Assegnazione del bonus premiale. Nota unitaria

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti della Provincia di Bari-Bat
e, p.c. ai membri dei Comitati di Valutazione
e, p.c. al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
Ambito Territoriale di Bari
usp.ba@istruzione.it

Oggetto: Assegnazione del bonus premiale. Nota unitaria.

Gent. mi Dirigenti,
le scriventi Organizzazioni Sindacali prendono atto che in queste settimane nelle scuole della ns provincia si
moltiplicano e vengono approvati numerosi regolamenti di accesso al bonus premiale, previsto dal c. 126 e
seguenti dell’art. 1 della L. 107/2015, per dare attuazione al sistema della valorizzazione del merito del
personale docente introdotto dalla stessa Legge.
A tal proposito segnaliamo che il processo avviato, appare molto delicato per le ricadute che la valutazione
individuale della professionalità docente rischia di generare sugli equilibri, sulla compattezza e sul principio
di collegialità su cui si regge la nostra comunità scolastica, oltre che sulle norme contrattuali vigenti. Ad
evitare ogni effetto deleterio per il sistema organizzativo e funzionale delle scuole, pertanto, in tutti quei
casi in cui non si siano rispettate le procedure previste per la corretta individuazione dei componenti del
comitato di valutazione, invitiamo Dirigenti e comunità scolastiche alla corretta applicazione delle norme,
ritornando sulle designazioni operate, conformandosi alle prescrizioni normative oltre che a principi di
buon senso e di opportunità.
Risulta, infatti, alle scriventi OO.SS. che in diversi contesti, spesso con regolamenti/fotocopia e con scarsa
riflessione sugli esiti diretti e indiretti del processo, si stiano definendo modalità di accesso basate su una
pesatura di alcune attività svolte dai docenti e su alcuni prerequisiti. In non pochi casi tali prerequisiti
rischiano di risultare palesemente discriminatori, mentre tra i criteri appare talvolta una riserva espressa
per il DS per l’attribuzione discrezionale di punteggi slegati dalle attività concretamente svolte o riferibile
ad una valutazione aleatoria (del DS). Inoltre, in molti contesti ci risulta che una parte non trascurabile della
valutazione sia operata attraverso questionari reputazionali somministrati a famiglie, colleghi, personale
ATA e alunni (talvolta anche delle scuole primarie) utilizzando peraltro modalità di registrazione dei dati
poco sicure e riservate (addirittura on line ad accesso aperto). Segnaliamo a questo proposito una profonda
preoccupazione per l’impiego di strumenti valutativi reputazionali che, in una comunità educante come
quella scolastica rischia di ingenerare, effetti distorsivi e conflittuali di difficile composizione e di future
incerte conseguenze, secondo principi che hanno a che fare più con le analisi di mercato che con il rapporto
formativo tra docenti e studenti.
Richiamiamo, infine, i D.S. alla necessità che i criteri di ripartizione delle risorse, definite “retribuzione
accessoria” dal c. 128 art.1 L. 107/15, siano concordati con le rappresentanze sindacali di scuola attraverso
un’apposita intesa, in modo da evitare sperequazioni ingiustificate, consentire concrete possibilità di
accesso a tutti i docenti, rispettando al contempo il richiamo contenuto nella nota MIUR n. 1804 del
16.4.2016 al “massimo coinvolgimento della comunità scolastica”, di cui collegio docenti e RSU sono parti
fondamentali. A tal riguardo si fa notare come le norme contenute nel testo unico del pubblico impiego
(legge speciale non derogabile da una legge generale, qual è la L. 107/15), ribadiscono la necessità che l’erogazione degli emolumenti aventi titolo di retribuzione accessoria siano assegnabili soltanto attraverso la contrattazione o, comunque, la partecipazione delle rappresentanze sindacali (v. D.Lgs. 165/2001).
Le scriventi Organizzazioni Sindacali territoriali, nel sollecitare la convocazione di appositi tavoli negoziali per definire di comune accordo i suddetti criteri necessari per l’erogazione, preannunciano che seguiranno con attenzione la fase di assegnazione del bonus.

Ezio Falco
Franco D’Ambra
FLC Cgil

Francesco Basile
Domenico Maiorano
Cisl Scuola

Carlo Callea
Uil Scuola

Vito Lozito
Snals Confsal

Gli esami di Stato e l’incubo della traduzione

da Il Sole 24 Ore

Gli esami di Stato e l’incubo della traduzione

di Matteo Veronesi

Un articolo recentemente dedicato al dibattito intorno alla proposta di riforma della seconda prova (quella di traduzione dal greco o dal latino) dell’esame finale del liceo classico ( http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-05-27/contro-scuola-facile-155814.shtml?uuid=AD7uzhJ ) suscita qualche riflessione.
«Ridurre il testo da tradurre, e non chiederne più solo una mera traduzione, ma fare anche domande sul contesto, la storia, la letteratura, l’autore, la sua opera, le sue idee», come auspicato da Maurizio Bettini (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/03/05/quelle-inutili-anzi-dannose-traduzioni-greche-e-latine44.html) e come suggerito in una petizione che non pare avere avuto, purtroppo, vasta risonanza (https://www.change.org/p/aggiorniamo-la-maturit%C3%A0-una-nuova-seconda-prova-per-il-liceo-classico-nonilclassicoesame ) non equivale affatto a privare la prova di valore; è, al contrario, precisamente l’unico modo per dare ad essa un minimo di significato culturale.

Lo scopo della traduzione
«La lettera uccide, lo spirito vivifica». Tradurre dieci o quindici righe senza alcuna contestualizzazione storica e concettuale non ha senso. Se l’insegnamento delle lingue classiche tornasse ad avere un significato culturale, e non fosse sommerso da quella che un grande latinista chiamava «la melma della grammatica imbecille», forse sarebbe meno sgradito agli studenti.
Qual è, in concreto, realisticamente, il fine che ci si può prefiggere nell’insegnamento liceale delle lingue classiche? Formare donne e uomini di buona cultura, o almeno non privi (sarebbe già un piccolo miracolo) di una qualche curiosità intellettuale, che non diventeranno, se non in rarissimi casi, filologi classici, ma che – come auspicava un altro grande latinista – sappiano, dato un testo classico con una buona, e moderna, traduzione a fronte, individuare, a partire da un determinato passo della traduzione, l’espressione corrispondente nel testo originale: per poterla assaporare, per farla risuonare intimamente dentro di sé, proprio secondo quella lettura «impressionistica», «soggettiva», «astratta» che, pur tanto avversata dall’accademismo e dal tradizionalismo, ha, in fondo, sempre costituito la vera essenza, l’esperienza autenticamente vissuta, della ricezione e della trasmissione di un patrimonio culturale.

Connotazione artistica
Tale trasmissione è, certo, sempre passata attraverso la traduzione; ma traduzione intesa come arte, come attraversamento e trasfigurazione dell’originale, come creazione di secondo grado; nulla a che vedere con l’ossessione scolastica della traduzione “letterale”, il più delle volte illeggibile in italiano.
Né, paradossalmente, il buon traduttore dovrà per forza avere una perfetta conoscenza della lingua classiche (né Vincenzo Monti né Quasimodo, ineguagliabili traduttori di Omero e dei Lirici, avevano studiato il greco in modo sistematico: meglio, al limite, un geniale ed illuminante «traduttor de’ traduttori», secondo il malevolo giudizio di Foscolo, che un traduttore degli originali grigio e pedissequo).

Patrimonio del mondo classico
Per noi moderni, il patrimonio del mondo classico non è disgiunto dalle traduzioni che l’hanno trasmesso. Specie in Italia, dove – osservava Renato Serra – per una ragione o per un’altra – per volontà di conoscenza, anelito alla riappropriazione del passato, tradizione retorica, semplice vezzo – «si è tradotto sempre».
E, diceva ancora Serra, erede della Scuola classica romagnola, «la nostra voce non è la loro voce», la parola dell’antico è per noi definitivamente lontana ed irrevocabile; dunque la fedeltà, l’esattezza, la «letteralità» della traduzione non sono che illusione, schermo, simulacro; tanto vale prendere coscienza del filtro polveroso, dell’opaco velo che ci dividono e ci alienano da quell’antica e nitida voce, e confrontarsi con le preesistenti traduzioni che hanno cercato di squarciarli, o almeno di assottigliarli per scrutare attraverso di essi: creando, o cercando, a partire da esse, la propria rilettura, la propria voce, nella consapevolezza che essa, a sua volta, sarà inevitabilmente parziale, perché ogni interpretazione è essa stessa evento nuovo, unico (e insieme partecipe di una molteplicità inesauribile), e dunque relativo e perituro.

Il testo a fronte
Io, che pure conosco discretamente il greco antico, lessi e rilessi i Tragici greci nelle meravigliose edizioni delle Belles Lettres. Essi, per me, parlarono francese, oltre e prima che greco (anche questo è l’identità europea nelle sue radici classiche). Il testo a fronte consentiva di vagare deliziosamente con lo sguardo, e con la mente, dall’originale alla traduzione, e viceversa, facendo risuonare l’una nell’altra, ed entrambe nella propria coscienza; realizzando, in sé, l’intreccio e la simultaneità delle traduzioni – e delle tradizioni.

La «traduzione contrastiva»
Non ci sono esercizio, e forma d’analisi, più costruttivi ed affascinanti della «traduzione contrastiva»: confrontare diverse traduzioni, di epoche diverse, mettendone in luce i presupposti culturali, i contesti storici, gli esiti interpretativi, le manifestazioni individuali dell’interpretazione come forme molteplici di una creazione di secondo grado; e facendo risaltare, attraverso questo prisma, la versicolore pluralità di sfumature dell’originale.
La traduzione contrastiva non esclude affatto la conoscenza della lingua dell’originale; al contrario, la presuppone, ed esige che essa sia più mobile e viva e versatile rispetto a quella richiesta dalla traduzione univoca; ma libera tale conoscenza dall’ossessione grammaticale, e dal feticcio soffocante della traduzione fedele, e perciò sostanzialmente unica.

La missione della scuola di massa
«Rendere liceo classico tutta la scuola, cioè la scuola di massa», è, poi, pura utopia. La scuola dell’obbligo ha altre priorità. Essa deve cercare – impresa, del resto, ben più nobile e più ardua dell’insegnamento dei classici – di prevenire l’abbandono scolastico, la deriva sociale, l’illegalità. E insegnare l’italiano, prima che il greco e il latino, ai tanti alunni stranieri. Il che non significa affatto fare della scuola di massa un immenso ghetto; ma farne, al contrario, porta d’accesso alla nostra civiltà e alla nostra cultura – o a quel poco che ne resta.
Che è sempre memoria o eco, per quanto labili e fiochi, di un passato che fu grande.

* Insegnante di liceo, con dottorato in Italianistica
e abilitazione scientifica nazionale in Letteratura italiana contemporanea

La scuola è agli sgoccioli. E dopo? Per chi vuole fare volontariato c’è l’imbarazzo della scelta

da La Tecnica della Scuola

La scuola è agli sgoccioli. E dopo? Per chi vuole fare volontariato c’è l’imbarazzo della scelta

La scuola è agli sgoccioli e per tante famiglie si pone il problema di dove “collocare” i figli-alunni: forse farebbero bene e guardare a “Campogiovani”.

L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e giunta all’ottava edizione, prevede per i giovani tante opportunità di volontariato, in vari campi di lavoro, con l’obiettivo di vivere un’esperienza educativa e ricreativa, confrontarsi sulle abilità personali con uno sguardo agli altri. Con apertura alla vita comunitaria e alla conoscenza.

È ampia la scelta offerta da associazioni, ong ed enti locali che si arricchisce di anno in anno e che include un po’ tutti i settori, dall’ambiente, all’animazione per bambini, dalla legalità alla pace.

Un’opportunità – scrive l’Ansa -, dai costi mediamente contenuti: basta cercare attentamente nella rete fra le tante proposte, in Italia come all’estero per approfondire così anche le lingue.

I ragazzi (14-20 anni) possono concorrere per merito e passare qualche giorno con operatori della Marina Militare (in barca a vela a Livorno, Venezia o La Maddalena), della Croce Rossa Italiana in campi in tutta Italia sui temi dei diritti umani e della salute, della Guardia Costiera per attività in mare. 1860 i posti in concorso questa estate. Tutela ambientale. Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) organizza campi per valorizzare l’arte e la natura.

Giovani dai 18 ai 26 anni possono accedere a luoghi di eccezionale interesse culturale (come la cinquecentesca Villa dei Vescovi ai Colli Euganei o il Parco Villa Gregoriana a Tivoli) e partecipare ad attività di tutela artistica o agricole, di orientamento ai visitatori.

Per il secondo anno, l’associazione Terra!Onlus organizza per maggiorenni, dal 16 al 23 luglio, un campo estivo a Lampedusa dove coltivare orti insieme ai cittadini dell’isola; possono partecipare non solo singoli ma anche famiglie. Il Parco nazionale dell’Abruzzo propone un progetto di volontariato (aperto ai ragazzi ma anche ad adulti e a famiglie) con attività di educazione ambientale, contatti col pubblico, reportage fotografici e televisivi, animazione culturale.

“Campi di esperienza” sono invece quelli organizzati dal Parco Nazionale Gran Paradiso per giovani e meno giovani che vogliono collaborare con gli operatori del parco. Ed ancora. Un gruppo di studiosi di Tethys Research Institute conduce ricerche con l’aiuto di volontari appassionati di delfini e balene in campi da giugno a settembre in Grecia e Liguria. In tema di legalità sono attivi in tutta Italia – tanto per fare qualche esempio – i campi di volontariato di Libera che propongono ai giovani attività su terreni e beni confiscati alle mafie gestiti da cooperative sociali e associazioni. Inoltre, sono in programma per iniziativa di Arci, Cgil, Rete degli Studenti e Unione degli Universitari una trentina di campi e laboratori antimafia; previsti turni fino ad ottobre.

In generale, un po’ tutti i gusti possono essere soddisfatti: si può scegliere di aderire al restauro di castelli in Francia o all’organizzazione di vacanze per bambini poveri delle periferia di Belfast. Sulle attività per i diritti umani e la pace, molte sono le destinazioni nei paesi del sud del mondo.

Fra queste, le Acli-Ipsia progetta campi di lavoro (per maggiorenni) di animazione con laboratori di attività creative e manuali in Palestina e nei Balcani. Amnesty International si concentra sui diritti umani e organizza campi per ragazzi dai 14 anni a Lampedusa, a Monte Sole, a Giffoni e Panta Rei.

I Beati costruttori di Pace propongono un progetto sulla non violenza in Bosnia.

Campi di volontariato per giovani anche dalla Caritas Italiana sulla promozione alla pace e alla mondialità. Per gli amanti dell’archeologia e dei beni culturali, la sede di Venezia dell’associazione Archeoclub d’Italia organizza campi archeologici sull’isola del Lazzaretto Nuovo.

Mentre Kalat ha in programma in Sicilia incontri per giovani sull’arte moderna e la ricerca archeologica di beni confiscati alla mafia. Attività a sostegno del patrimonio culturale anche per i volontari del Touring Club Italiano che fanno accoglienza ai visitatori e forniscono supporti vari nei luoghi che lo stesso Tci gestisce (68 luoghi in 25 città italiane). Per altre informazioni cliccare anche sui siti di InformaGiovani, Iboitalia, Focsiv, Lunaria, Oikos, Vides, Manitese, Legambiente, Wwf.

Lo chiamano organico dell’autonomia, invece è molto centralizzato

da La Tecnica della Scuola

Lo chiamano organico dell’autonomia, invece è molto centralizzato

Perché in Italia si parla tanto di autonomia e poi invece le decisioni sono sempre centralizzate?

È quello che sta capitando con la predisposizione dell’organico delle scuole, che legislativamente si chiama “organico dell’autonomia”, e poi invece la decisione è sempre fatta, in via assolutamente gerarchica, dagli uffici scolastici preposti. A lamentarsi di questo fatto e a fare le loro considerazioni, sono i dirigenti scolastici, i sindacati, ma anche gli stessi funzionari degli uffici periferici del Miur. Ma cos’è l’organico dell’autonomia? L’organico dell’autonomia comprende sia il tradizionale organico di diritto che i posti per il potenziamento. Tale organico dovrebbe essere ripartito tra gli ambiti territoriali a seconda del fabbisogno delle scuole e del loro piano triennale dell’offerta formativa.

Per cui se un dirigente scolastico ha bisogno di una cattedra di matematica e fisica o d’informatica, non dovrebbe vedersi accordato un posto di diritto o di economia aziendale. Invece è proprio quello che sta accadendo in diverse scuole, gli organici che stanno per essere convalidati dagli uffici scolastici provinciali non sono affatto in linea con i veri bisogni richiesti dalle scuole.
Addirittura in alcune scuole sono state assegnate delle classi di concorso che non rientrano nella tipologia dell’indirizzo di studi. Come ad esempio in alcuni licei scientifici si trovano cattedre di discipline pittoriche o di diritto ed economia, classi di concorso che non afferiscono all’indirizzo dello scientifico ordinario.
Poi c’è il caso di un Ds che aveva chiesto potenziamento in italiano e latino, matematica e fisica, scienze e informatica e invece gli sono stati assegnati un posto di scienze motorie, due di disegno e storia dell’arte e un altro di laboratorio di fisica.
Quindi si tratta di un organico dell’autonomia sulla carta. In realtà gli organici servono a soddisfare la domanda delle migliaia di docenti neoassunti nel 2015/2016. Possiamo quindi affermare che non si tratta di un vero e proprio organico dell’autonomia, ma piuttosto di un organico tecnico per evitare gli esuberi e per distribuire sul territorio nazionale, tramite la mobilità interprovinciale, i docenti neoassunti con il piano straordinario di assunzioni. In buona sostanza i dirigenti scolastici subiscono questa sorta di organico tecnico anche per l’anno scolastico 2016/2017.
Per quanto ci risulta, gli uffici scolastici provinciali stanno utilizzando un metro molto rigido per la composizione dell’organico di diritto. Infatti numerosi sono gli accorpamenti delle classi intermedie e le prime classi sono state costituite con il limite massimo numerico consentito. Molta attenzione è stata fatta sulla concessione degli indirizzi specifici d’istruzione, che sono stati concessi solamente in presenza di numeri assolutamente certi. In buona sostanza si tratta di un organico di diritto ridotto all’osso, che non mancherà di creare cattedre orario esterne e soprannumeri, e al contempo di posti di potenziamento concessi in base alle esigenze tecniche e non al fabbisogno delle scuole.
Se tutto questo verrà, come pare sia realmente, confermato dai fatti, allora potremo parlare di “organico centralizzato” e non certo di “organico dell’autonomia”.

Prima edizione stati generali della scuola digitale

da La Tecnica della Scuola

Prima edizione stati generali della scuola digitale

Proseguono in tutta Italia le iniziative di formazione legate al Piano nazionale della scuola digitale.

Il 26 maggio scorso si è tenuto a Bergamo presso l’ente fiera Promoberg la 1a Edizione degli stati generali sulla scuola digitale, promossi per condividere le più significative esperienze in atto nella scuola italiana, ad un anno dal lancio del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). La manifestazione è stata organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, dal Comune di Bergamo e dall’Associazione Impara Digitale, con la collaborazione dell’Associazione BergamoScienza e il Patrocinio della Provincia di Bergamo. L’iniziativa, molto partecipata, ha consentito di dare una prima valutazione sui risultati del Piano Nazionale Scuola Digitale, e di individuare azioni volte a modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie nella didattica, secondo gli assi di lavoro: strumenti, competenze e contenuti, formazione.
Vi proponiamo un breve video dell’iniziativa

Parte il tototema: Umberto Eco surclassa tutti

da La Tecnica della Scuola

Parte il tototema: Umberto Eco surclassa tutti

Umberto Eco surclassa tutti nel tototema per l’analisi del testo, mentre per temi e articoli di giornale potrebbe anche uscire il 70° della Repubblica o il trentennale del disastro di Chernobyl. Ma c’è anche Isis e diritti delle coppie omosessuali.

A seguire, i “soliti” è più sicuri Pirandello, Montale, Ungaretti e Svevo, mentre farebbe capolino pure l’avvio del maxi processo alla mafia,  come l’anniversario della teoria della relatività generale di Einstein che compie 100 anni. Per il tema di attualità si potrebbe prospettare, secondo quanto si legge su Ansa, un tema sull’immigrazione e diritti delle coppie omosessuali.

Più difficile carpire o immaginare le seconde prove scritte, in programma il 23 giugno, dove è sicuramente meglio affidarsi ad una buona preparazione.

Se per la prova di Greco al classico gli autori si alternano, per quella di Matematica allo scientifico – che ha “scongiurato” la Fisica scritta – gli studenti hanno fatto riferimento alle simulazioni inviate con tanto di soluzioni dal Miur. Preoccupazione come ogni anno per la terza prova.

Intanto, martedì 7 giugno si conosceranno i nominativi di presidenti e commissari esterni e a questo proposito nel sito studenti.it c’è anche un database che si è venuto a creare col tempo, dove è possibile consultare una sorta di curriculum di alcune migliaia di docenti descritto e compilato dai rispettivi alunni.

Studenti, quattro giorni di test gratuiti per HIV ed epatite

da La Tecnica della Scuola

Studenti, quattro giorni di test gratuiti per HIV ed epatite

Tra pochi giorni prende il via l’ottava edizione del Congresso Icar (Italian Conference of AIDS and Antiviral Research), uno dei principali appuntamenti scientifici che si terra presso l’Università Milano-Bicocca dal 6 all’8 giugno 2016, sotto la supervisione della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali.

Il Congresso Icar apre anche alla società civile ponendosi come volano di ricerca, cultura e comunicazione. Lo fa attraverso una campagna di prevenzione che prevede una serie di iniziative e appuntamenti: Test gratuiti per hiv ed epatite per studenti e i cittadini, domenica 5 giugno al Parco Sempione di Milano (Via Gadio, angolo Foro Bonaparte all’altezza del numero civico 36), dalle ore 11.00 alle ore 17.00, in collaborazione con il personale sanitario dell’ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; e lunedì 6 giugno, dalle 14 alle 18, martedì 7 giugno, dalle 9 alle 17 e mercoledì 8 giugno, dalle 9 alle 16 in Università Milano-Bicocca, in collaborazione con il personale sanitario dell’ASST Ospedale San Gerardo di Monza.

Il test è confidenziale, anonimo, richiede pochissimo tempo ed è altamente affidabile. Fare il test è un gesto di responsabilità individuale e collettiva, a tutela della propria salute e di quella degli altri, ricordano gli esperti. L’infezione da HIV non si arresta e, ancora oggi, sono circa 4.000 i nuovi casi ogni anno, soprattutto tra i giovani e studenti. In particolare, la Lombardia, con 20 mila persone sieropositive, è tra le regioni più colpite insieme al Lazio, Emilia Romagna e Liguria.

Anche l’epatite C va presa in seria considerazione, è una malattia trasmissibile e deve essere bloccata al più presto anche per evitare nuove infezioni. Pubblicati alcuni spot su Youtube “Insieme contro l’AIDS” e il concorso “RaccontART HIV” che vede protagonisti oltre 300 studenti delle scuole di Milano, Monza e Pavia in un contesto artistico per illustrare il loro punto di vista su HIV/AIDS con linguaggi espressivi diversi.

Le opere finali in concorso saranno presentate ad ICAR lunedì 6 giugno 2016 in una sessione dedicata, nell’Aula Magna dell’Università Milano-Bicocca dalle ore 13.30 alle ore 16, alla presenza della giuria scientifica e artistica, quest’ultima composta da noti esponenti del mondo culturale italiano.

Gli spot pubblicati dagli studenti

https://www.youtube.com/watch?v=YS54uoABM7E

https://www.youtube.com/watch?v=LYMKkF43sR8

https://www.youtube.com/watch?v=0v6ueie3F_U

https://www.youtube.com/watch?v=FCBiGYxEn-0

L’ideologia gender arriva nei Ptof d’istituto?

da La Tecnica della Scuola

L’ideologia gender arriva nei Ptof d’istituto?

Al Miur starebbero lavorando per inserire nei Ptof d’Istituto corsi e attività sul concetto di genere.

A sostenerlo è Massimo Gandolfini, presidente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli e portavoce del Family Day, in merito ai lavori della commissione riunita dal Miur per definire linee guida della norma richiamata.

La denuncia arriva ad “un anno dalla grande manifestazione a San Giovanni contro l’ideologia Gender nelle scuole”, sottolinea Gandolfini.

Che poi si dice anche portavoce di tante famiglie “profondamente preoccupate per il documento che il Ministero dell’Istruzione sta elaborando sull’attuazione del comma 16 della riforma scolastica, che prevede l’inserimento nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa di corsi e attività fondate proprio sul concetto di genere”.

“Siamo delusi per la poca considerazione rivolta ai nostri rilievi – continua Gandolfini – e le notizie che ci giungono sui lavori della commissione non ci rendono affatto sereni. Inoltre vogliamo dire con molta chiarezza che se dovessimo avere sentore di un testo non chiaro nel rigetto di qualsiasi sfumatura dell’ideologia gender saremmo pronti a un’azione di protesta sistematica davanti al Ministero dell’Istruzione, che a partire dal giorno 25 giugno porremo in essere presentando un Manifesto insieme ai rappresentanti delle Associazioni in difesa della libertà educativa. Seguiranno altre azioni mirate durante tutto il prossimo anno scolastico”.

Premessa la necessità di legare, nel testo che sta elaborando il Miur, il concetto di genere a quello di sesso, il Comitato Difendiamo i Nostri Figli considera anche necessario il chiarimento di tre punti fondamentali: l’obbligo della scuola di richiedere il consenso informato preventivo alle famiglie in forma scritta a inizio anno, comprensivo dei dettagli di svolgimento di ogni attività progettata; l’esonero di alunni e studenti dalle attività non condivise dalla famiglia con diniego di consenso informato; la predisposizione di attività scolastiche contemporanee e alternative a quelle per cui la famiglia non abbia prestato consenso.

Un posto per metà dei candidati che supereranno gli scritti

da tuttoscuola.com

Un posto per metà dei candidati che supereranno gli scritti

Nelle graduatorie di merito finali entrerà soltanto il 55% degli ammessi all’orale.

Il Miur, nel rendere noti i dati principali relativi alle prove scritte del concorso docenti 2016, ha precisato che si è presentato il 76,23% dei 165.578 candidati.

Ciò significa che in effetti hanno sostenuto le prove scritte 126.220 candidati, mentre 39.358 candidati(il 23,77%) non si sono nemmeno presentati (in gran parte tra i candidati per infanzia e primaria, presumibilmente molti dei vecchi diplomati magistrali ante 2001-02).

Considerato che i posti a concorso sono 63.712, significa che mediamente quasi la metà di quei candidati che hanno affrontato le prove scritte uscirà vincitore di un posto: 1 ogni due.

Dopo gli scritti, verranno le prove orali sotto forma di lezione simulata che i candidati dovranno sostenere davanti alle commissioni.

Per questo concorso è prevista una novità che probabilmente non sarà gradita ai candidati.

La legge e i bandi del concorso hanno disposto che le graduatorie di merito finali non comprenderanno tutti i candidati che supereranno anche gli orali (come è sempre avvenuto in passato), bensì soltanto (oltre al numero dei posti a concorso) il 10% dei posti.

Le graduatorie di merito, quindi, saranno al massimo pari a 70.083 posti: 63.712 + 6.371 (10%), pari al 55,5% di coloro che hanno sostenuto la prova scritta.

Anzi, considerato che oltre 2 mila posti rimarranno vacanti a causa del numero insufficiente di candidati, le graduatorie finali potranno accogliere poco meno di 68 mila candidati.

Se anche tutti i 126.220 candidati che hanno superato gli scritti riuscissero a superare gli orali, 58.200 di loro non entreranno in nessuna graduatoria.

C’è, quindi, una ragione in più per compiere il massimo sforzo al fine di superare bene, molto bene, gli orali e collocarsi, alla fine, in una posizione elevata della graduatoria di merito.

Nota 6 giugno 2016, AOODGOSV 6193

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per la Basilicata

POTENZA

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per la Calabria

CATANZARO

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania

NAPOLI

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per il Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per il Molise

CAMPOBASSO

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per il Piemonte

TORINO

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per la Puglia

BARI

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per la Sardegna

CAGLIARI

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia

PALERMO

 

All’Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto

VENEZIA

 

 

Al Dipartimento della Conoscenza

della Provincia di

TRENTO

 

All’Intendenza Scolastica

per la Scuola in lingua ladina

BOLZANO

 

All’Intendenza Scolastica

per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

Alla Sovrintendenza agli Studi

per la Regione autonoma Valle d’Aosta

AOSTA

 

 

 

 

Oggetto: Proroga scadenza dei termini per la presentazione dei progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) – Biennio 2016-18

 

Il termine fissato al 6 giugno 2016 per la presentazione dei progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) – Biennio 2016-18 di cui alla Nota Prot. 4843 del 05-05-2016 è prorogato al 24 giugno 2016.

Entro la nuova data dovranno essere inviati le schede allegate (scheda sintetica e scheda formulario) al seguente indirizzo di posta elettronica: daniela.marrocchi1@istruzione.it. Il progetto in originale, redatto in lingua italiana e in lingua minoritaria, l’accordo di rete e la dichiarazione dell’Istituto capofila di appartenenza all’ambito territoriale e subcomunale tutelato dalla L. 482/1999 dovranno essere inviati, entro la stessa data, attraverso il servizio postale al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione, V.le Trastevere 76/A – 00153 Roma.

Per ogni altra informazione riguardo le condizioni di ammissione e i criteri di valutazione si rinvia alla citata Nota Prot. 4843 del 05-05-2016 che, ad ogni buon conto, si allega.

 

Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente nota.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO


Allegati

Legge 6 giugno 2016, n. 106

Legge 6 giugno 2016, n. 106

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118)

(GU Serie Generale n.141 del 18-6-2016)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Al fine di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione
sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e  118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo
settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e  che,  in  attuazione
del principio di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i  rispettivi
statuti o atti costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'  di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e  gratuita  o
di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi. Non  fanno
parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
sindacati, le  associazioni  professionali  e  di  rappresentanza  di
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in  quanto  enti  che
concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non
si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi. 
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  e  in
coerenza con la normativa dell'Unione europea  e  in  conformita'  ai
principi e ai criteri direttivi previsti  dalla  presente  legge,  si
provvede in particolare: 
  a) alla revisione della disciplina del titolo II  del  libro  primo
del codice civile in materia  di  associazioni,  fondazioni  e  altre
istituzioni di carattere privato senza scopo di  lucro,  riconosciute
come persone giuridiche o non riconosciute; 
  b) al riordino e alla revisione organica della disciplina  speciale
e delle altre disposizioni  vigenti  relative  agli  enti  del  Terzo
settore  di  cui  al  comma  1,  compresa  la  disciplina  tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  codice
del Terzo settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni; 
  c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  d) alla revisione della disciplina in materia  di  servizio  civile
nazionale. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c),
sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentiti, per quanto di competenza,  i  Ministri  interessati  e,  ove
necessario in relazione alle singole materie oggetto  della  presente
legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. I decreti legislativi di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'interno, con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono  trasmessi
al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  entro  il
quarantacinquesimo giorno  antecedente  il  termine  per  l'esercizio
della delega, perche' su di essi siano espressi, entro trenta  giorni
dalla data di trasmissione, i  pareri  delle  rispettive  commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine
previsto per l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
comunque adottati. 
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti  previsti  dai   decreti
legislativi  adottati  in  attuazione   della   presente   legge   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti  legislativi,
ivi compresa la legge  di  stabilita',  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare,  attraverso  la  medesima  procedura  di  cui  al  presente
articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
                               Art. 2 
 
                Principi e criteri direttivi generali 
 
  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 
  a) riconoscere, favorire e garantire il piu'  ampio  esercizio  del
diritto  di  associazione  e  il  valore  delle  formazioni   sociali
liberamente costituite, ove si svolge la  personalita'  dei  singoli,
quale strumento  di  promozione  e  di  attuazione  dei  principi  di
partecipazione   democratica,    solidarieta',    sussidiarieta'    e
pluralismo,  ai  sensi  degli  articoli  2,  3,  18   e   118   della
Costituzione; 
  b) riconoscere e favorire l'iniziativa  economica  privata  il  cui
svolgimento, secondo le finalita' e nei limiti di cui  alla  presente
legge, puo' concorrere ad elevare i livelli  di  tutela  dei  diritti
civili e sociali; 
  c)  assicurare,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  l'autonomia
statutaria degli enti, al fine di consentire il  pieno  conseguimento
delle loro finalita' e la tutela degli interessi coinvolti; 
  d) semplificare la  normativa  vigente,  garantendone  la  coerenza
giuridica, logica e sistematica. 
                               Art. 3 
 
      Revisione del titolo II del libro primo del codice civile 
 
  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
a),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) rivedere e semplificare il procedimento  per  il  riconoscimento
della personalita' giuridica; definire le  informazioni  obbligatorie
da  inserire  negli  statuti  e  negli  atti  costitutivi;  prevedere
obblighi di trasparenza e  di  informazione,  anche  verso  i  terzi,
attraverso forme di  pubblicita'  dei  bilanci  e  degli  altri  atti
fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel  suo  sito
internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione
del patrimonio degli enti; 
  b)  disciplinare,  nel  rispetto  del  principio  di  certezza  nei
rapporti con i  terzi  e  di  tutela  dei  creditori,  il  regime  di
responsabilita'  limitata  degli  enti  riconosciuti   come   persone
giuridiche e la responsabilita' degli amministratori,  tenendo  anche
conto  del  rapporto  tra  il  patrimonio  netto  e  il   complessivo
indebitamento degli enti medesimi; 
  c)  assicurare  il  rispetto  dei  diritti  degli  associati,   con
particolare riguardo ai diritti  di  informazione,  partecipazione  e
impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative
dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe; 
  d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano
stabilmente e prevalentemente attivita' d'impresa  si  applichino  le
norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice  civile,
in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo
9, comma 1, lettera e); 
  e) disciplinare il  procedimento  per  ottenere  la  trasformazione
diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto  del
principio generale della trasformabilita' tra enti collettivi diversi
introdotto dalla riforma del diritto societario  di  cui  al  decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
                               Art. 4 
 
                Riordino e revisione della disciplina 
            del Terzo settore e codice del Terzo settore 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), si provvede al riordino e alla revisione  organica  della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore  mediante  la
redazione di un codice per  la  raccolta  e  il  coordinamento  delle
relative  disposizioni,  con  l'indicazione  espressa   delle   norme
abrogate a seguito della loro entrata in  vigore,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) stabilire le disposizioni generali  e  comuni  applicabili,  nel
rispetto del principio di specialita', agli enti del Terzo settore; 
  b)   individuare   le   attivita'   di   interesse   generale   che
caratterizzano gli enti del Terzo settore,  il  cui  svolgimento,  in
coerenza con le previsioni  statutarie  e  attraverso  modalita'  che
prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da parte  dei  soggetti
beneficiari, costituisce requisito per  l'accesso  alle  agevolazioni
previste dalla normativa e che sono soggette alle  verifiche  di  cui
alla lettera i). Le attivita'  di  interesse  generale  di  cui  alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che  tengano  conto
delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nonche'
sulla base  dei  settori  di  attivita'  gia'  previsti  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e  dal  decreto  legislativo  24
marzo 2006, n. 155. Al periodico  aggiornamento  delle  attivita'  di
interesse  generale  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il   parere   delle
commissioni parlamentari competenti; 
  c) individuare criteri e condizioni in base ai quali  differenziare
lo svolgimento delle attivita' di  interesse  generale  di  cui  alla
lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di  cui  all'articolo
1, comma 1; 
  d) definire forme e modalita' di organizzazione, amministrazione  e
controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza,
pari opportunita', partecipazione degli associati  e  dei  lavoratori
nonche' ai principi di efficacia, di efficienza, di  trasparenza,  di
correttezza e di economicita' della gestione degli  enti,  prevedendo
strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli  associati
e  dei  lavoratori,  con  facolta'   di   adottare   una   disciplina
differenziata che tenga conto delle peculiarita'  della  compagine  e
della struttura associativa nonche' della  disciplina  relativa  agli
enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti  o  intese
con lo Stato; 
  e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e  del  patrimonio  dell'ente,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d); 
  f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella  tenuta
della contabilita' e dei rendiconti, la diversa  natura  delle  poste
contabili  in  relazione  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale  e
definire criteri e vincoli in base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa
svolta dall'ente in  forma  non  prevalente  e  non  stabile  risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
  g)   disciplinare   gli   obblighi   di   controllo   interno,   di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti  degli
associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione
della dimensione economica dell'attivita' svolta  e  dell'impiego  di
risorse pubbliche, tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  nonche'  prevedere  il  relativo
regime sanzionatorio; 
  h) garantire, negli appalti  pubblici,  condizioni  economiche  non
inferiori a quelle previste dai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro   adottati   dalle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative; 
  i) individuare specifiche modalita' e criteri di verifica periodica
dell'attivita' svolta e  delle  finalita'  perseguite,  nel  rispetto
delle  previsioni  statutarie  e  in  relazione  alle  categorie  dei
soggetti destinatari; 
  l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere
un principio di proporzionalita' tra i diversi trattamenti  economici
e disciplinare, nel pieno rispetto del principio  di  trasparenza,  i
limiti e gli obblighi di pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,  ai
compensi  o  ai  corrispettivi  a  qualsiasi  titolo  attribuiti   ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai  dirigenti
nonche' agli associati; 
  m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di  tutti
gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione  e
tenuto conto delle finalita' e  delle  caratteristiche  di  specifici
elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro
unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in  specifiche  sezioni,
da istituire  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, favorendone,  anche  con  modalita'  telematiche,  la  piena
conoscibilita' in tutto il  territorio  nazionale.  L'iscrizione  nel
Registro, subordinata al possesso dei  requisiti  previsti  ai  sensi
delle lettere b), c), d) ed e), e'  obbligatoria  per  gli  enti  del
Terzo settore che  si  avvalgono  prevalentemente  o  stabilmente  di
finanziamenti  pubblici,  di  fondi   privati   raccolti   attraverso
pubbliche sottoscrizioni o di fondi  europei  destinati  al  sostegno
dell'economia  sociale  o  che  esercitano  attivita'  in  regime  di
convenzione o di accreditamento con enti  pubblici  o  che  intendono
avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9; 
  n)  prevedere  in  quali  casi  l'amministrazione,  all'atto  della
registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla  lettera  m),
acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia; 
  o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione,  a
livello  territoriale,  relativa  anche  al  sistema   integrato   di
interventi  e  servizi  socio-assistenziali  nonche'  di   tutela   e
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e  modalita'  per  l'affidamento  agli  enti  dei
servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di  standard  di
qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza  e
semplificazione e nel rispetto della disciplina europea  e  nazionale
in materia di affidamento dei servizi di interesse generale,  nonche'
criteri e modalita' per la  verifica  dei  risultati  in  termini  di
qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
  p)  riconoscere  e  valorizzare  le  reti  associative  di  secondo
livello, intese quali organizzazioni che  associano  enti  del  Terzo
settore, anche allo scopo di accrescere  la  loro  rappresentativita'
presso i soggetti istituzionali; 
  q) prevedere che il coordinamento  delle  politiche  di  governo  e
delle azioni di promozione e di indirizzo delle attivita' degli  enti
di cui  alla  presente  legge  sia  assicurato,  in  raccordo  con  i
Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 5 
 
          Attivita' di volontariato, di promozione sociale 
                         e di mutuo soccorso 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b),  si  provvede  altresi'  al  riordino  e  alla  revisione
organica  della  disciplina  vigente  in  materia  di  attivita'   di
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli  2,  4  e  9  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline  vigenti
in materia di volontariato e di promozione  sociale,  valorizzando  i
principi di gratuita', democraticita' e partecipazione e riconoscendo
e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di
volontario e la specificita' delle organizzazioni di volontariato  di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e  di  quelle  operanti  nella
protezione civile; 
  b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese  per
le attivita' dei volontari, preservandone il carattere di gratuita' e
di estraneita' alla prestazione lavorativa; 
  c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra  i
giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito
delle strutture e delle attivita' scolastiche; 
  d) valorizzazione delle diverse esperienze di  volontariato,  anche
attraverso il coinvolgimento  delle  organizzazioni  di  volontariato
nelle   attivita'   di   promozione   e   di   sensibilizzazione,   e
riconoscimento in ambito scolastico  e  lavorativo  delle  competenze
acquisite dai volontari; 
  e)  revisione  del  sistema  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto  1991,  n.
266, prevedendo: 
  1) che alla loro costituzione e  gestione  possano  concorrere  gli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione
di quelli costituiti nelle forme di cui al libro  quinto  del  codice
civile,  assumendo  la  personalita'  giuridica  e  una  delle  forme
giuridiche previste per gli enti del Terzo settore; 
  2) che la loro costituzione  sia  finalizzata  a  fornire  supporto
tecnico, formativo e  informativo  per  promuovere  e  rafforzare  la
presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; 
  3)  il  loro  accreditamento  e  il  loro  finanziamento   stabile,
attraverso  un  programma  triennale,   con   le   risorse   previste
dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e  che,  qualora
gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese  in
una contabilita' separata; 
  4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici  per
il funzionamento dell'organo assembleare,  con  l'attribuzione  della
maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle  organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
  5) forme di incompatibilita' per i soggetti titolari  di  ruoli  di
direzione o di rappresentanza esterna; 
  6) che gli stessi non possano procedere  a  erogazioni  dirette  in
denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o  immobili
a beneficio degli enti del Terzo settore; 
    f) revisione dell'attivita' di programmazione e  controllo  delle
attivita'  e  della  gestione  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, svolta mediante organismi regionali  o  sovraregionali,
tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 
  1) che tali organismi, in  applicazione  di  criteri  definiti  sul
piano nazionale, provvedano alla programmazione del  numero  e  della
collocazione dei centri di servizio, al loro  accreditamento  e  alla
verifica periodica del mantenimento dei  requisiti,  anche  sotto  il
profilo della qualita' dei  servizi  dagli  stessi  erogati,  nonche'
all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in  applicazione  di
elementi di perequazione territoriale; 
  2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di
efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento  da  porre  a
carico delle risorse di cui all'articolo 15  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali  emolumenti  previsti  per
gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a  carico,
in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici; 
  g) superamento del  sistema  degli  Osservatori  nazionali  per  il
volontariato  e  per   l'associazionismo   di   promozione   sociale,
attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del  Terzo  settore,
quale organismo di consultazione  degli  enti  del  Terzo  settore  a
livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle  reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p). All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  h) previsione  di  requisiti  uniformi  per  i  registri  regionali
all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
1, lettera m); 
  i) previsione di un regime  transitorio  volto  a  disciplinare  lo
status giuridico delle societa' di mutuo soccorso di cui  alla  legge
15 aprile 1886, n. 3818, gia'  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,   nell'eventualita'   che   intendano
rinunciare alla natura di societa' di mutuo soccorso  per  continuare
ad operare quali associazioni senza fini di  lucro,  con  particolare
riguardo alle  condizioni  per  mantenere  il  possesso  del  proprio
patrimonio, che deve  essere  comunque  volto  al  raggiungimento  di
finalita' solidaristiche. 
                               Art. 6 
 
                           Impresa sociale 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata
che svolge attivita' d'impresa per le finalita' di  cui  all'articolo
1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al  conseguimento
dell'oggetto sociale nei  limiti  di  cui  alla  lettera  d),  adotta
modalita' di gestione responsabili e trasparenti, favorisce  il  piu'
ampio coinvolgimento dei  dipendenti,  degli  utenti  e  di  tutti  i
soggetti  interessati  alle  sue  attivita'  e  quindi  rientra   nel
complesso degli enti del Terzo settore; 
  b) individuazione dei settori in cui puo' essere svolta l'attivita'
d'impresa di cui alla lettera  a),  nell'ambito  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); 
  c) acquisizione di diritto della qualifica di  impresa  sociale  da
parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi; 
  d) previsione di forme di remunerazione del  capitale  sociale  che
assicurino la prevalente destinazione degli  utili  al  conseguimento
dell'oggetto sociale, da assoggettare a  condizioni  e  comunque  nei
limiti massimi previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e
previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione  per
gli enti per i quali tale possibilita' e' esclusa  per  legge,  anche
qualora assumano la qualifica di impresa sociale; 
  e) previsione per l'organizzazione che esercita  l'impresa  sociale
dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli  2423  e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili; 
  f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di  limiti  in
materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione  dei
titolari degli organismi dirigenti; 
  g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo
conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con  riferimento
ai principi di pari opportunita' e non discriminazione  di  cui  alla
vigente normativa nazionale e  dell'Unione  europea,  prevedendo  una
graduazione  dei  benefici  finalizzata  a  favorire   le   categorie
maggiormente svantaggiate; 
  h)  possibilita',  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese  private  e  per  le
amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di
amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di  assumerne
la direzione, la presidenza e il controllo; 
  i) coordinamento  della  disciplina  dell'impresa  sociale  con  il
regime delle attivita'  d'impresa  svolte  dalle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale; 
  l) previsione della nomina, in base a principi  di  terzieta',  fin
dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci allo scopo di monitorare
e vigilare sull'osservanza della  legge  e  dello  statuto  da  parte
dell'impresa  sociale,  sul  rispetto  dei   principi   di   corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  e  sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile. 
                               Art. 7 
 
                 Vigilanza, monitoraggio e controllo 
 
  1. Le funzioni di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo  pubblico
sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di  cui
all'articolo 6, e  sulle  loro  attivita',  finalizzate  a  garantire
l'uniforme  e  corretta  osservanza  della  disciplina   legislativa,
statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  in  collaborazione,
per quanto di competenza, con i Ministeri  interessati  nonche',  per
quanto  concerne  gli  aspetti   inerenti   alla   disciplina   delle
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione   civile,   con   il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, e  con  l'Agenzia  delle  entrate,  ferme  restando  le
funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il  Ministero  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali   individua   modalita'   di
coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera g). 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'ambito
delle attivita' di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed
efficaci forme di autocontrollo degli enti del  Terzo  settore  anche
attraverso l'utilizzo di strumenti atti a  garantire  la  piu'  ampia
trasparenza  e  conoscibilita'  delle  attivita'  svolte  dagli  enti
medesimi,  sulla  base  di   apposito   accreditamento   delle   reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p), o, con  particolare  riferimento  agli  enti  di  piccole
dimensioni, con i centri di  servizio  per  il  volontariato  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e). 
  3. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  predispone
linee  guida  in  materia  di  bilancio  sociale  e  di  sistemi   di
valutazione dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti
del  Terzo  settore,  anche  in   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera o).  Per  valutazione  dell'impatto
sociale si intende la valutazione  qualitativa  e  quantitativa,  sul
breve, medio e lungo periodo, degli effetti  delle  attivita'  svolte
sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
presente legge, sono  definiti  i  termini  e  le  modalita'  per  il
concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del  controllo
di cui al presente articolo. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 8 
 
                     Servizio civile universale 
 
  1. Con il decreto legislativo  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di
servizio  civile  nazionale,  tenuto   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi
degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla  difesa
non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi  della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione; 
  b)  previsione  di  un  meccanismo  di  programmazione,  di   norma
triennale,  dei  contingenti  di   giovani   italiani   e   stranieri
regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra 18  e  28  anni,  che
possono essere ammessi al servizio civile  universale  tramite  bando
pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a
principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 
  c) definizione  dello  status  giuridico  dei  giovani  ammessi  al
servizio  civile  universale,  prevedendo  l'instaurazione,   fra   i
medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico  rapporto  di  servizio
civile  non  assimilabile  al  rapporto  di  lavoro,  con  previsione
dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; 
  d)  attribuzione  allo  Stato  delle  funzioni  di  programmazione,
organizzazione,  accreditamento  e  controllo  del  servizio   civile
universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle  regioni,  dei
programmi da parte di enti locali, altri enti  pubblici  territoriali
ed enti del Terzo settore; possibilita'  per  le  regioni,  gli  enti
locali, gli altri enti pubblici territoriali e  gli  enti  del  Terzo
settore di attivare autonomamente progetti  di  servizio  civile  con
risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; 
  e) previsione di criteri e modalita' di accreditamento  degli  enti
di servizio civile  universale,  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.  64,  nell'ottica  della
semplificazione e della trasparenza; 
  f) previsione di  criteri  e  modalita'  di  semplificazione  e  di
trasparenza  delle   procedure   di   gestione   e   di   valutazione
dell'attivita' svolta dagli enti di servizio civile universale, anche
con riferimento ai contributi  finanziari  erogati  dalle  competenti
strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione
all'attuazione dei progetti di servizio civile universale,  a  carico
del Fondo nazionale per il servizio civile; 
  g)  previsione  di  un  limite  di  durata  del   servizio   civile
universale, non inferiore a otto mesi complessivi  e,  comunque,  non
superiore a un anno, che contemperi le finalita' del servizio con  le
esigenze  di  vita  e  di  lavoro  dei  giovani  coinvolti,  e  della
possibilita' che il servizio sia prestato, in  parte,  in  uno  degli
Stati   membri   dell'Unione   europea   nonche',   per    iniziative
riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza  e  alla
cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di  fuori  dell'Unione
europea; 
  h)  riconoscimento  e  valorizzazione  delle  competenze  acquisite
durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del
loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; 
  i) riordino e revisione della Consulta nazionale  per  il  servizio
civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per
l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentativita'  di
tutti   gli   enti   accreditati,   anche   con   riferimento    alla
territorialita' e alla rilevanza per ciascun settore di intervento. 
                               Art. 9 
 
               Misure fiscali e di sostegno economico 
 
  1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  1  disciplinano  le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli  enti  del
Terzo settore e procedono  anche  al  riordino  e  all'armonizzazione
della  relativa  disciplina  tributaria  e  delle  diverse  forme  di
fiscalita' di vantaggio, nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea e tenuto conto di quanto disposto ai  sensi  della  legge  11
marzo 2014, n.  23,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) revisione complessiva della definizione di ente non  commerciale
ai  fini  fiscali  connessa  alle  finalita'  di  interesse  generale
perseguite dall'ente  e  introduzione  di  un  regime  tributario  di
vantaggio che tenga conto delle finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche  in
forma  indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi   di   gestione   e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
  b) razionalizzazione e semplificazione del regime di  deducibilita'
dal reddito complessivo e di  detraibilita'  dall'imposta  lorda  sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali,
in denaro  e  in  natura,  disposte  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi  delle  persone  e  degli
enti; 
  c) completamento  della  riforma  strutturale  dell'istituto  della
destinazione del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in
favore  degli  enti  di  cui  all'articolo  1,  razionalizzazione   e
revisione dei criteri di accreditamento dei  soggetti  beneficiari  e
dei requisiti per l'accesso al beneficio  nonche'  semplificazione  e
accelerazione delle procedure  per  il  calcolo  e  l'erogazione  dei
contributi spettanti agli enti; 
  d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c),
di  obblighi  di  pubblicita'  delle  risorse  ad   essi   destinate,
individuando un sistema improntato alla massima trasparenza,  con  la
previsione delle conseguenze sanzionatorie per  il  mancato  rispetto
dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 
  e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
favore degli enti  del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  1,  in
relazione  a  parametri  oggettivi  da  individuare  con  i   decreti
legislativi di cui al medesimo articolo 1; 
  f) previsione, per le imprese sociali: 
  1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta  di  capitali
di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto  previsto
per le start-up innovative; 
  2) di misure agevolative  volte  a  favorire  gli  investimenti  di
capitale; 
  g) istituzione, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  un  fondo  destinato  a  sostenere  lo  svolgimento  di
attivita' di interesse generale  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), attraverso il  finanziamento  di  iniziative  e  progetti
promossi  da  organizzazioni   di   volontariato,   associazioni   di
promozione sociale e fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone  altresi'  le
modalita'  di  funzionamento  e  di  utilizzo  delle  risorse,  anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale  del  Terzo
settore. Il fondo di cui alla presente lettera  e'  articolato,  solo
per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo,  con
una dotazione di 10 milioni di euro;  la  seconda  di  carattere  non
rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
  h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei  titoli  di
solidarieta' e di  altre  forme  di  finanza  sociale  finalizzate  a
obiettivi di solidarieta' sociale; 
  i)  promozione  dell'assegnazione  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli  immobili
pubblici inutilizzati, nonche',  tenuto  conto  della  disciplina  in
materia, dei beni immobili  e  mobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione  e  di  economicita',
anche al fine di valorizzare in modo  adeguato  i  beni  culturali  e
ambientali; 
  l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento  di
beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; 
  m) revisione della disciplina  riguardante  le  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale, in particolare prevedendo una migliore
definizione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita' connesse  e  il
divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi
di gestione e fatte salve le condizioni di  maggior  favore  relative
alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e  alle
organizzazioni non governative. 
  2. Le misure agevolative previste  dal  presente  articolo  tengono
conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  gia'  destinate  alle
imprese sociali di cui all'articolo 6 della  presente  legge  secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  3
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  26
settembre 2015. 
                               Art. 10 
 
                      Fondazione Italia sociale 
 
  1. E' istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata
«Fondazione», con  lo  scopo  di  sostenere,  mediante  l'apporto  di
risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo
sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore,
caratterizzati dalla produzione di beni  e  servizi  con  un  elevato
impatto  sociale  e  occupazionale  e  rivolti,  in  particolare,  ai
territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel
rispetto  del  principio  di  prevalenza  dell'impiego   di   risorse
provenienti da soggetti privati, svolge una  funzione  sussidiaria  e
non  sostitutiva  dell'intervento  pubblico  ed  e'   soggetta   alle
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,
senza obbligo di conservazione  del  patrimonio  o  di  remunerazione
degli investitori. 
  2. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione  instaura
rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. 
  3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla
individuazione degli organi,  della  loro  composizione  e  dei  loro
compiti, prevede: 
  a)  strumenti  e  modalita'  che  consentano  alla  Fondazione   di
finanziare  le  proprie  attivita'  attraverso  la  mobilitazione  di
risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso  a
iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding; 
  b) strumenti e modalita' di investimento, diretto o in partenariato
con terzi, anche  con  riferimento  alla  diffusione  di  modelli  di
welfare integrativi rispetto a quelli gia' assicurati dall'intervento
pubblico e allo sviluppo del microcredito e  di  altri  strumenti  di
finanza sociale; 
  c) la nomina,  nell'organo  di  governo  della  Fondazione,  di  un
componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g). 
  4. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del  lavoro
e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
approvato lo statuto  della  Fondazione.  Lo  schema  di  decreto  e'
trasmesso alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
perche' su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data  di
trasmissione, i pareri  delle  commissioni  competenti  per  materia.
Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il  decreto
puo' essere comunque adottato. 
  5.  L'organizzazione,  il  funzionamento  e   la   gestione   della
Fondazione  sono  ispirati  ai  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza ed economicita'. La  Fondazione  si  dota,  altresi',  di
strumenti e modalita' di verifica dell'effettivo impatto  sociale  ed
occupazionale conseguito. 
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale. 
  7. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,  e'  assegnata
alla Fondazione una  dotazione  iniziale,  per  l'anno  2016,  di  un
milione  di  euro.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata  in  vigore
della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere,  entro  il
31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' svolte per il
perseguimento degli scopi  istituzionali  di  cui  al  comma  1,  sui
risultati conseguiti, sull'entita' e  articolazione  del  patrimonio,
nonche' sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7. 
                               Art. 11 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1,
fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo,
si provvede nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo  9,  comma  1,
lettera g), e' autorizzata la spesa  di  17,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di
euro,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  23,  comma
10,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e,  quanto  a  7,3
milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse  gia'
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,  della  legge  20
maggio 1985,  n.  222,  relative  alla  quota  destinata  allo  Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui  al
secondo periodo e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2016. A decorrere  dall'anno  2017  al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  primo
periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
  3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento  delle  misure  previste
all'articolo 9, comma 1, lettera c), si  provvede  nei  limiti  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 154,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in  attuazione  della  stessa  si  applicano  nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative
norme di attuazione. 
                               Art. 12 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  anche
avvalendosi  dei  dati  forniti  dalle  amministrazioni  interessate,
trasmette alle Camere, entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  una
relazione sulle attivita'  di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo
svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo  settore,  ivi
comprese le imprese sociali di  cui  all'articolo  6,  nonche'  sullo
stato  di  attuazione   della   riorganizzazione   del   sistema   di
registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando