Giornata per l’educazione alla legalità

Giornata per l’educazione alla legalità
Il ruolo della Scuola per la cittadinanza attiva e democratica

Sono state presentate il 25 novembre a Roma le iniziative per l’educazione alla legalità del Miur in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Associazione Nazionale Magistrati. I nuovi progetti per diffondere e consolidare la cultura della legalità tra gli studenti sono stati illustrati presso la sede del CSM, nell’ambito della “Giornata per l’educazione alla legalità – Il ruolo della Scuola per la cittadinanza attiva e democratica”.

Erano presenti il Ministro Stefania Giannini, il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara e il rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Patrono.
La grande importanza dell’iniziativa è stata sottolineata dal Ministro Giannini che ha spiegato che per la prima volta “si struttura una serie di iniziative che esistono da anni ma che ora diviene azione corale strutturalmente presente nella scuola”.
“È la prima volta – ha proseguito il Ministro – che si mettono insieme tante istituzioni che hanno un ruolo fondamentale nel diffondere nella società la cultura della legalità”. I tantissimi ragazzi coinvolti nel progetto sono – ha dichiarato Giannini – “un esercito della speranza, educato al rispetto dei principi e dei valori di responsabilità, legalità, socialità, vero antidoto al terrorismo, oltre che alla corruzione. L’etica individuale, quando si somma, diventa etica sociale”.
La giornata di oggi è stata quindi occasione per ribadire il costante impegno del Miur per la legalità delineato anche dai precedenti Protocolli d’intesa. I prossimi appuntamenti saranno: la Giornata Mondiale contro la corruzione il 9 dicembre, della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie il 21 marzo e della Giornata per la legalità “Palermo chiama Italia” il 23 maggio.

Fondo funzionamento, nuovi criteri dal prossimo anno scolastico

da ItaliaOggi

Fondo funzionamento, nuovi criteri dal prossimo anno scolastico

Raddoppia quota-alunno, incentivi per scuole in rete. Giannini: Risorse salite a 223 mln

Emanuela Micucci

I nuovi criteri per l’assegnazione del fondo di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole sono stati fissati con la firma, lo scorso martedì, del ministro dell’istruzione Stefania Giannini sull’apposito decreto, già registrato alla Corte dei Conti. Ma per vedere applicati i nuovi parametri bisognerà aspettare il prossimo anno scolastico.

I nuovi criteri per la distribuzione delle nuove risorse per l’alternanza scuola-lavoro, contenuti nello stesso decreto, invece, entreranno a regime da gennaio 2016: 100 milioni all’anno attribuiti in base al numero degli studenti e al diverso numero di ore di alternanza da svolgere negli istituti tecnici e professionali, almeno 400 ore, e nei licei, almeno 200 ore. Assegnando, quindi, da gennaio alle scuole gli 8/12 del fondo di 100 milioni previsto sull’esercizio finanziario 2016 per l’attuale anno scolastico.

La riforma della Buona Scuola, infatti, non ha solo aumentato da 111 milioni di euro a 233 milioni la quota di finanziamento statale che ogni anno le scuole ricevono, ma ha anche introdotto delle novità sulle loro modalità di assegnazione calibrandole sulle specificità di ciascuna istituzione scolastica (commi 11 e 30 della L. 107). Con un occhio alla numerosità degli alunni, alla presenza di studenti diversamente abili, alla tipologia di indirizzo, al territorio in cui ciascuna istituzione si colloca , spiega Giannini. Così, raccogliendo i suggerimenti dei dirigenti scolastici, cresce la quota per alunno assegnata alle scuole: per le primarie le risorse passeranno dagli attuali 8 euro per studente a 20 euro, mentre quelle per gli istituti tecnici aumenteranno da 24 a 36 euro. Incentivi, poi, per le scuole capofila di reti per la formazione del personale. A disposizione 1.000 euro in più l’acquisto di beni e di servizi e per il supporto amministrativo-contabile. Aumenta di 12 e 20 euro, a seconda del grado di istruzione, la quota per le classi terminali a supporto dei costi del materiale per gli esami di Stato. Previste risorse aggiuntive per le scuole con corsi serali, per le scuole ospedaliere che coinvolgono circa 72.700 studenti e per quelle carcerarie.

I nuovi parametri del fondo di funzionamento tengono conto anche dei nuovi indirizzi nati dopo la riforma delle superiori, come il liceo musicale, quello sportivo e quello delle scienze applicate, e di realtà come i Cpia, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, rivisti di recente. Per ogni scuola è previsto lo stanziamento di una quota fissa (2.000 euro) e uno aggiuntivo per ogni sede aggiuntiva (200 euro).

Le organizzazioni sindacali ricordano di aver più volte chiesto al Miur una revisione dei criteri di assegnazione del fondo di funzionamento che, risalenti al 2007 (DM 21), dopo le ripetute ristrutturazioni di dimensionamento delle scuole negli ultimi anni, non corrispondono più alle esigenze delle istituzioni scolastiche. E’ stato accolto il principio di una revisione periodica dei nuovi criteri che avevamo avanzato , sottolinea la Fcl-Cgil, ribadendo altre proposte fatte alla direzione generale del bilancio del ministero. Tra cui, assegnare ai comuni e alle asl il compito di individuare e pagare, rispettivamente, il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione e il medico asl; liberare le scuole dall’incombenza di pagare i revisori dei conti, che invece dovrebbero essere retribuiti da Miur e Mef. Per l’attuale anno scolastico le risorse del fondo di funzionamento sono state erogate alle scuole con i vecchi criteri per consentire da subito la programmazione

Da Napoli a Roma fino a Milano, così i licei testano l’alternanza scuola-lavoro

da Il Sole 24 Ore

Da Napoli a Roma fino a Milano, così i licei testano l’alternanza scuola-lavoro

di Ludovica Ciriello

Da quest’anno, in base alla legge 107/2015, un totale di mezzo milione di studenti (contro i circa 10mila degli anni passati) varcheranno portoni di aziende e uffici per svolgere le ore di «alternanza scuola-lavoro»: 200 ore per gli studenti del liceo; 400, invece, per gli allievi di istituti tecnici e professionali. Se negli istituti tecnici e professionali l’alternanza è una prassi consolidata da anni, differente è la situazione nei licei, il cui ruolo, storicamente, è quello di preparare i ragazzi alla scelta del percorso universitario. Da quest’anno, invece, l’alternanza scuola-lavoro si inserisce, a pieno titolo, nel percorso di formazione di tutti gli allievi

A Napoli, il Liceo Vico punta sulle professioni culturali
Quello che c’è in comune tra tutte le Regioni italiane, data la scarsità dei fondi messi a disposizione dal governo, è il tentativo di valorizzare le risorse esistenti. È il caso della maggior parte dei licei napoletani, dove – soprattutto in ragione dello scarno tessuto imprenditoriale presente su territorio – non mancano difficoltà nell’individuazione delle aziende ospitanti. Un esempio è quello del Liceo Vico, che ospita tre indirizzi liceali: linguistico, classico e scientifico (1260 alunni in totale, circa 750 da mandare in stage): «Dopo le prime esperienze avviate l’anno scorso si è creata una grande fame di stage», spiega Clotilde Calderoni, dirigente scolastica dell’istituto. Già prima della Riforma Renzi, infatti, numeri ridotti di allievi hanno avuto modo di sperimentare esperienze lavorative o attività di azienda simulata. Se, generalmente, questo tipo di occasione veniva resa disponibile per studenti rientranti nella fascia dell’eccellenza, al liceo Vico, invece, questa possibilità è sempre stata aperta anche a giovani apparentemente meno motivati perché, dice la D.S. Calderoni «è proprio a questi ragazzi che può servire di più. Dopo gli stage, infatti, tornano completamente trasformati: entusiasti». Uno degli escamotages trovati dalla scuola napoletana, per garantire l’alternanza, è quello di trasformare alcune delle attività pomeridiane – già presenti in programma – in veri e propri tirocini: il corso teatrale pomeridiano è stato, a esempio, trasformato in uno stage, per circa sessanta ragazzi, a cura del Living Theatre (discendente da quello londinese). Ci sono poi esperienze del tutto nuove, pensate in seguito alla legge 107/2015, e strettamente legate al mondo della cultura e dell’arte. La dirigente scolastica ha infatti organizzato, per i suoi allievi, ore di “lavoro” nel giornalismo televisivo – grazie ad un accordo chiuso con alcune televisioni locali, in particolare con Julie Tv – o, ancora, presso l’Accademia del Teatro Bellini di Napoli e, infine, con il prestigioso Teatro San Carlo di Napoli. Al di là delle difficoltà nell’incontrare aziende disponibili ad accogliere i ragazzi, dice la professoressa Calderoni «questo tipo di esperienza, in enti di stampo culturale, ci sembra più coerente con il percorso liceale e dunque più utile per i nostri allievi”. Purtroppo, però, aggiunge «la consistenza dei finanziamenti non è ben chiara. Le linee guida del Miur indicano finanziamenti per una quota pro capite che, nel caso dei licei, è pari a 25/30 euro. Quindi, purtroppo, non c’è da largheggiare».

Il liceo Mamiani di Roma e l’orientamento universitario
Anche lo storico liceo Mamiani di Roma (anch’esso ospitante tre indirizzi liceali), per sopperire alle difficoltà incontrate, ha dovuto far ricorso ad alcuni stratagemmi: in primo luogo, spiega il docente Prudenzi (incaricato di organizzare le esperienze di alternanza) «la nostra scuola ha potuto contare su un’ampia rete di ex alunni riuniti nell’Associazione Terenzio. Abbiamo chiesto loro collaborazione per individuare aziende ospitanti. Molti dei nostri ex alunni sono, infatti, dirigenti d’azienda o manager e il loro apporto ci è stato fondamentale». Se per il terzo anno, spiega poi Prudenzi, è stato avviato un discorso, prevalentemente, di formazione – per far sì che, soprattutto tramite esperienze di azienda simulata, gli studenti acquisiscano i rudimenti necessari ad approcciarsi a una realtà lavorativa (ad esempio, per quel che riguarda la sicurezza sul posto di lavoro) – gli allievi degli ultimi due anni, forti delle conoscenze acquisite, escono dalle mura scolastiche per andare a “lavorare” in azienda. Prudenzi si è mosso anche su una linea diversa rispetto a quella dell’inserimento aziendale, scegliendo di creare una forte collaborazione tra la sua scuola e alcune delle principali Università della Capitale. La Sapienza, Roma Tre e Roma Due ospiteranno, infatti, alcuni degli studenti del Mamiani per veri e propri stage di ricerca, presso numerosi dipartimenti (da Psicologia del Linguaggio a Economia, da Medicina a Fisica e così via): «Mini-progetti universitari pensati per avvicinare i ragazzi al mondo accademico – dice Prudenzi e aggiunge – in alcuni casi, gli studenti potranno appoggiarsi anche a lavori di ricerca più ampi, di cui cureranno da soli una piccola parte». In questo caso, conclude Prudenzi, «il discorso di orientamento universitario e quello di scuola-lavoro si fondono in maniera perfetta».

A Milano, il liceo Tito Livio porta gli studenti in corsia
Al Nord, dove dovrebbe essere più facile trovare aziende disponibili ad accogliere e formare studenti di liceo, ci sono casi come quello del Liceo classico Tito Livio di Milano la cui dirigente scolastica, Amanda Ferrario, spiega: «Trovare aziende interessate ad accogliere i ragazzi, per noi, non è stato poi così difficile. Per riuscirci è bastato ricorrere all’aiuto della rete genitoriale». Anche a Milano, dunque, l’aiuto esterno è stato fondamentale. A Genova, ad esempio, alcuni ragazzi della Tito Livio, saranno accolti da un’azienda che si occupa di marketing e comunicazione; altri ancora potranno lavorare in giornali o aziende legate al mondo della grande distribuzione. Ed anche per quel che riguarda il problema dei fondi a disposizione del progetto alternanza scuola-lavoro, la dirigente spiega che – oltre a quelli garantiti dalla legge – sarà fondamentale il contributo volontario dei genitori. Tra i progetti più dispendiosi rientra ad esempio quello che darà la possibilità, a circa 50 ragazzi, di svolgere un soggiorno linguistico all’estero (alcuni a Dublino, altri in Gran Bretagna): oltre a perfezionare la conoscenza della lingua, gli studenti lavoreranno in enti museali e turistici, svolgendo prevalentemente attività di front-office. Come nel caso del Liceo Mamiani di Roma, poi, anche la professoressa Ferrario ha deciso di chiedere la collaborazione del mondo accademico: alcuni dei suoi studenti saranno così accolti dall’Università Bocconi, per svolgere attività di formazione e orientamento alla scelta universitaria.
L’esperimento più grande per questi studenti milanesi sarà, però, legato al mondo della Sanità: gli allievi del Tito Livio, infatti, avranno l’occasione di affrontare tirocini in alcuni tra i principali ospedali della città (come il Fatebenefratelli) nel corso dei quali collaboreranno con il personale ospedaliero sia per quel che riguarda il lavoro nei laboratori che quello gestionale-amministrativo e, infine, potranno trascorrere alcune delle loro ore di alternanza scuola-lavoro, persino, in corsia.

Giannini: “Sulla riforma della scuola il vento sta cambiando”

da La Tecnica della Scuola

Giannini: “Sulla riforma della scuola il vento sta cambiando”

“Sulla riforma della scuola il vento sta cambiando”. Così il ministro dell’Istruzione e dell’Università, Stefania Giannini che questa sera, nel corso di un incontro con gli studenti dell’università Luiss di Roma ha voluto ribadire la bontà della cosiddetta “buona scuola”.

“Quello che ho voluto fare – ha poi detto – è aprire la scuola italiana a più direzioni e a mondi oggi esclusi e lontani come quello del lavoro”. Il ministro ha poi sintetizzato la riforma in tre parole chiave: “Valutazione, trasparenza e premialità”.

A chi le chiedeva, invece, se lo stesso Renzi non avesse avuto tentennamenti sul varo della buona scuola per i rischi di alto costo nei consensi, la Giannini ha risposto “Renzi è un politico di razza e, forse, si sarà anche posto il problema. Certo il costo sembrava molto alto ma c’è stata una convinzione profonda sul tenere la barra dritta nella consapevolezza che questa era la madre di tutte le riforme. Si è voluto ridare compatibilità al sistema con un mondo dell’istruzione che doveva restare inclusivo”

 

A Bruxelles tutto fermo, ma non gli studenti: studiano da casa via web

da La Tecnica della Scuola

A Bruxelles tutto fermo, ma non gli studenti: studiano da casa via web

Continua l’allerta massima a Bruxelles, con le scuole rimaste chiuse per il quarto giorno. Ma la didattica non si ferma: in alcuni istituti le lezioni si fanno on line.

Dopo le stragi del 13 novembre a Parigi, quindi, il pericolo attentati, da parte dei terroristi islamici, sembra essersi spostata principalmente in Belgio. E non si sa quanto potrà andare avanti questa situazione, che vede anche le metropolitane sbarrate. Quindi ci si organizza. Anche nelle scuole.

Ad inaugurare la didattica via web è stata la scuola internazionale di Bruxelles (Isb), dove il 24 novembre è stato attivato il Virtual School Day: sin dalla prima mattina, gli alunni si sono collegati al computer per seguire le classi con l’orario abituale. Materia dopo materia, tutto in tempo reale. Solo che non erano collocati nella solita aula scolastica, ma dalla loro stanzetta.

I ragazzi hanno ricevuto le e-mail dei loro insegnanti, con i compiti da fare nell’ora di classe. Quindi si sono collegati a Google drive e mentre lavoravano: l’insegnante ha potuto controllare l’andamento della lezione e rispondere ai loro dubbi o richieste di informazione.

Il programma, già attuato e sperimentato in passato in occasione dei giorni di chiusura della scuola dovuti alla neve, prevede inoltre l’assegnazione di compiti da fare nel pomeriggio, una volta terminate le lezioni.

Le agenzie scrivono che le e-mail con compiti da fare a casa, sempre in questi giorni di chiusura dei plessi scolastici, sono stati inviati anche agli studenti della British School.

Esami di Stato: simulazione della prova scritta di matematica nei licei scientifici

da La Tecnica della Scuola

Esami di Stato: simulazione della prova scritta di matematica nei licei scientifici

L.L.

Come gli anni passati, anche per l’a.s. 2015/2016 il Miur continua nell’azione di accompagnamento agli esami di Stato, proponendo ai Licei Scientifici simulazioni di Matematica, Fisica e Scienze (questa ultima esclusivamente per i Licei OSA).

Come spiegato con nota prot. 11772 del 23 novembre 2015, il testo per lo svolgimento della prima simulazione della prova di Matematica per tutti i licei scientifici interessati sarà disponibile sulla piattaforma http://questionariolsosa.miur.carloanti.it il giorno 10 dicembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Le scuole che hanno già aderito all’iniziativa lo scorso anno potranno utilizzare le stesse credenziali registrate in piattaforma, mentre per le nuove adesioni è necessaria la registrazione, utilizzando la mail istituzionale, a partire dal 1° dicembre 2015.

La prova consiste in due problemi, a scelta alternativa dello studente, e in dieci quesiti, di cui lo studente dovrà svolgerne cinque; i contenuti affrontati saranno quelli della seconda parte del IV anno e quelli presumibilmente svolti all’inizio del V anno.

Oltre alla prova sarà pubblicata in piattaforma una griglia di valutazione, che autonomamente le scuole potranno utilizzare per la correzione.

Dal 14 dicembre 2015 saranno disponibili sulla stessa piattaforma una possibile soluzione dei due problemi e il questionario online sulla valutazione dei risultati ottenuti dagli studenti qualora la prova sia stata somministrata. I dati in forma aggregata saranno restituiti alle scuole che avranno partecipato alla consultazione e costituiranno un feedback per valutare l’efficacia stessa della prova.

EaG: luci e ombre della nostra scuola

da tuttoscuola.com

EaG: luci e ombre della nostra scuola
Una radiografia In cinque punti

I dati relativi al sistema scolastico italiano presentati il 24 novembre al MIUR in contemporanea con gli altri 34 Stati membri dell’OCSE hanno fornito una radiografia completa dello stato di salute della scuola italiana, sia pure – come già riferito – relativi prevalentemente all’anno scolastico 2012-13, con alcuni riferimenti al 2013-14 e nessuno al 2015, anno che ha visto l’introduzione della legge di riforma 107/15, “La buona scuola”.

Riassumiamo qui di seguito i principali argomenti trattati.

1) In Italia ci si laurea poco e si guadagna meno che nella zona OCSE

Per quanto riguarda i livelli d’istruzione conseguiti nel 2014, in Italia, solo il 17% degli adulti (25-64enni) è titolare di una laurea, percentuale simile a quelle del Brasile, del Messico e della Turchia. Tuttavia in questi tre Paesi la differenza tra i redditi dei laureati e quelli degli adulti che hanno conseguito solo un diploma della scuola secondaria superiore come livello massimo d’istruzione, è più alta rispetto alla media dell’OCSE, mentre in Italia i redditi rispettivi sono inferiori: 143% rispetto alla media OCSE del 160% . Pur essendo poco numerosi, dunque, i laureati in Italia guadagnano meno rispetto agli Paesi della zona OCSE.

Nel 2014, solo il 62% dei laureati tra 25 e 34 anni era occupato in Italia, 5 punti percentuali in meno rispetto al tasso di occupazione del 2010. Questo è un livello paragonabile a quello della Grecia ed è il più basso tra i Paesi dell’OCSE (la media dell’OCSE è dell’82%). L’Italia e la Repubblica Ceca sono i soli Paesi dell’OCSE dove il tasso di occupazione tra 25 e 34 anni è il più basso tra i laureati rispetto alle persone che hanno conseguito, come più alto titolo di studio, un diploma d’istruzione secondaria superiore.

2)  Il finanziamento dell’istruzione

In Italia il livello di spesa per l’istruzione terziaria è relativamente basso.  Nel 2012, le istituzioni dell’istruzione terziaria hanno speso 10 0712 dollari statunitensi per studente. Si tratta di un livello di spesa per studente superiore a quello di più di un terzo dei Paesi OCSE e Paesi partner, ma è pari a solo due terzi della spesa media OCSE.

3) Il corpo docente

In Italia il corpo docente è più anziano rispetto a quello di qualsiasi altro Paese dell’OCSE.

Nel 2013, in Italia, il 57% di tutti gli insegnanti della scuola primaria, il 73% degli insegnanti della scuola secondaria superiore e il 51% dei docenti dell’istruzione terziaria avevano compiuto 50 anni di età o li avevano superati, le percentuali più alte registrate rispetto ai Paesi dell’OCSE e ai Paesi partner. Essendo prevedibile che molti di questi docenti andranno in pensione durante il prossimo decennio, l’Italia si trova di fronte a un’opportunità senza precedenti per ridefinire la professione.

Un tema molto delicato e di grande attualità è relativo alla valutazione degli insegnanti. In Italia, infatti, fino all’entrata in vigore delle legge 107/15 non esisteva nessuna regolare valutazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Tra i Paesi dell’OCSE e i Paesi partner con dati disponibili per l’anno scolastico 2014-15, l’Italia era uno dei quattro Paesi, insieme a Austria, Giappone e Lussemburgo, senza ispezioni scolastiche come requisito del sistema di accountability e senza una valutazione dei dirigenti scolastici. Tuttavia, il sistema istituito di recente prevede che tutte le scuole in Italia completino un rapporto di auto-valutazione, nel quale, tra diversi altri fattori, è trattata la questione della qualità della gestione dell’istituto scolastico, dell’insegnamento e dei risultati dell’apprendimento degli studenti.

4) L’equità nell’istruzione

In Italia le donne sono ben rappresentate nell’istruzione terziaria, ma per le carriere dei figli i genitori continuano ad avere aspettative condizionate da rappresentazioni di genere.

Per molti aspetti l’Italia ha chiuso il divario di genere nel tasso dei laureati. In Italia le donne costituiscono il 59% dei nuovi laureati e il 52% dei titolari di un primo dottorato (la media OCSE è pari al 47% per il primo dottorato). In Italia, inoltre, le donne che conseguono una laurea nelle discipline scientifiche sono più numerose rispetto agli uomini. Nel 2013 circa un terzo dei laureati in ingegneria, nelle discipline del settore manifatturiero e della costruzione, era di sesso femminile, cinque punti percentuali in più rispetto alla media OCSE. Tuttavia questa cifra mostra che, come negli altri Paesi dell’OCSE, le donne sono ancora sottorappresentate in questo campo di studio.

Per riassorbire i divari di genere che rimangono nell’istruzione e nell’economia, è necessario uno sforzo concertato di genitori, insegnanti, responsabili governativi e leader di opinione. Per esempio, quando gli studenti scelgono la loro disciplina di studio, sono fortemente influenzati dai genitori, che spesso hanno rappresentazioni di genere su ciò che più si addice alle ragazze e ai ragazzi. Un’analisi dei dati dell’indagine PISA 2012 mostra che i genitori dei quindicenni sono due volte più propensi a dichiarare che i figli maschi saranno destinati a una carriera nel campo della scienza, tecnologia, dell’ingegneria o della matematica (le cosiddette STEM – discipline scientifiche) rispetto alle figlie, anche quando i figli e le figlie dimostrano di avere livelli di competenze simili in matematica e scienze

5) Istruzione terziaria (tertiary education): ciclo breve professionalizzante, titoli universitari di 1° livello e di 2° livello, programmi di dottorato

Nell’istruzione terziaria l’Italia associa alti tassi di laureati di 2° livello con una bassa percentuale di diplomati nell’ambito di programmi di studio a ciclo breve professionalizzante, e di laureati di 1° livello.

Se le attuali tendenze verranno confermate, nell’arco della propria vita, il 20% dei giovani italiani conseguirà un titolo universitario di secondo livello o un titolo universitario equivalente (per esempio: una laurea magistrale); ciò rappresenta una quota maggiore rispetto alla media dei Paesi dell’OCSE, che è pari al 17%. Tuttavia si prevede che in Italia solo il 42% dei giovani si iscriverà ai programmi d’istruzione terziaria, la minore quota d’iscrizione rispetto all’insieme dei Paesi OCSE, dopo il Lussemburgo e il Messico. Nel complesso, il 34% dei giovani italiani dovrebbe conseguire un diploma d’istruzione terziaria, rispetto a una media OCSE del 50%. In Italia la minore differenza registrata tra percentuali previste di laurea di secondo livello e tassi complessivi dei titoli di studio conseguiti nell’istruzione terziaria suggerisce che la maggior parte dei laureati lascia gli studi dopo aver ottenuto un titolo di secondo livello.

Negli ultimi anni l’Italia ha compiuto progressi importanti per creare programmi dell’istruzione terziaria che preparino gli studenti a un rapido ingresso nel mercato del lavoro, principalmente con la creazione di nuove istituzioni (istituti tecnici superiori) per programmi d’istruzione terziaria di ciclo breve professionalizzante, in stretta collaborazione con i datori di lavoro e le esistenti istituzioni della formazione superiore. L’Italia deve continuare a rafforzare questa tipologia di programmi.

Quei 7.800 che hanno rifiutato il ruolo

da tuttoscuola.com

Quei 7.800 che hanno rifiutato il ruolo

Il comunicato del Miur che dà conto dell’esito conclusivo della fase C non dice tutto di quanto avvenuto in questa ultima fase del piano straordinario di assunzioni.

Il ministro Giannini ha dichiarato: Siamo molto soddisfatti della risposta degli insegnanti e del buon funzionamento della macchina amministrativa”. Nel comunicato si precisa che “In 47.465 hanno detto sì, il 97,3%. In 274 hanno rinunciato esplicitamente, in 1.055 non hanno risposto e, dunque, in base alla legge 107, risultano anch’essi rinunciatari”.

In effetti i docenti che hanno detto no al ruolo sono molti di più.

I posti dell’organico potenziato, comuni e di sostegno, da ricoprire nella fase C erano 55.258 secondo la tabella 1 allegata alla legge 107/15: 48.812 comuni e 6.446 di sostegno.

Già le domande presentate per accedere al ruolo erano state al di sotto del previsto: soltanto 48.794, cioè con 6.464 docenti che hanno preferito restare iscritti in graduatoria e attendere tempi migliori per il ruolo.

Ma di quei 48.794 che hanno tentato la sorte 1.329 hanno rinunciato (274 hanno esplicitamente detto no e altri 1.055 non hanno nemmeno risposto), perdendo quindi ogni futuro diritto al posto.

Alla fine 7.793 docenti hanno, dunque, rinunciato al ruolo, lasciando vacanti altrettanti posti, pari al 14% dell’organico potenziato.

Non sono pochi e possono incidere sull’efficacia dell’organico aggiuntivo, compromettendo, ad esempio come segnala l’Anp, la copertura certa dei posti dei vicari.

Poiché la mancata copertura totale dei posti determinerà un risparmio consistente su vari capitoli di spesa (compreso quello relativo alla card dell’aggiornamento), occorre uno strappo alle regole per non vanificare l’effetto completo del nuovo organico e dare risposta al distacco dei vicari.

Nel frattempo c’è da chiedersi: quali ragioni hanno indotto tanti docenti a rinunciare al ruolo in tempi di crisi economica? Soltanto la voglia di un posto comodo sotto casa?

Il docente dell’organico potenziato farà il supplente o no?

da tuttoscuola.com

Il docente dell’organico potenziato farà il supplente o no?
I dirigenti scolastici a rischio di danno erariale

Quale destino attende i docenti nominati in ruolo (fase C) nell’organico potenziato di istituto?

Faranno i supplenti, rimanendo a disposizione per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti?

In mancanza di precisazioni ministeriali (quanto mai opportune e urgenti), per il momento parla soltanto la legge sulla Buona Scuola che al comma 85 così recita: Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza (comma 85, legge 107/15).

Il dirigente può nominare in supplenza breve fino a dieci giorni. Può o deve? Se non nomina incorre in danno erariale?

Per assenze di più lunga durata nomina o non nomina?

Se non nomina incorre in danno erariale?

All’arrivo in ruolo nella istituzione scolastica il docente dell’organico aggiuntivo troverà sicuramente supplenze brevi o lunghe in corso. Il dirigente scolastico interromperà la supplenza facendovi subentrare il nuovo arrivato in quanto di ruolo oppure la farà proseguire al supplente?

Se non interromperà, incorrerà in danno erariale?

Ma se interromperà la supplenza non legittimamente, potrebbe subire la rivalsa del supplente danneggiato?

Come si vede, senza chiarimenti applicativi il dirigente scolastico, invece di disporre di nuove risorse di organico, rischia di trovarsi tra le mani difficoltà organizzative impreviste e possibili danni personali.

Ocse EaG 2015: Italia in grave ritardo, ma recupera…

da tuttoscuola.com 

Ocse EaG 2015: Italia in grave ritardo, ma recupera…
Giannini e Toccafondi: i dati si riferiscono in prevalenza al 2012-2013, pochi al 2014, nessuno al 2015, anno di svolta.

La valutazione dei dirigenti e dei docenti diventa strutturale“. Ad affermarlo il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, in un messaggio letto dal capo Dipartimento del Miur Sabrina Bono in occasione della presentazione del Rapporto ‘Education at a glance 2015’, l’annuale pubblicazione Ocse che dal 1992 analizza i sistemi di istruzione dei 34 paesi membri, oltre che di altri Paesi partner.

Il Governo di cui faccio parte ha messo il rilancio dell’istruzione al centro del proprio mandato”, continua il messaggio, che sembra quasi voler rispondere in anticipo ad alcune delle osservazioni critiche contenute nel rapporto EaG 2015 sulla insufficienza delle risorse, i ritardi nella digitalizzazione, l’età avanzata dei docenti, la crisi dell’università: “Siamo partiti con la scuola. E numerose delle sfide che il vostro Rapporto propone all’Italia sono state raccolte attraverso le innovazioni messe in campo con la legge 107, la legge Buona Scuola, approvata questa estate e ora in piena fase di attuazione“. La valutazione di dirigenti e docenti “diventa strutturale da quest’anno e grazie al Piano scuola digitale, presentato di recente, abbiamo finalmente una policy complessiva sul digitale a scuola che prevede un investimento da 1 miliardo di euro in cinque anni. Stiamo lavorando al rinnovamento della classe docente, cui si sta provvedendo con un grande concorso nazionale che sarà bandito a breve.”

Poi il messaggio del ministro affronta uno dei punti sui quali l’analisi di EaG è più severa con l’Italia: quello dell’istruzione terziaria: “Il cambiamento sta passando anche per l’istruzione terziaria, con l’inversione del trend di investimento sull’università, con gli incentivi all’internazionalizzazione; con il rafforzamento degli Istituti Tecnici Superiori”. ITS che però, almeno per ora, coma ha osservato Attilio Oliva, Presidente di Treellle, intervenuto alla presentazione di EaG, sono una realtà assolutamente marginale: 4000 studenti a distanza di sette anni dalla loro istituzione.

Il fatto è, ha sottolineato a sua volta il sottosegretario alla Pubblica istruzione, Gabriele Toccafondi, che “i dati Ocse sulla scuola italiana si riferiscono al 2012-2013, quindi non tengono in considerazione gli effetti positivi della legge 107” e della altre misure assunte con le leggi di Stabilità 2015 e 2016.

Arrivano i docenti del potenziato. Cosa farne? Il Miur dovrà chiarire presto

da tuttoscuola.com 

Arrivano i docenti del potenziato. Cosa farne? Il Miur dovrà chiarire presto

Sono in corso in questi giorni le assegnazioni di sede agli immessi in ruolo della fase C. Subito dopo e, comunque, entro la fine del mese molti di loro assumeranno servizio presso l’istituzione scolastica scelta. Una parte (quanti?), con decorrenza giuridica del ruolo al 1° settembre scorso, rimarrà nella sede scelta al momento della nomina come supplenti annui o fino al 30 giugno.

Ma gli altri che raggiungeranno la nuova sede come docenti dell’organico potenziato come saranno impiegati? Come supplenti o come assegnati a progetti?

Nel primo caso saranno utilizzati soltanto per le supplenze brevi o potrebbero anche scalzare dalla nomina docenti su supplenza lunga?

Insomma, sono da considerare a disposizione e impiegati prioritariamente su supplenza e, nel frattempo, utilizzati precariamente su progetti o attività integrative definite nel POF d’istituto (in attesa del Piano triennale da varare prossimamente per il prossimo anno)?

Oppure possono essere incardinati su progetti o attività strutturate, diventando inamovibili?

C’è un altro non piccolo problema sollevato a suo tempo da Tuttoscuola e sul quale il Gabinetto del Miur ha dichiarato l’impegno ad assicurarvi soluzione: in caso di assenza dei docenti dell’organico potenziato (compresi quelli sul sostegno potenziato) si potrà nominare supplente in sostituzione, nonostante l’esplicito divieto della legge 107/15? (Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria – comma 95).

Certamente tutto questo è già all’attenzione del Ministero, ma le scuole hanno urgente bisogno di conoscere precise norme di comportamento in merito.

Insegnare ad imparare

INSEGNARE AD IMPARARE: UNA PRIORITÀ STRATEGICA DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI.

di Emmanuele Roca

 

Imparare ad imparare” (Learning to Learn) rappresenta una delle competenze chiave per la vita ed il presupposto necessario per esercitare il diritto di cittadinanza.

Così l’Unione Europea (UE), nella Raccomandazione 2006/962/CE relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, ha delineato “l’imparare ad imparare” definendolo come “l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni”. Ed ancora: “Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace”.

Pertanto, “Imparare a imparare” presuppone delle abilità e si configura come competenza; ciò comporta che una persona conosca e comprenda le proprie strategie di apprendimento preferite, i punti di forza e i punti di debolezza delle proprie abilità e che sia in grado di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o di sostegno disponibili ed a lui necessari.

Nel nostro Paese, “Imparare ad imparare” è a pieno titolo una competenza chiave di cittadinanza (di natura metodologica, meta-cognitiva e sociale) da realizzare nell’ambito del curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 254/2012), senza escludere però la possibilità di una sua ulteriore amplificazione nel secondo ciclo del sistema d’istruzione, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Tale competenza deve essere già acquisita al termine dell’istruzione decennale obbligatoria (DM 139/2007, DM 9/2010); il legislatore italiano la ha definita come capacità di “organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro”.

Se tale risulta essere la definizione del Learning to Learn redatta sia dagli organismi comunitari che dal legislatore nazionale, occorre però riflettere su ciò che si intenda “insegnare ad imparare” e valutare l’incidenza di quanto, nella pratica didattica della scuola italiana, venga realizzato.

“Imparare a imparare” coinvolge un insieme di aspetti metodologici e meta-cognitivi comprendenti sia le strategie di studio, sia la capacità di effettuare una riflessione sul proprio stile di apprendimento e sul come potenziarlo, sia la consapevolezza dei processi mentali attivati e ulteriormente attivabili durante l’apprendimento stesso. In pratica, si tratta di approfondire e delineare le caratteristiche e le modalità di attuazione dell’apprendimento dell’apprendimento.

Il docente dovrebbe essere così bravo da indurre il discente ad apprendere e modificare e/o potenziare il proprio modo di apprendere, facendo leva sulle sue disposizioni positive (resilienza, prontezza, reciprocità, ecc.) ed offrendo al tempo stesso un ventaglio di possibili azioni di intervento. Pertanto, l’insegnamento dell’imparare ad imparare dovrebbe attuarsi attraverso il “dialogo pedagogico” messo in atto nella relazione docente-allievo ed oltre ad interferire con la specifica dimensione cognitiva del discente, prevede l’impatto con variabili personali quali le motivazioni, le prospettive di realizzazione e gli aspetti del sé che interagiscono con l’apprendimento stesso.

Tale approccio è proprio anche della “Didattica Mentalista” che spostando il baricentro dell’azione didattica dalle discipline all’alunno – considerato nella sua valenza ontologica in quanto persona – pone la mente come oggetto di analisi e di intervento, basandosi sulle considerazioni del filosofo-pedagogista Antoine de La Garanderie inerenti la gestione mentale degli apprendimenti.

Attualmente, tale didattica sembra costituisca un approccio idoneo per comprendere le origini delle difficoltà di apprendimento e per impostare mirate ed efficaci azioni di potenziamento meta-cognitivo; tuttavia, davvero poche sono le realtà scolastiche dove tale approccio didattico viene sperimentato.

Il “dialogo pedagogico” proposto da A. de La Garanderie con funzione di indagine introspettiva consente di far percepire agli alunni il proprio stile di apprendimento ed i processi mentali attivati per apprendere, comprendere e scrivere. L’immagine mentale (visiva o uditiva) che si costruisce nel processo di apprendimento costituirebbe l’intermediario o la connessione psichica tra l’oggetto percepito ed il concetto formulato.

Secondo de La Garanderie, ciascuna persona ha delle proprie abitudini mentali (visive, uditive, cinestetiche) che costituiscono delle attitudini evocative psichiche specifiche e tali attitudini condizionerebbero le attitudini scolastiche ed i risultati dell’apprendimento. Pertanto, l’insegnante dovrebbe aiutare a scoprire le singole abitudini mentali evocative degli allievi e dovrebbe predisporre i mezzi e le strategie per l’acquisizione di quelle abitudini mentali non praticate o poco utilizzate e dalle quali dipenderebbero le difficoltà scolastiche.

Un buon insegnante, in pratica, dovrebbe essere in grado di riuscire a formulare una diagnosi pedagogica per ciascun alunno che indichi quali sono i “parametri mentali” padroneggiati e quali quelli carenti (ovvero le funzioni non esercitate seppure esistenti) in modo tale da attuare una serie di strategie ed esercizi applicativi (non una terapia per una malattia) che consentano di far sviluppare e potenziare i “parametri pedagogici accantonati”.

Molto spesso, purtroppo, nella pratica didattica quotidiana i docenti ignorano gli stili cognitivi degli allievi (come anche il proprio) e preferiscono un insegnamento quasi univoco e poco diversificato, proponendo un unico itinerario formativo per i diversi destinatari. Inoltre, l’habitus mentale proprio del docente (il suo stile di apprendimento) condiziona il metodo personale di lavoro come anche il processo di valutazione degli alunni; di ciò gli insegnati stessi non ne hanno piena consapevolezza. Occorre pertanto, fornire agli insegnanti una specifica formazione ed un quadro di riferimento teorico, insieme ad una serie di attività operative che consentano l’acquisizione di specifiche ed ulteriori competenze pedagogiche e di metodologie e strategie didattico-psicologiche da sperimentare in classe, al fine di migliorare le proprie competenze professionali e rendere efficace il dettame legislativo dell’insegnare ad “imparare a imparare”.

La recente Legge 107/2015 – che ha previsto l’obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti (art 1 c. 124) e l’emanazione del Piano nazionale della scuola digitale con lo specifico obiettivo della formazione dei docenti per l’innovazione didattica e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti (art. 1 c. 58 lettera f) – costituisce un valido sprono per le Istituzione Scolastiche ad attivare, nell’ambito del POF triennale, specifici percorsi di formazione mirati a potenziare le competenze necessarie per “insegnare ad imparare”.

In un futuro non lontano, alla richiesta degli alunni: “Professore … la smetta di raccomandarci di stare attenti, di riflettere e di impegnarci ad apprendere; usi piuttosto il suo zelo per spiegarci cosa dobbiamo fare per essere attenti, per riflettere e apprendere. Noi ci impegniamo a fare tutto il possibile per compiere tali atti, esattamente così come ce li avrà descritti”, speriamo che la scuola sappia offrire una risposta adeguata.


 

Riferimenti bibliografici:

  • de La Garanderie A., “I mezzi dell’apprendimento e il dialogo con l’alunno”, Erickson, Trento, 2003.
  • Marcuccio M., “L’imparare a imparare: da priorità strategica a pratica didattica. Una ricerca empirica nei percorsi professionalizzanti dell’obbligo formativo” in Atti del VI Congresso della Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), Roma 11-13 Dicembre 2008, 171-185.
  • Sacchelli, P., “Il metodo metacognitivo della Gestione Mentale. Il pensiero di A. de La Garanderie”, Pendragon, Bologna, 2001.

Riferimenti normativi:

  • “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006/962/CE) pubblicata nella U.C.E. 30 dicembre 2006, L. 394.
  • “Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (2008/C111/01/CE) pubblicata nella U.C.E. 6 maggio 2008, C111.
  • Decreto 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana 31 agosto 2007 n. 202
  • Decreto 27 gennaio 2010, n. 9 con allegato il Modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
  • Decreto 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” pubblicato in U. della Repubblica Italiana 5 febbraio 2013 n. 30.
  • Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” pubblicata in U. della Repubblica Italiana 15 luglio 2015 n. 162.

Competizione nella Scuola

COMPETIZIONE NELLA SCUOLA È UNA CONTRADDIZIONE di Umberto Tenuta

CANTO 577 La scuola della guerra non educa alla pace.

 

La maledetta BUONASCUOLA è la scuola della competizione.

Competizione tra i docenti meritevoli ed i docenti non meritevoli lasciati nelle aule.

Competizione tra gli studenti nati meritevoli e gli studenti nati non meritevoli.

È questa la scuola che deve educare alla pace?

No, signora Stefania!

No, signor Matteo!

Questa, la vostra BUONASCUOLA, è la scuola della guerra.

Da questa BUONASCUOLA usciranno guerrieri!

Sui carri armati e con le bombe in mano.

Come ammonisce PAPA FRANCESCO -che sempre sia benedetto- la TERZA GUERRA MONDIALE bussa alle porte.

E l’Italia si prepara!

NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Gridiamo forte il nostro NO.

FERMATE LA GUERRA!

ABOLITE LA BUONASCUOLA!

Create la SCUOLA BUONA!

La scuola che garantisce il SUCCESSO FORMATIVO a tutti indistintamente i suoi giovani alunni.

Come buon senso suggerisce e Legge sancisce.

Dirigenti e Docenti tutti meritevoli, premiati e medagliati.

Le pecore nere mandatele nelle biblioteche, nelle segreterie, nei laboratori, così come legge prevede,

Ed infine, è proprio il caso di ripeterlo, se la guerra non si combatte più coi moschetti, rottamate i banchi e le cattedre, e trasformate le aule in laboratori di apprendimento, tutti dotati delle più idonee tecnologie, dalle cianfrusaglie agazziane ai materiali strutturati montessoriani.

E, improrogabilmente, dei TABLET CONVERTIBILI.

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

Altri saggi sono pubblicati in

www.rivistadidattica.com

E chi volesse approfondire questa o altra tematica

basta che ricerchi su Internet:

“Umberto Tenuta” − “voce da cercare”

 

25 novembre Classi di Concorso nelle 7e Commissioni

Il 25 novembre la 7a Commissione del Senato esamina lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

PARERE APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE SENATO
(25 novembre 2015)

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;
considerato che nel corso della seduta della 7a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all’atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell’elenco degli auditi, formulate dai commissari;
preso atto che in data 19 novembre è stata inviata una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l’invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;
considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda le classi di concorso:

1. sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;
2. sia disciplinata, nel provvedimento, l’ipotesi di consentire ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso,di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell’accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati su una delle singole classi di concorso accorpate;
3. siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
4. siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;
5. sia rimodulata la tabella ” indirizzi di Studi” per la classe di concorso A18 ( Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibilità di insegnamento solo “fino ad esaurimento” inserendo il relativo asterisco “*” stante la specificità dell’insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;
6. sia rimodulata la tabella “indirizzi di Studi” per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:
a) Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno
b) Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitabilità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno
7. sia modificata la tabella ” note” relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata ” classe di concorso ad esaurimento” in quanto, al contrario, è ancora previsto l’insegnamento presso l’Istituto Professionale, Settore Servizi-indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; (nuova)
8. siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.
Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali in integrazione a quelle previste:
a. per le discipline della tabella A: A66 storia della danza;
b. rinominare la classe di concorso A59 in Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza , rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l’insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; ( nuova)
c. per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento
9. si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi A68, A69;

ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:

1. Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 212 del 2005.
2. sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell’AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
3. per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 16 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
4. a) per la classe di concorso A18 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;
b) per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);
c) per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell’arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);
d) per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);
e) per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell’informazione);
f) per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);
g) per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura);
h) per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari).
5. per le classi di concorso dell’ambito artistico, del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;
6. per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;
7. i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
8. siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di decreto, degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l’insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.
Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l’insegnamento della “lingua italiana per discenti di lingua straniera” nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all’interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell’offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:
a. sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all’interno del potenziamento;
b. siano riconosciuti, quali titoli specifici, percorsi abilitanti autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c. siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22
9. quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE che ha come finalità primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione, è necessario intervenire per rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinaristi. A tal fine:
· tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
· là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino);
10. circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
a. per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per la scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l’Ufficio speciale, di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
b. le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
11. circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l’insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all’insegnamento di dette discipline alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge 268/2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il “possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado” per “l’accesso ai pubblici concorsi” è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
“3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”. Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai “diplomi di secondo livello”. Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
· una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;
· limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.
· riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’ accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);

iii) sia corretto – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

e le seguenti osservazioni:

a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente,
b) appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un’attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l’accesso all’insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall’aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad una nuovo percorso di Laurea.
In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l’esempio della Laurea in Architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.
In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 ( Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: ” LM qualsiasi” pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all’interno dell’AFAM esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello –Indirizzo arti multimediali e tecnologiche- Indirizzo cinema e televisione.
c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali;
d) appare necessario, relativamente alla classe A23, considerare la validità delle certificazioni per la didattica Ditals Cedis e Dils rilasciate dalle università italiane;
e) in alternativa al punto i)3 si valuti l’opportunità di accorpare le classi di concorso A26 e A47.

Il 17 e 18 novembre le 7e Commissioni di Camera e Senato esaminano lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

PARERE APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE CAMERA
(18 novembre 2015)

La VII Commissione,
esaminato l’atto del Governo n. 220 nelle sedute del 10, 11, 12, 17 e 18 novembre 2015 e udito l’ampio e ricco dibattito;
letta la documentazione e – in particolare – preso atto dei rilievi della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
prese in considerazione le memorie pervenute dalla CRUI, dalle associazioni sindacali (CGIL, CISL e Gilda) e dalle associazioni studentesche;
valutato che in questa sede la Commissione è condizionata dai tempi ristretti imposti dall’imminenza della pubblicazione del bando di concorso, volto a reclutare docenti per le nuove classi di concorso imposte dai nuovi ordinamenti degli studi;
considerato che nondimeno – in vista del varo del nuovo sistema di formazione iniziale contemplato dalla legge n. 107 del 2015 – dovrà essere avviata un’ampia e partecipata discussione per una complessiva rivisitazione, ispirata anche ai seguenti principi di fondo:
    a) l’aderenza ai nuovi orientamenti, teorie e modelli pedagogici, che privilegiano approcci didattici tesi all’acquisizione della consapevolezza della complessità, ove la riconduzione a sistema è prevalente rispetto alla parcellizzazione delle conoscenze, poiché più idonea a favorire la maturazione di un sapere consapevole e al perseguimento di competenze;
    b) l’impiego efficace ed efficiente dell’organico dell’autonomia, secondo l’impianto progettuale e organizzativo previsto dalla legge n. 107 del 2015;
ritenuto quindi che, in esito a tale revisione, potrà aversi l’accorpamento di ulteriori classi concorsuali o la scomposizione di altre, con particolare riferimento alle seguenti:
    i) matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado;
    ii) l’ambito matematico, fisico e chimico;
    iii) l’ambito storico;
    iv) l’ambito filosofico e psico-pedagogico;
premesso altresì che, in ordine alla configurazione delle classi di concorso, la generale ristrutturazione delle classi dovrà avere come obiettivo anche l’evitare il sottoutilizzo di importanti competenze maturate in diversi ambiti, come per esempio quello matematico-scientifico,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   i) per quanto riguarda le classi di concorso:
1) sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 Pag. 120del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;
2) sia esplicitata nel provvedimento la possibilità per i docenti titolari su classi di concorso accorpate, di insegnare nelle nuove classi di concorso nate dagli accorpamenti e, per converso, la possibilità, per gli abilitati non di ruolo su una classe di concorso risultata accorpata, di partecipare alle procedure concorsuali per le nuove classi nate dall’accorpamento;
3) siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
4) siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;
5) siano introdotte classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti e non menzionate nelle allegata tabelle, o menzionate in modo inappropriato, come storia della danza classica e storia della danza contemporanea rilevabili nelle classi A57 e A58 che corrispondono a tecniche della danza moderna e contemporanea assolutamente non assimilabili alla storia. Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali a integrazione di quelle previste:
a) una nuova classe di concorso per la storia della danza e «teoria e pratica della danza»;
b) un’apposita classe concorsuale per pianista accompagnatore per la danza (ora inserita come disciplina non prevista dagli ordinamenti, di «tecniche di accompagnamento alla danza» A59) potrebbe essere prevista come nuova classe concorsuale della tabella B;
c) per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia, a esaurimento.
6) si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A66, poiché mancano le classi A67, A68, A69;
   ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
1) sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti, quali gli AFAM e la Rete dei licei musicali e coreutici (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica alcune delle correzioni più urgenti, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
2) per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 12 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
3) per le classi di concorso A18 e A19 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni), la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), nonché le LM e LS afferenti all’antropologia culturale, allo stesso tempo prevedendo, in nota, i CFU integrativi;
4) per le classi di concorso dell’ambito artistico del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;Pag. 121
5) per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;
6) i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
7) siano considerati i seguenti rilievi in ordine alla classe A23. Poiché per ogni classe concorsuale prevista in tabella A viene definito l’ambito di insegnamento corrispondente ai percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado previsti dagli attuali ordinamenti, non è congruo che lo stesso non sia definito per la nuova classe A23 «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)». Viste le linee guida e le indicazioni nazionali previste per i diversi ordinamenti, si può ipotizzare l’impiego dei docenti di italiano L2 nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo del docente di lingua italiana con ciò prefigurando la costituzione di classi per soli alunni stranieri. Tale impostazione contraddice i principi di inclusione sui quali si fondano gli orientamenti pedagogici delle nostre scuole e che la legge n. 107 del 2015 ha riaffermato. L’altro possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell’area del potenziamento. Mentre non è dubbio che docenti con elevata professionalità nell’insegnamento della lingua italiana rappresentino una risorsa preziosa per ogni scuola (e, in particolare, con quelle con elevata percentuale di alunni stranieri), l’affiancamento ai docenti dei diversi insegnamenti e la possibilità d’interventi individualizzati per alunni di lingua straniera costituiscono strategie di contrasto all’insuccesso formativo che devono essere sostenute e incoraggiate. Questo prefigura il collocamento del docente di italiano come L2 nell’area del potenziamento e rende complessa la determinazione del fabbisogno poiché legata ai piani triennali dell’offerta formativa. Sicché per la classe di concorso A23:
a) sia esplicitato con precisione l’ambito di insegnamento all’interno del potenziamento;
b) siano riconosciuti percorsi abilitanti istituiti come, per esempio, il IX ciclo della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario del Veneto, presso Università Ca’ Foscari di Venezia autorizzati da MURST con decreto del 4 luglio 2007;
8) quanto alla classe di concorso A43, siano rafforzate le competenze tecnico-professionali, prevedendo il possesso di certificazioni aggiuntive a quelle già previste (la finalità prioritaria della sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione è infatti oggetto di disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE – e richiede agli stati membri che tutte le attività di formazione del settore marittimo siano adeguate, costantemente controllate ed assicurino qualificati ed esperti istruttori). A tal fine:
tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia richiesto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico – settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patente);
9) circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed Pag. 122a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
a) per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l’Ufficio speciale, di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
b) le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
10) circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che lo stratificarsi nel tempo di norme in materia di accessi all’insegnamento ha prodotto una giungla di fattispecie di abilitazioni. Nel settore musicale, in particolare, sono stati riconosciuti validi nel tempo titoli di accesso per i quali non era richiesto il possesso del diploma di maturità. Tuttavia, per quanto concerne le discipline musicali il legislatore ha posto precise condizioni di riordino sino dal 2002, quando – con la legge n. 268 – è stata disposta, anche con valore retroattivo, la modifica dell’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il «possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» per «l’accesso ai pubblici concorsi» è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
«3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti Pag. 123ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56. La conversione comporterà la ricollocazione e la ridenominazione delle vecchie classi di concorso in quelle nuove;
limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53, A55, A63 e A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.
riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e od o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta e non di servizio prestato;
    iii) sia corretta – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.
e le seguenti osservazioni:
   a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente, all’interno di corsi di dottorato o master;
   b) tutti i settori MAT sono equivalenti dal punto di vista delle competenze disciplinari per l’insegnamento; eventuali richieste di crediti sui settori MAT dovrebbero essere espresse considerando i settori MAT nel loro complesso, senza distinguere fra i vari settori. Analoga osservazione vale di norma anche per i settori FIS;
   c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali e i diplomi di tecnico superiore rilasciati dagli ITS.


 

(7a Senato, 17.11.15) Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD) sul provvedimento in titolo, la quale osserva preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti.

Con riferimento all’attuale quadro normativo rileva che in base all’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le tipologie delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale. Da ultimo, si fa riferimento alle classi di concorso determinate con decreto ministeriale n. 39 del 1998 e decreto ministeriale n. 22 del 2005 e alle classi di abilitazione di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2009.

Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all’articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera a), decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell’articolo 1 della stessa legge.

Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, “tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l’attuazione del piano, che prevede l’assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l’anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. Ed infatti, l’applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti (“vecchie”) classi di concorso. L’espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l’applicazione della norma di portata generale – che prevede l’emanazione di un regolamento per l’accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso – per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro l’anno 2015″.

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico.

In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lett. b), tra i vari principi e criteri direttivi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate.

Sul punto specifico, la relazione illustrativa osserva che la finalità dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 “non appare superata dagli interventi” previsti dalla legge n. 107 del 2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici. La citata legge, infatti, “attua l’obiettivo già proprio dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 di dare maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, anche in attuazione del piano programmatico ivi previsto”. Anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare, quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali “ponendosi in collegamento funzionale all’espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 107 del 2015”.

Quanto ai criteri per l’accorpamento delle classi di concorso e ai suoi effetti, rileva che il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si “provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti. Tale misura risulta funzionale al processo di essenzializzazione dei curricoli previsti dal piano, nonché alla revisione dei quadri orario delle discipline d’insegnamento”.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la ratio più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una “maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”.

In particolare, rispetto alle classi di concorso contemplate dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede: il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso; il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti; l’introduzione di 11 nuove classi di concorso.

La relatrice pone l’accento sui licei musicali, rispetto ai quali non sono stati banditi concorsi nelle specifiche classi di insegnamento.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche consentire l’avvio del prossimo concorso per l’assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico. Infatti, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che: le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89; le stesse classi si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni ’90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso; le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell’assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione.

In base alla relazione tecnica, inoltre, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in classi di similarità in modo tale da aumentare il tasso di sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da ridurre il numero di esuberi.

Nel dettaglio, le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114 (di cui 81 elencate nella Tabella A e 33 comprese nella Tabella B). La riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per ciascuna di esse e una riduzione della disomogeneità nella loro dimensione.

Per effetto di tale accorpamento, la relazione tecnica ipotizza poi una riduzione complessiva di 224 situazioni di esubero per l’istruzione secondaria. Infatti per l’anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso.

Passando all’illustrazione del contenuto degli articoli dello schema di regolamento, si evidenzia preliminarmente che lo stesso si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 precisa cheil regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell’attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

L’articolo 2, al comma 1, rinvia alla Tabella A allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per 1’accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 39 del 30 gennaio 1998,n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 22 del 9 febbraio 2005, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al citato decreto ministeriale n. 39 del 1998.

Nel comma 2 si rimanda alla Tabella B allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione di cui al citato decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al medesimo decreto ministeriale del 30 gennaio 1998.

Il comma 3, attraverso il riferimento alla Tabella A/l allegata allo schema di regolamento, individua la corrispondenza tra gli esami previsti nei piani di studio dei titoli del vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla Tabella A.

L’articolo 3 prevede, al comma 1, che i titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B allegate allo schema di regolamento.

Il comma 2 qualifica il possesso dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 come titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata allo schema di regolamento in esame. Allo stesso modo, il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata allo schema di regolamento.

Il comma 3 prevede che sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di garantire – secondo la relazione illustrativa – “le economie recate dalle richiamate disposizioni”.

In base all’articolo 4, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorsoal fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami e alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010.

L’articolo 5 ammette a partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010 coloro i quali, all’entrata in vigore del regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B dello schema di regolamento in esame, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti (comma 1).

Il comma 2 abroga – dall’entrata in vigore del regolamento in esame – il decreto ministeriale n. 39 del 1998.

Il comma 3 dispone che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del regolamento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Con riferimento alle Tabelle allegate allo schema di regolamento, si sottolinea che la Tabella A – richiamata dal comma 1 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in 7 colonne, citate singolarmente dalla relatrice.

La Tabella B – richiamata dal comma 2 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e si articola in 5 colonne, sulle quali si sofferma specificamente la relatrice.

La Tabella A/1 – richiamata dal comma 3 dell’articolo 2 – reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso.

Il 10, 11, e 12 novembre la 7a Commissione della Camera esamina lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

(7a Camera, 12.11.15) Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Con riferimento allo schema di regolamento in esame, comunica che, come concordato nell’Ufficio di presidenza svoltosi ieri, ha scritto alla Conferenza dei Rettori e alle sigle sindacali indicatele dal gruppo Movimento Cinque Stelle, invitandoli, ove lo ritengano opportuno, a inviare memorie alla Commissione entro la giornata di domani.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che la nota esplicativa del MIUR sul provvedimento in esame, allegata al resoconto della seduta di ieri, appare consistere nella risposta del Ministero ai rilievi e alle richieste di chiarimento da parte del Consiglio di Stato. Entrando nel merito delle classi di concorso e dei titoli richiesti per potervi accedere, rileva – in via generale – che nelle tabelle dello schema di regolamento vi sono degli asterischi cui non fa riferimento alcuna spiegazione, per cui la ricostruzione del dato normativo risulta complessa e talvolta incerta. Analogo discorso si può fare per la dicitura «ad esaurimento» o per la preferenza attribuita ai docenti «in utilizzazione». Espone poi singole problematiche, relative, in particolare, alle ex classi di concorso 50 e 51, relative alle materie letterarie e al latino, con riferimento alla possibilità o meno di insegnare in futuro talune discipline in alcune tipologie di liceo. Ricorda poi le problematiche relative alla Tabella A/1, con riferimento in particolare alla glottologia e quelle riguardanti i licei musicali. Ritiene inoltre singolare che sia permesso l’accesso alla classe di concorso A-45 relativa alle scienze economico-aziendali anche a coloro che sono in possesso della laurea in scienze statistiche LM 82, senza che siano richiesti in questo caso crediti formativi universitari in talune discipline caratterizzanti la classe di concorso. Rileva, inoltre, che i 96 crediti richiesti in taluni settori scientifico-disciplinari per l’accesso alla classe A-46, afferente alle scienze giuridico-economiche, non trovano riscontro, probabilmente, negli attuali corsi di laurea. Un discorso analogo si può fare per la classe di concorso A-26 (matematica) per la quale sono richiesti almeno 80 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari. Ricorda poi che la laurea dell’ingegneria dell’automazione LM 29/S non è contemplata dal presente provvedimento; che la laurea in ingegneria gestionale LM 31 non permette l’accesso alla classe di concorso A-36 (scienze e tecnologia della logistica); che le lauree LM 1 e LS 1 (antropologia culturale ed etnologia) non permettono l’accesso alla classe di concorso A-18 (filosofia e scienze umane). Rileva poi delle problematiche concernenti la distinzione tra matematica e fisica, del cui accorpamento si discute da anni. Si riserva infine di integrare quanto sopra con ulteriori osservazioni e proposte.

Luisa BOSSA (PD) ringrazia la relatrice e l’onorevole Carocci per le puntuali osservazioni che da loro ha udito. Si sofferma quindi sulle problematiche attinenti ai licei musicali, rilevando che vi sono decine di giovani musicisti che non si sono potuti abilitare finora per l’insufficienza di corsi biennali e di tirocini formativi attivi per coloro che sono usciti dai conservatori. Dovrebbe essere data la possibilità per costoro di abilitarsi a seguito del conseguimento di un corso specialistico di secondo livello di durata biennale. Dubita poi che i possessori della laurea specialistica LS 51 (musicologia e beni musicali), abbiano i requisiti per insegnare, in particolare nei licei musicali, materie assai diverse tra le quali storia e geografia.

Manuela GHIZZONI (PD), dopo aver ringraziato i colleghi per l’approfondito dibattito che si sta svolgendo, deve rimarcare che due mondi si vanno distinguendo, al punto tale da entrare ormai in aperta reciproca contraddizione: da un lato, il settore universitario si spinge sul crinale di specializzazioni molto marcate, quasi a parcellizzarsi e isolarsi su ciascun insegnamento; dall’altro, nel settore scolastico, emerge la necessità di perseguire il carattere interdisciplinare e trasversale dei saperi. Una prima risposta a tale conflitto potrebbe venire dall’intelligente esercizio delle deleghe in materia di formazione iniziale e di reclutamento degli insegnanti, contenute nella legge n. 107 del 2015. In questa visione, la definizione delle classi di concorso non può essere ridotta a viatico per risparmiare risorse umane, bensì al contrario per qualificare meglio gli insegnamenti. Pensa, pertanto, che nelle premesse del parere, che la relatrice si appresta a redigere, debba essere contenuto un passaggio sui connotati epistemologici cui ha appena fatto riferimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, concorda con la collega Ghizzoni, ritenendo fondamentale che la Commissione si impegni intensamente sul tema delle competenze, oltre che sulle conoscenze.

Luigi GALLO (M5S) chiede una valorizzazione dei laureati in scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76) che, in particolare, non possono accedere all’area disciplinare A-45 relativa alle scienze economico-aziendali. Pur dichiarandosi disponibile a ragionare nei termini indicati dalla collega Ghizzoni, nel senso di superare l’attuale parcellizzazione delle discipline – analogamente a quanto accade in altri paesi europei come la Finlandia – paventa che in quest’epoca «Renzi» si affrontino delle tematiche non per offrire maggiori opportunità agli studenti, bensì in un’ottica contraria agli interessi dei lavoratori.

Gianluca VACCA (M5S) chiede e auspica che nelle prossime sedute sul provvedimento in esame sia presente un rappresentante del Governo, il quale fornisca i chiarimenti richiesti nel corso della discussione.


(7a Camera, 11.11.15) Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, dopo aver ripreso sinteticamente l’illustrazione della seduta di ieri, ne conclude l’esposizione rilevando, in particolare, con riferimento alle 11 nuove classi di concorso richiamate nella seduta di ieri, che queste si sono rese necessarie vista la recente introduzione dei licei musicali e coreutici nonché degli indirizzi di Calzature e Moda e Grafica e Comunicazione. Precisa che solo nel caso della classe «A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera», l’introduzione di una nuova classe di concorso si giustifica non per l’esigenza di adeguamento ai nuovi ordinamenti, bensì alla luce di una presenza sempre più rilevante di alunni alloglotti. Aggiunge che secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche «consentire l’avvio del prossimo concorso per l’assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico. Aggiunge che, infatti, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che: a) le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; b) le attuali classi di concorso si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni ’90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso; c) le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell’assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione».
Rileva inoltre che, in base alla relazione tecnica, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in classi di similarità in modo tale da aumentare il tasso di sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da ridurre il numero di esuberi.
Precisa, nel dettaglio, che le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114 (di cui 81 elencate della Tabella A e 33 comprese nella Tabella B).
Osserva quindi che la riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per ciascuna di esse e una riduzione della disomogeneità nella loro dimensione. Evidenzia poi che, per effetto di tale accorpamento, la relazione tecnica ipotizza una riduzione complessiva di 224 situazioni di esubero per l’istruzione secondaria. Infatti per l’anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso. Tale situazione è riconducibile – secondo la relazione tecnica – al fatto che la «frammentazione degli insegnamenti su molte classi di concorso nonché, soprattutto, la presenza di numerose classi di concorso che caratterizzano pochi posti d’organico, determina un ridotto tasso di sostituibilità dei docenti. Precisa altresì che il tasso di sostituibilità è limitato anche dall’ambito unicamente provinciale per la mobilità a richiesta dell’Amministrazione e che tra le conseguenze di tale stato di cose, si ha che una diminuzione del fabbisogno di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia può determinare un eccesso di disponibilità di docenti di ruolo, col conseguente esubero dei relativi docenti. Tale evenienza diviene tanto più probabile quanto più aumenta la percentuale di docenti di ruolo rispetto al totale costituito dal ruolo e dai supplenti». Con riferimento alle tabelle allegate allo schema di regolamento, ricorda che le stesse sono tre. La Tabella A – richiamata dal comma 1 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in 7 colonne. In particolare: la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura «nuova», se non vi è confluenza; la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso; la terza colonna elenca i titoli di accesso di vecchio ordinamento; nella quarta colonna sono individuate le lauree specialistiche; nella quinta colonna sono indicate le lauree magistrali nonché i diplomi accademici di secondo livello; la sesta colonna elenca, laddove previsti, specifici esami per lauree di vecchio ordinamento o specifici crediti formativi universitari per lauree specialistiche o magistrali, nonché, la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la settima colonna individua gli indirizzi di studi assegnati a ciascuna classe di concorso, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare verticale, come previsto dal decreto ministeriale n. 354 del 1998 e, ancora, con apposito asterisco, l’insegnamento eventualmente assegnato in via transitoria ad esaurimento.
Aggiunge che la Tabella B – richiamata dal comma 2 dell’articolo 2 – definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e si articola in 5 colonne. Più specificamente: la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura «nuova» se non vi è confluenza; la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione «Classe di concorso ad esaurimento»; la terza colonna indica i titoli di accesso previsti dalla Tabella C allegata al decreto ministeriale del 1998 e la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la quarta colonna elenca i titoli di accesso previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010; la quinta colonna elenca gli indirizzi di studio e discipline e/o laboratori cui può accedere la classe di concorso, assegnati a ciascuna classe di concorso.
Ricorda, infine, che la Tabella A/1 – richiamata dal comma 3 dell’articolo 2 – reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso. Resta quindi in attesa di ascoltare i contributi che i colleghi e il Governo vorranno apportare al dibattito sull’importante provvedimento oggi in discussione.

Milena SANTERINI (PI-CD) deve dare atto al Governo del lavoro «archeologico» realizzato, che ha preso in considerazione una stratificazione amministrativa di molti anni. La razionalizzazione intrapresa con il presente schema di regolamento ha dovuto fare i conti con lo scadimento delle competenze e si è sviluppato su un arco di tempo assai lungo. Rileva, dunque, che forse si sarebbe dovuta svolgere un’attività conoscitiva più estesa, al fine di comprendere in maniera più approfondita i presupposti scientifici che hanno portato all’accorpamento del precedente numero eccessivo di classi di concorso, ascoltando la comunità scientifica. D’altronde, l’emanazione del regolamento de quo in tempi rapidi è necessaria alla luce del prossimo bando di concorso per l’assunzione di docenti. Entrando poi nel merito delle classi di concorso e dei titoli per l’accesso a queste, rileva che emergono alcune incongruenze e inesattezze, le quali andrebbero sanate. Si riferisce, in particolare, alla mancanza della previsione per la classe di concorso 18 della laurea magistrale 50 e per la classe di concorso 19 delle lauree magistrali 50 e 85. Con riferimento, poi, alla nuova classe di concorso A-23 relativa alla lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), sottolinea che tale innovazione non dovrà portare a suddividere in classi separate coloro che apprendono la lingua italiana, a seconda che siano madrelingua o meno.

Gianluca VACCA (M5S) contesta il metodo di lavoro prescelto che rischia di essere ancora una volta condizionato dalla fretta. Rileva quindi che un ulteriore approfondimento sul provvedimento in esame si rileva necessario, alla luce di dimenticanze, errori e omissioni che lo caratterizzano, per cui risulta necessario previamente ascoltare soggetti qualificati prima di esprimere un parere. Ricorda che lo stesso MIUR, nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), rileva che non si è proceduto a svolgere le prescritte consultazioni dei molteplici soggetti interessati. Osserva poi che lo stesso Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero di integrare elementi i dati forniti con ulteriori elementi informativi, in quanto non erano ben chiari i presupposti che hanno portato alla predisposizione dello schema. Entrando nel merito, rileva preliminarmente che non appare comprensibile a che cosa servano le nuove classi di concorso, considerato che la prossima procedura è riservata a coloro che sono già abilitati con riferimento alle vecchie. Rileva poi che emergono rilevanti aspetti critici sulla classi di concorso di matematica e scienze, come risulta dalle tantissime segnalazioni pervenute dagli interessati, rendendosi problematico l’inserimento di docenti cui si applicano le vecchie classi di concorso insieme a coloro che saranno assunti in base alle nuove classi. Dopo aver ricordato che, tra l’altro, analoghe criticità caratterizzano i titoli per l’accesso ai licei musicali, evidenzia una serie di classi di concorso per le quali non sono previste adeguate equipollenze, sottolineando, in particolare, che nella Tabella A/1 manca la classe di concorso A-25.

Mara CAROCCI (PD) evidenzia come la revisione delle classi di concorso dovrebbe avere come obiettivo la predisposizione di un modello didattico che non si esaurisce nella lezione frontale e volto – come sostenne Edgar Morin – a costruire teste ben fatte. Nel riconoscersi in diverse delle osservazioni sostenute dalla collega Santerini, rileva come sia necessario tenere conto dell’elaborazione pluridecennale sui saperi fondamentali, sui nuclei epistemologici irrinunciabili che gli studenti devono possedere e che i docenti devono essere in grado di trasmettere, attraverso l’interdisciplinarietà, la contaminazione dei saperi, la didattica cooperativa e laboratoriale. Evidenzia altresì che i tre criteri di fondo su cui lavorare sono la competenza disciplinare dei docenti; l’ampia possibilità di utilizzazione nelle scuole, a salvaguardia delle possibilità lavorative e dell’utilizzazione in meno sedi possibili; e l’ottimizzazione dell’organizzazione scolastica. Osserva inoltre che si deve operare per salvaguardare chi è già abilitato, guardando all’interesse generale della scuola e a quello complessivo dei docenti delle varie classi di concorso, senza favorire l’uno o penalizzare l’altro, possibilmente sanando situazioni sperequative che si sono create nel passato, in particolare a seguito della scuola secondaria di secondo grado. Ritiene quindi che in questo senso si debbano inserire alcuni titoli di accesso mancanti, ad esempio: per la classe di concorso A-05 il diploma di tecnico dell’abbigliamento della moda; per la classe di concorso A-09 il diploma di maturità artistica a indirizzo figurativo; per la classe di concorso A-19 la laurea LM85 in scienze pedagogiche. Aggiunge che si dovrebbe cercare, quindi, di semplificare, contemperando le tre esigenze precedentemente espresse con riferimento, in particolare, alle classi di concorso A-11, concernente le discipline letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale e A-12 relativo alle discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Osserva a quest’ultimo proposito che si potrebbe rafforzare la preparazione disciplinare con la richiesta di un corso annuale di latino, che sarebbe opportuno anche per la classe di concorso A-22, relativo a italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, che appare necessario all’insegnante di italiano anche se non insegna latino. Sarebbe opportuno ripensare l’unità d’insegnamento delle scienze e della matematica nella scuola secondaria di primo grado, a meno che non si richiedano crediti formativi universitari specifici e consistenti per entrambe le discipline. Cita poi la classe di concorso A-43, relativa alle scienze e tecnologie nautiche per la quale c’è una forte carenza di docenti: bisognerebbe quindi superare in questo ambito la sperequazione fra personale militare e personale civile nell’accesso della predetta classe di concorso. Evidenzia inoltre il rischio che l’istituzione della classe di concorso A-23 relativa alla lingua italiana per discenti di lingua straniera possa diventare il presupposto per la nascita di classi «differenziate» da soli alunni stranieri: l’unico utilizzo didatticamente proficuo per tale classe di concorso può essere quello sul potenziamento. Un discorso a parte deve essere fatto con riferimento alle classi di concorso del liceo musicale: essendo classi di nuova istituzione, per esse non esiste l’abilitazione e paradossalmente potrebbe essere impossibile partecipare ai prossimi concorsi. Il problema si potrebbe superare riconoscendo come valida l’abilitazione alle classi ex A-31, A-32, A-77, a determinate e appropriate condizioni, da specificare in relazione alla classe di concorso e abilitazione posseduta, al fine di un’adeguata competenza disciplinare e preparazione culturale. Ritiene inoltre che occorre aggiungere la classe di concorso di storia della danza. La soluzione che ha appena offerto corrispondono anche a quanto rappresentato in decine di e-mail che le sono pervenute.

Tamara BLAZINA (PD) ricorda che il provvedimento in esame è atteso da tempo e che bisogna tener conto, tra l’altro, della specificità dell’insegnamento nei confronti delle minoranze linguistiche. Ricorda previamente che la provincia di Bolzano ha emanato proprie norme sulle classi di concorso, dovendosi quindi il presente decreto coordinare con le predette disposizioni della provincia autonoma. Ritiene inoltre che sia sbagliato mettere insieme la lingua slovena e l’italiano, in quanto la specificità della lingua slovena nelle aree in cui questa è riconosciuta e garantita da norme di rango costituzionale, in particolare nel Friuli-Venezia Giulia, deve essere tutelata.

Luisa BOSSA (PD) chiede se siano stati effettuati degli studi sul rapporto tra il riordino e l’abolizione di alcune classi di concorso e il numero di insegnanti eventualmente in esubero.

Luigi GALLO (M5S) evidenzia alcune criticità, tra le quali, quella già ricordata della classe di concorso A-43 in scienze e tecnologie nautiche, osservando che vi sono tipologie di accesso per questa classe assai diverse che vanno dal diploma di istituto superiore nautico a quello di ingegnere nautico. Rileva quindi che non essendo favorita una formazione tecnica e culturale adeguata dei docenti abilitati per questa classe di concorso permarrebbero i rilievi formulati dagli armatori in merito alla scarsa preparazione dimostrata da molti studenti che studiano scienze e tecnologie nautiche.

Silvia CHIMIENTI (M5S) chiede al sottosegretario Faraone di non affrettare i tempi, in modo da consentire l’approfondimento gli aspetti critici evidenziati nella discussione. Ritiene inoltre che il prossimo concorso per l’assunzione di docenti si dovrebbe svolgere ancora con le vecchie classi di concorso, al fine di correggere in un periodo di tempo adeguato gli errori e le imperfezioni che stanno emergendo sul testo sottoposto alla Commissione. Ritiene infine, con riferimento a quanto affermato dalla collega Carocci, che non si debba uniformare la formazione degli insegnanti di discipline umanistiche nella scuola secondaria di primo grado a quella richiesta per i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

Maria Grazia ROCCHI (PD), rispondendo alla collega Bossa, ricorda che non sussistono problemi per coloro che hanno conseguito le «vecchie abilitazioni» che automaticamente confluiscono nelle nuove.

Davide FARAONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.


(7a Camera, 10.11.15) Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, sottolinea l’importanza della nuova disciplina che anche in questa legislatura è stata più volte sollecitata con interrogazioni ed atti d’indirizzo, evidenziando che sarebbe stato auspicabile disporre di un tempo maggiore per la discussione. Precisa che la necessità di pervenire in tempi ristretti al previsto parere delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato è attribuibile all’esigenza di perfezionamento dell’atto in esame in tempi antecedenti alla prossima pubblicazione del bando di concorso che la legge 107 del 2015 prevede entro la fine del 2015. Segnala inoltre che l’atto è pervenuto alle Camere solo da pochi giorni per effetto dei tempi prolungati per l’acquisizione dei previsti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni.
Ricorda quindi che la relazione illustrativa al provvedimento si sviluppa nelle seguenti tre parti: la base normativa dell’intervento regolamentare; i criteri per l’accorpamento delle classi di concorso ed i suoi effetti; il contenuto dello schema di regolamento e delle tabelle allegate.
Rileva dunque che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha attribuito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti. Aggiunge poi che, in base all’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le tipologie delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale e che si fa riferimento alle classi di concorso determinate con DM 39 del 1998 e DM 22 del 2005 e alle classi di abilitazione di cui al DM 37 del 2009. Più nel dettaglio, il DM 30 gennaio 1998, n. 39 ha individuato le classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria fissando in numero di 94 le classi di concorso a cattedre (annessa Tabella A), in numero di 52 le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (annessa Tabella C) e in numero di 22 le classi di concorso a posti di insegnamento d’arte applicata (annessa Tabella D). Il decreto ha, altresì, fissato per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi e gli insegnamenti compresi nelle medesime classi di concorso, specificando, peraltro, se si tratta di insegnamenti impartiti in istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado.
Con il DM 9 febbraio 2005, n. 22, e relativo Allegato A, ad integrazione del DM 39 del 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non previsti in precedenza. Aggiunge che con DM 26 marzo 2009, n. 37, le classi di concorso a cattedre di cui alla tabella A del DM 39 del 1998, relativamente alla scuola secondaria di I grado, sono state ridefinite in classi di abilitazione e che in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura, il 12 giugno 2009, uno schema di regolamento di revisione delle classi di concorso, non pervenuto alle Camere.
Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all’articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell’articolo 1 della stessa legge. Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, «tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l’attuazione del piano, che prevede l’assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l’anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. E, infatti, l’applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti («vecchie») classi di concorso. Precisa che l’espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l’applicazione della norma di portata generale – che prevede l’emanazione di un regolamento per l’accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso – per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal MIUR entro l’anno 2015». Ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lettera b), tra i vari princìpi e criteri direttivi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate.
Rileva che sul punto specifico, la relazione illustrativa osserva che la finalità dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 «non appare superata dagli interventi» previsti dalla legge 107 del 2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici e che la citata legge segna un’importante discontinuità in quanto, istituendo l’organico dell’autonomia, esige il superamento di eccessi di parcellizzazione nelle classi disciplinari e l’assunzione di margini di flessibilità che permettano di dare al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza.
Aggiunge che anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare, quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali «ponendosi in collegamento funzionale all’espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 107 del 2015».
Rileva poi che il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si «provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti». Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la ratio più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una «maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico». Porta, quindi, ad esempio, il fatto che lo schema di regolamento accorpa le attuali classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; che la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale ne accorpa ben sei di quelle attualmente in vigore (che invece sono suddivise in funzione del mezzo di riproduzione); che le classi di concorso di arte sono state accorpate per settore produttivo (ceramica, carta, libro, moda e così via). In particolare, rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso. Lo schema di regolamento prevede inoltre il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti e l’introduzione delle seguenti 11 nuove classi di concorso: A-23 «Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)»; A-35 «Scienze e tecnologie della calzatura e della moda»; A-36 «Scienze e tecnologia della logistica»; A-53 «Storia della musica»; A-55 «Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado»; A-57 «Tecnica della danza classica»; A-58 «Tecnica della danza contemporanea»; A-59 «Tecniche di accompagnamento alla danza»; A-63 «Tecnologie musicali»; A-64 ’Teoria, analisi e composizione»; A-65 «Teoria e tecnica della comunicazione». Rimanda quindi alla lettura integrale della relazione da lei predisposta, riservandosi di intervenire successivamente per eventuali integrazioni.