IL DISAGIO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

ANDIS RAPPRESENTA AL SOTTOSEGRETARIO FARAONE IL DISAGIO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il presidente dell’ANDIS Paolino Marotta è stato ricevuto oggi dal Sottosegretario Faraone per una presentazione di dettaglio della Proposta ANDIS “Verso un nuovo profilo della dirigenza scolastica”.

In apertura Marotta ha voluto  segnalare al Sottosegretario lo stato di grave disagio professionale in cui versano i dirigenti scolastici italiani a causa del continuo e significativo aumento dei carichi di lavoro, come pure delle accresciute responsabilità amministrative e gestionali.

Tale situazione, ha sottolineato Marotta, finisce per deviare l’energia e l’azione organizzativa dei ds verso emergenze lontane dai processi d’insegnamento e apprendimento.

Riprendendo le conclusioni dei recenti Convegni ANDIS di Vico Equense e di Jesolo, il Presidente Marotta ha chiesto al Sottosegretario che in sede di decretazione delegata sia introdotta una norma che sollevi i ds da tutti gli adempimenti amministrativi non funzionali alle finalità proprie dell’autonomia scolastica (stipendi, ricostruzioni di carriera, contrattualistica, graduatorie, aspetti tecnici legati al contenzioso, ecc.) che andrebbero attribuiti, invece, a Centri territoriali di Servizi da costituire.

Marotta ha auspicato, inoltre, che si pervenga ad una regolamentazione di un middle management, in modo che a tutte le istituzioni scolastiche del Paese sia assicurata una leadership distribuita stabile e coesa.

Successivamente il Presidente ha presentato nei particolari la proposta dell’ANDIS per la ridefinizione del profilo del ds, finalizzata alla riconduzione della dirigenza scolastica nell’ambito della dirigenza pubblica.  A tal proposito ha  richiamato l’impegno assunto dal Governo in Senato con l’accoglimento dell’ o.d.g. n. G9.304 al DDL n. 1577 presentato dai senatori Salvo Torrisi e Pippo Pagano ed ha chiesto espressamente a Faraone di inserire nei decreti legislativi di prossima emanazione una norma che preveda il pieno riconoscimento della funzione gestionale e amministrativa del dirigente scolastico e riconduca la dirigenza scolastica nei ruoli coordinati e distinti della dirigenza pubblica statale.

Il sottosegretario Faraone si è mostrato molto interessato alla proposta ANDIS sul nuovo profilo della dirigenza scolastica e si è dichiarato disposto a tenerne conto in sede di formazione del decreto delegato sul nuovo Testo Unico.

L’occasione è stata utile per segnalare al Sottosegretario anche la necessità e l’urgenza di altri provvedimenti fortemente attesi dalla categoria, come la liquidazione delle spettanze arretrate e delle somme previste dalla legge 107, la riapertura del contratto di area, l’emanazione del Bando di concorso per il reclutamento dei ds, la modifica del sistema di valutazione dei ds nella parte in cui fa riferimento ai risultati degli alunni.

Al termine dell’incontro il Sottosegretario ha manifestato piena disponibilità a seguire, con l’attenzione di sempre, le problematiche dei dirigenti scolastici, sostenendo che il ds riveste un ruolo strategico per la messa a regime delle innovazioni introdotte dalla Legge 107/15. La possibilità che la norma esplichi al massimo le potenzialità previste – ha dichiarato Faraone – è per buona parte in mano alla dirigenza scolastica e, quindi, tutto ciò che serve per poterla rendere più efficace e riconosciuta costituisce un impegno  e un’attenzione dovuta alla professionalità dei dirigenti scolastici.

Falsi ciechi, Uici: “Far emergere i dati reali, non i polveroni mediatici”

Redattore Sociale del 01-04-2016

Falsi ciechi, Uici: “Far emergere i dati reali, non i polveroni mediatici”

ROMA. Dopo Anmic e Fish, anche l’Unione italiana ciechi interviene contro lo “stigma” che accompagna la lettura dei dati Inps sulle pensioni d’invalidità riportata mercoledì dal Corriere della Sera. “L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – afferma il presidente nazionale Mario Barbuto – è in prima linea per combattere il ‘fenomeno’ dei falsi invalidi. Da sempre l’Unione si batte per far emergere i reali dati del problema e non i polveroni mediatici. Dietro a ogni falso cieco c’è una Commissione medica che ne ha certificato l’invalidità e ogni tot anni la verifica”. Continua Barbuto: “Se è vero che da decenni le regioni meridionali hanno percentuali di pensioni di invalidità doppie, se non di più, rispetto alle regioni del nord Italia, ed è altrettanto vero che la spesa pro-capite per l’assistenza sociale è un decimo – e allora la pensione d’invalidità è una forma di ammortizzatore sociale? – certamente così non può e non deve essere. Chiediamo – prosegue Barbuto – un’azione condivisa da tutte le parti coinvolte affinché si metta mano una volta per tutte a questa situazione che, gestita solo giornalisticamente, danneggia i veri disabili senza incidere sul problema”.

Ridefinizione dei comparti: l’Aran convoca i sindacati il 4 aprile

Ridefinizione dei comparti: l’Aran convoca i sindacati il 4 aprile

È previsto per lunedì 4 aprile, l’incontro tra ARAN e le sigle sindacali per la prosecuzione delle trattative sul Contratto Collettivo Nazionale Quadro che dovrà definire i nuovi comparti del pubblico impiego.
La proposta dell’ARAN, ultima in ordine di tempo, di portare a 4 il numero dei comparti mantenendo l’unitarietà del settore della conoscenza (scuola – università – ricerca – afam) può portare nella direzione di salvaguardare i principi costituzionali e le unicità insite nelle prerogative del lavoro in queste istituzioni.

Auspichiamo, pertanto, che si intenda trovare una condivisione sull’obiettivo di tutelare le specificità salariali, professionali e l’autonomia dei lavoratori della conoscenza e che si arrivi su queste basi alla sottoscrizione dell’accordo definitivo, per affrontare finalmente il percorso atteso del rinnovo contrattuale.

Vittime di naufragio: Università italiane collaboreranno al riconoscimento

Vittime di naufragio: Università italiane collaboreranno al riconoscimento
Siglato Protocollo Difesa-Miur-Commissario per le persone scomparse

Il Ministro dell’Interno Angelino Alfano, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per estendere all’intero sistema delle Università italiane la collaborazione istituzionale, già iniziata con le Università degli Studi di Milano, Catania, Messina e Palermo, per il riconoscimento e l’identificazione dei corpi senza identità appartenenti a cittadini stranieri vittime del tragico naufragio del 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia, nel quale hanno perso la vita circa 800 persone.

Il recupero del natante dal mare sarà portato a compimento nella prossima primavera a cura della Marina Militare.
All’operazione, che si svolgerà presso la base Nato di Melilli (SR), parteciperà anche il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (per l’estrazione delle salme), oltreché, per gli aspetti di rispettiva competenza, la Questura di Catania, l’Azienda Sanitaria Provinciale, la Croce Rossa Militare.
La Prefettura di Siracusa garantirà l’azione di coordinamento sul posto, mentre il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione curerà gli adempimenti connessi alla sepoltura delle salme.

Le Università italiane, attraverso la Conferenza dei Rettori, prenderanno parte, su base volontaria, alle attività medico-legali per l’identificazione delle vittime. Specifiche professionalità nel campo della medicina legale e della patologia forense, nonché in quello della genetica forense presteranno la propria opera senza gravare sul bilancio dello Stato. Oltre venti atenei hanno già dato la loro adesione. L’operazione umanitaria, fortemente voluta dal Governo, consolida la tradizionale vocazione dell’Italia quale Paese di accoglienza e porta d’ingresso “sicura”  dell’Europa.

Scuola: Alt polizia!

Scuola: Alt polizia!

di Giovanni Fioravanti

 

Può darsi che tutelare i nostri giovani da pericoli come il consumo di droghe non abbia prezzo. Ma non è così naturale che a scuola entrino le forze dell’ordine. Dobbiamo capirci dove inizia e dove finisce il confine invalicabile di ogni istituto scolastico, perché la scuola non può rinunciare ad essere luogo per eccellenza della tutela e dell’accompagnamento di bambini, adolescenti, giovani. Spazio di protezione e ascolto di chi tra noi è più fragile, più esposto a sbagliare. Per questo, là dove si educa, non possono subentrare carabinieri e cani poliziotto.

Ci devono essere aree protette, tra queste, prima di tutto, le scuole e gli ospedali. Non significa extraterritorialità, neppure zona franca, ma semplicemente attenzione, comprendere la scala degli obiettivi, le priorità che non possono venire meno.

Coordinare gli sforzi volti a prevenire e contrastare lo spaccio di droga, come altri fenomeni di devianza sociale tra i giovani in età scolare, non può che incontrare la piena condivisione delle famiglie e degli istituti scolastici, ma ciò non può avvenire a prescindere dalla considerazione che, prima di impressionare e punire, è indispensabile comprendere e recuperare, tenere aperta la strada della confidenza, della fiducia, del dialogo. Si tratta di non guardare la persona al presente ma in prospettiva.

Al liceo Virgilio di Roma l’arresto, durante la ricreazione di un ragazzo sorpreso a vendere hashish a un compagno, ha prodotto la protesta di genitori e di centinaia di studenti, non certo per sottovalutazione, ma semplicemente per il motivo che la scuola, in quanto luogo sociale protetto, richiede modalità di approccio e di intervento ben diverse dalla messa in scena dello spiegamento di forze della polizia. Un’esibizione nutrita dall’idea che solo l’intimidazione e la punizione possano far desistere la fragile personalità degli adolescenti dall’ intraprendere la strada della droga e della devianza sociale. Un modo sbrigativo per affrontare una questione complessa che compete anche alla scuola come luogo di relazioni, di scambi, di processi formativi, di fiducie e di attese, senza blitz, cani poliziotto e forza armata.

Per nessun motivo può venire meno la piena coscienza che le scuole sono luoghi particolari ed altamente delicati, perché luoghi di tutela, cura, sostegno e dialogo per le giovani generazioni.

Se la scuola, in virtù di un ruolo male inteso, non assolvesse a queste prerogative, rischierebbe di tradire la fiducia dei suoi utenti, fondamento di ogni relazione educativa, condizione prima per lasciare aperta ogni possibilità alla confidenza e alla comunicazione tra alunni e docenti, protagonisti di quei complicati e delicati atti ad alta intensità educativa che ogni giorno si concretizzano nelle aule scolastiche del nostro Paese.

Mancare su questo terreno comprometterebbe ogni speranza di successo nella lotta contro i comportamenti devianti, con la conseguenza di lasciare spazio e voce solo alla condanna, all’etichettamento, all’emarginazione, con il risultato di aver fallito nello svolgere il compito formativo a vantaggio della società tutta.

Ogni istituzione scolastica è chiamata ad esercitare i propri compiti nell’ambito sancito dalla nostra Carta costituzionale e dalla legislazione di uno Stato di diritto, senza travalicare mai questi confini, a tutela del rispetto delle singole competenze istituzionali e del “valore” che è ogni ragazza e ogni ragazzo per il presente e per il futuro della nostra società.

Per esperienza quanti operano nelle scuole sanno bene che la devianza giovanile è il prodotto di dis-agio, di un non-logos, di un non-senso della vita. Chi è in crescita, chi “crea se stesso”, come le nostre ragazze e i nostri ragazzi, ha tutto il diritto di frequentare una scuola che lo garantisca di poter ricercare, con a fianco l’adulto insegnante, l’agio, il logos e il senso da dare alla proprio esistenza, i “significati” di cui ha bisogno, di cui sente la mancanza, anche se inconsapevolmente, in un ambiente disinteressato, sereno e sinceramente rassicurante, tutelato e protetto da ogni possibile minaccia che possa vanificare per sempre i non facili sforzi e più spesso i tormentati percorsi di ogni singolo.

Garantire una fattiva, leale e doverosa collaborazione tra istituzioni scolastiche e le forze dell’ordine che operano sul territorio, richiede attenzione, sensibilità, intelligenza, capacità di valutazione per non tradire l’ambito dei doveri che la legge assegna a ciascuna istituzione, con particolare riguardo alla tutela e al rispetto prezioso dello sviluppo della persona umana.

Incarichi interni ed esterni all’amministrazione

Incarichi interni ed esterni all’amministrazione

di Gerardo Marchitelli

 

Vi è un principio basilare nel nostro ordinamento, da lungo tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale. Detto principio trova in realtà il suo fondamento non solo nel canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) di cui i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art.1 l. 241/90 e ss. modif.) costituiscono fondamentale emanazione (da ultimo Cass. S.U. 7024/06; nonché Cass. S.U. 14488/03); ma anche nella considerazione che – atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione e un suo personale – è con questa organizzazione e con questo personale che l’ente deve attendere alle sue funzioni.

Tuttavia, la possibilità di far ricorso a personale esterno (esternalizzazione) è ammessa nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda, od anche quando non sia possibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali ed impreviste, di natura transitoria (Sez. controllo, 26 novembre 1991, n. 111; SS. RR., 23 giugno 1992, n. 792, e 12 giugno 1998, n. 27; Sez. II, 13 giugno 1997, n. 81, e 18 ottobre 1999, n. 271). In realtà, tutte le forme di esternalizzazione dell’attività pubblica quali le consulenze individuali, le forme di collaborazione esterna, i contratti di prestazione d’opera intellettuale, i contratti a tempo determinato, hanno la comune e generale funzione di acquisire professionalità qualitativamente e quantitativamente assenti nella pubblica amministrazione.

Tanto premesso la disposizione di riferimento è contenuta nell’art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001. Ebbene, la disposizione contenuta nell’art. 7 del d.lgs 165/2001, nella sua versione originaria stabiliva che “ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, le amministrazioni pubbliche, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”, Il legislatore, tuttavia, in un contesto sempre più caratterizzato dalla necessità di contenimento della spesa pubblica, introducendo l’art. 32 del d.l.223/2006 e successivamente l’art. 3, comma 76 della l. 244 del 2007, ha subordinato il ricorso alla collaborazione (compresi i co.co.co che sino al 2006 erano disciplinati da altre 9 disposizioni) in ipotesi ancora più stringenti. II testo, infatti, nella formulazione vigente, dispone che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita’ : a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita’ che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita’ di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e’ causa di responsabilita’ amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto. Dalla disposizione innanzi riportata, dall’insieme delle norme che regolano l’esternalizzazione e dalla giurisprudenza contabile che si è andata via via formando sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale, è possibile riassumere i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi esterni: a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale 10 ricognizione; c)indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;d)indicazione della durata dell’incarico. Ma soprattutto è dato cogliere un principio normativo di fondo che disciplina tutta la materia: il conferimento di incarichi all’esterno, in qualunque delle ipotesi sopra riportate, è consentito solo allorquando nell’ambito della dotazione organica non sia possibile reperire personale competente ad affrontare problematiche di particolare complessità od urgenza. Con riferimento poi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è richiesto un ulteriore requisito fondamentale e cioè la eccezionalità e temporaneità della situazione cui far fronte (circolare della Funzione Pubblica in data 15/3/2005). In altri termini la facoltà di ricorrere a collaborazioni esterne non può considerarsi una prerogativa arbitraria di chi amministra ma va collocata nell’ambito del contesto normativo predisposto dal legislatore il quale la consente solo in situazioni assolutamente residuali e per un tempo assolutamente limitato.

In merito alle procedure di affidamento di incarichi interni alla amministrazione, è importante sottolineare che l ’incarico professionale è regolato dall’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e dall’art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 176/2010. La prestazione di servizi, invece, dal codice degli appalti (d.lgs. 163/2006), assumendo così la caratteristica di una attività di tipo squisitamente imprenditoriale.

L’affidamento di un incarico professionale viene a connotarsi con il perfezionamento di una obbligazione a spiccato connotato prestazionale, attesa la specificità della scelta operata dalla pubblica amministrazione intuitu personae.

Con l’appalto di servizi viene a configurarsi, invece, un rapporto intuitu rei ove, in capo al soggetto “imprenditore” affidatario, viene a prefigurarsi l’assunzione dell’organizzazione e del rischio connesso, ivi compreso il risultato atteso dalla pubblica amministrazione appaltante.
Nella prestazione professionale derivante dal relativo contratto d’opera intellettuale prevalgono i caratteri del puro  facere, con ridotto rilievo all’organizzazione economica e con i (di solito) requisiti della unicità, della singolarità, della puntualità e della determinatezza dell’arco temporale.

Nell’appalto vengono, di contro, ad assumere preminente rilievo l’organizzazione economico-aziendale dei fattori produttivi posseduti dall’affidatario, professionista o meno. Ciò in quanto questi deve rendersi garanti dell’esecuzione, del buon esito dell’attività e del risultato oggetto del contratto, assumendo il rischio relativo della prestazione convenuta. ( La deliberazione n. 63 del 20.3.2014, assunta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia)

Già in un precedente parere, ancor più articolato (Lombardia 236/2013) la Sezione aveva specificato che “Le due fattispecie restano … diversificate in relazione all’organizzazione e alle caratteristiche del soggetto preposto al compimento dell’opera.

In linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, l’interprete adotta due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione).

La consulenza nell’accezione che qui rileva (rectius  la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d’opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza.

Nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, di un’opera artistica di particolare pregio o di un e-book digitale).

 

Nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).

 

Nell’appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un’obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009).

 

Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall’unicità, dalla singolarità e puntualità dell’incarico, nonché dalla determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d’opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma.

 

Del tutto simili i concetti ripetuti dal  Consiglio di Stato (sentenza 02730/2012) che,  con riferimento all’ affidamento dei servizi legali da parte di un Ente Locale, distingue, ai fini dell’ applicazione della relativa disciplina,  il conferimento di un singolo e ben specificato incarico da un servizio organizzato e strutturato:  “le norme di tema di appalti di servizi vengono, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.

 

E’ prestazione d’ opera professionale l’attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell’ente mentre costituisce appalto di servizi legali quando “l’ oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce prestazione d’opera professionale”.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento, l’ affidamento dei servizi legali segue la disciplina prevista dal codice dei contratti per  i servizi di cui all’ allegato II B, mentre l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.

Per altri versi “Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare una specifica disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di architettura volta a enucleare un sistema di qualificazione e di selezione per determinate tipologie di prestazioni d’opera, conferma l’inesistenza di un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d’opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate”.

(Lombardia – deliberazione n. 178 del 15 maggio 2014 )

L’art. 110, comma 6, del vigente t.u.e.l., sollecita le pubbliche amministrazioni locali a disciplinare, all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i presupposti e le modalità di accesso alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, sì da potervi fare ricorso esclusivamente nei casi determinati, fatto salvi i casi che si rendessero necessari a seguito di sopravvenute leggi speciali e/o in presenza di difficoltà tecnico-operative altrimenti non superabili.
Il tutto, ovviamente, allorquando l’ente locale avesse preliminarmente accertato di non potere utilizzare ad hoc risorse proprie, a mente dell’art. 7, comma 6, del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), dichiarando ovviamente nel contempo di non godere dell’autosufficienza organizzativa, che assurge a regola presupposto generale per il buon andamento (parere sezione regionale di controllo per la Toscana n. 6/2005). Un obbligo ineludibile, questo, in difetto del quale si avrebbe modo di rispondere di danno erariale e di comportamento elusivo del blocco del turnover.

Il D.I. n.44 del 2001, con l’ Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione – intuitu rei ) e l’Art. 40 (Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa- pure facere); distinguono le due figure:

  • l’appalto di servizi in capo al soggetto i cui preminente rilievo è l’organizzazione economico-aziendale dei fattori produttivi posseduti dall’affidatario, professionista o meno;
  • il perfezionamento di una obbligazione a spiccato connotato prestazionale del puro facere

 

In merito alle procedure di assegnazione, volti a disciplinare gli incarichi, è utile in merito la lettura della circolare n. 15645 dell’USR Lombardia, la quale detta le indicazioni operative rivolte al personale dell’amministrazione, che richiede lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti.

“La procedura autorizzativa, come anche noto, prevede la presentazione di una richiesta (mod. 1) da effettuarsi in via preventiva e con congruo anticipo rispetto all’inizio dello svolgimento dell’attività.

La richiesta può essere presentata sia dal soggetto committente (come più sopra definito) che dallo stesso dipendente interessato, corredata da una proposta d’incarico da sottoporre al Dirigente dell’ufficio di appartenenza; tale istanza deve contenere tutte le indicazioni necessarie affinché possa verificarsi la compatibilità e/o l’assenza di conflitto di interessi con l’attività istituzionale dell’ufficio.

La richiesta di autorizzazione, pertanto, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • oggetto, natura e durata dell’incarico;
  • amministrazione, ente o soggetto che propone l’affidamento dell’incarico;
  • modalità di svolgimento dell’incarico e quantificazione, anche presunta del tempo e dell’impegno richiesto, con indicazione oraria dello stesso;

Non è possibile chiedere l’autorizzazione a sanatoria, ovvero a conclusione dell’attività.

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, e sarà formalizzato con lettera da parte del Dirigente competente, notificata all’interessato e per conoscenza al committente.

Decorso tale termine l’autorizzazione, ove richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata””.

 

L’autorizzazione regolarmente richiesta dal dipendente e accordata dalla amministrazione, attesta di fatto:

  • la assenza di conflitti di interesse con l’amministrazione datrice di lavoro;
  • la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego.

La legge n. 662/1996 (cd. collegato alla finanziaria 1997) ha introdotto varie innovazioni all’impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l’art. 1, commi da 56

a 60, della legge 662 ha ribadito, in generale, il divieto per il dipendente di “svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.

Si deve ricordare la disposizione di cui all’art. 52, comma 67, della legge n. 448/2001, che ha fissato più rigorosi criteri per il conferimento di incarichi a dipendenti o a soggetti estranei all’amministrazione.

A riguardo, la circolare n. 2/08 Roma, 11 marzo 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, richiama le amministrazioni ad un’applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell’impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell’ambito delle proprie competenze l’applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

Per prestazioni di opera intellettuale, l’ente Pubblico conferisce l’incarico in via diretta senza l’ espletamento di procedure ad evidenza pubblica. L’Ente in tale ipotesi potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola verifica dei requisiti generali. L’ente può affidare incarichi in via diretta, qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da intuitus personae, richieda abilità e qualificazione professionale dell’incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne dell’Ente, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno il ricorso a incarichi esterni e a procedure pubbliche di selezione.

A lezione di cooperazione e sviluppo

A lezione di cooperazione e sviluppo, on line lascuolanelmondo.it

E’ on line il sito “lascuolanelmondo.it” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche proprie della Settimana e dell’Anno Europeo per lo Sviluppo. Le otto sezioni in cui è articolato il portale mirano a sensibilizzare gli studenti sull’importante ruolo giocato dalla cooperazione internazionale.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 31 marzo nel corso della cerimonia di chiusura dell’Anno Europeo per lo Sviluppo e rientra in una serie di attività promosse nell’ambito di questa celebrazione. Tra queste la “Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo” che si è tenuta dal 22 al 28 febbraio scorsi e che ha visto il coinvolgimento di più di 65mila studenti, 5.000 docenti (impegnati in percorsi di formazione specifica) e 550 scuole. Tra le iniziative messe in campo anche il progetto “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola”, realizzato da un consorzio di 22 O.N.G. (le organizzazioni non governative che concentrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo).

Le iniziative sono state progettate ed organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il portale “lascuolanelmondo.it” vuole essere un ulteriore strumento didattico  per i docenti e gli studenti. Oltre alle 8 sessioni tematiche – che vanno dalla Lotta alla fame e sicurezza alimentare; alla Lotta agli sprechi; alla Giustizia e diritti umani; a Ambiente, acqua e energia. E ancora da Istruzione e minori; a Emergenze, rifugiati, profughi, migranti; al ruolo della donna nello sviluppo; alla Tutela delle identità e delle culture – una sezione è destinata alle Buone Pratiche che le scuole andranno a realizzare.

Concorso scuola 2016, chiuse le iscrizioni. Aspiranti docenti di ruolo inferiori alle previsioni, ma si teme pioggia di ricorsi

da  Il Fatto Quotidiano

Concorso scuola 2016, chiuse le iscrizioni. Aspiranti docenti di ruolo inferiori alle previsioni, ma si teme pioggia di ricorsi

Le regioni con più domande sono Campania, Lombardia e Sicilia. Visti i numeri un precario su tre avrà il contratto a tempo indeterminato. La scuola così si prepara a una nuova infornata di insegnati che saranno quasi tutte donne molte delle quali under 40

 

Storia del vino obbligatoria a elementari e medie: in arrivo proposta di legge

da  Il Fatto Quotidiano

Storia del vino obbligatoria a elementari e medie: in arrivo proposta di legge

Primo firmatario della proposta che è appena sbarcata in Senato e ha già cominciato a far discutere è Dario Stefàno, presidente della Giunta per le immunità e le elezioni: “Non vogliamo insegnare a bere ai nostri bambini, solo introdurre un ulteriore elemento di sapere nel bagaglio di formazione della scuola italiana. Perché il vino è uno degli elementi identitari del nostro Paese”

La Cassazione ribadisce: gli istituti insicuri vanno chiusi

da Il Sole 24 Ore

La Cassazione ribadisce: gli istituti insicuri vanno chiusi

di Cl. T.

Le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l’incolumità degli allievi e del personale che ci lavora devono essere chiuse su iniziativa degli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili della sicurezza e prevenzione e che agiscono su delega del preside e non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli. A loro spetta anche il compito, preliminare, di fare una ricognizione dello stato della struttura e dei rischi, ispezionando ogni locale dell’edificio, compresi i solai e i locali “tecnici”.

La sentenza della Cassazione
Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di conferma delle sei condanne per il crollo del liceo Darwin di Rivoli (Torino) nel quale il 22 novembre 2008 perse la vita lo studente diciassettenne Vito Scafidi. Altri sedici ragazzi rimasero feriti, tra loro Andrea Macrì è rimasto paralizzato e costretto sulla sedia a rotelle. Nella sentenza 12.223 la Suprema Corte ha condannato i tre insegnanti responsabili della sicurezza al Darwin, e tre dirigenti della Provincia di Torino del settore scolastico.

Il ruolo dei prof
Agli insegnanti del Darwin che avevano accettato l’incarico di responsabili della sicurezza e che hanno sostenuto di non avere le competenze tecniche necessarie per svolgere quel compito, la Cassazione ha replicato che chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere: darsi da fare per acquisirlo, utilizzare le conoscenze di chi ne dispone, o «segnalare al datore di lavoro la propria incapacità». In nessun caso chi riveste questa delicata posizione di garanzia «può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell’evento dannoso». Gli insegnanti imputati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di circa otto tonnellate, oltre a quello del materiale e dei servizi presenti presenti, che era una sorta di «bomba a orologeria» sulla testa degli studenti.

Concorso prof a rischio caos, «Un centinaio ammessi dal Tar»

da Corriere della sera

Concorso prof a rischio caos, «Un centinaio ammessi dal Tar»

La giustizia amministrativa dà ragione a centinaia di ricorrenti, dice l’avvocato Bonetti. In palio 63mila posti, oltre 165 mila le domande, ma già pronti 20mila ricorsi. Il sindacato: quindici categorie di esclusi, dai laureati in scienze della Formazione, ai Pas, ai docenti di sostegno

Antonella De Gregorio

Appena chiuse le iscrizioni al «concorsone» della scuola, un esercito di docenti senza abilitazione (o già di ruolo ma esclusi a causa dei requisiti richiesti), ha scoperto che potrà comunque sedere nelle aule dove si svolgerà la prova per selezionare 63mila nuovi prof. Lo potranno fare, partecipando all’esame, grazie alla decisione del presidente del Tar del Lazio che, con un provvedimento d’urgenza, ha consentito a centinaia di esclusi di presentare domanda, ordinando al Miur di farli partecipare alle prove. Centinaia i ricorsi relativi a diverse categorie di docenti (dai dottori di ricerca, ai diplomati magistrali a indirizzo sperimentale linguistico, ai neolaureati) accolti mercoledì mattina dal Tribunale amministrativo, che ha motivato con il principio della «massima partecipazione a un concorso pubblico».

20mila ricorrenti

Prima la decisione favorevole a un solo candidato escluso; con procedura d’urgenza, vista l’imminenza del concorso. Poi, col passare delle ore, altri accoglimenti, per categorie distinte di docenti. Identica la formula: il giudice, «vista l’urgenza», ha «accolto con riserva». La questione verrà trattata dal tribunale in via collegiale il 7 e il 21 aprile. Intanto, le associazioni fanno i conti: sarebbero, secondo le prime stime, oltre 20mila i ricorrenti che hanno tentato la strada del Tar. Una marea di candidati in più. Grazie a una decisione «giusta, che si basa sull’art. 1 del Regolamento sull’accesso al pubblico impiego, che deve avvenire per concorso pubblico aperto a tutti», dice l’avvocato Michele Bonetti.

Segregazione»

«Viale Trastevere aveva evidentemente l’obiettivo di ridurre la platea dei partecipanti impedendo anche la mera presentazione della domanda a tutti i docenti non in possesso dell’abilitazione, seppur spesso assunti quali supplenti dalle Graduatorie di Istituto e quindi già da tempo nel mondo della scuola; o escludendo chi già ha un posto a tempo indeterminato – dice Bonetti -. Per costoro, in particolare, il Miur ha deciso che avendo già un posto in scuola statale non v’è spazio per una nuova assunzione e, quindi, per un loro miglioramento professionale». Il legislatore «avrebbe dovuto prevedere immissioni in ruolo ex lege, o concorsi riservati». «Cosa che non è avvenuta e si è così arrivati a una vera e propria segregazione». Per altri insegnanti «in possesso del diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico, nonostante le nostre vittorie sul riconoscimento del valore abilitante del titolo a partire dal 2013, il Miur ha continuato a disconoscerne il valore». «Assurdo poi che non possano partecipare i dottori di ricerca, che sono in possesso di titoli riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo». Solo il suo studio ha assunto le difese di più di 600 dottorandi.

Ammessi con riserva

L’ammissione con riserva consentirà a queste persone di partecipare, «e avranno tutti l’interesse a che il concorso si svolga regolarmente». E forse, chiosa l’avvocato, il ministero «otterrà con ancor maggiore certezza una selezione basata sul merito». Nessuno dei ricorrenti chiede cattedre in più, come invece avviene per quanti contestano l’esclusione dai concorsi delle facoltà a numero chiuso. «Qui i docenti vogliono solo concorrere ad armi pari con i colleghi con i quali già dividono le ore in classe», spiega. Via dunque ai ricorsi e, per il momento, porte aperte agli esami. «Ma solo per chi ha fatto ricorso o ha inviato domanda entro i termini», avverte Bonetti, che consiglia di «inviare la domanda di partecipazione entro oggi». Anche in via cartacea, viste le defaillance del sistema telematico «istanze online», che nelle ultime ore utili è andato in tilt, sommerso dalla mole di richieste.

Il concorso

Intanto, si sono chiuse le procedure online. Il concorsone mette in palio 63.712 posti (tra scuola dell’infanzia e primaria, secondaria e sostegno) che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018. il concorso si svolgerà su base regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, uno per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado e un terzo per il «sostegno».

Domande

Sono 165.578 le domande di partecipazione al concorso per docenti da 63.712 posti bandito il 26 febbraio scorso. C’era tempo fino alle 14.00 di oggi per iscriversi. I candidati hanno avuto un mese di tempo dal 29 febbraio scorso. Tre i bandi: uno per la scuola dell’infanzia e la primaria, uno per la scuola secondaria di I e II grado e, per la prima volta, un bando specifico per il sostegno. La regione con più domande presentate è la Campania (24.125). Seguono Lombardia (22.630), Sicilia (17.725) e Lazio (16.191). L’85,2% delle domande è stato inoltrato da donne. Percentuale che sale al 95,6% se si guarda al bando della primaria e dell’infanzia, e che si attesta al 91,7% per il sostegno, mentre scende al 66,6% per secondaria di I e II grado. Il 63,1% delle domande proviene da candidati che hanno meno di 40 anni (con un picco del 69,9% in Lombardia). L’età media generale è 38,6 anni.

Ricorsi

Uno dei sindacati di categoria, l’Anief, sostiene di aver già raccolto più di ventimila richieste di coloro che si ritengono illegittimamente esclusi: «quindici categorie», sostiene il sindacato. Che elenca: «Assieme ai neo-laureati, che sono la maggior parte, ci sono i dottori di ricerca, i diplomati in Accademia e in Conservatorio, in ISEF, i docenti già di ruolo nelle scuole pubbliche che intendono cambiare disciplina d’insegnamento, i laureandi in Scienze della formazione primaria, gli insegnanti “tecnico pratici”, gli abilitandi Afam, gli abilitati all’estero, i diplomati magistrale-linguistico, gli educatori. E anche un nutrito numero di abilitandi dei corsi universitari Pas e di Sostegno, che hanno pagato una tassa variabile tra i 3mila e i 4mila euro sapendo di terminare il loro percorso formativo entro l’anno accademico 2014/2015, ma che a causa di ritardi legati alla burocrazia accademiche, rimarrebbero fuori per poche settimane».

Le prove

La data delle prove scritte sarà resa nota il 12 aprile, con un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si sa già che lo scritto sarà «computer based», richiederà dunque l’utilizzo di migliaia di postazioni all’interno di laboratori o aule informatiche, presso scuole o altre sedi pubbliche. I candidati avranno a disposizione 150 minuti di tempo in cui dovranno leggere e rispondere su pc a otto domande: sei a risposta aperta e due chiuse in lingua straniera, somministrate in maniera casuale, in modo da impedire gli scambi di informazioni tra una postazione e l’altra.

Concorso docenti, oltre 165.000 domande. Uno su tre insegnerà

da Repubblica.it

Concorso docenti, oltre 165.000 domande. Uno su tre insegnerà

Ritardi nel sistema e ventimila ricorsi pronti. Il ministro Giannini: “Candidati giovani, faremo bandi ogni tre anni”. Protesta di precari a Montecitorio

di CORRADO ZUNINO

Sono 165.578 le domande di partecipazione al concorso per docenti bandito il 26 febbraio scorso e chiuso alle 14 di questo pomeriggio. I posti disponibili, alla fine, saranno 63.712. Entrerà un candidato su tre, quindi. Le domande sono lievemente al di sotto delle attese: duecentomila, era l’ipotesi del ministero dell’Istruzione. In queste settimane il concorso è stato attaccato da sindacati e precari.

Sono tre i bandi previsti: uno per la scuola dell’infanzia e la primaria, uno per la scuola secondaria di primo e secondo grado e, per la prima volta, un bando specifico per il sostegno. La regione con più domande presentate è la Campania (24.125). Seguono Lombardia (22.630), Sicilia (17.725) e Lazio (16.191). Nel dettaglio, sono 97.719 le istanze di partecipazione pervenute per il bando relativo a scuola dell’infanzia e primaria (è probabile, vista l’alta partecipazione, che i vincitori di questo segmento non possano salire in cattedra già a settembre). Le domande per scuole medie e superiori sono 58.254, 9.605 quelle per il bando per il sostegno. L’85,2 per cento delle candidature è stato inoltrato da donne. Nella primaria e nell’infanzia il 95,6 per cento sono donne, nel sostegno il 91,7%. Il 63,1% delle domande proviene da candidati che hanno meno di 40 anni (con un picco del 69,9% in Lombardia). L’età media generale è 38,6 anni (39 per il bando primaria e infanzia, 38,8 per secondaria di I e II grado, 34 per il sostegno).

“Continua l’impegno di questo governo per portare qualità, stabilità ed energie nuove nella scuola – ha commentato il ministro Stefania Giannini – L’alta adesione al concorso e la numerosa presenza di giovani dimostrano che siamo sulla strada giusta. Dopo anni di mancate risposte sul tema del precariato storico e di concorsi che si sono svolti a singhiozzo, stiamo cercando di riportare il Paese alla normalità: con la Buona scuola prevediamo bandi ogni tre anni e certezze sui tempi di selezione per l’ingresso nella scuola”.

Il prossimo 12 aprile saranno rese note le date delle prove scritte, che si svolgeranno, comunque, a partire dalla fine del mese di aprile.

Nella definizione dei dati c’è stato un ritardo di oltre quattro ore. Nella giornata di ieri l’accesso alla piattaforma del ministero “Istanze OnLine” ha avuto picchi altissimi e il sistema ha faticato a digerire i dati. Diversi candidati hanno denunciato che la loro domanda, consegnata comunque in tempo, non è stata accettata da un sistema ingolfato. Il sindacato Anief, visti i problemi, aveva chiesto una proroga della scadenza.

Sul concorsone che si svolgerà tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate pendono migliaia di ricorsi, secondo i calcoli di alcuni sindacati almeno ventimila. Oggi il Tar del Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata da alcuni docenti non abilitati: hanno potuto presentare domanda, in attesa di veder discussa la loro posizione il prossimo 21 aprile. Il Codacons annuncia un “ricorso collettivo”.

Oggi, infine, sono scesi in piazza, a Montecitorio, i docenti precari. “La sorte di migliaia di insegnanti – hanno detto – si deciderà attraverso una procedura ingiusta e raffazzonata, con tempi contingentati, classi di concorso accorpate senza logica, programmi vaghi e nessuna garanzia di trasparenza”.

165.578 domande per il concorso degli insegnanti

da La Stampa

165.578 domande per il concorso degli insegnanti

L’85% dei candidati è donna e il 63% delle iscrizioni da under 40

Sono 165.578 le domande di partecipazione al concorso per docenti da 63.712 posti bandito il 26 febbraio scorso. C’era tempo fino alle 14.00 del 30 marzo per iscriversi. I candidati hanno avuto un mese di tempo dal 29 febbraio scorso. Tre i bandi: uno per la scuola dell’infanzia e la primaria, uno per la scuola secondaria di I e II grado e, per la prima volta, un bando specifico per il sostegno.

La regione con più domande presentate è la Campania (24.125). Seguono Lombardia (22.630), Sicilia (17.725) e Lazio (16.191).

L’85,2% delle domande è stato inoltrato da donne. Percentuale che sale al 95,6% se si guarda al bando della primaria e dell’infanzia, e che si attesta al 91,7% per il sostegno, mentre scende al 66,6% per secondaria di I e II grado.

Il 63,1% delle domande proviene da candidati che hanno meno di 40 anni (con un picco del 69,9% in Lombardia). L’età media generale è 38,6 anni.

Nel dettaglio, sono 97.719 le istanze di partecipazione pervenute per il bando relativo a scuola dell’infanzia e primaria, 58.254 quelle relative al bando per la secondaria di I e II grado, 9.605 quelle per il bando per il sostegno.

L’età media è di 39 anni per il bando primaria e infanzia, 38,8 per secondaria di I e II grado e 34 per il sostegno.

«Continua l’impegno di questo Governo per portare qualità, stabilità ed energie nuove nella scuola – ha commentato il ministro Stefania Giannini -. L’alta adesione al concorso, la numerosa presenza di giovani dimostra che siamo sulla strada giusta. Dopo anni di mancate risposte sul tema del precariato storico e di concorsi che si sono svolti a singhiozzo, stiamo cercando di riportare il Paese alla normalità: con la Buona Scuola prevediamo bandi ogni tre anni e dunque certezze sui tempi di selezione per l’ingresso nella scuola».

Con un avviso in Gazzetta Ufficiale, previsto per il prossimo 12 aprile 2016 – ricorda il ministero – saranno diffuse le date delle prove scritte che si svolgeranno a partire dalla fine del mese di aprile.

Neo-assunti, quelli che ottengono l’avvicinamento a casa passando per il tribunale…

da La Tecnica della Scuola

Neo-assunti, quelli che ottengono l’avvicinamento a casa passando per il tribunale…

Tra le battaglie legali in corso sulle ultime assunzioni, ci sono anche quelle legittime di chi cerca di avvicinarsi a casa rivendicando una posizione più favorevole nelle GaE.

Questo è possibile, laddove il docente ex precario riesca a dimostrare di essere stato assunto da una posizione in graduatoria errata. Così, nel momento in cui il giudice conferma l’errore, l’immissione in ruolo deve essere riesaminata e il neo-assunto può d’incanto annullare i mille chilometri dell’attuale sede di servizio – decisa dall’algoritmo sulla base della posizione in graduatoria meno vantaggiosa – ed essere collocato in una scuola della sua provincia.

Un’esperienza del genere è stata vissuta in questi mesi da un docente della scuola primaria che vedrà la trasformazione del proprio contratto a tempo indeterminato stipulato per fase “B” in contratto a tempo indeterminato per fase “0”. Con conseguente spostamento dalla provincia di Milano a quella di Taranto.

A raccontare l’accaduto è l’avvocato Giovanni Bufano, procuratore della Flc Cgil di Taranto, che ricorda come “il Tribunale di Taranto nella persona del suo Giudice del Lavoro, difatti, con Ordinanza Cautelare del 29.03.2016 emanata in corso di causa, ha ordinato al Miur di inserire un docente della scuola primaria a pettine, anziché in coda, negli elenchi aggiuntivi di sostegno”.

A detta del Giudice tarantino l’inserimento a coda “comporta il totale sacrificio del principio di merito posto a fondamento della procedura di reclutamento” così come ribadito da giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Inoltre, “la provvisorietà del criterio di inserimento in coda costituisce infatti ulteriore conferma della irragionevolezza della relativa disciplina” richiamata dal Miur a sostegno della propria tesi difensiva che risulta, dunque, difforme “rispetto al generale principio meritocratico vigente in materia” ove si consideri che “gli inserimenti in coda nell’elenco di sostegno sono destinati a durare solo fino al successivo aggiornamento triennale delle graduatorie per essere poi sostituiti dall’inserimento a pettine”.

In conclusione, il docente che era risultato essere assunto nella provincia di Milano in virtù di stipula di contratto a tempo indeterminato per fase “B” conseguentemente all’inserimento in coda, si vedrà ora destinatario di contratto a tempo indeterminato per fase “0”. Potendo, quindi, aggiudicarsi una sede lavorativa più favorevole nella propria provincia di residenza e potendo concorrere, per il prossimo anno scolastico, su mobilità in ambito provinciale anziché nazionale.

Una vittoria su tutti i fronti, insomma. Che pone sempre più dubbi sulle norme che regolano le graduatorie ad esaurimento.

Autismo, più sostegno anche a scuola

da La Tecnica della Scuola

Autismo, più sostegno anche a scuola

Sabato 2 aprile, come già annunciato in precedenza, sarà la giornata mondiale Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.

Sono numerose le iniziative al riguardo in tutta Italia provenienti dal mondo della scuola e non. Prima di tutto ricordiamo l’hashtag #sfidAutismo, con cui condividere e partecipare sul web all’evento.

In occasione della giornata, l’Istituto Superiore di Sanità, la Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Associazione Italiana Ricerca Autismo organizzano una tavola rotonda per discutere del ”Dopo di Noi”.
“Dalla diagnosi all’intervento precoce, dalla scuola al terzo settore, le famiglie, si legge in una nota del Bambino Gesu’, denunciano la carenza di professionalità e di opportunità nel prendersi carico delle persone con autismo e il mancato rispetto del loro diritto ad avere pari opportunità educativa e di sviluppo professionale”.

“Le risorse specializzate per la diagnosi e la terapia disponibili sul territorio sono pochissime, spiega Stefano Vicari responsabile dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, soprattutto al sud. Io suggerisco sempre alle famiglie di rivolgersi a centri pubblici altamente qualificati e di diffidare di chi propone metodi di cura risolutivi, specie se a caro prezzo”.

Ricordiamo che lo scorso 4 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge per il supporto delle persone gravemente disabili che non possono più contare su sostegni di tipo familiare. La proposta è ora al vaglio del Senato. La legge prevede la costituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (90 milioni di euro per il 2016), destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per la tutela e l’assistenza dei disabili gravi.

La stessa Autism Europe, l’associazione europea che si occupa di autismo, ha scelto per il 2016 lo slogan ‘Rispetto, Accettazione, Inclusione’, che richiama direttamente la preoccupazione delle Associazioni di genitori per l’impegno ancora insufficiente da parte dei governi dei Paesi Europei nella presa in carico delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico.