ruolo

PRIMI ADEMPIMENTI, PERIODO DI PROVA E RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE ATA NEOIMMESSO IN RUOLO
Primi adempimenti personale ATA neoimmesso in ruolo
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il personale della scuola, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 24 mesi.
Non è più obbligatorio a presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto.
Un allegato al contratto richiede una serie di dichiarazioni che, al pari della mancata presentazione della certificazione di idoneità all’impiego, se non presentate in maniera veritiera, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00. Per questa ragione è necessario presentare, all’atto della stipula del contratto, una dichiarazione di certificazione prestando attenzione a riportare dati veritieri.
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego. è stato abolito dall’art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio.
La domanda di ricostruzione della carriera può essere invece presentata solo dopo la conferma in ruolo.
Periodo di prova
Il superamento di tale periodo varia, in base all’art. 45 del CCNL, secondo il profilo:
Profilo
Periodo di prova
AREA A – Collaboratore Scolastico
2 mesi
AREA B – Assistente Amministrativo
4 mesi
AREA B – Assistente Tecnico
4 mesi
AREA D – DSGA (subordinato allafrequenza di un corso di formazione)
4 mesi
Per calcolare i 2 o 4 mesi si computano :
1.
giorni di effettivo servizio;
2.
le domeniche e tutte le festività;
3.
interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, ecc.);
4.
i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono invece computabili : i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia. In caso di assenze per malattia il collaboratore scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi.
Il periodo di prova si considera superato se, trascorso il periodo previsto dalla firma del contratto, non si ricevono comunicazioni contrarie dal dirigente scolastico. In quest’ultimo caso si ha diritto alla proroga del periodo di prova.
Ricostruzione di carriera
Consigliamo di presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova. Infatti la ricostruzione di carriera consente maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità
Ai neoimmessi in ruolo è stata attribuita una sede provvisoria. Quando a Marzo 2015 uscirà l’ordinanza sulle operazioni di mobilità, (sui trasferimenti per intendersi meglio), i neoimmessi in ruolo dovranno presentare domanda per ottenere la sede definitiva di titolarità, altrimenti la sede viene loro conferita d’ufficio.

Il tormentone di settembre: l’assegnazione dei docenti alle classi

da La Tecnica della Scuola

Il tormentone di settembre: l’assegnazione dei docenti alle classi

E’ vero che l’assegnazione dei docenti alle classi spetta al dirigente scolastico.
Ma le norme prevedono una procedura ben precisa, a partire dalla acquisizione dei pareri e delle proposte degli organi collegiali

E’ il tormentone di ogni inizio d’anno scolastico. Tutti i docenti si chiedono quali e, in alcuni casi,  quante classi avranno, se otterranno nuovamente i loro vecchi alunni o se ci saranno modifiche sostanziali.
E’ una questione controversa, oggetto di parecchi contenziosi, sulla quale da tempo si cerca di fare chiarezza, distinguendo tra la normativa del caso e quanto è invece affidato alla discrezionalità del capo d’istituto.
Innanzitutto la normativa: l’assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente Scolastico (art.  396 D.L.vo 297/94), che esercita i poteri di gestione ed organizzazione previsti dall’art. 25 del Dlgs 165/01, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto (art. 10 del D.L.vo 297/94) e delle proposte del collegio dei docenti (art. 7 D.L.vo 297/94) in applicazione di detti criteri del Consiglio.
La procedura dell’assegnazione dei docenti alle classi deve essere, dunque, la seguente. Una volta fissati dal consiglio d’Istituto i criteri generali, il dirigente convoca il Collegio dei docenti che è tenuto a fornire al dirigente un parere per l’applicazione della delibera del Consiglio (art. 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94).
Attenzione però: la delibera delle proposte del Collegio non è vincolante per il dirigente scolastico, che tuttavia, per correttezza e buona fede,all’atto della decisione del Collegio ha il dovere di esplicitare il suo eventuale dissenso. Se il ds non esprime il suo dissenso, si presupporrà una sorta di tacito assenso alla delibera del Collegio, da  parte del dirigente stesso.
A questo punto, sentiti rispettivamente criteri e pareri dei due organi collegiali, il dirigente scolastico ha l’obbligo di dare corso ai provvedimenti attuativi. Ricordiamo che, se il dirigente non applica i criteri fissati dal consiglio di Circolo o di Istituto e non tiene conto del parere espresso dal Collegio dei Docenti, il suo atto di assegnazione alle classi è nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).
Il ds è tenuto a decidere in base a vari aspetti, di cui il principale è quello didattico.
E’ evidente che, in un’ottica di interesse generale, quale dovrebbe essere quella di un preside,  bisognerebbe assegnare la persona più adatta ad insegnare una certa materia in una certa classe, con tutte le sue specificità. Il criterio fondamentale è quasi sempre quello della continuità didattica, perchè è interesse degli alunni avere il medesimo insegnante nel ciclo che stanno frequentando.
Ma anche questo, che va bene certamente nelle linee generali, non può essere valido in tutti i casi, per esempio, in caso di incompatibilità del Docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso Docente.
Gli insegnanti, infatti, possono avere valide motivazioni  per cambiare classi, sezione o indirizzo o tipo di attività. Bisogna dunque conciliare il principio della continuità didattica con quello delle esigenze personali dei professori, in particolare nel caso che si formino nuovi classi o si liberino posti in quelle che ci sono già (ad es. per trasferimento o per pensionamento del docente che vi ha insegnato l’anno prima).
Il dirigente, inoltre, nella sua difficile opera di mediazione, oltre alla continuità didattica e alle esigenze personali, dovrà certamente tenere conto dell’anzianità di servizio e delle competenze professionali dei singoli docenti.
Resta comunque un criterio fondamentale e imprescindibile, indicato quasi sempre dal Consiglio d’Istituto, al quale purtroppo frequentemente non si bada, obbedendo alla meschina logica di giochi interni e opportunistici: la tutela dei diritti e dei bisogni degli studenti. Il Dirigente abile sarà colui che sceglierà la soluzione che limiti al minimo il movimento dei docenti da una classe all’altra o da un corso all’altro, salvaguardando così, oltre ai diritti dei docenti, anche gli intoccabili diritti degli studenti. che la scuola troppo spesso dimentica.
In sintesi: il Ds deve assolutamente tenere in considerazione i criteri del Consiglio d’Istituto e il parere del Collegio dei docenti. È possibile a tal fine fare richiesta motivata ai sensi della L. 241/90 di accesso alla delibera del Consiglio dalla quale il capo d’istituto potrà  discostarsi solo in casi eccezionali e motivatamente.
Ma, fatto salvo ciò, l’assegnazione delle classi ai singoli docenti non comporta la necessità di una motivazione precisa, se non quella del buon senso e della considerazione armonica di tutti i suddetti fattori,  trattandosi di un atto, secondo molti, ormai rimesso al potere organizzatorio del Preside.
Sic dicitur. Speriamo solo allora di essere, dal primo settembre, in mani sagge.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 202

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 202 del 1-9-2014

Sommario

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014


Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita’» 2013-2014 di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013. (14A06807)

 

 

Pag. 1

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 2014


Scioglimento del consiglio comunale di Rivalta Bormida. (14A06812)

 

 

Pag. 6

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 2014


Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del
commissario straordinario. (14A06813)

 

 

Pag. 6

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 2014


Scioglimento del consiglio comunale di Vellezzo Bellini e nomina del
commissario straordinario. (14A06814)

 

 

Pag. 7

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 21 agosto 2014


Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365
giorni. (14A06768)

 

 

Pag. 8

 

 

 


DECRETO 21 agosto 2014


Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 183
giorni. (14A06769)

 

 

Pag. 8

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 31 luglio 2014


Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza
della Go Kids S.r.l., in amministrazione straordinaria. (14A06766)

 

 

Pag. 8

 

 

 


DECRETO 7 agosto 2014


Sostituzione del commissario straordinario, nella terna
commissariale, della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli
dell’Immacolata Concezione, in amministrazione straordinaria.
(14A06767)

 

 

Pag. 9

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

UNIVERSITA’ DI TERAMO

 


DECRETO RETTORALE 7 agosto 2014


Modificazioni allo Statuto. (14A06802)

 

 

Pag. 10

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Genotropin». (14A06770)

 

 

Pag. 10

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Albumina LFB» (14A06771)

 

 

Pag. 11

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Enterogermina» (14A06772)

 

 

Pag. 11

 

 

 


COMUNICATO


Importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»
(14A06773)

 

 

Pag. 11

 

 

 


COMUNICATO


Comunicato relativo alla rettifica dell’estratto della determinazione
V & A IP n. 1949 del 6 novembre 2013, recante l’autorizzazione
all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».
(14A06774)

 

 

Pag. 12

 

 

 


COMUNICATO


Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determinazione V
& A IP n. 1196 del 19 giugno 2014, recante l’autorizzazione
all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor».
(14A06775)

 

 

Pag. 12

 

 

 


COMUNICATO


Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determinazione V
& A IP n. 1200 del 19 giugno 2014, recante l’autorizzazione
all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral».
(14A06776)

 

 

Pag. 12

 

 

 


COMUNICATO


Trasferimento di titolarita’ dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Conturgel». (14A06777)

 

 

Pag. 12

 

 

 


COMUNICATO


Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per
uso umano «Lasitone» (14A06778)

 

 

Pag. 12

 

 

 


COMUNICATO


Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per
uso umano «Tamsulosina Sandoz» (14A06779)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per
uso umano «Levifen» (14A06780)

 

 

Pag. 13

 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

 


COMUNICATO


Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli
preziosi. (14A06803)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli
preziosi. (14A06804)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli
preziosi. (14A06805)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli
preziosi. (14A06806)

 

 

Pag. 14

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 


COMUNICATO


Approvazione della delibera n. 21/20GIU14/VCDA adottata dal Consiglio
di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza
veterinari (Enpav), in data 20 giugno 2014. (14A06815)

 

 

Pag. 14

1 settembre Inizio Anno Scolastico 2014-2015

Il 1° settembre 2014 ha inizio il nuovo anno scolastico 2014-2015.

Il calendario scolastico annuale è determinato dalle singole regioni come previsto dall’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Calendario scolastico nazionale e regionale 2014-2015

Agenda del DS 2014-2015

agenda_ds1415

Messaggio MEF 1 settembre 2014, n. 113

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
Area NoiPA

Oggetto: Indennità di reggenza per i dirigenti scolastici

Ad integrazione del messaggio n. 69/2014 ed a seguito nota di rettifica del Miur n. 7525 del 25 luglio 2014, si forniscono ulteriori chiarimenti.
Con nota operativa n. 8 del 2 Luglio 2007, l’Inpdap ha comunicato che, per il personale della scuola, l’indennità di reggenza (codice assegno NoiPA 622/002 – INDENNITA’ DI REGGENZA), ai sensi dell’art. 26, comma 3 del CCNL dell’Area V della Dirigenza relativo al periodo 01/09/2000 – 31/12/2001, deve confluire nella retribuzione di risultato.
Infatti l’incarico di reggenza è remunerato mediante incremento della retribuzione di risultato in misura pari all’80% della retribuzione di posizione parte variabile che caratterizza il posto assunto in reggenza. Non è da considerarsi quindi ai fini della indennità di buonuscita.
Con nota 7525, già menzionata, il MIUR ha confermato tale impostazione prevedendo, inoltre, la corresponsione di parte dell’indennità di reggenza con emolumento fisso.
Per i motivi suesposti, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, l’assegno 622/002 verrà chiuso nel sistema NoiPA con decorrenza 1 settembre 2014 e contestualmente verrà creato l’assegno 773/001, “Indennità di reggenza per i dirigenti scolastici”.
Tale assegno avrà lo stesso importo tabellare e le stesse caratteristiche dell’assegno 622/002 con esclusione del calcolo opera di previdenza.
Le somme ulteriori dovranno confluire nella retribuzione di risultato utilizzando per la segnalazione nel sistema i seguenti codici assegno :
· 671 – RETRIBUZIONE DI RISULTATO
· 694 – INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Si chiede quindi alle Ragionerie Territoriali di procedere alla comunicazione nel sistema NoiPA, secondo quanto precedentemente riportato, anche in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali che gestiscono tale personale.

Il DIRIGENTE
Roberta LOTTI