Concorso docenti: svolgimento degli orali e approvazione delle graduatorie di merito

da La Tecnica della Scuola

Concorso docenti: svolgimento degli orali e approvazione delle graduatorie di merito

Con la nota 15975 del 10 giugno 2016 il Miur ha fornito indicazioni agli Uffici scolastici regionali in merito allo svolgimento delle prove orali e all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso docenti 2016.

Coloro che hanno superato la prova scritta, e nei casi previsti anche la prova pratica di laboratorio, riceveranno una comunicazione via mail, all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova orale. La mail riporterà anche il voto conseguito.

Il calendario delle prove orali e l’elenco degli ammessi (senza il punteggio conseguito), potranno essere pubblicati anche sui siti degli Uffici scolastici. È bene precisare che la pubblicazione non ha alcun valore di notifica, in quanto la notifica al singolo candidato deve avvenire tramite posta elettronica con la comunicazione con il voto riportato nelle prove svolte.

24 ore prima della prova ciascun candidato dovrà estrarre la propria, tra quelle predisposte dalla commissione (il cui numero totale è fissato in 3 volte il numero dei candidati ammessi).

In merito allo svolgimento delle prove, il Miur ricorda che i candidati avranno 45 minuti di tempo, dei quali:

  • massimo 35 minuti: lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodo logiche compiute;
  • massimo 10 minuti: interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera.

La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Per i posti di sostegno, la prova orale valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte all’apprendimento della lezione curricolare, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica con riferimento alle diverse tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente la lingua inglese, ferma restando lanvalutazione almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti.

Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodo logiche compiute, nonché la fase di interlocuzione con la commissione.

La prova orale si intende superata conseguendo un punteggio di almeno 28/40.

Successivamente allo svolgimento degli orali, si procederà alla verifica dei titoli valutabili ai fini dell’approvazione delle graduatorie di merito.

I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016 ed esclusivamente quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. Quindi, i candidati che abbiano ricevuto dall’Ufficio Scolastico Regionale competente la comunicazione del superamento della prova orale, dovranno presentare i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Valutate le prove e i titoli presentati dai candidati, le commissioni procederanno alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10%.

Gilda: su bonus ricorso al TAR Lazio

da tuttoscuola.com

Gilda: su bonus ricorso al TAR Lazio

Questa mattina l’avvocato Tommaso De Grandis, responsabile dell’ufficio legale della Federazione Gilda-Unams, ha notificato al Tar del Lazio un ricorso relativo alla ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente.

Abbiamo impugnato le circolari attuative della riforma che, disponendo di considerare nella distribuzione del bonus soltanto gli insegnanti di ruolo, – spiega De Grandis – contravvengono al comma 126 della legge 107/2015 secondo cui le risorse devono essere distribuite in base alla dotazione organica delle scuole, senza dunque distinguere tra docenti assunti a tempo indeterminato e supplenti”.

Contestualmente – prosegue il responsabile legale della Fgu – abbiamo sollevato una pregiudiziale di incostituzionalità riguardante il comma 128 della legge 107/2015 che impone ai dirigenti scolastici di ripartire i fondi del bonus soltanto tra i docenti di ruolo. A nostro avviso, si tratta di una disposizione che vìola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegata alla Direttiva europea 1999/70 che stabilisce la tutela del principio di non discriminazione tra gli insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato”.

Alternanza: 84% istituti italiani collabora con imprese

da tuttoscuola.com

Alternanza: 84% istituti italiani collabora con imprese
Lo sostiene la ricerca “Il rapporto tra scuola e aziende: una consolidata partnership strategica”, realizzata a inizio 2016 da Fondazione Sodalitas e La Fabbrica e presentata a Milano presso Assolombarda

La collaborazione con le aziende è una realtà consolidata nell’84% delle scuole italiane: ricevono materiali didattici ed educativi gratuiti (39%), partecipano a concorsi (30%), incontrano ambassador d’impresa (14%). Le scuole superiori partecipano a stage e, negli ultimi tre anni del ciclo di studi, ad attività di Alternanza scuola Lavoro (30%) secondo quanto previsto dalla legge “Buona scuola”.

Il quadro che emerge, come riferisce l’agenzia Agi, è che imprese e scuole lavorano insieme ogni giorno, coinvolgendo anche le famiglie, che nell’85% dei casi vengono informate o direttamente chiamate a partecipare alle iniziative di collaborazione scuola-azienda. Le imprese sono ampiamente attive nell’offerta di contributi educativi e formativi di vario tipo proposti a tutti i gradi scolastici e le scuole sono ben felici di approfittare di questa disponibilità (il 90% circa valuta utile o molto utile la collaborazione con le aziende), giudicando la collaborazione tra scuola e Impresa un asset importante per incrementare in modo trasversale la cultura e le life skill degli studenti.

Questa la principale evidenza messa in luce dalla Ricerca “Il rapporto tra scuola e aziende: una consolidata partnership strategica” che, realizzata a inizio 2016 e presentata a Milano, è stata condotta da Fondazione Sodalitas e La Fabbrica intervistando dirigenti e staff di 2.400 scuole rappresentative del sistema scolastico nazionale per distribuzione geografica e per livello di istruzione (1.056 primarie, 694 secondarie di primo grado, 650 secondarie di secondo grado) e con un approfondimento qualitativo sui Responsabili  Sostenibilità di 27 imprese all’avanguardia per impegno a rafforzare l’occupabilità attraverso iniziative rivolte agli studenti prossimi a completare il secondo ciclo di studi superiori e l’Università.

Gli interventi sono riconducibili a tematiche importanti per il progresso del Paese: le discipline STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) (40%), che rappresentano un preciso obiettivo per il sistema scuola e per le imprese; la cittadinanza (25%), un secondo obiettivo socialmente indifferibile; i contenuti degli ambiti antropologico (11%) e artistico-musicale (11%). L’interesse ad acquisire esperienze dal mondo del lavoro è comprensibilmente espresso in modo più forte dalle scuole del secondo ciclo (24%), ma è un ambito di arricchimento culturale anche per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (12%) e dei più piccoli delle scuole primarie (6%).

Il valore del rapporto con la scuola è confermato dalle imprese, che dicono di considerare la partnership con le scuole un elemento qualificante e centrale della più ampia strategia di Sostenibilità. Anche dal loro punto di vista, le competenze “STEM” tecnico-scientifiche rappresentano il contenuto caratterizzante della collaborazione con le scuole, che coinvolge prevalentemente i livelli superiori di istruzione, ed è orientata al rafforzamento delle prospettive di occupabilità degli studenti. L’incoraggiamento a investire nel rapporto tra scuola e Impresa arriva anche dalla recente riforma “La Buona scuola”, che stabilisce per gli studenti di tutte le tipologie di scuole del secondo ciclo l’obbligo di effettuare, negli ultimi 3 anni, un numero predeterminato di ore di “Alternanza scuola Lavoro”.

L’Italia può già vantare una scuola di ottimo livello, capace di formare eccellenze in tutti i campi, così come di includere e valorizzare le differenze” ha scritto il Ministro Stefania Giannini nella prefazione della Ricerca presentata oggi.

Conto Consuntivo e Programma annuale tra termini e scadenze

Conto Consuntivo e Programma annuale tra termini e scadenze

di Cinzia Olivieri

 

Sono ormai decorsi i 180 giorni dall’entrata in vigore della L 107/15 (16 luglio 2015) e si attendono ancora “le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001” previste dal comma 143 della legge. Intanto quindi è comunque interessante approfondire alcuni aspetti relativi ai termini di approvazione del conto consuntivo (e del programma annuale).

Per l’art. 18 del DI 44/015. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore (il DSGA) entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.

Dunque il DSGA predispone il consuntivo ed il dirigente, unitamente ad una relazione illustrativa, lo sottopone all’esame dei revisori. Questi, all’esito dei controlli, eventualmente effettuano rilievi e quindi rilasciano il proprio parere, favorevole o sfavorevole, in merito alla sua regolarità. Entro il 30 aprile il documento è infine sottoposto al consiglio di istituto per l’approvazione.

Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza”(art. 18 comma 6 DI 44/01) .

Dunque è possibile che il consiglio di istituto approvi il consuntivo nonostante il parere sfavorevole dei revisori. In tal caso tale approvazione deve intervenire nel termine sopra indicato del 30 aprile affinché nei successivi quindici giorni (comma 9) esso possa essere pubblicato nel sito della scuola e trasmesso nel termine del 15 maggio all’USR per gli opportuni provvedimenti.

Il 30 aprile non costituisce però l’ultima scadenza utile per l’approvazione e pertanto esso viene considerato un termine ordinatorio, in quanto ove non venga osservato non sono previsti effetti o conseguenze. Infatti (comma 7) “Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

Il consiglio di istituto quindi ha ulteriori 45 giorni dalla sua presentazione per approvare il consuntivo. Il 14 giugno è perciò il termine perentorio. Infatti, decorsa inutilmente tale data, l’USR nomina un commissario ad acta per l’approvazione, che avviene comunque se il consiglio per qualsiasi ragione non vi provveda.

Quest’anno, la Nota 12.04.2016, Prot. N. 5454preso atto che sono ancora in corso di perfezionamento le nomine dei Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2016-2019 … al fine di assicurare un adeguato intervallo di tempo ai revisori dei conti del MIUR e del MEF in modo da effettuare congiuntamente le verifiche contabili previste dal Regolamento di Contabilità” ha differito, in via eccezionale, al 15 giugno 2016 il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Istituto.

Il differimento riguarda evidentemente il temine ordinatorio del 30 aprile, a cui peraltro la nota stessa fa espresso riferimento, che pertanto diventa il 15 giugno. Sussiste perciò il rischio, per le scuole che non avessero ancora ricevuto la visita dei revisori, di approvare il consuntivo a Luglio (entro il 30 se consideriamo i 45 giorni dal 15 giugno), in estate inoltrata, e di commissariamento ad acta in caso manchi il numero legale.

Anche per l’approvazione del programma annuale sono previsti termini, ordinatori e perentori, con alcune differenze.

Il programma annuale (art. 2 DI 44/01) è predisposto dal Dirigente Scolastico … “e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al … Consiglio di istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa”.

Il tal caso è perciò il dirigente che lo predispone e sottopone previamente alla Giunta la quale lo propone entro il 31 ottobre, corredato della relazione illustrativa e del parere di regolarità (ove vi sia) dei revisori, al Consiglio di istituto, che ha poi ulteriori 45 giorni per approvarlo.

Il 15 dicembre però non è un termine perentorio perché la mancata approvazione non determina conseguenze.

Infatti il successivo art. 8 rubricato: Esercizio provvisorio al secondo capoverso afferma:Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell’atto di nomina”.

Dunque il termine perentorio per l’approvazione del programma è 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, che decorre dal 1° gennaio (comma 1 dell’art. 2), e scade perciò il 14 febbraio. Esso sarà approvato comunque dal commissario ad acta se il consiglio non vi provvede.

La procedura di approvazione dei documenti contabili appare pertanto costituita da:

  • una fase prodromica all’approvazione, preparatoria, alla quale partecipano più soggetti (DS/DSGA, revisori, Giunta) e che si conclude, nei termini indicati (30 aprile/31 ottobre), con la presentazione al consiglio di istituto;
  • segue la fase deliberativa, di competenza del consiglio di istituto (entro e non oltre il 14 giugno/14 febbraio).

E’ testuale che solo il consiglio possa operare nel termine perentorio. La scadenza ulteriore è finalizzata esclusivamente a consentire una delibera di approvazione. Potrebbe accadere infatti ad esempio che il consiglio non raggiunga il numero legale (art. 37 Dlgs 297/94) e quindi occorra riconvocarlo rispettando anche le varie esigenze organizzative.

Dunque non sarebbe corretto ritenere, come comunemente accade, che qualsiasi fase della procedura possa essere compiuta successivamente alle scadenze previste purché essa si completi nel termine finale (14 febbraio – 14 giugno).

Tuttavia, poiché solo la mancata tempestiva deliberazione determina il commissariamento mentre un eventuale ritardo nella presentazione al consiglio resta privo di effetti, i termini antecedenti a quello perentorio diventano di fatto non vincolanti, indicativi, comunque privi di pregiudizio.

I genitori in particolare, che già faticano a seguire il funzionamento della scuola, spesso sono confusi da tale incertezza temporale. È auspicabile, pertanto, che le necessarie modifiche al regolamento di contabilità tengano conto di tanto anche al fine di garantire a tali procedure maggiore chiarezza ed uniformità.