IMMISSIONE IN RUOLO PRECARI ATA: NESSUNO NE PARLA!

La FederA.T.A. chiede immediatamente le immissioni in ruolo

IMMISSIONE IN RUOLO PRECARI ATA: NESSUNO NE PARLA !

Gentili Colleghi precari,

il nostro Personale ATA precario è ormai in “balia e nelle grinfie” delle decisioni e dei verdetti dei nostri Politici o Sindacalisti di turno che spesso e volentieri “ci riservano delle vere e proprie rappresaglie”.

Apprendiamo tutti i giorni che nel settore Scuola, di tutto si parla eccetto che dell’immissione in ruolo del Personale ATA precario dimenticato e penalizzato da tutti che, nonostante anni ed anni di esperienza lavorativa si vede oggi letteralmente “sbattute tutte le porte in faccia” !

Sappiamo benissimo che dall’anno scolastico in corso la situazione è stata ulteriormente aggravata in maniera impressionante per la mancata immissione in ruolo dovuta ormai al “pretesto” del transito dei dipendenti delle province nei ruoli ATA.

Ora tutti ci chiediamo: “questi Signori che hanno in mano il potere decisionale”, cosa o chi aspettano per immettere in ruolo il Personale ATA precario ? Se ne stanno “fregando, facendo orecchie da mercante” anche della sentenza della Corte Europea sul precariato. E’ una vergogna anche perché è ormai noto a tutti il considerevole aumento della popolazione scolastica italiana.

Abbiamo dovuto “sopportare con tanto coraggio la farsa” delle immissioni in ruolo e delle relative “assunzioni in servizio” dei Docenti effettuate nel corrente mese di Luglio e attualmente se qualcuno vuol controllare “dove questo Personale sta prestando servizio” … dovrà spostarsi in località balneari o di montagna o addirittura all’estero su qualche “bello isolotto sperduto” circondato da mari cristallini !

Certamente la colpa non è dei nostri Docenti che sono stati beneficiari di un contratto di lavoro a tempo determinato
per starsene tranquillamente a casa per i fatti propri e che hanno comunque il “sacrosanto” diritto di lavorare, ma la colpa è della Classe Politica e delle OO.SS. firmatarie di contratto che si sono dimenticati completamente del Personale ATA e che hanno permesso “questa scandalosa commedia all’italiana” !

La Federazione del Personale ATA chiede urgentemente che tutto il nostro Personale ATA precario venga immesso in ruolo, è ora di farla finita che i nostri precari debbano tenere il posto caldo a tutti i dipendenti della Pubblica
Amministrazione tranne che a Loro che ne hanno pienamente diritto dopo anni e anni di sacrifici e rinunce !

Attendiamo delle risposte concrete, serie e responsabili.
Cordialmente La Direzione Nazionale Feder. ATA

K. Pancol, Gli occhi gialli dei coccodrilli

“Gli occhi gialli dei coccodrilli”, di Katherine Pancol
Bompiani, Vintage Gold

di Mario Coviello

 

pancolInsieme a “Dio delle illusioni” di Donna Tartt, al prezzo complessivo di 15 euro, ho acquistato “Gli occhi gialli dei coccodrilli” di Katherine Pancol. Non sapevo nulla né della scrittrice, né del romanzo e mi sono lasciato prendere dal titolo, dall’illustrazione di copertina di Mariagloria Posani che mette insieme libri e coccodrilli che volteggiano in un uno sfondo rosa. E poi in quarta di copertina da la Repubblica il romanzo viene presentato così “ Sentimenti ed emozioni sono per Katherine Pancol ingredienti irrinunciabili e, nelle sue storie, chiunque finisce per ritrovare un pezzo di sé”.

E la trappola ha funzionato, ancora una volta, come per la quadrilogia de “ L’amica geniale” di Elena Ferrante mi sono lasciato conquistare e ho divorato le 600 pagine che raccontano tre generazioni di donne.Due sorelle Josephine e Iris, mogli, madri e figlie di Henriette una fredda matriarca. Con loro i mariti, i figli, le amiche e Parigi del centro e della periferia.

Un libro una famiglia. Entri leggendo e diventi parte attiva, apparecchi, sparecchi, vai dal parrucchiere, paghi le bollette ti senti subito a casa, confortato da sensazioni comuni, piacevoli, note. Madri, figlie e nipoti: tre generazioni a confronto, con le loro diversità e le loro uguaglianze scandagliate dallo sguardo inquisitore di un’altra donna, la scrittrice, capace di disegnare personaggi e intrecci credibili portando sulla carta la vita quotidiana con i suoi amori, i suoi tradimenti, le sue dolcezze e le sue acidità. Ci sono cenerentole che diventano principesse, arpie insaziabili costrette al digiuno, regine scalzate dal trono.

Josephine la protagonista viene abbandonata con due figlie Hortense e Zoè dal marito Tonio che va in Africa ad allevare coccodrilli, si descrive così a pag. 106 “ Ebbene sì…sono un’imbranata e non è una novità.. Sento tutto, vedo tutto, mille dettagli mi bucano la pelle come lunghe schegge,mi scorticano viva. Mille dettagli che gli altri non sentono, perché hanno la pelle come quella dei coccodrilli.”

Josephine si è lasciata andare. E’ diventata grassa, sciatta,in affanno sempre per i soldi che non ci sono, è piena di paure e soprattutto non è sicura di se stessa. Ma è anche una studiosa, ama il XII secolo che conosce profondamente e scopre la fatica della scrittura “… ci vuole coraggio per restare ferme ore e ore a triturare le parole, a ornarle di zampette pelose o di ali per farle camminare e volare.” ( pag 68).

Scrive per la sorella Iris un romanzo di enorme successo e la scrittura la fa crescere in consapevolezza e sicurezza. Si scopre capace di prendere le redini della propria vita e si innamora.

Con lei la sorella Iris, moglie di un’ avvocato di successo, sempre perfetta, bella, elegante. Iris cerca di dare un senso alla sua vita vuota costruendo la trappola del romanzo che fa scrivere alla sorella e che diventa suo perché è capace di venderlo in milioni di copie, bucando lo schermo con il suo fascino e le sue trovate abilmente studiate.

Con loro i figli che crescono e chiedono ascolto,affetto, rispetto. Giudici implacabili dei “grandi” che con feroce egoismo e fanno sentire inadeguati.

Khaterine Pancol con una scrittura lieve e avvincente ci interroga sul senso della vita, sulle nostre paure e ansie. Ci fa chiedere come viviamo il nostro tempo, cosa è veramente importante per ciascuno di noi, cosa ci appaga. Cosa può renderci sereni e qualche volta felici. La Pancol crede nella forza della cultura e dei sentimenti. Ci raccomanda di vivere le emozioni e di conservare la capacità di guardarsi dentro. Il romanzo è leggero ma mai banale, ricco di riferimenti alla storia medievale francese, all’arte contemporanea, di citazioni colte e di bagliori di humour nell’ambito di vicende quanto meno drammatiche.

“…E’ una persona, la vita, una persona da prendere come partner. Entrare in pista, danzare nel suo vortice: a volte ti fa quasi annegare e tu credi di morire, poi ti acchiappa per i capelli e ti posa un po’ più in là. A volte ti pesta i piedi, altre ti fa volteggiare. Bisogna entrare nella vita come si entra in una danza. Non interrompere il movimento per piangersi addosso, accusare gli altri, bere, prendere delle pastiglie per attutire il colpo. Volteggiare, ondeggiare, ballare. Superare le prove che ti manda per renderti più forte, più determinata….”

Naturalmente dopo seicento pagine avvincenti siamo solo al primo capitolo della saga. Mi aspetta.. ci aspetta, se volete “Il valzer lento delle tartarughe”.

Alla prossima e… buona estate.

Elementari nel Bosco

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Matematica, italiano, inglese, storia, scienze e tutte le materie previste dai programmi didattici ufficiali della scuola primaria, affrontate con metodi di apprendimento internazionali

 

Nascono a Fiesole le Elementari nel Bosco: apertura 14 settembre

 

Un percorso didattico coinvolgente, motivante, nella natura, che pone al centro

la crescita e la spontaneità di ogni bambino

 

Fiesole, 26 luglio 2016 – Sulle colline di Fiesole nasce Elementari nel Bosco: un percorso didattico nella natura che ripercorre il programma della scuola primaria ma lo affronta con metodologie esperenziali, ponendo al centro la personalità e i tempi di apprendimento di ogni singolo bambino.

 

Dal 14 settembre le Elementari nel Bosco offriranno ai bambini in età scolastica un percorso di apprendimento diverso dove la motivazione regna sovrana.

Maestri motivati, consapevoli del loro ruolo didattico e pronti a stimolare i bambini nel rispetto dei loro ritmi di apprendimento e interessi personali senza perdere di vista l’importanza dei programmi ufficiali e delle materie da imparare. Genitori motivati, consapevoli del loro ruolo educativo e delle potenzialità e peculiarità dei propri figli che spesso non riescono a emergere. Un progetto motivato dall’idea che l’”uomo nuovo”, oggi bambino, deve vivere esperienze e valori come la relazione, il gruppo, l’ambiente, la condivisione, l’individualità in modo positivo e costruttivo perchè domani possa decidere, scegliere, confrontarsi con certezza e rispetto.

 

“Elementari nel Bosco – afferma Giannozzo Pucci, fondatore dell’Asilo del Bosco – è la naturale conseguenza del successo dell’Asilo, una realtà che da 13 anni offre un percorso di giochi, di esperienze e di crescita nella natura ai bambini tra i 2 e i 6 anni che lo frequentano”.

 

Elementari nel Bosco è una iniziativa che integra la didattica Montessori con l’approccio basato sulla natura della Ashley Primary School di Londra, partner pedagogico di questa esperienza. Anche l’insegnamento dell’inglese sarà uno dei punti di forza: molte attività saranno gestite da un maestro madrelingua e svolte in inglese.

 

I maestri sono già stati selezionati, la struttura è pronta ad accogliere i bambini: ma non pensate a una aula scolastica classica, pensate piuttosto a una colonica, dove, in alcune stanze e negli spazi all’aperto, si condivide una esperienza didattica, si mangia insieme, si mette a posto insieme, si impara insieme.

 

Ho sposato un italiano e vivo qui da 15 anni – rivela Ina di origine tedesca la cui figlia frequenterà le Elementari nel Bosco – e cercavo una realtà dove la cultura internazionale fosse un valore aggiunto e la crescita dei bambini un obiettivo e questo progetto è quello che cercavo”.

 

Gli fa eco Chern, trasferitasi con la famiglia da Taiwan per lavoro a Firenze. Abbiamo sperimentato l’Asilo nel Bosco, e quello che i bambini hanno imparato e ci hanno trasmesso in questo anno, ci ha convinto a scegliere Elementari nel Bosco”.

 

Elisa e Francesco entrambi italiani e con una forte convinzione:- quando il bambino entra a scuola, affidiamo a qualcuno la sua voglia di conoscere, il suo potenziale e buona parte delle sue giornate. Cercavamo una soluzione che ci confortasse in questo senso ma che potevamo anche permetterci. L’abbiamo trovata con le Elementari nel Bosco.

 

Per informazioni su Elementari nel Bosco, incontrare i maestri, vedere la sede:

Benedetta 3316895639, Alessandra 3396637510

Mail: elementarinelboscofirenze@gmail.com

Sito: www.elementarinelboscofirenze.it

Facebook: Elementari nel Bosco Fiesole Firenze

26 luglio: presidio unitario di solidarietà ai docenti turchi sospesi

FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola hanno organizzato un presidio a Roma, per oggi martedì 26 luglio alle 17,30, nei pressi dell’Ambasciata turca, in Piazza San Martino della Battaglia (angolo Via Palestro) per esprimere solidarietà alle migliaia di insegnanti e docenti universitari turchi sospesi e vittime di azioni restrittive della libertà da parte del governo. Inoltre, intendiamo manifestare la nostra vibrata protesta contro la repressione in atto in Turchia, anche se legittimata dal fallito colpo di stato, con la richiesta esplicita di ripristinare e rispettare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, soprattutto per le donne turche.
Al presidio ha aderito la Rete della Pace, che ha lanciato una petizione online, e saranno presenti anche le confederazioni CGIL, CISL e UIL.

Digital Summer

digital

Buona Scuola Digitale
Nuovo appuntamento con la DigitalSummer@Miur, la scuola estiva di formazione sul digitale del Ministero dell’Istruzione.

Il 26 luglio nella Sala della Comunicazione del Miur, a partire dalle ore 10, quaranta docenti partecipano all’incontro“Think, Make, Improve. Didattica con la stampante 3D”, organizzato in collaborazione con l’Indire.
Le prime due date della DigitalSession@Miur, organizzata nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e rivolto ai docenti, avevano coinvolto 60 insegnati in presenza e un numero elevato di partecipanti che hanno seguito i lavori attraverso la diretta streaming.
Anche per il nuovo appuntamento, i docenti che intendono seguire le lezioni in presenza dovranno iscriversi attraverso la piattaforma appositamente dedicata accessibile mediante il link inviato all’indirizzo e-mail istituzionale della scuola, fino alle ore 12 di venerdì 22 luglio. Per tutti gli altri sarà possibile seguire l’intera giornata attraverso la diretta streaming disponibile sul sito www.istruzione.it.

Discenti Docenti Dirigenti

DISCENTI DOCENTI DIRIGENTI di Umberto Tenuta

CANTO 698 DI CHI È LA SCUOLA?

 

Lo si dimentica troppo facilmente.

Quasi sempre!

Di chi è la scuola?

La scuola non è dei dirigenti.

La scuola non è dei docenti.

La scuola è degli studenti.

La scuola è il secondo grembo materno.

Usciti immaturi dal grembo biologico della madre, hanno bisogno del grembo culturale che li fa nascere alla condizione umana.

Nati dal grembo di una donna, hanno bisogno del grembo culturale per diventare uomini.

La scuola è il grembo culturale dei figli di donna.

Ad essi non si può negare l’ossigeno, il latte, la cultura.

La scuola incultura.

È la cultura che fa uomo il nato di donna.

La scuola è dei figli di donna.

Dei giovani!

I giovani hanno diritto a divenire uomini, in tutta la pienezza culturale in cui finora si è espressa l’umanità.

È la cultura che fa uomo il figlio di donna.

Diritto alla cultura.

Diritto primario.

Prima del diritto alla vita.

Vivere da uomo.

Non da bestia.

Diritto sacrosanto alla cultura.

Diritto che tutti gli uomini di scuola debbono garantire.

Gli uomini di scuola sono tali solo se garantiscono il successo formativo di tutti i loro studenti.

Dirigenti e docenti competenti.

Dirigenti e docenti responsabili.

Responsabili della vita di venticinque giovani.

Responsabili i docenti che operano a diretto contatto con i giovani.

Responsabili i dirigenti che garantiscono la presenza di docenti competenti.

Via dalla scuola i dirigenti che non scelgono docenti che garantiscono il successo formativo di tutti i loro studenti!

Meditate, o Dirigenti!

Meditate, quando scegliete i docenti della vostra scuola!

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:
http://www.edscuola.it/dida.html
Altri saggi sono pubblicati in
www.rivistadidattica.com
E chi volesse approfondire questa o altra tematica
basta che ricerchi su Internet:
“Umberto Tenuta” − “voce da cercare”

https://www.facebook.com/utenuta/posts/10208519934589217?pnref=story

 

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 598

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e, in particolare, l’articolo 6-ter;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017”;

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”;

VISTO il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di odontoiatri per l’anno accademico 2016/2017 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del predetto art. 6-ter del D. Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;

VISTO l’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, Rep. Atti n. 105/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, pur in considerazione della riduzione di quest’ultimo, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell’equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;

VISTO il parere espresso dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

RITENUTO di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

 

DECRETA:

Articolo 1

  • 1. Per l’anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono determinati a livello nazionale in n. 908 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  • 2. Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.

 

Articolo 2

  • 1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  • 2. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini


Tabella

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 593

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59″ e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 72 recante disposizione sui “Fondi rotativi per le imprese”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.;

VISTO il DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 62, comma 2, recante la previsione che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in conformità con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59″, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a Ricerca, Sviluppo e Innovazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del Regolamento (CE) 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare, l’articolo 65 comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 che sancisce “l’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali” e che, pertanto, le specifiche disposizioni circa l’ammissibilità delle spese, saranno definite con successivo decreto analogo al D.P.R. 196/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, a cui devono conformarsi gli avvisi cofinanziati con risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 20142020 (di seguito “PON RI 2014-2020”) in attuazione del presente Decreto;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“;

VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’articolo 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;

VISTA la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013;

VISTO il Modello di Contratto per i progetti Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla Commissione europea;

VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo, predisposto in osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione europea ha richiesto a ciascuna amministrazione titolare di programmi operativi di recepire l’adozione del medesimo piano;

VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;

VISTO il PON RI 20142020 approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 n. 91;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca 20152020 (“PNR” 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di risorse al Pianostralcio “Ricerca e Innovazione” di  integrazione del PNR per il periodo 20152017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 20142020;

VISTO il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione;

PRESO ATTO della cessazione della vigenza, in conformità con gli articoli 1 e 2 del Regolamento (UE) 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L320 del 30 novembre 2013, delle disposizioni contenute nel citato Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2013 n. 115, a far data dal 30 giugno 2014;

RITENUTA la necessità di procedere alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel Regolamento 651/2014 al fine di istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione;

 

DECRETA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Definizioni e ambito di applicazione)

  • 1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:
    • a) Soggetto Proponente: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero;
    • b) Soggetto Beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su Progetti di Ricerca finanziati dal Ministero;
    • c) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
    • d) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all’articolo 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
    • e) Università: le università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
    • f) Enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 20062009, nonché l’ Agenzia spaziale italiana  ASI, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS e l’Istituto italiano di studi germanici;
    • g) Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
    • h) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 61 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
    • i) FSC: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
    • j) Intensità di aiuto:importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014;
    • k) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
    • l) Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
    • m) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
    • n) Social Innovation: azioni di sostegno all’innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative;
    • o) Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo: appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007;
    • p) Progetto di Ricerca o Progetto: ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata;
    • q) Progetti Internazionali: progetti nazionali di Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale, nell’ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
    • r) Conto IGRUE: conto di contabilità speciale, aperto ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi comunitari;
    • s) ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente all’adozione del decreto di concessione del Ministero;
    • t) in itinere: il periodo a valere dall’accettazione del decreto di concessione da parte del Soggetto Beneficiario alla data di consegna  dell’ultimo atto di rendicontazione;
    • u) ex post: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
    • v) TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • 2. Ai fini del presente Decreto, si applicano altresì, ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall’articolo 2 del Regolamento 651/2014 e dalla Comunicazione UE 2014/C 198/01.
  • 3. Il presente Decreto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 83/2012, disciplina le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di Ricerca  industriale,  estese  a  non  preponderanti  processi  di  sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse attività di formazione del capitale umano nonché di Ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.
  • 4. Il presente Decreto si applica solo agli aiuti trasparenti, intesi come  quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2 di cui al  Regolamento 651/2014.
  • 5. Le tipologie di intervento di Ricerca industriale, ai fini del presente Decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all’articolo 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), fbis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
  • 6. Il presente Decreto si applica anche agli interventi di Ricerca fondamentale inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.
  • 7. Il presente Decreto si applica anche agli interventi del PON RI 2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove applicabile.

ART. 2
(Strumenti di sostegno. Forme, misure e modalità di assegnazione)

  • 1. Ai sensi dell’articolo 60, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa, sono strumenti a sostegno degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell’articolo 1 del DecretoLegge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 7, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel territorio nazionale.
  • 2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalità di intervento compatibili con i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento 651/2014.
  • 3. L’agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.

 

ART. 3
(Risorse e Fondi)

  • 1. Gli interventi di sostegno di cui al presente Decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell’articolo 1, comma 872, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. sono annualmente ripartite con Decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali.
  • 2. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla Legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
  • 3. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio per le quali può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 4
(Linee di intervento del FIRST e modalità procedurali di carattere generale)

  • 1. Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano in:

a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere a), b), e) ed f)bis del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.

  • 2. Ai fini del presente Decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente Decreto e dai singoli bandi/avvisi.

 

ART. 5
(Soggetti ammissibili)

  • 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente Decreto i soggetti previsti dall’articolo 60, comma 3, del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83.
  • 2. Il bando/avviso può prevedere il numero minimo e massimo di composizione dei Soggetti Proponenti il Progetto.
  • 3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun Progetto e programma di ricerca di cui al presente Decreto, nel caso di presentazione della domanda da parte di più soggetti, gli stessi individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto Capofila, il quale assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta i Soggetti Proponenti nei rapporti con il Ministero;

b) presenta, ai fini dell’accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o Progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del Progetto di ricerca;

e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i Soggetto/i Proponente/i e/o Beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero;

f) presenta la richiesta di rimodulazione di cui al successivo articolo 14.

I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo Soggetto Capofila.

  • 4. Non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande proposte da soggetti che risultino, all’atto della presentazione della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni:
    • a) in situazione di morosità, nei confronti del Ministero, all’atto della presentazione della domanda;
    • b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii, o di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.
  • 5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, consente l’ammissibilità della medesima domanda alla valutazione, previa esibizione della documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione.
  • 6. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1del presente articolo devono inoltre essere in possesso  dei seguenti requisiti:

a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa  in  difficoltà così come definita dall’art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

ART. 6
(Costi ammissibili)

  • 1. Ferma restando l’applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente Decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento 651/2014, così come specificato nell’Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale.
  • 2. Nel rispetto dei limiti della normativa di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.
  • 3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 2 sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
  • 4. In nessun caso è riconosciuto il rimborso dell’IRAP.

 

ART. 7
(Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo)

  • 1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti socioeconomici a carico dello Stato, il Ministero procede all’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo  mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell’articolo 158 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in coerenza con gli orientamenti della Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.
  • 2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.
  • 3. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall’appalto pubblico precommerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.
  • 4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall’attività di ricerca espletata nell’ambito dell’appalto pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.
  • 5. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 9, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n.106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi è determinato l’onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è nominato in ogni caso dal Ministero.

 

ART. 8
(Social Innovation)

  • 1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni di Social Innovation di cui ai precedenti articolo 1, comma 1, lett. n) e articolo 4, comma 1, lett. c), del presente Decreto, si rinvia alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.

ART. 9
(Spin off per attività di ricerca)

  • 1. I Soggetti Proponenti di cui al comma successivo possono presentare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 60, comma 4, lett. f-bis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l’intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalità procedurali stabiliti nel presente Decreto e negli appositi bandi/avvisi ministeriali.
  • 2. Le domande possono essere presentate da professori e ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  • 3. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti previsti all’articolo 5 del presente Decreto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le società di assicurazione, le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 e nell’albo di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo istituite con l’articolo 2 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all’articolo 36del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.
  • 4. Alla presentazione della domanda, i Soggetti Proponenti devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione di impegno a costituirsi in società entro e non oltre la data di decretazione di concessione dell’agevolazione, e comunque entro e non oltre 30 giorni da una formale richiesta da parte del Ministero.
  • 5. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.
  • 6. I Soggetti Proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del Progetto di ricerca, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonché ad un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova società. I Soggetti Proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della domanda.
  • 7. Le modalità di presentazione delle domande, le modalità ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti di aiuto concedibili, le modalità di rendicontazione e di erogazione e ogni altra condizione inerente la concessione dell’aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.

 

ART. 10
(Garanzie)

  • 1. Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all’esito negativo della valutazione dell’esperto economico-finanziario di cui al successivo articolo 12 comma 3, sia essa nella fase ex ante che in itinere, il Ministero rispettivamente ammette il Progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% dell’importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
  • 2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove richieste dal Soggetto Beneficiario privato, secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
  • 3. Come previsto dall’articolo 9 comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” i crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

TITOLO II
MODALITA’ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE EX ANTE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER I PROGETTI APPROVATI

ART. 11
(Modalità generali di presentazione e valutazione dei progetti ed elenco esperti)

  • 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 comma 1, lettere a), c) e d) del presente Decreto e in attuazione delle indicazioni contenute nel Decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e limiti di costo.
  • 2. Nei bandi/avvisi, ove non espressamente stabilito, i requisiti e/vincoli si intendono richiesti per tutta la durata di svolgimento delle attività di Progetto.
  • 3. Nei bandi/avvisi sono definite le modalità per la presentazione delle domande con specifica descrizione della modulistica da produrre e sono definiti i termini per la conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali. All’atto della presentazione della domanda i soggetti ammissibili devono in ogni caso presentare il Progetto di ricerca, un capitolato tecnico dettagliato sottoscritto, nonché accettare lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso, nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali.
  • 4. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, la valutazione dei progetti il Ministero è effettuata da esperti tecnicoscientifici, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR di cui all’art.1 comma 1 lett. d), nell’ambito di un apposito elenco ministeriale e dell’albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse.
  • 5. Oltre ai criteri di cui al comma 4, è comunque previsto che ciascuno degli esperti tecnicoscientifici inseriti nell’elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di più di cinque incarichi per anno solare.
  • 6. Gli esperti tecnico-scientifici effettuano la propria valutazione sulla base di criteri espressi nel successivo articolo. Il bando/avviso può prevedere ulteriori modalità operative relative all’attività dell’esperto tecnicoscientifico.
  • 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla Legge.
  • 8. Il Ministero iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, di cui al presente articolo, nell’Anagrafe nazionale della ricerca.

 

ART. 12
(Valutazione ex ante tecnico-scientifica ed  economico-finanziaria)

  • 1. Gli esperti tecnico-scientifici di cui al precedente articolo 11 comma 4 effettuano la propria valutazione, entro il termine indicato nella lettera di incarico e secondo le modalità ivi indicate dal conferimento dell’incarico, sulla base di criteri concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze coinvolte e le relative modalità organizzative, l’impatto dei risultati attesi nonché, per le imprese, l’effetto di incentivazione dell’aiuto pubblico così come definito ai sensi del Regolamento 651/2014, fatta salva l’individuazione di ulteriori criteri ovvero l’articolazione in più dettagliati sotto-criteri nel singolo bando/avviso.
  • 2. Il Ministero, per ogni bando/avviso, per gli aspetti di natura economicofinanziaria può avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore nell’ambito di un apposito elenco ministeriale e dell’albo di esperti della Commissione europea.
  • 3. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, i soggetti di cui al precedente comma 2 effettuano la propria valutazione economicofinanziaria sulla base di elementi concernenti la solidità e l’affidabilità economicofinanziaria dei Soggetti Proponenti, in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l’investimento proposto e di restituire l’agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato, secondo i criteri stabiliti nel bando/avviso.
  • 4. La valutazione di carattere tecnicoscientifico si conclude con una specifica motivata relazione dell’esperto tecnicoscientifico incaricato e, ove positiva, con la contestuale sottoscrizione, da parte del medesimo esperto, del capitolato tecnico. Nel caso in cui l’esperto tecnico-scientifico modifichi il capitolato tecnico, lo stesso deve essere inviato, per il tramite del Ministero, al Soggetto Proponente e/o al Soggetto Capofila per l’accettazione ed eventuale previa rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui all’esito della valutazione di Progetto uno o più Soggetti Proponenti siano stati esclusi dalle attività previste dal relativo capitolato, i medesimi Soggetti Proponenti si intendono inammissibili.
  • 5. La valutazione di carattere economicofinanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell’esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l’efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni.
  • 6. Per i Progetti già selezionati nel quadro di programmi dell’Unione Europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, l’esperto tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con il Progetto Internazionale cui si riferisce e la relativa congruità dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l’esperto tecnico-scientifico procede all’approvazione del capitolato tecnico.
  • 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla Legge.

 

ART. 13
(Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati)

  • 1. Per i Progetti di ricerca per i quali le valutazioni di cui al precedente articolo abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali  e le eventuali condizioni di cui al precedente articolo 12 comma 5.
  • 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al Soggetto Proponente e/o al Soggetto Capofila per la successiva formale accettazione da acquisirsi nei successivi 30 giorni.
  • 3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all’adozione del decreto di concessione.
  • 4. Il provvedimento ministeriale di diniego è comunicato tempestivamente ai Soggetti Proponenti e/o Soggetto Capofila corredato delle relative motivazioni.
  • 5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande di cui al precedente articolo 11 comma 3.

ART. 14
(Variazioni soggettive e/o oggettive)

  • 1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il Soggetto Capofila è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Ministero, il quale procederà per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque consentite esclusivamente qualora intervengano tra i Soggetti Beneficiari del Progetto.
  • 2. Nella fase di valutazione ex ante del Progetto, è consentita la variazione non rilevante dei Progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20% del valore del progetto, ai fini dell’ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economicofinanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
  • 3. Nella fase di valutazione in itinere del Progetto, l’esperto tecnico-scientifico di cui all’articolo 12 comma 4 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
  • 4. Nella fase di valutazione internazionale di Progetti partecipanti a bandi internazionali, si applicano le regole previste da questi ultimi, ove consentite dai bandi/avvisi nazionali integrativi.
  • 5. Il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell’esperto incaricato.
  • 6. La domanda di rimodulazione del Progetto, nel caso in cui contenga una sostituzione nelle attività relative al soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economicofinanziario, è presentata dal Soggetto Capofila entro e non oltre 30 giorni dall’accertamento formale della rinuncia o esclusione.

ART. 15
(Revoca e interruzione)

  • 1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
    • a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l’apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;
    • b) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
    • c) mancata realizzazione del Progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di ricerca, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio del Progetto nei termini indicati dal bando/avviso; mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del Progetto; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;
    • d) tutti gli altri casi previsti dal bando/avviso e successivi atti collegati.

 

  • 2. Nei casi di morosità del Soggetto Beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il Ministero procede con una richiesta di ripianamento dell’insoluto da effettuarsi entro 30 giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il Ministero si riserva l’adozione dei più opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso di Progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di Progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell’intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
  • 3. Con riguardo alle procedure fallimentari e alle altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di Progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di Progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell’intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
  • 4. Nei casi di cui al precedente comma 3, nel caso di Progetto concluso, il Soggetto Beneficiario avrà diritto, altresì, alla parte di contributo alla spesa autorizzato, ma non erogato all’atto della revoca, laddove la mancata erogazione sia stata determinata da perenzione amministrativa e/o carenza di liquidità di cassa e/o qualsiasi altra motivazione imputabile al Ministero.
  • 5. Resta fermo che per conclusione di Progetto si intende il compimento di tutte le attività progettuali, ivi incluse le relazioni dell’esperto tecnicoscientifici e economicofinanziari che confermino il buon esito della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un’attività di verifica finale da parte di un’apposita commissione, il Ministero riterrà concluso il Progetto all’esito della medesima verifica.
  • 6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attività progettuali si siano concluse positivamente prima dell’avvio della procedura, se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l’oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca della concessione. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sarà riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attività si siano concluse positivamente, si può procedere chiedendo l’estinzione anticipata del finanziamento entro 30 giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.
  • 7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l’Amministrazione si avvarrà della valutazione dell’esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del Soggetto Beneficiario. In tale caso il Soggetto Beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall’esperto tecnico-scientifico e dall’esperto economico-finanziario, sino al momento dell’interruzione.

 

TITOLO III
MODALITA’ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 16
(Modalità di valutazione e controllo)

  • 1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i Soggetti Beneficiari, mediante il Soggetto Capofila, entro 30 giorni dall’effettuazione della singola spesa progettuale, producono, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la complessiva documentazione relativa alla spesa predetta completa di avvenuta effettiva quietanza.
  • 2. Nei 15 giorni successivi alla produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, gli esperti tecnico-scientifici producono, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la relativa valutazione di congruità e pertinenza.
  • 3. Nei 15 giorni successivi alla valutazione di cui al precedente comma 2, gli esperti economico-finanziari producono, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico e aperto, la relativa valutazione di ammissibilità amministrativa.
  • 4. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, il Ministero effettua le erogazioni di quanto spettante sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
  • 5. Ulteriori specifiche disposizioni tecnico-operative saranno definite in apposito documento a cura della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero, da adottarsi entro i 60 giorni successivi alla entrata in vigore del presente Decreto.

 

ART.17
(Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post)

  • 1. Con periodicità annuale gli  esperti tecnico-scientifici e economico-finanziari  relazionano al Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del Soggetto Beneficiario privato.
  • 2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al precedente comma 1 determineranno l’adozione da parte del Ministero di opportuni provvedimenti.
  • 3. I Soggetti Beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

 

ART. 18
(Progetti Internazionali)

  • 1. Le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei Progetti Internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali, che a quest’ultimi afferiscono.
  • 2. Le modalità di finanziamento dei soggetti partecipanti ai Progetti Internazionali sono regolate dal presente Decreto, dai bandi/avvisi di cui al comma 1 e/o da appositi bandi/avvisi nazionali integrativi.
  • 3. Nel caso in cui la valutazione e la selezione dei Progetti siano effettuate direttamente in sede europea, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in tale sede e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti eleggibili ai sensi del presente Decreto.
  • 4. Per i programmi che prevedono un cofinanziamento europeo dei Progetti, il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST e tenendo conto che la parte di finanziamento europeo dovrà essere disposta, per ciascun Progetto, con risorse a valere sul Conto IGRUE, quando queste si rendano disponibili in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali. L’allocazione delle risorse disponibili sui progetti vincitori dovrà essere effettuata di norma suddividendo le risorse nazionali e comunitarie in proporzione eguale su tutti i progetti vincitori.
  • 5. Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati Membri, il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul Conto IGRUE potranno essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.
  • 6. Ove previsto nei bandi/avvisi nazionali integrativi dei bandi/avvisi internazionali, i Progetti di cui al presente articolo possono essere totalmente finanziati a valere sui fondi presenti sul Conto IGRUE.
  • 7. In tutti gli altri casi, il Ministero adotta per i Progetti Internazionali le procedure di cui al presente Decreto, tenendo conto della tipologia della ricerca, fondamentale, industriale o sperimentale e delle relative norme stabilite nel presente Decreto.
  • 8. Per i Progetti Internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale.
  • 9. Le intensità di aiuto previste per i Progetti Internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati:

a)  per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b) del presente comma:

a.1) Ricerca fondamentale:
Contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

a.2) Ricerca industriale:
Contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

a.3) Sviluppo sperimentale:
Contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 70% dei costi ammissibili.

Per i Progetti Internazionali presentati da piccole e medie imprese, l’intensità del contributo in conto capitale è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Contemporaneamente l’intensità del credito agevolato è diminuita dello stesso ammontare.
E’ data facoltà di rinunciare alla quota di credito agevolato. Tale rinuncia non dà diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale.

b)  Per le Università, gli Enti pubblici di ricerca, gli Organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:

b.1) Ricerca fondamentale:
Contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;

b.2) Ricerca industriale:
Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;

b.3) Sviluppo sperimentale;
Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

  • 10. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero può affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l’erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il Ministero potrà trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.19
(Disposizioni transitorie e finali)

  • 1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente Decreto.
  • 2. Per gli accordi di programma già stipulati alla data di entrata in vigore del presente Decreto e/o in regime di proroga (adottata o da adottarsi), con riguardo alle domande presentate a far data dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115 in poi, si applica il regime di aiuti di cui al regolamento comunitario vigente al momento della presentazione dell’istanza. Restano, invece, ferme le modalità di finanziamento e procedure operative di cui alla normativa richiamata dall’accordo.
  • 3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni,  restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.
  • 4. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2020 in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 59 del Regolamento 651/2014.

Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof. Stefania Giannini

Nota 26 luglio 2016, AOODGOSV 8389

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione-ufficio VIII

Ai Direttori Generali ed ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma Val d’Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola di Lingua Italiana
BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola di Lingua Tedesca
BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola di Lingua Ladina
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
TRENTO

Al M.A.E.C.I.- Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
Piazzale della Farnesina, 1 – 00100 ROMA

p.c.       Al Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
SEDE

OGGETTO: U.N.E.S.C.O.(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) : Rete Nazionale delle Scuole Associate, a. s. 2016-2017.

Il sistema delle Scuole Associate all’U.N.E.S.C.O. è stato istituito nel 1953 al fine di stimolare le scuole primarie e secondarie di tutto il mondo ad integrare gli insegnamenti curriculari con piani di studio e attività orientati ai principi fondamentali dell’U.N.E.S.C.O. ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). In Italia l’esperienza delle Scuole Associate ha avuto inizio nell’anno scolastico 1957-58, ed ha concorso efficacemente all’affermazione dei principi dell’U.N.E.S.C.O. nell’azione educativa nazionale, cercando così di “contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, mediante l’educazione, la scienza e la cultura la collaborazione tra le Nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”.

La presente lettera- circolare, i cui contenuti sono condivisi con la Commissione Nazionale Italiana per l’U.N.E.S.C.O.( C.N.I.U.), intende fornire alle Istituzioni Scolastiche interessate le indicazioni per aderire alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O.- Italia.

Possono fare richiesta di associazione le scuole italiane di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

Gli Istituti ammessi alla Rete dovranno integrare le proprie attività curricolari con programmi e progetti educativi a vocazione internazionale, orientati sulle principali tematiche U.N.E.S.C.O., quali ad esempio:

  • la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale;
  • la realizzazione dell’”Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile ;
  • la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale ed immateriale;
  • l’educazione al turismo culturale;
  • l’educazione interculturale ;
  • lo sviluppo e la promozione dell’educazione alla Pace e alla Cittadinanza.

 

Modalità associative alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia.

Le Istituzioni Scolastiche interessate ad associarsi alla Rete dovranno compilare l’allegato modulo di richiesta (completo della relativa scheda di candidatura) e trasmetterlo entro il 30 Novembre 2016 ai seguenti tre indirizzi e-mail :

  • Commissione Nazionale Italiana per l’U.N.E.S.C.O.- Ufficio Coordinamento Scuole Associate ( cassisi@esteri.it; antonellacassisi@tiscali.it );
  • Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (D.G.O.S.V.) – Ufficio VIII ( renda@istruzione.it ).

La scrivente Direzione Generale, unitamente alla C.N.I.U., esaminerà i progetti presentati e, dopo l’eventuale approvazione, attribuirà all’Istituto richiedente la qualifica di “Scuola Associata all’U.N.E.S.C.O. membro della Rete Nazionale “ASpNET-U.N.E.S.C.O.- Italia”: tale qualifica consentirà alle scuole di fregiarsi del logo del citato Network Internazionale .

Si precisa che la richiesta di adesione va rinnovata per ogni anno scolastico, anche nel caso in cui il progetto approvato abbia durata pluriennale.

Le scuole associate dovranno, pena la decadenza dalla Rete, trasmettere via e-mail entro il 30.6.2017 una relazione finale delle attività svolte ai seguenti indirizzi elettronici: antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ; rita.renda@istruzione.it .

Tale relazione, corredata dai relativi materiali e prodotti, e con l’indicazione del link della pubblicazione dei lavori sul proprio sito web istituzionale andrà inviata alla C.N.I.U.

( Ufficio Coordinamento Scuole Associate, Dott.ssa Antonella Cassisi, Piazza Firenze n.27-00186 Roma)

         Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al referente per la C.N.I.U. -Ufficio Coordinamento Scuole Associate, Dott.ssa Antonella Cassisi ( tel 06- 6873713 int.222 ; antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ) o al referente per il M.I.U.R., Dott.ssa Rita Renda ( tel.06-5849 2097 ; rita.renda@istruzione.it) D.G.O.S.V.-Ufficio VIII.

Si pregano le SS.LL. di informare di quanto indicato in questa lettera-circolare tutte le istituzioni scolastiche operanti nel territorio di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo


Rete Nazionale “ASpNET – U.N.E.S.C.O. – Italia”

 

Modulo per la richiesta di associazione

 

 

Denominazione e tipologia dell’Istituto…………………………………………..

 

Indirizzo : ………………………………………………………………………….

 

Codice postale: …………………………. Città : ……………………………………….Provincia:

 

Numero telefonico : ………………………………………………..Numero di fax :………………….

 

E-mail ……………………………………………………………………………………….

 

SitoWeb……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Dirigente Scolastico : Nome e Cognome ………………………………………………….

 

Numero telefonico : …………………………Numero di fax : ……………………………………………

 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia e a tal fine si impegna a svolgere il progetto di cui all’allegata scheda tecnica, che sarà sottoposto alla prevista valutazione.

In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si impegna a trasmettere entro il termine del 30 giugno 2017 una relazione finale via e-mail agli indirizzi seguenti: antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ; rita.renda@istruzione.it).

Si impegna inoltre a trasmettere alla C.N.I.U. ( Dott.ssa Antonella Cassisi -Ufficio Coordinamento Scuole Associate ,Piazza Firenze n.27-00186 Roma ) la medesima relazione finale delle attività svolte corredata dai materiali prodotti.

 

Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola

 

…………………………………………………………………

 

 

Data : ………………………………………………………….

 

 

 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA

 

 

Denominazione dell’Istituto  
Indirizzo  
Citta  
Cap  
Provincia  
Telefoni  
Fax  
E-Mail  
Sito Internet  
Codice Meccanografico dell’istituto  
Titolo del Progetto  
classi coinvolte nel progetto (specificare anno e indirizzo)  
n° alunni coinvolti nel progetto  
n° docenti coinvolti nel progetto  
discipline coinvolte  
docente responsabile/referente del progetto  
materiali prodotti e trasmessi  
data di inizio e conclusione del progetto  
Breve descrizione della scuola e del contesto territoriale

Informazioni sul contesto socio-economico e culturale in cui il progetto è inserito, con riferimento anche ai bisogni di conoscenza e alla diffusione delle tematiche Unescane

 

 
Breve descrizione dell’idea progettuale, destinatari , finalità e obiettivi culturali  
Articolazione e descrizione delle attività

 

 

 
Modalità di realizzazione

 

 
Soggetti esterni alla scuola coinvolti nel progetto e relative caratteristiche

Enti locali, OO.NN.GG., Associazioni,etc.etc.

 
Materiali, sussidi didattici, laboratori utilizzati per il progetto

Modalità di utilizzo di tecnologie avanzate, multimedialità, comunicazione a distanza, laboratori linguistici, sussidi audiovisivi o altri strumenti innovativi

 
Connessione con altri progetti o programmi

Il progetto è inserito nel quadro di altre iniziati ?

L’Istituto fa parte di un network?

A quali altre esperienze locali, regionali o nazionali può fare riferimento?

 
Attività di contatto con altre realtà scolastiche nazionali e/o internazionali.

Sono o saranno organizzate esperienze di stage, visite, scambi, attività di cooperazione con altri soggetti nazionali e/o internazionali ?

Se si, descrivere in dettaglio

 
Contenuti

La programmazione prevede la sensibilizzazione alle altre culture, la conoscenza del diritto di altri paesi o del diritto comunitario, storia, arte, sociologia,economia, turismo relativi ad altri paesi ?

 

 
Caratteristiche innovative o qualificanti del progetto

 

 
 

Strumenti di autovalutazione delle attività

Elencare gli indicatori che saranno presi in considerazione per la valutazione dei risultati

 

 
 

Prodotti realizzati

 

Libri, video/audio-cassette, siti web, spettacoli teatrali,….

 

 
Attività di diffusione e sviluppi previsti

Nell’ambito del progetto sono stati organizzati incontri o sono previste iniziative per far conoscere maggiormente l’esperienza?

Si prevede di ripetere l’ esperienza, di ampliarla o di darle comunque un seguito?

A quali contesti ritenete che la vostra iniziativa possa essere trasferita o adattata con successo?

Con quali accorgimenti?

 
Firma del dirigente scolastico e timbro dell’Istituto…………………………………

 

 

 

Data……………………………………………………

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 599

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera b);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487 con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017 a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017”;

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”;

VISTO il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

VISTE le proposte del Tavolo di lavoro istituito con D.M. n. 487/2016, con segnato riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;

RITENUTO di non procedere per l’anno accademico 2016/2017 ad alcun ampliamento dei posti attribuiti a ciascun Ateneo nell’Allegato 4 del D.M. 30 giugno 2016, n. 546, avuto riguardo al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

VISTO il parere espresso dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017;

TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2016/2017 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;

 

 

DECRETA:

Articolo 1

1. Per l’anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono determinati a livello nazionale in n. 6.991 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.

 

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 luglio 2016

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini


Tabella

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 594

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii, e in particolare l’articolo 72;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, la cui autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta dal comma 49, dell’art. , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dalla lett. f), del comma 2, dell’art. 27, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della “peer review”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;

VISTA il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n° 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, , recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, ed in particolare l’articolo 31, che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e tecnologica (FIRST) nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63 del Decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i cui interventi sono dichiarati compatibili con il mercato comune a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE” e/o “Trattato di Lisbona”), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (“GUUE”) il 9 maggio 2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTE le comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTA la Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Ricerca e Innovazione approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca (“PNR”) 2015/2020, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca;

VISTO il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione;

RAVVISATA la necessità di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attività di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del decreto 115/2013 innanzi citato;

 

DECRETA

ART. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

  • 1. Il presente decreto disciplina le modalità procedurali di selezione, gestione e controllo dei progetti di ricerca fondamentale ammessi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
  • 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
    • a)Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
    • b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ss.mm.ii.;
    • c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    • d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
    • e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
    • f) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
    • g) CdS: i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
    • h) ERC: l’European Research Council;
    • i) unità operativa: l’insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una università o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR;
    • j) responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o più  unità operative;
    • k) organismi di ricerca: tutti i soggetti pubblici o privati, esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, le cui finalità principali consistano nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca e nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tale attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tali soggetti svolgano anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

ART. 2
(Norme generali)

  • 1. Tutti gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell’articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  • 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo, attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati.
  • 3. I progetti, presentati in risposta ad appositi bandi, possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall’ERC.
  • 4. I singoli bandi indicano il costo massimo che può essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, ed eventualmente per ciascuno dei relativi settori.
  • 5. Il finanziamento dei progetti di ricerca fondamentale è previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.

ART. 3
(Modalità procedurali di valutazione)

  • 1. Il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo.
  • 2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. e ii., le modalità di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della “peer review”, e si articolano nelle seguenti fasi:
    • a) definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti (che saranno riportati nei singoli bandi), compresi quelli relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove prevista nei bandi;
    • b) individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte  dei Comitati di Selezione (CdS), successivamente nominati con apposito decreto ministeriale;
    • c) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti, mediante procedura telematica in grado di garantirne l’anonimato, dall’albo di esperti scientifici del MIUR nel rispetto del criterio della competenza scientifica;
    • d) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente  CdS, di un esperto detto “rapporteur”, cui viene affidato il compito di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri esperti, un dettagliato Rapporto di Valutazione (Evaluation Summary Report – ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovrà essere acquisito il consenso degli altri esperti;
    • e) a seguito di consenso degli altri esperti, l’ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso spetta al CdS, collegialmente, la stesura dell’ESR definitivo, tenendo conto del parere di tutti gli esperti da esso stesso incaricati;
    • f) acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente, nel rigoroso rispetto dei punteggi  ricevuti da ogni progetto nell’ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti, e analizza il  budget richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;
    • g) con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata dal competente CdS ed entro 30 giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all’esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati “pari merito” in base al punteggio ottenuto nell’ESR definitivo, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato alla scelta del CdS;
    • h) nei successivi 60 giorni, il MIUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalità stabilite dal decreto di ammissione a finanziamento.

ART. 4
(Modalità di gestione e controllo)

  • 1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
  • 2. Il MIUR assicura, secondo modalità procedurali previste dai singoli bandi, la portabilità dei progetti conseguente all’eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale.
  • 3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale,  mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.
  • 4. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MIUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati  di appositi  audit interni effettuati dall’ente beneficiario.
  • 5. L’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento  e l’automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.
  • 6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MIUR inferiore rispetto a quanto già erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme già erogate in eccesso anche mediante compensazione con ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.
  • 7. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attività relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MIUR, con modalità telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti.
  • 8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR)

ART. 5
(Soggetti ammissibili)

  • 1. Possono presentare i progetti di cui al presente decreto le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.
  • 2. I finanziamenti  sono  assegnati alle università/enti sedi delle unità operative.
  • 3. I singoli bandi possono definire le modalità per l’eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, senza che questi possano costituire unità operative autonome; in ogni caso, l’impegno finanziario di tali soggetti non potrà mai superare la percentuale del 10% del costo del progetto.

Art. 6
(Costi Ammissibili)

  • 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
  • a) personale: sono considerati ammissibili i costi  relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, dottorandi, e qualunque altra figura professionale individuata dall’articolo 18, comma 5, della legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; resta ferma la possibilità, per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato articolo 18, comma 5, della legge 240/2010;
    • b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell’ammortamento con le modalità  stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;
    • c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all’estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all’estero purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l’acquisizione e l’utilizzo di brevetti);
    • e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

Art. 7
(Spese generali)

  • 1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.
  • 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:
    • a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari e simili);
    • b) funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
    • c) funzionalità operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca);
    • d) assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative);
    • e) funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico‐scientifica, contabilità generale, acquisti);
    • f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia;
    • g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
    • h) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;
    • i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
    • j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente articolo 5.

 

 

ART. 8
(Disposizioni transitorie e finali )

  • 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  • 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof. Stefania Giannini

Avviso 26 luglio 2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

 

Oggetto: Convegno “Le Scienze della Terra a scuola – La didattica laboratoriale per sviluppare competenze” – Mar, 18/10/2016 Ore 9.30 – Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma TRE, Via Ostiense 159, Roma

 

Il Collegio Nazionale dei Consigli di Corso di Studio in Geologia e Geofisica promuove una giornata di riflessione sulle potenzialità e sulle criticità dell’insegnamento delle Scienze della Terra nella scuola italiana.

L’incontro avrà come focus la sinergia tra l’Università e gli insegnanti della Scuola per la diffusione delle Scienze della Terra nelle scuole, non solo ai fini della conoscenza disciplinare ma anche con l’intento di formare cittadini attivi e consapevoli del territorio in cui vivono.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il progetto LS-OSA e il progetto PLS, in convenzione con il MIUR-Direzione Generale per gli ordinamenti e per la valutazione del sistema nazionale d’istruzione. Il progetto LS-OSA ed il progetto PLS promuovono la didattica laboratoriale nelle scuole come prezioso strumento per stimolare l’apprendimento dei concetti di base delle Scienze.

Il programma è scaricabile al link http://www.settimanaterra.org/node/1995

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione deve essere perfezionata entro il 30/09/2016.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 597

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e, in particolare, l’articolo 6-ter;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi  ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’art. 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017”;

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”;

VISTO il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici veterinari per l’anno accademico 2016/2017 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del predetto articolo 6-ter del D. Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;

VISTO l’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, Rep. Atti n. 105/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, pur in considerazione della riduzione di quest’ultimo, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell’equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO altresì del fabbisogno di medici veterinari per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2016/2017, di cui alla comunicazione SSMD REG 2016 0072009 del 19 maggio 2016;

VISTO il parere espresso dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria;

RITENUTO di disporre la ripartizione dei posti tra le Università

 

D E C R E T A:

 

Articolo 1

  • 1. Per l’anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in n. 655, e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  • 2. Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.


Articolo 2

  • 1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  • 2. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 luglio 2016

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini


Tabella

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, AOOUFGAB 595

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il DM 5 agosto 2010, n. 74 che definisce le modalità di realizzazione e di accesso all’Anagrafe Nazionale Alunni;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, contenente disposizioni sulla semplificazione e lo sviluppo; e in particolare l’articolo 48 che prevede l’utilizzo dell’Anagrafe alunni per i fini istituzionali del Ministero;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’art. 10, comma 8, con il quale è stato previsto che l’Anagrafe Nazionale degli Studenti è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24 recante l’integrazione in Anagrafe Nazionale degli Studenti con i dati relativi agli alunni delle scuole dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come previsto dall’art. 10, comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, sul quale è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 154, comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in data 8/10/2015;

CONSIDERATO che la disposizione di cui all’articolo unico del decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24 individua puntualmente i dati che le istituzioni scolastiche comunicano in Anagrafe Nazionale degli Studenti e che tra questi non sono presenti dati necessari alla corretta raccolta dei medesimi;

RITENUTO pertanto di dover integrare la disposizione di cui all’articolo unico del citato decreto ministeriale con le informazioni riguardanti la “sezione della classe” e il “numero giorni/orario settimanale”, associate ai codici meccanografici delle scuole e che ne definiscono l’organizzazione e rilevano sulla corretta composizione delle classi;

ACQUISITO nuovo parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, espresso in data 12/05/2016 (provvedimento n. 215/2016);

DECRETA

All’articolo unico del decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i dati di cui ai punti 6 e 8 del tracciato record di dettaglio “Archivio curriculum – Sezione dati frequenza studente” – riportato nel medesimo Allegato tecnico».

 

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini