Il tour dei “runner” vedenti e non vedenti per i diritti e l’inclusione

Redattore Sociale del 24-04-2017

Il tour dei “runner” vedenti e non vedenti per i diritti e l’inclusione

Parte a maggio il tour di undici camminate non competitive per raccogliere fondi a favore dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: attraverserà l’Italia con l’obiettivo di diffondere i valori del diritto alla mobilità e all’inclusione sociale.

ROMA. “Runner in vista” è un tour di undici camminate non competitive per raccogliere fondi a favore dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che attraverserà l’Italia con l’obiettivo di diffondere i valori del diritto alla mobilità e all’inclusione sociale. Si correrà da maggio a luglio 2017, per favorire l’incontro tra “runner” vedenti e non vedenti nella condivisione di un’esperienza unica: correre uniti e correre al buio. “Un’iniziativa aperta a tutti – spiegano i promotori – che mira a coinvolgere famiglie, sportivi e principianti, mamme con i loro bambini, vedenti e non vedenti, nella condivisione di un’esperienza unica che non sarà infatti solo beneficienza”.

Con una donazione di 5 euro, che sarà interamente devoluta all’Unione ciechi, si avrà diritto a ritirare il giorno della gara un pacco gara contenente: T-Shirt tecnica, zainetto porta indumenti, una fascia scaldacollo e un nastrino. Quest’ultimo servirà a tutti coloro che vorranno provare l’esperienza di correre al buio facendosi accompagnare da un amico o dai runner non vedenti per farsi accompagnare dalla loro guida. Oltre al pacco gara, gli iscritti riceveranno anche una fascia scaldacollo che potrà essere usata come una benda sugli occhi da chi desiderasse provare l’esperienza di camminare o correre al buio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa giovedì 27 aprile.

All’iniziativa è dedicato anche un sito.

Statizzazione Accademie storiche di Belle Arti

Accademie storiche, Fedeli ha siglato oggi accordo a Genova
È il secondo dopo quello di Perugia

(Roma, 24 aprile 2017) La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha siglato oggi a Genova il secondo dei tre accordi per la progressiva statizzazione delle cosiddette Accademie storiche di Belle Arti non statali. Il primo di questi accordi è stato siglato all’inizio di aprile a Perugia.

Il percorso sperimentale che viene avviato a Perugia, Genova e Verona prevede uno stanziamento di 2 milioni annui per il triennio 2016-2018 (di cui 815 mila euro all’Accademia di Verona, 670 mila euro all’Accademia di Genova, 515 mila euro all’Accademia di Perugia) che si sommerà al finanziamento ordinario. Dal canto loro, gli Enti locali che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi che hanno mantenuto sino ad oggi.

“Oggi qui a Genova abbiamo compiuto un passo importante per la costruzione concreta del futuro delle Accademie non statali che definiamo comunemente storiche. Realtà d’eccellenza del nostro Paese, il cui prestigio è riconosciuto non solo all’interno dei confini nazionali ma anche all’estero. Realtà per le quali si avvia un percorso di statizzazione atteso da tempo: dopo un lunghissimo – davvero troppo lungo – e sofferto periodo di gestazione successivo al varo della Legge 508 del 1999, la legge che sanciva l’autonomia delle Istituzioni AFAM, oggi finalmente avviamo ufficialmente per l’Accademia di Belle Arti Ligustica di Genova la tante volte auspicata procedura di statizzazione del settore”, ha dichiarato Fedeli.

Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto dell’AFAM. Gli accordi prevedono che solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione, e fatto salvo il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare il finanziamento accordato.

L’istruzione e l’identikit del Dirigente scolastico in Spagna

L’istruzione e l’identikit del Dirigente scolastico in Spagna

di Pietro Boccia

 

L’istruzione spagnola è obbligatoria dai sei ai sedici anni; la scuola primaria, articolata in tre bienni, dai sei ai dodici anni, cui segue una secondaria inferiore unitaria di quattro anni e una secondaria superiore anch’essa unitaria di due anni; sono previsti cicli di studio particolari, validi anche per l’assolvimento dell’obbligo e riservati agli studi di musica, danza e arti. L’istruzione, in Spagna, si suddivide in:

  1. Education Primaria (Scuola primaria, che va dai sei ai dodici anni).
  2. Education Secondaria (Scuola secondaria, che dura dai dodici ai sedici anni).
  3. Bachillerato (Scuola superiore, che si protrae dai sedici ai diciotto anni).
  4. Formaciòn professional (Formazione professionale, che va dai sedici ai venti anni).

A livello d’istruzione primaria, le discipline obbligatorie sono: conoscenza dell’ambiente naturale, sociale e culturale, educazione artistica, educazione fisica, lingua e letteratura castigliana, lingua e letteratura locale, lingue straniere, matematica, religione (facoltativa). Nella scuola secondaria si studiano: educazione fisica, educazione plastica e visiva, geografia e storia, lingua e letteratura castigliana, lingua e letteratura locale, matematica, religione (facoltativa), scienze sociali, tecnologia. A livello di scuola superiore il curriculum viene stabilito a livello nazionale.

Il Dirigente scolastico è, in Spagna, chiamato, dalla scuola primaria a quella secondaria di secondo grado e professionale, Director, E’, come status professionale, un dipendente pubblico e, pertanto, per accedere all’incarico deve possedere rigorosi requisiti, in altre parole:

–                cinque anni di ruolo come maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional);

–                cinque anni d’insegnamento nelle aree disciplinari per le quali viene bandita la selezione;

–                un anno d’insegnamento, a partire dalla pubblicazione del bando, presso un’istituzione pubblica “del livello e del tipo corrispondente”;

–                invio, all’atto della richiesta di partecipazione, di un progetto di gestione dell’istituto educativo, che comprenda gli obiettivi da realizzare, le strategie di attuazione e la valutazione.

Il Director è selezionato da una commissione, composta dal 30% dei rappresentanti dell’istituto, di cui il 50% deve appartenere all’assemblea degli insegnanti di ruolo del livello educativo specifico, e dai rappresentanti delle autorità educative delle diverse comunità autonome che ne determinano percentualmente il numero totale. Questi ultimi rappresentanti fissano, come ho sostenuto in Il profilo del Dirigente scolastico nei Paesi dell’Unione europea, edito da Anicia /2017) anche le procedure e i criteri applicativi per la selezione, che, in linea di massima, tengono conto dei titoli accademici e professionali, dell’esperienza e della valutazione del lavoro, che i candidati, ricoprendo ruoli manageriali e d’insegnamento, hanno svolto e realizzato.

I candidati selezionati sono tenuti a sottoporsi a un programma di formazione specifica. Dopo il superamento di tale programma, il candidato viene, per un periodo di quattro anni, nominato dalle autorità educative Director dell’istituto. La nomina è soggetta a rinnovo, sempre quadriennale, se, alla fine dell’incarico, il candidato raggiunge i risultati con una valutazione positiva.

C’è maggiore chiarezza su cosa e quanto detrarre

C’è maggiore chiarezza su cosa e quanto detrarre

di Cinzia Olivieri

 

Riguardo le nuove ipotesi di detraibilità delle spese scolastiche, previste dalla recente circolare N. 7/E dell’Agenzia delle Entrate, occorrono alcune precisazioni.

La legge n. 40/2007 all’art. 13 comma e lettera a), modificando il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), ha aggiunto all’articolo 15, comma 1 la lettera i-octies) che ha previsto la detraibilità delle “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”, purché il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997.

A proposito del “contributo volontario” la nota 20 marzo 2012, Prot. n. 0000312 ha quindi disposto che: “Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti. All’atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’ art. 13 della legge n. 40/2007”.

Si è perciò desunto che tale contributo dovesse essere destinato all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta ed all’edilizia scolastica e per l’effetto detratto quale erogazione liberale alle condizioni sopra previste, tanto che la disposizione ministeriale ha invitato le scuole a darne adeguata informazione alle famiglie.

La legge n. 107/2015 ha poi ulteriormente modificato l’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, che riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, aggiungendo la nuova lettera e-bis), che disciplina ora la detrazione delle spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (lo scorso anno prevista per un importo annuo non superiore a 400 euro annui per alunno), non cumulabile con quella della suddetta lettera i-octies), mentre la lettera e) contempla solo quella delle spese di istruzione universitaria.

Pertanto, lo scorso anno, a seguito della circolare 3/E in materia di istruzione risultavano detraibili:

  • spese di istruzione universitaria (Art. 15 lettera e));
  • spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (Art. 15 lettera e-bis)) entro i 400 euro non cumulabili con la lettera i-octies, tra le quali: le tasse (di iscrizione e frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) comprese le spese per la mensa scolastica;
  • contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)” (Art. 15 lettera i-octies)), senza limiti di importo.

Se poteva restare ancora qualche dubbio in merito alla detrazione dei contributi volontari ed al senso del participio “deliberati”, quest’anno l’Agenzia delle entrate con la circolare N. 7/E, ha fornito ulteriori precisazioni, elencando tra le Spese di istruzione non universitarie di pagina 84 (Rigo E8/E10, cod. 12 – Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR), detraibili nei limiti stavolta di € 564,00 per studente, sempre non cumulabili con quelle della lettera i-octies, oltre le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati tra cui:

  • la mensa scolastica (già individuata dalla circolare 3/E)
  • i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), con allegazione della delibera nel caso in cui il pagamento sia effettuato a soggetti terzi (ad es.: all’agenzia di viaggio).

Pertanto, se la sfera di detraibilità si è ampliata ed è aumentato anche il relativo importo, praticamente ogni spesa scolastica: mensa, gite, ampliamento dell’offerta, assicurazione, quest’ultima spesso versata in uno al contributo volontario, può essere detratta nei limiti di € 564,00 annui per studente. Infatti, come specificato, sebbene si tratti di somme corrisposte volontariamente, sono sempre deliberate dagli organi scolastici e perciò non possono essere assimilate ad una erogazione compiuta per mero spirito di liberalità.

A prescindere dalla necessità di un aggiornamento della circolare sul contributo, si deve evidenziare tuttavia che, specie nel secondo grado di istruzione, la somma delle spese supera anche in misura considerevole l’importo detraibile. Ma comunque si è fatta maggiore chiarezza sul punto.

Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50

Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

(GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20)


ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 95 del 24 aprile 2017). (17A02981)

(GU Serie Generale n.97 del 27-4-2017)

Nel decreto-legge citato in oggetto, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pag. 56, all’art. 67 (Entrata in vigore), il numero «2.» presente prima della clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi, deve intendersi espunto.