Sì alla riforma della PA: licenziamenti facili, basta malati finti, stretta su dirigenti e concorsi

da La Tecnica della Scuola

Sì alla riforma della PA: licenziamenti facili, basta malati finti, stretta su dirigenti e concorsi

Il 4 agosto a Palazzo Madama è arrivato il via libera, in terza lettura, alla riforma della pubblica amministrazione.

La nuova legge, però, rappresenta solo l’inizio del lungo processo di revisione delle norme che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti statali. Il testo, infatti, affida al Governo circa 15 deleghe da adottare entro 12 mesi (con alcuni decreti attuativi da emanare anche entro 18 mesi).

In attesa di recepire il testo approvato, abbiamo “raccolto”, per i lettori della Tecnica della Scuola, le principali novità della riforma della pubblica amministrazione.

 

LICENZIAMENTI FACILI – Quando scatterà un’azione disciplinare non si potrà più concludere tutto con un nulla di fatto: la pratica dovrà essere portata a termine, senza escludere, laddove è necessario, anche il licenziamento del dipendente reo di cattiva condotta professionale. Quanto alla diatriba sull’articolo 18, però, la reintegra resterebbe.

 

VITA DURA PER I FINTI MALATI – Niente più dipendenti malati immaginari. Per centrare l’obiettivo, le funzioni di controllo e le relative risorse passano dalle Asl all’Inps. Vengono poi posti dei paletti per il precariato. C’è anche un passaggio per favorire la staffetta generazionale, ma a costo zero. Nasce la Consulta per l’integrazione dei lavoratori disabili.

 

STRETTA SUI DIRIGENTI – Anche i capi diventano licenziabili se valutati negativamente. Ma pur di non essere mandati potranno optare per il dimensionamento. D’ora in poi, carriera e retribuzione saranno valutate in base al merito. Con la delega arriva il ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le Regioni e uno per gli Enti locali). Gli incarichi non saranno più a vita, possono durare quattro anni estendibili di altri due, e si può essere licenziati se l’ultimo incarico ricoperto viene valutato negativamente. Introdotto anche lo stop ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: si prevede la revoca o il divieto dell’incarico, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, ai dirigenti condannati dalla magistratura contabile, anche in via non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. Inoltre, per i nuovi dirigenti è previsto un solo ruolo (seppure diviso su tre livelli: statale, regionale, locale) senza più distinzione tra prima e seconda fascia. Si va verso una quota unica (intorno al 10%) per l’accesso di esterni. La figura del segretario comunale è superata. Tra le deleghe quella della riscrittura del testo unico del pubblico impiego.

CONCORSI PUBBLICI – Non ci sarà più una soglia sotto la quale si è fuori dalle selezioni pubbliche. L’obiettivo è dare più importanza alla valutazione in sede di concorso. Nelle prove non mancherà mai un test sull’inglese. Marcia indietro, invece, sulla norma cosiddetta ‘valuta-atenei’ che introduceva nei concorsi pubblici il criterio del ‘peso’ dell’università in cui ci si è laureati.

 

MAGLIE PIU’ LARGHE PER PENSIONATI P.A. – Il tetto di un anno vale solo per i ruoli direttivi. Le altre cariche sono comunque consentite, ma resta il vincolo della gratuità.

 

STATUTO E NUOVO CAPO PER P.A. DIGITALE – Arriva la ‘carta della cittadinanza digitale’, con il Governo delegato a definire il livello minimo di qualità dei servizi online. A guidare la svolta digitale ci penserà un dirigente ad hoc.

 

BOLLETTE ELETTRONICHE DA PAGARE CON SMS – I pagamenti verso la P.A, come bollette e multe, potranno avvenire anche ricorrendo al credito telefonico (ricaricabili o abbonamenti) purché si tratti di micro-somme (presumibilmente sotto 50euro). Il versamento potrà quindi essere eseguito con un semplice sms.

FORZE DELL’ORDINE – Per tutte le forze dellordine la delega prevede un riordino dellassetto funzionale e organizzativo. Tra le principali novità c’è il trasferimento di funzioni, mezzi e risorse antincendio dal Corpo forestale dello Stato ai Vigili del fuoco nell’ambito del previsto assorbimento della Forestale in un’altra Forza di polizia, probabilmente i Carabinieri (sarà il decreto attuativo a stabilirlo).

 

ARRIVA IL NUMERO UNICO 112 – Istituito il numero unico per le emergenze – il 112 – da estendere a tutto il territorio nazionale, che assorbirà il 118, il 113 e il 115. Si tratta di un numero telefonico valido per tutta la Ue che l’Italia non aveva ancora attuato subendo una procedura di infrazione europea nel 2006.

RIORDINO PARTECIPATE – Via libera al riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in rosso. I decreti delegati dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti.
Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.

OPERE PIU’ VELOCI – Salgono da 60 a 90 i giorni entro cui le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e salute dei cittadini devono rispondere prima che scatti il “silenzio- assenso”. Per le grandi opere potranno essere attribuiti poteri sostitutivi al presidente del consiglio, che potrà avvalersi dei prefetti.
Arriva il taglio del 50% dei tempi burocratici per le opere di interesse nazionale o l’avvio di importanti insediamenti produttivi.

AUTORITHY – Via libera alla soppressione delle Autorità indipendenti se le loro funzioni si sovrappongono a quelle degli uffici ministeriali. Sulle Authority arriva anche il livellamento degli stipendi dei dipendenti per avvicinare i trattamenti a quelli delle altre amministrazioni pubbliche con l’introduzione di “criteri omogenei” per il finanziamento delle stesse Autorità garanti.

CAMERE COMMERCIO – E’ previsto il taglio da 105 a 60. Nell`opera di riduzione si dovrà tenere conto della soglia dimensionale minima di 75mila imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

PRA – Le funzioni del pubblico registro automobilistico passano dall’Aci al ministero dei Trasporti a cui fa già capo la motorizzazione.

PREFETTURE – Cura dimagrante anche per gli uffici “periferici” dello Stato, a cominciare dalle Prefetture con la nascita del nuovo Ufficio territoriale unico.

PALAZZO CHIGI – Nuovi poteri di controllo alla Presidenza del consiglio, dalle Agenzie fiscali alle nomine dei manager pubblici. Con un decreto attuativo saranno precisate le funzioni del Consiglio dei ministri per il mantenimento dell’unità di indirizzo. Lo scopo è rafforzare la collegialità.

CAPITANERIE DI PORTO – Nell’ottica della spending review anche le novità sul fronte delle capitanerie di porto: ci sarà un solo comando, sotto la Marina.

 

UN SOLO LIBRETTO PER AUTO – Si apre al trasferimento del Pubblico registro automobilistico (Pra), retto dall’Aci, al ministero dei Trasporti, a cui fa capo la Motorizzazione. Si va infatti verso un’unica banca dati per la circolazione e la proprietà, con un solo libretto.

 

GHIGLIOTTINA SUI DECRETI – Una forbice che mira a sbrogliare la matassa di rinvii a provvedimenti attuativi. Tutto passa per una delega al Governo, chiamato a fare una cernita sugli ultimi tre anni (esclusi i dlgs).

 

SFORBICIATA SU PREFETTURE – Si va verso il dimezzamento delle prefetture: quel che ne rimarrà andrà a finire nell’Ufficio territoriale dello Stato, punto di contatto unico tra P.A. periferica e cittadini. Si farà piazza pulita degli uffici doppioni tra ministeri e Authority. si tratta di interventi di spending review che si ritrovano anche nella riduzione alla spesa per intercettazioni.

Proroga monitoraggio alternanza scuola-lavoro

da La Tecnica della Scuola

Proroga monitoraggio alternanza scuola-lavoro

L.L.

C’è tempo fino al 12 settembre per l’inserimento dei dati riferiti ai percorsi attivati nell’a.s. 2014/2015.

Lo ha comunicato il Miur con la nota del 4 agosto 2015, con la quale il Miur ha disposto la proroga finalizzata alle seguenti attività:

  1. inserimento delle informazioni relative agli stage dei suddetti percorsi effettuati anche nei mesi estivi;
  2. comunicazione del rilascio dell’attestato di frequenza e/o della certificazione (intermedia/finale) delle competenze acquisite dall’alunno, tramite apposita funzione disponibile a partire dal 24 agosto.

La comunicazione dei dati deve avvenire sul portale SIDI Area Alunni – Gestione Alunni.

Per quanto riguarda, in particolare, il punto 2, la funzione si attiva mediante il nuovo pulsante “Gestione delle certificazioni” presente nell’area “Gestione Alunni – Alternanza Scuola Lavoro – Percorsi di alternanza scuola lavoro”. Dopo aver selezionato un percorso tra quelli già indicati dalla scuola, viene prospettato l’elenco degli studenti associati a quel percorso, per i quali va indicata la presenza o meno dell’attestato di frequenza e/o della certificazione delle competenze.

Consiglio di Stato conferma: il Crocifisso nella scuola italiana non si tocca

da La Tecnica della Scuola

Consiglio di Stato conferma: il Crocifisso nella scuola italiana non si tocca

Nel sito web del Secolo XIX nei primi giorni di marzo si scriveva: “La lunga vicenda giudiziaria sulla legittimità del Crocifisso nella scuola italiana ha avuto inizio otto anni fa, nel 2002, quando Soile Lautsi Albertin, cittadina italiana originaria della Finlandia e il marito, avevano chiesto all’Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre di Abano Terme, frequentato dai loro due figli, di togliere i crocefissi dalle aule in nome del principio di laicità dello Stato.

Dalla direzione della scuola era arrivata risposta negativa e la signora si è rivolta ai giudici. A dicembre 2004 la Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità della legge sul Crocifisso sollevata dal Tar del Veneto, rinviando gli atti al giudice amministrativo che nel 2005 ha dato torto alla ricorrente, sostenendo che il crocifisso è simbolo della storia e della cultura italiana e di conseguenza dell’identità del Paese. Nel 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar.

Nel 2007 la Lautsi si è quindi rivolta ai giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, che nello scorso mese di novembre, ribaltando le decisioni della magistratura italiana, le hanno dato ragione, stabilendo anche un risarcimento di cinquemila euro per danni morali a carico del Governo italiano.

Il ricorso del Governo italiano è stato presentato nel gennaio scorso. italiano. E ora, dopo il sì odierno della Corte di Strasburgo, starà alla “Grande Camera”, la cui composizione verrà definita nelle prossime settimane, dire l’ultima definitiva parola”.

In questi giorni nello stesso sito web si apprende che il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ha respinto il ricorso della donna di origini finlandesi.

Infatti, in un altro articolo del Secolo XIX si scrive: “La sentenza ha stabilito che il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche perché è un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti eccetera) che hanno un’origine religiosa, ma che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”.

Giannini: l’attuazione della delega sul diritto allo studio la faremo con gli studenti

da La Tecnica della Scuola

Giannini: l’attuazione della delega sul diritto allo studio la faremo con gli studenti

Novità in arrivo per il diritto allo studio, soprattutto per l’attuazione della delega inclusa nella L. 107/15 e per i nuovi meccanismi Isee che portano alla concessione delle borse di studio.

A preannunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, a Paestum, in provincia di Salerno, nel corso di un incontro tenuto con i giovani che partecipano al “Revolution Camp” organizzato dall’Unione degli Universitari e dalla Rete degli Studenti.

“Sono disponibile a lavorare insieme a tutti i componenti del Forum delle associazioni studentesche all’attuazione della delega sul diritto allo studio”, ha detto Giannini sottolineando che il suo “appello a lavorare insieme riguarda tutte le associazioni studentesche del Forum”.

Giannini ha dato la propria disponibilità “a lavorare per rivisitare i meccanismi Isee, anche se – ha avvertito – il superamento dell’insufficienza delle borse di studio è un tema che coinvolge differenti livelli di responsabilità e diversi attori. Il Miur – ha ricordato – ha fatto la propria parte e i 168 milioni di euro di sua competenza sono sul tavolo. Tutti i soggetti – ha aggiunto – devono partecipare alla nuova fase, a cominciare dalla Conferenza Stato-Regioni”.

Il ministro ha risposto a lungo alle domande degli studenti: al termine, riferisce l’Ansa, ha detto che il confronto è stato “molto costruttivo, corretto, franco e diretto, con impegni precisi”. Gli studenti hanno giudicato in maniera “positiva l’apertura e la disponibilità del Ministro ai tavoli di confronto a partire da settembre, anche se – ha commentato uno degli organizzatori del Camp, Alberto Irone – le risposte che ci ha dato sul piano politico secondo noi non sono soddisfacenti“.

Gli studenti rivendicano non solo una maggiore concessione di borse di studio, ma anche di sostegno sotto altre forme, considerando la riduzione complessiva degli ultimi anni, riguardante proprio i fondi pubblici a loro riservati.

La delega per la revisione delle deleghe sul diritto allo studio, da approvare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della riforma, è prevista dal comma 181 del testo approvato: in particolare, al punto 8 si parla di “garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico”.

Fino al 19 agosto la scelta delle sedi per le graduatorie aggiuntive di II fascia

da La Tecnica della Scuola

Fino al 19 agosto la scelta delle sedi per le graduatorie aggiuntive di II fascia

L.L.

Aprono oggi, 4 agosto, le funzioni su Istanze on-line per la scelta delle sedi ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia.

La scelta delle sedi è effettuata con le consuete funzioni telematiche, che saranno disponibili fino alle ore 14 del 19 agosto 2015.

Ai docenti già collocati nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia ed aventi titolo all’iscrizione nell’elenco aggiuntivo delle graduatoria di II fascia di istituto è consentito sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento di inizio triennio ed ai soli fini dell’iscrizione negli elenchi aggiuntivi di cui al presente decreto per i nuovi insegnamenti. Non è, invece, consentito cambiare le sedi già espresse ad inizio triennio per gli insegnamenti in cui si figura nelle graduatorie di inizio triennio.

Sindacati, raffica di ricorsi

da tuttoscuola.com

Sindacati, raffica di ricorsi
Per l’11 settembre convocata a Roma un’assemblea nazionale delle RSU

Assunta unitariamente dai sindacati scuola la decisione di impugnare davanti al Tar del Lazio il decreto che esclude dal piano straordinario di assunzioni il personale docente abilitato ed in particolare quello in possesso dei requisiti previsti dalla Corte di Giustizia Europea. Si tratta della prima di una serie di iniziative legali contro la legge 107/2015, promosse da FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda, riguardanti gli esclusi dal piano delle assunzioni.

Il DM 767 del 17 luglio 2015, in particolare all’art.2, individua i destinatari del piano straordinario di assunzioni in ruolo e, in applicazione di quanto prevede la legge 107/2015, esclude illegittimamente alcune tipologie di personale precario: molti lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Corte – abilitazione più 36 mesi di servizio – il personale docente della scuola dell’infanzia escluso dai posti di potenziamento nonché il personale ATA.
Le Organizzazioni Sindacali, sostenute dai rispettivi uffici legali, impugneranno quindi il citato decreto ministeriale di fronte al Tar Lazio al fine di ottenerne l’annullamento nella parte in cui esclude le diverse categorie di docenti, chiedendo contestualmente il rinvio della legge 107/2015 alla Corte Costituzionale e il coinvolgimento della Commissione Europea rispetto alla violazione dei principi sulla stabilizzazione dei precari.
La prima azione legale si concentrerà sui motivi di illegittimità dei criteri previsti per evidenziare l’infondatezza sul piano giuridico, oltre che politico-sindacale, dell’operato dell’Amministrazione.
Rispetto agli altri profili oggetto di contestazione della legge 107/2015 – la mancata tutela della libertà d’insegnamento, la chiamata diretta, il cosiddetto merito e, novità di questi giorni, la revisione delle classi di concorso – si è dato mandato ai legali di procedere non appena disponibili i relativi provvedimenti attuativi.
Le Organizzazioni Sindacali ravvisano nella legge numerose incursioni in materia contrattuale, illegittime e sanzionabili, come affermato di recente dalla Corte Costituzionale, che daranno luogo ad ulteriori contenziosi.
Queste sono solo le prime azioni predisposte al fine di contrastare gli effetti negativi della legge 107/2015. Molte altre seguiranno a partire dalla ripresa delle attività scolastiche a settembre. Nel frattempo un nuovo appuntamento per un’iniziativa di carattere pubblico è fissato per l’11 settembre a Roma, dove avrà luogo un’assemblea unitaria delle RSU presso il Teatro Quirino.
Ormai anche i sindacati ‘rappresentativi’ sembrano aver imboccato decisamente e unitariamente la strada dei tribunali, fin qui battura con successo dall’Anief e in parte dallo Snals e dalla Gilda. Segno dell’ormai scarsa fiducia che i sindacati – anche quelli confederali – ripongono nelle tradizionali forme della lotta sindacale e nello stesso strumento della contrattazione. Una volta avviati i ricorsi hanno il loro iter, sul quale gli attori contrattuali – sindacati e governo – non possono intervenire.

Piano di assunzione: le domande arrivano con il contagocce

da tuttoscuola.com

Piano di assunzione: le domande arrivano con il contagocce

Mancano dieci giorni al termine ultimo del 14 agosto per presentare domanda di assunzione secondo il piano straordinario previsto dalla legge 107/2015, ma, a quanto sembra, in particolare gli interessati alle fasi B e C (docenti iscritti alle GAE e docenti iscritti alle graduatorie di merito dei concorsi) esitano e non provvedono ad inoltrare domanda e a indicare on line le preferenze delle province di possibile assunzione.

Sarebbero poche, ad oggi 4 agosto, le domande presentate al sistema.

Nonostante i chiarimenti delle FAQ  pubblicate sul sito del Miur, sembra permanere, dunque, una diffusa incertezza sulla scelta da fare. Poiché è ormai convenuto che la mancata presentazione di domanda non determina alcun effetto immediato se non la mancata partecipazione al piano di assunzione, sembra che stia prendendo piede l’idea di non presentare alcuna domanda, rimanendo in graduatoria in attesa di tempi migliori.

La FAQ n. 10 sul sito del Miur sembra avvalorare questa scelta: Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?

Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino alla loro soppressione.

Sembra, quindi, che la presentazione della domanda non sia obbligatoria, mentre, a domanda presentata, non si può rifiutare la proposta di assunzione, pena la perdita del diritto al ruolo.

Il dilemma è: evitare la domanda per non essere chiamato al ruolo oggi (attendendo una chiamata al ruolo in futuro) oppure presentare domanda con il rischio di essere chiamato al ruolo in una provincia lontana.

E nel permanere del dilemma, le domande latitano mentre il 14 agosto si avvicina.

Ambienti scolastici da rifare

Ambienti scolastici da rifare
Per una teoria pedagogica intorno alla costruzione/ricostruzione dello spazio scolastico
 
di Agostina Melucci*

Si scrive e si parla molto di edilizia scolastica, di scuole insicure per problemi statici o igienici (es. per amianto) oppure dai soffitti che cadono a pezzi, o semplicemente inadatte a una moderna gestione della didattica. Molti edifici, splendidi per progetto, specie al Sud sono stati iniziati, mai terminati e lasciati lì a marcire.

Ora si predispongono, pare sia la volta buona, significativi stanziamenti per l’edilizia. Occorre evitare alcuni errori del recente passato: costruzioni astratte dall’intenzionalità educativa, invivibili a causa delle troppe superfici vetrate, fredde d’inverno e caldissime già in un aprile soleggiato oppure disegnate da architetti a prescindere dalla loro funzione. Costruire/ricostruire dunque ma come, in che senso, con quali accorgimenti?

La pedagogia come scienza filosofica ha sempre considerato lo spazio, insieme al tempo, come agente che influisce profondamente sulla qualità della vita e dell’educazione.

Il processo educativo avviene infatti non solo nel, nello spazio e nel tempo, ma per, attraverso  lo spazio e il tempo. Se i decisori tenessero maggior conto dei pedagogisti disporrebbero che le scuole fossero disegnate in termini non solo di tempo e di spazio ma di spazio-tempo e dei processi didattici e comunicativi che vi si verificheranno. L’essere di un bambino e di un insegnante è un essere  “qui e ora”;  ed  è da   questo “qui e ora” (spazio della coincidenza,  tempo della fruizione) che i restanti spazi e tempi possono essere intenzionalmente pensati.  L’ “adesso” e “in questo luogo”   rappresentano le coordinate  che fondano  le altre dimensioni e aprono  alla co-scienza dell’altrove, all’in-tensione verso il mondo, a un’intenzione di vita. Le belle, dunque buone strutture architettoniche fanno eco alla natura (linee del suolo, alberi, acque) e pre-dicono un desiderabile mondo venturo.

La miglior pedagogia e in particolare la scuola fenomenologica (Bertolini, Contini, Iori) ha inteso e scientificamente sviluppato l’idea che l’esperienza dello spazio e del tempo, universali non interamente concettualizzabili, trovi accoglienza in forme virtualmente contenute anche nei propri predicati.

Sono contro l’architettura seriale, alle scuole tutte uguali, tutte squadrate e innaturali come disegnate da cattivi geometri iper-razionalisti e volute da politici incolti indifferenti alla sorte di chi le dovrà abitare. Una scuola felice non può che disegnarsi la propria casa a seconda del contesto fisico e umano con cui si trova a che fare.

…………………….Anche la struttura interna e la disposizione dei tavoli, i segni e le figure appesi alle pareti, il materiale ludico e didattico costituiscono aspetti che articolano il vissuto spazio-temporale.   Noi siamo anche i luoghi che abitiamo, gli oggetti che manipoliamo (e che ci manipolano); ne interiorizziamo i suggerimenti impliciti o espliciti.

Un’ articolazione degli spazi in cui tutto sia previsto, tirata con la riga e la squadra, senza quelle linee curve in cui si articolano ordinariamente i vissuti dell’esistente umano irrigidisce l’operare  della persona  che vi è inserita;  viceversa   un’ articolazione non statica,   capace di ripensamenti, riallocazioni, ridistribuzioni in evoluzione favorisce un pensiero libero.

Una scuola di qualità è anche un luogo dell’abitare in cui ci si sente ospitati (e ospitanti) da spazi  amici e non intimorenti, accolti da persone che non ci ignorano,  tra cose che dicono e pre-dicono il nostro vissuto. Gli insegnanti dovrebbero esseri i “primi architetti” della loro scuola.

Comunque, un edificio con scopi educativi progettato da architetti e ingegneri entro un disegno pedagogico e dunque orientati da pedagogisti e da educatori dovrebbe porsi sia preliminarmente che successivamente almeno alcune delle seguenti domande:

Quali forme e suggestioni di vissuto comunicano gli spazi della scuola da costruire?
L’ambiente è  gradevole e ben progettato anche grazie al nostro concorso?
E’ curato esteticamente o pare prodotto seriale che prescinde da coloro che ci vivranno?
Sono preferibili spazi monovalenti o polivalenti? Fissi o mobili? Identificati o in cambiamento? Sociali e  privati in quale proporzione?
Come lo spazio può chiudere o invitare l’esplorazione dell’esterno?
Stimola o inibisce la relazione?  L’autonomia?  Il movimento?………………….

*Già insegnante nelle scuole dell’infanzia, ora dirigente UST di Ravenna

4 agosto Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche al Senato

Il 4 agosto l’Aula del Senato approva definitivamente il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il 27, 29, 30 e 31 luglio la 1a Commissione del Senato esamina il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il 17 luglio la Camera approva, con modifiche, il Disegno di Legge recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (già approvato dal Senato). Il provvedimento torna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Il 9, 13, 14, 15 e 16 luglio l’Aula della Camera esamina il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il 12, 13, 14, 20, 21 maggio, 3, 4, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 giugno, 1, 2, 7, 8 e 9 luglio la 1a Commissione della Camera esamina il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il 16 e 17 giugno la 7a Commissione della Camera esamina il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il 30 aprile l’Aula del Senato approva, con 144 voti favorevoli e un’astensione il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L’esame in Aula si avvia nella seduta dell’1 aprile e prosegue l’8, 21, 22, 28 e 29 aprile.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Ordine del Giorno n. G9.304 al DDL n. 1577
G9.304 (testo 2)
TORRISI, PAGANO
Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-A, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
premesso che:
nel riordino della dirigenza pubblica di cui all’articolo 9 del richiamato provvedimento, è prevista l’istituzione di ruoli unici della dirigenza;
da tali ruoli unici si prevede l’espressa esclusione della dirigenza scolastica senza assegnarle alcuna altra collocazione nell’ambito della dirigenza pubblica,
rilevato che:
in un altro importante provvedimento varato dal Governo ed attualmente in esame alla Camera dei Deputati recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (DDL «BUONA SCUOLA»; AC 2994) si prevede in diversi articoli e in maniera diffusa un accrescimento delle responsabilità gestionali e di governance della dirigenza scolastica per portare a compimento gli obiettivi di riforma;
entrambi i disegni di legge delega di riforma vanno ad incidere dunque sullo status dei dirigenti delle scuole, secondo tuttavia logiche diverse e in parte fra loro contraddittorie col risultato che quello che si delinea da una parte, ovvero una dirigenza «piena» quanto a compiti, funzioni e responsabilità viene marginalizzato dall’altra con l’esclusione dal ruolo unico della dirigenza dello Stato,
considerato che:
il persistere della espressa previsione di esclusione della dirigenza scolastica dalla disciplina che inquadra tutti i rimanenti dirigenti pubblici creerebbe un vulnus alla capacità di agire efficacemente nello svolgimento delle proprie funzioni della stessa dirigenza dal momento che a tale esclusione non si accompagna l’individuazione di una destinazione diversa, di livello almeno corrispondente,
impegna il Governo a valutare l’opportunità di:
adottare quindi le opportune iniziative, anche in sede di decretazione attuativa, volte a definire una disciplina chiara e omogenea che garantisca la coerenza dell’indirizzo politico del Governo provvedendo con riferimento al profilo, alla condizione e all’inquadramento della dirigenza scolastica, a ricondurre ad una logica unitaria i due provvedimenti citati nel senso del pieno riconoscimento della funzione gestionale e amministrativa del dirigente scolastico e pertanto valutare la sua progressiva confluenza all’interno dei ruoli unici dello Stato;
valutare anche una classificazione dei ruoli dei dirigenti, nel senso di due sole distinte «classi», uno relativo a ruoli professionali (medici, dirigenti tecnici, ricercatori) e l’altro a ruoli gestionali (dirigenti amministrativi e scolastici) caratterizzati quest’ultimi dalla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate.
________________
(*) Accolto dal Governo

L’8 gennaio, il 17, 18, 24, 25, 26, 31 marzo e 1 aprile la Commissione Affari costituzionali del Senato esamina il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L’8, 14, 15 e 21 ottobre la 7a Commissione del Senato esamina ed approva a maggioranza uno schema di parere con condizioni e osservazioni sul DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:

–          l’articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;

–          gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l’autotutela e le disposizioni sull’anticorruzione;

–          l’articolo 7 concerne la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;

–          l’articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l’organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;

–          l’articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l’altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l’articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l’articolo 3, in base al quale il termine generale per l’acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l’altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l’articolo 3 pare superare il principio dell’eccezione culturale previsto dall’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l’articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le “amministrazioni di istruzione e cultura”: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all’articolo 8, tra gli “organismi privati di interesse pubblico”, per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;

manifestate perplessità per le due categorie di “amministrazioni di istruzione e cultura” e di “organismi privati di interesse pubblico” sotto vari profili, quali:

–          l’esclusione della ricerca dalla definizione di “amministrazioni di istruzione e cultura”, che nei fatti connota invece l’attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;

–          la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell’AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall’altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sembrerebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all’università e all’AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;

–          l’incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli “organismi privati di interesse pubblico”, mentre più correttamente rientrerebbero nelle “amministrazioni di istruzione e cultura”;

considerato altresì che l’articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall’istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all’accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

a)      si chiede di riscrivere l’articolo 8 in modo che sia rispettata l’unitarietà del sistema integrato scolastico, come definito dalla legge n. 62 del 2000, nonché del sistema di istruzione universitaria e dell’AFAM,  evitando perciò di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell’AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento;

b)      tra le modifiche necessarie all’articolo 8, si reputa necessario valorizzare la specificità del settore della ricerca pubblica, attraverso l’individuazione di un comparto separato dalla pubblica Amministrazione, in linea con gli impegni assunti dal Governo in occasione della risoluzione conclusiva dell’affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (Doc. XXIV, n. 36).

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1.      in merito all’articolo 3, si ricorda il principio dell’eccezione culturale di cui all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l’altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l’obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l’autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l’esigenza di uniformare il termine di decorrenza “dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’Amministrazione procedente”;

2.      relativamente all’articolo 7, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere una governance unitaria del Sistema nazionale della ricerca, su cui del resto il Governo aveva assunto precisi impegni in occasione della risoluzione conclusiva dell’affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (Doc. XXIV, n. 36);

3.      con riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera c), considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l’opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;

4.      quanto all’articolo 8:

a)      si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b)      nella definizione di “amministrazioni di istruzione e cultura” sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

5.      in ordine all’articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici,che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento dei presidi;

6.      con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.


 

(7a Senato, 8.10.14) La relatrice Elena FERRARA (PD) premette che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento. Riferisce peraltro che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), attualmente all’esame della Commissione, qualifica il disegno di legge in titolo come un “collegato” alla imminente manovra di bilancio 2015-2017. Nel ritenere assai vasto l’ambito di azione, rende noto che la 1a Commissione ha avviato anche un’apposita indagine conoscitiva sull’istruttoria legislativa.

In via generale, segnala che l’articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni. Dopo aver brevemente elencato i principi e criteri direttivi della delega, sottolinea che tutte le Amministrazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, effettuano una ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, indicandone le fasi, i responsabili, la durata e il livello di digitalizzazione. Parallelamente, le Amministrazioni elaborano, aggiornano e pubblicano, sui propri siti, manuali delle procedure che descrivono le modalità del relativo svolgimento. Segnala in merito che, ove esse non adempiano a tali prescrizioni (ricognizione e manuali delle procedure), non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Fa notare del resto che tali previsioni sono in linea con gli obiettivi di digitalizzazione, semplificazione e snellimento annunciati dal ministro Stefania Giannini nelle Linee guida sulla scuola, in cui si annuncia la predisposizione di un unico provvedimento “sblocca scuola”, che dovrebbe anche portare all’adozione di un nuovo Testo unico sulla scuola. Ritiene pertanto che, sul fronte scolastico, il Dicastero stia già procedendo nella direzione enunciata dal disegno di legge in titolo, mentre analogo percorso non pare emergere con riguardo all’università e alla ricerca.

Illustra poi gli articoli 2 e 3, recanti modifiche in materia, rispettivamente, di conferenza di servizi e di silenzio assenso tra Amministrazioni. A tale ultimo riferimento, precisa che il termine generale per l’acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l’altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Evidenzia però che in via ordinaria il termine decorre “dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’Amministrazione procedente”, mentre nel secondo caso il termine di sessanta giorni decorre “dal ricevimento della richiesta”. Domanda pertanto se tale diversa formulazione testimoni un volontà precisa o se si tratti di una fattispecie analoga: in tale ultima ipotesi, andrebbe a suo avviso allineata la terminologia impiegata.

Si sofferma indi anche sugli articoli 4, 5 e 6, che riguardano la segnalazione certificata di inizio attività, l’autotutela e le disposizioni sull’anticorruzione, nonchè sull’articolo 7 concernente la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali.

Invita poi a prestare particolare attenzione all’articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, secondo una precisa diversificazione di livelli di governo e di funzioni. Si interroga preliminarmente se dette definizioni sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici. La relatrice è dell’opinione per cui andrebbe anzitutto chiarito il rapporto con il decreto legislativo del 2001, tanto più che proprio la definizione di Amministrazioni pubbliche in esso prevista è usata quale parametro per individuare i soggetti di cui all’articolo 1, sottoposti – come si è detto – a precisi adempimenti. Ciò è ancor più necessario se si considera che il comma 4 dell’articolo 8 in commento mantiene espressamente ferme alcune definizioni di Amministrazioni pubbliche a fini contabili.

Dà indi conto della definizione ad hoc di “amministrazioni di istruzione e cultura”, prevista all’articolo 8, che include: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche (in proposito la relatrice si domanda se siano inclusi i nidi); enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali.

Rileva che queste “amministrazioni di istruzione e cultura” rientrano più in generale nella categoria di “amministrazioni pubbliche”, mentre si distinguono dagli “organismi privati di interesse pubblico” i quali, per quanto di interesse, includono fra l’altro: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati.

Da un confronto tra la definizione di “amministrazioni di istruzione e cultura” e quella di “organismi privati di interesse pubblico” emergono a suo giudizio alcune perplessità. Innanzitutto, ella osserva che nella prima definizione non è compresa la ricerca, che nei fatti connota invece l’attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati. Ne deriva dunque una definizione non del tutto inclusiva delle fattispecie in essa previste.

Ritiene tuttavia che, a monte, non sia del tutto coerente la separazione tra istituti scolastici, universitari e dell’AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall’altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Non si spiega pertanto la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, tanto più che la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all’università e all’AFAM parla di un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse. Per evitare il rischio di un trattamento differenziato, segnala che, in merito alle università, il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Coordinamento delle università non statali, nelle audizioni svolte presso la 1a Commissione, hanno chiesto di assimilare le categorie. Afferma peraltro che, ove si mantenesse la distinzione, si dovrebbe quantomeno specificare che tra le prime rientrano le istituzioni dell’AFAM statali, analogamente a quanto precisato per le università. Pone inoltre un interrogativo circa la collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che difficilmente potrebbero essere inserite tra gli “organismi privati di interesse pubblico”, mentre più correttamente rientrerebbero a suo avviso nelle “amministrazioni di istruzione e cultura”. Se così fosse, reputa necessario colmare tale lacuna specificando eventualmente che tra gli “organismi privati di interesse pubblico” rientrano le scuole paritarie private, benché – ribadisce – tale distinzione non giova all’unitarietà del sistema. Si stabilisce comunque che con successivo regolamento è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni suesposte, aggiornato annualmente.

Dà altresì conto dell’articolo 9, sulle camere di commercio, nonchè dell’articolo 10 che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili. Per le competenze della 7a Commissione, segnala l’esclusione della dirigenza scolastica dall’istituendo ruolo unico della dirigenza; la dirigenza scolastica non viene neanche menzionata nella parte relativa all’accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Invita pertanto il Governo a chiarire se la disciplina della dirigenza scolastica sarà oggetto di un provvedimento ad hoc, tenuto conto che nelle Linee guida su “La buona scuola” il Ministero ha espressamente annunciato il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento dei presidi, che lascerebbe presupporre un’uniformità di trattamento con il resto della dirigenza. Reputa in effetti che la dirigenza scolastica, benché assai tipizzata, rientri a pieno titolo nella dirigenza pubblica. Fa notare inoltre che tutti i dirigenti avranno obblighi formativi annuali che potranno essere adempiuti anche presso istituzioni universitarie.

Illustra poi l’articolo 11, dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le amministrazioni e asili nido, nonché l’organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica.

In ultima analisi, segnala l’articolo 12, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l’altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l’articolo 13 che detta principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della predetta delega. A tale riguardo, appare a suo giudizio opportuno esplicitare meglio se tale disciplina comprende anche il personale della scuola.

Il 10 settembre l’Ufficio di Presidenza delibera di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un’indagine conoscitiva nell’ambito della quale si potrà procedere, a partire dalla prossima settimana, alla audizione degli esperti e dei rappresentanti di istituzioni ed enti associativi indicati dai Gruppi parlamentari. Si è convenuto, inoltre, di invitare le associazioni e gli enti interessati che hanno già fatto pervenire richiesta di audizione a trasmettere propri contributi scritti.

Il 3 e 9 settembre la Commissione Affari Costituzionali del Senato esamina il DdL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(1a Senato, 3.9.14) Il relatore PAGLIARI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, diretto a semplificare l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l’intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

L’articolo 1 delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all’erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l’invio in modalità telematiche.

L’articolo 2 delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

Al fine di accelerare la procedura per l’acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l’adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l’articolo 3 introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall’ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l’emanazione di provvedimenti espressi.

Con l’articolo 4, si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

L’articolo 5 delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’articolo 6, invece, contiene una delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l’ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

L’articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell’eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

Con l’articolo 8 si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l’individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco – da aggiornarsi annualmente – per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l’elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

L’articolo 9 prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

L’articolo 10 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega prevedono, in particolare, l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

L’articolo 11 mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l’utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l’organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

L’articolo 12 prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un’ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’articolo 13 integra le disposizioni relative all’esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l’articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

L’articolo 15 è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

Infine, l’articolo 16 prevede l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della norma di cui all’articolo 11, comma 4, per i cui oneri è prevista una specifica copertura.

Avviso 4 agosto 2015

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica Servizio Statistico

Ai Dirigenti/ Coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie
e, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici Territoriali
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Al Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Al Presidente dell’Indire
Ai Referenti Regionali e Provinciali dell’Anagrafe degli studenti
Loro Sedi

OGGETTO: Monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – a.s. 2014/2015.

Con riferimento alla nota n. 1533 del 4 maggio 2015 relativa al monitoraggio in oggetto, si precisa che la data entro la quale comunicare i dati dell’ “Alternanza scuola-lavoro” sul portale SIDI Area Alunni – Gestione Alunni è prorogata al giorno 12 settembre 2015.
La proroga è finalizzata alle seguenti attività:
– inserimento delle informazioni relative agli stage dei suddetti percorsi effettuati anche nei mesi estivi;
– comunicazione del rilascio dell’attestato di frequenza e/o della certificazione (intermedia/finale) delle competenze acquisite dall’alunno, tramite apposita funzione disponibile a partire dal 24 agosto.
Per quanto riguarda quest’ultima attività, la funzione si attiva mediante il nuovo pulsante “Gestione delle certificazioni” presente nell’area “Gestione Alunni – Alternanza Scuola Lavoro – Percorsi di alternanza scuola lavoro”. Dopo aver selezionato un percorso tra quelli già indicati dalla scuola, viene prospettato l’elenco degli studenti associati a quel percorso, per i quali va indicata la presenza o meno dell’attestato di frequenza e/o della certificazione delle competenze.

Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti

4 agosto DL Enti territoriali alla Camera

L’Aula della Camera il 4 agosto approva definitivamente il disegno di legge, di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

La 5a Commissione della Camera il 30 e 31 luglio esamina il disegno di legge, di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

L’Aula del Senato, nella seduta di martedì 28 luglio, con 163 voti favorevoli e 111 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge, di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Il 27 luglio l’Aula del Senato esamina il DdL di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

La 7a Commissione del Senato il 30 giugno e 1 luglio esamina il DdL di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali