Invarianza finanziaria, sanzioni e contenuti obbligatori dei siti scolastici

Invarianza finanziaria, sanzioni e contenuti obbligatori dei siti scolastici

di Gerardo Marchitelli

 

Dall’attuazione del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (art.51. del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33).

In merito, il Consiglio di istituto delibera l’invarianza finanziaria, criteri e limiti, per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale:

  1. utilizzazione di siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi ( 33, comma 2 , lettera c del D.I n. 44 del 2001).

E’ bene, precisare che il fondo di istituto è costituito da risorse contrattuali destinate esclusivamente al personale, per cui è da escludere la possibilità di retribuire persone estranee all’amministrazione.

Quindi nel caso specifico, il dirigente per l’attuazione del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 che abbia bisogno di competenze particolari non reperibili tra il personale in servizio, può ottemperare secondo gli articoli 35 e 57 (Collaborazioni plurime) del CCNL, avvalendosi delle competenze di docenti o di personale ATA in servizio in altre scuole del territorio.
Diversamente l’utilizzazione di siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi possono essere utilizzati e retribuiti soltanto con risorse diverse dal fondo di istituto, come ad esempio i contributi volontari delle famiglie, i fondi provenienti dal Comune, da enti pubblici o privati. E’ preferibile, non cullarsi dell’attività del collegio dei revisori, nell’approvazione degli atti sotto il profilo della legittimità, in quanto questi riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati (non tutti).

 

  1. Condizioni per l’affidamento dell’incarico esterno all’amministrazione.

 

Prima condizione, la quale si colloca a monte della stessa possibilità di procedere all’affidamento di un incarico, è che, all’esigenza che giustifica la ricerca di una professionalità esterna, non possano “far fronte con personale in servizio”; inoltre, che l’amministrazione abbia “preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. Ne consegue che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 non potranno limitarsi, nel motivare il ricorso all’incarico, ad evidenziare l’indisponibilità del proprio personale, in quanto “sovraimpegnato per la parte ordinaria”, o “impegnato nel perseguimento di altri obiettivi programmatici” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sentenza 19 febbraio 2009, n. 6). Ultimo requisito necessario dell’oggetto della prestazione è la corrispondenza “ad obiettivi e progetti specifici e determinati”. Se l’affidamento di un incarico non è preceduto da un progetto che individua l’obiettivo, infatti, è probabile che la prestazione richiesta riguardi un’attività ordinaria, contravvenendo al principio secondo il quale è possibile ricorrere ad incarichi solo per esigenze di carattere straordinario.

  1. L’art.34 del Codice sulla Privacy.

 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS, art. 34 del Codice sulla Privacy) è stato abrogato con la conversione in legge del D.L. 9-2-2012 n. 5, quindi pertanto, non dovrà essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Occorre tuttavia osservare che alcune misure minime di sicurezza contemplate nel DPS sono rimaste inalterate, e in particolare nel settore dei trattamenti informatici.

L’art.34 del Codice continua infatti a imporre ai dirigenti:

  1. a) l’autenticazione informatica;
  2. b) l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
  3. c) l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
  4. d) l’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
  5. e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
  6. f) l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

Inalterate sono anche le misure minime nel campo dei trattamenti cartacei:

  1. a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
  2. b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
  3. c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

E’ tuttavia preferibile che il Dirigente continui a tenere un documento scritto che contenga le misure di sicurezza adottate, la loro evoluzione nel tempo, e gli eventuali episodi di contestazione di presunte violazioni. Ciò anche per continuare a tenere sotto controllo il rispetto delle misure di tutela della privacy previste dal Codice, che sono tutte rimaste in vigore.

 

  1. Contenuti obbligatori dei siti scolastici

 

  1. Le informazioni relative all’Ufficio relazioni con il pubblico (Legge 150/20009).
  2. Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del CAD, con l’indicazione al pubblico dei tempi di risposta (art. 54 comma 2 ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  3. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione (Decreto legislativo 150/2009).
  4. L’organigramma e l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta (art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  5. L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento (art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  6. Il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7. Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  8. L’elenco delle documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà (Art 57 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  9. L’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive (art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  10. L’elenco delle caselle di posta elettronica certificata.
  11. Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati.
  12. Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.
  • I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
  1. Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.
  2. I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.
  3. I nominativi ed i curricula dei componenti del Comitato di valutazione.
  4. I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici.
  5. Il codice disciplinare
  6. La contrattazione nazionale e integrativa.
  7. Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
  8. Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
  9. L’elenco dei bandi di gara.
  10. I bilanci.
  11. Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

 

 

 

 

  1. Funzione dell’amministratore di sistema:
  • Predisporre le sezioni all’interno del sito scolastico in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per i siti web delle Pubbliche amministrazioni.
  • Inserire, nelle rispettive sezioni, i contenuti obbligatori per legge.
  • “Accessibilità totale” delle informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  • Pubblicazione informazioni ai sensi del Lgs n. 82 del 2005 (codice dell’Amministrazione digitale).
  • Contenuti ai sensi della Delibera 105 del 2010 CIVIT, della legge 18 gugno 2009 n. 69 e della circolare PCM DFP 11786 del 22/02/2011.
  • Pubblicazione informazioni ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:
  1. a) articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
  2. b) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita’ e comprensibilita’ dei dati,   dell’organizzazione dell’amministrazione,   mediante   l’organigramma   o     analoghe rappresentazioni grafiche;
  3. c) elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
  4. d) incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  5. f) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  6. g) il curriculum vitae;
  7. l) obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il   costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  8. m) obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
  9. m) trimestralmente , pubblicazione deii dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
  10. n) pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
  11. q) pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva e integrativa.
  12. r) relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

  1. a) autorizzazione o concessione;
  2. b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta. ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  3. c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24   del   decreto legislativo n. 150 del 2009;
  4. d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al NUMERO 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

 

  1. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attivita’ amministrativa

  

Pubblicazione ai fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivita’ amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita’, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto   dei   tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

  1. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione, di sovvenzioni,   contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone   fisiche ed enti pubblici e privati.

  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita’ cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata,   incompleta   o   ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo   e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

 

  1. Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

  1. a) il nome dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  2. b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
  3. c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
  4. d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  5. e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;
  6. f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita’ di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

 

  1. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e   del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’   dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il   ricorso   a rappresentazioni grafiche, al   fine   di   assicurare   la   piena accessibilita’ e comprensibilita’.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di   cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

Le pubbliche amministrazioni   pubblicano   le   informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche’ i   canoni   di locazione o di affitto versati o percepiti.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli   sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche’ recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ dell’amministrazione o di singoli uffici.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi e il PTOF.

Individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:

  1. a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
  2. b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,   servizi   e   forniture,   denominato:   «indicatore   di tempestivita’ dei pagamenti».

 

 

  1. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e   ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione   d’ufficio dei dati.

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

  1. a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  2. b) l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria;
  3. c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica istituzionale,  nonche’,   ove   diverso,   l’ufficio   competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  4. d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche’ gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita’ di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  5. e) le modalita’ con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  6. f) il termine fissato in sede di disciplina normativa   del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  7. g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione puo’ essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento   puo’   concludersi   con   il   silenzio   assenso dell’amministrazione;
  8. h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  9. i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia’ disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  10. l) le modalita’ per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
  11. m) il nome del soggetto a cui e’ attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche’ le modalita’ per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
  12. n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita’ dei servizi erogati attraverso diversi   canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non puo’ respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

  1. a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attivita’ volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  2. b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita’ di accesso   ai   dati   di   cui   all’articolo   58   del   codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  3. c) le ulteriori modalita’ per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonche’ per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

 

  1. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

 

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.   2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

 

  1. Sanzioni per responsabilità dirigenziale

 

INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE
Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2:

• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato

• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato

In caso di pagamento del corrispettivo:

• responsabilità disciplinare

• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa • Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.

• Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Piano Anticorruzione.

Si rende noto che a partire dal 18/01/2016 l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per inviare la comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge190/2012, è comunicazioni@pec.anticorruzione.it.
Tale indirizzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per tale adempimento.
La versione aggiornata con il nuovo indirizzo del modulo da inviare è disponibile al seguente link MOD-LG1902012-1.3.pdf.
Si precisa che le comunicazioni inviate all’indirizzo PEC comunicazioni@pec.avcp.it fino al 18/01/2016 saranno elaborate dal sistema automatizzato; tale indirizzo non sarà più utilizzabile a partire dal 19/01/2016, pertanto le comunicazioni ad esso inviate dopo tale data non saranno considerate.

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.

• Valutazione ai fini della corresponsione:

a) della retribuzione accessoria di risultato;

b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: • compensi cui dà diritto la carica Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione

• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o degli organismi interessati

 

Attivo il portale per le iscrizioni on line

da La Stampa

Attivo il portale per le iscrizioni on line

Potranno essere effettuate dalle 8 del 22 gennaio alle 20 del 22 febbraio

Le famiglie posso finalmente registrarsi al portale per le iscrizioni on line al prossimo anno scolastico e ottenere le credenziali da utilizzare al momento dell’apertura delle iscrizioni.

Le iscrizioni on line – ricorda il Miur in una nota – riguardano le classi prime di scuola primaria e secondaria di I e II grado e i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). L’adesione al sistema delle Iscrizioni on line da parte delle scuole paritarie è facoltativa mentre per la scuola dell’infanzia la domanda resta cartacea.

Le iscrizioni on line potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 22 gennaio alle ore 20.00 del 22 febbraio prossimi.

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo senza fretta. Non è previsto, infatti, che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.

Il sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda.

Il sito dedicato alle iscrizioni contiene video tutorial e materiali informativi per accompagnare in ogni passaggio chi deve effettuare la procedura. A disposizione di chi deve fare la domanda di iscrizione, anche una linea telefonica dedicata (06.5849.4025) che, dal 18 gennaio prossimo, sarà attiva dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì.

Per chi deve ancora scegliere la scuola di destinazione, una mano arriva infine dal portale Scuola in chiaro (cercalatuascuola.istruzione.it) che consente di visualizzare la mappa degli istituti del proprio territorio, di esplorarne i profili analizzando dati importanti come, ad esempio, il tasso di studenti che lavorano dopo il diploma. Su Scuola in Chiaro vengono anche caricati i Piani triennali dell’offerta formativa, carta di identità del progetto didattico degli istituti. E sono disponibili i Rapporti di Autovalutazione di ciascuna scuola che contengono informazioni preziose per la scelta delle famiglie: dagli esiti degli studenti, alla loro prosecuzione negli studi, all’organizzazione del curricolo e delle lezioni.

Dipendenti pubblici, sempre più poveri e vecchi: quelli della scuola peggio di tutti

da La Tecnica della Scuola

Dipendenti pubblici, sempre più poveri e vecchi: quelli della scuola peggio di tutti

I dipendenti pubblici sono sempre più poveri. E pure più anziani: il blocco del turn over e l’innalzamento di requisiti pensionistici hanno portato l’età media a 49,2 anni.

Il dato si riferisce al 2014 ed è stato reso pubblico il 15 gennaio dalla Ragioneria Generale dello Stato: quello che impressiona è che l’aumento di età anagrafica media è di quasi sei anni rispetto al 2001.

Inoltre è sicuro, visto l’andamento, che già quest’anno superi la soglia dei 50. E nel 2019, se dovessero essere confermate le proiezioni del ministero dell’Economia si potrebbero superare i 53 anni.

Secondo la sintesi prodotta dall’Ansa, risulta che nella pubblica amministrazione italiana gli ultra sessantenni (oltre 372.000) sono molti di più di coloro che hanno meno di 35 anni (circa 260.000) e questo non può che avere ripercussioni sull’attività soprattutto in alcuni settori. Se infatti nelle Forze armate la media dell’età era nel 2014 a 37,7 anni, superava abbondantemente i 50 nella scuola e i 53 nei ministeri.

A proposito di scuola, cè da dire che “aumenta la spesa (+1,1%) per effetto della crescita del personale impiegato”.

Il numero dei dipendenti pubblici è in lieve aumento nel 2014 (3.253.067 persone, +0,6%) solo a causa dell’ingresso nella rilevazione di alcuni enti precedentemente esclusi che, con i loro 34.300 dipendenti circa, mascherano l’andamento dell’occupazione nel pubblico impiego come considerato fino ad oggi. Senza questi enti il conto si arresta poco sotto quota 3.219.000, con una riduzione rispetto all’anno precedente di circa 14.000 unità, senza interrompere il trend in riduzione che prosegue ormai dal 2008. Non considerando il personale impiegato con contratti flessibili – spiega la Rgs – rispetto al 2007 il totale degli occupati nella P.A si è ridotto del 5,1%. La spesa complessiva per il personale ha raggiunto i 159 miliardi (+0,5%).

Nell’amministrazione italiana quindi non solo il lavoro è sempre meno ”sicuro” ma  è più impegnativo dato che diminuisce il numero delle persone e dà meno soddisfazioni sotto il profilo economico con retribuzioni ferme a causa del blocco dei contratti e tornate ai livelli del 2009. In realtà però il potere d’acquisto si è ridotto rispetto al 2009 poichè il confronto è a prezzi correnti. Le retribuzioni medie annue lorde si assestano nel 2014 a 34.348 euro diminuendo dello 0,5% rispetto al 2013 (175 euro in meno, sempre in media).

Tra il 2007 e il 2014, spiega la Rgs, i prezzi hanno avuto un incremento del 13,5% ed è stato ”significativamente più elevato della variazione registrata dalla retribuzione media di fatto dell’intero pubblico impiego (+8%). L’andamento è stato però ampiamente diversificato tra i comparti con le retribuzioni medie dei magistrati (+18,6%) e dei prefetti (+16,4%) che hanno recuperato più dell’inflazione e quelle dei ministeriali (+5%) e delle forze armate (+3,3%) rimaste al di sotto della media del pubblico impiego e molto ”assottigliate” dall’inflazione.

Il dato naturalmente risente, oltre che del blocco dei contratti, anche del fatto che vanno in pensione le persone più anziane e con le retribuzioni più alte e della stretta sul salario accessorio.

“Solo nel 2014 – commenta la Cgil – le retribuzioni medie dei ministeriali hanno perso 600 euro (474 dei quali di salario accessorio) rispetto al 2013 mentre le buste paga medie dei dipendenti degli enti locali si sono alleggerite di quasi 450 euro (407 dei quali di salario accessorio)”.

Amaro anche il giudizio di Marcello Pacifico (Anief-CIsal): “i lavoratori statali più penalizzati sono quelli che operano nella scuola, dove due insegnanti su tre sono già over 50: la media delle retribuzioni rimane addirittura inferiore ai 30mila euro lordi annui. Ed è una situazione che riguarda quasi esclusivamente l’Italia. Perché un docente tedesco percepisce quasi il doppio, con la possibilità di andare in pensione anche dopo 27 anni di contributi”.

L’ultimo resoconto riguarda il costo totale del personale dipendente e estraneo (collaboratori, ecc.) alla pubblica amministrazione ha superato nel 2014 quota 159 miliardi, in lieve aumento (+0,5%) rispetto al 2013 a causa dell’introduzione nella lista di alcuni enti finora esclusi. Senza questa inclusione nel 2014 (2,45 miliardi il costo di questi istituti), sarebbe proseguito il calo della spesa iniziato nel 2010.

Riforma classi di concorso, nessuna approvazione del CdM

da La Tecnica della Scuola

Riforma classi di concorso, nessuna approvazione del CdM

Il nuovo regolamento delle classi di concorso, la cui approvazione da parte del Consiglio dei Ministri era prevista per oggi, 15 gennaio, continua a tardare.

Infatti, la riunione odierna doveva essere quella definitiva, in cui il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto approvare la riforma delle classi di concorso, strettamente connessa al bando per i docenti, previsto per il 1° febbraio.
Nonostante le anticipazioni del ministro Giannini, nulla di fatto quindi per una regolamento che doveva essere approvato entro 1°dicembre.

A questo punto sorge spontanea la domanda: la mancata approvazione farà slittare la pubblicazione dei bandi?Il rischio di nomine in ruolo da definire ad anno scolastico già avviato, potrebbe essere un’ipotesi per tamponare, così come avvenuto per le immissioni in ruolo del piano straordinario.

Tuttavia, ci sono ancora due settimane prima della presunta emanazione del bando di concorso, il che presuppone un tempo utile per l’approvazione delle classi di concorso, già a partire dalla prossima riunione al Consiglio dei Ministri,

Assunzioni, se non si crea il “triplo canale” nel 2016 sarà di nuovo supplentite

da La Tecnica della Scuola

Assunzioni, se non si crea il “triplo canale” nel 2016 sarà di nuovo supplentite

Anche dopo la riforma, ci sono rischi di boom di ‘supplentite’: a sostenerlo è il leghista Mario Pittoni, che ha creato una tabella di marcia per evitare che ciò accada.

Ve la proponiamo integralmente, preceduta da una breve premessa dello stesso ex senatore, oggi responsabile federale Istruzione della Lega Nord.

Se è vero che le Graduatorie ad esaurimento (Gae) sono liste a titolo concorsuale e le Graduatorie di istituto (Gi) no, è altrettanto vero che quando le Graduatorie permanenti sono state trasformate ad esaurimento si sarebbe dovuto prevedere la possibilità per i docenti delle Gi di iscriversi a concorsi con cadenza almeno triennale e con un numero di posti a bando in grado di garantire un’adeguata immissione in ruolo di abilitati. E’ stato invece bandito un solo concorso a cattedra per un numero di posti esiguo, tanto che nemmeno il piano straordinario di assunzioni è stato sufficiente a diminuire le supplenze nella scuola italiana. Anche l’annunciato nuovo concorso si sa che non coprirà l’intero fabbisogno.

Eppure agli insegnanti abilitati presenti in II fascia di istituto continua a essere negata la possibilità di essere assunti per scorrimento di graduatoria. Potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso… E intanto continuano a essere assunti a tempo determinato per svolgere lo stesso lavoro. Va dunque previsto un percorso assunzionale straordinario che garantisca pari opportunità a cittadini che hanno le stesse caratteristiche, visto tra l’altro che con la riforma delle classi di concorso vi sarà un’ulteriore sovrapposizione di aventi diritto e di nuovi diritti acquisiti con l’accorpamento delle discipline di insegnamento di abilitazioni diverse.

TABELLA DI MARCIA

GENNAIO 2016

  • Riforma classi di concorso

FEBBRAIO 2016

  • Bando del concorso

  • Bilancio iscritti residuali in Gae, con aggiornamento classi di concorso

  • Bando per redigere graduatorie territoriali (Gt), che annoverino i docenti abilitati al momento presenti nelle Gi (con previsione di aggiornamento alla luce della riforma delle classi di concorso)

  • Bando mobilità

MARZO 2016

  • Svolgimento prove scritte concorso (essendo computer based, andrebbero previste in un periodo con le scuole chiuse, tipo vacanze di Pasqua con eventuali fine settimana, oppure utilizzando i laboratori informatici delle scuole)

  • Pubblicazione degli elenchi di chi ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro gennaio

  • Sulla base dei Ptof approvati entro gennaio, i dirigenti scolastici dovrebbero presentare agli Usp il prospetto del fabbisogno di cattedre per l’anno venturo (normalmente portato all’attenzione del collegio dei docenti al momento dell’approvazione del Ptof)

APRILE 2016

  • Approvazione o rettifica da parte degli Usp delle proposte presentate dai dirigenti scolastici in merito alle cattedre previste per l’anno scolastico 2016/17 e pubblicazione della versione definitiva

  • Pubblicazione delle Gt (Graduatorie territoriali ex Gi) con nuove classi di concorso

  • Pubblicazione degli organici dell’autonomia previsti per il 2016/17 con nuove classi di concorso

MAGGIO 2016

  • Pubblicazione graduatorie provvisorie relative al superamento delle prove scritte del concorso + pubblicazione delle date per le prove orali da svolgersi necessariamente durante i fine settimana in modo da garantire il normale svolgimento delle attività di fine anno da parte dei docenti che, pur partecipando al concorso, sono supplenti fino al termine delle attività didattiche e/o partecipano a esami su classi terminali

  • Previsione di PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI TRAMITE TRIPLO CANALE per ogni classe di concorso da Graduatorie di merito, Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie territoriali (ex Graduatorie di istituto) sulla base di titoli e servizio

GIUGNO 2016

  • Svolgimento prove orali concorso

  • Pubblicazione mobilità

  • Bando assegnazioni provvisorie

LUGLIO 2016

  • Pubblicazione assegnazioni provvisorie

  • Pubblicazione posti disponibili al netto di mobilità e assegnazioni

  • Pubblicazione ufficiale di Gm, Gae e Gt

  • Piano assunzioni

SETTEMBRE 2016

  • Presa di servizio dei neo assunti

Sono 86.076 le proposte di nomina in ruolo accettate

da tuttoscuola.com 

Sono 86.076 le proposte di nomina in ruolo accettate
Il sottosegretario Faraone riferisce in Parlamento i numeri completi del piano straordinario di assunzioni

Le operazioni di nomina previste dalla legge ‘Buona Scuola’ si sono “concluse tutte nei tempi previsti” e, in particolare, “le fasi 0 e A, entro il mese di luglio 2015; la fase B, il 2 settembre 2015 e la fase C il 10 novembre 2015“.

All’esito delle operazioni “a livello nazionale, risultano immessi in ruolo su posti comuni 24.370 docenti e su posti di sostegno 14.241 docenti“. Inoltre all’esito della fase C “le immissioni in ruolo sono state pari a 44.677, cui si debbono aggiungere 2.788 sul sostegno. Al termine delle operazioni, le proposte di nomina in ruolo accettate sono state complessivamente 86.076“.

Sono questi i numeri, forniti in commissione Istruzione alla Camera dal sottosegretario al Miur, Davide Faraone, che ha risposto a un’interrogazione di Maria Coscia (Pd) che chiedeva al governo i dati relativi al piano assunzionale.

Infine Faraone ha sottolineato che “a conclusione delle operazioni del piano assunzionale straordinario, la consistenza delle graduatorie ad esaurimento si è ridotta di circa due terzi“.

Riforma costituzionale: i pro, i contro, le perplessità

RIFORMA COSTITUZIONALE: i PRO, i CONTRO, le PERPLESSITA’

di Luigi Manfrecola

 

File 16-01-16, 06 21 37Come è noto, è stata data ampia e preventiva diffusione alla relazione dell’illustre giurista costituzionalista Zagrebelsky – attualmente Professore Universitario, già Presidente della Corte Costituzionale nel 2004 – pubblicata e preordinata in vista dell’intervento pubblico organizzato dal “Comitato per il NO” nel futuro referendum costituzionale sulla legge Renzi-Boschi.

La questione appare, a mio giudizio, assai delicata e complessa in quanto è indubitabile che il bicameralismo, perfetto che oggi s’intende abolire in sede legislativa, ha prodotto nei decenni scorsi dei guasti immensi rallentando l’iter di discussione e di approvazione delle leggi, fino a paralizzare e ad ostacolare seriamente la stessa attività legislativa e di governo, con conseguenze evidenti di inefficienza, lentezza, ingovernabilità.

L’eterno ping-pong dei disegni di legge (da approvarsi nel MEDESIMO TESTO) fra le due paritarie Camere (Senatori e Deputati), spesso facenti però capo a maggioranze politiche alquanto diverse fra loro, si è rivelata una iattura nei tempi frenetici che viviamo, scanditi dai ritmi inquieti d’una società “mutante”: globalizzata , velocizzata,tecnologizzata e travolta da una mondializzazione dei processi di crescita e di trasformazione, favoriti e regolati dal virus delle tecnologie e della competitività.

Alla luce delle esperienze devastanti delle Dittature che avevano segnato i destini italiani e tedeschi,i nostri Padri Costituenti avevano inteso esorcizzare, attraverso il bicameralismo, i rischi connessi allo strapotere eventuale di un Governo che divenisse capace di controllare assai facilmente il braccio legislativo, ponendo proprio nel confronto obbligato fra le due Camere la garanzia di una più seria riflessione e di un assiduo e ponderato dibattito.

Era fin da allora evidente che ciò avrebbe comportato una certa lentezza nel processo di legiferazione, sottraendo al Governo la possibilità di presentare e di vedere approvati rapidamente i disegni di Legge che ne contraddistinguono e qualificano -in presupposto- l’attività.

C’è da chiedersi se quelle preoccupazioni di allora fossero ingiustificate e se restano tali ancora oggi. C’è da chiedersi se il DECISIONISMO del Potere Esecutivo sia ormai necessario, quali rischi esso comporti, se sia comunque preferibile alla palude dell’immobilismo….

E’ dalle riposte fornite a tale dilemma che può discendere un eventuale consenso o, viceversa, un rifiuto da opporre alla prossima riforma costituzionale Renziana. Tuttavia non dubitiamo delle “buone intenzioni” del ragazzotto, convintamente devoto allo “Spirito dei Tempi”. Troppe perplessità e molte inquietudini tuttavia in me solleva questo cosiddetto “Spirito dei Tempi”, in altri termini -e senza voler scomodare Hegel- questa egoistica Cultura che contraddistingue la nostra Epoca e che diviene una vera e propria connotazione antropologica, capace di testimoniare quasi una mutazione genetica delle ultime generazioni.

A questo punto ritengo doveroso testimoniare il mio totale accordo con Zagrebelsky, riprendendo sinteticamente i termini dell’analisi da Lui effettuata e della quale abbiamo detto in precedenza. A tale sintesi siamo spinti da una preoccupazione : che la pregevolissima ed approfondita fattura del testo, pubblicato e reperibile anche in Internet, configuri una lettura troppo impegnativa (anche per la sua lunghezza) per li grosso pubblico dei lettori che, quindi, rischia di non seguire fino in fondo l’analisi.

Pertanto, intendiamo sottolineare e ribadire i punti focali di un ragionamento, quello di Zagrebelsky, che riteniamo ineccepibile Vero è che abbiamo visto trasformarsi ” la DEMOCRAZIA parlamentare in uno STRANO REGIME TECNOCRATICO-OLIGARCHICO”.

Vero è che “I TECNICI ne OCCUPANO lo spazio nei posti-chiave, cioè nei luoghi delle DECISIONI IN MATERIA ECONOMICA, oggi prevalentemente nella versione della FINANZA”.

Vero è “Che I PARTITI siano a loro volta ridotti come li vediamo, a SGABELLI per l’ascesa alle cariche di governo e poi a intralci da tenere sotto la frusta del capo”.

Vero è “che i DIRITTI dei lavoratori siano SOTTOPOSTI e condizionati alle esigenze delle IMPRESE.” Vero è “che la Costituzione è stata sostituita da UN REGIME GUIDATO DALL’ALTO.”

Vero è che ogni tentativo di riscatto è ostacolato dalla PRESSIONE PROVENIENTE DA fuori (istituzioni europee, fondo monetario internazionale, grandi fondi d’investimento).

Vero è che il must della “CONCORRENZA induce alla SPREMITURA DEGLI ESSERI UMANI, DEI DIRITTI DEI PIÙ DEBOLI e delle risorse naturali ”

Vero è che assistiamo da anni ad ” un processo di SNATURAMENTO DELLA DEMOCRAZIA”. ED ALLORA ????? NON ESISTE IL SERIO RISCHIO CHE I GOVERNANTI ATTUALI E FUTURI, INTERPRETI CONVINTI DELLO “SPIRITO DEI TEMPI” E PORTATORI SANI (?) DEL VIRUS DELLA CULTURA MERITOCRATICA – INCONSAPEVOMENTE CLASSISTA PER SUA INTIMA NATURA – INTEPRETINO AL PEGGIO, ED A DANNO DEL POPOLO, IL MANDATO DI GOVERNO CHE SARA’ LORO AFFIDATO, SENZA PIU’ DOVERSI SOTTOPORRE AD OCCASIONI VALIDE DI CONFRONTO E DI DIBATTITO???? IL DECISIONISMO E’ COSA ASSAI BELLA , MA A CONDIZIONE CHE LE DECISIONI PRESE SIANO ASSUNTE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DEL PUBBLICO INTERESSE : UN “PUBBLICO” INTERESSE CHE NON PUO’ E NON DEVE COINCIDERE CON IL SOLO VANTAGGIO DEI POCHI, COME STA SEMPRE PIU’ AVVENENDO DA ANNI………..

Se questo è vero, come è vero, perfino un principio sacrosanto sulla carta , come quello della agile “governabilità”, può rivelarsi un boomerang e non per caso si dice che “l’inferno è lastricato di buone intenzioni”.

Non approvato il Regolamento sulle classi di concorso

da tuttoscuola.com 

Non approvato il Regolamento sulle classi di concorso
Il CdM di oggi non ha varato la disposizione

L’ultimo ostacolo per la pubblicazione dei bandi di concorso era rappresentato dal nuovo Regolamento per le classi di concorso, la cui approvazione era attesa oggi da parte del Consiglio dei Ministri; ma da Palazzo Chigi non è uscito nulla.

Dal 1° dicembre scorso il Miur aveva fatto ‘melina’ rinviando la pubblicazione dei bandi. Lo stesso parere richiesto mercoledì scorso al CSPI sembrava far parte di questa operazione di attesa, in vista del varo vero e proprio previsto per il 31 gennaio p.v. (o 2 febbraio nella Gazzetta dei concorsi attesa per il martedì/venerdì).

La mancata approvazione apre una serie di interrogativi, a cominciare dalle ragioni di questa decisione, visto che il Regolamento è funzionale all’avvio della nuova stagione dei concorsi.

Ci si chiede ora se la mancata approvazione farà slittare la pubblicazione dei bandi, pregiudicando le scadenze calendarizzate per concludere le procedure concorsuali in tempo utile pele immissioni in ruolo dal settembre prossimo.

Come già successo per il piano straordinario di assunzioni, potrebbe esserci il rischio di nomine in ruolo da definire ad anno scolastico già avviato. Con quel che segue…

Eviterà questo rischio il prossimo Consiglio dei Ministri?

PTOF laboratoriale

PTOF LABORATORIALE di Umberto Tenuta

CANTO 609 CHE SIA UN PTOF LABORATORIALE

Che sia un POF o un PTOF poco importa.

Importa che preveda una didattica laboratoriale!

 

Discorsi a non finire sul POF.

Ed ora sul PTOF!

Ma non sarebbe il caso di andare a vedere che c’è dentro un PTOF?

Lo scheletro è sempre eguale.

Ma quel che occorre veramente è un cuore.

Un cuore grande.

Un cuore grande in un grande AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.

Ambienti di apprendimento linguistico, matematico, storico, geografico, scientifico, artistico, musicale…

Ambienti di apprendimento attrezzati con materiali concreti (comuni e strutturati), materiali digitali, materiali iconici.

E finalmente anche materiali simbolici!

Ambienti di apprendimento senza banchi biposti.

Solo tavolinetti tri-penta-esaposti.

E poi, sì, sì, sì!

Anche TABLET.

Ma, giacché ci siamo, TABLET CONVERTIBILI.

Che i nostri studenti non siano da meno di quelli finlandesi!

Incidere sulle pietre come i neandertaliani o sull’argilla come i babilonesi, sulle foglie o sui cocci di argilla, sui fogli di papiro o sulla cartapecora, poco importa.

Importa comunicare ed esprimersi!

Certo, le carrozzerie delle nostre Ferrari ci ricordano ancora le carrozze, ma i cavalli ormai sono centinaia.

Signori miei, anche ai giorni nostri la carrozza è un lusso che solo pochi possono permettersi!

L’automobile, il treno e perfino l’aereo è più accessibile della carrozza ad otto cavalli.

Fra qualche decennio una lettera d’amore scritta su carta di Amalfi sarà un lusso che solo qualche principe ereditario potrà permettersi.

E allora?

Allora date ai nostri giovani anche un tablet convertibile!

Care Maestre, il vostro PTOF sia un bel progetto di una bottega multifunzionale, nella quale ci sia la frutta e la verdura per apprendere la botanica, la macelleria per apprendere l’anatomia e la biologia, la falegnameria per apprendere la geometria, la dolceria per apprendere la chimica…

Ma sì, lasciateci anche la lavagna di ardesia!

Servirà pur essa.

Per apprendere la Storia!

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

Altri saggi sono pubblicati in

www.rivistadidattica.com

E chi volesse approfondire questa o altra tematica

basta che ricerchi su Internet:

“Umberto Tenuta” − “voce da cercare”