Dislessia: screening, e-learnig e un’app per ridurre il ritardo della diagnosi

da Superabile

Dislessia: screening, e-learnig e un’app per ridurre il ritardo della diagnosi

Screening telematico e personalizzato sulla dislessia, piattaforma e-learning per i docenti e una “smartapp”: ecco il progetto integrato di Fondazione Telecom Italia, ministeri della Salute e dell’Istruzione

ROMA – Screening telematico e personalizzato sulla dislessia; piattaforma e-learning per i docenti e una ‘smartapp’ per ridurre il ritardo della diagnosi. Sono le iniziative presentate oggi a Roma nella sede della Fondazione Telecom Italia, a cura della fondazione stessa, del ministero della Salute e del ministero dell’Istruzione. Un progetto digitale integrato quindi per la realizzazione di strumenti tecnologici che sia in grado “di fornire risposte specifiche” sulla dislessia – che coinvolge in Italia oltre 2 milioni di persone di cui 350mila studenti di tutte le età (il 4,4% della popolazione scolastica) – a disposizione di famiglie, docenti, studenti, pediatri, attraverso un unico portale.

Il progetto si svilupperà nei prossimi 18 mesi con tre iniziative che intendono affrontare il tema della dislessia in modo sistemico.

La prima, una piattaforma online (la prima in Italia) che permetterà uno screening telematico, gratuito, sulle difficoltà di lettura differenziato per fasce d’età. Dopo una prima valutazione, si potrà accedere a sessioni di training personalizzato per ridurre le difficoltà con una sessione finale per verificare l’apprendimento. Le prove e gli esercizi verranno elaborati dai medici del Bambin Gesù per poi essere valutati da un panel di specialisti certificati dal Miur e dal ministero della Salute. Ad essere rinviati ai centri specialistici, saranno solo bambini e adulti che presenteranno significative difficoltà di lettura. Con questa scrematura si stima una riduzione intorno al 25% degli accessi ai servizi e delle relative liste d’attesa.

Il secondo ‘ramo’ dell’iniziativa e’ la realizzazione della piattaforma e-learning, a cura dell’Associazione italiana Dislessia (Aid) che verrà lanciata a settembre. Grazie a tale piattaforma on line verranno lanciati corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici.

Infine, la smartapp, il cui scopo e’ l’individuazione precoce dei disturbi della comunicazione che si stima abbia un’incidenza nei bambini di 2-3 anni per circa il 10-12%. Il progetto implementerà – attraverso smartphone e tablet – una piattaforma web che guiderà il genitore e che sarà accessibile anche ai pediatri, nella compilazione di questionari sull’argomento.

Il progetto nel suo complesso intende coinvolgere il 30% degli istituti scolastici e creerà un unico osservatorio dei dati sulla diagnosi, sulle scuole ‘amiche’ della dislessia, sull’utilizzo dei libri digitali e degli strumenti compensativi e sui trattamenti efficaci.

Non sono poi così peregrine, le nostre proposte sul sostegno

Non sono poi così peregrine, le nostre proposte sul sostegno

di Salvatore Nocera

 

Da quando la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e la FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità) hanno ottenuto che venisse presentata alla Camera nel 2013 la Proposta di Legge n. 2444, aggiornata sino ad oggi, è partito un vero e proprio fuoco di artiglieria su due punti caratterizzanti la Proposta stessa, rispetto al miglioramento della funzione del docente di sostegno: la nuova e più approfondita loro formazione iniziale e le loro nuove carriere separate. Mi permetto qui di verificare quanto queste critiche siano superabili.

Innanzitutto siamo stati accusati di voler formare non dei docenti per il sostegno, ma semplici “assistenti sanitari o riabilitativi”, solo perché abbiamo preteso che nei nuovi corsi di specializzazione si introducessero discipline pedagogiche, psicologiche e didattiche tendenti a consentire ai nuovi docenti per il sostegno di saper comprendere i bisogni educativi derivanti dalle diverse tipologie di disabilità, mettendosi in grado di approntare strategie didattiche idonee a rispondere esaurientemente a tali bisogni.
Questa più completa formazione esisteva già a partire dagli Anni Ottanta e sino alla fine degli Anni Novanta, nei corsi di specializzazione monovalenti e poi polivalenti, che però si occupavano seriamente solo di due disabilità, la minorazione visiva e quella uditiva. Negli Anni Duemila, invece, la specializzazione polivalente è stata ridotta di ore di formazione e sono scomparsi gli approfondimenti su queste due problematiche, mentre altre ne crescevano nelle scuole, quali i bisogni educativi speciali per alunni con disabilità intellettive gravi, con sindrome di Down e con autismo.
La nostra Proposta riguarda un approfondimento nella formazione iniziale e obbligatoria in servizio relativa ai bisogni e alle strategie didattiche – non sanitarie, né riabilitative – di questi alunni.

Ora, contro queste critiche ingenerose, viene in nostro soccorso la recente pubblicazione intitolata Didattica speciale per l’inclusione (Editrice La Scuola, 2015), nel cui primo saggio il professor Luigi D’Alonzo scrive così: «Concordiamo con Mastropieri e Scruggs quando identificano cinque aree di funzionamento personale che inibiscono le performance di questi soggetti in classe [alunni con disabilità, N.d.R.] in compiti di apprendimento: l’area del linguaggio, l’area cognitiva, dell’attenzione e della memoria, del comportamento sociale, l’area fisica e delle funzioni sensoriali. Conoscere le oggettive difficoltà in queste aree consente un’azione didattica speciale inclusiva capace di supportare i deficit degli allievi. Occorre pertanto ricordare che, se si desidera lavorare bene sul piano inclusivo, ogni allievo è una persona e ogni tecnica che mette in campo deve essere attentamente considerata e scelta in base alle necessità personali di ogni allievo».
Ebbene, credo che questa affermazione faccia giustizia di tutte le critiche mosse alle nostre proposte. Anzi neutralizza la critica contenuta in quello stesso libro, nel successivo saggio del professor Fabio Bocci, intitolato polemicamente Dalla didattica speciale per l’inclusione alla didattica inclusiva, in cui egli sostiene che le nostre posizioni – e quindi anche l’affermazione di D’Alonzo sopra riportata – sono errate, poiché si limitano a concentrarsi sui singoli alunni più che sulla loro inclusione nella classe, tramite il Mastery Learning e il Cooperative Learning.

Noi concordiamo con l’importanza delle due metodologie indicate dal professor Bocci, ma purché siano precedute o accompagnate dall’attenzione ai bisogni educativi dei singoli alunni derivanti dalle loro differenti disabilità.

Il professor D’Alonzo ha dedicato tutta la propria vita accademica allo studio sul campo del lavoro inclusivo in classe e quindi siamo sicuri che rifacendoci alla sua citata affermazione andiamo sul sicuro, mentre le affermazioni del professor Bocci ci paiono più ideologiche e astratte che comprovate dall’esperienza sul campo.

L’altra contestazione riguarda la creazione di ruoli separati per il sostegno da una parte e per l’insegnamento curricolare dall’altra. Su quest’ultimo, in base alla nostra Proposta, i docenti specializzati nel sostegno potrebbero transitare solo per “passaggio di cattedra”, ove ne avessero i requisiti, cioè l’abilitazione per le singole discipline di insegnamento.
In questo caso ci si accusa di voler essere degli “innovatori stravaganti”, separando le due carriere, attualmente sovrapposte, ciò che riteniamo provochi una grave discontinuità nelle attività di sostegno agli alunni con disabilità, a causa del continuo passaggio da una cattedra all’altra, non permettendo così una vera scelta professionale all’inizio degli studi universitari.
Invero, se torniamo indietro di oltre una ventina d’anni e andiamo a leggere l’articolo 14 della Legge 104/92, la Legge Quadro sui Diritti delle Persone con Disabilità, troviamo che dal secondo al quinto comma si prevede l’istituzione di apposite “abilitazioni al sostegno”, ovvero proprio di ciò che si configura come l’anticamera dei ruoli separati per il sostegno, rispetto alle cattedre curricolari.

In conclusione, e senza voler ulteriormente approfondire quanto da tempo si dice sulle nostre due principali proposte, ritengo ci siano elementi per riflettere sulle critiche rivolteci e sulle proposte intermedie avanzate da altri, come le cosiddette “cattedre bis-valenti” o la specializzazione di sostegno a tappeto di tutti i circa 800.000 docenti curricolari.

Diplomati Magistrale

Tribunale di Ravenna: la remissione in Adunanza Plenaria non frena le vittorie ANIEF in favore dei Diplomati Magistrale. Nuova pronuncia a tutela di ben 60 insegnanti.

 

Continuano le vittorie dell’ANIEF per i diplomati magistrale anche dopo la remissione all’Adunanza Plenaria della questione del loro inserimento in GAE. Il nostro sindacato, dopo aver ottenuto la prima storica sentenza in Consiglio di Stato per i diplomati magistrale, continua nella sua azione di tutela innanzi al Giudice del Lavoro. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga hanno ottenuto oggi un nuova pronuncia del Tribunale di Ravenna che, respingendo il reclamo proposto dal MIUR, ha disposto l’inserimento in graduatoria di ben 60 nostri iscritti.

 

Nessun dubbio per il Tribunale del Lavoro di Ravenna che conferma come “non appare contestabile che l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) è stato riconosciuto dall’art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso al momento dell’entrata in vigore della legge, della abilitazione, ma le richieste degli attuali reclamati non possono essere tardive, avendo solo con l’emanazione del DPR del 25 marzo 2014, appreso che gli atti di aggiornamento delle graduatorie emanati negli anni dal MIUR erano illegittimi nella parte in cui venivano esclusi dalle graduatorie medesime, i titolari del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002”.

 

I Giudici, dunque, ribadiscono che ha ragione l’ANIEF “atteso che il mancato esercizio del diritto da parte degli stessi va ricondotto, non tanto alla loro inerzia, quanto alla stessa impossibilità materiale del suo esercizio, in qualche modo, impedito “da una indiscussa prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione” che autoritativamente nemmeno consentiva “l’accesso telematico” rappresentativo dell’unica modalità per la presentazione della domanda” e confermano quanto già stabilito in fase cautelare “disapplicata la decretazione ministeriale (DM 235/2014 e ss.), che non ha consentito ai diplomati magistrali di presentare la relativa domanda di inserimento, va confermato il provvedimento reclamato” con la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nelle Graduatorie d’interesse.

 

Una nuova determinante vittoria targata ANIEF, dunque, che non solo conferma la validità delle tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato, ma ribadisce che i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono stati da sempre e illegittimamente esclusi dal MIUR dalla possibilità di accedere alle Graduatorie a Esaurimento.

M. Tiriticco, Balilla moschettiere

Venerdì 19 febbraio alle ore 18

Libreria KOOB (quartiere Flaminio, via Luigi Poletti 2, di fronte all’entrata del museo MAXXI) 

Presentazione di

BALILLA MOSCHETTIERE, MEMORIE DI UN ANTIFASCISTA, di MAURIZIO TIRITICCO

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Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase “c”

0              Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase “c”

 

0.1           Riferimenti normativi

Stralcio riferimenti normativi Legge 107/2015 riguardati piano assunzionale straordinario fase c):

comma 98 . …. omissis ….

  1. c) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

 

Comma 100. ….. All’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie (1), dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

 

Comma 101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria (2), e secondo l’ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

 

Si ritiene inoltre utile riportare il testo della FAQ n. 22 pubblicata sul sito internet del MIUR:

 

  1. Corro il rischio che tutti i posti a tempo indeterminato nella mia provincia siano occupati da colleghi che l’hanno indicata come seconda, terza o persino centesima preferenza?

    La fase B del piano assunzionale è preceduta dalla fase A, che garantisce a tutti di trovar posto nella propria provincia, entro il limite dei posti disponibili. Anche per quanto riguarda la fase C, l’allocazione degli aspiranti ai posti avverrà secondo il meccanismo previsto dalla legge 107/2015, che salvaguarda le aspettative di tutti, consentendo di esprimere l’ordine di preferenza tra le province. In particolare, anche per la fase C l’assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire – al massimo delle possibilità – che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l’ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.

 

 

  • Scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie. Nelle GAE e nelle GM del concorso ci sono solo le iscrizioni dei soggetti nella relativa provincia o regione. Quindi scorrendo l’elenco delle predette iscrizioni non ci sarebbero tutti i soggetti da trattare nella fase nazionale ( tutte e 100 le province richieste nella domanda). Va interpretata nel senso di esaminare tutti gli iscritti in tutte le graduatorie, ordinati a livello nazionale secondo l’ordine decrescente di punteggio e dando la priorità ai soggetti comma 96, lettera a). L’inserimento della fase prioritaria provinciale realizzata in base alla prima preferenza provinciale espressa prevede la creazione di una apposita graduatoria provinciale in cui vanno inseriti i soli aspiranti che hanno espresso quella provincia come prima preferenza, indipendentemente dal fatto che essa sia la provincia della GAE o una delle province della GM del concorso regionale.
  • Per ciascuna iscrizione in graduatoria. Per quanto detto sopra si riferisce a ciascun iscritto nella nuova graduatoria nazionale, contenente tutti gli aspiranti indipendentemente dalla GAE o GM di origine, ordinati secondo l’ordine decrescente di punteggio e dando la priorità ai soggetti comma 96, lettera a). Ovvero a ciascun iscritto nella nuova graduatoria provinciale costituita con coloro i quali hanno espresso tale provincia come prima preferenza.

 

0.2           Partecipanti alla fase C e posti destinati alla fase C.

 

I partecipanti alla fase c) sono i medesimi della fase b) tranne, ovviamente, quelli destinatari di proposta di nomina nella predetta fase; pertanto i posti di diritto residuati dalla fase b) non possono essere utilizzati per le procedure di nomina della fase c), avendo già esaurito, nella precedente fase, tutte le possibilità di occuparli; ciò è altresì coerente con quanto previsto dal comma 98 lettera c).

 

I posti destinati alla fase C sono tutti e soli quelli previsti nella tabella 1 allegata alla legge 107/2015. La distribuzione dei predetti posti per provincia, classe di concorso e, per il sostegno, per grado di istruzione e per area disciplinare è effettuata, con proprio decreto, dagli USR:   “Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96”. In ogni caso il numero complessivo per regione e per grado di istruzione non può differire dal valore riportato in tabella 1.

 

 

0.3           Criteri di ordinamento delle posizioni di graduatoria.

 

Il comma 100 parla genericamente di un criterio di ordinamento “… in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso, … “.   Più precisamente, il criterio di ordinamento è necessariamente dato da una serie di elementi, e non solo dal punteggio, la cui combinazione contribuisce a generare la posizione di graduatoria del soggetto, ad es. per determinare la posizione relativa di soggetti che posseggano il medesimo punteggio.

 

Di seguito si riportano i criteri con cui vengono ordinati i candidati delle due categorie, GM o GAE, al fine di determinare la rispettiva graduatoria:

 

  • categoria lettera a) comma 96 (inclusi GM concorso)
    • Punteggio totale (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza da A a Q (ordine alfabetico)
    • Titolo di preferenza R e numero Figli (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza S e T (ordine alfabetico)
    • Servizio Lodevole (chi ha servizio viene prima)
    • Data di Nascita (il più giovane viene prima)

 

  • categoria lettera b) comma 96 (inclusi GAE)
    • Fascia di appartenenza (la prima fascia viene per prima)
    • Punteggio totale (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza da A a Q (ordine alfabetico)
    • Titolo di preferenza R e numero Figli (dal più alto al più basso)
    • Titoli di preferenza S e T (ordine alfabetico)
    • Servizio Lodevole (chi ha servizio viene prima)
    • Data di Nascita (il più giovane viene prima).

 

 

0.4           Descrizione dell’algoritmo di nomina.

 

La fase c), viene realizzata attraverso due sottofasi:

  • la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità c1, riguarda l’esame delle sole province espresse come prima preferenza da ciascun aspirante che ha presentato domanda e che ha diritto a partecipare alla fase c); essa utilizza tutti i posti disponibili per la fase c);
  • la seconda, che chiameremo per comodità c2, che riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase precedente, utilizza i posti residui dopo la sottofase precedente e scorre una graduatoria nazionale per classe di concorso e grado di istruzione.

In entrambe le sottofasi gli inclusi nelle G.M. del concorso hanno la precedenza di trattamento rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

 

All’interno della fase c1 coloro i quali presentano una o più riserve previste da: Legge 68/99 ,   art. 61 della Legge 270/82, oppure la riserva prevista per i militari volontari in ferma breve e prefissata, sono trattati prioritariamente rispetto a tutte le altre categorie di aspiranti. In tal caso, i posti del potenziamento della classe di concorso (o delle classi di concorso) presenti nelle prima provincia richiesta dai predetti riservisti in possesso dell’abilitazione necessaria per accedervi, sono assegnati con priorità ai predetti soggetti. Nel caso di concorrenza di più riservisti appartenenti a diverse categorie, l’ordine di priorità relativo tra le varie categorie è il seguente, ferma restando la prevalenza di ciascuno di loro rispetto a tutti gli altri partecipanti non riservisti:

  1. Non vedenti (art. 61 L. 270/82)
  2. Gruppo 1 (L.68/99)
  3. Gruppo 2(L.68/99)
  4. Gruppo 3 (L.68/99)
  5. Militari

Dove i gruppi sono riportati in tabella:

Codice Descrizione Gruppo
A VEDOVA/O FIGLI DI VITTIME DEL DOVERE O AZIONI TERRORISTICHE 1
B INVALIDO DI GUERRA 2
C INVALIDO CIVILE DI GUERRA 2
D INVALIDO PER SERVIZIO 2
E INVALIDO DEL LAVORO ED EQUIPARATI 2
N INVALIDO CIVILE 2
P NON VEDENTE O SORDOMUTO 2
M ORFANO O PROFUGO O VEDOVA DI GUERRA,PER SERVIZIO E LAVORO 3

 

 

0.4.1             Sottofase c1

La prima sottofase – c1 – si realizza attraverso la creazione di tanti nuovi elenchi provinciali per ogni grado di istruzione e classe di concorso e posto di sostegno, in ciascuno delle quali compaiono solo gli aspiranti che hanno espresso quella provincia al primo posto delle preferenze. Gli elenchi sono ordinati secondo i criteri di cui sopra. In ognuno degli elenchi di cui alla sottofase c1 tutti gli aspiranti inclusi nelle G.M. del concorso precedono tutti gli aspiranti delle GAE. Ciascun candidato è esaminato, nelle varie graduatorie in cui è presente e sempre con riferimento alla provincia espressa come prima preferenza, a partire da quella in cui ha il “punteggio maggiore”, inteso come combinazione degli elementi sopra riportati. Per ogni graduatoria su cui partecipa, sempre riguardante la sola provincia espressa come prima preferenza, il candidato viene esaminato prima su posti normali o prima sui posti di sostegno, in relazione alla priorità da lui espressa al riguardo in sede di istanza di partecipazione al piano straordinario.

 

Esempio: un aspirante è presente nella graduatoria A043 di Bergamo con 100 punti e nella graduatoria A050 di Bergamo con 50 punti. L’esame parte dalla classe A043 e, se l’aspirante non è nominabile, si passa ad esaminare la posizione nella classe in concorso A050, dopo aver esaminato tutti coloro i quali precedono l’aspirante in questa seconda graduatoria, secondo i criteri di ordinamento descritti nel paragrafo precedente.

 

0.4.2             Sottofase c2

Al termine della sottofase c1 – provinciale, i candidati non nominati partecipano alla seconda sottofase – c2 fase unica nazionale

 

Anche nella sottofase c2 i soggetti inclusi nelle G.M. del concorso 2012 (lettera a comma 96) hanno la precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (lettera b comma 96).

Ciascun aspirante partecipa, in qualità di appartenente alla categoria per la quale ha scelto di candidarsi (concorso o GAE), alla fase nazionale, per tutte le province   del territorio nazionale (escluse Aosta, Bolzano e Trento) secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda (100 province obbligatoriamente).

 

Per ogni provincia espressa tra le preferenze il candidato partecipa, nell’ordine, a partire dalla classe di concorso per cui ha il punteggio maggiore. A parità di punteggio, a partire dalla classe di concorso del grado di istruzione maggiore.

In caso di possesso del titolo di specializzazione su sostegno il candidato esprime se intende dare la precedenza ai posti di sostegno o ai posti comuni; pertanto, sempre seguendo l’ordine delle province richieste, per il candidato viene esaminata la possibilità di nomina prima sui posti di sostegno o prima per i posti comuni, a seconda della priorità espressa dal medesimo candidato e sempre nel rispetto del criterio che si parte dall’insegnamento o dal posto di sostegno in cui presenta il maggiore punteggio.

L’aspirante GAE incluso in due province con punteggi diversi, per tutte le province della fase nazionale parteciperà, con la “fascia/ punteggio maggiore” della medesima graduatoria tra quelli riportati nelle due province.

 

La sottofase c2 adotta i medesimi criteri e modalità utilizzati per l’esecuzione della fase b), già pubblicati sul sito internet del MIUR.

 

Esemplificazione delle modalità di scorrimento delle inclusioni nelle graduatorie a livello nazionale (commi 100 e 101).

 

Semplificando la descrizione del procedimento di nomina che, per quanto sopra descritto, deve tener conto di molteplici elementi, quali:

  • categoria di appartenenza,
  • presenza o meno del titolo di specializzazione su sostegno e della priorità con cui è richiesto il posto di sostegno rispetto a posti comuni,
  • contemporanea presenza in più di una graduatoria di stesso o di diverso grado di istruzione, con punteggi uguali o diversi,
  • presenza in Gae di province diverse,

ipotizziamo di esaminare una sola classe di concorso per volta, in modo sequenziale.

 

Sulla base degli elementi con cui viene composta la graduatoria provinciale (fascia, punteggio, altri titoli di preferenza), si elabora un elenco nazionale dove il primo posto è occupato dall’aspirante che, in assoluto, presenta la combinazione “fascia / punteggio/ titoli” più alta.   A titolo di esempio: supponiamo che il primo in assoluto nelle Gae della A043, a livello nazionale, sia incluso nella GAE di Milano, con punti 200.

 

Si inizia lo scorrimento della graduatoria nazionale della classe A043 dal primo aspirante di cui sopra e, per ognuna delle 100 province espresse secondo l’ordine di preferenza indicato dall’aspirante medesimo, si esamina se esiste almeno un posto disponibile. L’aspirante è assegnato alla prima provincia in cui viene trovato il posto. L’esame della prima preferenza provinciale è inutile in quanto, se questa provincia non è stata assegnata nella sottofase prioritaria c1 non può capitare che sia assegnabile nella sottofase successiva nazionale c2.

 

Supponiamo che l’aspirante abbia espresso come ordine di preferenze provinciali: Brescia, Bergamo, Novara, Torino, Asti, Pavia, Milano, Trapani, Ragusa. La prima provincia in cui esiste la disponibilità per la A043 è Bergamo. Ma esiste anche una disponibilità a Milano che è la provincia in cui l’aspirante è incluso nelle GAE. Egli è assegnato a Bergamo. L’aspirante non viene più esaminato in altre classi di concorso e in altre province.

 

Si passa ad esaminare l’aspirante presente nella seconda posizione nazionale della graduatoria della A043, secondo le modalità descritte sopra. Così si prosegue fino al fondo della predetta graduatoria nazionale della A043 e così via per le graduatorie nazionali delle altre classi di concorso. Man mano che l’aspirante è assegnato ad una classe di concorso / provincia, viene esaminato nelle eventuali graduatorie delle altre classi di concorso in cui è presente al solo fine di determinare se sia possibile assegnargli un posto in una provincia che precedeva quella in cui ha già trovato posto secondo l’individuale ordine di preferenza.

 

 

In sintesi, nella fase nazionale:

  • L’ordine di priorità con cui vengono esaminati i singoli candidati rispetto ai concorrenti presenti nella medesima graduatoria nazionale è dato solo dalla combinazione “fascia / punteggio / titoli” a livello nazionale.
  • L’ordine con cui sono esaminate le province per ciascun candidato (esaminato   nell’ordine di cui sopra rispetto ai concorrenti) è dato dall’indicazione di preferenza delle 100 province espresse dal medesimo.
  • L’aspirante GAE incluso in due province con   punteggi diversi partecipa, per tutte le province della fase nazionale, con il valore della combinazione fascia/ punteggio maggiore della medesima graduatorie tra quelli riportati nelle due province

 

 

Punteggio servizio militare in GaE

Punteggio servizio militare in GaE. Sentenza esemplare ottenuta dall’ANIEF: il MIUR deve rispettare chi ha svolto il servizio di leva obbligatorio.

Una schiacciante vittoria quella ottenuta dall’ANIEF in tribunale, con la conferma che i periodici Decreti del Ministero dell’Istruzione di aggiornamento delle GaE volevano negare ai docenti precari – che avevano prestato il servizio di leva obbligatorio – il punteggio spettante nelle Graduatorie a Esaurimento, limitando volutamente il loro diritto riconosciuto dalla legge. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara ottengono piena ragione in favore di un nostro iscritto, con l’immediata modifica del punteggio nelle Graduatorie d’interesse del ricorrente e la condanna del Ministero dell’Istruzione per non aver rispettato la gerarchia delle fonti e aver voluto svantaggiare volutamente quanti hanno compiuto il proprio dovere nei confronti della Nazione.

 

Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (VA), infatti, trasmette ai nostri legali una sentenza esemplare nella sua chiarezza con una ricostruzione puntuale e precisa della normativa di riferimento che non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo e inchioda il MIUR per aver evidentemente voluto svantaggiare quei precari che avevano svolto il servizio di leva obbligatorio, non volendo riconoscere loro alcun punteggio nelle Graduatorie d’interesse. La sentenza, infatti, evidenzia come “l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) ha portata generale, non ha alcuna limitazione e comporta che il riconoscimento del servizio debba essere applicato anche alle graduatorie ad esaurimento, per evitare uno svantaggio a coloro che hanno compiuto il proprio dovere verso la Nazione. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”.

 

È lo stesso Giudice del Lavoro del tribunale del varesino, quindi, nell’accogliere pienamente le ragioni dei legali ANIEF, a voler precisare, come “in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti” e a bacchettare il Ministero dell’Istruzione dichiarando addirittura “superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore come un decreto ministeriale non possa derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo”. Alla soccombenza totale dell’Amministrazione, segue la scontata condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in 1.300 Euro oltre accessori.

 

L’ANIEF, dunque, ha dato una nuova lezione al Ministero dell’Istruzione ottenendo, grazie all’azione incisiva dei propri legali, piena conferma della correttezza del proprio operato e la soddisfazione di aver nuovamente “corretto” in tribunale quelle inaccettabili “deroghe” alla normativa primaria che il MIUR credeva di poter porre in essere a discapito dei lavoratori della scuola con un semplice decreto ministeriale.

Scuola, sentenza a favore dei prof precari. “Monetizzare reiterazione dei contratti”

da Il Fatto Quotidiano

Scuola, sentenza a favore dei prof precari. “Monetizzare reiterazione dei contratti”

Il tribunale di Tolmezzo condanna il Miur a pagare le differenze retributive a un insegnante con 26 contratti a termine sulle spalle. Si apre così una speranza per i precari che hanno presentato ricorso. Possibile un risarcimento di 30 mila euro per chi si presenterà davanti ad un tribunale

Trasferita alle Regioni l’assistenza degli studenti diversamente abili delle superiori, ma paga lo Stato

da Il Sole 24 Ore

Trasferita alle Regioni l’assistenza degli studenti diversamente abili delle superiori, ma paga lo Stato

di Amedeo Di Filippo
Sembra destinata a soluzione l’annosa contesa su chi debba sostenere gli oneri economici relativi al servizio di assistenza degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. La legge di Stabilità 2016 mette sul piatto un contributo di 70 milioni di euro, trasferendo direttamente alle Regioni le funzioni attribuite alle Province.

Comuni vs. Province
Proprio a ridosso dell’entrata in vigore della legge di Stabilità è stata depositata il 5 gennaio la sentenza n. 9 con cui il Tar Lombardia ha giudicato il ricorso proposto da un Comune volto all’accertamento della spettanza in capo alla Provincia degli oneri economici relativi al servizio di assistenza degli studenti disabili frequentanti le scuole superiori residenti nel Comune. Problema che coinvolge i numerosi Comuni che si sono fatti carico dei servizi di assistenza e trasporto scolastico degli studenti disabili, i cui oneri dovrebbero invece spettare alle Province.
Il sindaco ha chiesto alla Provincia di risarcire o, in subordine, restituire la somma spesa per l’erogazione di questi servizi. Di fronte all’ennesimo rifiuto, si è rivolto al Tar per accertare la spettanza in capo alla Provincia dell’onere economico, chiedendo l’annullamento del diniego del rimborso delle spese sostenute, di condanna al risarcimento ovvero al rimborso, a duplice titolo (arricchimento senza causa o gestione di affari altrui), di quanto speso per erogare i servizi.
Purtroppo non abbiamo l’esito della controversia, perché i giudici lombardi si limitano a rilevare che, secondo giurisprudenza consolidata, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto – ed è questa la novità – l’assunzione in via autonoma da parte del Comune di un servizio spettante alla Provincia senza alcun previo accordo contrattuale o negoziale tra le parti può dare origine ad un’azione di indebito arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 Cc.
La “pezza” della legge di Stabilità
A chiudere la disputa per il futuro è arrivata la legge di Stabilità n. 208/2015, che col comma 947 si occupa proprio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, collegato al processo di riordino delle Province alle quali l’articolo 139 del Dlgs 112/1998 ha attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore. Funzioni che sono attribuite ai Comuni in relazione agli altri gradi di scuola.
Con l’intervento legislativo, le funzioni delle Province sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le norme che le abbiano già attribuite alle Province stesse ovvero alle Città metropolitane o ai Comuni. Ai fini della sostenibilità del trasferimento, il legislatore carica un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, il cui riparto è rinviato ad apposito Dpcm da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Contributo che potrà essere frazionato, sulla base dell’anno scolastico di riferimento, in due tranches, tenendo conto dell’effettivo esercizio delle funzioni.
Il pagamento della retta
Rimangono invece in carico ai Comuni gli oneri derivanti dall’esecuzione di provvedimento giudiziale che ha disposto il collocamento di un minore presso una comunità terapeutica. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti con la deliberazione n. 2 dell’11 gennaio, in risposta al quesito se la relativa spesa debba essere sostenuta dalla famiglia di appartenenza, eventualmente con compartecipazione del Comune, ovvero esclusivamente dall’ente medesimo.
Risponde la sezione che, ai sensi dell’articolo 25 del Rdl n. 1404 del 1934, le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune, a cui spetta anticipare le spese salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all’integrale rimborso. A tale regola può fare eccezione, su previsione giurisdizionale, la sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata.

Concorso docenti, Renzi incontra Giannini per decidere la prova scritta: per i bandi c’è tempo

da La Tecnica della Scuola

Concorso docenti, Renzi incontra Giannini per decidere la prova scritta: per i bandi c’è tempo

Renzi è stato di parola: in settimana incontrerò il ministro Giannini per fare il punto sul concorso per 63.712 docenti. Dopo sole ventiquattrore si è svolto l’incontro.

Nel pomeriggio di lunedì 8 febbraio, premier e responsabile del Miur si sono incontrati.

A leggere le agenzie di stampa, le decisioni prese arriveranno entro “la fine del mese”, con la pubblicazione dei bandi (che dovrebbero essere ben quattro).

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe tuttavia che su alcuni punti ci sia stata piena sintonia. Ad iniziare dalla necessità di allestire “una selezione di qualità”.

Ed è per questo che si lavorerà nelle prossime ore per trovare un punto di equilibrio sui quesiti – tutti a risposta aperta – da porre in inglese in occasione della prima prova scritta. Il Miur vorrebbe che due su otto fossero in lingua straniera. Il Cspi invece, assieme ai sindacati, preferirebbe un solo quesito in inglese.

Nelle ultime ore è spuntata un’altra ipotesi, riproposta dall’Ansa: intervenire sul “peso” dei punteggi da attribuire ai due quesiti rispetto al pacchetto complessivo.

“Il nodo, secondo quanto si è appreso, dovrebbe essere sciolto in tempi brevissimi, già mercoledì o giovedì”, quindi il 10 o l’11 febbraio.

L’operato di Governo e Miur sul concorso, qualunque sia l’esito della decisione, non sembra però piacere ai sindacati.

Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, parla di “annuncite” sul concorso, perché “da due mesi si susseguono soltanto gli annunci, l’ultimo dei quali è arrivato dal sottosegretario Faraone che ha parlato di pubblicazione dei bandi ‘entro 15 giorni, al massimo entro fine mese’, confermando poi che la prova scritta del concorso si svolgerà a fine marzo. Non rispettando i termini stabiliti dalla legge, il Miur arreca un grave danno ai candidati che avranno ben poco tempo per prepararsi rispetto ai contenuti dei bandi”.

È critico anche il segretario generale della Uil scuola, Pino Turi, per il quale è “impossibile da sostenere la valutazione sulla base delle prove di lingua, mai richieste nel profilo culturale e professionale dell’attuale docente. La giusta esigenza di selezionare docenti che posseggano le abilità linguistiche si può realizzare – sostiene il sindacalista – con una prova facoltativa a cui assegnare un punteggio aggiuntivo. In questo modo otterrebbe il doppio risultato di riconoscere la professionalità del ‘bravo docente’ di matematica, ovvero di latino e greco e valorizzare al tempo il docente che ha abilità linguistiche”.

Comitati di valutazione: sindacati protestano per nomine esperti esterni

da La Tecnica della Scuola

Comitati di valutazione: sindacati protestano per nomine esperti esterni

Parte dal Lazio la protesta sindacale sulle modalità di nomima degli esperti esterni nei comitati di valutazione.
Con una nota ufficiale indirizzata al direttore regionale del Lazio, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda evidenziano quelle che considerano vere e proprie irregolarità tali rendere pressochè illegittimo l’intero provvedimento.
Intanto c’è il fatto che – secondo i sindacati – molti dirigenti scolastici nominati come membri esterni non avevano mai dato la propria disponibilità (quel che è peggio è che nelle premesse del decreto l’Usr sostiene di aver acquisito il consenso di tutti i designati).

Inoltre, a quanto pare, nel Lazio non è stato nominato nessun docente come esperto esterno e di questo i sindacati chiedono conto all’Ufficio regionale ricordando che in linea generale ogni atto amministrativo deve essere sempre adeguatamente motivato.
Senza trascurare il fatto che secondo l’Usr tutti i dirigenti nominati dovrebbero svolgere l’incarico a titole completamente gratuito e senza nessuna forma di rimborso.
E non basta ancora: l’Usr del Lazio ha nominato anche dirigenti che hanno già incarichi di reggenza nonostante che questa eventualità sia espressamente considerata dalla legge come del tutto residuale.
In realtà le “irregolarità” registrate nel Lazio sembrano diffuse anche in altre regioni: non si contano infatti i casi di dirigenti scolastici nominati esperti esterni in assenza di una loro richiesta o addirittura contro la loro volontà.
Ci sono persino casi di dirigenti scolastici che, pur non avendo fatto nessuna richiesta, sono stati nominati in due o tre comitati diversi.
Ai problemi strutturali dei comitati si aggiungono così anche quelli legati alle cattive modalità di costituzione.  La strada, insomma, è tutta in salita fin dalla partenza.

Osservatori esterni prove Invalsi, faq su chi può candidarsi e chi è escluso dalla selezione

da La Tecnica della Scuola

Osservatori esterni prove Invalsi, faq su chi può candidarsi e chi è escluso dalla selezione

L.L.

L’USR per il Piemonte ha pubblicato una serie di faq per rispondere a domande frequenti relative alla selezione di osservatori esterni alle prossime prove Invalsi.

Le riportiamo di seguito:

D.: Sono stato collocato a riposo per inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Posso partecipare alla selezione?

R.: No, in quanto anche l’attività di osservatore esterno INVALSI si configura come attività lavorativa.

 

D.: È possibile candidarsi solo per la scuola secondaria di II grado o per la scuola primaria?

R.: No, la candidatura è riferita al ruolo di osservatore esterno e non è previsto che l’aspirante possa esprimere una preferenza per una particolare tipologia di classe.

 

D.: Cosa si intende per compenso lordo amministrazione previsto dalla nota Invalsi prot. n. 10517 del 30/12/2016?

R.: Il compenso di euro 200,00 è da intendersi un importo lordo, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali. NON va inteso come NETTO.

 

D.: L’art. 6 del bando (criteri di selezione) parla di personale in quiescenza da non più di tre anni. Cosa si intende?

R.: Può partecipare alla selezione il personale collocato a riposo dal 1°/09/2013 e anni scolastici successivi. Chi è in pensione dal 1°/09/2012 e anni scolastici precedenti NON può partecipare.

 

D.: è possibile partecipare in più di una regione?

R.: Sì, è possibile.

D.: Sono in posizione di quiescenza. Quali documenti devo allegare alla candidatura?

R.: Alla candidatura va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento.

 

D.: Sono un Dirigente scolastico. Quali documenti devo allegare alla candidatura?

R.: Alla candidatura va allegata, a pena di esclusione, la sola fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento.
Non è necessario produrre l’autorizzazione del superiore gerarchico.

 

D.: Sono responsabile di plesso, in qualità di fiduciario del Dirigente scolastico. Rientro nella categoria “Collaboratore del Dirigente scolastico”?

R.: Sì.

 

D.: Sono un docente di scuola dell’infanzia. Posso partecipare alla selezione?

R.: Sì.

 

D.: Perché, se insegno su classe interessata alla osservazione (II o V della scuola primaria o II della scuola secondaria di II grado) non posso partecipare alla selezione?

R.: L’INVALSI, nello stabilire i criteri validi su tutto il territorio nazionale, ha ritenuto che ciò non sia possibile per evitare che il giorno delle prove le scuole si trovino prive di personale da destinare alla gestione delle prove stesse.

 

D.: Sono un docente abilitato e specializzato sul sostegno. Al momento della presentazione della domanda presto servizio per 6 ore su 18 in una classe II della scuola secondaria di II grado. Posso partecipare alla selezione?

R.: No. Al momento della produzione della istanza di partecipazione non si deve essere in servizio, anche se solo per poche ore, in nessuna delle tipologie di classi interessate dalle rilevazioni.

 

D.: Sono un docente in servizio al momento della presentazione della domanda. Quali documenti devo allegare alla candidatura?

R.: Alla candidatura vanno allegati, a pena di esclusione

  • l’autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico (Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica di servizio);
  • la fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento.

Il modello di autorizzazione del superiore gerarchico è reperibile cliccando qui.

 

D.: Sono un docente con contratto a tempo determinato. Devo produrre l’autorizzazione del Dirigente scolastico?

R.: Sì, deve produrre l’autorizzazione del superiore gerarchico (secondo il modello reperibile qui), se il contratto di cui è destinatario è esteso fino al 12 maggio.
Se il contratto termina prima dell’inizio delle prove INVALSI (5 maggio), non è necessario produrre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Resta la necessità di comunicare all’USR Piemonte, tramite la casella di posta osservatorinvalsi@istruzione.it , ogni variazione del proprio stato di servizio e di inviare autorizzazione rilasciata dall’eventuale nuovo dirigente scolastico.

 

D.: Sono un docente con contratto a tempo determinato. Al momento della presentazione della domanda sono in servizio su una classe III della scuola primaria. Posso partecipare alla selezione?

R.: Sì. Per i docenti a tempo determinato, o per coloro che non sono servizio, la dichiarazione deve fare riferimento alla situazione lavorativa in essere al momento di presentazione della domanda.

 

D.: La lettera h dell’art. 5 del Bando (presentazione della domanda) prevede che l’aspirante del ruolo di osservatore esterno deve dichiarare di “non essere in servizio nella classe interessata dalle rilevazioni nazionali per gli apprendimenti per l’a.s. 2015/2016”. Cosa si intende con questa espressione?

R.: Gli aspiranti non devono essere in servizio in nessuna delle tre tipologie di classi interessate dalle rilevazioni. Quindi, non si deve essere in servizio né su una classe II o V della scuola primaria, né su una classe II della scuola secondaria di II grado.

 

D.: Sono un laureato o un diplomato attualmente non in servizio presso un’istituzione scolastica pubblica. Posso partecipare alla selezione?

R.: Sì. Sarà possibile selezionare osservatori tra giovani laureati o diplomati, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie per l’insegnamenti provinciali o d’istituto.
Alla candidatura va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento.

Registro elettronico “forzato”, allo studente basta poco per ridurre le assenze

da La Tecnica della Scuola

Registro elettronico “forzato”, allo studente basta poco per ridurre le assenze

Ancora una storia di intrusione nei sistemi informatici della scuola per modificare i dati sensibili relativi agli studenti.

Stavolta il protagonista della vicenda è un ragazzo che frequenta una scuola superiore della provincia di Bologna, che è stato denunciato alla Procura per accesso abusivo a sistema on line della scuola dove sono registrate le assenze degli allievi.

Il giovane, di 18 anni, si è intrufolato nel registro elettronico dei suoi docenti – utilizzando le credenziali di un docente che erano rimaste nella memoria Ram del computer – e ha cancellato una serie di assenze che un amico aveva ‘collezionato’, da ottobre a dicembre.

L’aspetto che rende particolare la storia è che il ragazzo non ha “forzato” il sistema informatico per avvantaggiarsene lui stesso, ma per favorire un amico, anche lui 18enne, per fargli un favore. Ora, però, la bravata potrebbe costare cara ad entrambi.

E, in ogni caso, la vicenda ripropone la necessità di rendere questi sistemi di registrazione dei dati sensibili degli alunni – assenze, valutazioni, diagnosi dei ragazzi con ‘sostegno’ e via dicendo – sicuramente più sicuri e meno accessibili agli studenti più scaltri e con competenze informatiche avanzate.

Contratto mobilità, firma vicina

da tuttoscuola.com

Contratto mobilità, firma vicina
La Uil scuola: se l’Amministrazione scioglie i nodi residui, si può concludere il 10 febbraio

Una nota della Uil scuola definisce l’incontro svoltosi oggi al Miur “utile per definire il testo in vista della probabile firma prevista per mercoledì 10 febbraio“.

Restano però irrisolti:

a)   il problema della mobilità professionale che, coerentemente con l’intesa, deve poter operare sul 25% di tutti i posti vacanti e disponibili, con titolarità di scuola;

b)   il problema del personale docente nominato da graduatoria di merito in fase B che deve poter avere le stesse opportunità della fase C nella fase dei trasferimenti partecipando al movimento a partire dal primo ambito scelto, così come è previsto per i docenti nominati da graduatoria di merito in  fase C .

Abbiamo chiesto, inoltre, che i docenti già di ruolo nell’anno scolastico 2014/15 che nella mobilità interprovinciale ottengono il trasferimento sul primo ambito, possano scegliere anche di indicare un ordine di preferenza tra le scuole dell’ambito. Dalle risposte dell’Amministrazione, dipenderà l’esito finale del negoziato“, conclude la nota del sindacato di Pino Turi.

Renzi sul concorso: in settimana decidiamo

da tuttoscuola.com

Renzi sul concorso: in settimana decidiamo
Dubbi sulle due domande in inglese

In settimana una delle cose che dobbiamo fare è scegliere con il Ministro Giannini il modello di concorso che porterà 63.217 persone in cattedra“. Lo ha detto il premier Matteo Renzi alla scuola di formazione del Pd.

Uno dei temi in ballo – ha aggiunto – è mettere o meno una o due domande di ingelese e c’è una discussione vera e accesa. Non è un tema semplice: da un lato uno dice ‘A me insegnante precario per dieci anni lo Stato ha dato aspettative ma non ha insegnato a parlare inglese’, dall’altro c’è chi dice ‘Sì, ma fuori di qui il mondo chiede modifiche’

140 mila studenti il 1° anno con insufficienza in matematica

da tuttoscuola.com

140 mila studenti il 1° anno con insufficienza in matematica

La matematica si conferma come la disciplina più ostica per gli studenti fin dal 1° anno di corso, come ha evidenziato l’ultimo Focus ministeriale sugli scrutini negli istituti di II grado nel 2014-15.

Le insufficienze in matematica sono più elevate rispetto a quelle in italiano e lingue straniere in tutti gli anni di corso; il primo anno di studio risulta sempre quello in cui gli studenti incontrano maggiori difficoltà.

La percentuale di insufficienze si differenzia anche in relazione al tipo di percorso: le carenze in matematica sono rilevanti soprattutto nei tecnici e nei professionali con insufficienze al primo anno di corso, rispettivamente del 27,2% e del 27%, mentre i licei registrano il 17,1%.

In valori assoluti negli istituti tecnici sono 46.500 gli studenti del 1° anno che a giugno avevano l’insufficienza in matematica, 56.500 nei professionali e 37.000 nei licei: 140 mila ragazzi (22,7%).

Nei primi quattro anni di corso sono più di 400 mila (402.500, pari al 18,5%) i ragazzi dei vari settori che negli scrutini di giugno hanno avuto l’insufficienza in matematica.

A livello territoriale, per tutte le aree geografiche il primo anno di corso mostra il più alto numero di insufficienze in matematica; il Nord Ovest in particolare è l’area che evidenzia maggiori insufficienze che diminuiscono in modo significativo dal primo al quarto anno di corso.

Tutto questo avviene negli scrutini di giugno e quelle insufficienze in matematica sono all’interno del cosiddetto giudizio sospeso. A settembre, come da tempo avviene, le percentuali di non ammessi definitivamente sono ridotte al minimo, mascherando in tal modo una pesante criticità messa a nudo a giugno.

Ma il buco nero della matematica resta comunque in tutta la sua preoccupante evidenza.

Ignorare questa realtà diventa, a lungo andare, una grave responsabilità.