La lingua dei segni riconosciuta ufficialmente in Lombardia

La lingua dei segni riconosciuta ufficialmente in Lombardia

MILANO – Regione Lombardia riconosce e promuove la LIS tattile come lingua effettiva consentendo ai sordomuti il diritto di libera scelta. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità giovedì pomeriggio la legge (relatore Federico Lena, Lega Nord) che riconosce su tutto il territorio regionale la lingua dei segni, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e l’integrazione delle persone cieche e sorde nel mondo della scuola e nell’accesso ai servizi.

“Ancora una volta la Lombardia dimostra di essere avanti rispetto al governo nazionale anticipandolo sul piano legislativo –commenta il relatore Federico Lena (Lega Nord)-: questo provvedimento riconosce e inserisce la LIS tattile non solo nel mondo della scuola, ma anche nella società civile e nella rete dei servizi quotidiani. In Aula abbiamo approvato anche un ordine del giorno per sollecitare iniziative legislative analoghe a questa, a favore di quei soggetti che hanno difficoltà comunicative di altro tipo”.

“Sono soddisfatto per l’approvazione di questo provvedimento, che incontra il favore e il consenso di tutti i soggetti impegnati nell’ambito della sordità –ha detto il presidente della Commissione Sanità Fabio Rolfi-: con questa approvazione facciamo un atto di civiltà legislativa doveroso e necessario, tenendo conto che, nonostante gli strumenti introdotti dalla moderna tecnologia, la LIS tattile resta ancora oggi l’unico strumento che consente a molti sordi di comunicare e pertanto va sostenuta e promossa per favorire la loro inclusione e integrazione sociale”.

In sede di dichiarazione di voto hanno espresso apprezzamento e condivisione sulle finalità della legge i Consiglieri Massimiliano Romeo (Lega Nord), Carolina Toia (Lista Maroni), Mario Mantovani (Forza Italia) e Mario Barboni (PD).

La legge prevede l’inserimento della LIS tattile in tutte le scuole primarie e secondarie della Lombardia, nonché nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nell’accesso ai mezzi di trasporto pubblico e ai servizi sanitari e sociosanitari, in particolare nei punti di Pronto Soccorso. Di concerto e in collaborazione con il Comitato Regionale per la Comunicazione (Corecom) saranno attivate azioni per favorire l’accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive regionali e a quelle informative, mediante il ricorso alla lingua dei segni. L’attuazione concreta dei contenuti della legge viene ora demandata a un piano triennale la cui predisposizione è di competenza della Giunta regionale.

Come spiega il consigliere regionale Mauro Piazza “è una legge importante e necessaria che mette in campo strumenti concreti per garantire la piena integrazione di queste persone e la rimozione delle barriere di comunicazione, così da mettere a servizio della collettività i talenti e le capacità di persone che oggi non possono esprimersi pienamente. Credo sia un segnale di attenzione della Regione verso i lombardi con disabilità auditiva”.
Approvati dall’Aula anche tre ordini del giorno: il primo, presentato dal relatore Federico Lena, sollecita iniziative legislative analoghe a favore di quei soggetti che hanno difficoltà comunicative di altro tipo; il secondo, presentato dal gruppo Lombardia Popolare, invita la Giunta regionale a stanziare risorse adeguate per consentire la traduzione simultanea nella lingua dei segni delle sedute consiliari durante la diretta streaming; il terzo e ultimo ordine del giorno, illustrato da Antonio Saggese (Lista Maroni), sollecita strumenti adeguati che consentano anche ai soggetti autistici la possibilità di utilizzo della lingua dei segni.
La discussione e l’approvazione della legge in Aula sono stati seguiti, nello spazio riservato al pubblico, da una delegazione della sezione lombarda dell’ENS, l’Ente Nazionale dei Sordomuti, che ha salutato con un caloroso applauso il voto finale.
La LIS ha già ottenuto il riconoscimento del Parlamento europeo nel 1988 e nella risoluzione dell’UNESCO approvata a Salamanca il 15 maggio 2001 si stabilisce come “la lingua dei segni deve essere riconosciuta e bisogna assicurare l’accesso a tutti i sordi all’istruzione anche per mezzo di questo linguaggio”. Attualmente al Parlamento italiano sono state depositate diverse proposte di legge in materia per il riconoscimento della LIS sull’intero territorio nazionale, ma nessuna di queste è stata ancora discussa.
Si stima che in Italia il numero di sordi che utilizza quotidianamente la lingua dei segni supera le 43mila unità (5mila in Lombardia), con 300 interpreti professionali LIS riconosciuti.

SubReader fa leggere i dislessici

SubReader fa leggere i dislessici: la startup degli studenti danesi è la Miglior Impresa JA 2016

Si tratta di un’app che aiuta le persone dislessiche a leggere i sottotitoli nei film in varie lingue grazie all’utilizzo di una particolare voce, adattabile a qualsiasi dispositivo video

Supporto alle persone affette da dislessia o in chemioterapia, ma anche un’idea per rendere più funzionale la gestione dei device a casa: questi i migliori progetti degli studenti europei premiati mercoledì sera a Lucerna in occasione della JA Company of the Year Competition 2016, l’iniziativa che ha visto in gara le migliori idee imprenditoriali sviluppate da 200 studenti di tutta Europa. Alla competizione partecipava anche una scuola italiana, il team “Ca’ Deme JA” dell’Istituto Alberghiero Caterina De Medici di Desenzano del Garda. La competizione è stata organizzata da Junior Achievement Europe, associazione non profit attiva in 39 Paesi europei per lo sviluppo dell’educazione imprenditoriale e dell’alfabetizzazione finanziaria a scuola. Il team della Danimarca si è aggiudicato il premio di Miglior Impresa JA 2016 con SubReader.

Si tratta di un’app che aiuta le persone dislessiche a leggere i sottotitoli nei film in varie lingue grazie all’utilizzo di una particolare voce. Il prodotto funziona in modo indipendente del televisore o altri dispositivi e quindi non richiede alcuna configurazione speciale. Al secondo posto gli studenti slovacchi che hanno presentato Irdify: un’impresa che sviluppa e produce telecomandi universali per smartphone. Grazie a un particolare collegamento, il prodotto consente di controllare televisori, console e molti altri dispositivi. Il team inglese di Enlighten Hope ha conquistato il terzo posto con la produzione e pubblicazione di storie illustrate a misura di bambino che aiutano i piccoli malati di cancro ad affrontare gli effetti della chemioterapia e radioterapia con più speranza, gioia e ispirazione.

“Impresa in azione esiste dal 1919, e ancora oggi, anno dopo anno, continua a ispirare migliaia di giovani – ha detto Caroline Jenner, CEO di JA Europe – È un programma sviluppato in 120 Paesi al mondo e sostenuto grazie alla partnership tra scuole e imprese. A livello mondiale, aiuta gli studenti a sviluppare competenze imprenditoriali e finanziarie. È dimostrato da ricerche europee che gli Alumni JA hanno il doppio delle possibilità di sviluppare e creare un proprio business rispetto agli altri e inoltre le probabilità di rimanere disoccupati diminuiscono”. Il successo di questo programma, inserito nell’anno scolastico 2015/2016 tra ipercorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ufficialmente proposti dal MIUR, è dovuto in gran parte al supporto di volontari d’azienda che svolgono il ruolo di mentor, affiancando gli studenti e trasferendo loro la propria esperienza.

Durante la serata sono stati consegnati altri sei premi:

AT&T Excellence: per la mini-impresa con la miglior idea innovativa nel campo della sostenibilità, lo vince Oculus, team della Romania. Oculus grazie ai sensori e ad algoritmi efficienti, ha sviluppato degli occhiali che forniscono un aiuto essenziale alle persone non vedenti mentre si muovono.
Citi Client Focus Award: Update, team svedese invece è stata considerata la startup più attenta alla gestione delle relazioni con i clienti. Update, in particolare si occupa di aiutare le aziende a tenere aggiornati costantemente i propri profili social, grazie alla conoscenza tecnologica che contribuisce a mantenere un dialogo dinamico e attivo tra le imprese ei loro follower su Facebook e Instagram.
FedEx Access Award: l’impresa che, secondo i giudici ha mostrato la miglior capacità di connessione globale è stata Form Up, ideata dagli studenti belga. Forum Up è un gioco a incastro che ha già venduto 1.500 pezzi.
MetLife LifeChanger Award: il progetto Smileybin degli studenti greci è quello che, secondo la giuria, meglio abbraccia i concetti di impatto sociale, di performance finanziarie e di innovazione nella strategia di business. Infatti si tratta di un’app che aiuta i cittadini a riciclare, segnalando i punti della raccolta differenziata nelle città.
UBS Award: Shellbag, impresa spagnola, è stata giudicata una delle miglior imprese eco-sostenibili presentate. La startup ha creato un sacchetto biodegradabile, fatto con le bucce di banana, da poter portare sempre con sé in occasione di un picnic o di una pausa pranzo.
Le iniziative di Junior Achievement in Europa e in tutti il Vecchio Continente raggiungono circa 3,2 milioni di studenti in 39 paesi. Queste attività verranno incrementate nel 2017 grazie al progetto internazionale The European Pact for Youth con lo scopo di realizzare in tutta Europa 10.000 partnership Scuola-Impresa di qualità entro il prossimo anno. All’interno di questo progetto, JA Italia è il primo Paese del network di JA Europe ad aver sviluppato l’EE-Hub (Entrepreneurship Education Hub) a carattere nazionale: si tratta di una rete degli attori impegnati nella diffusione di modelli virtuosi di educazione all’imprenditorialità su scala nazionale.

…E RAPPRESENTANO I DIRIGENTI SCOLASTICI !!!

…E RAPPRESENTANO I DIRIGENTI SCOLASTICI !!!

 

Nell’intervista rilasciata il 28 luglio a www.orizzontescuola.it il prof. Marco Paolo Nigi, segretario nazionale di SNALS-CONFSAL, fa sapere di un incontro congiunto, nella stessa giornata, tra gli avvocati dei sindacati rappresentativi per decidere la strategia legale più opportuna da intraprendere, e pensando anche ad azioni più dirette.

Lo scopo è di fermare una volta per tutte questo disegno scellerato del Governo e del MIUR, vale a dire la c.d. chiamata diretta, che dà ai presidi il potere di assumere il proprio nipote o il nipote dell’amico, così azzerandosi la trasparenza, ultimo baluardo di legalità di una scuola i cui dirigenti non hanno le capacità, le competenze per scegliersi il personale.

Con varianti lessicali e – ma non sempre – più soft, è quello che si legge, né più né meno, nei ripetuti comunicati, singoli ma più di frequente congiunti, delle altre sigle componenti la Quadriplice.

Dagli ultimi dati ufficiali recentemente pubblicati dall’ARAN, lo SNALS-CONFSAL è anche rappresentativo nella nuova area dirigenziale ISTRUZIONE E RICERCA con 714 deleghe e una percentuale dell’8,33. Unite alle complessive deleghe di FLCGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA fanno 4.450, pari al 51,91%.

Il che è a dire che i sindacati del Comparto, grazie alla generosità dei dirigenti scolastici adusi a rilasciare doppie o triple deleghe, potranno firmare da soli il prossimo contratto della loro dichiarata controparte, ieri datoriale e oggi padronale! E, per di più, disonesta e incompetente!

Con queste rancorose premesse potremmo almeno assistere alla quarta replica di una fotocopiata dichiarazione a verbale – congiunta, naturalmente! – che rinvia l’agognata equiparazione economica e normativa sempre al prossimo giro?

(Estratto dal più ampio comunicato sul sito www.dirigentiscuola.org)

COSENZA – REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

LA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA È IL PRIMO E UNICO ENTE PUBBLICO D’ITALIA ISCRITTO NEL REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Un nuovo successo e un importante strumento di formazione e lavoro rivolto a studenti e imprese si aggiunge ai servizi offerti dall’Ente camerale presieduto da Klaus Algieri

Dal 26 luglio 2016 tutti potranno accedere all’area aperta e consultabile che compone il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, sezione speciale del Registro delle Imprese, nel quale si possono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.
A oggi, la Camera di Commercio di Cosenza è il primo e unico ente pubblico italiano iscritto in questo Registro Nazionale, che è stato istituito dalla cosiddetta legge “La Buona Scuola” presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Viste le necessità sempre più emergenti del mercato del lavoro e le condizioni economiche e sociali del Paese, l’Alternanza Scuola-Lavoro è diventata necessariamente una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato, assumendo un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti, contribuiscono alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.
La Camera di Commercio di Cosenza, tramite l’iscrizione nel “Registro dell’alternanza scuola lavoro”, concorre già ad accrescere e facilitare i percorsi di alternanza scuola-lavoro nella sua provincia, sia attraverso protocolli d’Intesa con le istituzioni scolastiche, sia attraverso azioni dirette a favorire l’incontro tra l’offerta scolastica e il sistema economico territoriale.
Il Registro inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo ciclo di istruzione della scuola di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei.
“Con questo nuovo strumento a disposizione delle imprese e delle scuole – dichiara in una nota il presidente Klaus Algieri – possiamo contribuire con maggiore impulso allo sviluppo di un proficuo raccordo tra il sistema scolastico-formativo e quello del mondo del lavoro, elemento essenziale per l’efficacia dell’alternanza scuola-lavoro. Questa nostra iniziativa si integra perfettamente con le attività promosse da Unioncamere nazionale, riferimento essenziale per le nostre pioneristiche attività, anche in vista di quanto sarà investito nella formazione dei giovani per il loro avviamento al mondo del lavoro attraverso l’orientamento e l’e-placement”.
L’accesso al sito http://scuolalavoro.registroimprese.it, gestito da Infocamere, darà l’opportunità a tutti i visitatori di cercare tramite parametri le imprese, gli enti pubblici e i professionisti che offrono agli studenti periodi di alternanza scuola-lavoro. Alle imprese, agli enti pubblici e ai professionisti, invece, di inserire le informazioni relative ai percorsi di alternanza offerti.
Il Registro è composto da un’area aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il Registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza. Compare, inoltre, una sezione speciale del Registro delle Imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Questa sezione consente la condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Mobilità, diffusi gli esiti per la scuola primaria

Gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria sono stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali che stanno provvedendo a pubblicarli. I docenti stanno ricevendo le mail con la risposta rispetto alla loro richiesta. Le domande erano oltre 32.000. Gli esiti della mobilità della primaria, così come quelli dell’infanzia, sono stati inviati anche alle Organizzazioni sindacali. Da oggi e fino al 4 agosto per i docenti di infanzia e primaria sarà possibile inserire sul portale Istanze on line i propri CV, come previsto dalle nuove procedure di individuazione per competenze degli insegnanti da parte delle scuole per la copertura dei posti vacanti. Sempre a partire da oggi i dirigenti scolastici di infanzia e primaria potranno cominciare a pubblicare gli avvisi relativi alle loro scuole.

Pubblicato il calendario dell’anno scolastico 2016/2017


Il 15 giugno Prova Nazionale Invalsi di terza media
#Maturità2017 prima prova scritta il 21 giugno

Pubblicato il calendario del prossimo anno scolastico 2016/2017.
La Prova Nazionale Invalsi di terza media si terrà il 15 giugno 2017.
21 giugno 2017, ore 8.30, è invece la data della prima prova dell’esame di maturità.
Nel calendario, consultabile sul sito www.istruzione.it nella sezione Istruzione, sono indicate, come di consueto, anche tutte le festività.
Le lezioni riprenderanno tra il 12 e il 15 settembre 2016. Tra i primi a tornare sui banchi gli studenti di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e veneto. Tre giorni di vacanza in più spetteranno invece ai ragazzi di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana.

L’anno scolastico si concluderà tra il 7 e il 10 giugno 2017.

Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
Visto il documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
Vista la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
Visto il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea del 14 luglio 2015 CCI 2014IT16M20P005, C(2015)4972final;
Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”) con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell’Asse I del Programma e, in particolare, dell’Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);
Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con Delibera n. 2 del 1 maggio 2016;
Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”) e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante la “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
Visto il DPCM dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, entrato in vigore il 29 luglio 2014;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753 “Individuazione di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR” con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che, a seguito del richiamato D.M. di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal D.P.C.M. n. 98/2014, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è l’Ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e l’Ufficio III della medesima Direzione Generale è preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca.

 

DECRETA

Articolo 1
CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ

  • 1. Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione (di seguito, “PON RI 2014-2020” o Programma ) e in particolare, in riferimento all’Azione I.1 – “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”, il Ministero intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale assicurando la coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014/2020, approvata dalla Commissione europea, includendovi gli specifici fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e delle competenze nel settore dei “big data”, per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale contesto, con il presente decreto, il Ministero promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento delle aziende.
  • 2. Tale area di intervento trova accoglienza nell’ambito del PON RI 2014-2020 – Asse prioritario I “Investimenti in Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”.
  • 3. In particolare, è previsto il finanziamento di borse di dottorato di ricerca (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza, a partire dall’Anno Accademico (A.A.) 2016/2017, di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) nell’ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese e un periodo di studio e ricerca all’estero per qualificare “in senso industriale” le proprie esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato.
  • 4. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle già finanziate dalle Università con altre modalità per l’A.A. 2016/2017 – Ciclo XXXII.

Articolo 2
RISORSE FINANZIARIE

  • 1. Le risorse, a valere sull’Asse I “Investimenti in Capitale Umano” – Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente decreto, con riferimento all’A.A. 2016/2017- Ciclo XXXII, ammontano complessivamente a euro 20.000.000 (Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione) da utilizzare nei limiti finanziari previsti dal Programma per le due diverse aree, in ritardo di sviluppo e in transizione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 70 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dall’art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013.
  • 2. Il Ministero si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al punto 1 sulla base delle domande pervenute e degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.

 

Articolo 3
SOGGETTI PROPONENTI

  • 1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, “Università”), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni oggetto dell’intervento, di cui all’art. 1, i cui corsi di dottorato sono accreditati alla data di presentazione della domanda ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.

 

Articolo 4
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

  • 1. Il presente decreto finanzia, nell’ambito di corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013, borse di dottorato aggiuntive che, sulla base delle domande di finanziamento presentate dalle Università, rispondono a quanto indicato all’art. 1.
  • 2. Le borse di dottorato di cui si chiede il finanziamento devono, a pena di non ammissione al finanziamento stesso:a)   riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla SNSI 2014/2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma;
    b)   avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
    c)   prevedere l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell’Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l’impresa e all’estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
    d)   prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
    e)   prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
    f)    assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
    g)   prevedere l’attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
    h)   prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell’ambito di collaborazioni più ampie con l’Università;
    i)    garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).

Articolo 5
INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

  • 1. Ciascuna Università, a pena di inammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013.
  • 2. L’accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del D.M. n. 45/2013 costituisce condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento e dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
  • 3. Coerentemente con quanto indicato all’art. 4, nella domanda di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal MIUR e dal CINECA, disponibile sul sito CINECA all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a far data dal 29 agosto 2016, l’Università deve indicare, per ciascun corso di dottorato, il numero di borse di dottorato di ricerca aggiuntive, nel numero massimo di TRE (3).
  • 4. Per ciascuna borsa di dottorato aggiuntiva l’Università proponente deve indicare:A. RICERCA PROPOSTA
    • a) Tema della ricerca e coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione europea
    • b) Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti
    • c) Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento
    • d) Coerenza del tema di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti
    • e) Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione
    • f) Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).

    B.   ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell’intero territorio nazionale

    • a) Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa
    • b) Denominazione dell’impresa presso cui verrà svolta l’attività relativa al tema di ricerca
    • c) Settore e attività di ricerca dell’impresa
    • d) Sede legale dell’impresa (Città, Provincia, indirizzo)
    • e) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l’attività di ricerca del dottorando
    • f) Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale
    • g) Contributo dell’impresa all’attività di ricerca
    • h) Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi
    • i) Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa aggiuntiva PON (minimo 6 mesi, massimo 18)
    • j) Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento
    • k) Lettera di intenti da parte dell’impresa con l’impegno a garantire la disponibilità della sede operativa per l’attività di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata dell’impresa, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).

    C.  ATTIVITA’ ALL’ESTERO

    • a) Attività di ricerca da svolgere all’estero
    • b) Denominazione del soggetto ospitante all’estero (università, ente di ricerca pubblico o privato, impresa)
    • c) Sede legale del soggetto ospitante all’estero
    • d) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l’attività di ricerca all’estero
    • e) Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante
    • f) Durata della permanenza all’estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi)
    • g) Programmazione e finalità relative allo svolgimento del periodo all’estero
    • h) Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento
    • i) Lettera di intenti da parte del soggetto ospitante con l’impegno a garantire la disponibilità della sede operativa per l’attività di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata del soggetto ospitante, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).

    D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’

    • a) Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso individuato
    • b) Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa
    • c) Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.

    E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

    • a) Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato
    • b) Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy.

Articolo 6
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  • 1. Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i soggetti proponenti devono predisporre l’istanza attraverso la piattaforma online CINECA (all’indirizzo http://dottorati.miur.it), accedendo online con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato, e compilare i campi corrispondenti a quanto richiesto all’art. 5. Per il punto B. e C. deve essere prodotta e inserita (upload) nella piattaforma online una lettera di intenti che specifichi la disponibilità dell’impresa (punto B. k) e del soggetto ospitante estero (punto C. i) ad ospitare presso la propria sede il candidato per il periodo previsto e a fornire la disponibilità di strutture e supervisione adeguate alla tematica di ricerca indicata nella proposta.
  • 2. A pena di inammissibilità, le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2016.
  • 3. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della connessione utilizzata dal soggetto proponente.
  • 4. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del decreto devono essere inoltrate a partire dal 29 agosto 2016 tramite il sito CINECA all’indirizzo http://dottorati.miur.it, con le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso FAQ (frequently asked questions).
  • 5. Il termine ultimo per presentare le richieste di chiarimento di cui al punto 4) è fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione.
  • 6. A partire dal 29 agosto 2016 è attivo un servizio di assistenza tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e all’indirizzo email: dottorati@cineca.it.

 

Articolo 7
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

  • 1. Le proposte progettuali sono ritenute non ammesse alla valutazione, se:a)   trasmesse con modalità diverse da quanto indicato all’art. 6;
    b)   pervenute oltre i termini previsti;
    c)   presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all’art. 3 del presente decreto.
  • 2. La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca – Ufficio III “Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca”.
  • 3. Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte dell’Ufficio III, mediante pubblicazione su sito CINECA all’indirizzo http://dottorati.miur.it – ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi.
  • 4. Il MIUR, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti provvisoriamente non ammessi, completa la verifica di ammissibilità e avvia, tramite l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), la successiva fase di valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, che nella piena responsabilità dell’ANVUR, è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. L’ANVUR, trasmette al Responsabile del Procedimento individuato nell’ambito del presente decreto, le risultanze delle valutazioni effettuate corredate da un’attestazione di regolare svolgimento delle attività stesse.
  • 5. Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito da parte dell’ANVUR sulla base dei criteri riportati di seguito:
    Criteri di valutazione Indicatore Punteggio massimo
    1. RICERCA PROPOSTA
    A.1. Tema della ricerca e sua coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) – Metodologie e contenuti Max 20 punti
    A.2. Grado di innovazione e fattibilità tecnica della ricerca proposta per la competitività del settore di intervento Max 15 punti
    A.3. Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei Dottori di ricerca Max 5 punti
    1. ATTIVITÀ PRESSO L’IMPRESA
    Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento. Max 20 punti
    1. ATTIVITÀ ALL’ESTERO
    Attività di ricerca da svolgere all’estero. Programmazione e finalità. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività̀ di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento. Max 20 punti
    1. ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’
    Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo. Max 15 punti
    1. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI
    Iniziative per assicurare il perseguimento dei principi orizzontali sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato Max 5 punti
    Max 100 punti TOTALE 100
  • 6. Sono finanziate esclusivamente le proposte progettuali il cui punteggio di valutazione ottenuto non sia inferiore a 65/100, secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto 5.
  • 7. La graduatoria è articolata, all’esito della valutazione, in relazione al punteggio totale ottenuto.
  • 8. In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare le proposte progettuali aventi identico punteggio, è finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio “A. RICERCA PROPOSTA”.
  • 9. Ove le domande ammissibili risultino superiori alla dotazione finanziaria, il Ministero può procedere alla rimodulazione della dotazione finanziaria iniziale, nel rispetto di quanto previsto dal Programma.
  • 10. Il finanziamento delle proposte approvate è subordinato all’esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Università.
  • 11. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Ministero predispone la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:a)   ammessi a finanziamento;
    b)   ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente decreto e per i quali è prevista la possibilità di estendere i finanziamenti nei limiti della capacità dell’Azione I.1 del PON RI 2014-2020;
    c)   esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;
    d)   non ammessi a valutazione.
  • 12. Gli esiti della valutazione sono assunti dal MIUR con apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul sito internet del MIUR.
  • 13. Successivamente è predisposto il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che è pubblicato sul sito internet del MIUR e, dopo il visto di conformità della Corte dei Conti, in GURI ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento.
  • 14. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno essere destinate dall’Amministrazione ad avvisi successivi nel rispetto di quanto previsto dal Programma.

Articolo 8
AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

  • I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università.
  • In ogni caso, le attività devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON RI previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la chiusura del Programma.

Articolo 9
DESTINATARI DELLE BORSE DI DOTTORATO

  • 1. I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di cui alle domande di finanziamento presentate dalle Università a valere sul presente decreto, sono i laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’Anno Accademico 2016/2017, ciclo XXXII.
  • 2. Tali destinatari devono:
    • a)   dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare:
      • i.)   periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in imprese attive che svolgono attività economiche coerenti con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla SNSI;
      • ii.)  periodi di studio e ricerca all’estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) secondo quanto previsto dall’Università nella proposta progettuale presentata a valere sul presente decreto;
    • b)   essere consapevoli che la mancata effettuazione di uno o di entrami i periodi di cui sopra al comma 2.a) se al disotto della tempistica minima richiesta comporta la revoca dell’intera borsa di studio;
    • c)   dichiarare formalmente di non beneficiare al momento di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di dottorato, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente.
  • 3. L’Università garantisce procedure di selezione dei dottorandi che assicurano la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari.
  • 4. L’Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 prima dell’assegnazione della borsa di dottorato.

Articolo 10
GESTIONE FINANZIARIA, PARAMETRI AMMISSIBILI E CONTROLLI

  • 1. Le operazioni di cui al presente decreto sono gestite mediante l’applicazione di quanto previsto dal paragrafo 1 dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 attraverso l’adozione di apposito atto delegato in corso di approvazione da parte dell’UE.
  • 2. L’Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dal presente decreto, dalla normativa comunitaria e nazionale.
  • 3. Le verifiche sono svolte da parte dell’Amministrazione e dai soggetti da essa incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari applicabili, recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma.
  • 4. Sono costi ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi standard di cui alla procedura in corso di approvazione da parte della Commissione europea con atto delegato presentato dal MIUR in data 27 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali vigenti in materia di dottorato.

 

Articolo 11
NORME PER LA GESTIONE, L’ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

  • 1. Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, il MIUR renderà pubblico, successivamente all’emanazione del decreto di ammissione a finanziamento un apposito disciplinare di attuazione, a cui ogni Università dovrà attenersi nella fase di gestione delle attività di propria competenza.
  • 2. Il soggetto attuatore deve comunicare:
    • a) l’inizio delle attività con almeno 10 giorni lavorativi prima dell’effettivo avvio;
    • b) l’elenco dei soggetti assegnatari delle borse di cui al presente decreto;
    • c) le sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse di dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco;
    • d) all’Ufficio III – DGRIC il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato
    • e) alle scadenze previste i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa comunitaria e le indicazioni fornite dal MIUR. Tali adempimenti sul monitoraggio sono condizione necessaria per l’erogazione dei finanziamenti.
    • f) ogni altro dato informativo richiesto dall’Amministrazione anche ai sensi del sopracitato disciplinare.
  • 3. Il soggetto attuatore è tenuto a far compilare ai dottorandi assegnatari ogni necessaria documentazione prevista dal disciplinare di attuazione.
  • 4. Per quanto attiene possibili interruzioni e sospensioni a norma di legge, rinunce e revoche delle borse, l’Università opera secondo i termini previsti dal Regolamento dell’Università stessa fatto salvo il rispetto di quanto indicato nel disciplinare di attuazione e nei regolamenti comunitari di riferimento.
  • 5. Tutti i documenti giustificativi delle attività realizzate devono essere conservati ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
  • 6. La rendicontazione delle attività da parte dell’Università avviene sulla base delle disposizioni del disciplinare sul sistema informatico reso disponibile sul sito CINECA.

 

Articolo 12
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

  • L’Università ammessa al finanziamento è tenuta, a pena di revoca dello stesso a:
    • a) realizzare i percorsi previsti conformemente alla proposta progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto, nel disciplinare e nella normativa di riferimento;
    • b) accettare il controllo dello Stato Italiano e dell’Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
    • c) redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nel disciplinare di attuazione
    • d)fornito dall’Amministrazione di cui all’art. 11;
    • e) esibire la documentazione originale su richiesta dell’Amministrazione;
    • f) mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
    • g) garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l’effettuazione dei controlli;
    • h) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 14 del presente decreto.

 

Articolo 13
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

  • 1. I pagamenti da parte dell’Amministrazione nei riguardi dell’Università sono effettuati secondo tempi e modalità definite in dettaglio nel disciplinare di attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.
  • 2. In caso di erogazione di anticipi a soggetti privati il pagamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
  • 3. L’ erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è comunque subordinata:
    • a) all’inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista nel disciplinare, comprovante l’avanzamento richiesto;
    • b) all’inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all’avanzamento delle operazioni da parte dell’Università, secondo le scadenze previste;
    • c) ai controlli positivi da parte del servizio competente dell’Amministrazione sulla documentazione presentata;
    • d) alla presentazione di apposita richiesta da parte dell’Università.

 

Articolo 14
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

  • 1. Ad approvazione della singola operazione, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, incluso quello della richiesta del CUP – Codice Unico Progetto e dell’inserimento del medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

Articolo 15
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

  • 1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia l’Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell’ambito del PON RI 2014-2020.

Articolo 16
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

  • 1. L’avviso pubblico emanato dall’Università per l’ammissione alla borsa di dottorato di cui al presente finanziamento deve prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti ed essere in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
  • 2. Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere sul PON RI, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione e sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del PON RI apponendo il logo dell’Unione e dei Fondi che sostengono le operazioni alle quali hanno accesso, nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 “Responsabilità dei beneficiari”.

 

Articolo 17
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

  • 1. Tutti i dati forniti a qualsiasi titolo nell’ambito della presente procedura sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente ai fini della procedura stessa.

Articolo 18

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  • 1. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Massulli, Dirigente dell’ Ufficio III “Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca” della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca.
Roma, 29 luglio 2016

Il Direttore Generale
(dott. Vincenzo Di Felice)

Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO l’art. 14 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236, concernente “Definizione della tabella di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatizzate da utilizzare ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatizzate;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
DECRETA
ART. 1
(Oggetto della procedura)

  • 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 95 del 2016, è avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del D.M. 30 ottobre 2015, prot. n. 855. Le Commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque Commissari.
  • 2. I cinque componenti di ciascuna Commissione sono sorteggiati all’interno di una lista, per ciascun settore concorsuale, di professori ordinari predisposta ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. 95/2016, e dell’articolo 8, del D.M. 120/2016.

ART. 2
(Partecipazione dei professori ordinari delle università italiane alla procedura di formazione delle Commissioni)

  • 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle liste di cui all’articolo 1, comma 2, i professori ordinari in servizio nelle università italiane.
  • 2. Sono inseriti nelle liste coloro che sono in possesso di una qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, coerente con i criteri e i parametri stabiliti dall’articolo 8 e dall’Allegato E del D.M. 120/2016 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia di cui all’articolo 3, del D.M. 602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, articolo 6, commi 4 e 5.
  • 3. Non possono in ogni caso essere ammessi a fare parte delle liste, né essere nominati in Commissione:
    • a) coloro che hanno fatto parte delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 e per i quali non siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del mandato, fatta eccezione per i commissari che siano stati nominati per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
    • b) i professori ordinari in quiescenza all’atto della domanda o all’atto della eventuale nomina, anche se titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

ART. 3
(Domanda di partecipazione)

  • 1. La domanda per la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 2, a pena di esclusione, è presentata a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 15 settembre 2016, utilizzando le informazioni presenti nel “sito docente” (https://loginmiur.cineca.it/), esclusivamente mediante la procedura telematica ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it, e a pena di esclusione deve contenere:
    • a) nome e cognome;
    • b) luogo e data di nascita;
    • c) codice fiscale;
    • d) l’indirizzo di residenza;
    • e) l’indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
    • f) l’indicazione dell’università, del macrosettore concorsuale, del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di afferenza;
    • g) la dichiarazione di essere in servizio quale professore ordinario;
    • h) la dichiarazione di eventuale disponibilità a far parte di Commissioni di settori concorsuali diversi da quello di appartenenza, ricompresi nel macrosettore di afferenza.
  • 2. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
    • a) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica (articolo 8, comma 1, lettera c), del D.M. 120/2016) misurato attraverso gli indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che:
      • i. per i settori concorsuali bibliometrici, l’elenco include esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura dell’aspirante Commissario, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione;
      • ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l’elenco deve essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica, l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione;
    • b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni attestanti la complessiva attività scientifica utili esclusivamente ai fini del curriculum vitae secondo il modello allegato al presente decreto ai fini degli oneri di pubblicità, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 95/2016 e all’articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera b), del D.M. 120/2016, sul sito del Ministero;
    • c) a pena di esclusione, dichiarazione attestante l’impegno a non richiedere il passaggio di settore concorsuale per tutto il periodo di vigenza delle Commissioni, pena la decadenza dalle stesse;
    • d) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in situazioni che determinino la sospensione dall’esercizio di pubbliche funzioni o dal servizio;
    • e) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in una delle situazioni di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivanti dal collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
    • f) a pena di esclusione, consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del curriculum vitae secondo quanto previsto dal presente decreto e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
    • g) a pena di esclusione, dichiarazione di essere a consocenza che, in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini della presente procedura, l’aspirante Commissario potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura.
  • 3. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana, secondo una delle seguenti modalità:
    • mediante firma digitale dell’aspirante Commissario, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi deve essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato “.p7m” tramite l’apposita sezione della procedura telematica;
    • mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte dell’aspirante Commissario, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
    • Non sono ammessi alla procedura gli aspiranti Commissari le cui domande siano state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate.
  • 4. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli aspiranti Commissari sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione dell’aspirante Commissario in caso di dichiarazioni non veritiere.

ART. 4
(Prodotti ammissibili  e calcolo degli indicatori
per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale)

  • 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’Allegato E, comma 1, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
  • 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’Allegato E, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.

ART. 5
(Adempimenti preliminari della Direzione Generale)

  • 1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore Generale della Direzione per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, di seguito denominato Direttore Generale:
    • a) accerta che gli aspiranti Commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
    • b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum vitae, redatto secondo il modello allegato al presente decreto;
    • c) redige la lista degli aspiranti Commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) e b) e la trasmette all’ANVUR per l’accertamento della qualificazione scientifica ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.M. 120/2016.

ART. 6
(Accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari
e formazione delle liste per i sorteggi)

  • 1. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), l’ANVUR, ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, del D.M. 120/2016, procede all’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari. Il predetto accertamento è effettuato tenuto conto dei criteri, parametri e indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e dei valori-soglia di cui all’articolo 3 del D.M. 602/2016.
  • 2. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum vitae e dalla documentazione allegati alla domanda non risulti attestato il rispetto dei predetti requisiti, ne informa per iscritto il Direttore Generale, il quale entro dieci giorni comunica all’aspirante Commissario l’esclusione dalle liste per il sorteggio all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.
  • 3. Entro quindici giorni dal completamento dei predetti accertamenti, il Direttore Generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 95/2016, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi e per i quali sia stata accertata la qualificazione scientifica ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.
  • 4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 95/2016, se il numero di professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma precedente è inferiore a dieci, la stessa è integrata fino al raggiungimento di tale numero previo sorteggio tra coloro che, all’atto della presentazione della domanda, hanno manifestato la disponibilità a far parte di Commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato ma appartenenti allo stesso macrosettore concorsuale. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità, la lista è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Tali professori sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Ministero, a presentare la domanda di cui all’articolo 3 con la documentazione e secondo le modalità ivi previste. Entro cinque giorni la Direzione Generale procede agli adempimenti preliminari di cui all’articolo 5 ed entro i successivi quindici giorni l’ANVUR provvede agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2. Se il professore appartiene ad un settore concorsuale diverso da quello per il quale si sta procedendo alla formazione della lista, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza. Nell’ambito delle operazioni di cui al presente comma non si procede al sorteggio quando il numero dei professori disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista.

ART. 7
(Operazioni di sorteggio per la formazione delle Commissioni)

  • 1. Le operazioni di sorteggio avvengono tramite le procedure informatizzate, validate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
  • 2. Formata la lista ai sensi dell’articolo 6, per ogni settore concorsuale, si procede:
    • a) alla collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome (con ordine di priorità dal più giovane nei casi di omonimia), di tutti i componenti della lista;
    • b) all’attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d’ordine progressivo;
    • c) al sorteggio di una sequenza casuale senza ripetizioni dei numeri da 1 a N max, dove N max è pari al numero dei componenti la lista più numerosa tra quelle partecipanti alla procedura di sorteggio.
  • 3. Terminate le operazioni di cui al comma 2 si procede all’applicazione della sequenza casuale di cui al comma 2, lettera c) alle liste di tutti i settori concorsuali tenendo conto dell’esigenza di assicurare, per quanto possibile, la presenza in ciascuna Commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all’allegato A del D.M. 855/2015, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.P.R. 95/2016 e, nel rispetto dei principi di rappresentatività e di proporzionalità, secondo i criteri, le casistiche e le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 95/2016 e le procedure informatizzate validate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
  • 4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate in seduta pubblica a seguito di avviso della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore pubblicato sul sito http://abilitazione.miur.it.
  • 5. Al fine di assicurare il rispetto di cui all’articolo 6, comma 7, primo periodo, del D.P.R. 95/2016, nel caso di sorteggio di due o più professori ordinari in servizio presso la stessa università prevale il primo sorteggiato. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 95/2016, nel caso in cui un professore ordinario sia sorteggiato quale componente di due o più Commissioni, il professore deve optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dei risultati del sorteggio all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine di cui al periodo precedente, la Commissione di appartenenza del professore estratto è individuata tramite sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo Commissario nell’altra o nelle altre Commissioni mediante apposito sorteggio.

ART. 8
(Nomina della Commissione)

  • 1. Ciascuna Commissione, composta dai professori estratti mediante il sorteggio di cui all’articolo 7, è nominata con decreto del Direttore Generale pubblicato sul sito del Ministero dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e resta in carica due anni a decorrere dalla data di nomina.
  • 2. Le dimissioni da componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e comunicate al Direttore Generale. Le stesse hanno effetto a decorrere dall’adozione dell’eventuale decreto di accettazione da parte del Direttore Generale.
  • 3. In tutti i casi in cui occorra sostituire un Commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui all’articolo 7. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. 95/2016, sono fatti salvi i criteri di valutazione adottati dalla Commissione nonché gli atti dalla stessa compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito. Le valutazioni ancora in corso all’atto della sostituzione possono essere convalidate dal Commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.
  • 4. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità. I Commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9
(Trattamento dei dati personali)

  • 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti Commissari il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, Via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – Direzione Generale, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura di formazione delle Commissioni, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
  • 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti necessari alla formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e per la gestione delle relative procedure.
  • 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 95/2016.
  • 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Roma, 29 luglio 2016

Il DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon

Decreto Ministeriale 29 luglio 2016, n. 602

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO l’art. 16 della predetta legge n. 240 del 2010 che istituisce l’abilitazione scientifica nazionale finalizzata ad attestare la qualificazione scientifica dei candidati quale requisito necessario per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari;

VISTO l’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante “Rettifica dell’Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 -Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO in particolare, l’art. 4, comma 2, del predetto D.P.R. n. 95 del 2016, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l’abilitazione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

VISTO in particolare, l’art. 10, comma 4, del predetto regolamento n. 120 del 2016 il quale prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 95 del 2016 sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”, e in particolare l’articolo 5, comma 1 e l’articolo 3, comma 1, lettera i);

VISTA la delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR del 6 luglio 2016, n. 107, concernente la proposta dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120;

VISTO il parere del CUN, reso nell’adunanza del 26 luglio 2016, in ordine alla predetta proposta dell’ANVUR concernente i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120;

CONSIDERATO che, anche in esito agli ulteriori approfondimenti tecnici richiesti all’ANVUR, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76, si ritiene opportuno stabilire valori-soglia degli indicatori e procedure di calcolo degli stessi che, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120:

  • – individuino valori-soglia complessivamente più elevati per gli aspiranti commissari rispetto ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
  • – assicurino la certezza, la trasparenza e l’uniformità delle regole di calcolo degli indicatori di valutazione dell’impatto della produzione scientifica dei candidati e di confronto con i rispettivi valori-soglia;
  • – prevedano il ricorso a valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, all’interno dello stesso settore concorsuale, laddove siano riscontrabili specifiche ed effettive caratteristiche scientifiche;
  • – tutelino, con specifico riferimento ai candidati, le situazioni in cui la produttività scientifica abbia risentito di periodi di congedo obbligatorio;

DECRETA

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce,  ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2015, n. 95, e dell’articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, i valori-soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, distintamente per la prima fascia e per la seconda fascia, i valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori.

2. Ai fini del presente decreto, si intende:

a)      per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

b)      per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della legge n. 240 del 2010;

c)      per settori bibliometrici: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 Progettazione architettonica, 08/E1 Disegno, 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, i settori concorsuali del macrosettore 11/E Psicologia;

d)      per settori non bibliometrici: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14, con l’eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E Psicologia, e i settori concorsuali 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 Progettazione architettonica, 08/E1 Disegno, 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;

e)      per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

f)       per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

g)      per “valore-soglia”: il valore di riferimento dell’indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l’indicatore medesimo;

h)      per indice h di Hirsch: l’indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego – USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;

i)        per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

j)        per Web of Science: la banca dati citazionale “Core collection” gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

k)      per ISSN (l’International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;

l)        per ISBN (l’International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;

m)    per ISMN (l’International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;

n)      per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere h), i), j), k), ed l).

Art. 2
Valori-soglia degli indicatori per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato C del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 1, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e per la seconda fascia, dei seguenti indicatori:

a)      il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

b)      il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero citazioni”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

c)      l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “Indice H”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.

2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato D del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 2, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e la seconda fascia, dei seguenti indicatori:

a)      il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

b)      il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

c)      il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero libri”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.

3. Al fine di tenere conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio dei candidati e comunque nel limite della durata massima complessiva di 24 mesi, inclusi nel periodo di riferimento degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, lettere a), b) e c), si prevede che:

a)      per gli indicatori “numero articoli”, “numero citazioni”, “numero articoli e contributi”, “numero articoli classe A” e “numero libri” è applicato un incremento percentuale pari al rapporto tra i periodi di congedo obbligatorio documentati (espresso in mesi) e il periodo (espresso in mesi) cui è riferito l’indicatore al netto dei periodi di congedo; il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;

b)      per l’indicatore “Indice H” è applicato un incremento percentuale pari al quaranta per cento dell’incremento percentuale dell’indicatore “numero citazioni” come determinato ai sensi della lettera a); il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;

c)      ai fini di cui alle lettere a) e b), sono presi in considerazione esclusivamente i periodi di congedo obbligatorio la cui somma sia almeno pari a quindici giorni; tale somma è arrotondata ad un mese.

4. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali nelle Tabelle 1 o 2 del presente decreto sono individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, si prevede:

a)      per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di tali valori-soglia;

b)      per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico-disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;

c)      per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, dandone sintetica motivazione, indica i valori-soglia da applicare, i quali sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori secondo i termini e le modalità previste con il decreto direttoriale relativo al bando dei candidati.

Art. 3
Valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 3, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:

a)      il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

b)      il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero citazioni commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

c)      l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “Indice H commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.

 

2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 4, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:

a)      il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

b)      il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

c)      il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero libri commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.

 

 

Art. 4
Definizione dei prodotti ammissibili
ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati e gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

1. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, esclusivamente in base ai codici identificativi di ciascun prodotto scientifico correttamente indicati, associati e convalidati in domanda a cura degli interessati e considerando il valore più favorevole rilevato nelle banche dati. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:

a)      Indicatore “numero di articoli”, articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali come di seguito riportato:
– “Scopus”: Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey;
– “Web of Science – Core Collection”: Article, Letter, Note, Review;

b)      Indicatore “numero citazioni”: numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica riportata nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e/o “Web of Science – Core Collection”;

c)      Indicatore “Indice H”:  produzione scientifica e citazioni di cui alla lettera b).

2. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, previa certificazione nella domanda dell’autenticità e della collocazione editoriale e temporale dei prodotti scientifici a cura degli interessati, considerando una sola volta ciascun prodotto, se pubblicato in più sedi e con più modalità. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:

a)      Indicatore “numero articoli e contributi”: articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN). Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno;

b)      Indicatore “numero articoli classe A”: articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A. Per riviste appartenenti alla classe A devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista inclusa tra quelle di classe A successivamente alla data di pubblicazione dell’articolo stesso, la classificazione ha effetti, ai fini del calcolo dell’indicatore individuale, per le candidature presentate dal quadrimestre successivo alla deliberazione dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista appartenente alla classe A, successivamente declassata e pertanto non più inclusa negli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR, l’articolo è ammesso ai fini del calcolo dell’indicatore fino al termine del terzo quadrimestre successivo alla delibera dell’ANVUR;

c)      Indicatore “numero libri”: libri a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Roma, 29 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini

Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
VISTO
il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO l’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all’Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 giugno 2012, con il  quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
VISTA la nota direttoriale del 14 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore ha chiesto alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni di Abilitazione;
VISTA la nota della CRUI del 27 luglio 2016, avente ad oggetto la proposta delle Università da sorteggiare quali sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l’esito del sorteggio effettuato in data 28 luglio 2016 al fine di individuare le Università sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO il decreto direttoriale n. 1531 del 29 luglio 2016, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
DECRETA
ART. 1
(Oggetto della procedura)

  • 1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del D.P.R. 95/2016, è indetta la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. 855/2015 come  da Allegato 1 al presente decreto.

ART. 2
(Domanda di partecipazione)

  • 1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 95/2016, durante tutto l’anno e secondo i termini di seguito indicati:
    • a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016;
    • b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017;
    • c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017;
    • d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017;
    • e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018.
  • 2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it. La domanda è compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed è presentata con le seguenti modalità:
    • a) per i professori e ricercatori in servizio presso le università italiane, mediante l’apposita sezione presente nel “sito docente” (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresì utilizzate le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato;
    • b) per i  soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell’apposita sezione presente nel “sito docente” (https://loginmiur.cineca.it/).
  • 3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
    • a) nome e cognome;
    • b)luogo e data di nascita;
    • c) codice fiscale;
    • d) indirizzo di residenza;
    • e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
    • f) per i professori e i ricercatori in servizio presso le università italiane il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di afferenza;
    • g) indicazione del settore concorsuale nell’ambito di quelli di cui all’Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione.
  • 4. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
    • a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con la relativa certificazione;
    • b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 120/2016, nel numero massimo previsto all’Allegato B del medesimo decreto, riportato all’Allegato 2 del presente decreto, con l’indicazione di quelle soggette a copyright ; le pubblicazioni, a pena di esclusione, devono essere caricate in formato elettronico (.pdf);
    • c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica (Allegato A del D.M. 120/2016 – titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli Allegati C e D del D.M. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che:
      • i. per i settori concorsuali bibliometrici, l’elenco include esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione;
      • ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l’elenco deve essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica, l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione.
    • d) elenco dei titoli posseduti di cui all’Allegato A del D.M. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente integrato dalla documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf);
    • e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero nella parte riservata alle procedure di abilitazione dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di Abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente Commissione nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003; dalla dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell’Abilitazione, il candidato potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l’Abilitazione eventualmente conferita potrà essere revocata.

 

  • 5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti modalità:
    • a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato “.p7m” tramite l’apposita sezione della procedura telematica;
    • b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
  • Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate.
  • 6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla revoca dell’eventuale abilitazione.
  • 7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
  • 8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.P.R. 95/2016, decorre il termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli indicatori dell’attività scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e che sono resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica. Nessun avviso sarà inviato dall’Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia riferiti al settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del presente decreto.
  • 9. Il candidato può ritirare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L’eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse modalità telematiche previste per la presentazione della stessa.
  • 10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.

 

ART. 3
(Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori
per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale)

  • 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all’Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
  • 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all’Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
  • 3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.M. 602/2016.

 

ART. 4
(Sedi delle procedure)

  • 1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione, individuate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 95/2016, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell’Allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.
  • 2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure.
  • 3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l’università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
  • 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’Abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo di funzionamento delle Università non statali legalmente riconosciute.

ART. 5
(Lavori delle Commissioni)

  • 1. Ciascuna Commissione si insedia entro quindici giorni dal decreto di nomina presso l’università in cui si espletano le procedure di Abilitazione, ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la Commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di Abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. 120/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto, la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A, del D.M. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validità per l’intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti e può essere rivista solo nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, il quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicità sul sito dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, è effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle determinazioni deliberate dalla Commissione.
  • 2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la Commissione accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi dell’articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati l’accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell’attività editoriale e del diritto d’autore.
  • 3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.M. 602/2016, si prevede:
    • a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di tali valori-soglia;
    • b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;
    • c) per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell’apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui all’articolo 2, comma 8.
  • 4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Il parere è obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura, non è rappresentato nella Commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.
  • 5. La Commissione attribuisce l’Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all’art. 6, lettera a), del D.M. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la Commissione può motivare il diniego di Abilitazione limitatamente all’assenza di tale requisito. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4 è adeguatamente motivato.
  • 6. La Commissione attribuisce l’Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque.
  • 7. La Commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è presentata la candidatura. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione della Commissione, con le modalità di cui all’articolo 7 del D.P.R. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 6 dello stesso D.P.R., con l’assegnazione alla nuova Commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova Commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla Commissione sostituita. Nell’ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.
  • 8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da cosentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all’art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010.
  • 9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l’intera durata dell’Abilitazione.
  • 10. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e successive modifiche e integrazioni e dell’articolo 3, comma 3 del D.P.R. 95/2016, la durata dell’Abilitazione è pari a sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati.
  • 11. Il mancato conseguimento dell’Abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell’Abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.

ART. 6
(Trattamento dei dati personali)

  • 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all’Abilitazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Direzione generale per la programmazione, il coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, e le università sedi delle procedure di Abilitazione, come individuate dall’Allegato 1. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle procedure di Abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
  • 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure.
  • 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 95/2016.
  • 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti  di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Unione Europea e di tutte le Università italiane.

Roma, 29 luglio 2016

Il DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon


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