MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, n. 162
Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilita’ degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata». (16G00175)
(GU Serie Generale n.197 del 24-8-2016)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ove e' previsto che all'acquisizione da parte della scuola della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale segua il profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione del PEI, e l'articolo
15 della medesima legge che istituisce i gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica articolati a livello di singola istituzione
scolastica e di provincia;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di
formazione e la valutazione degli apprendimenti e della qualita' del
sistema educativo di istruzione e di formazione;
Visto l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»,
che, al fine di consentire il costante miglioramento
dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante
l'assegnazione del personale docente di sostegno, dispone che le
istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca
dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di
cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
prive di elementi identificativi degli alunni e che, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la
possibilita' di accesso ai dati di natura sensibile di cui al
presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito
dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la
partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante disposizioni sulla
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e, in
particolare, il comma 181, lettera c), n. 6, della citata legge n.
107/2015, che, nell'esercizio delle deleghe in materia di inclusione
scolastica, prevede la revisione e la razionalizzazione degli
organismi operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali», relativi ai principi applicabili al trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato e solo se indispensabili per svolgere attivita'
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive
modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al
sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
contenente l'«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme in
materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, recante «Modalita'
e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in
situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e
delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196», e, in particolare, le schede n.
4 e 5 concernenti rispettivamente le «Attivita' propedeutiche
all'avvio dell'anno scolastico» e l'«Attivita' educativa, didattica e
formativa e di valutazione»;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra il
Governo, le Regioni e gli Enti Locali, del 20 marzo 2008, in merito
alle modalita' e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in
carico dell'alunno con disabilita' (ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131);
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, prot. n. 74, che
definisce le modalita' di realizzazione e accesso all'Anagrafe
alunni;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali di
cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, espresso in data 15 ottobre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge
n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri con nota n. 7375 del 15 luglio 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli
alunni censiti in Anagrafe nazionale degli studenti
1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, e per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse
pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, l'Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie -
in una partizione separata - i dati idonei a rilevare lo stato di
disabilita' degli alunni, indispensabili per la loro integrazione
scolastica, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi
(le diagnosi funzionali, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il conseguente profilo dinamico-funzionale e
il piano educativo individualizzato).
2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili, indispensabili per le
finalita' di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1, sono
individuati nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante
del presente Regolamento e sono trattati da parte dei soggetti
indicati al paragrafo 3 dell'allegato tecnico, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non
eccedenza e indispensabilita' come previsto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 luglio 2016
Il Ministro: Giannini
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3326
Allegato tecnico
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI AGLI ALUNNI CON
DISABILITA' NELLA PARTIZIONE DEDICATA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI
STUDENTI
Premessa.
In applicazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, e per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse
pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, vengono realizzate nuove funzionalita'
dell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), finalizzate al
trattamento delle informazioni relative alle certificazioni delle
A.S.L, alle diagnosi funzionali rilasciate agli alunni con
disabilita', nonche' al profilo dinamico-funzionale e al Piano
educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessarie per l'assegnazione
del personale docente di sostegno (legge 5 febbraio 1992, n. 104,
articolo 13).
Col fine di favorire il costante miglioramento dell'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' mediante l'assegnazione del
personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche
trasmettono, per via telematica alla partizione costituita dal
presente regolamento nella banca dati dell'ANS, la citata
documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, redatta in conformita' di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, «Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap» e successivo
«Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006,
n. 185), secondo le modalita' e le cautele descritte nel presente
allegato, che costituisce parte integrante del decreto ministeriale
n. 162/2016.
In particolare, la domanda per richiedere l'assegnazione
dell'insegnante di sostegno e' presentata su istanza dei genitori (o
degli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno)
all'istituzione scolastica, allegando alla richiesta la seguente
documentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2006, n. 185, articolo 2):
a) la certificazione dello stato di handicap o dello stato di
handicap in situazione di gravita' ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
b) diagnosi funzionale dell'alunno cui provvede l'unita'
multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.
A seguito della predetta istanza vengono redatti presso
l'istituzione scolastica i seguenti ulteriori documenti previsti
dall'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006,
n. 185, articolo 3):
c) il profilo dinamico funzionale alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'alunno,
l'unita' multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 e, per
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della
scuola (articolo 12, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 24
febbraio 1994);
d) il piano educativo individualizzato, formulato dai soggetti di
cui all'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994 (dagli operatori sanitari individuati
dalle USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di
sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i
genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell'alunno), in cui
viene esplicitata la proposta relativa all'individuazione delle
risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore
di sostegno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2006 n. 185, articolo 3, comma 2).
L'istituzione scolastica, raccolta e redatta la predetta
documentazione, provvede a caricarla, priva degli elementi
identificativi diretti degli interessati, nella partizione costituita
dal presente regolamento nell'ANS, affinche' i «Gruppi di Lavoro per
l'integrazione scolastica» (previsti dall'articolo 15, comma 1, della
legge n. 104/1992), accedendo in sola visione ai predetti documenti,
possano esprimere il parere motivato sulle ore di sostegno richieste
dall'istituzione scolastica sul singolo caso. Il parere del Gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica, relativo al singolo studente,
e' caricato nella partizione costituita nell'ANS per essere
successivamente visionato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico
provinciale (ora ATP), per i successivi provvedimenti di competenza.
Si precisa che il parere espresso dal Gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica riguardo alle ore di sostegno da attribuire
all'alunno disabile, necessario per la corretta assegnazione del
personale docente di sostegno, e' privo di dati personali.
I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica sono istituiti
presso ogni ATP e sono composti da: un ispettore tecnico nominato dal
dirigente ATP, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'articolo 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali,
due esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti designati
dalle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative a livello provinciale. I Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica hanno compiti di consulenza per le scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali
per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi
individualizzati, nonche' elaborare proposte relative
all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione
dell'alunno con disabilita' (articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 e articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122). Tutti i componenti sono
formalmente designati per il trattamento dei dati presenti nella
partizione costituita in ANS dal dirigente ATP; copia delle
designazioni che includono l'accesso alla partizione in ANS secondo
le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.2, vengono trasmesse
al MIUR che provvede alla relativa profilatura. Nell'incarico
trasmesso al MIUR viene precisato l'Ufficio territoriale presso il
quale operano i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica e
le funzioni svolte.
Preso atto della richiesta della scuola e del parere del Gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica, i dirigenti preposti agli
Uffici scolastici territoriali, accedendo in sola visione ai dati
presenti nella partizione costituita in ANS e ai dati dell'ANS
secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.3, procedono
all'assegnazione delle risorse di sostegno come stabilito dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (in particolare
articoli 2 e 5), per istituzione scolastica, sulla base del
contingente provinciale di cui dispongono.
Il contingente provinciale viene definito dagli Uffici scolastici
regionali sulla base delle istruzioni e delle indicazioni contenute
nella circolare che viene annualmente emanata dal MIUR per la
rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, con la
quale vengono quantificate a livello nazionale e ripartite a livello
regionale le dotazioni organiche comuni e di sostegno.
Gli Uffici scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli
Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individuano
le modalita' di distribuzione delle risorse professionali e materiali
utili per l'integrazione degli alunni disabili. Le classi delle
scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola
dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita', sono costituite
secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo
2009, n. 81 (sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha
sostituito integralmente il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.
331 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto ministeriale
3 giugno 1999, n. 141, per quel che concerne le classi che accolgono
gli alunni disabili).
L'assegnazione avviene attraverso tre fasi, di cui si e' tenuto
conto nello sviluppo del processo informativo; e, piu' precisamente:
I. assegnazione dell'Organico di diritto da parte
dell'amministrazione, sia a livello nazionale che per ambiti
regionali, sulla base delle esigenze comunicate dalle istituzioni
scolastiche, per il tramite degli USR visti i pareri espressi dai
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (l'articolo 15, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha stabilito «al
fine di assicurare continuita' al sostegno degli alunni con
disabilita'», la percentuale della consistenza organica del numero
dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico
2006/2007; tale percentuale e' stata rideterminata negli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed e' pari al 100% a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016);
II. assegnazione dell'Organico di fatto (avvio anno scolastico)
per la stabilizzazione dei posti a seguito, per esempio, di richieste
di trasferimenti in altra scuola, alunni ripetenti, nuove iscrizioni;
III. deroghe concesse in base alla sentenza della Corte
costituzionale n. 80/2010. Nel caso in cui la famiglia richieda, in
presenza di disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3 delle legge n.
104/1992, l'attribuzione di ore di sostegno in deroga, sulla base
delle «effettive esigenze» di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della sentenza n.
80/2010 della Corte costituzionale, il dirigente scolastico procede
ad inoltrare la richiesta della famiglia all'Ufficio scolastico
regionale. Unicamente in questo caso, poiche' le deroghe sono
concesse a specifico alunno sulla base dell'analisi della particolare
condizione e non genericamente assegnate alla scuola, l'Ufficio
scolastico regionale accede alla partizione costituita in ANS, previa
autorizzazione del dirigente scolastico che ha ricevuto l'istanza,
per visualizzare i dati sensibili relativi alla disabilita'
dell'alunno di cui al successivo Tracciato record. L'accesso da parte
dell'USR ai dati e' effettuato nel pieno rispetto del principio di
tutela dei dati privati identificativi dell'alunno. Si sottolinea
che, come piu' in dettaglio descritto nei successivi paragrafi 2 e 3
del presente documento, l'accesso a tali dati avviene solo attraverso
le specifiche funzioni del sistema informativo del MIUR,
esclusivamente per l'alunno oggetto della richiesta di ore di
sostegno in deroga e previa esplicita e preventiva autorizzazione da
parte del dirigente scolastico; l'accesso delle funzioni del sistema
informativo ai dati e' permesso dalla chiave che consente di
decodificare e leggere i dati sensibili presenti nella partizione
costituita con il presente regolamento (cfr. infra 2).
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 48, comma 1-bis, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ANS e' utilizzata, oltre che ai
fini di cui agli articoli 1 e 2 dello decreto legislativo n. 76 del
2005 anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, vengono
individuate di seguito le Direzioni generali centrali che hanno
titolo ad accedere, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi
presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le
modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.4.
In particolare, poiche' con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' stabilito che:
la Direzione generale per il personale scolastico svolge, tra le
altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi
alla «definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale (articolo 5, comma 6, lettera e));
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica svolge, tra le altre, le funzioni e i
compiti di spettanza del Ministero relativi a:
a) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del
sistema informativo (articolo 7, comma 5, lettera p);
b) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli
studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo
con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso
ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto
della tutela della privacy (articolo 7, comma 5, lettera r),
le suddette Direzioni generali accedono, quindi, in sola
visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS
e nell'ANS stessa, secondo le modalita' indicate nel successivo
paragrafo 3.4.
Tutto cio' premesso, in attuazione del citato articolo 13, comma
2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, nel presente Allegato tecnico vengono
definiti i tipi di dati sensibili relativi agli alunni con
disabilita' per i quali e' consentito il relativo trattamento da
parte del MIUR, degli Uffici scolastici per ambito
territoriale/Direzioni generali regionali e delle Istituzioni
scolastiche, nonche' dei «Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica», ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni
istituzionali connesse alla corretta assegnazione del personale
docente di sostegno, ciascuno nell'ambito della propria competenza,
come meglio evidenziato nei profili piu' avanti descritti.
1. Tracciato record.
Le informazioni da trattare sono quelle di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario) e
relative alle certificazioni rilasciate dalle ASL e alle diagnosi
funzionali.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Modalita' trasmissione dati.
La soluzione realizzata utilizza, per gestire i dati indicati nel
paragrafo 1 di questo documento, delle aree dati specifiche, distinte
sia dal punto di vista logico che fisico dagli altri dati della ANS
che consentono di raccogliere e di trattare i dati sulla disabilita'
degli alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza e
tutela dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili.
L'accesso a queste aree per i diversi profili utente, come meglio
specificato nel paragrafo 3, avviene attraverso funzionalita' web
internet erogate dall'infrastruttura del sistema informativo del MIUR
(SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS.
La figura 1 riportata l'architettura funzionale (vista utente)
della soluzione adottata.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il sistema garantisce che:
i dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' relativi agli
alunni presenti in ANS siano trattati dalla scuola di attuale
frequenza;
nei passaggi di grado, la scuola che accetta l'iscrizione, per
l'anno successivo, di un alunno per il quale all'atto dell'iscrizione
il genitore abbia indicato la presenza di disabilita' e la volonta'
di richiedere il docente di sostegno, possa visualizzare tutte le
informazioni gestite dalla scuola di attuale frequenza, in quanto
informazioni funzionali alla gestione dell'organico e dell'organico
di sostegno in particolare.
Le istituzioni scolastiche inseriscono, nella partizione dell'ANS
costituita con il presente regolamento, i dati personali di cui al
precedente Tracciato record, utilizzando le funzionalita' del sistema
informativo del MIUR (SIDI) realizzate specificamente per consentire
l'accesso riservato alla partizione costituita in ANS, attraverso
profili dedicati (vedi paragrafo 3).
Per l'esclusivo utilizzo nei limitati casi in cui i dati sensibili
devono essere associati all'interessato, il sistema prevede che il
collegamento tra la partizione in esame e l'ANS avvenga
esclusivamente attraverso una chiave numerica.
A garanzia della sicurezza sulla base dati, tale chiave numerica di
collegamento tra la partizione in esame e l'ANS e' registrata in un
formato crittografato e non viene mai visualizzata.
Anche i file che contengono le certificazioni di disabilita', le
diagnosi funzionali, il profilo dinamico funzionale ed il PEI
trasmessi dalla scuola in formato pdf per gestire il fascicolo degli
alunni disabili sono criptati e visibili solo tramite apposite
funzioni dedicate alle singole classi di utenti (ogni utente accede
ai dati di competenza). Inoltre, le istituzioni scolastiche
provvedono, prima di effettuare l'operazione di caricamento dei file,
ad eliminare dalla documentazione tutti gli elementi identificativi
diretti degli interessati cancellando tutte le informazioni
anagrafiche dell'alunno.
Per la cifratura sia della chiave numerica di collegamento tra la
partizione dati degli alunni disabili e l'ANS che dei file pdf che
contengono le certificazioni di disabilita', e' utilizzato
l'algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), un algoritmo di
cifratura a blocchi con chiavi di lunghezza pari 128 bit. Viene
creata una chiave ad hoc per l'applicazione. La chiave utilizzata e'
custodita in un file di properties separato dall'applicazione e
posizionato su una cartella dell'application server ad accesso
limitato e controllato; in particolare la cartella viene configurata
in modo da poter essere accessibile esclusivamente dal software
applicativo che utilizza la chiave di cifratura.
Nelle figure 2, 3 e 4 sono schematizzati i processi di interazione
e di accesso alle diverse aree dati per ogni profilo utente coinvolto
nel processo; in particolare, lo schema riportato in figura 4 si
riferisce al processo di interazione per la consultazione del
fascicolo dell'alunno, da parte dell'utente con profilo «Ufficio
scolastico per ambito territoriale», nel caso di assegnazione dei
posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 80/2010 (vedi paragrafo 3.3).
Parte di provvedimento in formato grafico
La modalita' di acquisizione dei dati del tracciato nell'area
dedicata alla disabilita' avviene:
tramite upload per i file pdf relativi ai campi numero 5, 11, 16,
18 del tracciato record descritto nel paragrafo 1 (i file, al momento
della registrazione sul SIDI, sono automaticamente rinominati con
riferimento alla sola data dell'operazione e criptati in modo da
essere consultabili solo tramite funzioni da parte dei soli utenti
autorizzati);
attraverso una applicazione web e l'acquisizione on-line delle
informazioni, per gli altri dati del tracciato.
Il sistema conserva tutte le informazioni relative allo stesso
alunno nei diversi anni scolastici al fine di consentire alla scuola,
che ha la responsabilita' di gestire il fascicolo dell'alunno, di
ritrovare tutte le informazioni di cui ha bisogno per istruire la
pratica per l'assegnazione delle ore di sostegno e al MIUR di
provvedere ad assicurare «forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore» a garanzia
della continuita' educativa (legge n. 104/1992, articolo 14, comma 1,
lettera c).
I dati verranno cancellati definitivamente ed in modo sicuro ed
irreversibile al momento dell'interruzione della frequenza
dell'alunno dal sistema di istruzione primaria o secondaria (vedi
paragrafo 4).
Quando l'alunno con disabilita' cambia scuola (trasferimento o
passaggio ad altro grado), la scuola di nuova frequenza ha la
possibilita' di accedere ai dati dello stesso alunno presenti nello
schema «Alunni disabili», mentre per gli utenti che operano nella
scuole di provenienza i dati non saranno piu' disponibili.
Tutte le operazioni sui dati eseguite dalle diverse tipologie di
utenti sono registrate e conservate in appositi file di log,
all'interno dei quali, per ogni accesso effettuato sui dati sono
riportate le seguenti informazioni:
codice utente;
data e ora dell'operazione;
funzionalita' utilizzata;
operazione effettuata (inserimento, rettifica, cancellazione,
visualizzazione).
L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log e' garantita
dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del
Sistema informativo dell'istruzione.
I log vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi.
3. Profili di accesso.
Ogni utente che utilizza l'applicazione del SIDI e' collegato a un
profilo che determina le funzionalita' che puo' utilizzare e quali
azioni puo' compiere. Per le finalita' descritte nel presente
documento sono stati creati quattro distinti profili di accesso, di
seguito descritti. L'assegnazione degli utenti al singolo profilo e
la conseguente abilitazione all'uso delle funzioni, viene effettuata
attraverso le funzioni dell'applicazione gestione Utenze presente nel
portale SIDI disponibile per tutti i referenti della sicurezza
(centrali, regionali e provinciali).
3.1. Profilo utente scuola.
Le istituzioni scolastiche raccolgono e trattano i dati sensibili
relativi allo stato di salute degli alunni iscritti/frequentanti la
scuola, ai fini dell'assegnazione del docente di sostegno,
dell'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e della stesura del
Piano educativo individualizzato.
Il profilo e' assegnato al Dirigente scolastico.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Inserimento dei dati sensibili di cui al Tracciato record del
presente allegato (cfr. § 1), delle certificazioni e delle diagnosi
funzionali riferite agli alunni con disabilita' frequentanti
l'istituzione scolastica e delle richieste di sostegno relative al
numero di:
ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di
diritto;
ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di fatto;
ore di sostegno richieste per l'anno in corso in deroga in base
alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010 (registrare 0 ove
non richieste).
Abilitazione alla consultazione: in caso di inserimento delle ore
di sostegno in deroga, l'utente dispone di una specifica funzione che
consente di abilitare e disabilitare l'ufficio scolastico
territoriale alla consultazione dei dati di disabilita' e anagrafici
del singolo alunno. L'abilitazione riguarda singoli specifici utenti
(titolari dell'USR o loro collaboratori) incaricati formalmente a
tale eventuale consultazione per il trattamento dei dati sensibili al
fine di assegnare ore di sostegno anche in deroga. L'operazione sara'
tracciata sul sistema in appositi log contenenti le seguenti
informazioni:
codice utente;
data e ora dell'operazione;
codice utente autorizzato;
codice alunno per il quale e' stata fornita l'abilitazione alla
consultazione.
L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log e' garantita
dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del
Sistema informativo dell'istruzione.
Modifica dei dati relativi agli alunni appartenenti alla propria
istituzione scolastica.
Ricerca e consultazione di tutti gli alunni appartenenti alla
propria istituzione scolastica; nonche', in forma analitica e
sintetica, delle informazioni relative alle richieste di sostegno
registrate dalla scuola e/o assegnate dall'Ufficio scolastico (le
informazioni sono prospettate per singola scuola, sede di organico).
3.2. Profilo gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica.
Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica puo' visualizzare
tutti i documenti che recano i dati idonei a rilevare lo stato di
disabilita' degli alunni per i quali le istituzioni scolastiche hanno
registrato informazioni finalizzate alla richiesta dell'assegnazione
del docente di sostegno; tali documenti, come indicato nel paragrafo
2, prima del caricamento sul sistema da parte della scuola, sono
privati, sempre a cura della scuola, dei dati anagrafici dell'alunno.
Il profilo e' assegnato al componente o ai componenti (massimo tre)
del Gruppo formalmente nominati dal dirigente ATP e all'uopo
specificatamente incaricati, scelti tra il personale
dell'amministrazione scolastica.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Inserimento del proprio parere relativo all'assegnazione del
docente di sostegno per singolo alunno.
Consultazione di tutte le informazioni dell'alunno registrate
dalla scuola e gia' indicate nel tracciato del presente allegato.
3.3. Profilo ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione
generale regionale
Il profilo e' assegnato al personale dell'Ufficio per ambito
territoriale e della Direzione generale regionale responsabile delle
procedure dell'organico di sostegno.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Inserimento del numero delle ore assegnazione per il sostegno
(ore assegnate in Organico di diritto, ore assegnate in Organico di
fatto, ore di sostegno assegnate in deroga in base alla sentenza
della corte costituzionale n. 80/2010).
Consultazione delle informazioni relative agli alunni disabili
necessarie ai fini dell'assegnazione del personale docente di
sostegno. Il personale autorizzato visualizza le richieste della
scuola e la valutazione del Gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica.
In particolare, con riferimento alla richiesta effettuata dalla
scuola visualizza:
le ore di sostegno organico di diritto richieste dalla scuola;
le ore di sostegno organico di fatto richieste dalla scuola;
le ore di sostegno, richieste dalla scuola, in deroga in base
alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010.
Solo nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, l'utente «Ufficio
scolastico per ambito territoriale e Direzione generale», in
applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, puo' accedere anche alle
informazioni anagrafiche dell'alunno. Tuttavia, prima di poter
visualizzare i dati anagrafici, dovra' essere stato preventivamente
ed espressamente abilitato da parte dell'istituzione scolastica che
ha ricevuto specifica istanza da parte della famiglia interessata.
All'utente «Ufficio per ambito territoriale e della Direzione
generale» sono resi disponibili anche i dati di riepilogo relativi a:
elenco delle classi presenti nella scuola;
numero totale degli alunni frequentanti per scuola;
numero degli alunni con disabilita' per scuola e tipo di
disabilita';
numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica.
Il suddetto elenco e' prodotto solo per le scuole che fanno parte
del territorio di competenza dell'ufficio interrogante (su base
regionale e/o provinciale). Si specifica che tali elenchi riportano
solo dati numerici relativi alla consistenze degli alunni per classe
e sono pertanto privi di qualsiasi informazione che possa consentire
di individuare i singoli alunni frequentanti.
3.4. Profilo amministrazione centrale.
Il profilo «Amministrazione centrale» e' assegnato agli utenti
delle Direzioni generali centrali gia' indicate nella premessa di
questo documento: la Direzione generale per il personale scolastico e
la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica.
Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono:
Consultazione dei dati di sintesi a livello regionale e
provinciale relativi a:
totale frequentanti;
numero disabili;
numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica;
numero alunni con ore assegnate;
tipo di disabilita' (codice).
I dati di sintesi di cui al precedente elenco provengono dalla
partizione costituita in ANS e dall'ANS stessa.
4. Procedure di storicizzazione e misure di sicurezza adottate.
I dati e la documentazione della disabilita' sono conservati nel
sistema solo per il periodo di frequenza dell'alunno nel sistema
nazionale di istruzione. Per ogni anno scolastico di frequenza
vengono conservati tutti i dati ed i documenti inseriti per gestire
la pratica annuale di richiesta del sostegno. All'uscita dal sistema
scolastico e del percorso formativo tutti i dati e la relativa
documentazione sono cancellati in modo irreversibile. Finche'
l'alunno resta nel sistema scolastico, tutti i dati sono disponibili
solo nell'area dati dedicata al fascicolo dell'alunno disabile. La
cancellazione e' effettuata attraverso una procedura batch che e'
calendarizzata a completamento delle attivita' di avvio dell'anno
scolastico da parte delle istituzioni scolastiche (di norma nel corso
del mese di settembre).
Le copie di sicurezza (backup) dei dati saranno conservate, come
previsto dalle politiche generali di gestione del sistema informativo
del MIUR, per un anno dalla data dell'operazione.
I dati relativi alla disabilita' e le relativa documentazione sono
registrati in uno schema dati specifico separato dall'anagrafe
nazionale degli alunni, gli utenti non autorizzati all'accesso ai
dati, incluso l'amministratore della base dati, grazie alle tecniche
di crittografia delle chiavi e dei documenti, non hanno alcun
elemento per individuare l'alunno e/o per leggere la relativa
documentazione.
5. Autenticazione degli utenti.
Con riferimento al servizio di autenticazione si rinvia a quanto
previsto al paragrafo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale
prot. n. 74/2010.
6. Gestione delle utenze.
Con riferimento al processo con il quale si autorizza l'accesso
alla partizione dell'Anagrafe nazionale degli studenti contenente i
dati sensibili (gestione delle credenziali e modalita' di
abilitazione degli utenti) si rinvia a quanto gia' descritto nel
paragrafo 5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n.
74/2010.
7. Accessibilita'.
L'applicazione per la raccolta ed il trattamento dei dati sensibili
relativi agli alunni disabili verra' realizzata nel rispetto dei
requisiti stabiliti dalla legge n. 4/2004 («Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici») e
successive disposizioni attuative (ivi inclusi: «Requisiti tecnici e
i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici»,
Modifiche dell'allegato A del decreto ministeriale 8 luglio 2005 e
circolare n. 61/2013 di Agenzia per l'Italia Digitale sul tema
accessibilita' dei siti web e servizi informatici).
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