Detrazione delle gite scolastiche e del contributo volontario

Detrazione delle gite scolastiche e del contributo volontario deliberato e non

di Cinzia Olivieri

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare N. 7/E del 04/04/2017, ha fornito ulteriori chiarimenti ampliando le ipotesi di detraibilità delle spese per la frequenza scolastica.

Già con la circolare 3/E, a seguito della legge n. 107/2015, era stato modificato l’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR.

A questo, che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, è stata aggiunta la successiva nuova lettera e-bis). Per l’effetto, la lettera e) disciplina ora la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria e la e bis) quella delle spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, lo scorso anno prevista per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno, non cumulabile con quella della successiva lettera i-octies), per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Queste in sintesi le ipotesi considerate:

  • 15 lettera e) spese di istruzione universitaria;
  • 15 lettera e-bis) spese di istruzione nel limite massimo di 400 euro per alunno o studente tra cui si annoverano: le tasse (di iscrizione e frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) comprese le spese per la mensa scolastica.
  • 15 lettera i-octies), “contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)”, senza limiti di spesa.

Occorre precisare che, in materia di contributi scolastici delle famiglie, con la Nota ministeriale del 7 marzo 2013 n. 593, preceduta da quella del 20 marzo 2012, Prot. n. 0000312 si è chiarito che, premesso il principio costituzionale di gratuità dell’istruzione (Art. 34) fino al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado, ribadito dalla legge finanziaria 2007, con il solo obbligo di pagamento delle tasse erariali negli ultimi due anni successivi, la scuola non ha capacità impositiva (art. 23 Cost.) e quindi può deliberare la richiesta di contributi alle famiglie ma in forma assolutamente volontaria con la sola ulteriore eccezione delle “spese sostenute per conto delle famiglie”. Con riferimento a queste, la Nota del 20 marzo 2012 prevede “l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche”.

Si dovrebbe desumere, non senza perplessità, che assicurazione, libretti delle assenze e gite scolastiche debbano rientrare nel “contributo obbligatorio” di cui alla predetta circolare, sebbene si tratti comunque di spese assolutamente facoltative, né è chiaro quali siano i casi in cui la scuola sia chiamata a sostenerle “per conto”, cioè in nome o per incarico, delle famiglie.

Inoltre, sempre la nota del 2012 afferma: “Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti.

All’atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’ art. 13 della legge n. 40/2007” (che ha inserito la lettera i-octies) all’art. 15 del TUIR) e cioè che il contributo volontario può essere detratto fiscalmente (quale erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta ed all’edilizia scolastica). Pertanto il contributo volontario è stato assimilato a tali erogazioni liberali.

Esso, secondo la nota ministeriale, non può essere destinato al funzionamento, mentre la circolare 3/E distingue il contributo volontario della lettera e-bis), detraibile nei limiti di 400 euro, dalle erogazioni liberali (non deliberate) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta ed all’edilizia scolastica della lettera i-octies), detraibili senza limiti, che invece possono essere destinate, secondo quanto suindicato, anche al funzionamento (es: acquisto cartucce e fotocopie).

Le due quindi disposizioni non appaiono coerenti se, come sembra affermare la nota, quanto meno sotto il profilo della detraibilità, il contributo volontario ed erogazioni liberali praticamente si identificano.

La circolare N. 7/E, confermando l’esclusione dalla detrazione per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado nonché per il servizio di trasporto scolastico, in quanto alternativo al trasporto pubblico per il quale non è prevista agevolazione (Risoluzione 4.08.2016, n. 68/E), elenca, poi, tra le Spese di istruzione non universitarie di pagina 84 (Rigo E8/E10, cod. 12 – Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR), detraibili nei limiti di € 564 per studente:

  • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali sostenuti per la frequenza scolastica, che, in quanto deliberati, non rientrano tra le Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di pagina 133 (Rigo E8/E10, cod. 31- Art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed all’ampliamento dell’offerta formativa, non cumulabili, che danno diritto alla detrazione senza limiti ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Tra i contributi/erogazioni deliberati di cui alla lettera e bis) si annoverano:

  • la mensa scolastica (già individuata dalla circolare 3/E)
  • i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche resi per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi e non deliberati, essendo istituzionalmente previsti dall’ordinamento scolastico (come anche precisato dalla Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1 e dalla Risoluzione 4.08.2016, n. 68/E);
  • le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), con allegazione della delibera nel caso in cui il pagamento sia effettuato a soggetti terzi (ad es.: all’agenzia di viaggio).

Pertanto le gite e l’assicurazione rientrano tra i contributi volontari detraibili nei limiti di € 564 (e quindi non appaiono più obbligatoriamente dovuti in quanto spesi “per conto delle famiglie”), mentre per le spese destinate all’ampliamento dell’offerta occorre a questo punto distinguere, ai fini della detraibilità, tra quelle deliberate e quelle invece versate per puro spirito di liberalità.

Restano da definire con maggiore chiarezza i contributi obbligatori.

Insomma sarebbe opportuno un aggiornamento ed un chiarimento anche in materia di contributi scolastici per coordinare meglio i due testi.