I docenti nelle Graduatorie “con riserva” hanno diritto al ruolo

Sonora lezione al MIUR dai legali ANIEF: i docenti inseriti nelle Graduatorie “con riserva” hanno diritto all’immediata attribuzione del ruolo, parola di TAR Lazio.

 

Vittoria al TAR del Lazio per l’ANIEF a tutela dei diritti dei docenti inseriti “con riserva” nelle Graduatorie di Merito del Concorso a cattedra bandito ex DDG n. 82/2012. Il MIUR ha, da sempre, interpretato l’inserimento “con riserva” ottenuto dai tanti ricorrenti in attesa di definizione nel merito della controversia, come motivo sufficiente per “saltarli” o “accantonare” loro il posto, in caso si fossero ritrovati in posizione utile per l’immissione in ruolo. L’Avv. Tiziana Sponga, ormai avvezza a impartire sonore lezioni al MIUR presso il Tribunale Amministrativo, ottiene piena ragione per i nostri iscritti e l’ordine del TAR del Lazio a inserire “a pieno titolo” i ricorrenti interessati in modo che possano sin da subito ottenere quel “bene della vita auspicato e giurisdizionalmente perseguito” fruendo, in via cautelare, della medesima “utilità derivante dalla decisione di merito”.

 

Il MIUR, in pratica, negli ultimi anni ha sempre sbagliato e finalmente l’ANIEF è riuscita a far mettere nero su bianco dai Giudici del TAR Lazio quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato: “l’inserimento nella graduatoria con riserva deve essere inteso nel senso che l’inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. E non nel senso che l’iscrizione “con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest’ultima”; il TAR, dunque, dà piena ragione alle tesi dei ricorrenti – in questo caso con contenzioso in atto per l’accesso alle prove di laboratorio che il Ministero aveva negato loro – che, avendo ottenuto in via cautelare la tutela dei propri interessi e la possibilità di proseguire l’iter concorsuale, si erano ritrovati inseriti nelle Graduatorie definitive “con riserva” e, secondo il MIUR, quindi, senza alcun diritto alla stipula di quel contratto a tempo indeterminato che, invece, sarebbe spettata loro sin da subito.

 

L’ottima azione legale patrocinata dall’Avv. Sponga, ha chiarito al MIUR che questa “prassi”, ormai largamente posta in essere nei confronti di tutti i ricorrenti con contenzioso pendente, di considerare gli inseriti “con riserva” come dei “reietti” senza alcun diritto, faceva proprio acqua da tutte le parti e il TAR Lazio, in pieno accoglimento delle richieste del nostro legale, stabilisce senza ombra di dubbio che “in assenza di tale nomina (sebbene subordinata alla condizione “con riserva”) gli interessati non potrebbero ottenere il bene della vita auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare) e quindi la temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, mediante la fruizione, in via anticipata, della medesima utilità derivante dalla decisione di merito”. Per questi motivi il TAR ordina al MIUR l’inserimento “a pieno titolo” dei ricorrenti in attesa della definizione nel merito della loro controversia con il conseguente diritto all’attribuzione di quel ruolo che il Ministero, illegittimamente e caparbiamente, aveva voluto negare loro.

 

Le determinazioni ottenute dai legali ANIEF, dunque, restituiscono piena dignità ai provvedimenti cautelari che tutti i docenti con contenzioso in atto si sono visti riconoscere per via giudiziale a tutela dei propri diritti. Il nostro sindacato, forte di queste ulteriori conferme, continuerà a vigilare e a salvaguardare tutti i diritti dei docenti che hanno ottenuto l’accesso “con riserva” non solo al Concorso a cattedra 2012, con relativa negazione al contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche ai corsi di abilitazione (PAS e TFA) i cui giudizi non sono ancora definiti nel merito e i cui diritti continuano ad essere violati dal Ministero dell’Istruzione anche dopo il conseguimento del titolo, con un discutibile inserimento “con riserva” nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto interpretato come impossibilità alla stipula di qualsivoglia contratto a tempo determinato.

 

Il Ministero, quindi, è avvertito: impari la lezione e riconosca pienamente e senza riserve di sorta i diritti dei docenti destinatari di tutela cautelare – nelle Graduatorie di Merito del Concorso come nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto – altrimenti dovrà vedersela nuovamente in tribunale con il sindacato ANIEF che si dichiara fin da subito pronto nuovamente a dar battaglia e a vincere quando si tratta di piena tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola.

Intesa (MIUR, 10.8.15)

Intesa ripartizione delle risorse per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 (MIUR, 10.8.15)

Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2015/2016 differenza
FIS 507.478.266,00 507.618.266,00 + 140.000,00
Funzioni strumentali 44.335.867,00 44.335.867,00
Incarichi specifici 26.849.600,00 26.849.600,00
Pratica sportiva 14.698.667,00 14.548.667,00 – 150.000,00
Ore eccedenti sostituzione 30.000.000,00 30.000.000,00
Aree a rischio 18.458.933,00 18.458.933,00
Comandati 948.667,00 948.667,00
TOTALE 642.770.000,00 642.760.000,00 – 10.000,00

Decreto Ministeriale 10 agosto 2015 n. 599

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTOl’articolo 4, comma 1 bis, del citato D. Lgs. 213/2009, come modificato decreto legge numero 104 del 2013 art. 23, in base al quale “salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre  attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017″ e, in particolare, l’articolo 7, riferito allo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative”;

TENUTO CONTO che gli effetti del comma 343, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in base al quale sono da “conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell’anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2016” sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale 240 del 22 aprile 2015 emanato ai sensi del comma 344, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in base al quale “sono stati definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.” e i cui effetti sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto;
RITENUTO a seguito del medesimo comma di operare la predetta razionalizzazione mediante  riduzioni da effettuare tenendo conto sia della quota ordinaria di ciascun Ente sia delle progettualità specifiche riferite a ciascun Ente e privilegiando la riduzione della quota ordinaria, quando le progettualità riferite ai singoli enti (Progetti di carattere straordinario, progetti a valenza internazionale, progetti bandiera e d’interesse), specialmente quelle di carattere internazionale, risultino vincolate da obblighi non rimodulabili assunti tramite accordi o convenzioni stipulati sulla base di autonome iniziative dei sottoscrittori; e, viceversa, di applicare la riduzione ai progetti specifici quando trattasi di progettualità legate a vincoli normativi o pattizi rimodulabili;

VISTI i commi 723 e 724 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in forza dei quali il   “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero” è incrementato, per l’anno 2015, della quota di 4 milioni di euro per essere destinata al CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici di cui alla delibera CIPE 150/2000);

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 101094 del 29 dicembre 2014 – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 17 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2015 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

CONSIDERATO che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l’approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (P.N.R.);

VISTO il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il triennio 2011-2013, approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 23 marzo 2011, nel quale sono compresi alcuni progetti, denominati “Progetti Bandiera”, proposti dagli enti di ricerca e altri ritenuti di interesse per il Paese, da avviare in relazione al reperimento di risorse disponibili;

VISTI i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti dagli enti;

VISTA la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che prevede l’assegnazione in favore della Società Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., con erogazione diretta dell’importo di € 14.000.000;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 settembre 2010 e, in particolare, l’articolo 7, in base al quale la copertura delle spese a carico del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) è assicurata dal MIUR attraverso la assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca;

VISTO il D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric, registrato alla Corte dei conti in data 24 dicembre 2014, foglio 5661, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2014;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale per far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di  personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell’anno 2014, e euro 4 milioni nell’anno 2015, a euro 6 milioni nell’anno 2016, a euro 8 milioni nell’anno 2017 e a euro 10 milioni a partire dall’anno 2018;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del citato D. Lgs. 213/2009, in base al quale a decorrere dal 2011, una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario deve essere destinata al “finanziamento premiale”;

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse in occasione dei pareri al D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric dalla VII Commissione permanente del Senato e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, rispettivamente nelle sedute del 29 ottobre e 5 novembre 2014, che invitavano “a partire dal 2015, il Governo predisponga il decreto di riparto del FOE entro il 30 aprile di ciascun anno” e “sia previsto che l’assegnazione delle quote premiali avvenga non con decreto direttoriale ma, come previsto dalla legge, con decreto del Ministro previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”;

CONSIDERATO che con le disponibilità complessive del Bilancio 2015 del Ministero, stante gli stanziamenti autorizzati dalla Legge di stabilità e dalla legge di Bilancio 2015, non è possibile asseverare le indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione del parere espresso per il decreto premiali 2013, e cioè di assicurare già dall’esercizio 2014 risorse aggiuntive per la premialità;

RITENUTO, pertanto, di determinare nella percentuale delle 7 per cento la quota prevista all’articolo 4 comma 1 del citato D. Lgs. 213/2009 destinata al “finanziamento premiale”;

CONSIDERATO che nel riparto delle somme in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) si deve tenere conto della somma di € 2.582.284 a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo, come stabilito ai sensi dall’articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;

RITENUTO di non operare per l’anno 2015 le riduzioni previste dall’articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sulle assegnazioni in favore di taluni enti di ricerca considerati nel riparto, in considerazione della minore disponibilità di risorse e per la destinazione di risorse ai Progetti Premiali, Bandiera e d’Interesse;

TENUTO CONTO del D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric, registrato alla Corte dei Conti in data 24 dicembre 2014, foglio 5661, emanato per le assunzioni per chiamate dirette ai sensi dell’art. 13 “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del Decreto Legislativo 31 dicembre  2009, n. 213;

TENUTO CONTO dell’articolo articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti, che è stata compresa in sede di determinazione dello stanziamento del fondo a legislazione vigente;

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura) espressi nelle rispettive sedute del 29 luglio 2015 e del 29 luglio 2015;

 

D E C R E T A

ART.1
(Ripartizione e Tabelle)

  • 1. Le complessive disponibilità del capitolo 7236 piano gestionale n. 1 per l’anno 2015 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” destinate alla ripartizione delle quote previste nel presente decreto, pari a € 1.701.267.125, sono ripartite come riportato nell’allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.
  • 2. La quota di disponibilità di cui alla tabella 1, pari a € 1.567.058.413, è ripartita tra gli enti come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite, che fanno parte integrante del presente decreto.
    • a) Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) complessivi € 563.095.972 (tabella 5)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 505.966.172
      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 8.059.172
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 24.070.628
      Progettualità di carattere straordinario € 25.000.000
      Totale € 563.095.972

      L’assegnazione ordinaria al CNR comprende € 2.582.284 in favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionali afferente all’area di Monterotondo ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”.

    • b) All’Agenzia spaziale italiana (ASI) complessivi € 526.601.585 (tabella 6) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 499.601.585
      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 27.000.000
      Totale € 526.601.585
    • c) All’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) complessivi € 263.989.665 (tabella 7)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 228.182.866
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 35.806.799
      Totale € 263.989.665
    • d) All’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) complessivi € 82.201.498 (tabella 8)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 77.147.758
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 4.153.740
      Progettualità di carattere straordinario € 900.000
      Totale € 82.201.498
    • e)All’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) complessivi € 51.005.588 (tabella 9) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 47.876.854
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 3.128.734
      Totale € 51.005.588
    • f) All’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) complessivi € 19.332.743 (tabella 10) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 18.028.434
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 1.304.309
      Totale € 19.332.743
    • g) All’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS complessivi € 17.146.190 (tabella 11) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 13.121.574
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 2.024.616
      Progettualità di carattere straordinario € 2.000.000
      Totale € 17.146.190
    • h) Alla Stazione zoologica “A. Dohrn” complessivi € 14.643.018 (tabella 12)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 12.204.751
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 938.267
      Progettualità di carattere straordinario € 1.500.000
      Totale € 14.643.018
    • i) Al Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste complessivi € 23.578.191 (tabella 13)così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 7.455.934
      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse € 4.766.969
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 11.355.288
      Totale € 23.578.191
    • j) All’Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi” (INDAM) complessivi € 2.558.183 (tabella 14) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 2.157.707
      Attività di ricerca a valenza internazionale € 25.575
      Progettualità di carattere straordinario € 374.901
      Totale € 2.558.183
    • k) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” complessivi € 1.787.830 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria
    • l) All’Istituto italiano di studi germanici complessivi € 1.117.950 (tabella 16) quale Assegnazione ordinaria. 
  • 3. La residua quota di € 134.208.712 delle disponibilità di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:
    • a) € 99.025.459 destinati al “finanziamento premiale” di cui all’articolo 4, comma 1, del citato D. Lgs. 213/2009;
    • b) € 14.000.000 destinati alla Società Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7;
    • c) € 8.449.286 destinati al funzionamento ordinario dell’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • d) € 5.390.461 destinati al funzionamento dell’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • e) € 1.500.000 destinati al finanziamento dell’attività di valutazione dell’ANVUR ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.P.R. n.76/2010;
    • f) € 4.000.000 destinati al CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) ai sensi dell’art. 1 commi 723-724 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
    • g) € 1.052.482 per l’anno 2014 destinati all’assunzione per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 3 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 213/09 e secondo modalità definite con apposito regolamento ministeriale, da corrispondere a ciascun degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric;
    • h) € 791.024 destinati, per l’anno 2015, all’assunzione per chiamata diretta ai sensi dell’articolo 13 “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale”  del D.Lgs. 213/09 e secondo modalità definite con apposito regolamento ministeriale. Tale quota costituisce parte delle assegnazioni ordinarie previste per l’anno 2015. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio 2015 tale accantonamento non fosse utilizzato, totalmente o parzialmente, per tale finalità la residua somma è accantonata per la medesima destinazione nell’esercizio 2016 con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, o ripartita in proporzione fra gli enti solo dopo 18 mesi dall’emanazione del medesimo regolamento ministeriale.

 

ART.2
(Disposizione per l’assegnazione delle somme previste dal DM 24 novembre 2014, n. 851)

  • 1. La somma di € 1.052.482 di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g) del presente decreto è accantonata per la successiva assegnazione finale, con decreto del Direttore generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 lettera g) del D.M. 24 novembre 2014, n. 851/Ric.

 

ART. 3
(Disposizioni per il Finanziamento Premiale)

  • 1. Come disposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, la somma di € 99.025.459 accantonata, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, lettera a) del presente decreto, è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo la seguente ripartizione:
    • a) il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013. La numerosità dei prodotti valutati verrà utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero dei prodotti attesi per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti così come indicati nel rapporto dell’ANVUR.
    • b) In assenza di VQR, l’assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012 – 2013, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel biennio 2012 – 2013.
    • c) Individuazione e classificazione degli enti in “gruppi” di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza “scientifica” degli stessi. La consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti. Tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall’ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall’ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente.
    • d) il restante 30 per cento all’esito della valutazione di un apposito Comitato nominato  con decreto del Ministro per la valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.
  • 2. Con successivo decreto del Ministro è emanato apposito avviso entro la chiusura dell’anno 2015, nel quale vengono fissati i criteri di assegnazione della quota di cui alla precedente lettera d), i termini e le modalità della procedura.
  • 3. Con successivi decreti del Ministro si provvederà all’assegnazione delle somme di cui al presente articolo.

ART. 4
(Disposizioni finali e per l’esercizio finanziario 2016 e 2017)

  • 1. Ai fini dell’elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2016 e 2017, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell’ammontare dell’assegnazione ordinaria (tabella 1) salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l’anno 2016 sarà trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2016.
  • 2. Una ulteriore quota, non superiore all’8% del Fondo, potrà essere destinata a finanziare i progetti bandiera e di interesse inseriti nella programmazione nazionale della ricerca e progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell’ambito delle scelte strategiche e/o degli indirizzi di ricerca impartiti dal Ministero, anche nella prospettiva di favorire un incremento della quota contributiva direttamente destinata al sostegno di attività di ricerca. Sono fatte salve successive rimodulazioni eventualmente da stabilirsi con successivo provvedimento.
  • 3. Nelle more dell’adozione del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell’art. 31-bis, comma 6, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di assicurare il finanziamento per il triennio 2016-2018 della “Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institue (GSSI)” istituita dal medesimo art. 31-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare verrà destinata una quota pari a € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con i decreti ministeriali previsti dall’articolo 7, comma 2, decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, quale quota di cofinanziamento dell’assegnazione finanziaria, previa delibera del CIPE,  di € 18.000.000 a valere sull’art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009 (FSC). Nel conferire carattere di stabilità alla scuola, conseguente al riconoscimento della stessa con il decreto adottato ai sensi dell’art. 31 bis, comma 6, del decreto legge 9 febbario 2012, numero 5, le risorse disposte dal presente comma saranno specificamente allocate a favore della medesima scuola con apposito provvedimento legislativo.
  • 4. Le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero.
  • 5. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Registrato alla Corte dei Conti il 15/09/2015 – Foglio n.3857

Nota 10 agosto 2015, AOODGPER 25141

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

 

Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A..

 

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/16, anche alla luce dei nuovi interventi legislativi e regolamentari.

 

1 – PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

DISPOSIZIONI GENERALI

Anche per l’a. s. 2015/16 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere.

Per ciò che attiene l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni contenute all’art. 3, comma, 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:

1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

E’ consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari di proposta di assunzione, l’assegnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 99 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, avverrà al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

 

SUPPLENZE BREVI

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

 

POSTI DI SOSTEGNO

Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia. Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.

Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

 

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

ACCANTONAMENTI

In applicazione dell’art. 6 bis comma 8 secondo periodo dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2015/16, sottoscritta il 13 maggio 2015, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti di “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, possono presentare, entro il 31 agosto 2015 apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2014/15 ovvero negli anni scolastici precedenti.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.

 

SUPPLENZE

Successivamente alla fase di accantonamento di cui al paragrafo precedente e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077, per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, e successivamente alla fase delle utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi della nota 7061 dell’11 luglio 2014 per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.

Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento e secondo il seguente ordine di priorità:

  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento della provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento di diversa provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia (nell’ordine: A031, A032, A077)
  • Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia (nell’ordine: A031, A032, A077)

Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i Dirigenti Scolastici prima di attivare le procedure definite dalle Convenzioni con i Conservatori, utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle altre province della regione secondo l’ordine di priorità definito dall’Ufficio Scolastico Regionale.

In caso di attivazione delle procedure definite dalla Convenzioni con i Conservatori, gli aspiranti saranno graduati in base alla Tabella B allegata dal D.M. 308/14, ivi compresi, esclusivamente per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, i titoli artistici (fino a un massimo di 66 punti).

Si precisa, altresì, che le convenzioni non possono derogare dai titoli di studio di accesso previsti dalla nota 3119/14 Allegato E – Tabella Licei.”

 

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

 

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frammentazione di posti o cattedre.

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora a partire dalle 11 ore di insegnamento (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni), 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

 

ELENCHI AGGIUNTIVI DI II FASCIA – ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE

Nelle more dell’apertura delle funzioni di inserimento al SIDI delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, di cui all’art. 2 del D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680, le istituzioni scolastiche avvieranno le attività propedeutiche connesse all’esame delle domande e alla verifica dei titoli dichiarati.


2- CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b) .

Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 7.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.

Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.

Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purchè al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per quanto riguarda i DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

A tale riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che dalla lettura dei commi 422 e successivi dell’art.1 della legge 190/2014 si ricava un espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, con esclusione del solo personale non amministrativo del comparto scuola, in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni.

Da ciò discende che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94   e in caso di esaurimento delle predette dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 e le nomine su tali posti saranno effettuate ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/1997 con supplenze fino all’avente diritto, utilizzando a tal fine le graduatorie di circolo e di istituto.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 i dirigenti scolastici non potranno conferire le predette supplenze a:

  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

 

3 – DISPOSIZIONI COMUNI

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

 

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica e comunque sino al limite massimo di due scuole.

Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

 

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

 

ASSUNZIONI ai sensi della Legge n. 68/99

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo ed A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.

 

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98.

Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc., siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio, in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili

 

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli