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Vaccini e Riforma PA in Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 19 maggio 2017,  ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale e due decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124)


VACCINAZIONI OBBLIGATORIE IN ETÀ INFANTILE

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra della salute Beatrice Lorenzin, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Il decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa.

In questa prospettiva, che tiene conto anche degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale, il decreto in primo luogo estende il novero delle vaccinazioni obbligatorie in coerenza con il Piano nazionale di prevenzione vaccinale. In particolare, saranno obbligatorie le seguenti vaccinazioni:

  • anti-poliomelitica;
  • anti-difterica;
  • anti-tetanica;
  • anti-epatitica B;
  • anti-pertossica;
  • anti Haemophilus influenzae tipo B;
  • anti-meningoccocica B;
  • anti-meningoccocica C;
  • anti-morbillosa;
  • anti-rosolia;
  • anti-parotite;
  • anti-varicella.

Tali vaccinazioni potranno essere omesse o differite solo in casi particolari quali ad esempio l’accertato pericolo per la salute.

Al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione, il decreto prescrive specifici adempimenti con particolare riferimento all’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (0-6 anni), pubblici e privati, i cui responsabili saranno tenuti, ai fini dell’iscrizione, a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle predette vaccinazioni, fatti salvi i casi particolari ivi comprese le ipotesi di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale. La mancata presentazione della predetta documentazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione, di cui viene informata l’azienda sanitaria locale per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, sempre al fine di rendere cogente l’obbligo di vaccinazione, il decreto eleva le sanzioni ammnistrative pecuniarie attualmente previste per la sua violazione, le quali saranno applicabili per ciascun anno dell’intero percorso della scuola dell’obbligo.

Infine, sono dettate disposizioni transitorie per consentire un ordinato passaggio al nuovo sistema di vaccinazioni obbligatorie.

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RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Di seguito le principali misure introdotte con i decreti.

1. Testo unico del pubblico impiego

Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego”, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • il progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
  • l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare;
  • l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
  • la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;
  • la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
  • la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;
  • l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento;
  • la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
  • la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l’attribuzione all’I.N.P.S. delle relative competenze;
  • la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

2. Valutazione della performance dei dipendenti pubblici

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015

Il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:

  • viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
  • ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
  • oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
  • gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici;
  • viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
  • nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
  • è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
  • sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

Il testo del decreto recepisce e fa proprie gran parte delle osservazioni e delle indicazioni poste, nei rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata.

Cyberbullismo alla Camera

L’Aula della Camera, il 17 maggio, approva definitivamente la proposta di legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (già approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).


Cyberbullismo, Fedeli: “Tema molto serio, bene approvazione della legge. Miur già al lavoro per dare immediata attuazione”

“Il cyberbullismo è un tema serissimo. Ritengo per questo molto importante l’approvazione di una legge specifica per il contrasto di questo fenomeno. Il Parlamento ha fatto un lavoro che era necessario: finalmente si affronta pienamente e in modo deciso un problema che non può essere sottostimato. Ringrazio i colleghi parlamentari, in particolare la Senatrice Elena Ferrara, per l’impegno profuso nel raggiungere questo obiettivo. Il Ministero è già al lavoro affinché la legge trovi immediatamente piena attuazione”. Così la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, commenta la definitiva approvazione alla Camera della legge sul cyberbullismo.

“Con questo provvedimento – sottolinea Fedeli – mettiamo al centro la tutela delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Lo facciamo, in un’ottica di prevenzione, a partire dalla scuola che è luogo principale di formazione, di inclusione e accoglienza. Finalmente abbiamo imboccato la strada giusta”.

Nei giorni scorsi il Ministero ha già riunito la Conferenza dei coordinatori regionali degli Uffici scolastici sul bullismo per attivare immediatamente la ricognizione delle docenti e dei docenti in ciascuna istituzione scolastica, così come richiesto dalla legge appena approvata. I referenti, spiega il provvedimento, coordineranno le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Deleghe “Buona Scuola”

Pubblicati nel Supplemento Ordinario n° 23 alla Gazzetta Ufficiale n° 112 del 16 maggio 2017 i decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63
Effettivita’ del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche’ potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64
Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)


Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 7 aprile 2017, approva definitivamente i decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dall’art. 1, c. 180, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.



BUONA SCUOLA

Attuazione della delega al governo in tema di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreti legislativi – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli, ha approvato in esame definitivo otto decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Nello specifico, i provvedimenti prevedono:

  1. formazione e accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria e tecnica.  Il decreto delinea l’articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell’insegnamento tecnico-pratico, denominato “Sistema di formazione iniziale e di accesso”. Elenca inoltre i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli. Viene prevista l’emanazione con cadenza regolare del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili al termine del triennio corrispondente al percorso formativo.

  2. promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia. Nell’ambito della promozione dell’inclusione il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti: interviene, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno e l’obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della scuola. L’obiettivo principale è quello di garantire all’alunno e allo studente con disabilità certificata di poter fruire, un un’ottica ragionata, di tutti i servizi di cui ha diritto; si chiariscono inoltre i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili;

  3. revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, e raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale Il decreto supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica attraverso il rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale, prevedendo indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri. Si supera anche la sovrapposizione dei percorsi dell’istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Viene inoltre riconosciuta alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si potenziano gli indirizzi di studio quinquennali dell’istruzione professionale attraverso l’incremento delle ore di laboratorio e si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di “Scuole professionali”. Sono stanziati 25 milioni per l’apprendistato;

  4. sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni Il decreto nasce dall’esigenza primaria di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento. In questa prospettiva il provvedimento valorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona. Il decreto, tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità;

  5. effettività del diritto allo studio Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni e delle alunne e degli studenti e delle studentesse del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il decreto riorganizza le prestazioni, anche accessorie, per il sostegno allo studio promuovendo un sistema di welfare studentesco fondato sull’uniformità territoriale dei servizi per il diritto allo studio. Sono stanziati circa 40 milioni per le borse di studio, altri 10 milioni per i sussidi didattici agli alunni con disabilità e ulteriori 10 milioni per il comodato d’uso dei libri di testo e dei sussidi digitali. Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente;

  6. promozione della cultura umanistica e sostegno alla creatività Il decreto prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli Istituti di cultura italiana all’estero concorrano a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica quale requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione;

  7. disciplina della scuola italiana all’estero Il decreto aggiorna gli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, rafforza la missione di promozione della cultura italiana all’estero e il suo coordinamento con le iniziative dell’intero sistema Paese e razionalizza le norme sul personale all’estero;

  8. valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato Il decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di:

    • ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;

    • esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la presidenza delle commissioni d’esame viene attribuita al dirigente scolastico;

    • esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con, tra l’altro, la riduzione a due delle prove scritte e l’eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla commissione, riconoscendo un maggior peso al percorso scolastico;

    • prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua inglese;

    • attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione mediante apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado;

    • commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché la previsione di un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.


La Buona Scuola, in Cdm via libera definitivo ai decreti attuativi
Fedeli: “Testi approvati sono il frutto di un lungo lavoro di consultazione. Qualificano ulteriormente il sistema di Istruzione”

“I provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri sono il frutto di un lungo lavoro di consultazione in sede parlamentare, nelle commissioni competenti. C’è stato un ampio confronto che è servito a migliorare ed arricchire i testi. Si tratta di decreti che qualificano ulteriormente il sistema di Istruzione del nostro Paese”. Lo dichiara la Ministra Valeria Fedeli in occasione del via libera definitivo del Consiglio dei Ministri sui decreti legislativi attuativi della Buona Scuola.

“In Parlamento sono stati auditi circa cento soggetti fra organizzazioni sindacali, associazioni dei genitori, delle studentesse e degli studenti, delle e degli insegnanti, delle famiglie, esperti, che hanno consentito di arricchire e migliorare i testi. Anche al Ministero dell’Istruzione abbiamo svolto incontri e approfondimenti – prosegue Fedeli -. A tutte e tutti coloro che hanno contribuito a portare avanti questo lavoro, facendoci pervenire anche voci critiche che sono sempre necessarie e utili per poter migliorare il risultato finale, vanno i miei più sentiti ringraziamenti”.

Il Governo ha esercitato otto delle nove deleghe previste dalla legge di riforma approvata a luglio del 2015. La nona riguardava la revisione del Testo unico sulla scuola per la quale sarà previsto un disegno di legge delega specifico e successivo.

I decreti approvati oggi riguardano:

– il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado;
– la promozione dell’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità;
– la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
– l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
– il diritto allo studio;
– la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
– il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero;
– l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.

“I provvedimenti approvati sono tutti collegati da un filo rosso: migliorare la qualità del sistema nazionale di istruzione. I decreti mettono le studentesse e gli studenti al centro di un progetto, che parte dalla nascita grazie al sistema integrato 0-6 anni, per dare a tutte e tutti pari opportunità di accesso alla conoscenza, strumenti per costruire il proprio futuro, una formazione adeguata a standard e obiettivi internazionali. I decreti – sottolinea Fedeli –valorizzano la professione docente, insistendo sulla formazione e sulla qualità del reclutamento, mettono tutto il personale della scuola al centro del progetto di rilancio del sistema a partire dal tema, importantissimo, dell’inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità”.

Con i provvedimenti approvati oggi “prosegue il cammino avviato nei primi due anni di attuazione della legge Buona Scuola che ha gettato le basi per un cambiamento culturale importante: la scuola vista come comunità aperta, innovativa, inclusiva in cui ragazze e ragazzi diventano cittadini attivi, accorti, protagonisti, capaci di contribuire alla crescita e alla competitività del Paese, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e nella piena attuazione dell’articolo 3 della nostra Costituzione”, conclude la Ministra.

LE SCHEDE

Reclutamento e formazione iniziale delle e dei docenti
nella scuola secondaria di I e II grado

Cambia il sistema di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta a: evitare che si formino nuove sacche di precariato; offrire orizzonti temporali certi e un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare; garantire l’elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti.

Oggi chi vuole diventare insegnante della scuola secondaria deve abilitarsi, dopo la laurea, attraverso un tirocinio formativo (TFA). L’abilitazione dà accesso alle graduatorie di istituto per le sole supplenze. Per entrare in ruolo, infatti, bisogna attendere e superare un concorso. Dal 1999 il primo concorso bandito in tempi recenti è stato quello del 2012 seguito, poi, da quello del 2016. Con lunghi periodi di attesa e di vuoto, senza certezze per le e gli aspiranti docenti.

Con l’approvazione del nuovo decreto, tutte le laureate e tutti i laureati potranno partecipare ai concorsi, a patto che abbiano conseguito 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche. I concorsi avranno cadenza biennale, il primo sarà nel 2018.

Il nuovo concorso prevede due scritti (tre per il sostegno) e un orale. Chi lo passa entra in un percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT), con una retribuzione crescente che parte fin dal periodo della formazione. Le docenti e i docenti vengono valutati per tutta la durata del percorso. Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, vengono immessi in ruolo. Niente più anni di attesa nelle graduatorie dei supplenti, dunque, ma un percorso certo e definito per diventare insegnanti.

Il decreto prevede una fase transitoria che, in prosecuzione con il Piano di assunzioni della Buona Scuola, continua ad offrire risposte al precariato storico. Saranno esaurite innanzitutto le Graduatorie ad esaurimento e quelle dell’ultimo concorso del 2016. Ci saranno delle procedure concorsuali specifiche per chi sta già insegnando come supplente da tempo. Per le docenti e i docenti abilitati della seconda fascia delle graduatorie di istituto ci sarà un concorso nel 2018 con una prova orale seguita – quando si verificherà disponibilità di posti – da un anno di servizio con una valutazione finale. I partecipanti entreranno in ruolo, dunque, dopo una ulteriore verifica in classe. Le iscritte e gli iscritti nelle terze fasce di istituto, quelli con 3 anni di servizio, potranno accedere a concorsi con uno scritto e un orale, se vincitori accederanno al percorso FIT facendo il primo e terzo anno.

Inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità

Garantire una scuola sempre più accogliente alle alunne e agli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo – anche e soprattutto attraverso la formazione in servizio – tutte le componenti del personale scolastico. Questo l’obiettivo del provvedimento approvato.

Insegnanti sempre più preparati: viene rivista la formazione iniziale delle e dei docenti di sostegno dell’infanzia e della primaria, attraverso l’istituzione di un Corso di specializzazione ad hoc a cui si accede dopo aver conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria, comprensiva di 60 crediti sulla didattica dell’inclusione. Tutte le future e tutti i futuri docenti, anche nella secondaria, avranno nel loro percorso di formazione iniziale materie che riguardano le metodologie per l’inclusione e ci sarà una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi.

Coinvolgere tutto il personale nella formazione non vuol dire immaginare una riduzione delle docenti e dei docenti di sostegno, ma una maggiore partecipazione di tutte le componenti sul tema dell’inclusione, perché questa possa realizzarsi concretamente. La proposta di quantificazione del personale sul sostegno sarà fatta, infatti, dal dirigente scolastico sulla base del Progetto educativo individualizzato (PEI) di ciascuna alunna e ciascun alunno con disabilità e in coerenza con il Piano dell’inclusione di ciascuna scuola.

Il provvedimento introduce l’obbligo di tenere conto della presenza di alunne e alunni diversamente abili per l’assegnazione del personale Ata alle scuole. Nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche viene introdotto il livello di inclusività. Ogni scuola dovrà predisporre, nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, un Piano specifico per l’inclusione. Vengono poi rivisti, razionalizzati e rafforzati nelle loro funzioni gli organismi che operano a livello territoriale per il supporto all’inclusione, con un maggiore coinvolgimento di famiglie e associazioni.

Le commissioni mediche per l’accertamento della disabilità si arricchiscono di nuove professionalità: ci saranno un medico legale e due medici specialisti scelti fra quelli in pediatria e in neuropsichiatria infantile. Per la prima volta le e i supplenti potranno avere contratti pluriennali. In caso di un rapporto positivo con l’alunna o l’alunno e su richiesta delle famiglie le docenti e i docenti con contratto a termine potranno essere riconfermati per più anni senza passare dalle annuali trafile di assegnazione della supplenza. Viene rafforzato l’Osservatorio permanente per l’inclusione insediato al Miur.

Revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale

Un sistema di istruzione e formazione professionale che educhi le nuove generazioni al “saper fare di qualità”, consentendo una rapida transizione dal sistema educativo al mondo del lavoro. Lo prevede il decreto approvato oggi che si pone l’obiettivo di dare una chiara identità agli istituti professionali, innovare e rendere più flessibile la loro offerta formativa, superare l’attuale sovrapposizione con l’istruzione tecnica e mettere ordine in un ambito frammentato tra competenze statali e regionali.

I percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, passano da 6 a 11: agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; pesca commerciale e produzioni ittiche; industria e artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle richieste e alle peculiarità del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni. Si punta ad una sempre maggiore personalizzazione degli apprendimenti in modo tale che le studentesse e gli studenti, attraverso un progetto formativo individuale, possano sviluppare e acquisire competenze che li aiutino nell’accesso del mondo del lavoro. Nel biennio vengono inseriti gli assi culturali, ovvero aggregazioni di insegnamenti omogenei che forniscono competenze chiave di cittadinanza alle giovani e ai giovani, e si dà maggiore spazio all’alternanza scuola-lavoro e all’apprendistato.

Le scuole potranno utilizzare le loro quote di autonomia in relazione all’orario complessivo per rafforzare i laboratori e qualificare la loro offerta in modo flessibile. Gli istituti potranno, poi, avvalersi del contributo di esperti del mondo del lavoro e delle professioni e attivare partenariati per migliorare l’offerta formativa.

Conseguita la qualifica triennale, le studentesse e gli studenti potranno scegliere di proseguire gli studi passando al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale o dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e conseguire un diploma professionale tecnico. Al termine dei percorsi di istruzione professionale, in quelle che diventano vere e proprie “scuole territoriali di innovazione”, le ragazze e i ragazzi conseguono il diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado, grazie al quale potranno accedere agli Istituti tecnici superiori (ITS), alle Università e alle Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in base alle loro inclinazioni e ai loro desideri.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate per fornire percorsi di Istruzione e Formazione professionale (di competenza regionale) entrano a far parte della Rete nazionale delle Scuole Professionali: finalmente un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata sul territorio. Il sistema sarà in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Un tavolo coordinato dal Miur – al quale prendono parte le Regioni, gli Enti locali, le Parti Sociali, gli altri Ministeri interessati, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (Invalsi), l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) e l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal) – monitora i percorsi dell’istruzione professionale e aggiorna gli indirizzi con cadenza almeno quinquennale. Vengono stanziati oltre 48 milioni a regime per incrementare il personale necessario all’attuazione delle novità previste. Sarà stabilizzato lo stanziamento di 25 milioni all’anno per l’apprendistato formativo.

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

I servizi per l’infanzia escono dalla dimensione assistenziale ed entrano a pieno titolo nella sfera educativa. Viene istituito infatti per la prima volta un Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni per garantire “ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”. Particolare attenzione verrà data alle bambine e ai bambini con disabilità.

Attraverso la costituzione del Sistema integrato progressivamente si estenderanno, amplieranno e qualificheranno i servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia su tutto il territorio nazionale. I servizi saranno organizzati all’interno di un assetto di competenze tra i diversi attori in campo (Stato, Regioni, Enti locali) chiaro ed efficiente. Per finanziare il nuovo Sistema viene creato un Fondo specifico (239 milioni all’anno a regime) per l’attribuzione di risorse agli Enti locali.

Il decreto prevede un Piano di azione nazionale di attuazione che coinvolgerà attivamente tutti gli attori in campo. Anche le famiglie saranno coinvolte attraverso gli organismi di rappresentanza. Sarà promossa la costituzione di Poli per l’infanzia per bambine e bambini di età fino a 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi. I Poli serviranno a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico. I Poli saranno finanziati anche attraverso appositi fondi Inail (150 milioni per la parte edilizia). Sarà prevista la qualifica universitaria come titolo di accesso per il personale, anche per i servizi da 0 a 3 anni, nell’ottica di garantire una sempre maggiore qualità del sistema. Per la prima volta sarà istituita una soglia massima per la contribuzione da parte delle famiglie.

È prevista una specifica governance del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca spetterà un ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, sulla base del Piano di Azione Nazionale che sarà adottato dal Governo.

Diritto allo studio

Una nuova governance per garantire una maggiore partecipazione delle studentesse e degli studenti e delle famiglie. La promozione di un sistema di welfare fondato su livelli di prestazioni nazionali, misure su libri di testo, tasse scolastiche, trasporti. Il potenziamento della carta dello studente IoStudio. Oltre sessanta milioni di investimento fra borse di studio, mobilità, supporti per la didattica. Questi i principali contenuti del decreto sul Diritto allo Studio.

In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione di una Conferenza Nazionale. Una novità assoluta che consentirà una governance più partecipata: al tavolo ci saranno Associazioni dei genitori e delle studentesse e degli studenti, Consulte provinciali delle studentesse e degli studenti, il Miur, ma anche Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni, Comuni.

Sono previsti specifici finanziamenti per sostenere il welfare studentesco: 30 milioni vengono destinati per il 2017 (diventano 39,7 a regime dal 2019) alla copertura di borse di studio grazie alle quali studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado potranno avere supporto per l’acquisto di materiale didattico, per trasporti, per accedere a beni di natura culturale. Si tratta, a regime, di quasi 30 milioni in più rispetto allo stanziamento previsto dal testo iniziale, prima del passaggio parlamentare.

Altri 10 milioni (all’anno, fino al 2019/2020) vengono stanziati per l’acquisto di sussidi didattici nelle scuole che accolgono alunne e alunni con disabilità. Ancora altri 10 milioni vengono investiti, a partire dal 2019, per l’acquisto da parte delle scuole di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, per il comodato d’uso dalla primaria fino alle classi dell’assolvimento dell’obbligo. Supporto aggiuntivo anche per la scuola in ospedale e per l’istruzione domiciliare con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro all’anno dal 2017.

È previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche – in base all’Isee – per le studentesse e gli studenti delle quarte e delle quinte della secondaria di II grado. Si parte nell’anno scolastico 2018/2019 con le quarte. Rafforzata la Carta dello studente (IoStudio) che sarà estesa anche a chi frequenta i corsi dell’Afam (Alta formazione musicale e coreutica) e ai Centri Regionali per la Formazione Professionale.

Promozione e diffusione della Cultura umanistica,
arriva il Piano delle Arti

Musica e danza, teatro e cinema, pittura, scultura, grafica delle arti decorative e design, scrittura creativa entrano a pieno diritto nel Piano dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado. Le studentesse e gli studenti potranno così sviluppare creatività, senso critico, capacità di innovazione attraverso la cultura e la pratica diretta delle arti e la conoscenza diretta e il rilancio del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.

Dopo il Piano Nazionale Scuola Digitale, arriva il Piano delle Arti, un programma di interventi con validità triennale che il Miur metterà in campo di concerto con il Mibact (Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo) e che conterrà una serie di misure per agevolare lo sviluppo dei temi della creatività nelle scuole. Il Piano viene finanziato con 2 milioni all’anno a partire dal 2017 e per la prima volta il 5% dei posti di potenziamento dell’offerta formativa sarà dedicato allo sviluppo dei temi della creatività. Ci saranno perciò risorse e personale.

Le scuole dovranno recepire gli indirizzi del Piano nell’ambito della loro offerta formativa e potranno costituirsi in Poli a orientamento artistico-performativo (per il primo ciclo) e in Reti (scuole secondarie di secondo grado) per condividere risorse laboratoriali, spazi espositivi, strumenti professionali, esperienze e progettazioni comuni.

Ogni istituto potrà stabilire se articolare singoli progetti o specifici percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con iniziative extrascolastiche, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e con soggetti del terzo settore che operano nel campo artistico e musicale.

Tra le novità del decreto, i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado (che rappresenteranno la naturale evoluzione delle scuole di I grado ad indirizzo musicale), una più omogenea diffusione dell’insegnamento dello strumento musicale anche attraverso le docenti e i docenti dell’organico dell’autonomia e l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale. Promosse, inoltre, forme di collaborazione strutturata tra licei artistici, accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, università, enti locali e tra licei musicali e coreutici e gli istituti superiori di studi musicali e i territori.

Plurale è anche la governance di questo settore: oltre al Miur e al Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) le attività di indirizzo e coordinamento saranno gestite dall’Indire (Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa), le istituzioni Afam (Alta formazione musicale e coreutica), le Università, gli Its (Istituti tecnici superiori), gli Istituti del Mibact, gli istituti di cultura italiana all’estero, soggetti pubblici e privati.

Il patrimonio culturale e artistico italiano può diventare occasione di crescita per il Paese se le nuove generazioni sapranno coniugare tradizione e innovazione. Per questo motivo l’alternanza Scuola-Lavoro, prevista dalla legge 107/2015, potrà essere svolta presso soggetti pubblici e privati che si occupano della conservazione e produzione artistica.

Scuole italiane all’estero

Una scuola che formi cittadine e cittadini italiani anche all’estero e che diffonda e promuova il nostro patrimonio culturale fuori dai confini nazionali: è questo l’obiettivo del decreto legislativo sulle scuole italiane all’estero.

La volontà è quella di colmare le distanze e le frammentazioni oggi esistenti fra le scuole del sistema nazionale e quelle all’estero, estendendo le innovazioni introdotte dalla Buona Scuola anche negli istituti scolastici che operano fuori dal Paese. Questo si tradurrà, per esempio, nell’istituzione dell’organico del potenziamento anche all’estero. Si tratta di 50 ulteriori insegnanti (si passa da 624 a 674), nuove risorse professionali grazie alle quali si potrà lavorare di più su musica, arte o cinema e garantire il sostegno alle alunne e agli alunni che ne hanno bisogno.

Queste figure professionali verranno selezionate per la prima volta dal Miur sulla base di requisiti predisposti insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci). In precedenza era il solo Maeci ad effettuare queste selezioni. È prevista per queste figure una formazione obbligatoria prima della partenza per l’estero e in servizio, così come richiesto nel territorio nazionale dopo l’entrata in vigore della Buona Scuola. I tempi di permanenza fuori dall’Italia passano dai 9 anni attuali a due periodi di 6 anni scolastici che dovranno però essere intervallati da un periodo di 6 anni nelle scuole italiane del Paese. Questo per evitare che il personale all’estero perda contatto con il sistema di istruzione e con il Paese di riferimento.

Le scuole italiane all’estero potranno partecipare ai bandi relativi al Piano nazionale scuola digitale e saranno inserite nel sistema nazionale di valutazione. Sono previste maggiori e nuove sinergie con istituzioni ed enti che promuovono e diffondono la nostra cultura nel mondo e, infine, piena trasparenza delle scuole all’estero all’interno del portale unico della scuola.

Vengono promossi, inoltre, servizio civile e tirocini nelle istituzioni del sistema di formazione italiano nel mondo. Maggiori e nuove sinergie con istituzioni ed enti pubblici e privati che promuovono la nostra cultura nel mondo. Viene istituita una Cabina di Regia Miur-Maeci, cui spetta il compito di riorganizzazione e coordinamento strategico del sistema.

Valutazione ed Esami di Stato

Nessun cambiamento per gli Esami di Stato di quest’anno. Le novità saranno applicate nel 2018 per l’Esame del primo ciclo e nel 2019 per la Maturità. Alla primaria e alla secondaria di I grado cambia la modalità di valutazione: restano i voti, ma saranno espressione dei livelli di apprendimento raggiunti e saranno affiancati da una specifica certificazione delle competenze. Maggiore peso viene dato alla valutazione delle competenze in ‘Cittadinanza e Costituzione’, che saranno anche oggetto di colloquio anche all’Esame di Maturità. Sono alcune delle novità previste dal decreto su valutazione ed Esami di Stato.

La valutazione nel primo ciclo: il tema dell’ammissione alla classe successiva diventa parte di un processo più ampio di presa in carico delle studentesse e degli studenti. Le attività svolte nell’ambito della disciplina trasversale ‘Cittadinanza e Costituzione’ diventano oggetto di valutazione.

Alla primaria varrà la normativa vigente: la non ammissione è prevista solo in casi eccezionali e con decisione unanime dei docenti della classe. Ma con una novità: viene esplicitato che l’ammissione è prevista anche in caso di livelli di apprendimento “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Le scuole dovranno attivare, anche questa è una novità, specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni e delle alunne più deboli. Per una scuola più inclusiva e capace di non lasciare solo chi resta indietro.

Nella secondaria di I grado resta ferma la necessità di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale per poter essere ammesse o ammessi alla classe successiva. Anche alla secondaria di I grado, a differenza di quanto avviene oggi, in un’ottica di maggiore trasparenza dei voti e in linea con le esperienza di molti Paesi europei, si può essere ammessi o ammesse alla classe successiva e all’Esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune. Alla fine del I ciclo viene rilasciata una apposita certificazione delle competenze oggi già sperimentata da oltre 3.000 istituzioni scolastiche.

Esame del I ciclo. Tre scritti e un colloquio saranno le prove previste alla fine della classe terza della secondaria di I grado. Oggi le prove sono cinque più il colloquio. L’Esame viene riequilibrato e si torna a dare più valore al percorso scolastico rispetto al peso delle prove finali. Sono previste: una prova di italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per accertare le competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza. Il test Invalsi (la prova nazionale standardizzata) resta, ma si svolgerà nel corso dell’anno scolastico, non più durante l’Esame.

Esame del II ciclo. Due prove scritte e un colloquio orale. Questo il nuovo Esame. Oggi le prove scritte sono tre più il colloquio. Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro diventa requisito di ammissione, insieme allo svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Si viene ammessi e ammesse all’Esame con tutti sei. Fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto). L’ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede all’Esame. Questo non vale per il voto legato al comportamento: chi ha l’insufficienza non viene ammessa o ammesso.

L’Esame sarà composto da: prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza della lingua italiana, seconda prova scritta nazionale su una o più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, colloquio orale che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza. L’esito dell’Esame oggi è espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con il decreto il voto finale resta in centesimi, ma si dà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. La Commissione resta quella attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. La prova Invalsi viene introdotta in quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà in un periodo diverso dall’Esame.

Le novità per le prove Invalsi: si introduce una prova di inglese standardizzata al termine sia della primaria sia della secondaria di I e II grado per certificare, in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Nelle classi finali della secondaria di I e II grado la prova Invalsi è requisito per l’ammissione all’Esame, ma non influisce sul voto finale.


Il 24, 25, 26, 27, 30, 31 gennaio, 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22, 28 febbraio, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21 e 22 marzo le Commissioni di Camera e Senato esaminano gli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dall’art. 1, c. 180, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e svolgono audizioni sui profili attuativi della legge n. 107/15.



Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 14 gennaio, esamina i decreti legislativi in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione previsti dall’art. 1, c. 180, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata.
Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.


BUONA SCUOLA

Attuazione della delega al governo in tema di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreti legislativi – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli, ha approvato in esame preliminare otto decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nello specifico, i provvedimenti prevedono:

1.        accesso ai ruoli del personale docente

Il decreto delinea l’articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell’insegnamento tecnico-pratico, denominato “Sistema di formazione iniziale e di accesso”. Elenca inoltre i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli.

Viene prevista l’emanazione con cadenza regolare del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili al termine del triennio corrispondente al percorso formativo.

2.        promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia.

Il testo chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili. Viene previsto che, ove siano presenti studenti con disabilità certificate, le sezioni per la scuola dell’infanzia e le classi prime per ciascun grado di istruzione, non abbiano classi di più di ventidue alunni, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente;

3.        revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale

Il decreto supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica attraverso il rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale, prevedendo indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri. Si supera anche la sovrapposizione dei percorsi dell’istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Viene inoltre riconosciuta alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si potenziano infine gli indirizzi di studio quinquennali dell’istruzione professionale e si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di “Scuole professionali”;

4.        sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni

Il provvedimento valorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona. Il decreto, tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità;

5.        diritto allo studio

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il decreto riorganizza le prestazioni, anche accessorie, per il sostegno allo studio. Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente;

6.        cultura umanistica

Il decreto prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli Istituti di cultura italiana all’estero concorrano a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica quale requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione;

7.        disciplina della scuola italiana all’estero

Il decreto aggiorna gli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, rafforza la missione di promozione della cultura italiana all’estero e il suo coordinamento con le iniziative dell’intero sistema Paese e razionalizza le norme sul personale all’estero;

8.        valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato

Il decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di:

–          ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;

–          esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la presidenza delle commissioni d’esame viene attribuita al dirigente scolastico;

–          esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con, tra l’altro, la riduzione a due delle prove scritte e l’eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla commissione e il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro;

–          prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua inglese;

–          attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione mediante apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado;

–          commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché la previsione di un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.

I decreti saranno inviati alle Camere per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.


La Buona Scuola, da Cdm primo via libera a otto deleghe
Fedeli: “Sono la parte più innovativa della legge. Oggi primo passo: ora parte la fase di ascolto dei soggetti coinvolti.
I testi finali
saranno frutto della massima condivisione possibile”

Primo via libera oggi in Consiglio dei Ministri a otto decreti legislativi di attuazione della legge Buona Scuola.

I decreti riguardano:

  • il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado;
  • la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  • la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
  • l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
  • il diritto allo studio;
  • la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
  • il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero;
  • l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.

Per la revisione del Testo unico sulla scuola sarà previsto un disegno di legge delega specifico e successivo. I provvedimenti vanno ora alle Commissioni parlamentari competenti e in Conferenza Unificata per l’apposito parere.

“I decreti attuativi delle deleghe rappresentano la parte più innovativa e qualificante della legge 107. Rivelano e concretizzano la vera portata di riforma della Buona Scuola: mettono le studentesse e gli studenti al centro di un progetto che punta a fornire loro un’istruzione e una formazione adeguate a standard e obiettivi internazionali. Si lavora sul sapere e sul saper fare, per dare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi gli strumenti utili per realizzare il loro progetto di vita e contribuire alla crescita e alla competitività del Paese”, dichiara la Ministra Valeria Fedeli.

“Abbiamo scelto di salvaguardare le deleghe, la loro attuazione e il lavoro fatto finora avviandone l’iter di approvazione prima della loro scadenza prevista il 15 gennaio. Oggi comincia un percorso, è un punto di partenza. Aver dato il primo via libera in Consiglio dei Ministri non significa pensare che i testi siano chiusi: lavoreremo nelle Commissioni parlamentari – assicurando una forte partecipazione e presenza del Ministero e del Governo – per ascoltare in audizione tutti i soggetti coinvolti. Dirigenti scolastici, insegnanti, personale della scuola, sindacati, studenti, famiglie, associazioni, stakeholder in modo che i testi finali saranno frutto della massima condivisione possibile”.

LE SCHEDE

Formazione iniziale e accesso all’insegnamento
nella scuola secondaria di I e II grado

Oggi chi vuole insegnare nella scuola secondaria di I e II grado deve abilitarsi, dopo la laurea, attraverso il tirocinio formativo attivo (TFA). L’abilitazione consente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per fare le supplenze. Per il ruolo occorre attendere e superare un concorso. Il decreto prevede che dopo la laurea si parteciperà ad un concorso. Chi lo supererà si inserirà in un percorso di formazione di tre anni, due dei quali fatti anche a scuola. Il percorso si concluderà, dopo il terzo anno, con l’assunzione a tempo indeterminato. Il decreto riguarda le future e i futuri insegnanti e prevede una fase transitoria per chi oggi è già iscritto nelle graduatorie di istituto.

Inclusione scolastica

Semplificazione e snellimento delle pratiche burocratiche, maggiore continuità didattica e formazione del personale docente e della comunità scolastica, costruzione di un progetto di vita che coinvolgerà più attori della società che collaborano in rete.

Sono questi i punti cardine del decreto sull’inclusione scolastica, provvedimento che propone un cambiamento culturale mettendo al centro le alunne e gli alunni con disabilità, per i quali la scuola, coinvolgendo tutte le sue componenti, elabora un progetto educativo individuale.

Non sarà solo la gravità della disabilità a determinare le risposte offerte delle alunne e degli alunni: si cercherà di determinare in senso più ampio i loro bisogni. L’attività di presa in carico degli alunni sarà più condivisa: la scuola fornirà al nuovo Gruppo di Inclusione Territoriale il Piano di inclusione, la valutazione diagnostico-funzionale e il progetto individuale per l’alunno che costituiranno la base delle richieste all’Ufficio scolastico regionale.

Insegnanti di sostegno più formati e preparati, poi, grazie a una formazione iniziale che prevede l’obbligo di 120 crediti formativi universitari (cfu) sull’inclusione scolastica (non più 60 come è oggi) per tutti i gradi di istruzione, 60 prima del percorso di specializzazione e 60 durante,  (il doppio rispetto ad oggi). Tutti i futuri docenti avranno nel loro percorso di formazione iniziale materie che riguardano le metodologie per l’inclusione e ci sarà una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi.

Revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale

Dare una chiara identità agli istituti professionali, innovare la loro offerta formativa, superando l’attuale sovrapposizione con l’istruzione tecnica e  rispondendo anche alle esigenze delle filiere produttive del territorio. Questi gli obiettivi del decreto che mette ordine in un ambito frammentato tra competenze statali e regionali e punta a ridare dignità a questi percorsi formativi.

I percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi passano da 6 a 11: servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura; pesca commerciale e produzioni ittiche; artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle richieste del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni. Vengono rafforzate le attività laboratoriali: nel biennio più del 40% delle ore sarà destinato a insegnamenti di indirizzo e attività di laboratorio, ci sarà uno spazio del 10% per apprendimenti personalizzati e per l’alternanza Scuola-Lavoro (dal secondo anno del biennio), il resto delle ore sarà dedicato a insegnamenti generali. Nel triennio, invece, lo spazio per gli insegnamenti di indirizzo sarà superiore (55% per anno) per dare la possibilità ai giovani di specializzarsi e approfondire quanto appreso nel biennio, nell’ottica di un ingresso facilitato nel mondo del lavoro. Conseguita la qualifica triennale, lo studente potrà scegliere di proseguire gli studi passando al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale o dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e conseguire un diploma professionale tecnico. Le istituzioni scolastiche (statali o paritarie) che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate per fornire percorsi di Istruzione e Formazione professionale (di competenza regionale) entrano a far parte di un’unica rete, la Rete nazionale delle Scuole Professionali: finalmente un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata sul territorio. Il sistema sarà in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

La delega istituisce per la prima volta un Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni per garantire “ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”. Attraverso la costituzione del Sistema integrato progressivamente si estenderanno, amplieranno e qualificheranno i servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia su tutto il territorio nazionale. A questo scopo viene creato un Fondo (229 milioni all’anno) per l’attribuzione di risorse agli Enti locali.

La delega prevede un Piano di azione nazionale per l’attuazione del Sistema integrato che coinvolgerà attivamente tutti gli attori in campo. Sarà promossa la costituzione di poli per l’infanzia per bambine e bambini di età fino a 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi. I poli serviranno a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutte le bambine e dei bambini. I poli saranno finanziati anche attraverso appositi fondi Inail (150 milioni). 

È prevista una specifica governance del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca spetterà un ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, sulla base del Piano di Azione Nazionale che sarà adottato dal Governo.

Diritto allo studio

Una nuova governanceche garantisca una maggiore partecipazione degli studenti, la promozione di un sistema di welfare fondato su livelli di prestazioni nazionali, misure su libri di testo, tasse scolastiche, trasporti, il potenziamento della carta dello studente IoStudio. Questi i principali contenuti della delega sul Diritto allo Studio.

Il provvedimento prevede l’istituzione di una Conferenza Nazionale. Una novità assoluta che consentirà una governance più partecipata: al tavolo ci saranno Associazioni dei genitori e degli studenti, Consulte provinciali degli studenti, il Miur, ma anche Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni, Comuni.

A partire al 2017 sono previsti 10 milioni di euro per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli ultimi due anni delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Il Miur stabilisce ogni anno i criteri per il riparto delle risorse.

Fra le novità, l’esonero totale dalle tasse scolastiche per le studentesse e gli studenti delle quarte e delle quinte della secondaria di II grado. Si parte nell’anno scolastico 2018/2019 con le quarte. Previste maggiori agevolazioni sui libri di testo, con una spinta per la diffusione del comodato d’uso gratuito alla secondaria di I e II grado. Saranno previste borse di studio per chi frequenta la secondaria di II grado per: libri, trasporti e vitto. Rafforzata la Carta dello studente (IoStudio) che sarà estesa anche a chi frequenta i corsi dell’Afam (Alta formazione musicale e coreutica) e ai Centri Regionali per la Formazione Professionale.

Promozione e diffusione della Cultura umanistica

Il Made in Italy al centro della Buona Scuola. Musica e danza, teatro e cinema, pittura, scultura, grafica delle arti decorative e design, scrittura creativa saranno solo alcune delle arti che verranno potenziate negli istituti scolastici.

Le scuole saranno aperte anche a contributi esterni: reti o poli a orientamento artistico e performativo di scuole collaboreranno con l’Indire (Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa), le istituzioni Afam (Alta formazione musicale e coreutica), le Università, gli Its (Istituti tecnici superiori) e soggetti pubblici e privati sotto il coordinamento del Miur. Il Miur lavorerà a stretto contatto con il Ministero dei Beni Culturali.

La pratica musicale, già presente nelle scuole del primo ciclo, verrà potenziata e ulteriormente sviluppata e le scuole secondarie di II grado potranno collaborare con gli Istituti tecnici superiori per progetti di innovazione digitale e tecnologica applicata alla musica.

Il patrimonio culturale e artistico italiano può essere occasione di crescita per l’Italia se le nuove generazioni sapranno coniugare tradizione e innovazione. Per questo motivo l’alternanza Scuola-Lavoro, prevista dalla legge 107/2015, potrà essere svolta presso soggetti pubblici e privati che si occupano della conservazione e produzione artistica.

Scuole italiane all’estero

Una scuola che formi cittadini italiani anche all’estero, diffondendo e promuovendo il nostro patrimonio culturale fuori dai confini nazionali, così come avviene nelle scuole del Paese: è questo l’obiettivo del decreto legislativo sulle scuole italiane all’estero.

La volontà è quella di colmare le distanze, estendendo le innovazioni introdotte dalla Buona Scuola anche negli istituti scolastici che operano fuori dal Paese. Questo si tradurrà, per esempio, nell’istituzione dell’organico del potenziamento all’estero, 50 nuovi insegnanti, nuove risorse professionali grazie alle quali si potrà lavorare di più su musica, arte o cinema e garantire il sostegno alle alunne e agli alunni che ne hanno bisogno. Le scuole italiane all’estero potranno partecipare ai bandi relativi al Piano nazionale scuola digitale. Per quanto riguarda gli insegnanti Miur e Maeci definiranno criteri e modalità per la formazione del personale all’estero, per riconoscere un profilo professionale specifico. Il periodo di permanenza fuori dei docenti verrà ridotto dagli attuali 9 a 6 anni per evitare un periodo troppo lungo di distacco dal sistema nazionale.

Sono previste maggiori e nuove sinergie con istituzioni ed enti che promuovono e diffondono la nostra cultura nel mondo e, infine, piena trasparenza delle scuole all’estero all’interno del portale unico della scuola.

Valutazione

Nessun cambiamento per gli Esami di Stato di quest’anno. Le novità entreranno in vigore dagli Esami del 2018.

Esame del I ciclo. Tre scritti e un colloquio saranno le prove previste alla fine della classe terza della secondaria di I grado. Oggi le prove sono sei più il colloquio. L’Esame viene riequilibrato e si torna a dare più valore al percorso scolastico rispetto al peso delle prove finali. Il decreto prevede: una prova di italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per accertare le competenze trasversali. Il test Invalsi (la prova nazionale standardizzata) resta in terza, ma si svolgerà nel corso dell’anno scolastico, non più durante l’Esame.

Esame del II ciclo. Due prove scritte e un colloquio orale. Questo il nuovo Esame. Oggi le prove scritte sono tre più il colloquio. Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro diventa requisito di ammissione. L’Esame sarà composto da: prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza della lingua italiana, seconda prova scritta nazionale su discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, colloquio orale che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza. L’esito dell’Esame oggi è espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con il decreto il voto finale resta in centesimi, ma si dà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.La Commissione resta quella attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. La prova Invalsi viene introdotta in quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà in un periodo diverso dall’Esame.

Le novità per le prove Invalsi: si introduce una prova di inglese standardizzata al termine sia della primaria sia della secondaria di I e II grado per certificare le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Nelle classi finali della secondaria di I e II grado la prova Invalsi è requisito per l’ammissione all’Esame, ma non confluisce nel voto finale: il punteggio è riportato nella documentazione allegata al diploma.

Riforma Terzo settore e Impresa sociale in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 12 maggio, approva, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.


RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL’IMPRESA SOCIALE E DEL CINQUE PER MILLE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Di seguito le principali novità.

     1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

     2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

     3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

Audizione Ministro in 7a Senato

Il 26 aprile ed il 9 maggio si svolge nella 7a Commissione del Senato l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi (934, 972, 1616), Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati